PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione in Russia: l'avvelenamento di Alexei Navalny
14.9.2020 - (2020/2777(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Kati Piri, Tonino Picula, Włodzimierz Cimoszewicz
a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0280/2020
B9-0281/2020
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione in Russia: l'avvelenamento di Alexei Navalny
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla Russia, segnatamente quella del 12 marzo 2019 sullo stato delle relazioni politiche tra l'Unione europea e la Russia[1], del 6 aprile 2017 sulla Russia: arresto di Aleksej Naval'nyj e di altri manifestanti[2], e del 15 gennaio 2015 sulla Russia, in particolare il caso di Alexei Navalny[3],
– vista la dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a nome dell'Unione europea, del 3 settembre 2020, sull'avvelenamento di Alexei Navalny,
– viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR) del 2 settembre 2020 sull'avvelenamento di Alexei Navalny e del 24 agosto 2020 sul presunto avvelenamento di Alexei Navalny,
– vista la dichiarazione dei ministri degli Affari esteri del G7, dell'8 settembre 2020, sull'avvelenamento di Alexei Navalny,
– vista la Convenzione sulle armi chimiche,
– vista l'adozione all'unanimità, in occasione della 24a sessione della Conferenza degli Stati parte della Convenzione sulle armi chimiche del 27 novembre 2019, delle decisioni C-24/DEC.4 e C-24/DEC.5, con le quali gli agenti nervini organofosforici Novichok sono stati aggiunti alla tabella 1 dell'allegato sui composti della Convenzione, decisioni che sono entrate in vigore il 7 giugno 2020,
– vista la dichiarazione del Direttore generale dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW), del 3 settembre 2020, sul presunto uso di armi chimiche contro Alexei Navalny,
– visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, dei quali la Federazione russa è parte firmataria, i cui articoli 5 e, rispettivamente, 7 stabiliscono entrambi che nessuna persona deve essere soggetta a torture o a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che la Convenzione sulle armi chimiche è in vigore dal 1997 e che l'OPCW, in qualità di suo organo esecutivo, ha perseguito con successo l'impegno a livello mondiale di eliminare in modo permanentemente le armi chimiche, con il risultato che oltre il 98 % di tutte le scorte di armi chimiche dichiarate dagli Stati possessori sono state distrutte sotto la sua supervisione;
B. considerando che, a norma della Convenzione sulle armi chimiche, l'avvelenamento di un individuo mediante l'uso di un agente nervino è considerato uso di armi chimiche e che l'uso di armi chimiche da parte di chiunque è totalmente inaccettabile in qualsiasi circostanza e costituisce una grave violazione del diritto internazionale e delle norme internazionali in materia di diritti umani; che, successivamente all'adozione all'unanimità di due proposte a tal fine, di cui una è stata presentata dalla Federazione russa, il Novichok è stato inserito nell'elenco delle sostanze controllate della Convenzione sulle armi chimiche e, di conseguenza, è soggetto alle più rigorose linee guida in materia di controllo previste dalla Convenzione;
C. considerando che Alexei Navalny, un esponente politico di spicco dell'opposizione russa, il 20 agosto è entrato in coma mentre si trovava a bordo di un volo interno russo, è stato trasportato in un ospedale nella città russa di Tomsk e, su richiesta della sua famiglia, dal 22 agosto è stato sottoposto a cure mediche presso l'ospedale universitario della Charité di Berlino;
D. considerando che, il 2 settembre, gli esami tossicologici eseguiti da un laboratorio specializzato delle forze armate tedesche hanno dimostrato che Alexei Navalny è stato avvelenato con un agente nervino chimico militare del gruppo "Novichok", messo a punto prima dall'Unione Sovietica e successivamente dalla Federazione russa;
E. considerando che il tentato omicidio di Alexei Navalny, che è avvenuto nel periodo precedente alle elezioni locali e regionali in Russia, getta una luce inquietante sullo stato della democrazia, delle libertà fondamentali e dei diritti umani nel paese;
F. considerando che il Consiglio ha invitato le autorità russe a svolgere indagini approfondite sul tentato omicidio di Alexei Navalny, ha chiesto una risposta internazionale congiunta e si è riservato il diritto di prendere i provvedimenti opportuni, anche mediante misure restrittive;
1. condanna fermamente il tentato omicidio di Alexei Navalny, che è stato avvelenato con un agente nervino chimico militare del gruppo "Novichok", ed esprime profonda preoccupazione per questo reiterato utilizzo di un agente nervino chimico contro un cittadino russo, che ricorda il caso di Sergei Skripal nel 2018; ricorda che l'uso di armi chimiche in qualsiasi circostanza costituisce un crimine perseguibile a norma del diritto internazionale, in particolare a norma della Convenzione sulle armi chimiche;
2. afferma la propria convinzione che il tentato omicidio di Alexei Navalny abbia avuto lo scopo di mettere a tacere uno dei più influenti attivisti anticorruzione ed esponenti politici dell'opposizione in Russia, di impedire ulteriori denunce di gravi casi di corruzione nel regime e di scoraggiare l'opposizione politica nel paese in generale, in particolare al fine di influenzare le elezioni locali e regionali parziali previste in Russia dall'11 al 13 settembre;
3. esorta il governo russo a procedere in tempi rapidi a indagini approfondite e trasparenti su questo crimine commesso contro un cittadino russo, che è stato avvelenato sul territorio russo con un agente nervino chimico messo a punto prima dall'Unione Sovietica e successivamente dalla Federazione russa e che è accessibile unicamente alle forze militari e ai servizi di intelligence russi;
4. invita le autorità russe a consegnare alla giustizia e a chiamare a rispondere delle loro azioni sia gli autori di tale atto deliberato sia le persone responsabili di aver agevolato la sua esecuzione fornendo agli autori l'agente nervino chimico, e a cooperare pienamente con l'OPCW al fine di garantire un'indagine internazionale imparziale;
5. invita le autorità russe a porre fine alle vessazioni, alle intimidazioni, alle violenze e alla repressione nei confronti degli oppositori politici, mettendo fine all'impunità prevalente che ha già causato la morte di molti giornalisti, difensori dei diritti umani ed esponenti politici dell'opposizione, e a garantire che queste persone possano svolgere le loro attività legittime e utili senza dover temere per la propria vita e per quella dei propri famigliari o amici;
6. sottolinea che la Federazione russa, in quanto membro del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, si è impegnata a rispettare le libertà fondamentali, i diritti umani e lo Stato di diritto quali sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR);
7. sottolinea l'obbligo della Federazione russa, in quanto membro del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, di rispettare il diritto internazionale, gli accordi e le convenzioni pertinenti e di ottemperare pienamente ai suoi impegni internazionali, in particolare per quanto riguarda la cooperazione con l'OPCW nelle indagini su qualsiasi violazione della Convenzione sulle armi chimiche;
8. elogia il VP/AR per il suo ruolo attivo nel condannare con la massima fermezza l'avvelenamento di Alexei Navalny e si compiace degli sforzi compiuti dalla Presidenza del Consiglio tedesca e del suo contributo in vista della definizione di una risposta congiunta dell'UE; invita il Consiglio a continuare a esercitare pressione sulla Federazione russa affinché conduca indagini sul tentato omicidio per avvelenamento di Alexei Navalny; invita il Consiglio "Affari esteri" ad adottare una posizione ferma sulla questione nella sua riunione del 21 settembre;
9. accoglie con favore la discussione in corso tra gli Stati membri sulle possibili misure restrittive in risposta alla mancata cooperazione da parte della Federazione russa nel quadro degli sforzi internazionali intesi a indagare sull'avvelenamento di Alexei Navalny mediante l'utilizzo di un'arma chimica in violazione del diritto internazionale; prende atto che il governo tedesco ha dichiarato di essere pronto a riconsiderare il proprio sostegno al gasdotto Nord Stream 2 alla luce di questo tentato omicidio;
10. chiede che siano imposte sanzioni nei confronti di tutte le persone che sono responsabili di questo crimine riprovevole; invita la Commissione e il VP/AR a rendere operativo e ad applicare in tempi rapidi il regime di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani;
11. invita il SEAE, sotto la guida del vicepresidente/alto rappresentante, a garantire una costante coesione sui cinque principi guida per la politica dell'UE nei confronti della Russia e a elaborare una nuova strategia globale nei confronti della Russia, con una posizione ferma e fondata su principi, basata sulla necessità di rispettare il diritto internazionale e le norme internazionali in materia di diritti umani e intesa a rafforzare la pace e la sicurezza;
12. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e al Presidente, al governo e al Parlamento della Federazione russa.
- [1] Testi approvati, P8_TA(2019)0157.
- [2] GU C 298 del 23.8.2018, pag. 56.
- [3] GU C 300 del 18.8.2016, pag. 2.