PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea
22.3.2023 - (2022/2898(RSP))
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Patryk Jaki
a nome del gruppo ECR
B9‑0191/2023
Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea
Il Parlamento europeo,
– visti gli articoli 2, 5 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),
– visto il parere del Servizio giuridico del Consiglio del 27 maggio 2014 dal titolo "Comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto: compatibilità con i trattati",
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che l'Unione si fonda sui valori sanciti all'articolo 2 TUE; che l'articolo 2 TUE non attribuisce all'Unione alcuna competenza materiale e si limita ad elencare alcuni valori che dovrebbero essere rispettati sia dalle istituzioni dell'Unione sia dai suoi Stati membri quando agiscono nei limiti delle competenze loro conferite dai trattati, e lasciando impregiudicati tali limiti; che l'articolo 2 TUE non si applica soltanto, e tanto meno principalmente, agli Stati membri, ma anche e in primo luogo all'Unione europea; che lo Stato di diritto dovrebbe coprire prevalentemente le istituzioni dell'UE;
B. considerando che i limiti delle competenze dell'Unione sono disciplinati dal principio di attribuzione, il che significa che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri;
C. considerando che solamente l'articolo 7 TUE prevede una competenza dell'Unione a vigilare sull'applicazione dello Stato di diritto quale valore dell'Unione; che l'articolo 7 TUE non istituisce uno strumento per l'ulteriore sviluppo o la modifica della procedura in esso descritta;
D. considerando che la mancanza di una definizione concordata dello Stato di diritto e di un sistema unico per valutare il rispetto dello Stato di diritto a livello dell'UE, applicati in modo uniforme a tutti gli Stati membri, implica che la nozione di Stato di diritto sia interpretata in modo diverso nei diversi Stati membri;
E. considerando che la relazione sullo Stato di diritto 2022 contiene raccomandazioni per ciascuno Stato membro, sebbene la Commissione non abbia competenze pertinenti; che le raccomandazioni relative allo Stato di diritto possono essere rivolte agli Stati membri solo nel quadro della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE;
1. prende atto della terza relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; ritiene che la Commissione non abbia alcuna competenza che le consenta di elaborare tale relazione;
2. osserva che i sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e alcune questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri facciano tutti parte della panoramica annuale della Commissione sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; osserva che la Commissione non è competente a stabilire se la situazione in ciascuno Stato membro costituisce una tendenza positiva o negativa che potrebbe servire agli altri come esempio da seguire;
3. rileva che non vi sono miglioramenti rispetto alle precedenti relazioni annuali; osserva che la Commissione ha ancora difficoltà a definire lo Stato di diritto, dal momento che la sua relazione sullo Stato di diritto descrive molti valori diversi elencati all'articolo 2 TUE;
4. prende atto del monitoraggio dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari degli Stati membri eseguito dalla Commissione; ritiene che l'organizzazione e il funzionamento degli organismi statali, in particolare la magistratura, sia uno dei settori in cui gli Stati membri non hanno trasferito competenze all'Unione europea e, ciononostante, la Commissione li valuta comunque; deplora l'ampliamento delle competenze della Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che mina la fiducia nell'UE e i principi di proporzionalità e lealtà derivanti direttamente dai trattati; condanna le pronunce ultra vires della CGUE;
5. rileva con preoccupazione che, oltre a presentare fatti (oggettivi), la relazione contiene affermazioni valutative (soggettive), senza delinearle chiaramente; critica il fatto che, nel valutare norme giuridiche simili in vigore in Stati membri diversi, la Commissione spesso valuta le soluzioni in alcuni Stati membri in modo diverso rispetto a soluzioni identiche già in vigore in altri Stati membri; condanna la Commissione per la disparità di trattamento nei confronti degli Stati membri descritta nelle relazioni;
6. chiede una relazione sullo Stato di diritto all'interno delle istituzioni dell'Unione, che esamini anche i casi di abuso delle competenze dell'UE, lobbismo, favoritismo nei confronti di determinati paesi o imprese e pregiudizi ideologici inaccettabili; deplora il fatto che la CGUE ecceda sempre di più le sue competenze previste dal trattato ed emetta pronunce ultra vires; sostiene la crescente riluttanza di alcuni Stati membri a conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE adducendo motivi di sovranità o incostituzionalità; ritiene che tali sviluppi in seno alla CGUE rappresentino una minaccia sistemica per l'esistenza dell'Unione; ritiene pertanto che le prossime relazioni annuali, nelle loro valutazioni, dovrebbero considerare le sfide all'architettura e ai principi giuridici dell'Unione da parte della CGUE come violazioni gravi;
7. sottolinea che la partecipazione degli Stati membri al dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto non è obbligatoria; esprime comprensione per gli Stati membri che hanno deciso di sospendere la cooperazione con la Commissione, in particolare per via dei suoi errori metodologici nella preparazione delle relazioni e della disparità di trattamento da essa operata nei confronti di Stati membri diversi;
8. invita la Commissione a cessare di ricorrere al pretesto della protezione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali per esercitare pressioni politiche su taluni Stati membri affinché modifichino misure approvate democraticamente che rientrano nell'ambito delle loro competenze;
9. sottolinea che l'articolo 7 TUE, in quanto tale, costituisce l'unica possibilità di ingerenza dell'Unione sulle questioni relative al rispetto dei valori dell'Unione da parte degli Stati membri; evidenzia che l'articolo 7 TUE è completo ed esaustivo; riconosce il ruolo guida del Consiglio nelle procedure in corso avviate a norma dell'articolo 7 TUE;
10. sottolinea che, ad oggi, nessuno Stato membro ha violato i valori elencati all'articolo 2 TUE, né è mai stato riscontrato un grave rischio che uno Stato membro violasse tali valori; deplora che il Consiglio eviti il voto previsto dalla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; sottolinea che tale procedura non dovrebbe essere inutilmente prolungata; esorta il Consiglio a programmare una votazione e a concludere pertanto la procedura;
11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'Agenzia europea per i diritti fondamentali.