PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
27.6.2022 - (C(2022)00631 – 2022/2594(DEA))
Commissione per i problemi economici e monetari Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Deputati responsabili: Othmar Karas, Christophe Hansen, Alexander Bernhuber, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Simona Bonafè, Martin Hojsík, Linea Søgaard‑Lidell, Emma Wiesner, Monica Semedo, Claudia Gamon, Róża Thun und Hohenstein, Bas Eickhout and Michael Bloss (on behalf of the Greens/EFA), Silvia Modig and Dimitrios Papadimoulis (on behalf of the LEFT), Evelyn Regner, Rasmus Andresen, Jutta Paulus, Marie Toussaint, Roman Haider, Mick Wallace, Nikolaj Villumsen, Anja Hazekamp, Cornelia Ernst, Malin Björk, José Gusmão, Marisa Matias, Idoia Villanueva Ruiz, Martin Schirdewan, Chris MacManus, Manon Aubry, Manuel Bompard, Petros Kokkalis
(Procedura con le commissioni congiunte – articolo 58 del regolamento)
B9‑0338/2022
Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento delegato della Commissione che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (C(2022)00631),
– visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto,
– visto l'accordo di Parigi[1] adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della 21ª Conferenza delle Parti dell'UNFCCC (COP21), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c),
– visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088[2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 6,
– visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima")[3],
– vista la decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2030[4],
– vista la reazione della piattaforma sulla finanza sostenibile del 21 gennaio 2022[5] al regolamento delegato della Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 e dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/852,
– vista la dichiarazione del presidente della piattaforma sulla finanza sostenibile del 3 febbraio 2022,
– vista la relazione definitiva della piattaforma sulla finanza sostenibile del marzo 2022 sulle opzioni di estensione della tassonomia a sostegno di una transizione sostenibile[6],
– visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,
– viste le deliberazioni congiunte della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ai sensi dell'articolo 58 del regolamento,
– vista la proposta di risoluzione della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
A. considerando che il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento;
B. considerando che l'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852 stabilisce quattro condizioni cumulative affinché un'attività economica possa essere considerata ecosostenibile, vale a dire che l'attività economica contribuisca in modo sostanziale al conseguimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 in conformità degli articoli da 10 a 16, non nuoccia in maniera significativa a nessuno degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 in conformità dell'articolo 17, sia svolta nel rispetto delle garanzie minime di cui all'articolo 18 e rispetti i criteri di vaglio tecnico stabiliti dalla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'articolo 11, paragrafo 3, dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'articolo 14, paragrafo 2 o dell'articolo 15, paragrafo 2;
C. considerando che l'articolo 10 del regolamento (UE) 2020/852 opera una distinzione tra le attività economiche che si qualificano come attività che contribuiscono in modo sostanziale all'attenuazione dei cambiamenti climatici con vari mezzi di cui al paragrafo 1 e le attività economiche, di cui al paragrafo 2, per le quali non esiste un'alternativa a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente fattibile e che si possono considerare attività economiche che contribuiscono in maniera sostanziale all'attenuazione dei cambiamenti climatici se sostengono la transizione a un'economia climaticamente neutra coerente con la strategia di limitare l'aumento della temperatura a 1,5ºC rispetto ai livelli preindustriali e se le attività in questione presentano livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alle migliori prestazioni del settore o dell'industria, non ostacolano lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e non comportano una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi;
D. considerando che l'articolo 19, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2020/852 prevede che i criteri di vaglio tecnico tengano conto del potenziale impatto di mercato della transizione a un'economia più sostenibile, compreso il rischio che determinati attivi risultino non recuperabili a causa di tale transizione, come pure il rischio di creare incentivi non coerenti per investire in modo sostenibile;
E. considerando che l'articolo 23, paragrafi 4 e 5 del regolamento (UE) 2020/852 prevedono che la Commissione, prima dell'adozione e durante l'elaborazione degli atti delegati che fissano i criteri di vaglio tecnico, raccolga tutte le cognizioni necessarie, agisce conformemente ai principi e alle procedure stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016[7] e notifichi qualsiasi atto delegato simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio non appena lo adotta;
F. considerando che, conformemente al punto 13 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, la Commissione effettua valutazioni d'impatto degli atti delegati suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo e che i risultati finali delle valutazioni d'impatto sono messi a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali e sono pubblicati contestualmente all'adozione dell'atto delegato;
G. considerando che gli orientamenti per legiferare meglio adottati il 3 novembre 2021 prevedono che le parti interessate debbano essere in grado di fornire un riscontro sui progetti di atti delegati di portata generale attraverso l'avvio di una consultazione pubblica di quattro settimane;
H. considerando che un progetto di regolamento delegato della Commissione è stato trasmesso agli Stati membri durante la notte del 31 dicembre 2021, senza consultare il Parlamento europeo;
I. considerando che il Parlamento europeo, in qualità di colegislatore, ha un ruolo paritario nel processo decisionale relativo al regolamento (UE) 2020/852, ma che, a differenza del Consiglio, non ha avuto un'adeguata opportunità di esprimere le proprie opinioni e osservazioni prima dell'adozione del regolamento delegato della Commissione;
J. considerando che, nella lettera del 18 gennaio 2022 del presidente della commissione per i problemi economici e monetari e del presidente della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare alla Commissione, la maggioranza dei coordinatori di tali commissioni ha chiesto alla Commissione di aprire il progetto di regolamento delegato della Commissione a una consultazione pubblica e ha espresso le proprie preoccupazioni per la mancanza di un'adeguata valutazione d'impatto di tale regolamento delegato;
K. considerando che, nonostante la richiesta del Parlamento, il regolamento delegato della Commissione non è stato oggetto di un'apposita consultazione pubblica o di un'apposita valutazione d'impatto, contrariamente al processo che ha portato all'adozione del regolamento delegato (EU) 2021/2139[8];
L. considerando che il gruppo di esperti tecnici sulla finanza sostenibile, istituito dalla Commissione per fornirle consulenza sui criteri stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2021/2139, nella sua relazione tecnica sulla tassonomia pubblicata il 9 marzo 2020[9] aveva già espresso il proprio parere sulla base scientifica per l'inclusione delle attività nella tassonomia delle attività ecosostenibili, come previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) 2020/852;
M. considerando che l'articolo 20 del regolamento (UE) 2020/852 istituisce la piattaforma sulla finanza sostenibile, con l'obiettivo di fornire consulenze e pareri alla Commissione in sede di definizione e aggiornamento dei criteri di vaglio tecnico;
N. considerando che la piattaforma sulla finanza sostenibile ha concluso, nella sua risposta del 21 gennaio 2022, che i criteri proposti non sono compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/852 e che le attività pertinenti non possono essere considerate sostenibili ai sensi di tale regolamento;
O. considerando che la piattaforma sulla finanza sostenibile mette in evidenza preoccupazioni in merito all'utilizzabilità e riserve di natura giuridica per i potenziali investitori, nonché timori di perdite sui mercati finanziari;
P. considerando che il 3 febbraio 2022 il presidente della piattaforma sulla finanza sostenibile ha dichiarato che il progetto di regolamento delegato della Commissione si scosta in maniera evidente da un approccio basato su dati scientifici, il che rischia di indebolire l'integrità della finanza sostenibile;
Q. considerando che l'obiettivo del regolamento (UE) 2020/852 è aumentare la trasparenza, la credibilità e la coerenza della classificazione delle attività economiche e limitare il rischio di greenwashing e frammentazione nei mercati interessati;
R. considerando che il regolamento delegato della Commissione aumenterebbe invece la complessità del processo decisionale per gli investitori istituzionali e al dettaglio e creerebbe ulteriori oneri amministrativi per gli istituti finanziari;
S. considerando che il regolamento delegato della Commissione rischia pertanto di nuocere all'obiettivo del regolamento (UE) 2020/852 creando frammentazione e confusione nei mercati dell'Unione e mettendo a rischio la credibilità della tassonomia quale guida per gli investimenti;
T. considerando che la Banca europea per gli investimenti ha espresso preoccupazione per il fatto che il regolamento delegato della Commissione potrebbe essere "screditato" e potrebbe determinare una perdita di fiducia degli investitori;
U. considerando che la tassonomia prevista dal regolamento (UE) 2020/852 dovrebbe evitare qualsiasi incentivo contrario al compito urgente dell'Unione di aumentare la sicurezza e la sovranità energetiche;
V. considerando che talune attività economiche che non soddisfano i requisiti del regolamento (UE) 2020/852 e non possono pertanto essere incluse nella tassonomia potrebbero comunque svolgere un ruolo nel garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la transizione verso un'economia sostenibile;
1. solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;
2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;
3. ritiene che i criteri di vaglio tecnico proposti nel regolamento delegato della Commissione non rispettino l'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852;
4. ritiene che qualsiasi atto delegato nuovo o modificato adottato a norma del regolamento (UE) 2020/852 potrebbe avere un impatto economico, ambientale e sociale significativo ed esorta pertanto la Commissione a garantire che tali atti delegati siano sistematicamente sottoposti a consultazione pubblica e valutazione d'impatto conformemente al punto 13 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016;
5. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.
- [1] GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.
- [2] GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.
- [3] GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
- [4] GU L 114 del 12.4.2022, pag. 22.
- [5] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220121-sustainable-finance-platform-response-taxonomy-complementary-delegated-act_en.pdf
- [6] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/220329-sustainable-finance-platform-finance-report-environmental-transition-taxonomy_en.pdf
- [7] GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
- [8] Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se l’attività economica arreca un danno significativo a qualsiasi altro obiettivo ambientale (GU L 442 dell’9.12.2021, pag. 1).
- [9] https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/200309-sustainable-finance-teg-final-report-taxonomy_en.pdf