PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'aborto in Polonia
23.11.2020 - (2020/2876(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Jadwiga Wiśniewska, Ryszard Antoni Legutko, Beata Mazurek, Elżbieta Rafalska, Anna Zalewska, Zbigniew Kuźmiuk, Witold Jan Waszczykowski, Jacek Saryusz-Wolski, Kosma Złotowski, Joachim Stanisław Brudziński, Beata Kempa, Margarita de la Pisa Carrión, Tomasz Piotr Poręba, Dominik Tarczyński, Bogdan Rzońca, Anna Fotyga, Adam Bielan, Grzegorz Tobiszowski, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Izabela-Helena Kloc, Beata Szydło
a nome del gruppo ECR
B9-0372/2020
Risoluzione del Parlamento europeo sull'aborto in Polonia
Il Parlamento europeo,
– vista la Costituzione della Repubblica di Polonia,
– vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948,
– vista la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia del 1989,
– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 2006,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 168, paragrafo 7,
– vista la sua risoluzione del 10 dicembre 2013 sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi[1],
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che il preambolo della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che fa seguito alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, stabilisce che "il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita";
B. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità stabilisce che "[g]li Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana ed adottano tutte le misure necessarie a garantire l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri";
C. considerando che, nelle sue osservazioni sul progetto di osservazione generale n. 36 del Comitato per i diritti umani sull'articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità afferma quanto segue: le leggi che consentono esplicitamente l'aborto per motivi di menomazione violano la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità. Anche se la condizione è considerata letale, la decisione resta fondata sulla menomazione. Spesso non è possibile determinare se una menomazione è letale. L'esperienza dimostra che le valutazioni sulle condizioni di menomazione sono spesso erronee. Anche se non è erronea, la valutazione perpetua nozioni stereotipate della disabilità come incompatibile con una vita buona;
D. considerando che l'articolo 38 della Costituzione polacca afferma che la Repubblica di Polonia garantisce la tutela giuridica della vita di ogni essere umano;
E. considerando che il Tribunale costituzionale polacco ha emesso una sentenza il 28 maggio 1997 (K 26/96) in cui ha dichiarato che uno Stato democratico è obbligato a proteggere la vita umana in tutte le sue fasi;
F. considerando che il 22 ottobre 2020, su proposta di 119 deputati al parlamento polacco di diversi partiti politici, il Tribunale costituzionale polacco ha dichiarato incostituzionale la disposizione della legge del 1993 sulla pianificazione familiare, la protezione del feto umano e le condizioni per l'interruzione della gravidanza, che consente l'aborto nei casi in cui gli esami prenatali o altre considerazioni mediche indichino un'elevata probabilità di anomalia grave e irreversibile o di una malattia incurabile del feto;
G. considerando che i casi di malformazioni fetali o malattie incurabili hanno costituito la base giuridica per 1 074 delle 1 110 interruzioni di gravidanza praticate nel 2019, mentre nei restanti casi la gravidanza costituiva una minaccia per la vita o la salute della donna o era il risultato di un atto vietato (ossia uno stupro), e che questi sono gli unici altri casi consentiti dalla legge del 1993 sulla pianificazione familiare; che le interruzioni sono state praticate per la maggior parte sulla base del sospetto di anomalie non letali, come la sindrome di Down;
H. considerando che alcuni degli ex presidenti del Tribunale costituzionale polacco hanno dichiarato pubblicamente che la sentenza è coerente con la Costituzione polacca;
I. considerando che, dopo la pronuncia della sentenza, le autorità polacche hanno avviato programmi volti a fornire soluzioni onnicomprensive per quanto riguarda il sostegno alle donne incinte, inclusa un'assistenza speciale per le donne con complicanze gestazionali, stanziando fondi per test e terapie prenatali (comprese terapie salvavita intrauterine);
J. considerando che il Presidente della Repubblica di Polonia ha avviato un processo per trovare un compromesso che permetta di praticare l'aborto nei casi più gravi e rigorosamente definiti;
K. considerando che l'articolo 168, paragrafo 7, TFUE stabilisce che "[l]'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro destinate.";
L. considerando che nella risoluzione del 10 dicembre 2013 il Parlamento ha affermato che "la formulazione e l'applicazione delle politiche in materia di salute sessuale e riproduttiva e relativi diritti nonché in materia di educazione sessuale nelle scuole è di competenza degli Stati membri";
M. considerando che le proteste nelle strade durante la pandemia di COVID-19 rischiano di aggravare la situazione, che già presenta tassi di infezione elevati;
1. ribadisce che la formulazione e l'attuazione di politiche sulla salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti e sull'educazione sessuale nelle scuole è di competenza degli Stati membri;
2. appoggia le legittime autorità polacche nella ricerca di una soluzione che rispetti la vita di tutti e sostenga anche le madri e le loro famiglie attraverso l'assistenza medica e di altro tipo necessaria per i bambini con disabilità;
3. invita tutte le parti ad agire in modo responsabile durante la pandemia per evitare di aggravare il numero di infezioni e di decessi che ne derivano;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio, al Presidente, al governo e al parlamento della Polonia nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU C 468 del 15.12.2016, pag. 66.