Proposta di risoluzione - B9-0289/2022Proposta di risoluzione
B9-0289/2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo

1.6.2022 - (2022/2665(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Nicolaus Fest, Jaak Madison
a nome del gruppo ID

Procedura : 2022/2665(RSP)
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B9-0289/2022
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B9-0289/2022
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B9‑0289/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo

(2022/2665(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sulla salute pubblica, e in particolare il paragrafo 7, in cui si afferma che "l'azione dell'Unione rispetta le responsabilità degli Stati membri per la definizione della loro politica sanitaria e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica",

 vista la Dichiarazione universale dei diritti umani, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948,

 visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, che afferma che il diritto alla vita è connaturato alla persona umana, che tale diritto deve esser protetto dalla legge e che nessuno può essere arbitrariamente privato della vita,

 vista la dichiarazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, il cui preambolo afferma che il fanciullo necessita di una protezione e di cure particolari, compresa una protezione giuridica appropriata, sia prima che dopo la nascita,

 vista la risoluzione 874 (1979) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 4 ottobre 1979, relativa a una Carta europea dei diritti del bambino,

 visti l'articolo 5, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, che sancisce la capacità di decisione e di azione degli Stati membri al fine di garantire, nella misura del possibile, che i poteri siano esercitati vicino ai cittadini, conformemente al principio di prossimità di cui all'articolo 10, paragrafo 3, TUE,

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 viste le osservazioni conclusive del comitato delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che raccomandano l'abolizione dell'aborto eugenetico ("il comitato raccomanda allo Stato parte di abolire la distinzione operata dalla legge 2/2010 in merito al termine entro il quale la legge consente l'interruzione della gravidanza unicamente per motivi di disabilità"),

 vista la decisione della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere di elaborare una relazione di iniziativa sul finanziamento estero dei cosiddetti gruppi "anti-scelta", mettendo in discussione le legittime attività delle organizzazioni della società civile a favore della vita che esercitano il loro diritto alla libertà di espressione e di associazione,

 vista la sentenza Roe contro Wade, 410 U.S. 113 (1973),

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che il sesso, la sessualità e l'intimità appartengono alla sfera privata;

B. considerando che la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo afferma che il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale, necessita di una protezione e di cure particolari, compresa una protezione giuridica appropriata, sia prima che dopo la nascita, e che ciò deve includere il diritto primario alla vita, senza il quale tutti gli altri diritti umani non hanno valore;

C. considerando che la tutela della vita e della salute, in quanto valori fondamentali, definiscono la libertà e la dignità dell'essere umano;

D. considerando che né i trattati internazionali giuridicamente vincolanti, né la Corte europea dei diritti dell'uomo, né il diritto internazionale consuetudinario possono essere citati con precisione al fine di stabilire o riconoscere un diritto all'aborto;

E. considerando che sia il Programma d'azione dell'ICPD (1994) che la Piattaforma d'azione di Pechino (1995) invitano gli Stati a ridurre la mortalità materna e a fornire servizi sanitari di base più accessibili, economicamente abbordabili e di elevata qualità, con particolare attenzione all'assistenza medica delle madri;

F. considerando che gli Stati membri hanno competenza esclusiva su questioni specifiche relative alla salute e alla riproduzione, conformemente al principio di sussidiarietà sancito dal TUE;

G. considerando che i diritti umani sono diritti intrinseci a tutti gli esseri umani, senza alcuna distinzione o discriminazione per quanto riguarda la nazionalità, il luogo di residenza, il sesso, l'origine nazionale o etnica, il colore, la religione, la lingua o qualsiasi altra condizione; che, di conseguenza, tali diritti non possono soccombere in ragione di una linea di pensiero, di un'ideologia o di una tendenza legata a un momento storico che non risponde all'universalità e alla necessità che li caratterizza;

H. considerando che le istituzioni dell'UE e gli Stati membri finanziano l'aborto per un importo di circa 2,5 miliardi di EUR all'anno[1] e che dovrebbero investire maggiormente nelle organizzazioni di sostegno alle donne che affrontano una gravidanza inattesa o difficile, affinché possano accogliere il loro bambino;

I. considerando che nessuno Stato membro sta raggiungendo tassi di fertilità di sostituzione, molti dei quali stanno scendendo a livelli critici, e che gli Stati membri si trovano ad affrontare un grave inverno demografico;

1. afferma con forza che il diritto europeo, come menzionato in precedenza, sostiene a più riprese la necessità di proteggere la vita di tutti, in particolare dei più vulnerabili;

2. esorta gli Stati membri ad affermare e tutelare le loro competenze uniche nel settore dell'assistenza sanitaria e a perseguire politiche di affermazione della vita nonché a impedire che l'UE vada oltre il proprio mandato a tale riguardo; esorta la Commissione a rispettare le decisioni che non rientrano nelle sue competenze e a non interferire con le stesse;

3. osserva che il termine "assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva" include tradizionalmente un'ampia gamma di misure sanitarie; denuncia il fatto che tale termine sia utilizzato dalla sinistra politica come un eufemismo per l'aborto;

4. invita tutte le istituzioni europee a rispettare la sovranità dei paesi terzi e, in questo caso, in particolare quella degli Stati Uniti, la cui Corte suprema si pronuncerà sulla base costituzionale della sentenza Roe contro Wade; esorta tutte le istituzioni dell'UE a rispettare il fatto che gli Stati Uniti sono una nazione sovrana dotata di un sistema giuridico ben sviluppato che non dovrebbe essere compromesso;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

Ultimo aggiornamento: 6 giugno 2022
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