Proposta di risoluzione - B9-0421/2020Proposta di risoluzione
B9-0421/2020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza

11.12.2020 - (2020/2791(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Juan Fernando López Aguilar
a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni


Procedura : 2020/2791(RSP)
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B9-0421/2020
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B9-0421/2020

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza

(2020/2791(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti il Trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2 e 3, e il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 16, 67, 70-72, 75, 82-87 e 88,

 vista la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 6, 7, 8, 11, 14, 21 e 24,

 vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza (COM(2020)0605),

 vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori (COM(2020)0607),

 vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sul piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco (COM(2020)0608),

 vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 dal titolo "Agenda e piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025" (COM(2020)0606),

 vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sullo stato di attuazione della legislazione antiriciclaggio dell'Unione[1],

 vista la sua risoluzione del luglio 2020 su una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo – piano d'azione della Commissione e altri sviluppi recenti[2],

 vista la sua risoluzione del 12 dicembre 2018 sulle conclusioni e raccomandazioni della commissione speciale sul terrorismo[3],

 vista la sua risoluzione del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea per il futuro dell'Europa[4],

 vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulle proteste contro il razzismo a seguito della morte di George Floyd[5],

 vista la sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino in occasione del 30° anniversario della Convenzione sui diritti del fanciullo[6],

 vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 6 ottobre 2020 nelle cause riunite C-511/18 La Quadrature du Net e altri, C-512/18 French Data Network e altri e C-520/18 Ordre des barreaux francophones et germanophone e altri,

 vista la giurisprudenza della CGUE sulla sorveglianza di massa e sulla conservazione dei dati,

 vista la comunicazione della Commissione del 12 settembre 2018 dal titolo "Un'Europa che protegge: un'iniziativa per estendere le competenze della Procura europea (EPPO) ai reati di terrorismo transfrontaliero" (COM(2018)0641),

 viste le recenti relazioni di Europol[7],

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

 vista la proposta di risoluzione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,

A. considerando che la politica di sicurezza dell'Unione deve continuare a basarsi sui valori su cui si fonda l'UE, sanciti dall'articolo 2 TUE, compresi i principi della democrazia, delle libertà individuali e dello Stato di diritto, e sulla Carta dei diritti fondamentali; considerando che il diritto alla sicurezza di cui all'articolo 6 della Carta fa riferimento alla sicurezza da arresti, perquisizioni e altri interventi statali irragionevoli; considerando che il progetto europeo si basa sull'idea di una società aperta; che le eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà; che, nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere previste limitazioni solo se necessarie e qualora rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui;

B. considerando che la nuova strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza dovrebbe fornire le risposte adeguate per affrontare efficacemente le sfide esistenti ed emergenti in un panorama europeo delle minacce alla sicurezza in rapida evoluzione; che tra le sfide principali la Commissione ha individuato la criminalità informatica, compreso il furto d'identità, la cibersicurezza, le minacce ibride, gli attacchi terroristici e forme di criminalità organizzata che spaziano dalla tratta di esseri umani al commercio di armi da fuoco, al traffico di stupefacenti fino alla criminalità finanziaria, economica e ambientale;

C. considerando che nel 2019 il numero degli attacchi terroristici nell'UE ha subito un calo, ma che di recente l'UE è stata teatro di nuovi attentati terroristici; che diversi attacchi commessi da estremisti di destra non sono stati ufficialmente riconosciuti come attentati terroristici[8]; che la minaccia del terrorismo jihadista rimane elevata e che negli ultimi anni la minaccia del terrorismo sia di destra che di sinistra è in aumento; che in alcuni Stati membri la minaccia del terrorismo di sinistra continua a essere presente; che occorre condannare e affrontare il terrorismo, in tutte le sue forme e manifestazioni; che Internet è uno degli strumenti utilizzati con maggiore frequenza dalle organizzazioni terroristiche per diffondere contenuti terroristici[9], reclutare nuovi membri e incitare alla violenza;

D considerando che, secondo una relazione della Commissione pubblicata il 30 settembre 2020[10], nella maggior parte degli Stati membri sono state segnalate gravi lacune nell'attuazione della direttiva (UE) 2017/541[11];

E considerando che nuove forme di criminalità organizzata continuano a emergere in Europa sfruttando le vulnerabilità sociali in evoluzione e che la maggior parte dei gruppi della criminalità organizzata è coinvolta in molteplici attività criminali; che i profitti dei gruppi della criminalità organizzata nell'UE sono stimati a 110 miliardi di EUR all'anno, ma solo l'1 % circa di tali profitti è confiscato[12]; che vi è un forte legame tra criminalità organizzata e corruzione;

F. considerando che nel 2019 la Commissione ha avviato procedure d'infrazione nei confronti di 23 Stati membri per il mancato rispetto della direttiva 2011/93/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile[13]; che gli Stati membri hanno compiuto progressi nell'attuazione della direttiva, ma permangono sfide, in particolare in merito alla prevenzione, al diritto penale nonché alla protezione, al sostegno e all'assistenza alle vittime; che la coercizione sessuale e l'estorsione online ai danni di minori, nonché lo sfruttamento sessuale sulla base di materiale esplicito prodotto dai minori stessi, sono agevolati dalla diffusa disponibilità di dispositivi online; considerando che un numero crescente di bambini e adolescenti è vittima dell'adescamento online;

G. considerando che lo sfruttamento sessuale continua ad essere l'obiettivo più diffuso alla base della tratta di esseri umani nell'UE, mentre in diversi Stati membri si registra un aumento della tratta a fini di sfruttamento lavorativo[14]; che il numero di processi e condanne rimane basso rispetto al numero segnalato di vittime; che le tecnologie digitali, i social media e i servizi Internet sono i principali strumenti utilizzati per reclutare le vittime della tratta di esseri umani;

H. considerando che, secondo le relazioni dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) e di Europol, il mercato delle droghe illecite nell'UE, sempre più complesso, adattabile e innovativo, ha un valore commerciale stimato a circa 30 miliardi di EUR all'anno e che il traffico di droghe illecite rappresenta un'importante fonte di reddito per i gruppi della criminalità organizzata che possono avere collegamenti con altre attività illecite e il terrorismo; che il traffico illegale di stupefacenti sta diventando un fattore che alimenta la violenza e la corruzione e può avere ampie ripercussioni negative per la società; che i decessi legati alla droga in Europa sembrano essere stabili a oltre 9 000 decessi all'anno[15] e che il consumo di droga rimane un importante problema di salute pubblica;

I considerando che nel 2019 Europol ha continuato a fornire agli Stati membri un'analisi operativa e a trattare i contributi, nonché a sostenere in modo proattivo le indagini di alto profilo riguardanti i tre settori che rappresentano una minaccia continua per la sicurezza interna dell'Unione, segnatamente la criminalità informatica, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, nonché il terrorismo;

J. considerando che nel 2019 la rete Prüm disponeva di oltre 9,2 milioni di profili DNA disponibili per il raffronto tra le banche dati di tutti gli Stati membri e che in tale anno sono state effettuate oltre 2,2 milioni di consultazioni relative al DNA; che, inoltre, nel 2019 sono state effettuate quasi 400 000 ricerche di impronte digitali con 10 000 riscontri positivi verificati e oltre 16 milioni di ricerche relative ai dati di immatricolazione dei veicoli[16];

K. considerando che la cooperazione giudiziaria in materia penale è uno dei fondamenti dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione e si basa sul principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie; che il riconoscimento reciproco deve basarsi sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri; che le indagini su molti reati hanno bisogno di prove archiviate elettronicamente ("e-evidence"); che le autorità competenti incontrano spesso difficoltà pratiche nell'ottenere i dati pertinenti dai prestatori di servizi nelle indagini transfrontaliere a causa dell'inefficacia degli strumenti esistenti, quali gli accordi di assistenza giudiziaria reciproca e l'ordine europeo d'indagine; che le procedure esistenti possono essere lunghe e che i dati pertinenti sono stati spesso cancellati al momento in cui la richiesta perviene al prestatore di servizi; che i colegislatori stanno attualmente esaminando un pacchetto legislativo sulle prove elettroniche;

L. considerando che l'attuazione delle direttive sulle garanzie procedurali[17], il cui obiettivo è assicurare l'equità del procedimento penale, non è soddisfacente e nuoce alla fiducia reciproca e alla cooperazione tra autorità giudiziarie;

M. che la CGUE ha più volte stabilito che la conservazione generalizzata dei dati e la sorveglianza di massa delle comunicazioni elettroniche o dei dati di viaggio non sono conformi alla Carta dei diritti fondamentali; che, nella sua sentenza sulle cause riunite C-511/18, C-512/18 e C520/18, la CGUE ha confermato la giurisprudenza Tele2, concludendo che è consentita solo una conservazione mirata dei dati limitata a determinate persone o a una determinata area geografica; che la Corte ha tuttavia precisato che gli indirizzi IP assegnati alla fonte di una comunicazione possono essere soggetti a una conservazione generalizzata e indifferenziata per finalità di lotta contro la criminalità grave e le serie minacce per la sicurezza pubblica, nel rispetto di rigorose garanzie;

N. considerando che l'attuazione della direttiva sui diritti delle vittime[18] non è soddisfacente, in particolare a causa di un recepimento incompleto e/o scorretto[19];

O. considerando che la crisi COVID-19 favorito un notevolmente aumento di alcuni reati, come la produzione e la diffusione online di materiale pedopornografico e che, secondo alcune stime, tale materiale sarebbe aumentato del 25 % in alcuni Stati membri; che una percentuale compresa tra il 70 % e l'85 % dei minori vittime di abusi conosce il loro aggressore e la stragrande maggioranza è vittima di persone di cui ha fiducia; che le denunce di violenza domestica, in particolare nei confronti delle donne e dei minori sono notevolmente aumentate in tale periodo; che la pandemia ha dimostrato di avere un considerevole impatto sul panorama della criminalità organizzata e delle forme gravi di criminalità in Europa in settori quali la criminalità informatica, la contraffazione di merci, le frodi e i reati organizzati contro il patrimonio[20]; che la crisi provoca ritardi e ostacola l'accesso alla giustizia, all'assistenza e al sostegno e aggrava le condizioni nelle carceri; che la crisi ha aggravato la situazione dei migranti, rendendoli più vulnerabili agli abusi da parte dei criminali, e ha causato cambiamenti nelle rotte del traffico;

1. accoglie con favore la pubblicazione della nuova strategia dell'UE per l'Unione della sicurezza e sottolinea la necessità di un'efficace attuazione e valutazione della legislazione dell'UE in vigore in questo settore; conviene con la Commissione che, laddove siano individuate lacune nel quadro normativo e di applicazione, occorre darvi seguito sotto forma di iniziative legislative e non legislative; sottolinea inoltre che le misure nel quadro della strategia per l'Unione della sicurezza devono essere sufficientemente flessibili per rispondere alla costante evoluzione delle circostanze e al cambiamento del modus operandi delle organizzazioni criminali;

2. sottolinea che qualsiasi nuova proposta legislativa deve essere accompagnata da una valutazione d'impatto organica e approfondita, anche sugli effetti per i diritti fondamentali e sui rischi di discriminazione; sottolinea il ruolo fondamentale dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali (FRA) nel valutare il rispetto dei diritti fondamentali;

3. sottolinea che il terrorismo, indipendentemente dalla sua natura, punta a minacciare le società democratiche in Europa e prende di mira i valori europei; deplora le molte vittime causate da attentati jihadisti e di estrema destra negli ultimi anni; sottolinea l'importante lavoro svolto dalle autorità di contrasto, che hanno contribuito a sventare molti attentati; osserva, tuttavia, che la minaccia terroristica nell'UE rimane elevata; esorta la Commissione ad assicurare la piena e rapida attuazione della direttiva (UE) 2017/541 sulla lotta al terrorismo in tutti gli Stati membri; invita la Commissione a presentare una nuova agenda antiterrorismo dell'UE che affronti le minacce terroristiche che si basano su vari fattori quali quelli menzionati nella relazione TE-SAT di Europol; chiede che tale agenda preveda misure e azioni sul coordinamento, sul rafforzamento della cooperazione a livello nazionale, regionale e internazionale e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri sul finanziamento del terrorismo, la lotta alla radicalizzazione offline e online, la prevenzione e l'istruzione, la lotta contro l'incitamento all'odio, il razzismo e l'intolleranza e sulla protezione, l'assistenza e il sostegno alle vittime del terrorismo;

4. invita la Commissione e gli Stati membri ad attuare un approccio globale alla prevenzione e al contrasto della radicalizzazione, che dovrebbe combinare le politiche sociali, culturali e in materia di sicurezza, istruzione e lotta alla discriminazione e comprendere tutte le parti interessate, tra cui la rete per la sensibilizzazione al problema della radicalizzazione, le iniziative e il lavoro delle comunità di base, le attività di polizia di prossimità, l'integrazione linguistica e valoriale e l'apprendimento permanente; ribadisce il suo invito alla Commissione a utilizzare in maniera più efficace i fondi dell'UE a tal fine e a elaborare metodologie per valutare l'efficacia dei pertinenti programmi;

5. sottolinea che l'istruzione, compreso lo sviluppo di competenze di pensiero critico, competenze digitali e sulla sicurezza online, è decisiva ai fini della prevenzione a medio e lungo termine ed essenziale nel ridurre la radicalizzazione e la perdita del diritto di voto che contribuiscono all'attività criminale;

6. ribadisce che, sebbene non sia l'unico fattore, la presenza di contenuti terroristici online si è rivelata un catalizzatore per la radicalizzazione di giovani e individui, alcuni dei quali hanno commesso reati di terrorismo ai sensi della direttiva (UE) 2017/541; ritiene che la lotta alle disuguaglianze sociali sia fondamentale per affrontare le cause profonde della radicalizzazione; sottolinea la necessità di individuare rapidamente e rimuovere completamente i contenuti terroristici online sulla base di disposizioni giuridiche chiare, tra cui un controllo umano e salvaguardie adeguate e solide per garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme costituzionali; sottolinea che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi al riguardo, è necessario che le imprese partecipino in misura ben maggiore a questo processo; chiede che siano messi a punto meccanismi trasparenti per poter individuare e denunciare rapidamente i contenuti terroristici online e permettere ai cittadini dell'UE di segnalare contenuti del genere; sottolinea la necessità di rafforzare le capacità dell'unità UE addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU) di Europol;

7. ricorda che la libertà di religione e la libertà di espressione sono diritti fondamentali sanciti dagli articoli 10 e 11 della Carta dei diritti fondamentali; invita l'UE e i suoi Stati membri a sostenere tali diritti fondamentali alla luce dei recenti attacchi terroristici basati su motivazioni religiose;

8. accoglie con favore l'agenda per la lotta alla criminalità organizzata annunciata dalla Commissione; reitera le sue precedenti richieste di revisione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta alla criminalità organizzata[21] e la necessità di stabilire una definizione comune di criminalità organizzata; ritiene che tale definizione comune dovrebbe tenere conto anche del ricorso alla violenza, alla corruzione o all'intimidazione da parte di gruppi criminali per ottenere il controllo di attività economiche o appalti pubblici o per influenzare i processi democratici; ritiene che i gruppi della criminalità organizzata possano essere smantellati in maniera più efficiente se vengono privati dei profitti della criminalità; sottolinea, a tale proposito, la necessità di ulteriori misure sul congelamento e la confisca dei beni, anche per quanto riguarda i beni non basati sulla condanna, e invita gli Stati membri a intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni al riguardo; osserva che le attività criminali emergenti come i reati contro l'ambiente, i reati organizzati contro il patrimonio o il traffico di beni culturali non dovrebbero essere sottovalutati in quanto spesso contribuiscono al finanziamento di altre attività criminali;

9. accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2020 relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, che stabilisce ulteriori miglioramenti nella risposta dell'UE a tali reati, in particolare per quanto concerne l'applicazione e l'attuazione della legislazione vigente; ribadisce la necessità di una migliore collaborazione tra le autorità amministrative, giudiziarie e di contrasto all'interno dell'UE, in particolare le unità di informazione finanziaria degli Stati membri, anche attraverso FIU.net; ritiene che dovrebbe essere aumentata la visibilità degli attuali modelli di cooperazione nel settore della sicurezza come la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT); ritiene che l'UE debba assumere un ruolo guida nelle riforme tanto auspicate del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI); ritiene che la direttiva antiriciclaggio debba essere oggetto di una valutazione approfondita e, se necessario, vada rivista;

10. ribadisce il suo invito alle istituzioni dell'UE e agli Stati membri a combattere risolutamente la corruzione sistemica e a elaborare strumenti efficaci per prevenire, contrastare e sanzionare la corruzione e per combattere le frodi, nonché per monitorare regolarmente l'utilizzo dei fondi pubblici; invita pertanto la Commissione a riprendere immediatamente la sua attività annuale di monitoraggio e comunicazione in materia di lotta alla corruzione, che dovrebbe riguardare tutti gli Stati membri e tutte le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'UE; sottolinea pertanto che occorre impedire in modo efficace che i finanziamenti dell'UE nell'ambito del nuovo QFP e del piano per la ripresa siano usati a fini di corruzione e frodi da parte dei gruppi della criminalità organizzata;

11. ricorda che gli Stati membri che dispongono di programmi di residenza e cittadinanza tramite investimenti spesso facilitano la corruzione e il riciclaggio di denaro, importando quindi rischi per la sicurezza nell'Unione; accoglie con favore le procedure di infrazione avviate dalla Commissione[22] a tale riguardo; ribadisce il suo invito alla Commissione a utilizzare appieno il suo diritto di iniziativa legislativa e presentare una proposta legislativa per vietare o regolamentare tali programmi;

12. sottolinea la necessità di intensificare gli sforzi a livello nazionale e dell'Unione per affrontare il fenomeno in evoluzione degli abusi sessuali sui minori online e offline, anche per prevenire, individuare e denunciare gli abusi sessuali sui minori, eliminare la pedopornografia online e migliorare l'indagine e l'azione penale nei confronti dei reati connessi; prende atto della comunicazione della Commissione del 24 luglio 2020 sulla strategia dell'UE per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori; prende atto, inoltre, dell'intenzione della Commissione di presentare prima del giugno 2021 una nuova proposta legislativa globale che imponga ai fornitori di servizi di individuare e segnalare gli abusi sessuali sui minori online; auspica che tale proposta sia pienamente conforme ai diritti fondamentali e sia accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita;

13. sottolinea che tali misure devono essere completate da una campagna di sensibilizzazione del pubblico elaborata in cooperazione con tutti i soggetti interessati, tra cui le organizzazioni per i diritti dei minori, e finalizzata a educare i minori, i loro genitori e gli insegnanti sui pericoli online; chiede una migliore tutela dei minori, anche dei loro dati personali e della privacy, su Internet e chiede agli Stati membri di sostenere le attuali reti e le campagne in corso su questo tema;

14. invita gli Stati membri ad attuare pienamente la direttiva 2011/93/UE e a fornire risorse umane e finanziarie adeguate per attuarla pienamente con la massima urgenza; deplora il fatto che il codice penale di diversi Stati membri preveda per gli atti sessuali con minori sanzioni molto leggere che non costituiscono un deterrente efficace[23]; invita gli Stati membri a riesaminare tali sanzioni e ad apportare le necessarie modifiche legislative per allineare rapidamente i loro codici giuridici alle disposizioni della direttiva 2011/93/UE; esorta la Commissione a esaminare se tale direttiva debba essere rafforzata anche mediante disposizioni sulla protezione e il sostegno delle vittime e la prevenzione di tali reati;

15. ricorda alla Commissione la sua richiesta di designare un rappresentante dell'UE per i diritti dei minori che funga da punto di riferimento per tutti le questioni e le politiche dell'UE relative ai minori; accoglie con favore la decisione della Commissione di prevedere nella strategia dell'UE del 24 luglio 2020 per una lotta più efficace contro l'abuso sessuale dei minori la creazione di un Centro europeo per la prevenzione e la lotta agli abusi sessuali su minori, come richiesto dal Parlamento nella sua risoluzione del 26 novembre 2019 sui diritti del bambino, quale punto focale di un approccio europeo coordinato e multipartecipativo basato sul contrasto, la prevenzione e l'assistenza alle vittime di abusi sessuali su minori;

16. sottolinea che la cifratura da punto a punto contribuisce alla tutela della privacy dei cittadini, compresa la protezione dei minori su Internet, favorisce la sicurezza dei sistemi informatici ed è indispensabile, tra l'altro, per i giornalisti investigativi e gli informatori che denunciano illeciti; sottolinea che le backdoor possono compromettere in modo grave la forza e l'efficienza della cifratura e possono essere sfruttate dai criminali e da attori statali esterni all'UE che intendono destabilizzare la nostra società; ricorda che i criminali si adattano rapidamente ai nuovi sviluppi e sfruttano le tecnologie emergenti per scopi illeciti; invita pertanto gli Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) a impartire alle autorità di contrasto formazioni di elevata qualità nei settori pertinenti; invita la Commissione a valutare se sia possibile trovare una soluzione normativa che consenta l'accesso legittimo e mirato delle autorità di contrasto ai dati necessari nel rispetto dei diritti fondamentali;

17. sottolinea che la disinformazione, in particolare quando rafforzata da nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e i deep fake, diffusi da attori statali o non statali, possono rappresentare una minaccia fondamentale per la democrazia e la sicurezza; invita la Commissione a rendere la lotta alla disinformazione parte integrante della strategia dell'UE sull'Unione della sicurezza, anche stanziando finanziamenti adeguati; prende atto del piano d'azione per la democrazia europea che affronta la sfida della disinformazione quale potenziale minaccia per la sicurezza interna; ricorda l'importanza di campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini dell'utilizzo di tali tecniche di disinformazione;

18. riconosce che il contrasto delle minacce ibride che intendono indebolire la coesione sociale e minare la fiducia nelle istituzioni nonché il rafforzamento della resilienza dell'UE costituiscono un elemento importante della strategia sull'Unione della sicurezza; sottolinea, a tale riguardo, la necessità di una cooperazione più forte tra Stati membri e di un migliore coordinamento a livello dell'UE, tra tutti gli attori, al fine di contrastare tali minacce; accoglie con favore le misure fondamentali per contrastare le minacce ibride definite dalla Commissione e sottolinea la necessità di integrare considerazioni di natura ibrida nel processo decisionale più ampio;

19. sottolinea che le tecnologie nuove e in evoluzione permeano tutti gli aspetti della sicurezza e creano nuove sfide e minacce per la stessa; sottolinea l'importanza di infrastrutture critiche sicure, comprese le infrastrutture digitali e di comunicazione; invita la Commissione a pianificare in maniera proattiva la ricerca, lo sviluppo e la diffusione di nuove tecnologie per garantire la sicurezza interna dell'UE, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori europei; sottolinea che l'UE non deve finanziare tecnologie che violano i diritti fondamentali;

20. sottolinea che le infrastrutture 5G sono una componente strategica della futura sicurezza europea e una componente fondamentale della resilienza strategica europea; invita la Commissione a elaborare un piano per la costruzione di una rete 5G europea che comprenda finanziamenti a favore del suo sviluppo in Europa e un piano per eliminare gradualmente e sostituire la tecnologia 5G dei paesi terzi che non rispettano i diritti fondamentali e i valori europei;

21. osserva che il traffico criminale è spesso interconnesso con altre forme di criminalità organizzata; si attende che il piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti per il periodo 2021-2025 proponga azioni volte a migliorare la capacità di prevenire, individuare, indagare e perseguire le reti criminali di trafficanti; è del parere che tra i suoi aspetti fondamentali il piano d'azione debba affrontare l'uso delle piattaforme dei social media e delle piattaforme di messaggistica online impiegate dai trafficanti per pubblicizzare servizi e reclutare clienti; ritiene che dovrebbe essere prestata particolare attenzione ai minori non accompagnati, che costituiscono un gruppo estremamente vulnerabile e vanno incontro a vari rischi, tra cui violenza, abuso e sfruttamento, lungo le rotte migratorie verso l'UE e al suo interno[24]; prende atto del ruolo delle agenzie e degli organismi dell'UE, in particolare del Centro europeo contro il traffico di migranti (EMSC) di Europol; invita gli Stati membri a rispettare il diritto internazionale nelle loro attività di assistenza umanitaria alle persone in difficoltà in mare, in linea con gli orientamenti della Commissione per il 2020;

22. accoglie con favore l'adozione del piano d'azione 2020-2025 dell'UE sul traffico di armi da fuoco che contempla indicatori adeguati e disposizioni in materia di comunicazione e comprende i partner dell'Europa sudorientale (Balcani occidentali, Moldova e Ucraina), intensificando nel contempo la cooperazione con i paesi del Medio Oriente e del Nordafrica; si compiace dell'intenzione della Commissione di introdurre una raccolta sistematica e armonizzata dei dati sui sequestri di armi da fuoco;

23. chiede la rapida attuazione dell'azione preparatoria proposta dal Parlamento relativa a un monitoraggio efficace della darknet a livello UE e invita gli Stati membri e la Commissione a esaminare ulteriori azioni di prevenzione del traffico di armi da fuoco nella darknet;

24. accoglie con favore la proposta della Commissione di confermare l'impegno dell'Unione e degli Stati membri di proteggere la salute e la sicurezza dei cittadini dalle minacce connesse alla droga attraverso l'adozione di una nuova agenda dell'UE in materia di droga per i prossimi cinque anni; è del parere che la politica dell'Unione in materia di droghe debba continuare a perseguire un approccio integrato, equilibrato, multidisciplinare, basato su prove e sui diritti umani ed essere strettamente coordinata con l'azione esterna dell'Unione; insiste sulla necessità che l'azione dell'Unione sulle droghe illecite dedichi attenzione e risorse sia al versante della domanda che a quello dell'offerta del fenomeno e chiede che il piano d'azione dell'UE si concentri maggiormente sul recupero e la prevenzione, anche mediante campagne di sensibilizzazione dedicate in particolare ai minori e ai giovani;

25. sostiene la partecipazione della società civile e di altre parti interessate pertinenti nelle discussioni in atto sulla comunicazione della Commissione sull'agenda e sul piano d'azione dell'UE in materia di droga 2021-2025; ritiene che le risposte nazionali e dell'Unione alle sfide connesse alla droga debbano essere concepite con il più ampio coinvolgimento possibile degli interessati, tra cui i consumatori di droga; chiede il mandato dell'EMCDDA sia esteso alle tossicodipendenze plurime;

26. prende atto del piano della Commissione di rivedere il mandato di Europol affinché diventi un punto nodale per lo scambio di informazioni in materia di contrasto e per la cooperazione nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nell'UE; sottolinea che questo nuovo mandato rafforzato dovrebbe fornire a Europol gli strumenti pertinenti per una cooperazione più efficace con tutti i partner interessati; sottolinea che tali modifiche dovrebbero essere accompagnate da una responsabilità politica rafforzata, nonché un migliore controllo giudiziario e parlamentare, ponendo un forte accento sulla rendicontabilità, la trasparenza e il rispetto dei diritti fondamentali; insiste sulla necessità che la revisione del mandato di Europol renda il sistema di protezione dei dati dell'Agenzia pienamente conforme al regolamento (UE) 2019/1725[25]; esige che sia presentata una valutazione dell'attuale quadro giuridico per il mandato di Europol, come previsto dall'articolo 68 dell'attuale regolamento Europol;

27. prende atto dell'eventuale modernizzazione del quadro legislativo delle decisioni di Prüm; riconosce le carenze e i potenziali miglioramenti individuati da vari esperti e imputabili, tra l'altro, a una qualità insufficiente dei dati; ricorda l'importanza di dati accurati e pubblicamente disponibili sull'uso di Prüm e invita la Commissione a raccogliere tali dati da tutti gli Stati membri partecipanti al fine di valutare adeguatamente l'attuale quadro Prüm e consentire un controllo democratico significativo; chiede che qualsiasi nuova proposta preveda l'obbligo per gli Stati membri di fornire alla Commissione tali dati che devono essere utilizzati per relazioni di revisione periodiche e pubbliche; chiede inoltre che la proposta sia accompagnata da un'approfondita valutazione d'impatto, relativa alle implicazioni a livello di diritti fondamentali, che dovrebbe dimostrare se lo scambio automatico di dati apporterebbe un valore aggiunto e se siano necessarie ulteriori categorie di dati biometrici; evidenzia che qualsiasi nuova soluzione deve rispettare i principi di necessità e proporzionalità nonché l'acquis dell'UE in materia di protezione dei dati e prevedere solide salvaguardie per tutelare i diritti fondamentali;

28. sottolinea che la direttiva sulle informazioni anticipate sui passeggeri[26] ("direttiva API") ha contribuito a controlli alle frontiere più efficienti e all'identificazione delle persone che rappresentano minacce alla sicurezza; prende atto dell'intenzione della Commissione di presentare una nuova versione della direttiva API affinché sia conforme alle disposizioni del trattato di Lisbona e all'acquis in materia di protezione dei dati; si attende che tale revisione sia accompagnata da una valutazione d'impatto approfondita che includa le implicazioni a livello termini di diritti fondamentali;

29. ricorda che negli ultimi anni sono state portate a termine importanti iniziative legislative dell'UE per individuare i criminali alle sue frontiere esterne e migliorare l'efficienza della cooperazione di polizia al fine di contribuire a un elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione; ricorda inoltre che tali iniziative comprendono una nuova architettura per i sistemi di informazione dell'UE e la loro interoperabilità e che occorre ora concentrare l'attenzione sulla loro tempestiva attuazione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali;

30. sottolinea che una sufficiente capacità di trattamento delle informazioni da parte delle autorità di contrasto è un elemento essenziale dell'intera catena delle iniziative a favore della sicurezza nell'Unione nel suo complesso; sottolinea che una capacità insufficiente in uno o più Stati membri indebolisce seriamente l'efficacia delle politiche di sicurezza dell'UE; invita la Commissione a fare tutto il possibile, nell'ambito delle sue competenze, per garantire un'adeguata capacità di trattamento delle informazioni negli Stati membri;

31. riconosce il ruolo di Eurojust nel sostenere e coordinare il lavoro svolto dalle autorità giudiziarie nazionali nell'indagare e perseguire i reati transnazionali; chiede ulteriori sforzi per promuovere la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie, anche attraverso l'efficace attuazione delle direttive sulla tabella di marcia procedurale, e facilitare e accelerare lo scambio di informazioni e la comunicazione nel settore della giustizia nell'Unione europea; sottolinea che la cooperazione giudiziaria in materia penale è in ritardo nella digitalizzazione; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire assistenza finanziaria alle autorità giudiziarie per garantire adeguati standard analitici e strumenti digitali per facilitare e accelerare la loro cooperazione e consentire lo scambio sicuro di informazioni; accoglie con favore la comunicazione della Commissione del 2 dicembre 2020 sulla digitalizzazione della giustizia nell'UE e la proposta di regolamento relativo a un sistema informatizzato di comunicazione nei procedimenti civili e penali transfrontalieri (sistema e-CODEX);

32. sottolinea che la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri e il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e delle sentenze dovrebbero essere migliorati, anche attraverso un'attuazione tempestiva e corretta degli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia penale; sottolinea che alcuni sviluppi della situazione dello Stato di diritto in diversi Stati membri hanno inciso su questo scambio di informazioni e sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in generale; sottolinea, a tale riguardo, che la fiducia reciproca si fonda sulla comprensione comune dei valori dell'UE sanciti all'articolo 2 TUE, compreso lo Stato di diritto, di cui l'indipendenza della magistratura e la lotta alla corruzione sono componenti essenziali;

33. ribadisce la sua richiesta di ulteriori azioni volte a migliorare la formazione delle autorità di contrasto in merito alle strategie di lotta contro il razzismo e la discriminazione e a prevenire, identificare e vietare la profilazione razziale ed etnica e la violenza; invita gli Stati membri a investire in questo settore e a cooperare con l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea di formazione giudiziaria; sottolinea la continua necessità di formazione in merito alle tendenze della radicalizzazione, del terrorismo e del riciclaggio di denaro;

34. si compiace dell'istituzione della Procura europea ("EPPO"); chiede che sia preservata la sua indipendenza e sia garantito il suo efficace funzionamento nelle procedure giudiziarie nazionali; esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione abbia commesso un'omissione significativa non tenendo conto del ruolo della Procura europea nel rafforzare la nostra Unione della sicurezza: chiede la valutazione di un'eventuale estensione del mandato della Procura europea, in linea con l'articolo 83 TFUE, una volta che la Procura europea sarà pienamente operativa;

35. invita gli Stati membri a garantire la piena e corretta attuazione della direttiva sui diritti delle vittime e di altre norme dell'UE in tale materia; si compiace dell'adozione della strategia per i diritti delle vittime e dell'istituzione della carica di coordinatore della Commissione per i diritti delle vittime; ribadisce la sua richiesta di prestare particolare attenzione alle vittime vulnerabili e di prevedere la possibilità di un risarcimento utilizzando i beni sequestrati e confiscati e i proventi dei reati; ribadisce la sua richiesta di garantire finanziamenti sostenibili per i servizi di assistenza alle vittime;

36. ribadisce la necessità di protezione e assistenza efficaci alle vittime vulnerabili della tratta di esseri umani, compreso il loro reinserimento nella società, e prestando particolare attenzione ai minori non accompagnati; sottolinea la necessità di formare il personale degli organismi di contrasto sugli aspetti psicologici della tratta e di un approccio di genere e adatto ai minori che dia attuazione alla normativa antidiscriminazione;

37. sottolinea che la parità di genere è un aspetto cruciale per combattere la radicalizzazione, ridurre la violenza domestica e prevenire gli abusi sessuali e gli abusi sui minori; invita la Commissione a prevedere misure a sostegno della parità di genere come componenti importanti della sua strategia in materia di sicurezza e chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella" mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; invita la Commissione e gli Stati membri a dare priorità alla lotta contro la violenza domestica fornendo servizi di sostegno, istituendo unità di contrasto specializzate e perseguendo tali reati; invita la Commissione e gli Stati membri a fornire dati aggiornati in proposito; invita l'UE e i suoi Stati membri a ratificare la convenzione di Istanbul;

38. deplora l'assenza sistematica di una piena e tempestiva attuazione delle misure di sicurezza dell'UE da parte degli Stati membri; ritiene che le misure di sicurezza debbano essere attuate non solo nel rispetto della lettera della legge, ma anche del suo spirito; osserva che, se non vengono attuate sistematicamente in modo completo e tempestivo, le misure di sicurezza rischiano di risultare nulle e potrebbero non dar luogo a una maggiore sicurezza e di conseguenza non soddisfare più i requisiti di necessità e proporzionalità; invita la Commissione ad avviare procedure d'infrazione subito dopo la scadenza del termine di recepimento o dopo l'individuazione di una violazione;

39. sottolinea l'importanza delle prove dell'efficacia delle attuali misure di sicurezza dell'UE; rileva che la misura in cui la limitazione dei diritti fondamentali può essere considerata necessaria e proporzionata dipende dall'efficacia di tali politiche, suffragata da prove quantitative e qualitative pubblicamente disponibili; deplora che la Commissione abbia finora reso disponibili solo elementi empirici relativi alle misure di sicurezza, ma nessun elemento quantitativo;

40. invita la Commissione a esaminare regolarmente le politiche e gli accordi attuali in materia di sicurezza e allinearli, se necessario, alla giurisprudenza della CGUE; è del parere che gli accordi sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) con gli Stati Uniti e l'Australia debbano essere urgentemente modificati per renderli conformi alla giurisprudenza della CGUE e ritiene che il rifiuto della Commissione di agire di conseguenza costituisca una grave omissione;

41. è preoccupato per l'esternalizzazione di alcune attività dalle autorità di contrasto al settore privato e chiede un migliore controllo di qualsiasi cooperazione pubblico-privato nel settore della sicurezza; deplora la mancanza di trasparenza dei finanziamenti dell'UE destinati alle imprese private che mettono a punto sistemi di sicurezza o parti di tali sistemi;

42. esprime profonda preoccupazione per l'assenza di risorse assegnate a talune agenzie dell'UE che operano nel settore della giustizia e affari interni ai fini del pieno assolvimento del loro mandato; chiede finanziamenti e personale adeguati presso le agenzie e gli organismi dell'UE nel settore della giustizia e degli affari interni affinché l'Unione dia attuazione alla strategia;

43. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 15 dicembre 2020
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