Proposta di risoluzione - B9-0207/2021Proposta di risoluzione
B9-0207/2021

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto

17.3.2021 - (2021/2582(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Jadwiga Wiśniewska, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Antoni Legutko, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Angel Dzhambazki, Carlo Fidanza, Anna Fotyga, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Izabela-Helena Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska, Tomasz Piotr Poręba, Nicola Procaccini, Elżbieta Rafalska, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Valdemar Tomaševski, Witold Jan Waszczykowski, Kosma Złotowski
a nome del gruppo ECR

Procedura : 2021/2582(RSP)
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B9-0207/2021
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B9-0207/2021

Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto

(2021/2582(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 2, 5, 7 e 15 del trattato sull'Unione europea (TUE),

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[1],

 visto il parere n. 1/2018 della Corte dei conti concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri[2],

 viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020[3],

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

B. considerando che i limiti delle competenze dell'Unione sono disciplinati dal principio di attribuzione, il che significa, di conseguenza, che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri;

C. considerando che l'articolo 2 TUE non attribuisce all'Unione alcuna competenza materiale ma si limita ad elencare alcuni valori che devono essere rispettati sia dalle istituzioni dell'Unione sia dai suoi Stati membri quando agiscono nei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati, lasciando impregiudicati i loro limiti;

D. considerando che l'articolo 2 non costituisce una disposizione direttamente efficace e non può essere fatto valere nell'ambito delle procedure di cui agli articoli da 258 a 260 e all'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

E. considerando che è possibile invocare una violazione dei valori dell'Unione, compreso lo Stato di diritto, nei confronti di uno Stato membro soltanto quando esso agisce in un settore di competenza dell'Unione sulla base di specifiche disposizioni del trattato relative alle competenze;

F. considerando che il rispetto dello Stato di diritto da parte degli Stati membri non può costituire oggetto di un'azione da parte delle istituzioni dell'Unione a prescindere dall'esistenza di una competenza materiale specifica che inquadri tale azione, con la sola eccezione della procedura descritta all'articolo 7 TUE;

G. considerando che solo l'articolo 7 TUE prevede una competenza dell'Unione a soprintendere l'applicazione dello Stato di diritto quale valore dell'Unione, in un contesto non legato ad una competenza materiale specifica o che ne ecceda la portata;

H. considerando che l'articolo 7 TUE non costituisce una base per l'ulteriore sviluppo o la modifica della procedura in esso descritta;

I. considerando che la competenza della Corte di giustizia per quanto riguarda lo Stato di diritto è limitata al solo esame del rispetto delle prescrizioni di carattere procedurale previste dall'articolo 7 TUE e unicamente su domanda dello Stato membro interessato;

J. considerando che le istituzioni dell'Unione non dispongono delle competenze per adottare una definizione dei valori elencati all'articolo 2 TUE, in particolare del concetto di Stato di diritto, dal momento che tali competenze non sono state conferite loro dai trattati;

K. considerando che, in assenza delle pertinenti competenze, adottando tale definizione le istituzioni violerebbero i trattati e la definizione sarebbe contraria ad essi;

L. considerando che il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali;

M. considerando che è giustificata l'adozione di conclusioni da parte del Consiglio europeo nell'esercizio delle competenze conferitegli dall'articolo 15 TUE, al fine di fornire impulsi allo sviluppo dell'Unione;

N. considerando che le conclusioni non sono in conflitto con il regolamento, né lo contraddicono o lo modificano;

O. considerando che non è senza precedenti né insolito il fatto che la Commissione adotti orientamenti indicanti le modalità di applicazione e attuazione della normativa in un determinato ambito, e che non vi è niente di illecito nella scelta della Commissione di elaborare e adottare orientamenti relativi al regolamento;

P. considerando che tutte le interpretazioni contenute negli orientamenti costituiranno dichiarazioni in merito al modo in cui la Commissione intende il regolamento;

Q. considerando che la Commissione esercita le sue responsabilità in modo indipendente e, fino alla messa a punto degli orientamenti, può decidere di non proporre misure a norma del regolamento;

1. sottolinea che l'articolo 7 TUE offre all'UE l'unica possibilità di intervenire in modo autoritario su questioni relative al rispetto da parte degli Stati membri dei valori dell'Unione in quanto tali; evidenzia che l'articolo 7 TUE è completo ed esaustivo;

2. reputa giuridicamente inaccettabile introdurre un meccanismo di controllo dello Stato di diritto di fatto nuovo, anche se il suo obiettivo è quello di proteggere il bilancio dell'Unione; sottolinea che ciò non impedisce di adottare atti e misure a tutela del bilancio in quanto tale;

3. ricorda la dichiarazione della Commissione che conferma che, nell'applicare il regolamento, la Commissione si impegnerà a rispettare le conclusioni del Consiglio europeo dell'11 dicembre 2020; ricorda che la Commissione intende elaborare e adottare orientamenti sulle modalità con cui applicherà il regolamento;

4. prende atto dell'accordo secondo cui il regolamento si applicherà solo in relazione agli impegni di bilancio costituiti nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale;

5. prende atto dell'accordo secondo cui la Commissione non proporrà misure a norma del regolamento fino alla messa a punto degli orientamenti;

6. prende inoltre atto dell'accordo secondo cui gli orientamenti saranno elaborati in stretta consultazione con gli Stati membri, e secondo cui gli orientamenti saranno messi a punto solo successivamente alla sentenza della Corte di giustizia, in modo da incorporare eventuali elementi pertinenti derivanti da detta sentenza;

7. invita la Corte di giustizia a dichiarare nullo il regolamento dopo aver condotto procedimenti equi e imparziali;

8. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Ultimo aggiornamento: 22 marzo 2021
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