Proposta di risoluzione - B9-0217/2020Proposta di risoluzione
B9-0217/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica, dopo la COVID-19

6.7.2020 - (2020/2691(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Alexandr Vondra
a nome del gruppo ECR

Procedura : 2020/2691(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B9-0217/2020
Testi presentati :
B9-0217/2020
Testi approvati :

B9-0217/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE in materia di sanità pubblica, dopo la COVID-19

(2020/2691(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 4, 6, 114 e 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

 visto l'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze[1],

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che i trattati istitutivi dell'Unione europea non affrontano specificamente la politica sanitaria e che solo negli anni ‘90 del secolo scorso è iniziata l'introduzione di una politica dell'UE in tale settore, in risposta a molteplici crisi sanitarie, tra cui l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE);

B. considerando che, ai sensi del trattato di Lisbona, la salute pubblica è un ambito politico in cui l'Unione sostiene, integra o completa le azioni degli Stati membri (articolo 6 del TFUE) e "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana"

C. considerando che l'Unione e gli Stati membri condividono la competenza in materia di sicurezza comune nelle questioni concernenti la sanità pubblica (articolo 4 del TFUE);

D. considerando che la duplice natura delle competenze dell'Unione europea in materia di sanità pubblica si riflette nelle diverse misure che può adottare ai sensi dell'articolo 168 del TFUE; che essa può, ad esempio, adottare misure di armonizzazione che fissino parametri elevati di qualità e di sicurezza per gli organi, le sostanze di origine umana, i prodotti medicinali e i dispositivi medici, nonché adottare misure di protezione nei settori sanitario e fitosanitario (articolo 168, paragrafo 4, del TFUE); considerando che, d'altro canto, l'Unione europea può adottare misure di incentivazione volte a proteggere e a migliorare la salute umana, vale a dire a lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltrefrontiera a controllare, emettere segnalazioni precoci per combattere contro gravi minacce per la salute, nonché misure aventi per obiettivo diretto la protezione della salute pubblica per quanto riguarda il tabagismo e l'abuso di alcol; considerando che l'armonizzazione delle leggi e dei regolamenti nazionali in questi settori è esclusa (articolo 168, paragrafo 5, del TFUE);

E. considerando che l'Unione europea può incoraggiare e sostenere la cooperazione tra gli Stati membri nel settore della sanità pubblica, attraverso il metodo di coordinamento aperto (articolo 168, paragrafo 2, del TFUE);

F. considerando che la Corte di giustizia dell'Unione europea si è già più volte pronunciata su come l'Unione possa perseguire gli obiettivi di salute pubblica mediante l'integrazione del mercato interno, con l'articolo 114 come base giuridica;

G. considerando che il TFUE riconosce inequivocabilmente che gli Stati membri sono responsabili per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, comprese la loro gestione e l'assegnazione delle risorse loro destinate;

H. considerando che l'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) sono tutte le agenzie esecutive con importanti funzioni sanitarie pubbliche;

I. considerando che la direttiva 2011/24/UE concernente i diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera stabilisce le condizioni alle quali un paziente può recarsi in un altro Stato membro per ricevere cure mediche e ha diritto a un rimborso;

J. considerando che la ricerca sanitaria è finanziata attraverso Orizzonte 2020 e il prossimo quadro Orizzonte Europa, il programma dell'UE per la salute e il prossimo programma UE4Health (l'UE per la salute) nonché altri fondi dell'Unione europea;

K. considerando che vi è ancora spazio per una migliore attuazione, da parte dell'Unione europea, della politica in materia di sanità pubblica, nell'ambito degli attuali parametri dei trattati; considerando che le disposizioni in materia di sanità pubblica previste dai trattati sono ancora ampiamente sottoutilizzate per quanto riguarda gli impegni che potrebbero essere soddisfatti;

L. considerando che è ampiamente riconosciuto che l'accesso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e un migliore coordinamento e promozione delle migliori pratiche tra gli Stati membri possono apportare notevoli benefici per la salute pubblica;

M. considerando che gli attuali meccanismi di risposta alle emergenze, tra cui la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il meccanismo dell'Unione di protezione civile e la riserva di capacità nell'ambito di rescEU, sono stati messi a dura prova durante la crisi della COVID-19, ritardando indebitamente le misure di risposta alle emergenze;

N. considerando che le attuali tendenze demografiche, l'accesso all'innovazione, un migliore accesso alle cure per tutti, l'alta prevalenza di malattie croniche, l'assistenza sanitaria online/la digitalizzazione e la sostenibilità dei sistemi sanitari, hanno intensificato l'attenzione sulla politica sanitaria dell'Unione europea;

O. considerando che circa due terzi delle malattie infettive attive nell'uomo sono zoonotiche, ossia trasmesse da animali;

P. considerando che approcci diversi alla raccolta di dati relativi alla COVID-19 in tutta l'UE, hanno reso difficile produrre un confronto dei dati stessi a livello di Unione;

Q. considerando che la crisi della COVID-19 ha dimostrato l'importanza di politiche sanitarie basate sulle evidenze, comprese le iniziative per la prevenzione e il trattamento; considerando che le misure di prevenzione devono essere proporzionate e garantire il miglior risultato in termini di salute;

R. considerando che l'epidemia di COVID-19 ha fatto luce sulla necessità di rafforzare ulteriormente il coordinamento della ricerca, con un sostegno di bilancio proporzionato, tra l'altro, per lo sviluppo di vaccini e trattamenti terapeutici, e sulla necessità di razionalizzare in modo proporzionato il sistema di approvazione dei medicinali e/o dei vaccini, senza compromettere le salvaguardie in materia di sanità pubblica;

S. considerando che gli investimenti continui nella scienza per il trattamento di varie malattie sono essenziali per mantenere sistemi sanitari moderni e sicuri;

T. considerando che la resistenza antimicrobica rappresenta un grave rischio per il benessere delle persone nell'UE e per l'ambiente, con ripercussioni, tra l'altro, sul settore agricolo; considerando che la pandemia di COVID-19 ha determinato un aumento dell'uso di antibiotici, il che in ultima analisi porterà a tassi di resistenza batterica più elevati, che rimarranno elevati anche dopo che la pandemia sarà stata superata;

U. considerando che il meccanismo di approvvigionamento congiunto dell'Unione europea è stato utilizzato durante la crisi di COVID-19 per acquistare dispositivi di protezione individuale, kit di analisi, ventilatori e taluni medicinali, sebbene il processo si sia rivelato più lungo e meno efficace del previsto;

V. considerando che la crisi di COVID-19 ha alterato le condizioni di lavoro di molti lavoratori nell'UE e ha sollevato nuove questioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

W. considerando che nel corso della crisi sanitaria di COVID-19 sono state adottate numerose misure ad hoc, tra cui l'istituzione del gruppo di esperti della Commissione e nuovi orientamenti per il trattamento dei pazienti e l'invio di personale sanitario in altri Stati membri;

X. considerando che le catene di approvvigionamento farmaceutico dipendono da sostanze farmaceutiche attive o da medicinali generici prodotti in paesi terzi, per quanto concerne la capacità di produzione, la fornitura di sostanze farmaceutiche attive e di materie prime; considerando che i divieti di esportazione imposti durante la crisi sanitaria di COVID-19 hanno evidenziato il rischio rappresentato dal fare affidamento su tali catene di approvvigionamento;

Y. considerando che nell'UE più di 30 milioni di persone sono colpite da una malattia rara e trascurata e convivono con essa, dispongono di informazioni limitate sulla loro malattia e sui loro diritti; considerando che i trattamenti a loro disposizione sono limitati e che essi sono oggetto di un'elevata vulnerabilità a livello psicologico, sociale ed economico;

Z. considerando che le conseguenze psicologiche della COVID-19 sono evidenziate in molte relazioni e studi e che le persone di tutte le età hanno risentito dell'obbligo di isolamento sociale imposto per un lungo periodo di tempo, per arrestare la diffusione del virus;

AA. considerando che è necessaria un'azione urgente per affrontare le esigenze sanitarie e di assistenza degli anziani;

BB. considerando che il cancro è la seconda causa di morte a livello mondiale ed è responsabile di 9.6 milioni di decessi all'anno; considerando che quasi tutte le famiglie nell'UE sono colpite da questa malattia;

CC. considerando che, nonostante gli sforzi per rafforzare il sistema di farmacovigilanza nell'UE, sono ancora necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la sicurezza dei pazienti, in particolare la leggibilità dei foglietti illustrativi che devono essere chiari, leggibili e fattuali;

DD. considerando che la riluttanza nei confronti dei vaccini e il suo impatto sulla salute pubblica sono fonte di crescente preoccupazione; considerando che occorre una maggiore chiarezza sui benefici e sui rischi dell'immunizzazione nell'organizzazione e nella distribuzione delle campagne di vaccinazione negli Stati membri;

1. accoglie con favore l'introduzione di norme più flessibili durante la crisi attuale, nel tentativo di ridurre le carenze di medicinali e di facilitarne la circolazione tra gli Stati membri, compresa l'accettazione di diversi formati di imballaggio, di una procedura di riutilizzo per consentire ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio di ottenere l'approvazione in un altro Stato membro, un'estensione della validità dei certificati di buona pratica di fabbricazione, periodi di scadenza più lunghi, l'utilizzo di prodotti medicinali per uso veterinario, ecc.; invita la Commissione, l'EMA e le autorità nazionali di regolamentazione a monitorare attentamente l'utilizzo di queste disposizioni, a garantire che la sicurezza dei pazienti non sia compromessa e a essere disponibili in caso di problemi o carenze; accoglie inoltre con favore, a tale proposito, la recente proroga della data di applicazione del regolamento sui dispositivi medici;

2. invita la Commissione a valutare la preparazione di ciascuno Stato membro alle epidemie e a preservare la solidarietà nell'UE a 27, in piena conformità con l'articolo 168 del TFUE;

3. accoglie con favore la proposta di istituire EU4Health, sostiene un programma dell'Unione per la salute, indipendente e meglio finanziato, in grado di affrontare future pandemie e minacce sanitarie, e si impegna per una sua rapida attuazione; osserva che EU4Health sosterrà gli investimenti a favore di infrastrutture sanitarie critiche, strumenti, strutture, processi e capacità di laboratorio, compresi strumenti per la sorveglianza, la modellizzazione, la previsione, la prevenzione e la gestione delle epidemie.

4. accoglie con favore la strategia dell'UE in materia di vaccini, recentemente proposta dalla Commissione;

5. ricorda il principio "One Health", che riflette il fatto che la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente sono interconnesse e che le malattie possono essere trasmesse dalle persone agli animali e viceversa; sottolinea la necessità di un approccio "One Health" alle pandemie e alle crisi sanitarie, sia nel settore della salute umana che nel settore veterinario;

6. chiede di aumentare la capacità di rescEU, comprese le sue capacità di stoccaggio e quelle delle sue squadre mediche di emergenza;

7. esorta la Commissione a proporre un protocollo sanitario comune europeo, pienamente conforme all'articolo 168 del TFUE, al fine di assicurare una risposta coerente a livello di Unione, che comprenda orientamenti dettagliati in materia di diagnosi clinica e, più in generale, sulla cura e la gestione dei pazienti;

8. esorta la Commissione a ripristinare la rete europea di malattie altamente contagiose (EuroNHID), una rete cofinanziata di esperti nella gestione di malattie altamente contagiose, provenienti dai centri nazionali o regionali istituiti per occuparsi di tali pazienti;

9. invita la Commissione a elaborare un algoritmo standardizzato per il trattamento terapeutico sulla base dei modelli degli Stati membri relativi a precedenti azioni preventive;

10. chiede alla Commissione e agli Stati membri di sviluppare un registro dell'UE su misura per la protezione del personale medico, al fine di agevolare la condivisione di idee, informazioni e migliori prassi; chiede inoltre l'introduzione di un algoritmo terapeutico dell'Unione europea più standardizzato, basato sui modelli di azioni preventive degli Stati membri, nella prospettiva di elaborare norme comuni per i test e di introdurre misure di quarantena più strutturate e coordinate, ulteriori orientamenti in materia di strutture per la quarantena sicure e di misure di isolamento uniformi;

11. sottolinea la necessità di istituire una rete di eccellenza pubblico-privata in cui figurino, nel caso di gravi emergenze di sanità pubblica, gli ospedali di riferimento specializzati nello studio e nel trattamento di malattie infettive trasmissibili per via aerea, per contatto e tramite vettori;

12. invita la Commissione, gli Stati membri e i partner globali dell'UE a garantire un accesso a prezzi accessibili ai vaccini e alle terapie contro la COVID-19, una volta resi disponibili;

13. chiede di utilizzare gli appalti congiunti dell'UE per acquistare vaccini e trattamenti contro la COVID-19 e di utilizzarli in modo più sistematico per evitare la concorrenza tra Stati membri; chiede inoltre che siano utilizzati per garantire un accesso equo e a prezzi abbordabili a farmaci e a dispositivi medici importanti, in particolare per nuovi antibiotici innovativi, nuovi vaccini e farmaci curativi, e farmaci per le malattie rare;

14. invita la Commissione a rivedere il meccanismo di aggiudicazione congiunta di cui alla decisione n. 1082/2013/UE e a valutare la possibilità di proporre un nuovo regolamento per rendere gli appalti comuni più rapidi e più efficaci durante le crisi sanitarie, garantendo così un accesso equo e a prezzi abbordabili a nuovi trattamenti;

15. chiede la piena applicazione del regolamento sulla sperimentazione clinica, che ha subito gravi ritardi, al fine di garantire la trasparenza dei risultati delle sperimentazioni cliniche e di facilitare sperimentazioni cliniche transfrontaliere su vasta scala;

16. chiede una strategia farmaceutica globale dell'UE per affrontare i problemi nell'Unione e nelle catene di approvvigionamento globali in campo farmaceutico; ritiene che la strategia debba comprendere misure legislative e incentivi per incoraggiare la produzione di interfacce per programmi applicativi e di medicinali essenziali nell'UE, al fine di garantire l'approvvigionamento e l'accessibilità in qualsiasi momento; invita gli Stati membri a istituire inventari nazionali dei medicinali e dei dispositivi medici e a comunicare tali informazioni alla Commissione e all'EMA, per garantire che le eventuali carenze possano essere previste e affrontate;

17. invita la Commissione a esaminare e a individuare gli ostacoli amministrativi che impediscono agli Stati membri di reagire in modo efficace e proattivo in caso di crisi; ritiene che tali ostacoli potrebbero essere affrontati mediante l'introduzione di orientamenti mirati nella direttiva sugli appalti pubblici; chiede che tali orientamenti siano basati sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

18. rammenta l'importanza dei dati di modellizzazione del Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) sulla probabile evoluzione della pandemia di COVID-19 in ciascun Stato membro al fine della prevenzione delle carenze, in quanto è fondamentale per i governi e i produttori prevedere la domanda di forniture mediche e procedere alla necessaria pianificazione per aumentare la capacità produttiva e garantire modalità di distribuzione adeguate;

19. invita la Commissione a proporre un mandato riveduto per l'ECDC, al fine di consentirgli di fornire in ogni momento una protezione sanitaria proporzionata e di alta qualità; chiede inoltre che il ruolo dell'EMA sia rafforzato al fine di monitorare e di evitare le carenze di farmaci, permettendo all'agenzia di condurre sperimentazioni cliniche di fase I e fase II e di far fronte alle carenze di medicinali essenziali nelle unità di terapia intensiva, causate dal forte incremento della domanda, in particolare nel caso di una grave emergenza di sanità pubblica come una pandemia;

20. chiede alla Commissione di elaborare i memorandum d'intesa comune tra l'ECDC, l'EMA, l'ECHA e l'EFSA, allo scopo di potenziare ulteriormente lo scambio di informazioni, la cooperazione e la comprensione reciproca tra le agenzie e, se del caso, i progetti comuni;

21. incoraggia l'ECDC, l'EMA, il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze e, eventualmente, l'EFSA, a migliorare i canali di comunicazione e cooperazione in materia di monitoraggio dei dati, utilizzando al contempo in modo responsabile il potenziale dell'intelligenza artificiale; ritiene che i dati anonimi disponibili per gli operatori delle telecomunicazioni e/o sistemi di navigazione satellitare globali dovrebbero essere utilizzati nell'elaborazione di programmi di allerta tempestiva per le pandemie, onde tracciare, localizzare e concettualizzare la diffusione delle infezioni, analogamente a quanto offerto da BlueDot, un servizio a livello di software proprietario;

22. invita la Commissione e gli Stati membri a istituire una piattaforma di scambio digitale per i professionisti del settore sanitario volta a raccogliere dati epidemiologici, raccomandazioni sulle migliori prassi basate su dati scientifici e segnalazioni relative a rischi o a ostacoli, ad esempio, la carenza di medicinali e di dispositivi di protezione;

23. invita la Commissione a istituire un gruppo ad hoc per attingere alle esperienze degli Stati membri e dei paesi terzi in materia di gestione di epidemie e di insegnamenti tratti; osserva che diversi paesi dell'ASEAN (Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico) dispongono già di competenze eccezionali in tale ambito, avendo gestito l'epidemia del coronavirus della SARS nel 2003;

24. ritiene che occorra rafforzare la cooperazione con i paesi terzi per lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche in materia di preparazione e di risposta dei sistemi sanitari;

25. chiede un approccio coordinato, collaborativo e aperto nel settore della ricerca, con un ruolo più incisivo per le scienze naturali, e che la ricerca sia orientata ai risultati e includa la comprensione dei cicli di vita e dei processi riproduttivi di nuovi agenti patogeni, materiali per terapie, medicinali e misure preventive mirate;

26. invita la Commissione a integrare le politiche nazionali, in conformità dell'articolo 168 del TFUE, condividendo le migliori pratiche a livello di UE per prevenire e combattere il cancro, che è la seconda causa di morte nell'Unione, rappresenta il 26 % di tutti i decessi e comporta un onere sempre maggiore per i sistemi sanitari nazionali; ritiene che il piano d'azione europeo di lotta contro il cancro, in sospeso presso la Commissione, dovrebbe incentivare i finanziamenti a favore della ricerca su metodi di cura efficaci;

27. invita la Commissione e gli Stati membri ad avviare ulteriori azioni comuni in materia di questioni sanitarie prioritarie e non trasmissibili e ad elaborare proposte e raccomandazioni comuni volte a fornire un migliore sostegno a livello di Unione europea, nazionale e locale;

28. chiede di agevolare l'accesso alle migliori competenze disponibili per i pazienti colpiti da malattie rare e trascurate;

29. sostiene il diritto degli anziani di compiere scelte in merito alla loro assistenza, compresa la possibilità di continuare a vivere nella propria casa con il sostegno a domicilio o di essere trasferiti in case di cura di buon livello, ove necessario;

30. chiede un piano d'azione per l'invecchiamento in buona salute e per una migliore qualità di vita degli anziani;

31. osserva che la pandemia di COVID-19 ha creato incertezza nella vita quotidiana dei cittadini, dal momento che le persone si trovano ad affrontare un prolungato isolamento sociale e un limitato accesso all'ambiente naturale, alle attività e alle strutture sportive all'aperto; esorta gli Stati membri a rispondere ai rischi per la salute associati alle misure di confinamento, anche promuovendo il benessere e la buona salute mentale, onde evitare che la pandemia si trasformi in una crisi di salute mentale e fisica;

32. invita la Commissione a presentare un piano d'azione per la salute mentale per il periodo 2021-2027;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 

Ultimo aggiornamento: 8 luglio 2020
Note legali - Informativa sulla privacy