Proposta di risoluzione - B9-0308/2020Proposta di risoluzione
B9-0308/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171)

30.9.2020 - (D066794/04 – 2020/2795(RPS))

presentata a norma dell'articolo 111, paragrafo 3, del regolamento

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Deputati responsabili: Michèle Rivasi, Eric Andrieu, Eleonora Evi, Joëlle Mélin, Ljudmila Novak, Mick Wallace

Procedura : 2020/2795(RPS)
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B9-0308/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171)

(D066794/04 – 2020/2795(RPS))

Il Parlamento europeo,

 visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171) (D066794/04),

 visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari[1], in particolare l'articolo 14,

 visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari[2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

 vista la relazione di sintesi del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, presentata il 13 maggio 2019[3],

 vista la dichiarazione adottata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 10 maggio 2019 e pubblicata il 12 giugno 2019[4],

 visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[5],

 visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,

 vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

A. considerando che il regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell'ambiente;

B. considerando che il regolamento (CE) n. 1331/2008 stabilisce una procedura uniforme per la valutazione e l'autorizzazione degli additivi alimentari, tra l'altro, che contribuisce alla libera circolazione degli alimenti dell'Unione nonché a un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi;

Impiego del biossido di titanio (E 171) negli alimenti

C. considerando che il biossido di titanio (E 171) è un additivo alimentare in parte composto da nanoparticelle e presente principalmente in alimenti quali prodotti di confetteria, dolci, gelati, biscotti, tavolette di cioccolato, prodotti di panetteria e pasticceria; che la sua funzione principale consiste nel conferire ai prodotti il colore bianco o l'opacità;

D. considerando che il biossido di titanio (E 171) è utilizzato principalmente in prodotti alimentari particolarmente apprezzati dai bambini, quali gomme da masticare, caramelle, cioccolatini e gelati, il che desta preoccupazione per la potenziale elevata esposizione di questa parte vulnerabile della popolazione;

Valutazione dei rischi per la sicurezza

E. considerando che il parere scientifico dell'EFSA[6] del 28 giugno 2016 sul biossido di titanio (E 171) ha già evidenziato una mancanza di dati che ostacola la piena valutazione del rischio dell'additivo; che le incertezze relative alla sicurezza del biossido di titanio (E 171) derivano in parte dalla mancata comunicazione, da parte dei fabbricanti, dei dati necessari per effettuare la valutazione del rischio;

F. considerando che un numero significativo di recenti pubblicazioni scientifiche[7] ha messo in discussione la sicurezza del biossido di titanio (E 171) e ha evidenziato potenziali rischi connessi al suo consumo;

G. considerando che il parere dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) del 12 aprile 2019[8] ha individuato possibili effetti cancerogeni del biossido di titanio (E 171), tra gli altri effetti nocivi, e ha concluso che permangono incertezze scientifiche riguardo alla sicurezza del biossido di titanio (E 171) e lacune in materia di dati, il che significa che non è possibile dissipare le preoccupazioni circa la potenziale tossicità del biossido di titanio (E 171) per i consumatori; che anche l'Ufficio dei Paesi bassi per la valutazione dei rischi e la ricerca (BuRO)[9] ha evidenziato lacune in materia di dati e incertezze;

H. considerando che la più recente dichiarazione dell'EFSA sul biossido di titanio (E 171) negli alimenti[10] fa riferimento al parere dell'ANSES e riconosce inoltre una serie di incertezze in relazione alla sicurezza del suo uso;

I. considerando che 19 studiosi di otto paesi si sono incontrati nel febbraio 2016 presso l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) a Lione (Francia) per riesaminare la cancerogenicità del biossido di titanio (E 171) e hanno concluso che dovrebbe essere classificato come potenzialmente cancerogeno per gli esseri umani (gruppo 2B)[11];

J. considerando che il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) degli Stati Uniti ha stabilito che l'esposizione al biossido di titanio (E 171) ultrafine dovrebbe essere considerata un potenziale cancerogeno professionale[12];

Decisioni in materia di gestione del rischio

K. considerando che, a seguito del parere dell'ANSES e della successiva dichiarazione dell'EFSA, che non ha potuto dissipare le preoccupazioni, il governo francese ha adottato un decreto che vieta la vendita di prodotti alimentari contenenti biossido di titanio (E 171) a partire dal 1º gennaio 2020, come misura precauzionale per tutelare la salute dei consumatori;

L. considerando che, nonostante tale contesto, la Commissione, anziché proporre l'eliminazione graduale del biossido di titanio (E 171) dai prodotti alimentari, ha presentato un progetto di regolamento che modifica la definizione e le specifiche di tale additivo alimentare e che continua a consentire l'immissione legale e il mantenimento sul mercato del biossido di titanio (E 171);

M. considerando che qualsiasi decisione di non vietare il biossido di titanio (E 171) nel mercato danneggia le imprese che hanno scelto di applicare il principio di precauzione e hanno sostituito o eliminato il biossido di titanio (E 171) nei loro prodotti;

Principio di precauzione e "altri fattori"

N. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

O. considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";

P. considerando che oltre 85 000 cittadini in tutta Europa hanno già firmato una petizione[13] a sostegno del divieto francese relativo al biossido di titanio (E 171) e hanno chiesto l'attuazione del principio di precauzione in considerazione delle incertezze relative agli additivi alimentari che non hanno alcun fine nutrizionale e che possono presentare un rischio per i consumatori;

Q. considerando che l'autorizzazione degli additivi alimentari può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti alla questione in esame, compresi fattori sociali, economici, tradizionali, etici e ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008;

Condizioni per l'autorizzazione e alternative

R. considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede che un additivo alimentare può essere autorizzato solo se il suo impiego è sicuro e giustificato dal punto di vista tecnologico e non induce in errore il consumatore, ma al contrario va a suo vantaggio;

S. considerando che il biossido di titanio (E 171) è utilizzato esclusivamente a fini estetici e non ha alcun valore nutrizionale, né svolge alcuna funzione tecnologica benefica negli alimenti;

T. considerando che non vi è alcuna necessità tecnologica convincente per l'uso del biossido di titanio (E 171) e che molti produttori di alimenti e commercianti al dettaglio che operano sul mercato francese sono riusciti a rimuovere il biossido di titanio (E 171) dai loro prodotti per conformarsi al decreto francese che sospende l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari contenenti l'additivo[14]; che alcune società multinazionali si sono impegnate a rimuovere il biossido di titanio (E 171) dal loro portafoglio di prodotti alimentari[15];

U. considerando che finora la maggior parte degli Stati membri ha avuto difficoltà ad attuare l'obbligo di etichettare le nanoparticelle negli alimenti; che i test effettuati da gruppi di consumatori in Spagna, Belgio, Italia e Germania hanno riscontrato nanoparticelle di biossido di titanio (E 171) in proporzioni superiori al 50 %, senza che l'additivo fosse indicato in etichetta come "nano"[16], anche in prodotti alimentari quali dolci, gomme da masticare e prodotti di pasticceria frequentemente consumati dai bambini e da altre fasce vulnerabili della popolazione;

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1333/2008 e del regolamento (CE) n. 1331/2008;

3. ritiene che continuare a consentire l'immissione in commercio e la vendita del biossido di titanio (E 171) come additivo alimentare sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e possa avere effetti nocivi sulla salute dei consumatori europei;

4. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento;

5. chiede alla Commissione ad applicare il principio di precauzione e a rimuovere il biossido di titanio (E 171) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

 

Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2020
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