PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità
4.6.2021 - (2021/2711(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Nicolas Bay, Jaak Madison, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Nicolaus Fest, Teuvo Hakkarainen
a nome del gruppo ID B9‑0317/2021
Risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 4, 5, 7 e 15 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione dell'8 giugno 2021 sulla situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea e l'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 relativo al regime di condizionalità,
– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione[1],
– visto il parere n. 1/2018 della Corte dei conti dell'Unione europea concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri,
– viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che l'Unione deve anche rispettare l'uguaglianza tra gli Stati membri a norma dei trattati nonché le loro identità nazionali e le loro tradizioni giuridiche, costituzionali e culturali;
B. considerando che gli Stati membri condividono una visione comune ma non unitaria e che la loro cooperazione è fondata principalmente sul principio di sussidiarietà e sulla fiducia reciproca, pur tenendo conto delle specificità nazionali divergenti;
C. considerando che i requisiti dello Stato di diritto relativi, tra le altre cose, ai limiti stabiliti dal diritto, al controllo di organi giurisdizionali indipendenti e imparziali, a un processo legislativo trasparente, responsabile, democratico e pluralistico nonché alla certezza del diritto devono applicarsi allo stesso modo alle istituzioni europee e alle autorità degli Stati membri;
D. considerando che l'indipendenza della magistratura presuppone in particolare che, sia a norma delle disposizioni pertinenti quanto nella pratica, l'organo interessato possa svolgere le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuna persona e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte;
1. sottolinea che il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione è attualmente oggetto di una causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, conseguentemente, non è definitivo né giuridicamente vincolante, come ribadito dal Consiglio europeo nelle sue conclusioni dell'11 dicembre 2020;
2. ribadisce la necessità di un'applicazione della legislazione che sia oggettiva e imparziale anziché orientata politicamente nonché l'obbligo che la legislazione sia applicata allo stesso modo a tutti gli Stati membri; osserva che negli Stati membri si registrano numerosi casi di interferenze politiche nella nomina dei giudici, compresi quelli in carica presso le corti supreme o organi equivalenti, e di mancanza di indipendenza da parte della magistratura;
3. esprime preoccupazione riguardo all'auspicio della Commissione di stabilire una definizione unica del concetto di Stato di diritto, trascurando le diverse tradizioni costituzionali degli Stati membri; ritiene che tale auspicio rispecchi una strumentalizzazione politica dello Stato di diritto allo scopo di arrecare pregiudizio ai governi democraticamente eletti e di imporre una standardizzazione degli stili di vita attraverso il diritto all'interno dell'Unione europea;
4. sottolinea che la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce l'unica procedura legittima per il trattamento delle accuse di violazione dei diritti umani; rammenta che soltanto il Consiglio è attualmente autorizzato ad agire in procedure già in corso;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 433I del 22.12.2020, pag. 1.