PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'efficacia delle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia
6.11.2023 - (2023/2905(RSP))
presentata a norma dell'articolo 132, paragrafo 2, del regolamento
Pedro Marques, Tonino Picula, Thijs Reuten
a nome del gruppo S&D
Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B9-0453/2023
B9‑0453/2023
Risoluzione del Parlamento europeo sull'efficacia delle sanzioni dell'UE nei confronti della Russia
Il Parlamento europeo,
– viste le sue precedenti risoluzioni sulla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina,
– vista la Carta delle Nazioni Unite, in particolare l'articolo 41 sulle misure non implicanti l'impiego della forza armata,
– viste la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina[1], nonché tutte le successive modifiche,
– visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che dal febbraio 2022 l'UE ha adottato un numero senza precedenti di misure restrittive o sanzioni relative alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, intese a porre fine alla guerra, a compromettere la capacità economica, finanziaria e militare della Russia di sostenere lo sforzo bellico, a difendere l'integrità territoriale dell'Ucraina e la sicurezza della sua popolazione nonché a garantire il rispetto del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;
B. considerando che la prima serie di sanzioni, consistente nel divieto di finanziare la Federazione russa, il suo governo e la sua banca centrale, è stata adottata dal Consiglio il 23 febbraio 2022 in risposta alla decisione del presidente della Federazione russa del 21 febbraio 2022 di riconoscere come entità indipendenti le zone non controllate dal governo delle oblast ucraine di Donetsk e Luhansk nonché alla successiva decisione di inviare truppe russe in tali zone;
C. considerando che il Consiglio ha successivamente adottato dieci pacchetti aggiuntivi di sanzioni il 25 e 28 febbraio 2022, il 15 marzo 2022, l'8 aprile 2022, il 3 giugno 2022, il 21 luglio 2022, il 6 ottobre 2022, il 16 dicembre 2022, il 25 febbraio 2023 e il 23 giugno 2023; che tali misure restrittive comprendono: divieti di viaggio e congelamenti di beni per quasi 1 800 persone ed entità; restrizioni all'esportazione e all'importazione in diversi settori, tra cui il divieto di importazione di petrolio greggio dal dicembre 2022 e il divieto di importazione di prodotti petroliferi raffinati dal febbraio 2023, ad eccezione dei prodotti sanitari, farmaceutici, alimentari e agricoli; divieti di esportazione di beni a duplice uso e di beni suscettibili di contribuire alle capacità di difesa e di sicurezza della Russia; il divieto di fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Russia o gli investimenti in tale paese; una serie di divieti nel settore del trasporto aereo, tra cui il divieto di sorvolo dello spazio aereo dell'UE e di accesso agli aeroporti dell'UE da parte dei vettori aerei russi; il divieto di una serie di interazioni e operazioni finanziarie con la Russia; il divieto di tutte le operazioni con la Banca centrale russa; l'esclusione delle principali banche russe dal sistema di messaggistica finanziaria SWIFT; la sospensione della trasmissione e della distribuzione di taluni organi di disinformazione russi di proprietà dello Stato o sostenuti dallo Stato; nonché numerosi altri pacchetti di misure economiche settoriali e divieti finanziari e commerciali;
D. considerando inoltre che il Consiglio ha adottato, nell'ambito del regime globale di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani, misure restrittive nei confronti di diverse persone responsabili di gravi violazioni dei diritti umani nella Federazione russa e nei territori ucraini temporaneamente occupati dalla Russia e ha imposto sanzioni diplomatiche quali la sospensione dell'accordo di facilitazione del rilascio dei visti UE-Russia e la negazione del trattamento della nazione più favorita per i prodotti e i servizi russi sui mercati dell'UE;
E. considerando che l'UE ha adottato ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, in risposta al suo coinvolgimento nella guerra di aggressione contro l'Ucraina, e nei confronti dell'Iran, in relazione all'utilizzo di droni iraniani nella guerra condotta dalla Russia;
F. considerando che nel maggio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di istituire uno specifico regime orizzontale di sanzioni anticorruzione nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e ha presentato una proposta di regolamento del Consiglio relativo a misure restrittive contro i gravi atti di corruzione; che i continui flussi finanziari illeciti, compresi la corruzione ad alto livello e il riciclaggio di denaro, sono parte integrante della politica estera e di sicurezza della Russia e sono fondamentali per il finanziamento delle sue forze armate;
G. considerando inoltre che l'UE ha deciso di aggiungere la violazione delle misure restrittive all'elenco dei reati particolarmente gravi, i cosiddetti reati riconosciuti dall'UE, sancito a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che la Commissione ha presentato una proposta di direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione; che la suddetta direttiva stabilirebbe norme minime armonizzate relative alla violazione delle misure restrittive dell'Unione e garantirebbe la possibilità di imporre sanzioni penali efficaci, dissuasive e proporzionate per i reati gravi in questo ambito; che il Parlamento ambisce a concludere i negoziati il prima possibile;
H. considerando che le misure restrittive o sanzioni sono uno degli strumenti disponibili nel quadro della PESC; che generalmente si iscrivono in un approccio politico globale che comprende il dialogo politico, il coordinamento multilaterale e gli sforzi diplomatici volti a contrastare determinate politiche e attività e non dovrebbero essere presentate come una misura punitiva;
I. considerando che le sanzioni dell'UE non sono rivolte a un paese o a una popolazione, bensì a politiche o attività specifiche, ai mezzi utilizzati per attuarle e ai responsabili, quali governi, entità o persone, e rispettano gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
J. considerando che l'incessante guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, la sua apparente capacità di acquistare nuove munizioni, attrezzature e componenti militari e la sua continua capacità economica, finanziaria e militare di sostenere lo sforzo bellico mettono in discussione l'efficacia delle sanzioni in vigore contro la Russia, in particolare per quanto riguarda le persistenti esenzioni e scappatoie involontarie, la mancata attuazione o applicazione, l'elusione, nonché le possibilità di rafforzare e ampliare il coordinamento internazionale;
1. ribadisce con la massima fermezza la sua condanna nei confronti della guerra di aggressione non provocata, illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina e del coinvolgimento del regime di Lukashenka in Bielorussia; invita la Russia a porre immediatamente fine a tutte le attività militari in Ucraina e a ritirare completamente e incondizionatamente tutte le forze, comprese quelle irregolari, e le attrezzature militari dall'intero territorio dell'Ucraina riconosciuto a livello internazionale, a interrompere le deportazioni forzate di civili ucraini e a rilasciare tutti gli ucraini detenuti e deportati, in particolare i minori;
2. sottolinea che le sanzioni dell'Unione non sono rivolte alla Russia in quanto paese né alla sua popolazione, bensì mirano a porre fine alla guerra di aggressione non provocata, illegale e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina;
3. evidenzia che l'obiettivo delle sanzioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina è indebolire strategicamente la base economica e industriale russa, in particolare il complesso militare-industriale, al fine di compromettere la capacità della Federazione russa di proseguire la guerra, attaccare la popolazione civile e violare l'integrità territoriale dell'Ucraina, nonché di ostacolare l'accesso della Russia alle tecnologie e ai componenti militari e di colpire le élite politiche ed economiche russe per minare il loro sostegno al regime;
4. accoglie con favore la rapida adozione di severe sanzioni da parte del Consiglio dall'inizio della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in considerazione del fatto che le azioni della Russia costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e sono in contraddizione con i suoi obblighi in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come il mantenimento della pace e della sicurezza;
5. esprime il proprio sostegno al Consiglio e agli Stati membri con riferimento agli 11 pacchetti di sanzioni adottati finora e invita il Consiglio a continuare a occuparsi della questione nonché a riesaminare e continuare a rafforzare l'efficacia delle sanzioni, con particolare attenzione alle misure di esecuzione e antielusione; invita tutti gli Stati membri a contribuire attivamente al mantenimento dell'unità delle sanzioni e chiede pertanto che siano previsti sistematicamente periodi di rinnovo di almeno dodici mesi per tutti i regimi sanzionatori relativi alle azioni della Russia nei confronti dell'Ucraina; chiede di applicare sanzioni equivalenti a quelle imposte alla Russia anche al regime illegittimo di Lukashenko in Bielorussia, che è gravemente complice nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina;
6. osserva che i pacchetti di sanzioni dell'UE non hanno ancora sviluppato appieno il loro impatto a lungo termine; esprime preoccupazione per il rischio che la Russia sia ancora in grado di intensificare gli sforzi bellici contro l'Ucraina a breve termine, in particolare durante la prossima stagione invernale, e chiede pertanto ulteriori misure restrittive, quali la riduzione del tetto al prezzo del petrolio e il divieto per le compagnie di assicurazione dell'UE di assicurare le navi da carico che trasportano petrolio e gas russi, il divieto totale di tutte le importazioni di combustibili fossili russi, compreso il gas naturale liquefatto (GNL) e i combustibili importati via gasdotto/oleodotto o mediante trasporto, nonché le importazioni di prodotti nucleari russi, l'armonizzazione delle norme in materia di controlli sulle esportazioni, l'ampliamento delle sanzioni finanziarie, l'estensione delle sanzioni ai metalli e il divieto delle importazioni di diamanti russi;
7. ribadisce la richiesta di mantenere un approccio coerente nei confronti delle sanzioni senza deroghe indotte da interessi settoriali o nazionali; pone in risalto la necessità che gli Stati membri riconoscano e accettino che l'applicazione di sanzioni severe nei confronti della Federazione russa comporta inevitabilmente effetti negativi sulla loro situazione economica;
8. sottolinea la necessità di mantenere l'unità, la coerenza e l'efficacia delle sanzioni dell'UE di fronte alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina; invita l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a continuare a contribuire all'unità a lungo termine e a una maggiore efficacia facendo ampio ricorso al suo diritto di presentare proposte;
9. esorta a sostenere il lavoro dell'inviato speciale internazionale per l'attuazione delle sanzioni dell'UE contro l'elusione, anche avvalendosi appieno delle misure antielusione adottate nell'ambito dell'11° pacchetto di sanzioni dell'UE, al fine di prevenire la sistematica riesportazione verso la Russia di beni dell'UE oggetto di sanzioni, poiché ciò compromette gravemente l'efficacia delle sanzioni dell'UE e ostacola gli sforzi internazionali volti a porre fine alla guerra; esorta, a tale riguardo, tutti i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'UE ad allinearsi rigorosamente alle sanzioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina quale segno della loro disponibilità ad assumersi gli obblighi derivanti dall'adesione all'UE;
10. ribadisce il suo invito a istituire una base giuridica per la confisca dei beni pubblici russi congelati nell'ambito delle sanzioni dell'UE al fine di sostenere la ripresa economica e sociale e la ricostruzione dell'Ucraina; sottolinea la necessità di un approccio più armonizzato e di una maggiore trasparenza per quanto riguarda l'ubicazione e gli importi totali dei beni congelati;
11. chiede l'armonizzazione delle sanzioni per i reati gravi riguardanti le violazioni delle sanzioni dell'UE; sottolinea che le sanzioni dovrebbero rimanere proporzionate ma anche sufficientemente rigide da avere un effetto deterrente; insiste sul fatto che le violazioni delle sanzioni dell'UE dovute a negligenza grave dovrebbero essere considerate reati gravi e che l'assistenza umanitaria non dovrebbe essere pregiudicata dalle disposizioni contenute nella proposta di direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione;
12. invita il Consiglio ad accelerare i lavori per raggiungere un accordo per la rapida adozione della proposta di regolamento relativo a misure restrittive contro i gravi atti di corruzione; invita il Consiglio a imporre rapidamente sanzioni, nell'ambito di questo nuovo regime, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche responsabili di atti di corruzione nel contesto della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e volti a sostenere il regime russo;
13. invita gli Stati membri a valutare e potenziare le proprie capacità amministrative per garantire la rapida attuazione e la rigorosa applicazione delle sanzioni dell'UE; chiede prove armonizzate sull'origine delle importazioni di combustibili fossili, GNL e combustibili fossili raffinati onde evitare la riesportazione di energia russa verso l'UE; accoglie con favore i chiarimenti e le note orientative dalla Commissione a beneficio delle imprese europee per aiutarle a individuare ed evitare l'elusione; invita gli Stati membri a indagare in modo approfondito sul rispetto, da parte delle imprese, delle restrizioni all'esportazione delle merci incluse negli elenchi e a imporre sanzioni dissuasive;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare gli sforzi per informare il grande pubblico in merito alle misure restrittive dell'UE nei confronti della Russia, in particolare il loro obiettivo, e a sfruttare a tale riguardo l'esperienza dell'inviato speciale per convincere i partner internazionali, le organizzazioni e le industrie chiave della necessità di prevenire l'elusione degli sforzi volti a ridurre le entrate disponibili per il proseguimento della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina;
15. invita il Servizio europeo per l'azione esterna, insieme alla Commissione, a intraprendere una revisione globale delle sanzioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina e a presentare proposte su come migliorare ulteriormente la preparazione, il mantenimento, il monitoraggio dell'attuazione e dell'applicazione delle sanzioni dell'UE, nonché il loro coordinamento con gli alleati transatlantici, i partner del G7 e del G20, altri partner che condividono gli stessi principi e i membri delle Nazioni Unite in generale;
16. invita tutte le imprese dell'UE a esercitare una particolare diligenza nell'esportare merci soggette a un divieto di esportazione verso la Russia; sottolinea che le imprese dell'UE e le loro controllate che violano le misure restrittive dell'UE devono essere escluse dalle gare d'appalto e da altre forme di finanziamento nell'ambito dello strumento per l'Ucraina e di altri programmi di ricostruzione in Ucraina;
17. sottolinea che la limitata efficacia delle sanzioni pone in risalto la necessità di un approccio più globale nei confronti della Russia; chiede pertanto che le sanzioni dell'UE in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina siano integrate in una strategia politica e diplomatica globale nei confronti della Russia che comprenda anche il sostegno all'opposizione russa in esilio, alla società civile, ai media indipendenti e ai giornalisti contrari alla guerra, il coordinamento con i partner internazionali per contrastare l'ingerenza della Russia nei processi democratici e nei conflitti internazionali e un'efficace cooperazione multilaterale per controbilanciare l'ostruzionismo o l'abuso di istituzioni o meccanismi multilaterali da parte della Russia;
18. sottolinea che sia l'efficacia delle sanzioni dell'UE sia la politica dell'UE sulla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina si stanno rivelando un banco di prova per l'efficacia della politica estera dell'UE in generale;
19. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nonché al presidente, al governo e al parlamento dell'Ucraina.
- [1] GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16.