Proposta di risoluzione - B9-0191/2023Proposta di risoluzione
B9-0191/2023

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea

22.3.2023 - (2022/2898(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento

Patryk Jaki
a nome del gruppo ECR

Procedura : 2022/2898(RSP)
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B9-0191/2023
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B9‑0191/2023

Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione sullo Stato di diritto 2022 - La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea

(2022/2898(RSP))

Il Parlamento europeo,

 visti gli articoli 2, 5 e 7 del trattato sull'Unione europea (TUE),

 visto il parere del Servizio giuridico del Consiglio del 27 maggio 2014 dal titolo "Comunicazione della Commissione su un nuovo quadro dell'UE per rafforzare lo Stato di diritto: compatibilità con i trattati",

 visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che l'Unione si fonda sui valori sanciti all'articolo 2 TUE; che l'articolo 2 TUE non attribuisce all'Unione alcuna competenza materiale e si limita ad elencare alcuni valori che dovrebbero essere rispettati sia dalle istituzioni dell'Unione sia dai suoi Stati membri quando agiscono nei limiti delle competenze loro conferite dai trattati, e lasciando impregiudicati tali limiti; che l'articolo 2 TUE non si applica soltanto, e tanto meno principalmente, agli Stati membri, ma anche e in primo luogo all'Unione europea; che lo Stato di diritto dovrebbe coprire prevalentemente le istituzioni dell'UE;

B. considerando che i limiti delle competenze dell'Unione sono disciplinati dal principio di attribuzione, il che significa che qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri;

C. considerando che solamente l'articolo 7 TUE prevede una competenza dell'Unione a vigilare sull'applicazione dello Stato di diritto quale valore dell'Unione; che l'articolo 7 TUE non istituisce uno strumento per l'ulteriore sviluppo o la modifica della procedura in esso descritta;

D. considerando che la mancanza di una definizione concordata dello Stato di diritto e di un sistema unico per valutare il rispetto dello Stato di diritto a livello dell'UE, applicati in modo uniforme a tutti gli Stati membri, implica che la nozione di Stato di diritto sia interpretata in modo diverso nei diversi Stati membri;

E. considerando che la relazione sullo Stato di diritto 2022 contiene raccomandazioni per ciascuno Stato membro, sebbene la Commissione non abbia competenze pertinenti; che le raccomandazioni relative allo Stato di diritto possono essere rivolte agli Stati membri solo nel quadro della procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE;

1. prende atto della terza relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto; ritiene che la Commissione non abbia alcuna competenza che le consenta di elaborare tale relazione;

2. osserva che i sistemi giudiziari, il quadro anticorruzione, il pluralismo dei media e alcune questioni istituzionali relative al sistema di bilanciamento dei poteri facciano tutti parte della panoramica annuale della Commissione sulla situazione dello Stato di diritto negli Stati membri; osserva che la Commissione non è competente a stabilire se la situazione in ciascuno Stato membro costituisce una tendenza positiva o negativa che potrebbe servire agli altri come esempio da seguire;

3. rileva che non vi sono miglioramenti rispetto alle precedenti relazioni annuali; osserva che la Commissione ha ancora difficoltà a definire lo Stato di diritto, dal momento che la sua relazione sullo Stato di diritto descrive molti valori diversi elencati all'articolo 2 TUE;

4. prende atto del monitoraggio dell'indipendenza, della qualità e dell'efficienza dei sistemi giudiziari degli Stati membri eseguito dalla Commissione; ritiene che l'organizzazione e il funzionamento degli organismi statali, in particolare la magistratura, sia uno dei settori in cui gli Stati membri non hanno trasferito competenze all'Unione europea e, ciononostante, la Commissione li valuta comunque; deplora l'ampliamento delle competenze della Corte di giustizia dell'UE (CGUE), che mina la fiducia nell'UE e i principi di proporzionalità e lealtà derivanti direttamente dai trattati; condanna le pronunce ultra vires della CGUE;

5. rileva con preoccupazione che, oltre a presentare fatti (oggettivi), la relazione contiene affermazioni valutative (soggettive), senza delinearle chiaramente; critica il fatto che, nel valutare norme giuridiche simili in vigore in Stati membri diversi, la Commissione spesso valuta le soluzioni in alcuni Stati membri in modo diverso rispetto a soluzioni identiche già in vigore in altri Stati membri; condanna la Commissione per la disparità di trattamento nei confronti degli Stati membri descritta nelle relazioni;

6. chiede una relazione sullo Stato di diritto all'interno delle istituzioni dell'Unione, che esamini anche i casi di abuso delle competenze dell'UE, lobbismo, favoritismo nei confronti di determinati paesi o imprese e pregiudizi ideologici inaccettabili; deplora il fatto che la CGUE ecceda sempre di più le sue competenze previste dal trattato ed emetta pronunce ultra vires; sostiene la crescente riluttanza di alcuni Stati membri a conformarsi alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE adducendo motivi di sovranità o incostituzionalità; ritiene che tali sviluppi in seno alla CGUE rappresentino una minaccia sistemica per l'esistenza dell'Unione; ritiene pertanto che le prossime relazioni annuali, nelle loro valutazioni, dovrebbero considerare le sfide all'architettura e ai principi giuridici dell'Unione da parte della CGUE come violazioni gravi;

7. sottolinea che la partecipazione degli Stati membri al dialogo annuale della Commissione sullo Stato di diritto non è obbligatoria; esprime comprensione per gli Stati membri che hanno deciso di sospendere la cooperazione con la Commissione, in particolare per via dei suoi errori metodologici nella preparazione delle relazioni e della disparità di trattamento da essa operata nei confronti di Stati membri diversi;

8. invita la Commissione a cessare di ricorrere al pretesto della protezione dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali per esercitare pressioni politiche su taluni Stati membri affinché modifichino misure approvate democraticamente che rientrano nell'ambito delle loro competenze;

9. sottolinea che l'articolo 7 TUE, in quanto tale, costituisce l'unica possibilità di ingerenza dell'Unione sulle questioni relative al rispetto dei valori dell'Unione da parte degli Stati membri; evidenzia che l'articolo 7 TUE è completo ed esaustivo; riconosce il ruolo guida del Consiglio nelle procedure in corso avviate a norma dell'articolo 7 TUE;

10. sottolinea che, ad oggi, nessuno Stato membro ha violato i valori elencati all'articolo 2 TUE, né è mai stato riscontrato un grave rischio che uno Stato membro violasse tali valori; deplora che il Consiglio eviti il voto previsto dalla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, TUE; sottolinea che tale procedura non dovrebbe essere inutilmente prolungata; esorta il Consiglio a programmare una votazione e a concludere pertanto la procedura;

11. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'Agenzia europea per i diritti fondamentali.

 

Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2023
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