PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito
22.4.2021 - (2021/2658(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Manfred Weber, David McAllister, Christophe Hansen, Antonio Tajani
a nome del gruppo PPE
Iratxe García Pérez, Bernd Lange, Andreas Schieder, Pedro Silva Pereira
a nome del gruppo S&D
Dacian Cioloş
a nome del gruppo Renew
Philippe Lamberts
a nome del gruppo Verts/ALE
Martin Schirdewan
a nome del gruppo The Left
B9-0225/2021
Risoluzione del Parlamento europeo sull'esito dei negoziati UE-Regno Unito
Il Parlamento europeo,
– visti il trattato sull'Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
– vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"),
– visto il progetto di decisione del Consiglio (xxxx/2021),
– vista la decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate,
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio[1] a norma dell'articolo 217 e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2020)0856 final – 2020/0382(NLE)),
– viste le sue risoluzioni del 5 aprile 2017 sui negoziati con il Regno Unito a seguito della notifica della sua intenzione di recedere dall'Unione europea[2], del 3 ottobre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito[3], del 13 dicembre 2017 sullo stato di avanzamento dei negoziati con il Regno Unito[4], del 14 marzo 2018 sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito[5], del 18 settembre 2019 sullo stato di avanzamento del recesso del Regno Unito dall'Unione europea[6], del 15 gennaio 2020 sull'attuazione e il monitoraggio delle disposizioni relative ai diritti dei cittadini nell'accordo di recesso[7], del 12 febbraio 2020 sulla proposta di mandato negoziale per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[8] e del 18 giugno 2020 su raccomandazioni per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[9],
– vista la sua risoluzione legislativa del 29 gennaio 2020 sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[10],
– visti l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica[11] ("l'accordo di recesso") nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord[12] che accompagna l'accordo di recesso ("la dichiarazione politica"),
– visti i contributi della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci, della commissione per il controllo dei bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione per la pesca, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per gli affari costituzionali,
– visti la raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio dei negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che designa la Commissione come negoziatore dell'Unione, e il relativo allegato contenente le direttive di negoziato per un nuovo partenariato (COM(2020)0035) ("direttive di negoziato"),
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
1. accoglie con grande favore la conclusione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito ("l'accordo"), che limita le conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (UE) e istituisce un quadro di cooperazione che dovrebbe costituire la base di un futuro partenariato solido e costruttivo, evitando gli elementi più destabilizzanti di uno scenario di uscita senza accordo e garantendo a cittadini e imprese la certezza del diritto; plaude all'intenso lavoro svolto e al ruolo cardine rivestito, a tal riguardo, dal capo negoziatore dell'UE e dalla sua squadra;
2. ribadisce che il recesso del Regno Unito dall'UE è un errore storico e ricorda che l'UE ha sempre rispettato la decisione del Regno Unito, pur insistendo sul fatto che il Regno Unito deve anche accettare le conseguenze dell'uscita dall'UE e che un paese terzo non può godere degli stessi diritti e vantaggi di uno Stato membro; ricorda che, durante l'intero processo di recesso del Regno Unito dall'UE, il Parlamento si è adoperato per tutelare i diritti dei cittadini dell'UE, proteggere la pace e la prosperità nell'isola d'Irlanda, proteggere le comunità di pescatori, sostenere l'ordinamento giuridico dell'UE, salvaguardare l'autonomia del processo decisionale dell'UE, preservare l'integrità dell'unione doganale e del mercato interno, evitando nel contempo il dumping sociale, ambientale, fiscale o normativo, in quanto ciò è essenziale per proteggere l'occupazione, l'industria e la competitività europee e per perseguire le ambizioni enunciate nel Green Deal europeo;
3. si compiace del fatto che tali obiettivi siano stati ampiamente raggiunti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito e dall'accordo di recesso, attraverso condizioni di parità attuabili, anche per quanto riguarda gli aiuti di Stato, le norme sociali e ambientali, un accomodamento a lungo termine sulla pesca, un accordo economico che attenuerà molte delle conseguenze negative del recesso del Regno Unito dall'UE e un nuovo quadro di cooperazione in materia di giustizia, polizia e sicurezza interna basato sul pieno rispetto della CEDU e del quadro giuridico dell'UE relativo alla protezione dei dati; deplora, tuttavia, la limitatezza del campo di applicazione dell'accordo, dovuta alla mancanza di volontà politica del Regno Unito di impegnarsi in settori importanti, segnatamente la politica estera, di difesa e di sicurezza esterna, che rimane ben al di sotto delle ambizioni affermate nella dichiarazione politica; deplora altresì la decisione del Regno Unito di non partecipare a Erasmus+, privando i giovani di un'opportunità così unica;
4. accoglie con favore l'elemento dell'accordo saldamente incentrato sulle merci, data l'intensità degli scambi di merci tra l'UE e il Regno Unito, e osserva che è una conseguenza logica del recesso del Regno Unito dall'UE e, in particolare, della fine della libertà di circolazione, il fatto che le opportunità per l'economia del Regno Unito, in gran parte basata sui servizi, siano notevolmente ridotte, senza la prosecuzione di un approccio che favorisca il paese di origine o del sistema di "passaporto", senza il riconoscimento automatico delle qualifiche professionali, e con la prospettiva per i prestatori di servizi del Regno Unito di dover far fronte a 27 diversi ordinamenti giuridici, con un conseguente aumento della burocrazia; sottolinea che si tratta del primo accordo nella storia dell'UE i cui negoziati miravano alla divergenza anziché alla convergenza e che, pertanto, erano inevitabili maggiori attriti, barriere e costi per i cittadini e le imprese;
5. accoglie con favore il più ampio meccanismo orizzontale di risoluzione delle controversie, che dovrebbe permettere la risoluzione tempestiva delle controversie e la possibilità di sospensione incrociata in tutti i settori economici, qualora una delle parti non rispetti le disposizioni dell'accordo; ritiene che tale meccanismo potrebbe diventare il modello e la norma per tutti i futuri accordi di libero scambio;
6. ricorda la dichiarazione del gruppo di coordinamento per il Regno Unito (UKCG) e dei leader dei gruppi politici dell'11 settembre 2020; prende atto del fatto che il Regno Unito, in quanto firmatario dell'accordo di recesso, è giuridicamente vincolato alla piena attuazione e al pieno rispetto delle sue disposizioni e si compiace che siano state ritirate le disposizioni confliggenti del disegno di legge britannico sul mercato interno; condanna le più recenti azioni unilaterali intraprese dal Regno Unito in violazione dell'accordo di recesso, volte a prorogare i periodi di tolleranza in cui le esportazioni dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord sono esonerate dall'obbligo di presentare certificati sanitari di esportazione per tutte le spedizioni di prodotti di origine animale, le merci sono esentate dall'obbligo di dichiarazioni doganali ed esistono deroghe alle norme dell'UE che vietano l'ingresso di terra proveniente dal Regno Unito nel mercato interno, come pure alle norme relative ai passaporti per animali da compagnia; ritiene che tali azioni rappresentino una grave minaccia per l'integrità del mercato unico; ribadisce che tutte le decisioni di questo tenore devono essere concordate di comune accordo attraverso i pertinenti organismi comuni; invita vivamente il governo del Regno Unito ad agire in buona fede e ad attuare pienamente i termini degli accordi che ha firmato, senza indugio e sulla base di un calendario credibile e completo stabilito congiuntamente con la Commissione europea, conformemente all'obbligo di buona fede previsto dall'accordo di recesso; invita la Commissione, a tale proposito, a proseguire con determinazione la procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito avviata il 15 marzo 2021 a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord; ricorda che la persistente inosservanza dell'esito dei procedimenti di risoluzione delle controversie nell'ambito dell'accordo di recesso può anche comportare la sospensione degli obblighi, compresa la limitazione dei livelli senza precedenti di accesso al mercato, nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione; ritiene, a tale proposito, che la ratifica dell'accordo sugli scambi e la cooperazione rafforzi il nostro pacchetto di strumenti per l'applicazione dell'accordo di recesso; ricorda che rispettare e attuare pienamente e correttamente l'accordo di recesso è fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini, proteggere il processo di pace ed evitare una frontiera fisica sull'isola d'Irlanda, proteggere l'integrità del mercato interno e garantire che il Regno Unito liquidi la sua giusta quota di passività maturate nel periodo della sua adesione e oltre, e continua pertanto a rappresentare un prerequisito essenziale per il futuro sviluppo delle relazioni tra l'UE e il Regno Unito; sottolinea l'importanza della buona fede e la necessità di fiducia e credibilità a tal riguardo; ricorda che l'elaborazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e del suo articolo 16 rispecchia un equilibrio politico estremamente delicato e sensibile; insiste sul fatto che le proposte o le azioni suscettibili di alterare tale equilibrio non dovrebbero essere adottate con leggerezza o senza un'adeguata consultazione preliminare di una o dell'altra parte; sottolinea le circostanze uniche dell'Irlanda del Nord e il ruolo attribuito all'Assemblea dell'Irlanda del Nord nel protocollo, compresa la necessità di una sua approvazione affinché il protocollo continui a essere di applicazione fra quattro anni; esprime la necessità di un dialogo continuo e rafforzato tra i rappresentanti politici e la società civile, compresi i rappresentanti dell'Irlanda del Nord, su tutti gli aspetti del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e, in generale, sul processo di pace dell'Irlanda del Nord; è profondamente preoccupato per le recenti tensioni in Irlanda del Nord e ricorda che l'UE è uno dei principali custodi dell'accordo del Venerdì santo ed è determinata a proteggerlo;
Il ruolo del Parlamento europeo
7. deplora il fatto che gli accordi siano stati conclusi proprio all'ultimo minuto e l'incertezza che ne deriva, che sta imponendo costi elevati ai cittadini e agli operatori economici e ha inoltre inciso sull'esercizio delle prerogative di vigilanza e controllo democratico del Parlamento sul testo definitivo degli accordi prima della loro applicazione provvisoria; sottolinea la natura eccezionale di tale processo, dato il termine tassativo per la scadenza del periodo di transizione e il rifiuto del Regno Unito di prorogare tale termine, anche nel pieno di una pandemia; sottolinea che tale processo non può in alcun modo costituire un precedente per i futuri accordi commerciali, per i quali deve essere garantito il formato abituale di cooperazione e accesso alle informazioni, in linea con l'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, compresa la condivisione di tutti i testi negoziali, un dialogo regolare e un orizzonte temporale sufficiente affinché il Parlamento possa procedere al controllo formale e alla discussione degli accordi; sottolinea che gli accordi non devono essere applicati in via provvisoria senza l'approvazione del Parlamento; riconosce, nonostante quanto sopra, che il Parlamento è stato in grado di esprimere regolarmente il suo parere grazie a una consultazione e un dialogo intensi e frequenti con il capo negoziatore dell'UE e con la task force della Commissione per il Regno Unito, nonché grazie all'adozione di due risoluzioni del Parlamento nei mesi di febbraio e giugno 2020, il che ha garantito che le nostre posizioni siano state tenute pienamente in considerazione nel mandato iniziale dell'UE e difese dal capo negoziatore dell'UE nel corso dei negoziati;
8. sostiene l'istituzione di un'Assemblea parlamentare di partenariato composta di membri del Parlamento europeo e membri del parlamento del Regno Unito, nel quadro dell'accordo; ritiene che tale Assemblea parlamentare di partenariato dovrebbe essere incaricata di monitorare la piena e corretta attuazione dell'accordo e di rivolgere raccomandazioni al consiglio di partenariato; suggerisce che il suo ambito di applicazione includa anche l'attuazione dell'accordo di recesso, fatte salve le strutture di governance di ciascun accordo e i meccanismi previsti per il loro controllo, come pure il diritto di presentare raccomandazioni nei settori in cui una migliore cooperazione potrebbe essere vantaggiosa per entrambe le parti e di intraprendere iniziative congiunte per promuovere relazioni strette;
9. insiste sul fatto che il Parlamento deve svolgere pienamente il suo ruolo nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, in linea con la lettera del 5 febbraio 2021 del Presidente del Parlamento Sassoli; si compiace, fatti salvi gli impegni già assunti dai rispettivi commissari nei confronti delle commissioni parlamentari competenti, della dichiarazione della Commissione sul ruolo del Parlamento nell'attuazione dell'accordo, in cui figurano i seguenti impegni:
a) tenere il Parlamento immediatamente e pienamente informato delle attività del consiglio di partenariato e degli altri organismi comuni istituiti dall'accordo;
b) coinvolgere il Parlamento nelle decisioni importanti nel quadro dell'accordo in relazione a eventuali azioni unilaterali intraprese dall'Unione a norma dell'accordo e tenere nella massima considerazione le opinioni del Parlamento e, qualora non segua tali opinioni, spiegarne i motivi;
c) coinvolgere il Parlamento con sufficiente anticipo riguardo all'eventuale intenzione di presentare una proposta affinché l'Unione ponga fine o sospenda la terza parte dell'accordo [Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale], qualora il Regno Unito non rispetti gli impegni che gli incombono in virtù della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
d) coinvolgere il Parlamento nel processo di selezione degli arbitri e degli esperti che l'accordo prevede;
e) presentare al Parlamento le eventuali proposte di atti legislativi riguardanti le modalità di adozione delle misure autonome che l'Unione ha facoltà di adottare a norma dell'accordo;
f) tenere nella massima considerazione le opinioni del Parlamento in merito all'attuazione dell'accordo da entrambe le parti, anche per quanto riguarda eventuali violazioni dell'accordo o squilibri della parità di condizioni, e, qualora non segua le opinioni del Parlamento, spiegarne i motivi;
g) tenere il Parlamento pienamente informato in merito alle valutazioni e alla decisione della Commissione sull'adeguatezza dei dati, nonché in merito alle modalità della cooperazione normativa con le autorità del Regno Unito in materia di servizi finanziari e all'eventuale riconoscimento di equivalenze nei servizi finanziari;
chiede il consolidamento di tali impegni sotto forma di un accordo interistituzionale, da negoziare quanto prima;
10. saluta con favore l'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate; sottolinea, in particolare alla luce del suesposto paragrafo 9, che tale accordo, in particolare l'articolo 3, lascia impregiudicati i diritti del Parlamento a norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE; sottolinea che la modalità con cui il Consiglio ha chiesto l'approvazione del Parlamento, trattando, nel quadro di in un'unica procedura, due accordi – l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito e l'accordo tra UE e Regno Unito sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione delle informazioni classificate – non è in linea con la prassi abituale e non dovrebbe in alcun modo diventare un precedente, in quanto il Parlamento dovrebbe essere in grado di dare la sua approvazione a ciascun accordo internazionale, prima della sua entrata in vigore, separatamente e non sotto forma di pacchetto, poiché in caso contrario le sue prerogative sarebbero gravemente compromesse;
11. sollecita il forte coinvolgimento dei sindacati e di altre parti sociali e organizzazioni della società civile dell'UE e del Regno Unito nel monitoraggio e nell'attuazione dell'accordo, anche attraverso la loro consultazione e la loro eventuale partecipazione alle commissioni specializzate ove siano esaminate questioni pertinenti, come pure l'istituzione di un forum del lavoro dedicato, che si riunisca prima di ogni riunione del consiglio di partenariato; suggerisce, alla luce dell'importanza e delle conseguenze potenzialmente vaste dell'accordo, di ampliare il gruppo consultivo interno aumentando il numero di rappresentanti dei sindacati e di altre parti sociali, in particolare delle federazioni settoriali europee, nonché di conferire alle organizzazioni della società civile, ai sindacati e ad altre parti sociali il potere di presentare denunce alla Commissione, prevedendo l'obbligo per la Commissione di dar seguito a tali denunce;
12. plaude agli sforzi della Commissione per coinvolgere il più possibile i portatori di interesse, dato il tempo limitato a disposizione, e si compiace altresì delle comunicazioni dettagliate che hanno aiutato le imprese a prepararsi agli inevitabili cambiamenti intervenuti a partire dal 1º gennaio 2021, quando il Regno Unito ha lasciato l'unione doganale e il mercato interno; chiede maggiori sforzi da parte di tutti gli Stati membri dell'UE e, se del caso, delle regioni, per garantire che questi primi mesi nell'ambito del nuovo regime, a fronte del nuovo status del Regno Unito, trascorrano nel modo più agevole possibile per tutti gli operatori economici e i cittadini; invita la Commissione, riconoscendo che il recesso del Regno Unito dall'UE ha notevoli conseguenze economiche nel breve termine, a utilizzare appieno e tempestivamente i 5 miliardi di EUR della riserva di adeguamento alla Brexit, una volta approvata dai colegislatori, per aiutare i settori, le imprese, i lavoratori e gli Stati membri maggiormente colpiti dagli effetti negativi e imprevisti delle nuove relazioni tra l'UE e il Regno Unito;
Commercio
13. sottolinea la portata senza precedenti dell'accordo per quanto riguarda gli scambi di beni, in quanto è stato raggiunto l'obiettivo di contingenti zero e tariffe zero, il che risulterà in una facilitazione degli scambi con il Regno Unito, nel quadro di adeguate norme di origine, salvaguardando gli interessi dei produttori dell'UE, anche attraverso il cumulo bilaterale, l'autocertificazione di origine da parte degli esportatori, nonché il periodo di esenzione di 12 mesi per parte della documentazione; sottolinea l'importanza di un'effettiva parità di condizioni, in particolare per quanto riguarda il non regresso e la prevenzione di future divergenze, in combinazione con la portata senza precedenti dell'accordo;
14. sottolinea che per lo scambio di servizi gli impegni di entrambe le parti sfociano in un livello di liberalizzazione che va oltre i loro impegni nel quadro dell'OMC, anche attraverso la clausola lungimirante della "nazione più favorita", un impegno di riesame orientato a miglioramenti futuri, e norme speciali previste per la mobilità delle persone a fini professionali (servizi della "modalità 4"); ricorda tuttavia al contempo che, lasciando il mercato interno, il Regno Unito ha perso il diritto automatico e illimitato di fornire servizi in tutta l'UE; prende atto delle chiare disposizioni sulle qualifiche professionali, che differiscono perché il Regno Unito è un paese terzo; accoglie tuttavia con favore il meccanismo previsto dall'accordo in base al quale l'UE e il Regno Unito possono successivamente concordare accordi aggiuntivi caso per caso e per professioni specifiche;
15. accoglie con favore il capitolo sul commercio digitale, compreso il divieto esplicito di requisiti di localizzazione dei dati o di divulgazione obbligatoria del codice sorgente, novità rispetto agli accordi di libero scambio che l'UE ha finora concluso, preservando al tempo stesso il diritto dell'UE di legiferare e i requisiti di protezione dei dati; riconosce che questo capitolo sul digitale può servire da modello per futuri accordi commerciali; accoglie anche la cooperazione normativa sulle tecnologie emergenti, compresa l'intelligenza artificiale;
16. elogia il fatto che, nonostante le reticenze iniziali da parte del Regno Unito, sia stato negoziato il più ambizioso capitolo generale sugli appalti pubblici di sempre, che va oltre l'accordo sugli appalti pubblici per garantire la parità di trattamento delle imprese dell'UE, oltre a un capitolo sulle esigenze e gli interessi delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI); ricorda che l'esistente serie di indicazioni geografiche (IG) è stata protetta nell'ambito dell'accordo di recesso, ma si rammarica del fatto che non sia stato possibile trovare alcun accordo sulle future indicazioni geografiche, in contrasto con gli impegni assunti nella dichiarazione politica; riconosce tuttavia la clausola "rendez-vous" volta a estendere la protezione in futuro ed esorta entrambe le parti ad attivarla al più presto;
17. sollecita fortemente la Commissione e gli Stati membri a istituire pertinenti piattaforme di coordinamento normativo che forniscano piena trasparenza al Parlamento e a partecipare attivamente in tali piattaforme onde consentire un elevato grado di convergenza normativa in futuro, in linea con il Green Deal europeo, ed evitare inutili conflitti, salvaguardando allo stesso tempo il diritto di legiferare di ciascuna parte, come evidenziato nell'accordo;
Parità di condizioni
18. accoglie con favore il moderno titolo generale relativo alla parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e uno sviluppo sostenibile, che dovrebbe essere considerato un modello per altri futuri accordi di libero scambio negoziati dall'UE, che include:
i) regole sul non regresso rispetto agli elevati livelli attuali di protezione delle norme sociali e in materia di lavoro, ambiente, clima e fiscalità, che non possono essere abbassati in misura tale da influire sul commercio o sugli investimenti, nonché regole relative alla concorrenza e alle imprese pubbliche;
ii) la possibilità di applicare misure unilaterali di riequilibrio in caso di future divergenze significative nei settori delle norme sociali e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del clima o del controllo delle sovvenzioni, qualora tali divergenze abbiano un impatto concreto sul commercio o sugli investimenti tra le parti; sottolinea la necessità di garantire che una divergenza significativa con incidenza considerevole sul commercio o sugli investimenti sia interpretata in modo ampio e possa essere dimostrata in modo pratico per assicurare che la capacità di utilizzare tali misure non venga indebitamente limitata;
iii) l'insieme concordato di principi vincolanti di controllo delle sovvenzioni, il cui mancato rispetto può essere contestato dai concorrenti, con i tribunali autorizzati a ordinare ai beneficiari di restituire la sovvenzione, se necessario, e la possibilità per l'UE di affrontare qualsiasi inadempienza del Regno Unito attraverso sanzioni unilaterali, compresa l'introduzione di tariffe o contingenti su alcuni prodotti o la sospensione incrociata di altre parti del partenariato economico; sottolinea la necessità di monitorare il nuovo regime di aiuti di Stato del Regno Unito e di valutare l'efficacia del meccanismo per affrontare le sovvenzioni ingiustificate in modo che contribuisca efficacemente a creare condizioni di parità;
iv) si rammarica tuttavia che il capitolo sulla fiscalità non sia soggetto a disposizioni di composizione delle controversie né a misure di riequilibrio; chiede alla Commissione di restare vigile sulle questioni della fiscalità e del riciclaggio di denaro, ambito in cui tutti gli strumenti disponibili, come i processi di inserimento in un elenco, dovrebbero essere utilizzati per dissuadere il Regno Unito dall'adottare pratiche sleali; ricorda a questo proposito la possibilità di chiedere una revisione della rubrica relativa al commercio quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo qualora dovessero emergere squilibri;
v) ricorda che le disposizioni sulla parità di condizioni si applicano in modo generale, anche nelle cosiddette zone economiche speciali;
19. sottolinea che il dovuto monitoraggio e un'adeguata supervisione sono di cruciale importanza per ottenere una solida comprensione delle barriere, nuove e rimanenti, che le aziende, e specialmente le PMI, devono affrontare sul campo; sottolinea l'importanza di evitare inutili incertezze normative, oneri amministrativi e complessità procedurali, che aggiungeranno complessità e costi; invita a questo proposito la Commissione e gli Stati membri a impegnarsi con la comunità imprenditoriale, in particolare con le PMI, al fine di mitigare i problemi commerciali emergenti;
Governance
20. accoglie con favore la governance orizzontale e il quadro istituzionale definiti nell'accordo, che assicurano una coerenza, un collegamento e un'applicazione comuni tra tutti i capitoli, evitando così ulteriori strutture parallele e burocrazia, nonché fornendo certezza giuridica e solide garanzie di conformità da parte dei soggetti dell'accordo; riconosce in particolare il solido meccanismo di composizione delle controversie che possono sorgere tra l'UE e il Regno Unito sull'interpretazione o l'attuazione dei loro impegni;
21. accoglie con favore la clausola di non discriminazione nel capitolo sulla governance, che garantisce che il Regno Unito, nella sua politica nazionale dei visti, non possa operare discriminazioni tra i cittadini degli Stati membri dell'UE nel rilascio di visti per soggiorni di breve durata;
Sicurezza, affari esteri e sviluppo
22. si rammarica che, contrariamente alla dichiarazione politica che prevedeva un partenariato ambizioso, ampio, profondo e flessibile in materia di politica estera, sicurezza e difesa, il Regno Unito abbia rifiutato di negoziare su questi aspetti come parte dell'accordo; ricorda tuttavia che è nell'interesse di entrambe le parti mantenere una cooperazione stretta e duratura in questi settori, in particolare per la promozione della pace e della sicurezza, compresa la lotta al terrorismo, e la promozione di un ordine globale basato su regole, su un multilateralismo efficace, sulla Carta delle Nazioni Unite, sul consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto e sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come previsto dall'articolo 21 TUE; propone che la cooperazione e il coordinamento futuri tra l'UE e il Regno Unito siano disciplinati da una piattaforma sistemica per le consultazioni e il coordinamento ad alto livello sulle questioni di politica estera, comprese le sfide poste da paesi come la Russia e la Cina, da uno rigoroso impegno sulle questioni di sicurezza, anche nel quadro della cooperazione UE-NATO, e da una cooperazione preferenziale sistematica per quanto riguarda segnatamente le operazioni di mantenimento della pace; chiede in particolare una cooperazione e un coordinamento approfonditi con il Regno Unito per quanto concerne le politiche in materia di sanzioni con l'UE, dati i valori e gli interessi condivisi, e chiede l'istituzione di un meccanismo di coordinamento a tale riguardo;
23. deplora a questo proposito la decisione del Regno Unito di declassare lo status diplomatico dell'Unione europea e invita le autorità britanniche competenti a porre urgentemente rimedio a questa azione ed esorta la Commissione a rimanere ferma in difesa della corretta attuazione dei trattati;
24. osserva che il Regno Unito è un attore importante nell'ambito degli aiuti umanitari e allo sviluppo, data l'entità del suo aiuto pubblico allo sviluppo (nonostante una riduzione dallo 0,7 allo 0,5 % dell'RNL), le sue competenze, le sue capacità di attuazione di progetti e le sue relazioni approfondite con il Commonwealth e i paesi in via di sviluppo; incoraggia il Regno Unito a contribuire a ridurre al minimo gli effetti negativi del recesso del Regno Unito dall'UE sui paesi in via di sviluppo e a mantenere l'impegno di essere in prima linea nell'assistenza allo sviluppo e nell'aiuto umanitario; chiede che tra i donatori dell'UE e del Regno Unito vigano uno stretto coordinamento e una forte cooperazione, compresa la possibilità di avvalersi delle rispettive capacità in modo da massimizzare l'efficienza, l'efficacia dello sviluppo e i progressi verso il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;
Questioni settoriali specifiche e cooperazione tematica
25. ritiene che il mercato interno sia una realizzazione fondamentale dell'Unione europea, che sia stato estremamente vantaggioso per le economie di entrambe le parti e che abbia gettato le basi per migliorare la qualità della vita dei cittadini; sottolinea che questa nuova era di partenariato economico dovrebbe puntare alla creazione di opportunità vantaggiose per entrambe le parti e non dovrebbe in alcun modo portare a compromettere l'integrità e il funzionamento del mercato interno e dell'unione doganale; riconosce che l'estensione delle agevolazioni concesse agli operatori economici autorizzati rappresenta una soluzione adeguata per evitare distorsioni negli scambi commerciali;
26. sottolinea che, nel quadro del processo di attuazione, l'Unione europea dovrebbe prestare particolare attenzione alla conformità dei controlli doganali effettuati prima dell'ingresso delle merci nel mercato interno (in provenienza dal Regno Unito o da altri paesi terzi attraverso il Regno Unito) come previsto nell'accordo, e insiste sul fatto che è della massima importanza garantire la conformità delle merci alle norme del mercato interno; pone l'accento sulla necessità di maggiori investimenti nelle strutture per i controlli doganali e di un ulteriore coordinamento e scambio di informazioni tra le parti, al fine di evitare per quanto possibile perturbazioni degli scambi commerciali e di salvaguardare l'integrità dell'unione doganale, nell'interesse di consumatori e imprese; ritiene che sia assolutamente necessaria una cooperazione armoniosa tra le autorità doganali e quelle preposte alla vigilanza di mercato e manifesta preoccupazione, in particolare, circa la necessaria capacità operativa della presenza dell'UE nell'Irlanda del Nord;
27. osserva che le abitudini dei consumatori e la loro fiducia negli acquisti transfrontalieri hanno già risentito negativamente dell'incertezza sulle norme applicabili e invita il governo del Regno Unito, la Commissione e gli Stati membri ad attuare rapidamente le misure previste dall'accordo per la protezione dei consumatori, nonché a rafforzare la cooperazione su varie politiche settoriali relative ai metodi di produzione sostenibili e alla sicurezza dei prodotti; chiede trasparenza lungo la catena di fornitura di prodotti e servizi, a beneficio dei consumatori, e attribuisce importanza fondamentale al fatto che i prezzi riflettano i costi totali di acquisto, comprese tutte le tasse e imposte dovute, e vi sia chiarezza sui diritti dei consumatori applicabili, al fine di evitare attriti e promuovere la fiducia dei consumatori quando acquistano oltre confine;
28. deplora l'impatto negativo su determinate comunità di pescatori, pur riconoscendo che le disposizioni in materia di pesca che stabiliscono una riduzione del 25 % scaglionata in 5 anni e mezzo rappresentano un risultato meno dannoso rispetto a una chiusura completa delle acque del Regno Unito; invita, a questo proposito, la Commissione a intraprendere tutte le azioni necessarie per garantire che la soglia di riduzione del 25 % non sia mai superata e che l'accesso reciproco rimanga in vigore; esprime preoccupazione, a tale riguardo, per il fatto che il consiglio di partenariato ha la facoltà di modificare gli allegati FISH 1, 2 e 3; chiede che il Parlamento sia adeguatamente consultato prima di qualsiasi modifica di questo tipo;
29. esprime profonda preoccupazione per quanto riguarda la situazione allo scadere di questo periodo e ricorda al Regno Unito che il mantenimento del suo accesso ai mercati dell'UE è direttamente collegato all'accesso dei pescherecci dell'UE alle acque del Regno Unito dopo la fine di questo periodo; ricorda che, nel caso in cui il Regno Unito intendesse limitare l'accesso dopo il periodo iniziale di 5 anni e mezzo, l'UE potrà intraprendere azioni per proteggere i propri interessi, anche ristabilendo tariffe o contingenti per le importazioni di pesce del Regno Unito o sospendendo altre parti dell'accordo, qualora vi fosse il rischio di gravi difficoltà economiche o sociali per le comunità dell'UE dedite alla pesca; deplora profondamente che i diritti di pesca dell'UE siano messi in discussione ricorrendo a misure diversive, come l'impossibilità di adottare tempestivamente un accordo sui totali ammissibili di catture e i contingenti, misure tecniche inaccettabili e interpretazioni restrittive controverse delle condizioni di acquisizione delle licenze;
30. esprime profonda preoccupazione per le potenziali conseguenze dello scostamento del Regno Unito dai regolamenti dell'Unione sulle misure tecniche e da altre normative dell'Unione correlate in materia ambientale, che potrebbero portare a una limitazione di fatto dell'accesso alle acque del Regno Unito per alcuni pescherecci dell'UE; rammenta che in virtù dell'accordo ciascuna parte è tenuta a giustificare nel dettaglio il carattere non discriminatorio di qualsiasi sviluppo in questo settore e la necessità, alla luce di dati scientificamente verificabili, di garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine; invita la Commissione a prestare particolare attenzione al rispetto di tali condizioni e a rispondere con fermezza nel caso in cui il Regno Unito agisca in modo discriminatorio;
31. esprime preoccupazione in merito alle conseguenze delle diverse norme applicabili ai territori con uno status speciale connesso al Regno Unito, in particolare le dipendenze della Corona e i territori d'oltremare; invita la Commissione a prestare particolare attenzione a questi territori e alle loro specificità;
32. esprime preoccupazione per il modo in cui un eventuale futuro abbassamento unilaterale delle norme sociali e del lavoro da parte del Regno Unito verrebbe affrontato e contestato nel quadro dell'accordo; ribadisce ancora una volta che occorre rispondere e porre rimedio a qualsiasi abbassamento unilaterale delle norme sociali e del lavoro a scapito delle imprese e dei lavoratori europei, al fine di mantenere parità di condizioni; deplora inoltre che il Regno Unito, malgrado fosse soggetto all'obbligo, ai sensi dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, di recepire le direttive sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e la direttiva relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili durante il periodo di transizione, non abbia ancora adottato le misure necessarie per farlo, privando quindi i lavoratori del Regno Unito di alcuni diritti recentemente istituiti;
33. si compiace del fatto che il nuovo meccanismo di cooperazione in materia di coordinamento della sicurezza sociale sia vicino alle norme esistenti nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 che ne stabilisce le modalità di applicazione; accoglie con favore, in particolare, il fatto che nell'accordo siano salvaguardate le disposizioni dell'UE sulla non discriminazione, la parità di trattamento e la totalizzazione dei periodi; si rammarica, tuttavia, delle restrizioni del campo di applicazione materiale e, in particolare, del fatto che non sono inclusi gli assegni familiari, l'assistenza a lungo termine e le prestazioni in denaro non contributive, nonché l'esportabilità delle prestazioni di disoccupazione; invita le parti a fornire immediatamente ai cittadini interessati dalle restrizioni alla libera circolazione informazioni solide e affidabili riguardanti i loro diritti di residenza, di lavoro e di coordinamento della sicurezza sociale;
34. prende atto della disposizione provvisoria per la trasmissione di dati personali al Regno Unito; ribadisce le sue risoluzioni del 13 febbraio 2020 e del 18 giugno 2020 sull'importanza della protezione dei dati in quanto diritto fondamentale nonché fattore chiave per l'economia digitale; ricorda che, per quanto riguarda l'adeguatezza del quadro britannico di protezione dei dati, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) il livello di protezione del Regno Unito deve essere "sostanzialmente equivalente" a quello garantito nell'ordinamento giuridico dell'UE, compresi i trasferimenti successivi verso paesi terzi, per quanto riguarda sia i trasferimenti commerciali che quelli con finalità di contrasto; prende atto dell'avvio della procedura di adozione delle due decisioni di adeguatezza per i trasferimenti di dati personali verso il Regno Unito, ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e della direttiva sull'applicazione della legge il 19 febbraio 2021; invita la Commissione a non adottare una decisione in cui dichiara adeguato il livello di protezione dei dati qualora le condizioni stabilite dal diritto e dalla giurisprudenza dell'UE non siano pienamente rispettate; sottolinea che una decisione sull'adeguatezza non può essere oggetto di negoziato tra il Regno Unito e l'UE in quanto si riferisce alla protezione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Carta e dai trattati dell'UE;
35. sottolinea che l'accordo istituisce una cooperazione con il Regno Unito in materia di applicazione della legge e cooperazione giudiziaria in materia penale, e che la natura di tale cooperazione è di un livello senza precedenti con un paese terzo; sottolinea che, a titolo di ulteriore salvaguardia, il titolo III dell'accordo prevede un regime specifico per la risoluzione delle controversie in considerazione del settore sensibile da esso disciplinato; accoglie con favore le disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione della parte III, in particolare la condizionalità della CEDU;
36. deplora che non sia stato dato seguito alle richieste del Parlamento in merito ad un approccio comune dell'UE in materia di asilo, migrazione e gestione delle frontiere e che si lasci che tali importanti questioni, che incidono anche sui diritti delle persone più vulnerabili, come i minori non accompagnati, siano ora trattate attraverso la cooperazione bilaterale; chiede che un accordo pertinente che sostituisca il regolamento di Dublino sia rapidamente concordato tra l'UE e il Regno Unito;
37. deplora la mancanza di ambizione dell'accordo sulle politiche di mobilità e chiede lo sviluppo di percorsi sicuri di migrazione legale tra l'UE e il Regno Unito; accoglie con favore le disposizioni sui visti per le visite di breve durata e la clausola di non discriminazione tra Stati membri; invita il Regno Unito a non discriminare tra i cittadini dell'UE sulla base della loro nazionalità, sia in termini di registrazione nel regime per la residenza permanente dei cittadini dell'UE, sia in materia di mobilità e di visti; invita la Commissione a far rispettare rigorosamente il principio di reciprocità; condanna la decisione discriminatoria del Regno Unito di applicare diritti diversi sui visti di lavoro per i cittadini di taluni Stati membri dell'UE per quanto riguarda, ad esempio, i visti per lavoro stagionale e i visti per gli operatori della salute e dell'assistenza; sottolinea l'importanza di garantire ai cittadini dell'UE la parità di accesso al mercato del lavoro del Regno Unito e la necessità di applicare gli stessi diritti per tutti i cittadini dell'UE e invita, pertanto, il Regno Unito a ritornare sui suoi passi in merito alla decisione;
38. invita la Commissione a tenere il Parlamento pienamente informato in merito al monitoraggio dell'attuazione dell'accordo da parte della Banca centrale europea, delle autorità europee di vigilanza, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Comitato di risoluzione unico, nonché degli sviluppi del mercato dei servizi finanziari, al fine di individuare tempestivamente potenziali perturbazioni del mercato e minacce alla stabilità finanziaria, all'integrità del mercato e alla protezione degli investitori;
39. invita la Commissione ad avvalersi degli strumenti disponibili, a considerare l'adozione di nuovi strumenti nella futura revisione del quadro antiriciclaggio, a garantire la leale cooperazione in relazione alla trasparenza della titolarità effettiva, ad assicurare condizioni di parità e a proteggere il mercato unico dai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo legati al Regno Unito;
40. rileva con soddisfazione che l'accordo comprende impegni in materia di trasparenza fiscale e concorrenza fiscale leale, nonché una dichiarazione politica congiunta sulla lotta ai regimi fiscali dannosi;
41. accoglie con favore l'annuncio di un accordo tra il Regno Unito e l'UE su un memorandum d'intesa sui servizi finanziari, ma si rammarica del fatto che le decisioni in materia di equivalenza del Regno Unito siano state finora concesse solo a singoli Stati SEE, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, piuttosto che all'Unione nel suo insieme; ricorda che le decisioni in materia di equivalenza riguardano diversi settori del diritto soggetti ad armonizzazione a livello dell'UE e che, in alcuni casi, la vigilanza è esercitata direttamente dalle autorità dell'UE; invita, pertanto, la Commissione a valutare se le decisioni in materia di equivalenza del Regno Unito siano state indirizzate all'UE nel suo complesso, prima di procedere alle proprie determinazioni di equivalenza;
42. ritiene che sia necessario chiarire ulteriormente la portata dell'obbligo di non regresso in materia fiscale; teme l'impatto di legislazioni diverse in materia fiscale; è particolarmente preoccupato per il tempestivo annuncio da parte del Regno Unito di impegnarsi unicamente a favore della comunicazione obbligatoria degli accordi soggetti all'obbligo di notifica sulla base di norme internazionali più deboli e deplora altresì le dichiarazioni pubbliche sull'apertura di porti franchi nel Regno Unito;
43. avverte che una terminologia poco chiara e norme giuridiche e meccanismi di controllo non vincolanti o imprevedibili in materia fiscale nell'ambito dell'accordo aumentano il rischio di dumping fiscale; osserva, inoltre, che l'applicazione dell'accordo rischia di generare controversie irrisolte a causa della mancanza di clausole con effetto diretto, anche sulle pratiche fiscali dannose; osserva con preoccupazione che le condizioni in materia di aiuti di Stato fiscali sono più rigorose negli accordi commerciali dell'UE con la Svizzera e il Canada;
44. rileva che l'accordo non si applica alle dipendenze della Corona del Regno Unito e ai territori d'oltremare del Regno Unito; ritiene che sia opportuno effettuare un esame approfondito al fine di garantire che l'accordo non contenga scappatoie che consentano di utilizzare tali territori come controparti per lo sviluppo di nuovi regimi fiscali dannosi che incidano sul funzionamento del mercato interno;
45. si compiace del fatto che l'accordo di Parigi costituirà un elemento cardine dell'accordo; si rammarica, tuttavia, del fatto che il livello di protezione di base per il clima in relazione ai gas a effetto serra non abbia tenuto conto degli obiettivi rivisti per il 2030 a livello di economia che stanno per essere adottati; sottolinea, inoltre, che l'UE prevede di rafforzare e ampliare ulteriormente il campo di applicazione del proprio sistema di scambio di quote di emissione; ritiene che, qualora dovessero emergere differenze significative tra il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE e il sistema di scambio di quote di emissione del Regno Unito, ciò potrebbe comportare una distorsione della parità di condizioni e potrebbe pertanto essere preso in considerazione nell'applicazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell'UE, una volta che sarà stato istituito;
46. accoglie con favore le disposizioni sulla cooperazione in materia di sicurezza sanitaria, che consentono alle parti e alle autorità competenti degli Stati membri di scambiarsi informazioni pertinenti, ma si rammarica che tale cooperazione si sia limitata a valutare i rischi "significativi" per la salute pubblica e a coordinare le misure che potrebbero essere necessarie per proteggere la salute pubblica;
47. accoglie con favore il fatto che non vi saranno modifiche alle norme dell'UE in materia di sicurezza alimentare e che l'accordo miri a salvaguardare gli elevati standard sanitari e fitosanitari dell'UE; ribadisce che i flussi commerciali di merci vincolati da misure sanitarie e fitosanitarie saranno estremamente elevati tra l'UE e il Regno Unito e che l'UE dovrebbe disporre di un adeguato processo di coordinamento per evitare controlli incoerenti sulle merci del Regno Unito nei porti dell'UE;
48. plaude al capitolo esaustivo sul trasporto aereo contenuto nell'accordo, che dovrebbe garantire la tutela degli interessi strategici dell'UE, e che contiene disposizioni adeguate concernenti l'accesso al mercato, i diritti di traffico, gli accordi di code-sharing e i diritti dei passeggeri; accoglie con favore le disposizioni specifiche del capitolo sul settore aereo concernenti condizioni di parità, che dovrebbero garantire ai vettori aerei dell'UE e del Regno Unito la possibilità di competere in condizioni di parità; prende atto della soluzione trovata per quanto riguarda le norme sulla proprietà e il controllo, che disciplinano l'accesso al mercato interno, lasciando nel contempo aperta l'opzione di una continua liberalizzazione in futuro; accoglie con favore il capitolo specifico dedicato alla sicurezza aerea, che prevede una stretta cooperazione nella sicurezza dell'aviazione e nella gestione del traffico aereo; ritiene che tale cooperazione non debba limitare l'UE nel determinare il livello di protezione che ritiene adeguato per la sicurezza; sottolinea l'importanza della stretta collaborazione in futuro tra l'Autorità per l'aviazione civile del Regno Unito e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea;
49. accoglie con favore il fatto che l'accordo garantisca la connettività in esenzione da contingenti tra l'UE e il Regno Unito per i trasportatori di merci su strada così come pieni diritti di transito nel territorio dell'altra parte, il cosiddetto "ponte terrestre"; accoglie con favore le condizioni di parità rigorose conseguite nei negoziati relativi al trasporto su strada e le corrispondenti disposizioni, che vincoleranno il Regno Unito al rispetto delle norme elevate dell'UE applicabili al settore del trasporto di merci su strada; sottolinea a tale proposito che l'accordo include, tra le altre, disposizioni sull'accesso alla professione, il distacco dei conducenti, i tempi di guida e periodi di riposo, i tachigrafi nonché il peso e le dimensioni dei veicoli; osserva che tali norme non garantiranno soltanto la concorrenza leale ma anche buone condizioni di lavoro per i conducenti e un elevato livello di sicurezza stradale; plaude alle disposizioni specifiche relative all'Irlanda del Nord, adottate in riconoscimento della situazione unica dell'Irlanda, che minimizzeranno le perturbazioni all'economia dell'intera isola; invita gli Stati membri ad intensificare gli sforzi per fornire alle parti interessate del settore dei trasporti informazioni precise ed utili, garantire il funzionamento e la solidità dei sistemi informatici pertinenti e rendere accessibili online tutti i documenti necessari per il transito; richiama l'attenzione sulla necessità di prendere in considerazione un sostegno finanziario a taluni porti al fine di eliminare rapidamente gli ostacoli alle infrastrutture fisiche derivanti dall'aumento dei tempi di attesa per i trasportatori che attraversano la frontiera; chiede una stretta cooperazione tra l'UE e il Regno Unito per evitare inutili ritardi e perturbazioni nel sistema dei trasporti, mantenendo quanto più possibile la connettività;
50. si compiace del proseguimento della collaborazione europea con il Regno Unito nel settore della scienza, della ricerca, dell'innovazione e dello spazio; sottolinea l'importanza di sostenere la mobilità dei ricercatori garantendo la libera circolazione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie; invita gli operatori di servizi mobili a continuare ad applicare il principio del roaming a tariffa nazionale sia nell'UE che nel Regno Unito; osserva che il capitolo sull'energia scadrà il 30 giugno 2026; sottolinea la necessità di proseguire la cooperazione su tutte le questioni energetiche oltre tale data, data l'interconnessione dei due mercati dell'energia e il fatto che l'Irlanda del Nord rimarrà nel mercato interno dell'energia dell'UE; prende atto dell'accordo di cooperazione tra l'UE e il Regno Unito sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare; si rammarica che tale accordo non rientri nella procedura di approvazione in quanto il trattato Euratom non prevede un intervento del Parlamento; chiede un memorandum d'intesa, basato sul quadro di cooperazione in materia di energia nei mari del Nord, che comprenda almeno i progetti comuni, la pianificazione dello spazio marittimo, l'integrazione dell'energia offshore nei mercati dell'energia;
51. accoglie con favore le norme che disciplinano la partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione stabilite nella pertinente sezione dell'accordo; ritiene che tali norme soddisfino ampiamente le aspettative del Parlamento, come indicate nella sua raccomandazione del 18 giugno 2020 per i negoziati su un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; ritiene, in particolare, che tali norme tutelino gli interessi finanziari dell'Unione; accoglie con favore, a tale proposito, l'applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa;
52. si compiace dell'associazione del Regno Unito al programma Orizzonte Europa; accoglie con favore il fatto che il Regno Unito intenda partecipare al programma di ricerca e formazione Euratom, alla componente Copernicus del programma spaziale e a ITER, e avrà accesso ai servizi di sorveglianza dello spazio e di localizzazione nell'ambito del programma spaziale; accoglie con favore il fatto che il programma PEACE+ sarà oggetto di un accordo di finanziamento separato;
53. esprime profondo rammarico per la decisione del Regno Unito di non partecipare al programma Erasmus+ per la durata del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027; sottolinea che tale decisione si tradurrà in una situazione svantaggiosa per entrambe le parti e priverà i cittadini e le organizzazioni dell'UE e del Regno Unito di opportunità in grado di cambiare le loro vite attraverso progetti di scambio e cooperazione; è particolarmente sorpreso che il Regno Unito abbia addotto gli eccessivi costi di partecipazione come motivo della sua decisione; esorta il Regno Unito a utilizzare il "periodo di riflessione" previsto dalla dichiarazione comune sulla partecipazione ai programmi dell'UE per riconsiderare la propria posizione; accoglie con favore la generosa offerta dell'Irlanda di istituire un meccanismo e finanziamenti per consentire agli studenti dell'Irlanda del Nord di continuare a partecipare;
54. ricorda che sia l'istruzione che la ricerca sono parti integranti della cooperazione accademica e che le sinergie tra Orizzonte Europa ed Erasmus+ rappresentano un aspetto centrale della nuova generazione di programmi; sottolinea che monitorerà attentamente la situazione al fine di garantire che l'approccio differenziato nei confronti della partecipazione del Regno Unito ai due programmi di cooperazione accademica dell'UE non comprometta l'efficacia dei programmi stessi o i risultati della cooperazione passata;
55. sottolinea l'importanza di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione in tutti i suoi aspetti, nonché il pieno rispetto da parte del Regno Unito dei suoi obblighi finanziari derivanti dall'accordo; sottolinea la necessità di una forte cooperazione in materia di IVA e di dazi doganali per poter garantire una corretta riscossione e il recupero dei crediti; sottolinea che le procedure doganali sono estremamente complesse e che vi è la necessità permanente di garantire un rapido scambio di informazioni e una solida cooperazione tra l'UE e il Regno Unito al fine di garantire controlli doganali e operazioni di sdoganamento efficaci, nonché l'applicazione della legislazione pertinente; sottolinea altresì la necessità di evitare le frodi doganali e dell'IVA, compreso il traffico illecito o il contrabbando, mediante controlli adeguati che tengano conto della probabilità che merci specifiche siano soggette a traffico o a contrabbando o a false dichiarazioni riguardo all'origine o al contenuto;
56. sottolinea la necessità di garantire il pieno rispetto dell'attuazione dell'accordo e, conformemente alle disposizioni su una stretta cooperazione tra le parti, del diritto di accesso dei servizi della Commissione, della Corte dei conti europea, dell'OLAF e della Procura europea, nonché del diritto di controllo del Parlamento; sottolinea inoltre l'importanza della competenza della CGUE in relazione alle decisioni della Commissione;
57. sottolinea l'importanza della proprietà intellettuale e la necessità di garantire la continuità normativa, con l'eccezione delle future indicazioni geografiche; accoglie con favore, a tale riguardo, con l'eccezione delle future indicazioni geografiche, la protezione rafforzata dei diritti di proprietà intellettuale stabilita nell'accordo, che copre tutti i tipi di diritti di proprietà intellettuale, e le disposizioni in materia di applicazione e cooperazione, che coprono un'ampia gamma di misure;
58. si rammarica profondamente del fatto che i tipi di società esistenti delle parti, come le Società europee (SE) o le società a responsabilità limitata, non rientrino nell'accordo e non saranno più accettate dall'altra parte; si compiace tuttavia del fatto che le parti, contemporaneamente alla protezione degli operatori economici, abbiano preso in considerazione la necessità di garantire condizioni di sviluppo sostenibili e competitive impegnandosi a non regredire nell'ambito della normativa sociale e del lavoro e concordando disposizioni sulle pratiche vietate, l'applicazione e la cooperazione nell'ambito della politica di concorrenza;
59. si rammarica del fatto che la cooperazione giudiziaria in materia civile non abbia fatto parte dei negoziati per il futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito e sottolinea la necessità di raggiungere un’intesa comune in tale ambito quanto prima possibile; ricorda, a tale proposito, che l'UE dovrebbe esaminare con molta attenzione la sua decisione sulla possibilità per il Regno Unito di rimanere parte della convenzione di Lugano del 2007, in particolare alla luce del suo protocollo II sull'interpretazione uniforme e della possibilità di mantenere un equilibrio generale delle sue relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, e che una collaborazione e un dialogo efficaci tra la Commissione e il Parlamento, in particolare con la commissione giuridica, incaricata dell'interpretazione e dell'applicazione del diritto internazionale, nella misura in cui riguardi l'UE, sarebbe di fondamentale importanza;
60. si rammarica profondamente della mancata istituzione nell'accordo di una soluzione dettagliata e significativa per le questioni matrimoniali, di potestà genitoriale e altre questioni familiari; accoglie con favore, a tale proposito, le possibilità di una cooperazione rafforzata, almeno per quanto riguarda le questioni fondamentali di diritto di famiglia e le questioni di cooperazione pratica in materia di responsabilità genitoriale, sottrazione di minori e obbligazioni alimentari, che può essere offerta attraverso la partecipazione del Regno Unito in qualità di osservatore alle riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale;
61. deplora il fatto che l'accordo non conferisca alcun ruolo alla Corte di giustizia dell'Unione europea, malgrado nella dichiarazione politica le parti si siano impegnate a garantire che il collegio arbitrale adisca la CGUE ai fini di una decisione vincolante qualora una controversia tra loro sollevi una questione di interpretazione di concetti del diritto dell'UE.
62. rileva che l'accordo non si applica a Gibilterra e non ha alcun effetto sul suo territorio; prende atto dell'accordo preliminare tra la Spagna e il Regno Unito su un quadro proposto per un accordo UE-Regno Unito sulle future relazioni di Gibilterra con l'UE, che consentirà l'applicazione a Gibilterra delle pertinenti disposizioni dell'acquis di Schengen;
63. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri nonché al governo e al parlamento del Regno Unito.
- [1] COM(2020)0856 final – 2020/0382(NLE) – Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate.
- [2] Testi approvati, P8_TA(2017)0102.
- [3] Testi approvati, P8_TA(2017)0361.
- [4] Testi approvati, P8_TA(2017)0490.
- [5] Testi approvati, P8_TA(2018)0069.
- [6] Testi approvati, P9_TA(2019)0016.
- [7] Testi approvati, P9_TA(2020)0006.
- [8] Testi approvati, P9_TA(2020)0033.
- [9] Testi approvati, P9_TA(2020)0152.
- [10] Testi approvati, P9_TA(2020)0018.
- [11] GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.
- [12] GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1.