Proposta di risoluzione - B9-0322/2022Proposta di risoluzione
B9-0322/2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco

7.6.2022 - (2022/2703(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Iratxe García Pérez, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Juan Fernando López Aguilar
a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0317/2022

Procedura : 2022/2703(RSP)
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B9‑0322/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco

(2022/2703(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 2 e 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza[1],

 vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

 vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia[2],

 vista la raccomandazione della Commissione del 23 maggio 2022 relativa a una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2022 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 della Polonia (COM(2022)0622),

 vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia[3],

 vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia[4],

 vista la sua risoluzione del 21 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE[5],

 vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria[6],

 vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

 vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, presentata dalla Commissione il 1º giugno 2022 (COM(2022) 0268),

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia non sarebbe stata decisa all'unanimità, con alcuni voti contrari e il dissenso espresso per iscritto da diversi commissari;

B. considerando che, durante la tornata di ottobre 2021, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato tre criteri per l'approvazione del piano di ripresa e resilienza polacco: smantellamento della sezione disciplinare della Corte suprema, riforma dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici e reintegrazione dei giudici sospesi dalla sezione disciplinare;

C. considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione e il Consiglio a non approvare il progetto di piano di ripresa e resilienza della Polonia fintantoché il governo polacco non avrà dato piena e corretta attuazione alle sentenze della CGUE e dei tribunali internazionali, assicurando che la valutazione del piano garantisca la conformità con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell'indipendenza della magistratura;

D. considerando che le riforme in Polonia nel settore della giustizia sono ancora in corso e che i recenti progetti di legge posti in votazione e le proposte in discussione non rispondono efficacemente a tutti i motivi di preoccupazioni inerenti all'indipendenza degli organi giudiziari e alle procedure disciplinari in causa; che diversi giudici sono ancora oggetto di procedure disciplinari o non sono stati reintegrati;

E. considerando che l'articolo 19 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce chiaramente gli 11 criteri che deve valutare la Commissione, in particolare se le disposizioni proposte dallo Stato membro interessato possono prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti d'interesse nell'utilizzo dei fondi provenienti dal dispositivo per la ripresa e la resilienza;

F. considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022[7], la Commissione ha affermato che l'indipendenza, l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario sono elementi essenziali e che in Polonia la situazione dello Stato di diritto è peggiorata e l'indipendenza della magistratura continua a destare serie preoccupazioni, come risulta anche da diverse sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

G. considerando che, nell'ambito delle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022, la Commissione ha raccomandato che la Polonia adotti provvedimenti nel 2022 e nel 2023 anche per promuovere un contesto favorevole agli investimenti, in particolare salvaguardando l'indipendenza della magistratura, nonché per garantire l'efficacia delle consultazioni pubbliche e la partecipazione delle parti sociali al processo di elaborazione delle politiche;

H. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, non sono ammissibili al prefinanziamento i piani adottati dopo il 31 dicembre 2021;

1. esprime profonda preoccupazione per la valutazione positiva del piano di ripresa e resilienza della Polonia da parte della Commissione, tenuto conto delle attuali e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura, nel paese; ricorda che l'esistenza di tali violazioni è stata debitamente documentata da numerose sentenze dei tribunali, posizioni delle istituzioni dell'UE, tra cui le procedure in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e organizzazioni internazionali;

2. insiste affinché il Consiglio proceda a un'analisi rigorosa e approfondita della valutazione, da parte della Commissione, del piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e si attende, in particolare, che siano soddisfatte le tre condizioni per l'erogazione dei fondi del dispositivo alla Polonia, citate dalla Presidente della Commissione nell'ottobre 2021;

3. esorta vivamente il Consiglio ad astenersi dall'approvare il piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza fintantoché il paese non avrà pienamente soddisfatto i requisiti del regolamento che istituisce il dispositivo, in particolare quelli di cui all'articolo 22, segnatamente nell'ottica di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da conflitti d'interessi e frodi, e fintantoché non avrà attuato tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto nonché tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

4. rileva che i traguardi e degli obiettivi relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, all'istituzione di un sistema di controllo adeguato, all'indipendenza della magistratura e alla prevenzione, individuazione e lotta alle frodi, ai conflitti d'interesse e alla corruzione dovrebbero essere conseguiti prima della presentazione di una prima richiesta di pagamento e ricorda che non può essere effettuato alcun pagamento a titolo del dispositivo prima che siano stati conseguiti i predetti traguardi e obiettivi;

5. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto e dell'articolo 2 TUE sono presupposti inderogabili per fruire del Fondo, che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è pienamente applicabile al dispositivo per la ripresa e la resilienza e che non dovrebbe essere finanziata nessuna misura a titolo dello stesso se contraria ai valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; esorta la Commissione a monitorare molto attentamente i rischi per gli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e qualsiasi violazione o potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto, e ad intraprendere azioni immediate laddove possano essere pregiudicati gli interessi finanziari dell'UE; invita pertanto la Commissione, in ossequio al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto[8], ad adottare un approccio particolarmente rigoroso nei confronti degli Stati membri nel garantire che adempiano all'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione come sancito all'articolo 22 del citato regolamento;

6. ricorda inoltre che il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE devono essere valutati costantemente durante l'intero ciclo di vita del dispositivo e che il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi e dei relativi pagamenti presuppone che non siano state revocate le misure relative ai traguardi e degli obiettivi precedentemente raggiunti in maniera soddisfacente; insiste sulla necessità che la Commissione si astenga dall'erogare i finanziamenti e, se del caso, li recuperi, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte;

7. ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2022
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