PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)
7.6.2022 - (2022/2703(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Ryszard Antoni Legutko
a nome del gruppo ECR
B9‑0316/2022
Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 5 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che solamente l'articolo 7 TUE prevede una competenza dell'Unione a vigilare sull'applicazione dello Stato di diritto quale valore dell'Unione; che l'articolo 7 TUE non stabilisce una base per l'ulteriore sviluppo o modifica della procedura in esso descritta;
B. considerando che lo Stato di diritto è un valore del trattato che riveste per la Polonia la stessa importanza che ha per qualsiasi altro Stato membro e per l'UE;
C. considerando che, nel corso di numerose audizioni in seno al Consiglio, la Polonia ha illustrato nel dettaglio la situazione dello Stato di diritto nel paese, ha risposto a tutte le domande e, inoltre, il Consiglio è stato anche più volte informato in merito allo Stato di diritto in Polonia attraverso aggiornamenti sullo stato di avanzamento;
D. considerando che, durante l'audizione del 22 febbraio 2022, la Polonia ha informato il Consiglio in merito ai lavori legislativi in corso in seno al parlamento polacco, che affrontano tutte le restanti preoccupazioni in merito al sistema disciplinare riguardante i giudici;
E. considerando che il 26 maggio 2022 il Sejm ha approvato la legge relativa all'abolizione della sezione disciplinare della Corte suprema polacca;
1. sottolinea che solo il Consiglio, a norma della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE, può determinare se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori su cui si fonda l'Unione; rileva che finora non è stata effettuata alcuna constatazione di questo tipo per quanto riguarda la Polonia; ritiene pertanto ingiustificato non solo affermare che vi sia stata una violazione dello Stato di diritto in Polonia, ma anche che vi sia un rischio di tale violazione;
2. accoglie con favore la decisione della Commissione, dopo molti mesi di difficili negoziati con il governo polacco, di presentare al Consiglio una proposta di approvazione del piano nazionale polacco per la ripresa e la resilienza;
3. sottolinea, a tale proposito, che nel corso dei negoziati la Polonia ha accettato di apportare alcune modifiche alla propria legislazione, consistenti in particolare nell'abolizione della sezione disciplinare, garantendo che le domande di pronuncia pregiudiziale rivolte alla Corte di giustizia non possano costituire la base per sanzioni disciplinari e consentendo il reinsediamento dei giudici interessati dalle decisioni della sezione disciplinare;
4. sottolinea che tali modifiche legislative danno attuazione alle sentenze della Corte di giustizia e dissipano le restanti preoccupazioni in merito allo Stato di diritto in Polonia;
5. ricorda che la Commissione è competente a valutare l'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia e ad approvare i piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF);
6. ritiene inaccettabile esercitare un'indebita pressione politica sulla Commissione e, in particolare, minacciarla e ricattarla con una mozione di censura;
7. invita il Consiglio ad approvare con urgenza i piani nazionali della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.