PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque
9.12.2020 - (2020/2613(RSP))
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
B9-0401/2020
Risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque
Il Parlamento europeo,
– visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 191,
– vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ("direttiva quadro in materia di acque")[1],
– vista la direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ("direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane")[2],
– vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (direttiva sulle acque sotterranee)[3],
– vista la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni ("la direttiva alluvioni")[4],
– vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole[5],
– vista la direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva relativa a standard di qualità ambientale)[6],
– visto il regolamento (UE) n. 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua[7],
– vista la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)[8],
– visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE ("il regolamento REACH")[9],
– vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)[10],
– viste la relazione della Commissione del 10 dicembre 2019 sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni e la relativa sintesi della stessa data,
– viste la valutazione della Commissione del 13 dicembre 2019 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane e la relativa sintesi della stessa data,
– vista la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione il 1° febbraio 2018, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (COM(2017)0753),
– vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014 ("programma UE per la salute'") (EU4Health) COM(2020)0405),
– vista la sua risoluzione del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale[11],
– vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo "The European environment – state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile),
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
– vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo "Una nuova strategia industriale per l'Europa", in particolare la sezione 2.2 intitolata "Un'industria che pone le basi della neutralità climatica" (COM(2020)0102),
– vista la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030[12],
– vista la strategia "Dal produttore al consumatore"[13],
– visto il Settimo programma d'azione per l'ambiente[14],
– vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo "Piano di investimenti per un'Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo" (COM(2020)0021)[15],
– vista la comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2020 dal titolo "Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare – Per un'Europa più pulita e più competitiva" (COM(2020)0098),
– vista la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 dal titolo "Il momento dell'Europa: riparare i danni e preparare il futuro per la prossima generazione" (COM(2020)0456),
– vista la comunicazione della Commissione datata 11 marzo 2019 dal titolo "Approccio strategico dell'Unione europea riguardo all'impatto ambientale dei farmaci" (COM(2019)0128),
– visto l'accordo di Parigi,
– visto lo studio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del maggio 2020 dal titolo "Financing Water Supply, Sanitation and Flood Protection - Challenges in EU Member States and Policy Options" (Finanziare l'approvvigionamento idrico, le misure igienico-sanitarie e di protezione dalle alluvioni - Sfide negli Stati membri dell'UE e opzioni di intervento),
– visti gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, in particolare l'OSS n. 6 in materia di acqua pulita e servizi igienici[16] e l'OSS n. 14 sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani, dei mari e delle risorse marine,
– vista la relazione di valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici della piattaforma intergovernativa scienza-politica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES), del maggio 2019,
– vista la relazione della Commissione del novembre 2019, dal titolo "Convention on the Rights of the Child at a crossroads" (la Convenzione sui diritti del fanciullo a un bivio),
– vista la risoluzione 64/292 delle Nazioni Unite, del 28 luglio 2010, che riconosce il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari,
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 28 maggio 2020 nella causa C-535/18, IL e a. / Land Nordrhein-Westfalen,
– vista la sentenza della Corte di giustizia del 1º luglio 2015 nella causa C-461/13, Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. contro Bundesrepublik Deutschland (causa Weser),
– viste l'iniziativa dei cittadini europei "L'acqua è un diritto" (Right2Water) e la relazione del Parlamento europeo sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei Right2Water,
– visto il parere del Comitato delle regioni del [2 luglio 2020] sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni[17],
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 dicembre 2018 sulla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (programma evolutivo)"[18],
– viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sull'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque (O-000077/2020 – B9-0077/2020 e O-000078/2020 – B9-0078/2020),
– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che l'acqua è indispensabile per la vita e che la gestione delle risorse idriche svolge un ruolo fondamentale nella conservazione dei servizi ecosistemici dell'UE, nonché nell'utilizzo delle risorse e nella produzione economica; che l'UE deve trovare risposte efficaci alle attuali sfide in materia di acque e gestire in modo efficiente le risorse idriche esistenti, in quanto esse incidono direttamente sulla salute umana, sull'ambiente, sulla sua qualità e i suoi ecosistemi, sulla produzione di energia, sull'agricoltura e sulla sicurezza alimentare;
B. considerando che l'acqua è un elemento essenziale nel ciclo alimentare; che è imperativo che le acque sotterranee e superficiali siano di buona qualità e disponibile in quantità sufficienti per garantire un sistema alimentare equo, sano, ecocompatibile e sostenibile come descritto nella strategia "Dal produttore al consumatore"; che l'acqua pulita e in quantità sufficiente è un elemento essenziale per realizzare e conseguire un'autentica economia circolare nell'UE;
C. considerando che l'acqua rappresenta un grande valore nell'economia dell'UE e che i settori che dipendono dalle risorse idriche dell'Unione generano il 26 % del valore aggiunto lordo annuo dell'UE, rendendo essenziale garantire una continua disponibilità di acque di buona qualità, in quantità sufficienti per garantirne tutti gli utilizzi;
D. considerando che la direttiva quadro sulle acque ha istituito un quadro per proteggere 110 000 corpi idrici superficiali nell'UE, al fine di conseguire un "buono stato ecologico e chimico" entro il 2015, tutelare 13 400 corpi idrici sotterranei nell'UE, al fine di conseguire un "buono stato quantitativo e chimico" entro la medesima scadenza, e proteggere le fonti di acqua potabile a norma dell'articolo 7, paragrafo 2; che il controllo dell'adeguatezza ha riscontrato forti criticità nell'attuazione della normativa dell'UE in materia di acque, le cui finalità potranno difficilmente essere conseguite entro la scadenza ultima del 2027, a meno che gli Stati membri non avviino immediatamente tutti gli sforzi attuativi richiesti e a meno che le politiche settoriali in materia di acque non siano allineate alle prescrizioni della direttiva quadro sulle acque; che la pianificazione della gestione delle risorse idriche e i programmi di misure dovrebbero proseguire oltre la scadenza del 2027, determinando un ulteriore miglioramento della qualità e della quantità di acqua;
E. considerando che il 74 % della superficie dei corpi idrici sotterranei è in buono stato chimico e che l'89 % è in buono stato quantitativo; che il bilancio lordo dell'azoto nell'UE si è ridotto del 10 % tra il 2004 e il 20151[19];
F. considerando che è stato conseguito un buono stato chimico solo per il 38 % delle acque superficiali, che appena il 40 % presenta un buono stato o un buon potenziale ecologico e che le condizioni del 16 % delle acque superficiali sono tuttora ignote per mancanza di dati; che l'81 % delle acque superficiali presenterebbe un buono stato chimico se tali acque non fossero inquinate da sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie), ad esempio il mercurio; che soltanto uno dei quattro indicatori relativi alle acque dolci analizzati dall'AEA ha registrato progressi negli ultimi 10-15 anni[20];
G. considerando che, secondo il principio "one out, all out" (fuori uno, fuori tutti), lo stato delle acque è considerato buono soltanto se si ritengono buoni tutti gli elementi della valutazione, il che non riflette eventuali miglioramenti dei singoli parametri della qualità delle acque; che un buono stato dipende non solo dalle misure di attenuazione volte a far fronte alle attuali pressioni, ma anche dalle misure di ripristino intese a far fronte alle pressioni del passato nonché da misure di prevenzione tempestive contro le minacce emergenti[21];
H. considerando che l'efficacia della direttiva quadro sulle acque e il conseguimento dei suoi obiettivi dipendono dalla sua attuazione e applicazione da parte delle autorità competenti negli Stati membri, dalla garanzia di finanziamenti adeguati, anche attraverso gli strumenti finanziari dell'UE, dall'attuazione di altri atti legislativi dell'UE e da una migliore integrazione degli obiettivi in materia di acque in altre politiche; che la partecipazione delle parti interessate è fondamentale per un'efficace attuazione;
I. considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque stabilisce che gli Stati membri provvedono alla protezione dei corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile al fine di impedire il peggioramento della loro qualità; che dal controllo dell'adeguatezza si evince chiaramente che sono stati compiuti scarsi progressi per quanto riguarda le aree protette per l'acqua potabile;
J. considerando che è di fondamentale importanza contrastare prioritariamente l'inquinamento chimico e di altro tipo delle acque superficiali e di quelle sotterranee alla fonte, in quanto si tratta della misura più sostenibile ed efficace in termini di costi, unitamente all'attuazione del principio "chi inquina paga";
K. considerando che la direttiva quadro sulle acque specifica la necessità di proteggere le acque utilizzate per l'ottenimento di acqua potabile; che i gestori di acqua potabile dovrebbero poter basarsi su risorse idriche di elevata qualità affinché i cittadini non debbano pagare trattamenti costosi; che è pertanto necessario ridurre l'inquinamento alla fonte;
L. considerando che la relazione di valutazione globale dell'IPBES del 2019 sulla biodiversità e i servizi ecosistemici definisce l'inquinamento idrico una minaccia importante per la biodiversità globale; che la biodiversità delle acque dolci è tra quelle più minacciate in Europa e che l'inquinamento idrico ha un impatto negativo sulla flora e sulla fauna; che le zone umide europee, che fungono da pozzi naturali di assorbimento del carbonio, sono diminuite del 50 % dal 1970 e che le specie d'acqua dolce sono diminuite da allora dell'83 %;
M. considerando che i cambiamenti climatici rappresentano una grave minaccia per le risorse idriche nel mondo, in termini sia di elevata che di scarsa quantità di acqua; che gli ecosistemi di acque dolci sani e resilienti sono maggiormente in grado di attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici e di adattarvisi;
N. considerando che la direttiva quadro sulle acque non prevede disposizioni specifiche per affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici; che nella sua comunicazione sul Green Deal europeo la Commissione riconosce, tuttavia, la necessità di ripristinare le funzioni naturali delle acque freatiche e superficiali; che dal controllo dell'adeguatezza è emerso che la direttiva quadro sulle acque "è sufficientemente prescrittiva per quanto riguarda le pressioni da affrontare e che è sufficientemente flessibile per rafforzare la sua attuazione, ove necessario, per quanto riguarda le sfide emergenti non menzionate nella direttiva, quali i cambiamenti climatici, la scarsità di acqua e gli inquinanti che destano nuove preoccupazioni";
O. considerando che le zone urbane sono in costante crescita ed esercitano una sempre maggiore pressione sugli impianti di trattamento delle acque reflue; che la fonte principale e in parte non regolamentata di inquinamento idrico è lo scarico di acque reflue urbane e/o industriali non trattate o trattate in maniera inadeguata; che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non era inizialmente concepita per trattare il rilascio di sostanze chimiche, residui farmaceutici o microplastiche nei corpi idrici; che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane è stata efficace nel ridurre determinati inquinanti dei corpi idrici abbassando i carichi della domanda biochimica di ossigeno, dell'azoto e del fosforo nelle acque reflue trattate nell'intera UE; che, tuttavia, è opportuno prestare maggiore attenzione sia alle attuali fonti di inquinamento che a quelle emergenti; che un'altra principale fonte diffusa di inquinamento idrico è rappresentata dall'agricoltura, con rilasci di nutrienti, pesticidi, antibiotici e altri inquinanti nei bacini di raccolta e nei fiumi; che le disposizioni dell'attuale PAC relative alle acque sono state chiaramente insufficienti per contribuire al conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; che l'inquinamento diffuso è un ostacolo all'attuazione del principio "chi inquina paga";
P. considerando che un terzo dei paesi europei soffre di penuria idrica, cioè dispone di meno di 5 000 m3 di acqua pro capite all'anno[22]; che, in caso di conflitti per l'attribuzione delle risorse idriche, deve essere privilegiata la salvaguardia del diritto umano all'acqua; che 13 Stati membri hanno dichiarato di essere a rischio di desertificazione in occasione della Convenzione dell'ONU sulla lotta contro la desertificazione[23];
Q. considerando che la produzione di acqua esercita una notevole pressione sulle risorse idriche dell'UE; che circa un quarto dell'acqua distolta dall'ambiente naturale nell'UE è utilizzata per l'agricoltura; che è stato raggiunto un accordo sul nuovo regolamento recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, il quale agevolerà l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate per colture irrigue;
R. considerando che vi sono situazioni in cui gli enti che gestiscono corpi idrici sono finanziati mediante attività che ne deteriorano lo stato chimico ed ecologico, intralciando il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; che in tali situazioni i conflitti d'interesse sono difficilmente evitabili e imprigionano i gestori dei corpi idrici in circoli viziosi, rendendoli dipendenti da attività che deteriorano i corpi idrici stessi;
S. considerando che il 60 % dei bacini idrografici si trova in regioni transnazionali, il che rende indispensabile un'efficace cooperazione transfrontaliera; che 20 paesi europei dipendono da altri paesi per oltre il 10 % delle loro risorse idriche e in cinque paesi oltre il 75 % delle loro risorse proviene dall'estero tramite fiumi; che il mancato rispetto della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nelle regioni frontaliere causa il deterioramento dei corpi idrici transfrontalieri di cui alla direttiva quadro sulle acque, il che rende impossibile conseguire gli obiettivi previsti da quest'ultima direttiva nello Stato membro ricevente;
T. considerando che la connettività fluviale, dai piccoli torrenti fino agli estuari e ai delta, è fondamentale per le specie migratorie di pesci, le cui fasi di vita costituiscono un elemento centrale dei rispettivi ecosistemi e della catena alimentare e che stanno acquisendo un crescente valore socioculturale nelle comunità di pescatori;
U. considerando che il consumo energetico complessivo nel settore idrico dell'UE è ingente e deve essere più efficiente per contribuire agli obiettivi dell'accordo di Parigi, agli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e al suo obiettivo della neutralità carbonica nel 2050;
V. considerando che l'energia idroelettrica presenta enormi potenzialità di decarbonizzazione della produzione di energia elettrica e contribuisce pertanto al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'UE nel quadro dell'accordo di Parigi; che, rispetto all'energia eolica ed elettrosolare, l'energia idroelettrica è meno instabile e contribuisce pertanto a garantire la continuità dell'approvvigionamento energetico e la stabilità della rete; considerando che l'accumulazione per pompaggio delle centrali idroelettriche rappresenta oltre il 90 %[24] della capacità di stoccaggio di energia dell'UE; che l'Unione europea dovrebbe portare avanti progetti idraulici ecocompatibili, che non rappresentino al tempo stesso una minaccia per la salute delle comunità locali;
W. considerando che i cambiamenti strutturali dei corpi idrici esercitano le maggiori pressioni sul loro stato[25]; che l'idromorfologia interessa il 40 % dei corpi idrici superficiali costituiti da alterazioni fisiche (26 %), dighe, barriere e chiuse (24 %), alterazioni idrologiche (7 %) o altre alterazioni idromorfologiche (7 %); che attualmente in Europa esistono oltre 21 000 centrali idroelettriche; che non è stata condotta alcuna azione globale dell'UE per la rimozione di dighe e sbarramenti obsoleti sebbene sia dimostrato che il coordinamento dell'UE in materia avrebbe un valore aggiunto;
X. considerando che il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari è stato riconosciuto come diritto umano dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 28 luglio 2010;
Y. considerando che la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e la Convenzione sui diritti del fanciullo, tra altre convenzioni e accordi internazionali, riconoscono espressamente il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari e obbligano gli Stati contraenti ad adottare misure adeguate a tale riguardo;
Z. considerando che un milione di persone in Europa non hanno accesso all'acqua e otto milioni non dispongono di alcun servizio igienico-sanitario[26], che a livello mondiale, 844 milioni di persone non hanno accesso all'acqua potabile in condizioni di sicurezza[27] e che un terzo della popolazione mondiale non dispone di servizi igienico-sanitari di base; che l'iniziativa dei cittadini europei (ICE) "Right2Water" ha raccolto oltre 1,8 milioni di firme nel marzo 2014; che l'iniziativa "Right2Water" ha chiesto di porre fine alla liberalizzazione dei servizi idrici, garantendo acqua e servizi igienico-sanitari per tutti nell'UE e a livello mondiale, un migliore accesso all'acqua potabile per i cittadini e una maggiore trasparenza sulla qualità dell'acqua, oltre a sancire il diritto all'acqua nella legislazione dell'UE; che la Commissione ha adottato la comunicazione in risposta all'iniziativa "Right2Water"[28]; che, nella sua risoluzione dell'8 settembre 2015 sul seguito all'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water", il Parlamento ha criticato la Commissione per non aver soddisfatto le richieste dell'iniziativa e l'ha invitata a riconoscere l'accesso universale e il diritto umano all'acqua[29];
AA. considerando che da alcuni studi emerge che l'esame delle acque reflue può fungere da sistema di allarme preventivo per prevedere o individuare focolai di COVID-19, svolgendo pertanto un importante ruolo nella lotta alla pandemia;
1. plaude al successo della direttiva quadro sulle acque per quanto concerne l'istituzione di un quadro di governance adeguato per la gestione integrata delle risorse idriche, nonché il suo successo nel migliorare la qualità dell'acqua o, in alcuni casi, quanto meno nel rallentarne il deterioramento della qualità;
2. si compiace della valutazione della Commissione secondo cui la direttiva quadro sulle acque è idonea allo scopo, pur rilevando la necessità di migliorarne e accelerarne l'attuazione mediante il coinvolgimento delle autorità competenti degli Stati membri e l'ulteriore integrazione degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque nelle politiche settoriali, in particolare nei comparti dell'agricoltura, dei trasporti e dell'energia, onde garantire che tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei siano in buono stato entro e non oltre il 2027;
3. insiste sul fatto che non occorre una revisione della direttiva quadro sulle acque; invita la Commissione a dichiarare che la direttiva quadro sulle acque non sarà riveduta in modo da porre fine all'incertezza giuridica; la invita altresì a continuare a proporre aggiornamenti degli allegati in base alle necessità;
4. esprime profondo rammarico per il fatto che metà dei corpi idrici dell'UE non sia a tutt'oggi in buono stato e che gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque non siano ancora stati raggiunti, principalmente a causa di insufficienti finanziamenti, segnatamente di un'attuazione particolarmente lenta, di un'applicazione insufficiente, della mancata attuazione del principio di precauzione e del principio "chi inquina paga", nonché di un ampio ricorso alle deroghe previste dalla direttiva in molti Stati membri; deplora altresì l'insufficiente integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali;
5. insiste sulla necessità di ripristinare e migliorare la qualità delle acque; rileva che, per migliorare lo stato dei corpi idrici, è indispensabile che tutti i livelli dei governi e delle autorità degli Stati membri siano coinvolti e collaborino all'integrazione degli obiettivi previsti dalla direttiva quadro sulle acque nelle politiche, nella legislazione e nelle misure di tale direttiva; ricorda il principio del non deterioramento secondo il quale gli Stati membri sono tenuti ad attuare le misure necessarie per impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici; invita gli Stati membri ad adottare con urgenza le misure necessarie per garantire l'attuazione, l'applicazione e il rispetto della direttiva quadro sulle acque, anche mediante i terzi piani di gestione dei bacini idrografici, che dovranno essere adottati dagli Stati membri nel 2021; esorta l'UE, i suoi Stati membri e le autorità regionali ad assicurare che i prossimi piani di gestione dei bacini idrografici siano adottati per tempo, rispettando i requisiti in materia di consultazione pubblica; invita la Commissione ad aumentare la disponibilità dei finanziamenti e fornire il sostegno necessario agli Stati membri nell'attuazione della direttiva sulle acque;
6. richiama l'attenzione sullo studio dell'OCSE, secondo le cui stime occorre destinare un importo supplementare di 253 miliardi di EUR nel settore idrico dell'UE fino al 2030 per mantenere o conseguire il pieno rispetto della normativa pertinente in materia di acque[30]; invita la Commissione, il Consiglio, gli Stati membri e, se del caso, le autorità regionali a individuare e garantire i fondi e gli strumenti finanziari necessari per le infrastrutture che non danneggiano l'ambiente o non incidono negativamente sulla salute pubblica, ma anche a individuare le infrastrutture con scarse prestazioni e non conformi alle norme e ad affrontare la questione dei contaminanti che destano nuove preoccupazioni e altre sfide sociali; insiste sulla necessità di fornire sostegno finanziario a metodi innovativi sostenibili e in particolare a soluzioni naturali, quali le infrastrutture di depurazione neutrali sotto il profilo del carbonio oppure basate sul lagunaggio, il ripristino delle zone umide e delle pianure alluvionali, la riumidificazione delle torbiere drenate, tenendo debitamente conto dei partenariati pubblico-privato; sottolinea l'importanza di adeguare i finanziamenti esistenti e i flussi di finanziamento connessi alla gestione delle risorse idriche e ad altri relativi utilizzi del suolo, ad esempio l'agricoltura, tra cui le sovvenzioni, passando dalle tradizionali misure di ingegneria alle soluzioni naturali;
7. invita gli Stati membri a intraprendere tutte le azioni necessarie, ivi compresa la garanzia dei fondi e delle risorse umane necessarie, nonché delle necessarie competenze, per conformarsi pienamente alla direttiva quadro sulle acque il prima possibile e, in ogni caso, entro il 2027; invita la Commissione a formulare raccomandazioni agli Stati membri per garantire il rispetto della scadenza del 2027; chiede alla Commissione di sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle direttive in materia di acque mediante assistenza tecnica e una formazione adeguata, condividendo prassi corrette e competenze per assicurare il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque, e promuovendo programmi di scambio di professionisti tra gli Stati membri; invita la Commissione a fornire orientamenti sulle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-461/13 per l'attuazione della direttiva quadro sulle acque; la invita altresì a fornire orientamenti chiari sull'applicazione delle deroghe a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera c), dopo il 2027;
8. invita gli Stati membri a individuare le misure di attuazione necessarie per garantire il buono stato dei corpi idrici ed elaborare i programmi di misure sulla base delle migliori evidenze disponibili; invita gli Stati membri e la Commissione a mettere a disposizione del pubblico i programmi di misure degli Stati membri e le rispettive valutazioni di tali programmi al fine di migliorare la quota di prassi e strategie corrette come pure l'accesso del pubblico alle informazioni;
9. ritiene che il principio "one out, all out" (fuori uno, fuori tutti) debba restare intatto; chiede alla Commissione di elaborare metodologie di comunicazione complementari (come lo scostamento dall'obiettivo, le misure attuate e i progressi compiuti sui singoli parametri qualitativi), che permettano di migliorare la valutazione dei progressi compiuti nel conseguimento di un buono stato delle acque; sottolinea l'importanza della trasparenza e della fornitura di informazioni esaustive ai cittadini sulla qualità e la quantità dell'acqua nell'UE;
10. deplora il ricorso alle deroghe per oltre la metà dei corpi idrici europei con limitate motivazioni; chiede alla Commissione e agli Stati membri di aggiornare i documenti di orientamento riguardo al ricorso alle deroghe onde ridurre tale pratica ai soli casi pienamente motivati, in modo che non impediscano più il conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque; invita la Commissione ad avviare speditamente e sistematicamente procedure di infrazione qualora le deroghe non siano motivate;
11. deplora che l'applicazione del principio del recupero dei costi, in virtù del quale tutti gli utilizzatori di risorse idriche concorrono finanziariamente in modo efficace e proporzionato al recupero dei costi dei servizi idrici, permanga bassa o assente in diversi Stati membri, in particolare per quanto riguarda le famiglie, l'industria e l'agricoltura; sottolinea che l'impiego delle risorse idriche in alcune parti d'UE minaccia lo stato quantitativo dei corpi idrici oltre il livello del flusso ecologico mantenuto; invita gli Stati membri e le loro autorità regionali ad attuare politiche adeguate in materia di tariffazione dell'acqua e ad applicare pienamente il principio del recupero dei costi sia per i costi ambientali sia per quelli delle risorse, in linea con la direttiva quadro sulle acque, e ad applicare inoltre il principio "chi inquina paga"; ricorda che il principio del recupero dei costi può essere applicato riguardo ai suoi effetti sociali, ambientali ed economici, nonché alle condizioni geografiche e climatiche delle regioni interessate; invita la Commissione a far rispettare tale principio; sottolinea tuttavia la necessità di assicurare il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari, in modo che tutti dispongano di servizi idrici a prezzi accessibili e di buona qualità;
12. invita la Commissione ad agire con rigore e rapidità contro le violazioni degli Stati membri al fine di garantire che tutti loro si conformino pienamente quanto prima, e comunque entro il 2027, con la normativa sulle acque, in particolare la direttiva quadro sulle acque; esorta la Commissione ad agire con rigore e rapidità in merito ai casi di infrazione pendenti inerenti alla violazione sistematica della legislazione dell'UE in materia di acque; invita la Commissione a incrementare le proprie risorse in relazione alle procedure di infrazione in generale e alla legislazione ambientale dell'UE in particolare;
13. rileva che i cambiamenti climatici hanno esercitato e continueranno ad esercitare un notevole impatto negativo sulle fonti di acqua dolce, con siccità che provocano il depauperamento dei flussi fluviali e maggiori concentrazioni di inquinanti, in particolare nelle zone acquatiche "chiuse", e piogge torrenziali che provocano un maggiore dilavamento di origine urbana e agricola; ricorda che il moltiplicarsi dei fenomeni climatici estremi, come i cicloni e le tempeste, comporta un aumento della salinità delle acque dolci e litoranee; sottolinea che l'aumento delle temperature comporta un maggiore stress idrico, che incide sull'ambiente, su diversi settori economici che dipendono da una produzione e un utilizzo elevati dell'acqua, nonché sulla qualità della vita; sottolinea che la resilienza degli ecosistemi idrici, le inondazioni, la carenza idrica e la loro incidenza sulla produzione alimentare dovrebbero essere prese debitamente in considerazione nella prossima strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi, come pure nell'ambito del processo di attuazione della direttiva quadro sulle acque (piani di gestione dei bacini idrografici);
14. propone che la Commissione sostenga gli Stati membri nella condivisione e nella promozione delle conoscenze e delle migliori pratiche in relazione ai diversi sforzi di adattamento ai cambiamenti climatici in atto a livello regionale e locale nell'UE;
15. sottolinea che i fiumi e le zone umide sono le aree più minacciate, malgrado siano considerati i principali fornitori di servizi ecosistemici; ricorda che le zone umide, così come gli ecosistemi marini e costieri, svolgono un ruolo fondamentale nella regolazione delle acque e del clima e forniscono servizi attraverso i propri ecosistemi naturali, le proprie risorse e lo sviluppo di attività economiche o culturali, che dipendono tutti da un buono stato ecologico delle risorse idriche; mette in rilievo che le zone umide fungono da pozzi di assorbimento del carbonio e stabilizzatori del clima a livello mondiale, svolgono un ruolo importante nella mitigazione delle inondazioni e della siccità, forniscono acqua pulita, proteggono le coste, alimentano le falde acquifere sotterranee, contribuiscono a una grande geodiversità, svolgono una funzione essenziale nel paesaggio e forniscono servizi ricreativi e culturali alla società; esorta pertanto la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure volte a ridurre lo sfruttamento delle falde acquifere, a pianificare lo sviluppo urbano al di fuori delle pianure alluvionali e a rispettare la biodiversità legata ai fiumi e alle zone umide;
16. sottolinea che l'utilizzo efficiente dell'acqua contribuisce in modo considerevole agli obiettivi climatici dell'UE in quanto permette di risparmiare energia per il pompaggio dell'acqua, di diminuire la quantità di sostanze chimiche utilizzate per il trattamento dell'acqua e di ridurre lo stress idrico; osserva che in alcuni Stati membri si registrano elevati tassi di perdita dalle tubature, il che non è accettabile in considerazione degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici e degli sforzi volti a un utilizzo efficace delle risorse; si compiace che, nel quadro della nuova direttiva sull'acqua potabile, la Commissione valuterà i tassi di perdita e fisserà valori soglia che favoriranno l'adozione di misure nei rispettivi Stati membri; si compiace altresì del nuovo obbligo per i fornitori di acqua di grandi dimensioni di assicurare la trasparenza per quanto riguarda i tassi di perdita;
17. osserva che in tutta l'UE i corpi idrici utilizzati per la produzione di acqua potabile sono soggetti a nuove e vecchie pressioni, che accrescono la necessità di sforzi di depurazione da parte dei fornitori di acqua; invita gli Stati membri a dare piena attuazione all'articolo 7, paragrafo 3, della direttiva quadro sulle acque e ad adottare tutte le misure necessarie per arrestare il deterioramento dei corpi idrici per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano;
18. plaude al fatto che le direttive abbiano mostrato la loro capacità di ridurre l'inquinamento chimico delle acque dell'UE; ritiene tuttavia che vi sia un'urgente necessità di miglioramento nell'ambito delle sostanze chimiche; osserva che la Commissione ha riscontrato differenze inattese tra gli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda le modalità di aggiornamento dell'elenco delle sostanze prioritarie e il modo in cui si tiene conto degli effetti combinati delle miscele; osserva inoltre che la direttiva sulle sostanze prioritarie finora include appena le sostanze pertinenti per la fornitura di acqua potabile; sottolinea che notevoli differenze negli approcci ai metodi di classificazione, valutazione e comunicazione rendono difficili i confronti e le analisi a livello dell'UE;
19. invita la Commissione ad adottare tutte le misure necessarie per conseguire un buono stato chimico e a intraprendere un'azione decisiva a livello dell'UE quando gli Stati membri non rispettano gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione della legislazione dell'UE; sottolinea che le sostanze pertinenti per la produzione di acqua potabile, ad esempio le sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS) e i prodotti farmaceutici pertinenti, dovrebbero essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie; ritiene che gli inquinanti che destano crescente preoccupazione e la tossicità delle miscele possano e debbano essere affrontati nell'ambito della direttiva quadro sulle acque e delle specifiche direttive derivate; invita la Commissione ad aggiornare e completare l'elenco delle sostanze pertinenti allegato alla direttiva sulle sostanze prioritarie e alla direttiva sulle acque sotterranee, al fine di permettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e migliorare la protezione delle risorse di acqua potabile; invita la Commissione ad allineare l'attuazione della legislazione sulle acque alla strategia in materia di sostanze chimiche per la sostenibilità e alla strategia sulla biodiversità in modo che i corpi idrici delle acque dolci e i loro ecosistemi siano adeguatamente protetti, a fissare un calendario per l'eliminazione graduale di tutti gli usi non essenziali di PFAS e a stimolare lo sviluppo di alternative sicure e non persistenti per tutti gli usi di PFAS; esorta la Commissione a finanziare la ricerca e lo sviluppo di strategie per far fronte alle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie), con l'obiettivo di migliorare la qualità dei corpi idrici e ridurre i rischi per la salute animale e umana e per l'ambiente; raccomanda l'elaborazione di nuovi orientamenti per il miglioramento dei metodi di monitoraggio e della comunicazione delle miscele chimiche e degli "effetti cocktail"; chiede un più ampio ricorso all'elenco di controllo per monitorare i potenziali inquinanti idrici e determinare il rischio che comportano per l'ambiente acquatico; invita la Commissione ad accelerare il suo lavoro in merito all'elaborazione di metodi per la valutazione e la gestione delle miscele chimiche e a completarlo mediante l'introduzione di un fattore di valutazione delle miscele;
20. osserva che, secondo le stime, le microplastiche persistono nelle acque dolci per secoli e che gli attuali impianti di trattamento delle acque non filtrano completamente queste particelle; accoglie pertanto con favore la decisione di elaborare una metodologia per il monitoraggio delle microplastiche e l'istituzione di un elenco di controllo nella direttiva sull'acqua potabile rivista; esorta la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le misure di controllo alla fonte al fine di realizzare un ambiente non tossico e un'economia circolare; sottolinea che la riduzione delle emissioni alla fonte attenuerebbe la pressione sugli ecosistemi e ridurrebbe il costo del trattamento delle acque; chiede un'azione decisiva a livello dell'UE e degli Stati membri nonché a livello regionale per far fronte agli inquinanti che destano crescente preoccupazione, tra cui le PFAS, le microplastiche, le sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino e i prodotti farmaceutici, tramite un approccio globale che parta da misure di controllo alla fonte e soluzioni complementari di fine ciclo in ultima istanza; invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare pienamente un approccio agli inquinanti basato sul ciclo di vita, attuando nel contempo il principio "chi inquina paga", anche attraverso strumenti innovativi quali i regimi di responsabilità estesa del produttore, allo scopo di finanziare soluzioni per il trattamento;
21. sottolinea l'importanza di intensificare le azioni volte a far fronte all'eutrofizzazione delle acque dolci e salate causata dall'azoto e dal fosforo provenienti da tutte le fonti, comprese l'agricoltura e le acque reflue non trattate o trattate in maniera inadeguata; ricorda che l'eutrofizzazione indebolisce lo stato ambientale dei corpi idrici e li rende più vulnerabili alle specie esotiche invasive; esorta tutti gli agricoltori a utilizzare lo strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti, che facilita una migliore gestione e riduce la dispersione di nutrienti nelle acque sotterranee e superficiali; invita gli Stati membri a identificare adeguatamente le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati e ad attuare e far rispettare le misure adottate nel quadro della direttiva Nitrati;
22. mette in evidenza che l'attuale crisi della biodiversità dovrebbe essere pienamente affrontata dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione delle politiche in materia di acque, riducendo al minimo i fattori di stress per gli ecosistemi idrici e ripristinando gli ecosistemi degradati; sottolinea l'importanza della nuova strategia sulla biodiversità per il 2030; ricorda che nell'attuazione della direttiva quadro sulle acque è opportuno garantire una piena coerenza con la nuova strategia sulla biodiversità, le direttive sulla tutela della natura e altre normative ambientali;
23. si compiace dell'impegno della Commissione, nel quadro della sua strategia sulla biodiversità per il 2030, di ristabilire lo scorrimento libero di almeno 25 000 km di fiumi nell'UE eliminando le barriere e ripristinando le pianure alluvionali, nonché di definire una metodologia e disposizioni a livello di UE per la mappatura e la valutazione delle condizioni degli ecosistemi e per garantire che siano in buone condizioni; osserva che attualmente vi sono 21 000 centrali idroelettriche nell'UE e che l'energia idroelettrica e le piccole centrali idroelettriche forniscono la quota più elevata di energie rinnovabili nell'UE; prende atto degli sviluppi riguardanti l'energia idroelettrica a basso impatto; sottolinea tuttavia che la costruzione di dighe può incidere negativamente sugli habitat e creare un'importante pressione sulle acque superficiali; ricorda che la direttiva quadro sulle acque impone criteri rigorosi per la protezione delle condizioni idromorfologiche; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano effettuate valutazioni rigorose dell'impatto delle alterazioni risultanti per la qualità e la quantità dell'acqua e gli ecosistemi e che tutti i progetti idroelettrici esistenti e futuri rispettino gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque; invita pertanto con urgenza la Commissione a consultare tutte le direzioni generali competenti, ivi compresa la direzione generale per l'Energia, in sede di valutazione dell'impatto ambientale delle centrali idroelettriche e a tenere conto delle loro raccomandazioni;
24. invita gli Stati membri e la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie per ridurre al minimo le pressioni sui corpi idrici superficiali al fine di ripristinare le funzioni nazionali dei fiumi e proteggere gli ecosistemi; invita gli Stati membri ad astenersi dal costruire centrali idroelettriche e ad evitare altri progetti di costruzione che comportino importanti pressioni idromorfologiche sulle acque in zone protette; ritiene che le sovvenzioni e i finanziamenti pubblici dell'UE in zone diverse da quelle protette dovrebbero essere concessi solo alle nuove centrali idroelettriche per le quali i benefici complessivi superano chiaramente gli effetti negativi globali;
25. si compiace che, secondo la 10a relazione biennale sull'attuazione da parte degli Stati membri della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane[31], la raccolta e il trattamento delle acque reflue urbane nell'UE siano migliorati negli ultimi dieci anni e che la direttiva abbia permesso di ridurre i carichi di inquinamento, contribuendo in tal modo al miglioramento della qualità delle acque; si rammarica tuttavia che la piena conformità alla direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non sia ancora stata raggiunta, dato che alcuni Stati membri sono tuttora molto lontani dal conseguimento dei loro obiettivi; condivide il parere della Commissione, secondo cui occorre fare di più per affrontare l'inquinamento residuo, i contaminanti che destano crescente preoccupazione, il consumo energetico e il trattamento dei fanghi, nonché le questioni relative alla governance; deplora inoltre che la valutazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane non analizzi l'efficacia degli scarichi delle acque reflue industriali nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
26. invita la Commissione a tenerne conto di quanto sopra esposto nella revisione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane; esorta la Commissione a sostenere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva promuovendo un finanziamento sostenibile delle risorse idriche e incentivando lo sviluppo e la diffusione di tecnologie innovative per le acque reflue; invita la Commissione a esaminare attentamente in che modo le prescrizioni della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane relative alla progettazione, alla costruzione e all'espansione di impianti di trattamento delle acque reflue urbane in tutte le fasi dello sviluppo tecnico interagiscano con l'obbligo di non deterioramento stabilito dalla direttiva quadro sulle acque, al fine di garantire la coerenza tra i due atti legislativi e il trattamento delle acque reflue urbane, salvaguardando nel contempo tutti gli incentivi all'adozione di misure tecniche di trattamento adeguate; incoraggia la Commissione ad adottare misure legislative, se necessario; sottolinea che le misure volte principalmente a risolvere il problema alla fonte sono essenziali per affrontare gli inquinanti che destano crescente preoccupazione; sottolinea che una revisione futura della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane dovrebbe tenere conto anche delle nuove sfide poste da tali inquinanti;
27. sottolinea che la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e la direttiva quadro sulle acque non affrontano adeguatamente i problemi derivanti dai cambiamenti climatici, come gli sfioramenti in presenza di intense precipitazioni, il deflusso urbano e le inondazioni negli agglomerati, né affrontano l'impatto delle acque reflue non sufficientemente trattate sul corpo idrico ricevente; ritiene che l'UE, gli Stati membri e le autorità regionali dovrebbero affrontare meglio il monitoraggio e il controllo degli effetti dell'aumento degli sfioramenti in presenza di intense precipitazioni e del deflusso urbano, poiché questi inquinano in maniera significativa i corpi idrici superficiali e sotterranei riceventi;
28. ribadisce che, nella valutazione dell'impatto ambientale delle centrali idroelettriche, è necessario un approccio globale che comprenda i benefici sociali di fornire energia elettrica senza emissioni e il contributo dell'energia idroelettrica e dei sistemi di stoccaggio per pompaggio idraulico nel garantire l'approvvigionamento energetico; sottolinea, a tale riguardo, lo straordinario contributo dell'energia elettrica prodotta dalle centrali idroelettriche al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia e al rispetto degli impegni dell'UE assunti nel quadro dell'accordo di Parigi; riconosce che esistono modalità e tecnologie per ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla fauna selvatica acquatica; rileva che le centrali idroelettriche ad acqua fluente esistenti presentano un grande potenziale di miglioramento della loro efficienza;
29. osserva che il passaggio dal trasporto merci su strada a quello su vie navigabili interne dovrebbe essere pienamente coerente con il principio di non deterioramento previsto dalla direttiva quadro sulle acque, nonché con altre normative ambientali, comprese le direttive Uccelli e Habitat, e procedere di pari passo con il sostegno a combustibili e tecnologie sostenibili e alternativi e alla navigazione interna, come l'alimentazione elettrica da terra, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di altri inquinanti e impedire un deterioramento dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici e un degrado della qualità dell'aria, nonché per evitare lo stress degli ecosistemi idrici, proteggere la biodiversità e adoperarsi per il conseguimento di un ambiente a inquinamento zero;
30. prende atto dell'elevato consumo energetico nel settore idrico; invita la Commissione a prendere in considerazione misure per l'efficienza energetica e la possibilità di utilizzare le acque reflue trattate come fonte "in loco" di energia rinnovabile; invita la Commissione a incoraggiare i miglioramenti dell'efficienza energetica negli impianti di trattamento delle acque reflue, in modo da riconoscere e sfruttare il potenziale di risparmio energetico del settore; rileva che, secondo la valutazione della Commissione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane, i potenziali risparmi energetici sono compresi ogni anno tra 5 500 GWh e 13 000 GWh;
31. riconosce che l'estrazione complessiva di acqua in Europa è diminuita di oltre il 20 % negli ultimi 15 anni; osserva tuttavia che otto paesi, che rappresentano il 46 % della popolazione europea, possono essere considerati soggetti a stress idrico[32], che il numero di paesi soggetti a stress idrico è in costante aumento e che circa un quarto dell'acqua sottratta all'ambiente naturale nell'UE è utilizzata per fini agricoli[33]; prende atto del potenziale di riutilizzo dell'acqua al fine di creare un'economia circolare per le risorse idriche e ridurre l'estrazione diretta dai corpi idrici e dalle acque sotterranee; si compiace dell'accordo sul nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua, il quale agevolerà l'utilizzo delle acque reflue urbane trattate per l'irrigazione agricola; sostiene il costante ammodernamento delle infrastrutture di irrigazione attraverso l'innovazione e le nuove tecnologie;
32. sottolinea l'importanza di trovare sinergie tra le valutazioni del rischio di alluvioni e la pianificazione della prevenzione delle calamità e della preparazione alle stesse nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione; invita la Commissione, gli Stati membri e, se del caso, le autorità regionali a sviluppare strategie di gestione della siccità, in particolare al fine di garantire la fornitura di acqua potabile e assicurare la produzione alimentare, nell'ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici e dei piani di gestione del rischio di alluvioni, e di integrare sistemi digitali di monitoraggio, controllo e allarme preventivo per lo stato della vegetazione e la relativa risposta alla siccità, per sostenere decisioni efficaci e basate sui dati in merito alle misure di protezione, risposta e comunicazione; invita la Commissione e gli Stati membri a incentrare detti piani sul ripristino delle pianure alluvionali e delle zone umide, nonché sulla protezione dei corpi idrici sotterranei, dal momento che corpi idrici ed ecosistemi in buone condizioni sono essenziali per ridurre l'impatto negativo sia della siccità che delle alluvioni;
33. osserva che un ambito in cui la direttiva quadro sulle acque è stata considerata inefficace dalle parti interessate è la gestione degli effetti della siccità[34]; invita gli Stati membri a intensificare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e ai nuovi problemi di (eccessiva) estrazione che potrebbero emergere nei bacini idrografici, compresi quelli che storicamente non hanno dovuto far fronte a problemi di estrazione; osserva che un approccio globale alla gestione delle risorse idriche e all'adattamento ai cambiamenti climatici potrebbe aumentare l'efficacia delle risposte e ridurre l'impatto degli eventi estremi; chiede che le considerazioni in materia di cambiamento climatico siano pienamente integrate nell'attuazione della direttiva e sottolinea altresì il potenziale delle soluzioni naturali a tale riguardo; ribadisce che occorre garantire una spesa pubblica sufficiente per gli obiettivi della direttiva quadro sulle acque e per i necessari adeguamenti;
34. propone di affrontare la siccità e la carenza idrica dando priorità all'estrazione di acqua per la produzione di acqua potabile rispetto ad altri usi, al fine di garantire il rispetto del diritto umano all'acqua, e adottando soluzioni per la raccolta delle acque piovane e delle ondate di piena per il successivo utilizzo, compresi, tra l'altro, progetti di raccolta delle acque piovane nella progettazione di edifici e infrastrutture, bacini di stoccaggio sotterranei, sistemi duali di distribuzione dell'acqua nelle abitazioni e progetti per il riutilizzo delle cave dismesse, ove ritenuto opportuno; incoraggia la ricerca e gli investimenti in misure che contribuiscano a combattere la siccità e la carenza idrica;
35. sottolinea la necessità di allineare la politica agricola comune (PAC), la direttiva sull'acqua potabile, la direttiva Nitrati, il regolamento sui prodotti fitosanitari e il regolamento REACH con la direttiva quadro sulle acque per quanto riguarda la necessità di aumentare le misure di protezione delle risorse idriche e l'uso efficiente dell'acqua nell'agricoltura; sottolinea la necessità di aumentare considerevolmente i finanziamenti per le misure in materia di ambiente e cambiamento climatico in entrambi i pilastri della PAC, nonché di finanziamenti aggiuntivi per misure ecologiche mirate nel quadro della revisione della PAC, al fine di garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche e migliorare la qualità del suolo; esorta gli Stati membri a integrare e attuare nei loro piani strategici della PAC una riduzione dell'uso dei fertilizzanti e dell'uso e dei rischi dei pesticidi, nonché a introdurre elementi relativi alle risorse idriche nei loro sistemi di condizionalità; invita la Commissione a porre l'inquinamento delle acque dolci e l'eccessiva estrazione tra i temi prioritari delle raccomandazioni relative alla PAC rivolte agli Stati membri; invita infine la Commissione a garantire che la direttiva quadro sulle acque sia attuata anche attraverso la politica di coesione (il regolamento recante disposizioni comuni[35], il Fondo europeo di sviluppo regionale/Fondo di coesione[36]) e in linea con l'obiettivo strategico 2 del regolamento recante disposizioni comuni;
36. valuta positivamente gli obiettivi di riduzione dell'uso e dei rischi dei pesticidi del 50 % entro il 2030 e di riduzione della perdita di nutrienti dai fertilizzanti, come stabilito nella strategie "dal produttore al consumatore" e nella strategia sulla biodiversità, la decisione di rivedere la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi e l'inclusione di una migliore gestione dei nutrienti negli obiettivi dei nuovi piani strategici della PAC e delle due strategie; chiede che i suddetti traguardi e obiettivi, nonché il prossimo piano d'azione "inquinamento zero", siano tradotti in legislazione; sottolinea l'urgente necessità di ridurre l'impatto dei pesticidi sulle risorse di acqua potabile, affrontando pienamente la loro protezione nell'approvazione delle sostanze attive e nell'autorizzazione dei pesticidi o nel loro rinnovo;
37. invita la Commissione a rivedere gli standard di qualità della direttiva sulle acque sotterranee, migliorare l'uniformità degli standard e ridurre l'ampia gamma di soglie negli Stati membri;
38. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a migliorare l'integrazione della direttiva relativa alla gestione dei rischi di alluvioni nelle politiche volte a privilegiare soluzioni naturali, adeguando di conseguenza i flussi di finanziamento; sottolinea l'importanza di gestire i bacini idrografici in maniera integrata e globale;
39. chiede alla Commissione e agli Stati membri di adottare un approccio integrato tra la direttiva quadro sulle acque e la direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino, considerato che il 97,3 % delle risorse idriche presenti sul pianeta proviene dagli oceani e che le acque sotterranee, continentali, di transizione, costiere e marine sono legate dal ciclo dell'acqua e dal nesso terra-mare;
40. chiede un'azione più incisiva con finanziamenti sufficienti per migliorare la migrazione dei pesci in tutta l'UE; chiede, se del caso, di includere la connettività fluviale nei criteri di controllo tecnico elaborati nel contesto della tassonomia verde dell'UE e di considerare sostenibili i progetti relativi all'energia e ai trasporti solo quando comprendono passaggi per pesci simili a quelli naturali;
41. osserva che "l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine" rientra in uno dei sei obiettivi ambientali della tassonomia dell'UE per la finanza sostenibile; incoraggia pertanto il suo utilizzo per orientare gli investimenti pubblici e privati in modo da assicurare la protezione dei corpi idrici;
42. invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare, nel quadro del prossimo ciclo di pianificazione idrologica, tutte le misure necessarie per facilitare la conservazione e il ripristino degli ecosistemi acquatici, promuovere soluzioni naturali, coinvolgere il settore finanziario mediante la promozione di investimenti sostenibili e favorire il rafforzamento delle capacità e l'istruzione in fatto di crescita verde;
43. invita la Commissione ad assistere e sostenere gli Stati membri nel coordinamento transfrontaliero dei corpi idrici oggetto della direttiva quadro sulle acque; invita gli Stati membri a dare priorità alle misure della direttiva quadro sulle e all'attuazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane nelle regioni transfrontaliere e a migliorare la cooperazione nei bacini idrici internazionali;
44. esorta la Commissione a razionalizzare e migliorare i sistemi di monitoraggio della qualità delle acque e degli inquinanti ambientali, raccogliendo, tra l'altro, dati sulle principali fonti di emissione di sostanze pericolose, compresi i residui radioattivi e di pesticidi e i metaboliti, i biocidi, i residui farmaceutici, le sostanze chimiche potenzialmente pericolose, come le PFAS, e le microplastiche, nonché altri inquinanti che destano crescente preoccupazione nei corpi idrici dell'UE, e ad applicare le tecniche più recenti e più efficaci disponibili; esorta la Commissione ad adottare orientamenti per l'adozione di norme armonizzate per le reti di monitoraggio e la comunicazione dei dati; invita la Commissione a favorire nel suo piano d'azione per l'inquinamento zero l'utilizzo di metodi di monitoraggio non invasivi e bioindicatori al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli esseri umani e della flora e della fauna selvatiche ai contaminanti nell'aria, nel suolo e nell'acqua; esorta gli Stati membri ad avvalersi di tutte le loro reti di monitoraggio nel comunicare i dati alla Commissione;
45. invita la Commissione, gli Stati membri e i fornitori di acqua a integrare la digitalizzazione e rafforzare l'utilizzo dei dati di gestione e di misurazione per un processo decisionale basato su elementi concreti sia a livello normativo che a livello di consumo; chiede l'adozione di tecnologie idriche digitalizzate per consentire il monitoraggio a distanza e la comunicazione in merito alla qualità delle acque, alle perdite, all'utilizzo e alle risorse;
46. prende atto del potenziale della digitalizzazione e dell'intelligenza artificiale per migliorare la gestione e il monitoraggio dei corpi idrici, generare dati di migliore qualità e analizzare le prove a sostegno dei responsabili politici, dal momento che potrebbero contribuire in misura considerevole alla rapida identificazione delle lievi variazioni dello stato di qualità delle acque che potrebbero rappresentare una minaccia per i corpi idrici, alla valutazione delle migliori pratiche e all'identificazione delle misure economicamente più efficaci in termini di costi;
47. invita gli Stati membri a creare quadri giuridici che evitino situazioni in cui le entità che gestiscono i corpi idrici siano finanziate da attività che deteriorano il loro stato chimico ed ecologico; invita gli Stati membri a separare chiaramente le entità incaricate della gestione e quelle incaricate della valutazione dello stato dei corpi idrici;
48. sottolinea la necessità di uniformare i dati sulle acque e di creare norme di comunicazione obbligatorie per gli Stati membri al fine di rafforzare la trasparenza dei dati; invita la Commissione a continuare a migliorare il sistema WISE (sistema d'informazione sulle acque per l'Europa) per renderlo uno strumento d'informazione di facile utilizzo per tutti nell'UE, che fornisca informazioni sulla quantità, sulla qualità e sulla disponibilità delle risorse idriche, oltre a stabilire parametri di riferimento per valutare la gestione dei corpi idrici;
49. osserva che, secondo la relazione sull'adeguatezza, vi sono margini di miglioramento sia per quanto riguarda l'accessibilità delle informazioni sulle politiche e sulla qualità delle acque, sia per quanto riguarda il loro livello di dettaglio; invita gli Stati membri e la Commissione a porre rimedio a questa situazione e a fornire ai residenti dell'UE informazioni chiare, esaurienti e facilmente accessibili; chiede inoltre una maggiore trasparenza e pertanto un significativo miglioramento della consultazione pubblica, della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito all'acqua e ai legami esistenti tra acqua, ecosistemi, servizi igienico-sanitari, salute, sicurezza degli alimenti e dei loro approvvigionamenti e prevenzione delle catastrofi, al fine di promuovere il dialogo intersettoriale tra gli operatori economici, i fornitori di acqua, il grande pubblico, le autorità e le organizzazioni della società civile e di garantire l'accesso alla giustizia a norma della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e della direttiva quadro sulle acque, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia;
50. si compiace che l'UE abbia risposto parzialmente all'iniziativa Right2Water nella rifusione della direttiva 98/83/CE[37] del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, introducendo un nuovo articolo sull'accesso all'acqua e una maggiore trasparenza sulla sua qualità al fine di migliorare la salute e l'ambiente; invita gli Stati membri ad attuare e far rispettare pienamente la direttiva quadro sulle acque al fine di garantire l'accesso all'acqua per tutti e di rispondere pienamente all'iniziativa Right2Water;
51. invita gli Stati membri e i fornitori di acqua a utilizzare sistematicamente il test per la COVID-19 nelle acque reflue come sistema di allarme preventivo a sostegno della lotta contro la pandemia;
52. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.
- [2] GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.
- [3] GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.
- [4] GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27.
- [5] GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.
- [6] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.
- [7] GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32.
- [8] GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19.
- [9] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
- [10] GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.
- [11] Testi approvati, P9_TA(2019)0078.
- [12] Comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita" (COM(2020)0380),
- [13] Comunicazione della Commissione, del 20 maggio 2020, dal titolo "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" (COM(2020)0381),
- [14] Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
- [16] Gli obiettivi sono contenuti nella risoluzione 70/1 adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 dal titolo "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile).
- [17] GU C 324 dell'1.10.2020, pag. 28.
- [18] GU C 110 del 22.3.2019, pag. 94.
- [19] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_gross_nitrogen_balance
- [20] Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019 dal titolo "The European environment – state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe" (L'ambiente in Europa - Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile).
- [21] Sintesi della Commissione del 10 dicembre 2019 sul controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro in materia di acque e della direttiva sulle alluvioni,
- [22] https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html
- [23] Documento informativo della Corte dei conti europea del giugno 2018 dal titolo "Desertification in the EU" (La desertificazione nell'UE).
- [24] Studio della Commissione del marzo 2020 sullo stoccaggio dell'energia – Contribution to the security of the electricity supply in Europe (Contributo alla sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica in Europa), pag. 20.
- [25] https://ec.europa.eu/info/news/implementation-report-water-framework-directive-and-floods-directive-questions-and-answers-2019-feb-26_en
- [26] https://www.right2water.eu/documents
- [27] Organizzazione mondiale della sanità e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Progress on Drinking Water, Sanitation and Hygiene: 2017 Update and SDG Baselines , Organizzazione mondiale della sanità e Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, Ginevra, 2017, pag. 3.
- [28] Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2014 dal titolo "Iniziativa dei cittadini europei "Acqua potabile e servizi igienico-sanitari: un diritto umano universale! L'acqua è un bene comune, non una merce!" COM(2014)0177).
- [30] http://www.oecd.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-protection-6893cdac-en.htm
- [31] Decima relazione della Commissione, del 10 settembre 2020, sullo stato di applicazione e i programmi per l'applicazione (COM(2020)0492).
- [32] https://www.eea.europa.eu/archived/archived-content-water-topic/water-resources/water-abstraction
- [33] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Agri-environmental_indicator_-_water_abstraction
- [34] Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni, pagg. 66 e 199.
- [35] Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
- [36] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 2018, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (COM(2018)0372).
- [37] Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32).