Proposta di risoluzione - B9-0190/2023Proposta di risoluzione
B9-0190/2023

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea

22.3.2023 - (2022/2898(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Jaak Madison, Nicolaus Fest, Jean‑Paul Garraud
a nome del gruppo ID

Procedura : 2022/2898(RSP)
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B9-0190/2023
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B9-0190/2023
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B9‑0190/2023

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea

(2022/2898(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 2, 4, 5 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

 vista la comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2022, dal titolo "Relazione sullo Stato di diritto 2022 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea" (COM(2022)0500),

 visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione ("regolamento relativo alla condizionalità")[1],

 visto il parere n. 1/2018 della Corte dei conti del 17 maggio 2018 concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 maggio 2018, sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri[2],

 viste le conclusioni del Consiglio europeo del 10 e dell'11 dicembre 2020,

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani; che l'Unione deve anche rispettare l'uguaglianza degli Stati membri dinanzi ai trattati nonché le loro identità nazionali e le loro tradizioni giuridiche, costituzionali e culturali;

B. che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri;

C. considerando che l'articolo 5 TUE stabilisce i principi di attribuzione, sussidiarietà e proporzionalità che limitano i poteri dell'UE;

D. considerando che gli Stati membri condividono una visione comune ma non unitaria e che la loro cooperazione è fondata principalmente sul principio di sussidiarietà e sulla fiducia reciproca, che include le specificità nazionali divergenti;

E. considerando che non vi è una definizione giuridica a livello dell'UE del concetto di "Stato di diritto"; che la Commissione cerca, da un lato, di vincolare gli Stati membri al diritto dell'UE, ponendo l'Unione gerarchicamente al di sopra degli Stati membri e, dall'altro, di sostituire il contenuto tradizionale dello Stato di diritto costruendo un insieme soggettivo di valori e principi; che in passato l'UE ha denunciato presunte violazioni dello Stato di diritto per scopi politici;

F. considerando che la Commissione agisce in modo politicizzato; che i trattati designano la Commissione come custode dei trattati; che non si può fare affidamento sul fatto che una Commissione politicizzata applichi la legge in modo uguale;

1. esprime preoccupazione riguardo all'auspicio della Commissione di stabilire una definizione unica del concetto di Stato di diritto, trascurando le diverse tradizioni costituzionali degli Stati membri; ritiene che tale auspicio rispecchi una strumentalizzazione politica dello Stato di diritto allo scopo di arrecare pregiudizio ai governi democraticamente eletti e di imporre una standardizzazione degli stili di vita attraverso il diritto all'interno dell'Unione europea;

2. ricorda la necessità che la Commissione rispetti l'importante principio di sovranità per quanto riguarda gli Stati membri e il loro diritto di progettare e difendere i propri sistemi giudiziari;

3. ritiene che la cooperazione tra gli Stati membri sia di particolare importanza per far progredire la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali nell'UE; esorta la Commissione a rispettare le proprie regole in materia di trasparenza, anticorruzione e giustizia;

4. esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione applichi la propria interpretazione dello Stato di diritto senza una definizione chiara concordata tra gli Stati membri;

5. sottolinea che la procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE costituisce l'unica procedura legittima per il trattamento delle accuse di violazione dei diritti umani;

6. ribadisce che gli Stati membri sono e dovrebbero rimanere i padroni dei trattati; ritiene che la Commissione abbia interpretato erroneamente e indebitamente superato il ruolo assegnatole dai trattati;

7. chiede che la Commissione non utilizzi la tutela dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali come pretesto per esercitare pressioni politiche su taluni Stati membri affinché modifichino politiche che rientrano nell’ambito di competenza degli Stati membri;

8. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2023
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