PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul diritto alla riparazione
30.3.2022 - (2022/2515(RSP))
a norma dell'articolo 136, paragrafo 5, del regolamento
Anna Cavazzini, Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Biljana Borzan, Anne‑Sophie Pelletier
a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
B9‑0175/2022
Risoluzione del Parlamento europeo sul diritto alla riparazione
Il Parlamento europeo,
– vista la direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni ("direttiva sulla vendita di beni")[1],
– vista la direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ("direttiva sul contenuto digitale")[2],
– vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia ("direttiva sulla progettazione ecocompatibile")[3],
– vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")[4], in particolare l'allegato I,
– vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"[5],
– vista la sua risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare[6],
– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese[7],
– vista l'interrogazione alla Commissione sul diritto alla riparazione (O-000010/2022 – B9-0000/2022),
– visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,
A. considerando che il Parlamento, in diverse occasioni[8], ha sottolineato l'importanza di garantire ai consumatori il diritto alla riparazione quale pilastro fondamentale dell'agenda per l'economia circolare nel quadro del Green Deal europeo, in quanto promuoverebbe un utilizzo delle risorse più efficiente e sostenibile, eviterebbe e ridurrebbe i rifiuti e incentiverebbe un più ampio utilizzo e riutilizzo dei prodotti, nonché l'economia collaborativa, rafforzando nel contempo i diritti e il benessere dei consumatori;
B. considerando che la Commissione, nella sua lettera d'intenti relativa allo Stato dell'Unione 2021[9], ha annunciato una proposta legislativa sul diritto alla riparazione tra le sue iniziative chiave per il 2022 e che tale proposta dovrebbe essere adottata in stretto coordinamento con le iniziative legislative correlate, quali l'iniziativa per i prodotti sostenibili e l'iniziativa sul tema "Rafforzare il ruolo dei consumatori nella transizione verde", che condividono l'obiettivo di conseguire prodotti e modelli di consumo più sostenibili;
C. considerando che la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, aperta fino al 5 aprile 2022, sul tema "Consumo sostenibile di beni – Promuovere la riparazione e il riutilizzo" che la Commissione intende proporre una direttiva recante modifica della direttiva sulla vendita di beni e sta valutando la possibilità di proporre un atto legislativo distinto sul diritto alla riparazione;
D. considerando che la direttiva sul contenuto digitale e la direttiva sulla vendita di beni prevedono quadri globali che includono elementi essenziali del diritto contrattuale dei consumatori, quali i requisiti di conformità al contratto e i rimedi a disposizione dei consumatori in caso di non conformità, comprese disposizioni in materia di riparazione, sostituzione, ripristino della conformità dei contenuti o servizi digitali, riduzione del prezzo e risoluzione del contratto, nonché norme sulle principali modalità di esercizio di tali rimedi e sulle garanzie commerciali;
E. considerando che il 79 % dei cittadini dell'UE ritiene che i produttori dovrebbero essere tenuti a semplificare la riparazione dei dispositivi digitali o la sostituzione dei singoli componenti; che il 77 % dei cittadini dell'UE preferirebbe riparare i propri dispositivi anziché sostituirli; che le imprese del settore della riparazione potrebbero rappresentare una fonte di posti di lavoro a livello locale e di competenze specifiche a livello europeo;
F. considerando che la crisi COVID-19 ha dimostrato la necessità di istituire nuovi modelli imprenditoriali più resilienti e di sostenere le imprese europee, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), le microimprese e i lavoratori autonomi;
G. considerando che concedere ai consumatori il diritto alla riparazione sarebbe fondamentale per far progredire la transizione industriale dell'Europa, come pure per rafforzarne la resilienza e l'autonomia strategica aperta; che la promozione di una cultura della riparazione offre opportunità economiche e sociali in termini di imprenditorialità e creazione di posti di lavoro; che i prodotti sostenibili apportano vantaggi sia alle imprese che ai consumatori stimolando la domanda e l'offerta di beni sostenibili;
H. considerando che una serie di ostacoli impedisce ai consumatori di optare per la riparazione, tra cui la mancanza di informazioni, di accesso ai pezzi di ricambio, di standardizzazione e di interoperabilità o altri ostacoli tecnici, come pure i costi di riparazione;
I. considerando che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche rappresentano il flusso di rifiuti che cresce con maggiore rapidità a livello mondiale e che nel 2019 sono stati smaltiti oltre 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici;
1. sottolinea che un diritto effettivo alla riparazione dovrebbe contemplare aspetti del ciclo di vita dei prodotti ed essere affrontato da diversi settori d'intervento interconnessi, tra cui la progettazione dei prodotti, i principi etici fondamentali della produzione, la standardizzazione, l'informazione ai consumatori, compresa l'etichettatura sulla riparabilità e, laddove possibile e opportuno, sulla vita utile del prodotto, i diritti e le garanzie dei consumatori e gli appalti pubblici;
2. evidenzia che l'iniziativa sul diritto alla riparazione deve essere proporzionata, basata su dati concreti nonché efficiente in termini di costi e deve trovare un equilibrio tra i principi di sostenibilità, la protezione dei consumatori e un'economia sociale di mercato altamente competitiva, affinché tutti i pertinenti portatori di interessi possano cogliere le opportunità insite nella transizione verde;
3. sottolinea che un diritto effettivo alla riparazione dovrebbe creare notevoli vantaggi competitivi per le imprese europee, evitando nel contempo di imporre loro qualsiasi onere finanziario sproporzionato, e dovrebbe ispirare l'innovazione, nonché incentivare gli investimenti nelle tecnologie sostenibili, tenendo conto al tempo stesso degli sviluppi del mercato e dell'evolversi delle esigenze dei consumatori;
Progettare prodotti che durino più a lungo e possano essere riparati
4. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di adottare un'iniziativa sui prodotti sostenibili che riveda la direttiva sulla progettazione ecocompatibile e ne estenda l'ambito di applicazione al di là dei prodotti connessi all'energia;
5. rammenta che la fabbricazione di prodotti conformi, sostenibili e sicuri rappresenta uno dei principali punti di forza del mercato unico dell'UE, che apporta vantaggi sia ai consumatori che alle imprese; invita la Commissione a imporre ai fabbricanti di progettare i loro prodotti in modo tale che essi durino più a lungo e possano essere riparati in modo sicuro e che i loro componenti siano facilmente accessibili e rimovibili;
6. sottolinea la necessità di garantire agli utenti finali e ai fornitori indipendenti di servizi di riparazione un migliore accesso ai pezzi di ricambio e ai manuali di istruzioni entro un termine ragionevole e a un costo ragionevole, per un periodo corrispondente alla vita utile prevista del prodotto;
7. invita la Commissione a prendere in considerazione requisiti di durabilità e riparazione in una futura direttiva sulla progettazione ecocompatibile con un più ampio ambito di applicazione; sottolinea la necessità di analizzare i requisiti in modo approfondito, prodotto per prodotto, al fine di garantire che sia scelto il requisito più adatto al singolo scopo, tenendo conto del fatto che, ad esempio, per taluni prodotti la progettazione modulare renderà le riparazioni più facili e ne prolungherà la vita utile, mentre per altri prodotti la progettazione modulare o l'obbligo di garantire la riparabilità possono compromettere la durabilità;
8. sottolinea che nel 2019, nell'ambito della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, è stata adottata una serie di misure di esecuzione che hanno introdotto un periodo obbligatorio per la fornitura di pezzi di ricambio e tempi massimi di consegna, nonché requisiti di progettazione per l'assemblaggio e lo smontaggio dei componenti; invita dunque la Commissione a estendere l'ambito di applicazione di tali misure ad altre categorie di prodotti, tra cui i prodotti non connessi all'energia, tenendo conto delle loro specificità;
9. rammenta che l'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione per tutti gli attori del settore della riparazione è fondamentale per offrire ai consumatori un maggiore accesso ai servizi di riparazione; insiste pertanto sul fatto che un adeguato "diritto alla riparazione" dovrebbe fornire agli attori del settore della riparazione, compresi i riparatori indipendenti, e ai consumatori accesso gratuito alle informazioni necessarie relative alla riparazione e alla manutenzione, comprese le informazioni sugli strumenti diagnostici, sui pezzi di ricambio, sui software e sugli aggiornamenti necessari per effettuare le riparazioni e la manutenzione; rammenta l'importanza di un contesto imprenditoriale innovativo e del rispetto dei segreti commerciali;
10. sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai beni con elementi digitali; sottolinea, in particolare, che gli aggiornamenti dei software devono essere resi disponibili per un periodo minimo, conformemente alla direttiva sul contenuto digitale; insiste sul fatto che, al momento dell'acquisto, i consumatori dovrebbero essere pienamente informati in merito alla disponibilità di aggiornamenti; ritiene inoltre che gli aggiornamenti delle funzionalità dovrebbero essere reversibili e non dovrebbero comportare una diminuzione delle prestazioni; osserva che le pratiche che limitano indebitamente il diritto alla riparazione o comportano l'obsolescenza dei beni potrebbero essere considerate pratiche commerciali sleali e, pertanto, essere inserite nell'allegato I della direttiva sulle pratiche commerciali sleali;
Consentire ai consumatori di scegliere prodotti riparabili
11. ritiene che migliorare l'informazione dei consumatori sulla riparabilità dei prodotti sia fondamentale per consentire ai consumatori di svolgere un ruolo più attivo nell'economia circolare; ritiene che una migliore informazione dei consumatori consentirebbe a questi ultimi di prendere decisioni di acquisto più informate, il che potrebbe spingere il mercato verso prodotti più riparabili; accoglie pertanto con favore l'annunciata iniziativa della Commissione sul rafforzamento del ruolo dei consumatori nella transizione verde;
12. sottolinea che i consumatori dovrebbero ricevere presso i punti vendita informazioni affidabili, chiare e facilmente comprensibili sulla durabilità e la riparabilità di un prodotto, che li aiutino a confrontare e identificare i prodotti più sostenibili disponibili sul mercato; invita la Commissione a proporre norme armonizzate per tali informazioni ai consumatori, comprendenti, tra l'altro, punteggi di riparazione, informazioni sulla durata di vita stimata, informazioni sui pezzi di ricambio, informazioni sui servizi di riparazione e sul periodo durante il quale gli aggiornamenti del software sarebbero disponibili nel caso di beni con elementi digitali, tenendo presenti gli imperativi della sicurezza dei consumatori; osserva che, per essere utili, tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione al momento dell'acquisto;
13. chiede inoltre alla Commissione di garantire che le informazioni sui prodotti siano basate su misurazioni standardizzate, ad esempio per quanto riguarda la durabilità, e di avviare l'elaborazione di norme laddove queste non esistano;
14. sottolinea il ruolo fondamentale del marchio di qualità ecologica dell'UE nell'incoraggiare l'adozione da parte dell'industria di politiche di etichettatura che trasmettano ai consumatori informazioni fondamentali sulla durata di vita dei prodotti, bilanciando nel contempo gli obblighi a carico delle imprese con forti incentivi commerciali positivi per rafforzare la fiducia dei consumatori; osserva, tuttavia, che tale sistema di etichettatura è solo volontario;
15. invita la Commissione a valutare la possibilità di proporre, in tutta la nuova legislazione sui prodotti e nella revisione della direttiva sulla progettazione ecocompatibile, l'obbligo per i produttori di predisporre strumenti di etichettatura intelligente quali i codici QR e i passaporti digitali dei prodotti; chiede che sia garantito un equilibrio nello sviluppo di iniziative quali il "passaporto digitale europeo dei prodotti" attraverso una stretta cooperazione con l'industria e i portatori di interessi, tenendo conto in particolare del principio di proporzionalità e prestando speciale attenzione alle esigenze delle PMI;
16. insiste sul fatto che i consumatori che acquistano prodotti online dovrebbero ricevere un livello di informazione analogo a quello riservato a chi acquista offline e che gli Stati membri dovrebbero monitorare e imporre che i venditori online includano le informazioni necessarie sui loro siti web e quando offrono i loro prodotti sui mercati online;
17. sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per incoraggiare l'adozione di appalti pubblici verdi; ritiene che i prodotti riutilizzati, riparati, rifabbricati e ricondizionati, così come altri prodotti e soluzioni efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei prodotti e delle soluzioni per tutto il loro ciclo di vita, debbano costituire la scelta predefinita in tutti gli appalti pubblici, in linea con gli obiettivi del Green deal europeo, ed è dell'avviso che, laddove ciò non avvenga, dovrebbe essere applicato il principio di "conformità o spiegazione";
18. invita la Commissione e le autorità nazionali ad assistere e sostenere finanziariamente gli enti locali e regionali, le imprese e le associazioni nel condurre campagne di sensibilizzazione dei consumatori sul prolungamento della durata di vita dei prodotti, in particolare fornendo informazioni, consigli e servizi affidabili e chiari come la manutenzione, la riparazione e il riutilizzo;
19. invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare incentivi finanziari per i servizi di riparazione al fine di rendere le riparazioni convenienti e interessanti per i consumatori;
Rafforzare i diritti dei consumatori e le garanzie per un uso più lungo dei beni
20. sottolinea che i consumatori europei possono far riparare i propri beni o rendere conformi contenuti e servizi digitali ai sensi della direttiva sulla vendita di beni e della direttiva sul contenuto digitale; sottolinea che, sebbene i consumatori abbiano il diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione dei beni difettosi ai sensi della direttiva sulla vendita di beni, in molti casi la riparazione potrebbe costituire una scelta più efficace in termini di risorse e di neutralità climatica; osserva che nella pratica i consumatori scelgono solitamente la sostituzione rispetto alla riparazione, il che potrebbe essere dovuto all'elevato costo della riparazione; sottolinea che la sostituzione dei prodotti dovrebbe rimanere un'alternativa se il consumatore e il venditore sono d'accordo, in quanto la riparazione potrebbe richiedere troppo tempo;
21. chiede pertanto alla Commissione di proporre, nella sua iniziativa sul diritto alla riparazione, una serie di misure volte a promuovere e incoraggiare i consumatori, i produttori e i commercianti a optare per la riparazione piuttosto che per la sostituzione; sottolinea che, nel proporre tali misure, la Commissione dovrebbe sempre tenere conto del livello più elevato possibile di protezione e benessere dei consumatori;
22. osserva che la prossima revisione della direttiva sulla vendita di beni potrebbe includere, tra l'altro, misure volte a incoraggiare i consumatori a scegliere la riparazione anziché la sostituzione, come l'obbligo di prevedere un prodotto sostitutivo durante la riparazione di determinati prodotti; ritiene che, al fine di incoraggiare la riparazione dei prodotti, dovrebbero essere offerti determinati incentivi ai consumatori che optano per riparare anziché sostituire; ritiene che una garanzia estesa potrebbe costituire un incentivo a scegliere la riparazione anziché la sostituzione; aggiunge che i venditori dovrebbero sempre informare i consumatori di tutte le opzioni a loro disposizione in modo equo, compresi i relativi diritti di riparazione e di garanzia;
23. invita la Commissione a studiare la fattibilità dell'introduzione di un meccanismo di responsabilità congiunta tra produttore e venditore in caso di non conformità dei prodotti;
24. osserva che l'attuale quadro giuridico previsto dalla direttiva sulla vendita di beni prevede un periodo minimo di responsabilità di soli due anni per i beni difettosi e incoraggia gli Stati membri a prorogarlo; sottolinea che si tratta di una norma di armonizzazione minima e che solo un numero limitato di Stati membri va oltre tale periodo; ritiene pertanto che la revisione della direttiva sulla vendita di beni dovrebbe altresì proporre di estendere la garanzia legale oltre i due anni per alcune categorie di prodotti; rileva inoltre l'importanza della piena armonizzazione del periodo di garanzia legale;
25. invita la Commissione a valutare in che misura si possa proporre il diritto alla riparazione in modo che gli operatori del mercato possano offrire un accesso facile e a prezzi abbordabili alle riparazioni anche oltre il periodo di garanzia;
26. sottolinea che qualsiasi proposta dovrebbe essere accompagnata da un'adeguata valutazione d'impatto che comprenda, tra l'altro, le opportune analisi costi-benefici sia per i consumatori che per le imprese, un confronto delle migliori pratiche a livello nazionale e con i paesi terzi e l'impatto quantificato sul benessere generale dei consumatori, sull'ambiente e sulle imprese, comprese le PMI; chiede alla Commissione di fornire informazioni sui costi di riparazione per le imprese dell'UE nel mercato unico; sottolinea la necessità di fornire tutte le informazioni pertinenti e di proporre indicatori quantificabili al fine di misurare l'impatto di qualsiasi futura legislazione;
27. ricorda che attualmente non esistono norme specifiche per la riparazione di beni rifabbricati o ricondizionati; invita la Commissione a proporre misure che ricompensino i commercianti che forniscono possibilità di riparazione dei beni rifabbricati o ricondizionati al fine di aumentare la fiducia dei consumatori; invita la Commissione a prendere in considerazione attrezzature quali i contatori d'uso e il divieto di distruggere i beni invenduti per facilitare il riutilizzo e la riparazione dei prodotti;
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28. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
- [1] GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28.
- [2] GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1.
- [3] GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
- [4] GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
- [5] GU C 425 del 20.10. 2021, pag. 10.
- [6] Testi approvati, P9_TA(2021)0040.
- [7] GU C 334 del 19.9.2018, pag. 60.
- [8] Risoluzione del 25 novembre 2020 sul tema "Verso un mercato unico più sostenibile per le imprese e i consumatori"; risoluzione del 10 febbraio 2021 sul nuovo piano d'azione per l'economia circolare.
- [9] Commissione europea, Stato dell'Unione 2021 – Lettera d'intenti, 15 settembre 2021.