Proposta di risoluzione - B9-0323/2022Proposta di risoluzione
B9-0323/2022

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco

7.6.2022 - (2022/2703(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Róża Thun und Hohenstein, Moritz Körner, Ramona Strugariu, Michal Šimečka, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Jan‑Christoph Oetjen
a nome del gruppo Renew

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0317/2022

Procedura : 2022/2703(RSP)
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B9-0323/2022
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B9-0323/2022
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B9‑0323/2022

Risoluzione del Parlamento europeo sullo Stato di diritto e la potenziale approvazione del piano nazionale di ripresa (PNR) polacco

(2022/2703(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti l'articolo 2 e l'articolo 7, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

 vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

 visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza)[1],

 vista la proposta motivata della Commissione del 20 dicembre 2017 a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, sullo Stato di diritto in Polonia: proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia (COM(2017)0835),

 vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla decisione della Commissione di attivare l'articolo 7, paragrafo 1, TUE relativamente alla situazione in Polonia[2],

 vista la raccomandazione della Commissione del 23 maggio 2022 relativa a una raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2022 della Bulgaria e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2022 della Polonia (COM(2022)0622),

 vista la sua risoluzione del 17 settembre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio sulla constatazione dell'esistenza di un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia[3],

 vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 sulla libertà dei media e l'ulteriore deterioramento dello Stato di diritto in Polonia[4],

 vista la lettera aperta inviata alla Commissione il 7 giugno 2022 dalle organizzazioni della società civile polacche e internazionali in merito al Consiglio nazionale della magistratura polacco,

 vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2021 sulla crisi dello Stato di diritto in Polonia e il primato del diritto dell'UE[5],

 vista la sua risoluzione del 5 maggio 2022 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE concernenti la Polonia e l'Ungheria[6],

 vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo,

 vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia (COM(2022)0268),

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, in base a quanto riportato, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, presentata dalla Commissione, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia, non ha raggiunto l'unanimità; che sono stati espressi anche voti contrari e che vari commissari hanno presentato contributi scritti per esprimere il loro dissenso;

B. considerando che, durante la tornata di ottobre 2021, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha delineato tre criteri per l'approvazione del piano di ripresa e resilienza polacco: lo smantellamento della sezione disciplinare della Corte suprema; la riforma dei procedimenti disciplinari a carico dei giudici; la reintegrazione dei giudici sospesi dalla sezione disciplinare;

C. considerando che il Parlamento ha ripetutamente invitato la Commissione e il Consiglio ad astenersi dall'approvare il progetto di piano di ripresa e resilienza della Polonia fintantoché il governo polacco non avrà dato piena e corretta attuazione alle sentenze della CGUE e dei tribunali internazionali, nonché a provvedere affinché la valutazione del piano garantisca la conformità con le pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dell'indipendenza della magistratura;

D. considerando che le riforme in Polonia nel settore della giustizia sono ancora in corso e che i recenti progetti di legge in votazione e le proposte in discussione non hanno dato una risposta efficace a tutte le preoccupazioni relative all'indipendenza degli organi giudiziari e alle procedure disciplinari in causa; che diversi giudici sono ancora oggetto di procedure disciplinari e/o non sono stati reintegrati;

E. considerando che l'articolo 19 del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce chiaramente gli 11 criteri in base ai quali la Commissione deve valutare, in particolare, se le modalità proposte dallo Stato membro interessato sono tali da prevenire, individuare e correggere la corruzione, la frode e i conflitti di interessi nell'uso dei fondi messi a disposizione nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

F. considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022[7], la Commissione ha affermato che l'indipendenza, l'efficienza e la qualità del sistema giudiziario sono componenti essenziali a tale riguardo e che in Polonia lo Stato di diritto si è deteriorato e l'indipendenza della magistratura continua a destare serie preoccupazioni, come risulta da diverse sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

G. considerando che, nelle raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo 2022, la Commissione ha raccomandato che la Polonia adotti provvedimenti nel 2022 e nel 2023, al fine – tra l'altro – di promuovere un contesto favorevole agli investimenti, in particolare salvaguardando l'indipendenza della magistratura, nonché al fine di garantire consultazioni pubbliche effettive e la partecipazione delle parti sociali al processo di elaborazione delle politiche;

H. considerando che il Senato polacco ha proposto emendamenti al progetto di legge al fine di sostituire la sezione disciplinare con un nuovo organo, che annullerebbe le decisioni adottate dalla sezione disciplinare e consentirebbe il reintegro dei giudici rimossi;

I. considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, non sono ammissibili al prefinanziamento i piani adottati dopo il 31 dicembre 2021;

1. condanna con fermezza il sostegno della Commissione al piano di ripresa e resilienza della Polonia, nonostante le attuali e continue violazioni dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE, tra cui lo Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura; ricorda che l'esistenza di tali violazioni è opportunamente documentata da numerose sentenze dei tribunali, risoluzioni del Parlamento europeo e valutazioni condotte da altre istituzioni dell'UE, tra cui la procedura in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, e da organizzazioni internazionali; sottolinea che il rispetto incondizionato delle sentenze della CGUE e il riconoscimento del primato del diritto dell'UE non sono negoziabili;

2. insiste affinché il Consiglio proceda a un'analisi rigorosa e approfondita della valutazione della Commissione del piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza e si attende, in particolare, che siano soddisfatte le tre condizioni per l'erogazione dei fondi del dispositivo alla Polonia, citate dalla Presidente della Commissione nell'ottobre 2021;

3. esorta vivamente il Consiglio ad astenersi dall'approvare il piano nazionale della Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza fintantoché il paese non avrà pienamente soddisfatto i requisiti del regolamento che istituisce il dispositivo e in particolare quelli di cui all'articolo 22, segnatamente nell'ottica di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da conflitti d'interessi e frodi, e tutte le raccomandazioni specifiche per paese del semestre europeo nel settore dello Stato di diritto, e fintantoché non avrà attuato tutte le pertinenti sentenze della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo;

4. esprime profonda preoccupazione per l'introduzione di "traguardi" negoziati tra la Commissione e le autorità polacche, che non affrontano tutti i problemi relativi all'erosione dell'imparzialità e dell'indipendenza della magistratura polacca; mette in luce, a tale proposito, le questioni controverse con gli illegittimi Tribunale costituzionale e Consiglio nazionale della magistratura, che mettono gravemente a repentaglio l'imparzialità e l'indipendenza della magistratura polacca e rappresentano una seria sfida per l'ordinamento giuridico dell'UE, ma che non sono affrontate nei "traguardi";

5. ritiene inaccettabile che i negoziati tra la Commissione e le autorità polacche non siano stati trasparenti e che i deputati al Parlamento europeo, eletti dai contribuenti che finanziano in ultima istanza il dispositivo per la ripresa e la resilienza, non abbiano avuto accesso all'accordo prima della sua firma e approvazione;

6. esprime preoccupazione per il fatto che uno dei "traguardi" prevede che le decisioni adottate dalla sezione disciplinare illegittima in merito alla revoca dell'immunità giudiziaria dei giudici possano essere oggetto di una procedura di riesame che potrebbe durare fino a 15 mesi, mentre nella sua ordinanza emessa il 14 luglio 2021 in sede di procedimento sommario, la CGUE ha dichiarato che le autorità polacche devono sospendere tali decisioni con effetto immediato e reintegrare temporaneamente i giudici fino a quando la nuova sezione, con una nuova base giuridica pienamente conforme all'interpretazione della CGUE, si sia pronunciata in ciascun caso sulla reintegrazione permanente; invita le autorità polacche a garantire che nessun giudice che sia stato illegalmente nominato alla sezione disciplinare possa candidarsi a far parte della nuova sezione, al fine di garantirne la piena indipendenza;

7. esprime altresì preoccupazione per il margine di manovra nell'attuazione dei "traguardi"; sottolinea che tutti i criteri devono essere soddisfatti nel pieno rispetto dei requisiti di indipendenza dei giudici previsti dal diritto dell'UE, come interpretati dalla CGUE; invita la Commissione ad applicare diligentemente le norme del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel valutare i restanti piani e a nominare un arbitro indipendente, come la commissione di Venezia, per analizzare e valutare se i criteri stabiliti nell'accordo siano stati effettivamente soddisfatti;

8. insiste sul fatto che i traguardi e gli obiettivi relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, all'istituzione di un sistema di monitoraggio adeguato, all'indipendenza della magistratura e alla prevenzione, individuazione e lotta alle frodi, ai conflitti d'interesse e alla corruzione devono essere conseguiti prima della presentazione di una prima richiesta di pagamento;

9. esorta la Commissione ad astenersi dall'effettuare qualsiasi pagamento alla Polonia nel quadro del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino a quando il governo e le autorità polacche non avranno dato piena e irreversibile attuazione a tutte le sentenze della CGUE, non avranno reintegrato con effetto immediato i giudici illegittimamente rimossi e riconosciuto il primato del diritto dell'UE; sottolinea che, qualora siano erogati pagamenti alla Polonia nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza prima che tutti i criteri siano stati pienamente soddisfatti, il Parlamento si avvarrà di tutti i mezzi giuridici, politici e istituzionali a sua disposizione per chiamare la Commissione a renderne conto;

10. sottolinea che il rispetto dello Stato di diritto e dell'articolo 2 TUE sono presupposti inderogabili per fruire del Fondo, che il meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto è pienamente applicabile al dispositivo per la ripresa e la resilienza e che non dovrebbe essere finanziata nessuna misura a titolo dello stesso se contraria ai valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE; esorta la Commissione a monitorare molto attentamente i rischi per gli interessi finanziari dell'UE nell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e qualsiasi violazione o potenziale violazione dei principi dello Stato di diritto, e a intraprendere azioni immediate laddove possano essere pregiudicati gli interessi finanziari dell'UE; invita pertanto la Commissione, in ossequio al regolamento sulla condizionalità dello Stato di diritto[8], ad adottare un approccio particolarmente rigoroso nei confronti degli Stati membri nel garantire che adempiano all'obbligo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione come sancito all'articolo 22 del citato regolamento;

11. ricorda inoltre che il rispetto dello Stato di diritto e la sana gestione finanziaria dei fondi dell'UE devono essere valutati costantemente durante l'intero ciclo di vita del dispositivo e che il conseguimento soddisfacente dei traguardi e degli obiettivi e dei relativi pagamenti presuppone che non siano state revocate le misure relative ai traguardi e agli obiettivi precedentemente raggiunti in maniera soddisfacente; insiste sulla necessità che la Commissione si astenga dall'erogare finanziamenti e, se del caso, li recuperi, qualora tali condizioni non siano più soddisfatte;

12. ricorda che la Commissione, in quanto custode dei trattati, dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE;

13. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

 

 

Ultimo aggiornamento: 8 giugno 2022
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