Proposta di risoluzione - B9-0429/2021Proposta di risoluzione
B9-0429/2021

PROPOSTA DI RISOLUZIONE su un piano di azione coordinato a livello di Unione per facilitare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione

8.9.2021 - (2021/2784(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Zbigniew Kuźmiuk
a nome del gruppo ECR

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0425/2021

Procedura : 2021/2784(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B9-0429/2021
Testi presentati :
B9-0429/2021
Discussioni :
Votazioni :
Testi approvati :

B9-0429/2021

Risoluzione del Parlamento europeo su un piano di azione coordinato a livello di Unione per facilitare la transizione verso un'innovazione non basata sull'utilizzo di animali nella ricerca, nella sperimentazione a norma di legge e nell'istruzione

(2021/2784(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 13 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 vista la direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici[1],

 vista la relazione della Commissione del 5 febbraio 2020 dal titolo "Relazione 2019 sulle statistiche relative all'uso di animali a fini scientifici negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2015-2017" (COM(2020)0016),

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici sottolinea che l'uso di animali a tali fini dovrebbe essere preso in considerazione solo quando non sono disponibili altre alternative;

B. considerando che le prove sugli esseri umani sono ammissibili se consentono progressi in un settore della ricerca; che in alcuni casi i ricercatori possono scegliere di omettere la sperimentazione animale e di osservare direttamente gli effetti delle tecnologie o delle sostanze testate sull'uomo;

C. considerando che non tutte le specie animali utilizzate negli esperimenti sono adeguatamente coperte e protette dalla legislazione dell'UE;

D. considerando che nei laboratori di ricerca avvengono tuttora casi di abuso e di grave maltrattamento degli animali;

E. considerando che, tuttavia, negli ultimi decenni quasi tutte le innovazioni pionieristiche in campo medico sono state rese possibili grazie a esperimenti sugli animali e che la sperimentazione animale ha contribuito a compiere importanti progressi nel trattamento di malattie quali cancro, lesioni cerebrali, leucemia infantile, fibrosi cistica, sclerosi multipla, tubercolosi e altre; che è stata altresì fondamentale per lo sviluppo di pacemaker, sostituti valvolari cardiaci, anestetici e altri prodotti e dispositivi medici;

F. considerando che la cessazione dell'uso di animali a fini scientifici comporterebbe un significativo rallentamento di tali progressi scientifici o un rischio più elevato per la vita dei volontari umani, in particolare negli esperimenti che comportano manipolazioni genetiche o la somministrazione di sostanze tossiche;

G. considerando che l'uso di animali da laboratorio sembra fondamentale per lo sviluppo e la produzione di vaccini sicuri, come recentemente dimostrato dalla pandemia globale di COVID-19;

H. considerando che molti animali sono soggetti di ricerca adeguati in quanto le loro strutture di DNA sono ampiamente compatibili con quelle dell'uomo e presentano la stessa serie di organi (mammiferi) e altre somiglianze biologiche che li rendono vulnerabili a molte delle stesse patologie e malattie, tra cui cardiopatie, tumori e diabete;

I. considerando che la sperimentazione animale è regolamentata rigorosamente e che le norme dell'UE in materia di stabulazione degli animali da laboratorio e controlli veterinari regolari sono tra le più rigorose al mondo;

J. considerando che la dichiarazione di Helsinki dell'Associazione medica mondiale afferma che la ricerca medica che coinvolge soggetti umani deve basarsi su adeguate sperimentazione di laboratorio e, se del caso, sulla sperimentazione animale, tra le altre condizioni;

K. considerando che, in un'indagine condotta dal Pew Research Center, con sede negli Stati Uniti, l'89 % degli scienziati intervistati si è dichiarato favorevole alla sperimentazione animale a fini scientifici;

1. osserva che la legislazione vigente nell'UE sull'uso degli animali nella ricerca, nella sperimentazione e nell'istruzione garantisce un livello elevato di protezione dei diritti degli animali utilizzati per tali scopi, ma deve essere attuata e applicata meglio;

2. invita la Commissione a valutare, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri, la legislazione in vigore e il suo funzionamento pratico e a garantire che le disposizioni già adottate, in particolare la direttiva 2010/63/UE, siano attuate negli ordinamenti giuridici nazionali in modo completo e armonizzato;

3. sottolinea che la piena attuazione e la successiva valutazione della legislazione esistente dovrebbero costituire una fase necessaria prima dello sviluppo di nuove strategie e/o atti legislativi in futuro;

4. sottolinea l'importanza di creare un regime di finanziamenti preferenziali per i metodi di sperimentazione non animale nelle iniziative di innovazione e ricerca dell'UE, al fine di limitare l'uso di animali nella ricerca scientifica, laddove possibile senza aumentare automaticamente i rischi per la salute e la vita umana;

5. sottolinea che qualsiasi nuova iniziativa legislativa dovrebbe contribuire a una migliore protezione giuridica delle specie animali utilizzate negli esperimenti, ridurre il numero di casi di abuso e maltrattamento e prevedere un sistema ben funzionante di controlli e sanzioni per i reati in questo settore;

6. sottolinea che la protezione della salute e della vita umana deve essere prioritaria nell'elaborazione di ogni nuova legislazione; ritiene che occorra trovare un giusto equilibrio etico tra la sofferenza degli animali e i benefici condivisi sia per gli esseri umani che per gli animali derivanti da conoscenze avanzate e da rapidi progressi scientifici;

7. osserva che eventuali nuove restrizioni giuridiche sull'uso degli animali nella ricerca scientifica devono garantire un periodo di apprendimento e adeguamento per le industrie che presentano una dipendenza strutturale da tale uso, comprese le industrie chimiche, farmaceutiche e cosmetiche; osserva che tali restrizioni devono essere accompagnate anche da una valutazione d'impatto che analizzi gli effetti dei nuovi regolamenti sul corretto funzionamento e sulla stabilità economica di tali ambiti del mercato libero;

8. incoraggia la Commissione a cooperare con gli Stati membri in una serie di attività che potrebbero contribuire all'obiettivo di ridurre la dipendenza dalla sperimentazione animale, tra cui l'istruzione, la formazione e la riqualificazione di scienziati e tecnici del settore privato e pubblico nell'utilizzo di metodi diversi dalla sperimentazione animale;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

 

Ultimo aggiornamento: 13 settembre 2021
Note legali - Informativa sulla privacy