Proposta di risoluzione - B9-0208/2020Proposta di risoluzione
B9-0208/2020

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

3.7.2020 - (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 6, del regolamento

Commissione per i problemi economici e monetari
Deputata responsabile: Irene Tinagli

Procedura : 2020/2695(DEA)
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B9-0208/2020
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B9-0208/2020

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione, del 19 giugno 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 877/2013 che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro

(C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Il Parlamento europeo,

 visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)04140),

 vista la lettera in data 22 giugno 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

 vista la lettera in data 3 luglio 2020 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

 visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 visto il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro[1], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafo 5,

 visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

 vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

A. considerando che durante la riunione dell'Eurogruppo del 9 aprile 2020, i ministri delle Finanze degli Stati membri della zona euro hanno proposto di istituire un sostegno per la gestione della crisi pandemica, basato sulla linea di credito soggetta a condizioni rafforzate del meccanismo europeo di stabilità, in risposta alla pandemia di COVID-19;

B. considerando che nella relazione dell'Eurogruppo viene indicato che l'unico requisito per accedere al sostegno per la gestione della crisi pandemica è l'impegno da parte degli Stati membri della zona euro richiedenti il sostegno a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi COVID-19;

C. considerando che, in una lettera congiunta datata 7 maggio 2020, il vicepresidente Dombrovskis e il commissario Gentiloni hanno annunciato l'intenzione di modificare il regolamento delegato n. 877/2013 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici di bilancio e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro, per specificare ulteriormente gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che utilizzano il sostegno per la gestione della crisi pandemica;

D. considerando che l'atto delegato modifica gli obblighi di informazione e specifica che, nella situazione attuale, vista la portata molto specifica e limitata del sostegno per la gestione della crisi pandemica, tali obblighi riguardano esclusivamente l'uso dei fondi del sostegno a copertura dei costi diretti e indiretti di assistenza sanitaria, cura e prevenzione dovuti alla crisi COVID-19, e che il nuovo allegato II prevede il modulo per la trasmissione delle informazioni;

E. considerando che il presente atto delegato dovrebbe entrare in vigore quanto prima al fine di razionalizzare gli obblighi d'informazione applicabili agli Stati membri che ricorrono al sostegno per la gestione della crisi pandemica;

1. dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

 

Ultimo aggiornamento: 6 luglio 2020
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