Proposta di risoluzione - B9-0320/2022Proposta di risoluzione
B9-0320/2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)

7.6.2022 - (2022/2703(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
presentata a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Damian Boeselager, Terry Reintke, Francisco Guerreiro, Piernicola Pedicini, Ernest Urtasun, Eleonora Evi, Rosa D’Amato, Daniel Freund, Damien Carême, Rasmus Andresen, Gwendoline Delbos‑Corfield, Ignazio Corrao, Marcel Kolaja, Alice Kuhnke, Monika Vana, Mikuláš Peksa, Alviina Alametsä, Michèle Rivasi, Sylwia Spurek, Benoît Biteau, David Cormand, Mounir Satouri, Caroline Roose, Yannick Jadot, Saskia Bricmont, Tilly Metz, Tineke Strik, Katrin Langensiepen, Bas Eickhout, Sara Matthieu, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese, Henrike Hahn, Sergey Lagodinsky, Jordi Solé, Margrete Auken, Erik Marquardt
a nome del gruppo Verts/ALE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0317/2022

Procedura : 2022/2703(RSP)
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B9-0320/2022
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B9‑0320/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa polacco (RRF)

(2022/2703(RSP))

Il Parlamento europeo,

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito "la Carta"),

 visti gli articoli 1, 2, 4 e 19 del trattato sull'Unione europea (TUE),

 visto l'articolo 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

 viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

 vista la Dichiarazione universale dei diritti umani,

 vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),

 vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia (CEEAG)[1],

 vista la risoluzione del 10 marzo 2022 sullo Stato di diritto e le conseguenze della sentenza della CGUE[2],

 vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE concernenti la Polonia e l'Ungheria[3],

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, definiti all'articolo 2 TUE e rispecchiati nella Carta, nonché integrati nei trattati internazionali in materia di diritti umani; che tali valori, comuni agli Stati membri e approvati liberamente da tutti gli Stati membri, costituiscono il fondamento dei diritti di cui godono coloro che vivono nell'Unione;

B. considerando che un eventuale rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori enunciati all'articolo 2 TUE non riguarda soltanto il singolo Stato membro in cui si materializza il rischio, ma si ripercuote anche sugli altri Stati membri, sulla fiducia reciproca tra questi e sulla natura stessa dell'Unione e sul funzionamento delle sue istituzioni, nonché sui diritti fondamentali dei cittadini in base al diritto dell'Unione;

C. considerando che non è possibile garantire un'adeguata tutela degli interessi finanziari dell'UE sino a quando non sarà pienamente ripristinata l'indipendenza del sistema giudiziario polacco; che, finché ciò non avverrà, la Polonia non sarà in grado di soddisfare i pertinenti criteri di valutazione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il che significa che il ripristino del sistema giudiziario polacco è pertanto una condizione preliminare per la valutazione positiva del suo piano;

D. considerando che il regolamento RRF[4] prevede che gli organismi preposti al controllo e alla supervisione dispongano della capacità giuridica e amministrativa di esercitare i loro compiti in modo indipendente e che lo stesso progetto di decisione di esecuzione del Consiglio sottolinea che una tutela giurisdizionale effettiva è un requisito indispensabile per il funzionamento di un sistema di controllo interno;

E. considerando che il 21 ottobre 2021 il Parlamento ha invitato la Commissione e il Consiglio ad astenersi dall'approvare il progetto di piano di ripresa e resilienza della Polonia fintantoché il governo polacco non avrà dato piena e corretta attuazione alle sentenze della CGUE e dei tribunali internazionali, nonché a provvedere affinché la valutazione del piano garantisca la conformità con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura;

F. considerando che il 10 marzo 2022[5] il Parlamento ha sottolineato che l'approvazione dei piani nazionali nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza dovrebbe essere subordinata al rispetto di tutti gli 11 criteri di cui all'articolo 19 e all'allegato V del regolamento RRF;

G. considerando che il 5 maggio 2022[6] il Parlamento ha invitato la Commissione e il Consiglio ad astenersi dall'approvare i piani nazionali della Polonia e dell'Ungheria nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza finché entrambi i paesi non avranno pienamente rispettato tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto e fino a quando non avranno attuato tutte le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

H. considerando che non sono state rispettate le tre condizioni fissate dalla Presidente della Commissione dinanzi al Parlamento il 19 ottobre 2021 per l'erogazione dei fondi del dispositivo alla Polonia, vale a dire 1) la liquidazione della sezione disciplinare illegale, 2) la reintegrazione dei giudici da essa sospesi e 3) le modifiche al sistema disciplinare per i giudici;

I. considerando che, dallo scoppio della guerra in Ucraina, le autorità polacche hanno adottato una serie di misure in aperta contraddizione con le tre condizioni fissate dalla Presidente della Commissione, fra cui la sospensione della giudice polacca Anna Głowacka il 25 febbraio 2022 per aver applicato il diritto europeo e le sentenze dei tribunali europei; che il presidente della Polonia (su richiesta del Consiglio nazionale della magistratura) ha nominato in modo irregolare oltre 200 cosiddetti "neo giudici", quattro dei quali sono stati nominati alla Corte suprema; che inoltre il 10 marzo 2022, su richiesta del ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro, il "Tribunale costituzionale", politicizzato e totalmente controllato, ha compromesso (con la partecipazione dei cosiddetti "giudici supplenti") la validità dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in Polonia, mettendo in discussione la facoltà della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei tribunali polacchi di esaminare la correttezza della nomina dei giudici e l'indipendenza del nuovo Consiglio nazionale della magistratura;

J. considerando che entrambe le camere del parlamento polacco stanno esaminando diversi progetti di legge, tra cui modifiche alla legge sulla Corte suprema e ad altre leggi, nonché modifiche alla legge sul Consiglio nazionale della magistratura e ad altre leggi;

K. considerando che la decisione di presentare il progetto di decisione di esecuzione del Consiglio è stata adottata dal collegio dei commissari con il voto contrario di due vicepresidenti della Commissione e che un vicepresidente della Commissione e altri due commissari hanno presentato per iscritto le proprie preoccupazioni;

1. condanna fermamente la valutazione positiva, da parte della Commissione, del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia nonostante le esistenti e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, e per il fatto che il piano non sia conforme ai requisiti per una valutazione positiva di cui al regolamento RRF; ricorda che l'esistenza di tali violazioni è ampiamente documentata da sentenze dei tribunali, posizioni delle istituzioni dell'UE, tra cui una procedura in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e organizzazioni internazionali; ricorda che il rispetto incondizionato delle sentenze dei tribunali non è negoziabile e non può essere trattato come una moneta di scambio;

2. esorta vivamente il Consiglio ad astenersi dall'approvare il piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza fintantoché il paese non abbia pienamente soddisfatto i requisiti del regolamento che istituisce il dispositivo, in particolare quelli di cui all'articolo 22 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione da conflitti d'interessi e frodi, tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo nell'ambito dello Stato di diritto e tutte le pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'UE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

3. ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE e il primato del diritto dell'UE; ritiene che i pagamenti versati alla Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza debbano essere subordinati alla piena attuazione di tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo, e che altrimenti costituirebbero una grave violazione della fiducia; sottolinea che il Parlamento è pronto a reagire di conseguenza e ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione, compreso il ricorso a una mozione di censura conformemente all'articolo 234 TFUE;

4. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato delle regioni e al Consiglio d'Europa.

 

Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2022
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