Interrogazione n. 19 dell'on. Anne McIntosh (H−0767/98)
Oggetto: Vendite in esenzione doganale
Può il Consiglio comunicare se le vendite in esenzione doganale saranno assolutamente proibite a partire dal 1˚ luglio 1999 o se invece continueranno a bordo delle navi nelle «acque internazionali», oltre il limite delle 12 miglia, e degli aerei nello spazio aereo internazionale?
Risposta
In risposta all"interrogazione della onorevole parlamentare, riguardante le vendite in esenzione doganale sulle navi che incrociano nelle acque internazionali e a bordo degli aerei nello spazio aereo internazionale, è opportuno sottolineare che, nella fattispecie, si tratta di una richiesta di interpretazione di un testo legislativo promulgato in virtù del Trattato. Come la onorevole parlamentare certamente saprà, spetta in primo luogo alla Commissione, in veste di guardiano dei Trattati, o eventualmente alla Corte di giustizia, garantire l"interpretazione del diritto comunitario.
La onorevole comprenderà dunque che il Consiglio non può venir meno al proprio obbligo di riservatezza, soprattutto quando sono in gioco le competenze delle istituzioni dell"Unione.
Non è pertanto necessario sottolineare che, nel caso specifico, destinatario naturale di questa interrogazione è la Commissione; quest"ultima, in virtù delle sue prerogative può, senz"altro meglio del Consiglio, fornire alla onorevole parlamentare risposte aggiornate e dettagliate in merito.
Interrogazione n. 20 dell'on. Bernd Posselt (H−0771/98)
Oggetto: Accordo con la Croazia
Quali iniziative ha preso o intende prendere la Presidenza austriaca per porre fine alla mancanza di norme pattizie che disciplinino le relazioni tra l'Unione europea e la Croazia e giungere alla stipula di un accordo commerciale e di cooperazione, quale primo passo verso quell'accordo di associazione UECroazia di cui si avverte ormai da tempo la necessità?
Risposta
Come l"onorevole deputato sa, nelle relazioni tra l"Unione europea e gli Stati dell"Europa sud‐orientale che non hanno sottoscritto un accordo di associazione vale la cosiddetta “strategia regionale» unitamente a determinate condizioni, relative ai diversi livelli di rapporti e di collaborazione, sancite nelle conclusioni del Consiglio “Affari generali» del 29 aprile 1997. Il Consiglio verifica ogni sei mesi la misura in cui tali requisiti risultano adempiuti.
Nel corso dell"ultima verifica effettuata su tali condizioni il 27 aprile 1998, il Consiglio è giunto alla conclusione che i progressi realizzati in Croazia non sono ancora sufficienti, con particolare riguardo alla riappacificazione tra i gruppi etnici ed al ritorno dei profughi. Il 29 giugno 1998 il Consiglio ha espresso il proprio apprezzamento per il piano generale del Parlamento croato relativo al ritorno dei profughi, pur facendo notare che il piano va attuato tempestivamente nella sua globalità.
La premessa per un miglioramento dei rapporti, e per eventuali colloqui su un accordo commerciale e di cooperazione, è pertanto costituita da ulteriori progressi da parte della Croazia, in particolare in questo ambito, ma anche con riguardo agli altri criteri stabiliti.
Interrogazione n. 21 dell'on. Felipe Camisón Asensio (H−0776/98)
Oggetto: Aiuti al rimboschimento in Estremadura
Quest'estate 2.000 ettari di pineta sono andati bruciati nella Sierra de Gata, situata nel nord della regione spagnola dell'Estremadura, in una zona particolarmente svantaggiata dal punto di vista socioeconomico e senza alternative agricole alla produzione del legno. Quali progetti di aiuti è il Consiglio disposto a sostenere per avviare quanto prima il rimboschimento dei terreni vittima di questo disastro socioecologico?
Risposta
La Comunità attribuisce grande importanza alla tutela delle foreste, sia per il loro contributo allo sviluppo di un"agricoltura sostenibile, sia per il loro effetto sulla gestione dell"ambiente rurale. Pertanto, la Comunità ha assunto impegni in merito a questi problemi, soprattutto in riferimento alla Conferenza delle Nazioni Unite sull"ambiente e lo sviluppo (Rio 1992) e in occasione della Conferenza ministeriale paneuropea sulla tutela delle foreste in Europa (Strasburgo 1990, Helsinki 1993 e, più recentemente, Lisbona giugno 1998).
In linea con quanto appena enunciato, il Consiglio ha adottato il regolamento 308/97 che proroga il regolamento 2158/92 per altri cinque anni (dal 1997 al 2001), provvedendo ad uno stanziamento di 70 milioni di ecu per sviluppare misure atte a proteggere le foreste comunitarie dagli incendi, in particolare attraverso una razionalizzazione delle risorse forestali finanziate nelle aree a rischio di incendio, misure più efficaci contro le cause degli incendi e migliori sistemi di prevenzione e monitoraggio.
Tuttavia, attualmente la Comunità non dispone di uno specifico quadro di aiuti per il rimboschimento delle aree forestali danneggiate dagli incendi. Dispone però di un programma di aiuti per il rimboschimento delle aree agricole, definito dal regolamento 2080/92, che faceva parte delle misure di accompagnamento della riforma PAC del 1992, il cui scopo era quello di integrare i proventi derivanti dall"attività strettamente agricola.
Infine, è necessario sottolineare che, in base ad Agenda 2000, la proposta della Commissione sul sostegno del FEOGA allo sviluppo rurale include una misura per il rimboschimento e la rigenerazione del terreno non agricolo, purché la vegetazione piantata sia adeguata alle condizioni locali e compatibile con l"ambiente. E" inoltre prevista un"altra misura per ristabilire la produzione potenziale di foreste danneggiate da incendi e catastrofi naturali. Il Consiglio esprimerà la sua posizione su tali misure una volta che il Parlamento europeo avrà manifestato il suo parere al riguardo.
Interrogazione n. 22 dell'on. Manuel Medina Ortega (H−0778/98)
Oggetto: Fermo di una nave comunitaria in Gambia
Alla luce del rifiuto del governo del Gambia di riconoscere il diritto alla protezione diplomatica e consolare al proprietario e all'equipaggio della nave da pesca comunitaria Briz III, che è stata fermata e trattenuta illegalmente per più di due mesi a Banjul e al cui equipaggio sono stati inflitti colpi e altri maltrattamenti, quali misure intende il Consiglio adottare per costringere tale governo a rispettare il diritto internazionale, ad indennizzare i cittadini dell'Unione europea vittime di maltrattamenti e a punire i responsabili delle violazioni del diritto internazionale e dei maltrattamenti?
Risposta
Spetta agli Stati membri dei quali l"equipaggio e il capitano sono cittadini intraprendere i passi diplomatici appropriati per garantire la loro protezione consolare. Se lo Stato membro interessato non dispone di una rappresentanza diplomatica nel paese in questione, i passi appropriati potranno essere intrapresi da altri Stati membri.
Inoltre, lo Stato membro interessato può sollevare la questione presso le idonee sedi del Consiglio in modo che venga presa in esame l"eventualità di un approccio comunitario.
Interrogazione n. 23 dell'on. Gary Titley (H−0780/98)
Oggetto: Attuazione del regolamento 1475/95 sulle autovetture e le altre norme UE in materia di concorrenza
Cosa sta facendo il Consiglio per assicurare che le disposizioni del regolamento (CE) 1475/95(1) sulla distribuzione delle autovetture e le misure analoghe volte a promuovere la concorrenza sui mercati dell'UE siano attuate dai singoli Stati membri? Quali ulteriori misure pensa che siano necessarie affinché i consumatori non siano costretti a pagare prezzi sostanzialmente diversi per lo stesso prodotto, ad esempio come avviene per le autovetture?
Interrogazione n. 24 dell'on. Gerard Collins (H−0818/98)
Oggetto: Differenze fra i prezzi delle autovetture nell'Unione europea
Secondo quanto risulta dall'ultimo studio periodico pubblicato dalla Commissione sui prezzi netti delle autovetture in dodici Stati membri (Danimarca, Grecia e Finlandia escluse), per lo stesso modello esistono tuttora notevoli differenze di prezzo fra i paesi membri, così come continuano a sussistere difficoltà per i consumatori che intendono acquistare auto con la guida a destra sui mercati dove queste vetture sono meno care. Nello studio si consiglia inoltre ai potenziali acquirenti alle prese con autosaloni che si rifiutano di vendere loro un'autovettura poiché risiedono all'estero di segnalare il fatto alle autorità nazionali competenti e alla magistratura.
Alla luce di tutto ciò, può il Consiglio far sapere in che modo intende garantire prezzi equi ai consumatori?
Risposta comune
Come l"onorevole deputato di certo sa, il regolamento (CE) n. 1475/95, che rientra nella categoria delle liberalizzazioni di gruppi merceologici, è un atto emanato dalla Commissione contenente determinate norme relative ai contratti di distribuzione nel settore automobilistico. Esso mira a stabilire rapporti contrattuali più equilibrati tra produttori, rivenditori e consumatori finali. Spetta pertanto alla Commissione compiere gli eventuali passi ritenuti necessari affinché le aziende interessate adempiano adeguatamente le norme ed i consumatori siano tutelati. La Commissione può inoltre adottare tutte le misure di carattere pratico che essa reputi opportune per ottenere una maggiore trasparenza dei prezzi nel settore automobilistico.
Interrogazione n. 25 dell'on. Johanna Maij‐Weggen (H−0783/98)
Oggetto: Lotta contro la pornografia infantile
Può il Consiglio indicare quali iniziative concrete intende adottare per frenare, o meglio, per porre fine alla produzione e il commercio di pornografia infantile e agli altri abusi commessi ai danni di bambini in Europa e, se possibile, nel mondo?
Risposta
1. Lo scorso agosto la Presidenza austriaca ha proposto un"azione comune per combattere la pornografia infantile, proposta attualmente discussa in seno al Consiglio e sulla quale il Parlamento verrà consultato dalla Presidenza. Spero che in dicembre il Consiglio sarà in grado di approvare detta azione comune.
2. In tale contesto vorrei ricordare:
‐ le due azioni comuni approvate dal Consiglio il 29 novembre 1996 e il 24 febbraio 1997, relative ad un programma di scambio e ad un"azione per combattere il traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini;
‐ l"azione comune del 16 dicembre 1996, con la quale il mandato dell"UDE (Unità Droga Europol) è stato esteso alla prevenzione e alla lotta contro il traffico di esseri umani;
‐ l"iniziativa UE‐USA contro il traffico di donne (incontro tra il presidente del Comitato K4, la Commissione e alcuni alti funzionari statunitensi, svoltosi a Londra il 22 gennaio 1998);
‐ e da ultimo, ma non meno importante, il lavoro svolto nell"ambito del Consiglio d"Europa, delle Nazioni Unite (Convenzione per la repressione del traffico di persone e dello sfruttamento della prostituzione altrui, New York, 21.3.1950) del G8 e dell"Interpol (Gruppo sui reati contro l"infanzia).
Interrogazione n. 26 dell'on. Per Gahrton (H−0786/98)
Oggetto: Prassi dell' Unione europea in materia di visite da Taiwan
A metà agosto di quest' anno le autorità svedesi hanno negato il visto d'ingresso in Svezia al vice‐primo ministro di Taiwan che doveva prender parte a una conferenza scientifica nella sua veste di ricercatore. Il Ministero degli esteri svedese si è giustificato richiamandosi a una prassi dell' Unione europea consistente nel rifiutare il visto ai rappresentanti di Taiwan, anche ove vengano in veste privata. Interpellato in merito, il governo svedese non è stato in grado d' indicare a quale decisione del Consiglio il suddetto Ministero abbia potuto richiamarsi. Visto quanto precede, l'interrogante vorrebbe sapere quanto segue: ha il Consiglio adottato una prassi comune in materia di concessione di visti d' ingresso a cittadini di Taiwan? In caso di risposta affermativa, quando e in che forma è stata stabilita questa prassi? Può il Consiglio inoltre indicare data e numero di protocollo della decisione? Che cosa comporta esattamente la suddetta prassi, quali persone riguarda, e a quali cittadini di Taiwan è negato l' ingresso? Ritiene il Consiglio che il comportamento del governo svedese sia conforme a una qualche prassi comunitaria esistente? Vi è motivo di ritenere che il governo della Repubblica popolare cinese possa reagire negativamente in caso di rilascio di visto d' ingresso a un cittadino di Taiwan che intenda partecipare a un congresso scientifico?
Risposta
Nel confronti di Taiwan l"Unione e tutti gli Stati membri perseguono e rispettano rigorosamente la politica improntata all"idea “un paese, due sistemi», pur continuando a sviluppare scambi economici e commerciali con Taipei.
Taiwan continua a rappresentare una questione spinosa per il governo cinese. Lo scorso anno, le istituzioni e gli Stati membri dell"Unione hanno dovuto occuparsi delle procedure intraprese dalla Cina in risposta a visite, agevolazioni e transiti concessi ai funzionari taiwanesi in Europa. Non è un fatto nuovo né ha causato problemi con Pechino, nondimeno dimostra che Pechino non perde occasione per far valere il proprio punto di vista su Taiwan.
La decisione presa dalle autorità competenti svedesi, nonché danesi e finlandesi, di negare i visti di ingresso, di cui all"interrogazione dell"onorevole parlamentare, sembra basarsi sul testo di una decisione europea in materia di cooperazione politica datata 7 luglio 1988, testo al quale essa sarebbe conforme.
Le parti pertinenti del testo della decisione recitano:
“Gli Stati membri che perseguono esplicitamente o implicitamente una politica improntata ad una 'Cina indivisa' non riconoscono Taiwan come stato e non intrattengono relazioni ufficiali con esso. Alcuni Stati membri – principalmente quelli che hanno intrattenuto relazioni diplomatiche con la “Repubblica cinese» prima di stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese – hanno esplicitamente riconosciuto che il governo della Repubblica popolare cinese è l"unico governo legittimo della Cina. Altri Stati membri hanno implicitamente riconosciuto il governo della Repubblica popolare cinese come unico governo cinese. Conformemente a tale politica, i governi degli Stati membri eviteranno incontri ufficiali tra rappresentanti del proprio governo e funzionari taiwanesi, nonché qualunque altro contatto ufficiale con le autorità di Taiwan». La decisione inoltre dichiara che gli Stati membri “garantiranno la natura non ufficiale delle visite di abitanti di Taiwan nel proprio paese e dei propri cittadini a Taiwan».
Infine, il testo concordato afferma chiaramente che, nel quadro delle limitazioni prima descritte, “tutti gli Stati membri consentiranno attivi contatti economici, culturali, scientifici ed umani con gli abitanti di Taiwan».
Tutti gli Stati membri hanno preso atto di detta decisione volta a garantire, per quanto possibile, una posizione comune nel loro atteggiamento verso le autorità taiwanesi.
Va aggiunto che tutti i partner hanno accettato di riprendere in esame, nei prossimi mesi, la propria prassi politica nei confronti di Taiwan. E" improbabile comunque che tale riesame modifichi l"ormai consolidata politica improntata ad una “Cina indivisa».
Interrogazione n. 29 dell'on. Willy De Clercq (H−0792/98)
Oggetto: Riconoscimento del diritto di voto alle elezioni europee a tutti i cittadini dell'Unione europea in conformità del trattato
Nella relazione sulla cittadinanza dell'Unione, adottata nella seduta del 2 luglio 1998, il Parlamento «invita gli Stati membri e le istituzioni comunitarie ad adoperarsi in particolare affinché, in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo, il diritto di voto attivo e passivo venga concesso senza discriminazioni e possa venir esercitato da tutti i cittadini che, a norma dell'articolo 8 del trattato, abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e risiedano nell'Unione europea.» Il governo del Regno Unito afferma di considerare suoi cittadini anche «i cittadini delle dipendenze britanniche che acquisiscono la cittadinanza in forza di un legame con Gibilterra» (GU C 23 del 28.1.1983, pag. 1). Per quale motivo gli abitanti di Gibilterra sono stati fino ad oggi privati del diritto di partecipare alle elezioni europee? Intende il Consiglio adottare provvedimenti in materia per le elezioni del giugno 1999?
Risposta
L"onorevole parlamentare certamente saprà che l"Allegato II alla Legge del 1976 relativa alla nomina di rappresentanti del Parlamento europeo a suffragio universale diretto – allegato che costituisce parte integrante di detta Legge – dispone che “il Regno Unito applichi le disposizioni [della] Legge solo in relazione al Regno Unito». Ciò significa che la Legge del 1976 non si applica a Gibilterra, la quale non fa parte del Regno Unito.
La Legge del 1976 è stata approvata in base all"articolo 138(3) del Trattato, in seguito ad una proposta formulata dal Parlamento europeo che non menzionava il caso di Gibilterra.
Interrogazione n. 30 dell'on. María Izquierdo Rojo (H−0796/98)
Oggetto: La Libia e la politica euromediterranea
Quali sono le prospettive che la Libia venga attualmente presa in considerazione nell'ambito della politica euromediterranea?
Risposta
Il processo di Barcellona è stato concepito come un"iniziativa aperta e globale che, proprio per sua natura, in linea di principio è aperta a tutti i paesi del Mediterraneo.
Nel contempo, l"Unione è irremovibile sul fatto che la Libia non potrà aderire al partenariato EuroMediterraneo finché non rispetterà pienamente le disposizioni della risoluzione 1192 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e tutte le altre risoluzioni in materia dello stesso Consiglio.
Gli ultimi sviluppi del caso Lockerbie hanno aperto una prospettiva positiva per la normalizzazione dei rapporti tra Libia e comunità internazionale.
In tale contesto, vorrei richiamare l"attenzione della onorevole parlamentare sulla recente dichiarazione della Presidenza per conto dell"Unione europea, nella quale essa esprime il suo apprezzamento per la disponibilità dei governi del Regno Unito e degli Stati Uniti ad accettare un processo nei Paesi Bassi dinanzi ad un tribunale scozzese e ai sensi della legge scozzese, offrendo ad osservatori internazionali la possibilità di presenziarvi.
L"Unione si rammarica del fatto che il governo libico, malgrado gli iniziali segnali incoraggianti, sinora non abbia reagito in un modo più risoluto e positivo che avrebbe potuto aprire la strada ad un riesame dei rapporti UE‐Libia e alla partecipazione della Libia al processo di Barcellona.
Interrogazione n. 32 dell'on. Mark Killilea (H−0798/98)
Oggetto: Violenza nei confronti delle donne: misure specifiche
Nella recente proposta di decisione del Consiglio concernente un programma a medio termine di azioni comunitarie a sostegno di iniziative contro la violenza nei confronti dei bambini, dei giovani e delle donne (COM(98)335 def.) è fatta menzione di misure specifiche per le donne, in particolare l'organizzazione di una serie di manifestazioni, tra cui conferenze e mostre, che si prevede avranno inizio sotto la Presidenza austriaca.
Può il Consiglio illustrare lo stato di avanzamento dei preparativi? Come intende massimizzare la partecipazione degli Stati membri a queste misure in modo da poter instaurare fin dall'inizio una solida rete che copra tutto il territorio dell'UE per facilitare e incoraggiare la raccolta di dati e lo scambio di informazioni su base sistematica per quanto concerne l'intero settore della violenza nei confronti delle donne?
Risposta
Effettivamente il 9 luglio 1998 la Commissione ha sottoposto al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio su un programma di azione comunitario a medio termine riguardante misure destinate a sostenere, a livello comunitario, l"azione degli Stati membri nel campo della violenza contro i bambini, gli adolescenti e le donne (programma (DAPHNE) (2000‐2004)).
Gli organi del Consiglio inizieranno quanto prima l"esame di detta proposta. La Presidenza austriaca ha infatti segnalato la sua intenzione di affrontare la questione senza indugi.
Interrogazione n. 33 dell'on. Hadar Cars (H−0800/98)
Oggetto: Progetto dell'Unione europea per lo sminamento della zona di Sarajevo
Alcuni anni or sono l'Unione europea decise di avviare un programma per lo sminamento della zona di Sarajevo. Stando a notizie di stampa svedesi il progetto sarebbe ora stato abbandonato. Sempre secondo le notizie riportate dai giornali svedesi il contributo dell'Unione europea sarebbe bastato soltanto per l'addestramento degli sminatori e l'acquisto delle attrezzature, sicché, quando l'opera di sminamento avrebbe dovuto avere inizio, non vi sarebbero stati più fondi. Nel settembre del 1997 l'addestramento avrebbe avuto termine, dopo di che il progetto si sarebbe arenato. Attualmente le attrezzature si troverebbero in un deposito a Sarajevo e le persone addestrate sarebbero costrette all'inattività. Nessuna delle personalità interpellate dell'Unione europea è stata in grado di pronunciarsi in merito a questa situazione. Nel frattempo a Sarajevo continuano a morire sempre più persone a causa delle mine. Alla luce dell'urgente bisogno di un intervento, può il Consiglio far sapere che cosa è accaduto al progetto dell'Unione europea per lo sminamento della zona di Sarajevo?
Risposta
Nel contesto generale delle attività di sminamento condotte dall"Unione europea in Bosnia‐Erzegovina nel 1996 e nel 1997 sono stati firmati diversi contratti con alcuni operatori privati per addestrare e attrezzare gli sminatori e svolgere operazioni di sminamento. Tali contratti, che in linea di massima sono stati attuati in modo soddisfacente, si sono conclusi nel gennaio 1998.
Per garantire la sostenibilità di dette attività nel 1998 ed oltre sono stati compiuti notevoli sforzi. Sono stati firmati due protocolli di intesa con le autorità della Bosnia‐Erzegovina che definiscono un nuovo quadro istituzionale in attesa del graduale trasferimento di responsabilità. Inoltre, è stata firmata una serie di contratti con una organizzazione non governativa per proseguire le operazioni e mantenere l"investimento già realizzato, nonché per contribuire a concretizzare l"intesa già raggiunta con la BosniaErzegovina. Concluse le attività di pianificazione attualmente in corso, nelle prossime settimane dovrebbero iniziare le operazioni sul campo.
I ritardi, di cui all"interrogazione dell"onorevole parlamentare, non sono dunque dovuti all"inazione delle parti responsabili, ma piuttosto alla necessità di dover rispondere alle sfide insite in una difficile fase di consolidamento.
Per ulteriori dettagli sullo specifico progetto di Sarajevo, che egli ha citato nella sua interrogazione, l"onorevole parlamentare potrebbe rivolgersi alla Commissione europea che gestisce le attività dell"Unione in questo settore.
Interrogazione n. 34 dell'on. Richard Howitt (H−0803/98)
Oggetto: Scomparsa di un civile, Adnan Musbah Halwani
Nel 1982, all'epoca dell'invasione israeliana, Adnan Musbah Halwani lavorava a Beirut, dove si occupava di mantenere in funzione determinati servizi, quali ospedali e scuole. Nel settembre 1982 «scompariva» da Beirut, arrestato, a quanto si dice, da agenti del servizio segreto militare libanese «AlShùba Al‐Thaniyya». Nel 1995 il governo libanese ha emanato una legge intesa a consentire ai familiari di far dichiarare la morte presunta delle persone scomparse, ma le famiglie interessate hanno respinto questa soluzione, in quanto non veniva affrontata la questione delle indagini sulla sorte delle persone scomparse e degli interrogatori dei responsabili.
Può il Consiglio esercitare pressioni sul governo libanese per accertare quale sia stata la sorte di Adnan Musbah Halwani e assicurare alla giustizia i responsabili della sua scomparsa?
Risposta
Il Consiglio è consapevole che durante il drammatico periodo della guerra civile in Libano sono scomparse molte persone, ma non dispone di ulteriori informazioni sul caso di Adnan Musbah Halwani. Sfortunatamente, sembra improbabile che tutti i responsabili delle sparizioni e di altre violazioni dei diritti umani durante quel difficile periodo possano essere consegnati alla giustizia.
L"Unione ha sostenuto gli sforzi di ricostruzione compiuti dal Libano per riprendersi dagli effetti di una guerra civile che ha causato tante sofferenze umane mettendo a disposizione il 40 % degli aiuti internazionali totali destinati a tale scopo.
Questo importante impegno, unitamente all"efficace partenariato lanciato dal processo di Barcellona, potranno rivestire un"importanza fondamentale per creare le condizioni per la pace, la sicurezza e una riconciliazione nazionale duratura in Libano, condizioni che, a loro volta, potrebbero condurre ad uno sforzo per affrontare le atrocità di cui all"interrogazione dell"onorevole parlamentare.
Interrogazione n. 35 dell'on. John Cushnahan (H−0811/98)
Oggetto: Registro degli autori di reati a carattere sessuale
È disposto il Consiglio a prendere in esame l'istituzione di un registro degli autori di reati a carattere sessuale per l'intera Unione?
Risposta
Lo scorso agosto la Presidenza austriaca ha proposto un"azione comune per combattere la pornografia infantile, proposta discussa in seno al Consiglio e sulla quale il Parlamento è stato consultato dalla Presidenza. Se il Parlamento suggerirà l"istituzione di un registro comunitario degli autori di reati a carattere sessuale, il Consiglio prenderà in esame tale possibilità.
Interrogazione n. 36 dell'on. Anne Van Lancker (H−0813/98)
Oggetto: Visita di una delegazione del Myanmar in Francia e Portogallo: elusione della posizione comune sul Myanmar
Nei mesi di luglio e agosto 1998 dei rappresentanti del regime birmano si sono recati in visita in Portogallo e in Francia. In Portogallo hanno partecipato a una conferenza di ministri responsabili per la Gioventù, in Francia hanno allacciato contatti industriali e la Total ha esercitato pressioni sul governo perché rilasciasse dei visti. Il divieto di visto promulgato nella posizione comune(2) sul Myanmar nei confronti di personalità di livello elevato dell'esecutivo del Myanmar – lo SLORC (attualmente l'SPDC) – e dei membri delle loro famiglie viene eluso per mezzo del rilascio di visti di transito. È il Consiglio disposto a impedire l'elusione della posizione comune per mezzo di un'apposita modifica? Quale seguito ha il Consiglio riservato alla richiesta del Parlamento europeo(3) di applicare rigorosamente i provvedimenti adottati nei confronti del Myanmar? Si sono già prodotte missioni di questo tipo in Stati membri dell'Unione e vi sono stati dei contatti con dei rappresentanti dell'Unione europea o dei governi degli Stati membri?
Risposta
Il 28 ottobre 1996 l"Unione europea ha concordato una posizione comune su Birmania/Myanmar. Essa è stata recentemente prorogata il 29 aprile 1998 e dovrebbe essere riesaminata entro il 29 ottobre.
Nell"articolo 5(b) (i) la posizione comune fa divieto agli Stati membri di rilasciare visti di ingresso agli alti funzionari dell"SPDC e alle loro famiglie. L"articolo 5(b) (ii) bandisce i visti di ingresso a personalità delle forze militari o di sicurezza birmane le quali formulino, attuino o beneficino di politiche che impediscono la transizione della Birmania/Myanmar alla democrazia, così come alle loro famiglie. Non sono tuttavia previsti divieti per i transiti.
Un accordo tra i partner in relazione alla proroga della posizione comune del 29 aprile stabilisce che uno Stato membro il quale prenda in esame la possibilità di rilasciare un visto di transito a funzionari birmani dovrebbe informare gli altri Stati membri della sua intenzione. Nel caso citato, la Francia ha rispettato detta procedura.
Il Portogallo ha informato a tempo debito gli Stati membri dell"invito trasmesso alla Birmania/ Myanmar per presenziare ad una conferenza internazionale di ministri responsabili per la gioventù, organizzata in collaborazione con le Nazioni Unite. Secondo il Consiglio, gli Stati membri che rilasciano visti a funzionari birmani invitati ad una conferenza sponsorizzata dall"ONU sul proprio territorio non contravvengono al divieto di rilasciare visti previsto dalla posizione comune.
Interrogazione n. 37 dell'on. Ioannis Theonas (H−0814/98)
Oggetto: Inaccettabile proposta da parte della Turchia e di Denktas sulla definitiva divisione in due di Cipro
Una proposta relativa alla creazione di una non rigida confederazione di due Stati sovrani ed equivalenti a Cipro è stata presentata dai signori Cem e Denktas nel corso della visita del primo ai territori di Cipro occupati dalla Turchia. Questa proposta è in completo contrasto con gli accordi al vertice e con le ripetute risoluzioni dell'ONU su una federazione unica, con due zone e due comunità che costituiscono la base dei tentativi messi in atto per la soluzione del problema cipriota, il ritiro dell'esercito turco di occupazione e dei coloni.
Non ritiene il Consiglio che proposte di questo genere conducano alla definitiva divisione in due di Cipro nell'intento di legalizzare l'invasione e l'occupazione turca e lo pseudo Stato di Denktas e dimostri l'indifferenza e il cinismo della parte turca?
Intende il Consiglio procedere ad azioni volte a condannare tali posizioni della Turchia e dello pseudo Stato di Denktas nonché a risolvere il problema cipriota sulla base delle risoluzioni dell'ONU e del diritto internazionale?
Risposta
L"Unione europea apprezza tutti i tentativi di contribuire in modo costruttivo ad una composizione della questione di Cipro. Tuttavia, una confederazione di stati sovrani separati non è compatibile con l"obiettivo di una federazione composta da due zone e due comunità, obiettivo accettato da entrambe le comunità negli accordi al vertice del 1977 e del 1979 ed enunciato in tutte le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ad esempio nella risoluzione 1179 del 29 giugno 1998 di detto Consiglio.
L"Unione europea ribadisce il proprio fermo impegno per una pacifica composizione politica della questione di Cipro e sostiene vigorosamente l"opera del Segretario generale dell"ONU e del suo consulente speciale, volta a creare una federazione composta da due comunità e due zone. Pertanto, l"Unione condivide il rammarico espresso dall"onorevole parlamentare per iniziative che, da qualunque parte provengano, vadano contro questo obiettivo.
Interrogazione n. 38 dell'on. Pat Gallagher (H−0816/98)
Oggetto: Diritto agli interessi in caso di ritardo dei pagamenti
Può il Consiglio comunicare il suo calendario per l'adozione di norme che stabiliscono un diritto agli interessi in caso di ritardo dei pagamenti e indicare in quale misura le piccole e medie imprese irlandesi e degli altri Stati membri sono state consultate e possono beneficiare delle proposte della Commissione, precisando anche il probabile impatto, per il settore pubblico, del rispetto delle date contrattuali di pagamento?
Risposta
Il mancato intervento della maggior parte degli Stati membri nell"affrontare il problema del ritardato pagamento delle transazioni commerciali, ed i suoi persistenti effetti nocivi su tali transazioni, hanno indotto la Commissione a presentare una proposta di direttiva in materia.
Tale proposta, basata sugli articoli 100(a) e 189(b) del Trattato, è stata presentata al Consiglio e al Parlamento europeo il 24 aprile 1998.
Il Consiglio ricorda all"onorevole parlamentare che, in questa fase, il lavoro preparatorio per questa direttiva non è stato ancora concluso né a livello di Consiglio né a livello di Parlamento europeo.
Quanto alle altre questioni sollevate in merito alla proposta, l"onorevole parlamentare troverà allegato al documento presentato al Consiglio e al Parlamento europeo un capitolo intitolato «L"impatto della proposta sulle aziende, con speciale riferimento alle piccole e medie imprese (PMI)» che, tra l"altro, fa riferimento alla consultazione delle parti interessate avviata dalla Commissione.
Interrogazione n. 39 dell'on. Brian Crowley (H−0817/98)
Oggetto: Lingue meno diffuse
Può il Consiglio far sapere se ha esaminato il ruolo e lo status delle lingue meno diffuse nel contesto dell'ampliamento e quali sono le implicazioni per la futura politica culturale dell'UE dal punto di vista della conservazione e della promozione di tali lingue?
Risposta
Il Consiglio prenderà debitamente in esame eventuali proposte della Commissione relative al ruolo e allo status delle lingue meno diffuse, anche nel contesto dell"ampliamento.
Per quanto riguarda la situazione attuale, è possibile sottolineare che diversi stati candidati all"adesione all"Unione europea partecipano, o si accingono a partecipare, ai programmi comunitari in materia di cultura, giovani, istruzione e formazione professionale. Questi programmi si basano, a seconda dei casi, sugli articoli 128, 126 e 127 del Trattato, a cui fanno riferimento le conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995 sulla diversità linguistica e il plurilinguismo nell"Unione europea: “La diversità linguistica è una componente della diversità nazionale e regionale delle culture degli Stati membri di cui all"articolo 128 del Trattato, e la Comunità deve tenerne conto nelle azioni da essa formulate ai sensi di altre disposizioni del Trattato, tra cui gli articoli 126 e 127 che riguardano l"istruzione, la formazione professionale e i giovani». Nelle stesse conclusioni si dichiara inoltre che: “Il Consiglio sottolinea l"importanza della dimensione linguistica nei rapporti esterni dell"Unione, soprattutto nel quadro dei programmi comunitari che coinvolgono paesi terzi».
Sarebbe anche utile richiamare un principio sancito nell"azione LINGUA dell"attuale programma di istruzione (SOCRATES), che però non riguarda le lingue attualmente non comunitarie, secondo il quale sarà necessario provvedere ad un sostegno prioritario “delle lingue meno diffuse e meno insegnate dell"Unione europea».
Interrogazione n. 40 dell'on. Liam Hyland (H−0825/98)
Oggetto: L'Irlanda e gli obiettivi della Presidenza austriaca in materia di sviluppo rurale
Dal programma della Presidenza austriaca emerge la volontà di riservare un'attenzione particolare alle nuove misure di sostegno per una politica di sviluppo rurale integrato.
Può il Presidente in carica descrivere in che modo la Presidenza austriaca persegue tale obiettivo, indicando altresì in che misura tale strategia si ripercuoterà positivamente, a suo giudizio, sull'ulteriore promozione di una politica di sviluppo rurale integrato in Irlanda?
Risposta
1 – Le questioni riguardanti lo sviluppo rurale nell"ambito di Agenda 2000 sono attualmente all"esame del Consiglio dei Ministri dell"agricoltura.
Durante la Presidenza britannica, il Consiglio ha già provveduto ad un primo esame approfondito delle proposte presentate dalla Commissione ed ha riconosciuto il ruolo fondamentale cui è chiamata la politica di sviluppo rurale nell"evoluzione della politica agricola europea. Il Consiglio conta di passare quanto prima alla fase successiva dei lavori, concentrando la propria attenzione sulla promozione dello sviluppo dell"economia e dell"ambiente rurali; questo comprende l"agricoltura multifunzionale, il livello di sussidiarietà e semplificazione indispensabile per tali misure, nonché la portata delle risorse e dei meccanismi necessari a tale scopo.
2 – La Presidenza austriaca è pienamente consapevole dell"importanza di questi temi e delle aspettative che essi suscitano in tutti gli Stati membri. Per questo motivo, e nella prospettiva di uno sviluppo duraturo, essa ha deciso di iscriverli all"ordine del giorno della riunione informale dei Ministri dell"agricoltura, che si terrà a St. Wolfgang il 20 e 21 settembre 1998, in aggiunta ai lavori già previsti.
Attualmente è prematuro valutare i possibili effetti positivi di tutte queste misure su uno specifico Stato membro. Peraltro, il Parlamento europeo ha ricevuto la proposta della Commissione sullo sviluppo rurale ed è chiamato ad esprimere il proprio parere al riguardo nell"ambito dell"esame di Agenda 2000.
Interrogazione n. 41 dell'on. Vassilis Ephremidis (H−0826/98)
Oggetto: Bombardamenti da parte degli USA contro il Sudan e l'Afghanistan
Gli USA hanno recentemente proceduto a bombardamenti aerei contro «obiettivi» in Sudan e Afghanistan. Questi bombardamenti sono stati fatti unilateralmente, senza essere stati nemmeno preceduti dalla tipica copertura dell'ONU, contro l'integrità territoriale e la sovranità di Stati indipendenti e in violazione del diritto internazionale. Tali bombardamenti creano legittime preoccupazioni circa il modo in cui gli USA intendono il loro ruolo nel mondo nonché circa il modo in cui saranno utilizzate le forze militari multinazionali e di rapido intervento in fase di costituzione nel quadro della NATO.
Quali iniziative intende prendere il Consiglio nel quadro dell'ONU e delle altre sedi internazionali cui partecipa l'UE o i suoi Stati membri finalizzate a condannare questa azione degli USA e può comunicare se adotterà misure volte ad evitare e ad escludere il coinvolgimento e l'uso di forze militari degli Stati membri in azioni di questo genere che scalzano e fanno saltare la legalità internazionale e la pace?
Risposta
Il Consiglio non si è pronunciato sulla questione di cui all"interrogazione dell"onorevole parlamentare.
Interrogazione n. 42 dell'on. Eva Kjer Hansen (H−0827/98)
Oggetto: Possibilità di deroghe alla direttiva 91/439/CEE
La direttiva 91/439/CEE(4) del Consiglio sulle patenti di guida prevede requisiti minimi riguardo all'idoneità fisica e psichica alla guida dei veicoli a motore. Dopo l'entrata in vigore della direttiva molti cittadini dell'Unione europea sono stati messi alle strette per l'impossibilità a ottenere il rinnovo della patente di guida in base ai nuovi criteri, motivo per cui molti non possono più esercitare la propria professione.
In sede di adozione della direttiva il Consiglio non accolse la proposta della Commissione riguardante una clausola che consentiva il rinnovo delle patenti già rilasciate in base ai criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della direttiva stessa.
Detto questo, può il Consiglio esprimere il suo punto di vista in materia e illustrare in qual modo intende risolvere il problema di modo che gli istruttori di guida che già esercitano la professione non vengano a mancare del sostentamento?
Risposta
Il Consiglio non ha ritenuto opportuno inserire nella direttiva 91/439/CEE, come proposto dalla Commissione, una specifica clausola che consentisse agli Stati membri di prevedere che un guidatore, il quale abbia ottenuto una patente di guida prima del 1˚ luglio 1990 secondo requisiti meno rigidi rispetto a quelli previsti in detta direttiva, possa ottenere il rinnovo periodico della patente secondo i medesimi requisiti in base ai quali ha ottenuto il suo rilascio.
Spetta agli Stati membri, sotto il controllo della Commissione, ed eventualmente della Corte di giustizia, applicando le disposizioni nazionali di attuazione di detta direttiva, prendere decisioni quanto alle richieste dei guidatori di cui all"interrogazione della onorevole parlamentare.
Interrogazione n. 43 dell'on. Inger Schörling (H−0828/98)
Oggetto: Macelli mobili
Nella Svezia settentrionale risulta impossibile procedere alla macellazione delle galline ovaiole, in quanto l'idoneo mattatoio svedese situato più a nord è posto a Skarae e non si ritiene, pertanto, economicamente vantaggioso trasportarvi le galline ovaiole, qualora esse provengano da località poste a nord del Gästrikland. Ciò significa che le galline provenienti da queste zone non possono essere macellate, e che, al contrario, vengono soppresse e distrutte con «Anti‐Simex», ad un costo di due corone per capo. Per tale motivo, stati presentati progetti per la realizzazione di un impianto mobile di macellazione delle galline, che potrebbe fare la spola tra i produttori di uova nella Svezia settentrionale e procedere alla macellazione dei capi non più atti alla posa di uova. Si tratterebbe di un'operazione giustificata sotto il profilo del benessere degli animali, che non dovrebbero più essere trasportati, ma anche sotto quello economico, visto che le carni di detti animali potrebbe utilizzate come merci. Tuttavia, il Livsmedelsverket svedese (autorità competente in materia di alimentazione) è stato informato da un funzionario della Commissione che gli impianti mobili di macellazione non sono autorizzati. Può dire il Consiglio se è vero che i macelli mobili non possono in nessun caso essere permessi? In caso di risposta affermativa, come ritiene che debba essere risolto il problema? Non ritiene che le disposizioni applicabili dovrebbero tener conto delle circostanze esistenti nelle località remote? Come valuta le conseguenze economiche e per il benessere degli animali delle disposizioni sopra descritte?
Risposta
Il Consiglio può solo confermare che la legislazione attualmente in vigore non autorizza la macellazione di pollame destinato al consumo umano in macelli mobili. Infatti, l"articolo 3 della direttiva 71/118/CEE stabilisce chiaramente i requisiti per la produzione di queste carni che, per poter essere commercializzate, devono provenire da macelli autorizzati conformemente ai requisiti definiti nell"allegato I, capitolo 1, dell"Allegato I alla succitata direttiva.
Il Consiglio non ha ricevuto alcuna proposta di deroga a tali requisiti per autorizzare i macelli mobili in tutto il territorio dell"Unione europea o in parte di esso.
II. Interrogazioni alla Commissione
Interrogazione n. 53 dell'on. Concepció Ferrer (H−0802/98)
Oggetto: Vantaggi commerciali per paesi terzi
Lo scorso mese di maggio il Consiglio ha approvato la revisione dei regolamenti che prevedono regimi speciali d'incentivazione per i paesi in via di sviluppo sotto forma di preferenze supplementari.
Detta revisione si inquadra nelle analisi effettuate dall'Organizzazione internazionale del lavoro, l'Organizzazione mondiale del commercio, l'Organizzazione di cooperazione e sviluppo e l'Organizzazione internazionale di legname tropicale e rappresenta un elemento importante di promozione delle esportazioni per questi paesi che trarranno notevoli vantaggi se osservano le misure previste da questo regolamento.
Quali azioni ha realizzato o pensa di realizzare la Commissione per far conoscere le disposizioni necessarie inserite in questo regolamento ai paesi e ai settori concreti che possono optare per questo regime preferenziale?
Risposta
Dall"entrata in vigore del regolamento del Consiglio (CE) 1154/98(5) del 25 maggio 1998, che prevede l"applicazione degli speciali incentivi relativi ai diritti dei lavoratori e alla tutela dell"ambiente, di cui agli articoli 7 e 8 dei regolamenti (CE) 3281/94(6) e (CE) 1256/96(7) riguardanti l"applicazione dei programmi pluriennali di preferenze tariffarie generalizzate (sistema di preferenze generalizzate) in relazione ad alcuni prodotti industriali ed agricoli provenienti dai paesi in via di sviluppo, la Commissione ha convocato una riunione a Bruxelles con i rappresentanti delle missioni diplomatiche dei paesi beneficiari.
Essa fornisce anche informazioni ai paesi beneficiari attraverso la sua delegazione nei paesi terzi.
Inoltre, durante i seminari di informazione sulle preferenze tariffarie generalizzate, organizzati nei paesi beneficiari su loro richiesta, la Commissione porrà un particolare accento sui regimi speciali di incentivi.
Peraltro, la Commissione ha anche previsto una specifica campagna di informazione su queste nuove procedure per le varie parti interessate (produttori, importatori, governi dei paesi beneficiari, sindacati e organizzazioni non governative operanti in questi paesi, eccetera).
Interrogazione n. 54 dell'on. Richard Howitt (H−0804/98)
Oggetto: Cooperazione allo sviluppo europea e investimenti privati
Si registra un accentuarsi della tendenza alla globalizzazione degli scambi e della cooperazione internazionali. Nel fare ingresso su nuovi mercati le imprese europee si trovano ad affrontare delle sfide allorché operano in paesi in cui i diritti dell'uomo e le norme ambientali internazionali non sono rispettati. Sempre più frequentemente le società e gli organismi donatori, compresa l'Unione europea, sono fatti segno di critiche per mancato rispetto dei diritti fondamentali (ad esempio compagnie petrolifere in Ecuador, Venezuela, Perù e Colombia, industria della floricoltura in Colombia e progetti UE in Ecuador). Per meglio conciliare gli obiettivi della cooperazione allo sviluppo europea con gli investimenti privati europei, non ritiene la Commissione che sia importante instaurare sistemi di controllo e di verifica esterna che valutino i codici di condotta delle imprese nonché le norme europee e internazionali in materia di lavoro e di ambiente?
Risposta
Il miglioramento delle condizioni sociali ed ambientali è una delle preoccupazioni costanti della Commissione. Essa vi contribuisce attivamente nei paesi in via di sviluppo sia a livello generale, nell"ambito delle politiche comunitarie globali, sia attraverso diversi progetti concreti.
La Commissione segue con interesse gli sforzi compiuti per definire ed attuare codici di condotta volontari adottati dalle imprese o negoziati dalle parti sociali. Essa ritiene che tali codici possano rivestire un ruolo importante per favorire il rispetto dei diritti sociali fondamentali. Essa reputa inoltre auspicabile che questi si basino sull"acquis dell"Organizzazione internazionale del lavoro e che le parti impegnate nella loro definizione cooperino in modo da garantirne un"efficace applicazione. Una struttura indipendente di sorveglianza e di verifica potrebbe contribuire efficacemente all"attuazione delle norme fondamentali.
Dal canto suo, la Commissione stessa ha avviato uno studio esplorativo sui modi e i mezzi disponibili per promuovere, soprattutto nel campo sociale, un codice di condotta destinato alle imprese europee che investono nei paesi in via di sviluppo. Così facendo, essa è indotta a studiare le condizioni dei codici esistenti e i risultati della loro applicazione. Si tratta dunque più di un"analisi della portata e degli effetti di questi codici che di un"attività di sorveglianza e di controllo propriamente detta. Infatti, se i codici sono volontari, non spetta alla Commissione verificare se le imprese li rispettano. Ad ogni modo, la Comunità attualmente non dispone di una base giuridica che consenta di imporre condizioni vincolanti.
Interrogazione n. 65 dell'on. Pat Gallagher (H−0820/98)
Oggetto: «Euro Hotline»
Come la Commissione ricorderà, nel corso del dibatto sull'euro del 13 gennaio 1998, l'interrogante ha invitato l'Esecutivo ad introdurre e finanziare una «Euro Hotline» per tutelare gli interessi dei consumatori e delle imprese al momento dell'introduzione dell'euro nonché per individuare e bloccare ingiustificati aumenti di prezzo. In quell'occasione la Commissione ha risposto che tale idea potrebbe essere esaminata.
Vuole ora la Commissione esporre la sua attuale posizione sulla mia proposta per l'introduzione di una «Euro Hotline»?
Risposta
Come ricorda l"onorevole parlamentare, nel quadro dell"introduzione dell"euro, la Commissione aveva sottoscritto il principio delle istanze di appello per rispondere alle preoccupazioni e alle esigenze dei consumatori e delle imprese.
Inoltre, essa ha esortato gli Stati membri a sviluppare sistemi di informazione per i propri cittadini. Sino ad oggi, gli undici Stati membri che passeranno all"euro il 1˚ gennaio prossimo hanno istituito dei numeri verdi euro e dei siti Internet, il cui elenco è stato pubblicato nel marzo scorso dal bollettino informativo della Commissione, «Infeuro». Verso la fine dell"anno verrà pubblicato un elenco aggiornato.
Oltre a questi servizi, che forniscono informazioni di carattere generale contribuendo ad informare consumatori e imprese, la Commissione ha anche esortato gli Stati membri a proteggere meglio i consumatori.
Nella raccomandazione del 23 aprile 1998(8) , la Commissione ha dunque invitato “gli Stati membri, compresi eventualmente gli enti locali, a istituire mezzi adeguati, soprattutto osservatori di passaggio all"euro, come strumento privilegiato per consentire la verifica costante dell"introduzione dell"euro, nonché della legittimità delle transazioni e della trasparenza delle attività professionali».
Tali osservatori dovrebbero consentire di individuare e contenere meglio gli aumenti di prezzo ingiustificati durante il periodo di transizione all"euro. Essi avranno inoltre una funzione di “ascolto, mediazione e assistenza ai cittadini».
La creazione di questi osservatori è stata confermata dall"accordo sulla doppia esposizione dei prezzi, stipulato il 30 giugno 1998 tra commercianti e consumatori.
Per servire meglio gli interessi dei consumatori nella loro vita quotidiana, i suddetti osservatori dovranno essere istituiti a livello locale, nell"ambito delle strutture amministrative esistenti e nel rispetto del diritto nazionale.
Interrogazione n. 66 dell'on. Antoni Gutiérrez Díaz (H−0722/98)
Oggetto: Spazi assegnati ai passeggeri degli aerei
Gli spazi occupati dai passeggeri di classe economica sui voli di compagnie aventi sede nell'Unione europea sono in generale molto ridotti, il che, oltre a risultare scomodo, può dar luogo a rischi addizionali in caso di incidenti.
Non ritiene la Commissione che occorrerebbe emanare una disposizione che stabilisca misure minime di comfort e sicurezza?
Risposta
Gli attuali regolamenti in materia di sicurezza degli aerei, introdotti nella legge comunitaria con il regolamento del Consiglio (CEE) 3922/91 relativo all"armonizzazione dei requisiti tecnici e delle procedure amministrative nel campo dell"aviazione civile, non riguardano specificamente lo spazio riservato ai posti dei passeggeri, fatta eccezione per la larghezza del corridoio e l"accesso alle uscite. I requisiti di sicurezza sono legati alla possibilità di evacuare, in caso di emergenza, i passeggeri entro un tempo prestabilito e ciò, a sua volta, implica limitazioni al numero dei passeggeri che un determinato aereo può trasportare, ma non incide sulla configurazione dei posti a sedere.
La configurazione dei posti attiene alla comodità e rientra tra le responsabilità dei gestori del servizio aereo. Oltre ai regolamenti esistenti in materia di sicurezza, la Commissione non ha dunque intenzione di disciplinare questioni che riguardano il comfort dei passeggeri.
Interrogazione n. 67 dell'on. John McCartin (H−0723/98)
Oggetto: Regioni dell'Irlanda per l'Obiettivo 1
Può la Commissione precisare se sia stata presa in considerazione la proposta di consentire alle regioni sottosviluppate di Irlanda di presentare una richiesta distinta per rientrare nell'Obiettivo 1, a norma delle nuove disposizioni del Fondo strutturale che entreranno in vigore nel 2000?
Risposta
La proposta di regolamento generale dei Fondi strutturali, approvata dalla Commissione il 18 marzo scorso, prevede, per l"Obiettivo 1, di calcolare il PIL per abitante in standard di potere di acquisto, a livello di regioni NUTS II, in base agli ultimi tre anni disponibili. Solo le regioni NUTS II con un livello di PIL per abitante inferiore al 75 % della media comunitaria potranno rientrare nell"Obiettivo 1 per il periodo 2000‐2006. La Commissione stabilirebbe l"elenco di queste regioni, nel momento in cui il regolamento fosse approvato dal Consiglio, basandosi sulla ripartizione delle regioni NUTS II in vigore in quel momento.
Peraltro, la Commissione ha proposto un sostegno transitorio di una durata di 6 anni, o anche 7, per le regioni attualmente ammissibili all"Obiettivo 1 che non risulterebbero più beneficiarie di questo Obiettivo a partire dal 1˚ gennaio 2000, in modo da non sospendere bruscamente gli aiuti forniti dalla Comunità e da non compromettere i risultati ottenuti sino a quel momento grazie al contributo dei Fondi strutturali.
L"Irlanda è costituita da un"unica regione NUTS II. In base ai dati attualmente disponibili, il suo livello di PIL per abitante è superiore alla soglia del 75 % della media comunitaria. La totalità del paese dovrebbe quindi essere interessata dal phasing‐out dell"Obiettivo 1 e beneficiare, a tale titolo, del sostegno transitorio proposto dalla Commissione.
Interrogazione n. 68 dell'on. Michael Elliott (H−0726/98)
Oggetto: Direttiva sugli uccelli
Intende la Commissione intervenire a seguito della mancata applicazione da parte delle autorità francesi della direttiva CE sugli uccelli relativa ai periodi di caccia per uccelli migratori? Inoltre, come intende reagire alla recente decisione adottata dall'Assemblea nazionale francese di estendere unilateralmente la stagione di caccia consentita?
Risposta
Nel 1997 la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Repubblica francese in quanto i periodi di apertura della caccia in questo Stato membro non sono conformi alle disposizioni della direttiva comunitaria «uccelli selvatici» (direttiva del Consiglio 79/409/CEE del 2 aprile 1979 riguardante la conservazione degli uccelli selvatici). Le date di apertura e di chiusura della stagione di caccia in Francia non consentono, infatti, di garantire la tutela completa di alcune specie di uccelli selvatici durante il loro tragitto di ritorno verso il luogo di nidificazione, nonché durante i periodi di riproduzione e di nidificazione. Il 24 giugno 1998 la Commissione ha deciso di inviare alla Repubblica francese un parere motivato, seconda tappa della procedura di infrazione di cui all"articolo 169 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Nell"annunciare la decisione di inviare un parere motivato, la Commissione da un lato ha segnalato che questa procedura era antecedente alle modifiche legislative approvate dal parlamento francese, dall"altro ha espresso il timore che tali modifiche, il cui esito è quello di aggravare le lacune descritte, possano esacerbare i problemi legati alla stagione di caccia in Francia(9) .
Interrogazione n. 69 dell'on. Angela Billingham (H−0730/98)
Oggetto: Norma UEFA sulla proprietà comune
La Commissione è al corrente del grande scontento esistente in Grecia dove i tifosi sono in agitazione a causa dell'introduzione, da parte dell'UEFA, di una nuova norma che vieta alle società calcistiche di proprietà comune di partecipare alla stessa competizione per la Coppa UEFA? Questa norma, introdotta retroattivamente senza consultazione delle parti interessate, impedirà alla società calcistica di Atene AEK di partecipare alla competizione per la Coppa UEFA di questa stagione.
La Commissione concorda con l'interrogante sul fatto che è irragionevole e ingiusto che l'UEFA introduca questa nuova norma quando l'AEK e le altre società calcistiche si sono già qualificate per le competizioni europee, distruggendo così il diritto acquisito dell'AEK a partecipare, deludendo i giocatori e i tifosi e pregiudicando l'integrità della competizione nel suo insieme?
Risposta
La Commissione è consapevole del fatto che l"UEFA ha recentemente approvato regole che disciplinano la partecipazione alle competizioni europee di squadre appartenenti allo stesso proprietario. Il FC AEK Atene e lo Slavia Praga sono stati direttamente interessati da tali regole in quanto entrambi appartengono allo stesso gruppo (il gruppo Enic).
Come la onorevole parlamentare certamente saprà, le due squadre e l"UEFA hanno sottoposto la loro controversia sulle nuove regole al Tribunale arbitrale per lo sport (CAS). Il CAS ha deciso, come intervento preliminare in relazione al caso, di posticipare l"applicazione delle nuove regole dell"UEFA per la stagione 1998/99 in modo da evitare un danno irreparabile all"AEK Atene.
Di primo acchito, sembra che le regole in questione siano di natura sportiva, e che siano volte a preservare l"incertezza dei risultati, obiettivo che il Tribunale ha riconosciuto legittimo nella sentenza relativa al caso Bosman(10) del 15 dicembre 1995.
Ovviamente, se squadre del medesimo proprietario partecipano agli stessi tornei, siano esse nazionali o internazionali, può sorgere il dubbio che l"esito sia stato deciso in anticipo.
Per accertare se le regole dell"UEFA costituiscano o no una limitazione della concorrenza, sarebbe necessario stabilire se esse si limitano a ciò che è strettamente necessario per garantire l"incertezza dei risultati, oppure se vi sono mezzi meno restrittivi per conseguire tale obiettivo. Purché tali regole restino commisurate all"obiettivo sportivo perseguito, esse non ricadono nei casi contemplati dalle norme sulla concorrenza di cui al Trattato CE.
In questa fase, la Commissione non dispone di tutti gli elementi necessari per stabilire definitivamente la compatibilità delle regole in questione con gli articoli 85 e 86 del Trattato CE.
Interrogazione n. 70 dell'on. Friedhelm Frischenschlager (H−0732/98)
Oggetto: Parità delle opportunità – sicurezza sociale
Alla fine dello scorso mese di gennaio i liberali hanno organizzato a Bruxelles una Conferenza sul tema «Parità delle opportunità», alla quale hanno partecipato oltre 90 donne provenienti dall'Austria. Nel corso di tale manifestazione è stato affrontato fra gli altri il tema della sicurezza sociale delle donne, che in tutta Europa non è all'altezza dei criteri corrispondenti al principio della parità delle opportunità.
Che cosa intende fare in futuro la Commissione, a parte i suoi sforzi del tutto encomiabili in materia di parità delle opportunità, per migliorare questa situazione insoddisfacente per i soggetti interessati?
Risposta
Nel campo del pari trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale, vi sono tre direttive del Consiglio 79/7/CEE (parità nei regimi previdenziali previsti per legge)(11) , 86/378/CEE(12) e 96/97/CE(13) (parità nei regimi previdenziali previsti per i lavoratori).
Vi sono tuttavia ancora lacune nell"applicazione del principio del pari trattamento, soprattutto nel campo dei sistemi previdenziali previsti per legge. La direttiva 79/7/CEE esclude dal suo campo di applicazione questioni importanti come l"età pensionabile, la reversibilità e le prestazioni alla famiglia.
La Commissione intende presentare una nuova proposta per una direttiva del Consiglio che completi la normativa comunitaria esistente nel campo del pari trattamento tra donne e uomini in materia di previdenza sociale, tenuto conto del nuovo equilibrio tra i sessi e della giurisprudenza della Corte.
Tale proposta sostituirà la proposta avanzata nel 1987(14) ancora pendente dinanzi al Consiglio malgrado i pareri favorevoli del Parlamento e del Comitato economico e sociale.
Interrogazione n. 71 dell'on. José Apolinário (H−0741/98)
Oggetto: Iniziativa della Commissione sulle regioni ultraperiferiche
Considerato che il trattato di Amsterdam comporta un articolo sulla specificità delle regioni insulari e ultraperiferiche e che, nell'Agenda 2000, la Commissione si propone di porre termine all'iniziativa comunitaria REGIS non facendo alcun cenno a proposte politiche specifiche, potrebbe essa far sapere come intende garantire una politica di coesione economica e sociale per le regioni ultraperiferiche?
Risposta
La proposta di regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, approvata dalla Commissione il 18 marzo 1998, riconosce la specificità delle regioni ultraperiferiche sancita dal nuovo articolo 299 del Trattato di Amsterdam in fase di ratifica.
Per il periodo 2000‐2006 la Commissione ha proposto che possano beneficiare dell"Obiettivo 1 le regioni con un livello di PIL per abitante inferiore al 75 % della media comunitaria. Tuttavia, tenuto conto della natura e della persistenza dei loro disagi, tutte le regioni ultraperiferiche saranno ammissibili a questo Obiettivo, indipendentemente dal loro livello di PIL per abitante.
Inoltre, le regioni ultraperiferiche che appartengono a Stati membri ammissibili al Fondo di coesione potranno beneficiare, in deroga, di un tasso di intervento dei Fondi strutturali fino all"85 % del costo totale ammissibile.
Peraltro, gli Stati membri potranno proporre, nel quadro degli interventi dell"Obiettivo 1, le azioni sinora condotte a titolo dell"iniziativa comunitaria REGIS.
Interrogazione n. 72 dell'on. Nuala Ahern (H−0745/98)
Oggetto: Programma della British Nuclear Fuels inteso ad incrementare il commercio di combustibili nucleari con il Giappone e la Corea del Sud
Come giudica la Commissione i programmi della British Nuclear Fuels srl tesi ad incrementare il commercio in combustibili nucleari con il Giappone e la Corea del Sud? Ha valutato la Commissione le implicazioni in termini di proliferazione nucleare scaturenti dal proposito della BNFL di esportare combustibili MOX a base di plutonio? Dispone la Commissione di informazioni della BNFL o del governo del Regno Unito in relazione a tale commercio incentrato su Sellafield, in particolare per quanto riguarda l'inquinamento dell'ambiente?
Risposta
La Commissione ha contatti regolari con la British Nuclear Fuels srl (BNFL) in relazione al suo commercio di combustibili nucleari. I contratti stipulati dalla BNFL per la rigenerazione e/o la produzione di combustibili MOX vengono notificati all"Agenzia di approvvigionamento dell"Euratom. Il 25 maggio 1998 il Consiglio ha approvato una proposta della Commissione volta a negoziare con il Giappone un accordo sull"utilizzo pacifico dell"energia nucleare. Uno degli obiettivi della proposta di accordo con il Giappone è quello di garantire un quadro sicuro a lungo termine, per i futuri accordi commerciali in campo nucleare, tra le imprese comunitarie e quelle giapponesi. In riferimento alla Repubblica di Corea, in questa fase la Commissione non ha proposte da avanzare in merito alla stipula di un accordo sul commercio di combustibili nucleari.
Il combustibile MOX, di cui all"interrogazione della onorevole parlamentare, viene prodotto con materiale importato dal Giappone (e di proprietà di un"azienda di servizi pubblici giapponese) come combustibile irradiato che è stato rigenerato. Il materiale è stato sotto la tutela dell"Euratom dal momento in cui è giunto nella Comunità e resta sotto la tutela dell"AIEA. Una volta che i prodotti a base di MOX vengono esportati in Giappone continuano ad essere sottoposti a tutela internazionale (AIEA) in quanto il Giappone ha firmato un accordo di tutela onnicomprensivo con l"AIEA ai sensi del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari. Il materiale verrà verificato da parte dell"AIEA prima e dopo la spedizione. Inoltre, verranno applicate idonee misure di contenimento e sorveglianza. Pertanto, oltre ai requisiti di protezione fisica, verranno adottate le misure necessarie per impedire l"utilizzo del materiale nucleare a scopi illeciti.
Quanto all"inquinamento ambientale, la Commissione non è al corrente di perdite verificatesi in occasione di dette spedizioni. I contenitori utilizzati per il trasporto rispondono ai requisiti dei regolamenti dell"AIEA approvati dall"Organizzazione marittima internazionale (OMI) e le navi contengono numerosi dispositivi di sicurezza, quali doppi scafi rinforzati e doppi sistemi elettrici, di navigazione, di comunicazione e di raffreddamento.
Un gruppo di lavoro congiunto OMI/AIEA/PNUA ha concluso che tutte le informazioni disponibili dimostrano livelli bassissimi di rischio radiologico e conseguenze ambientali.
Interrogazione n. 73 dell'on. Doeke Eisma (H−0748/98)
Oggetto: Ambiente e paesi in via di sviluppo
Può la Commissione indicare per quali motivi riduce del 50 % le linee di bilancio per le foreste tropicali (B7‐6201) e l'ambiente nei paesi in via di sviluppo (B7‐6200)?
Può la Commissione far sapere quale percentuale dell'attuale bilancio per lo sviluppo è destinata all'ambiente?
Può la Commissione far sapere in che modo viene assicurata l'integrazione della dimensione ambientale nella politica di sviluppo?
Risposta
Visti i vincoli generali di bilancio, la Commissione ha dovuto definire la priorità delle sue azioni. Pertanto, tutte le linee di bilancio sono state attentamente esaminate. Nel caso delle linee di bilancio B76200 “Ambiente nei paesi in via di sviluppo» e B7‐6201 “Foreste tropicali», è risultato che parte delle attività, in particolare attività di progetto sul campo, di cui alle predette due linee di bilancio, possono essere altrettanto ben coperte da altre fonti di finanziamento senza compromettere la politica di cooperazione allo sviluppo della Comunità europea. Nei paesi ACP vi sono risorse finanziarie sufficienti, rese disponibili dal Fondo europeo di sviluppo, per le quali è possibile un rilevante aumento del tasso di esborso. Pertanto, la riduzione dell"assegnazione richiesta limitata al 50 % va vista nel quadro di un esercizio volto ad orientare meglio ed integrare perfettamente l"ambiente nella politica di sviluppo. Non si tratta dunque di un tentativo da parte della Commissione di sminuire l"importanza dell"ambiente o di ridurre la spesa per azioni ambientali nel quadro della cooperazione allo sviluppo.
Tale scelta è anche in linea con le raccomandazioni di due ampie e importanti valutazioni sulle azioni comunitarie, concluse di recente nel campo dell"ambiente e delle foreste tropicali. In base alla prima valutazione, è emersa una serie di indicazioni per migliorare le prestazioni ambientali, soprattutto attraverso l"integrazione di tale aspetto nella politica di sviluppo generale. Quanto alle foreste tropicali, attualmente la Commissione sta preparando una comunicazione al Consiglio e al Parlamento che tratta nei dettagli le varie alternative per le future azioni in questo campo.
Nel periodo 1990‐1995, nel quadro dei programmi di cooperazione con i paesi dell"Asia, dell"America Latina e del Mediterraneo (ALA/MED), nonché con le regioni ACP (Africa, stati dei Caraibi e del Pacifico), la Commissione ha impegnato 1.339 milioni di ecu in progetti ambientali, ossia l"8, 5 % dei fondi totali impegnati in quel periodo. I maggiori temi sui quali tali impegni si sono concentrati sono i seguenti: risorse della terra, foreste tropicali, biodiversità, ambiente urbano e rafforzamento istituzionale.
La Comunità, in stretta collaborazione con esperti degli Stati membri, ha notevolmente incrementato l"attività politica per lo sviluppo sostenibile. In tale contesto, la Commissione sta per ultimare una serie di orientamenti sulle risorse idriche e sta attivamente lavorando sulla biodiversità, l"energia sostenibile e la valutazione di impatto ambientale.
Interrogazione n. 74 dell'on. Sören Wibe (H−0750/98)
Oggetto: Vendite esenti da imposte e convenzioni internazionali
Gli Stati membri dell'Unione europea hanno sottoscritto convenzioni internazionali a norma delle quali le vendite di beni nelle acque e nello spazio aereo internazionali sono esenti da imposte. Nessun paese può assoggettare ad imposte le vendite realizzate durante un viaggio che si svolge tra due Stati diversi.
Non ritiene la Commissione che la decisione di abolire le vendite esenti da imposte all'interno dell'Unione europea nel 1999 costituisca una violazione di tali convenzioni internazionali? Non ritiene che queste ultime debbano essere oggetto di nuovi negoziati con tutte le parti contraenti?
Risposta
La Commissione ritiene che il problema sollevato riguardi essenzialmente le convenzioni internazionali in campo marittimo.
Essa conferma che la Comunità europea, così come gli Stati membri, hanno firmato la Convenzione internazionale sul diritto del mare. Tale Convenzione non disciplina in modo esplicito la tassazione delle vendite a bordo di una nave, ma sancisce che, più in generale, nessuno Stato possa legittimamente pretendere di imporre la propria sovranità su una qualunque zona di mare aperto.
Viceversa, detta Convenzione non contiene alcuna disposizione che preveda la possibilità di vendite esenti da imposte in alto mare.
La Commissione ha esaminato, con il gruppo di esperti del diritto del mare costituito nell"ambito del Consiglio, la compatibilità della regolamentazione fiscale e doganale comunitaria in vigore con la Convenzione internazionale sul diritto del mare. Non è stata osservata alcuna incompatibilità.
Interrogazione n. 75 dell'on. John Cushnahan (H−0788/98)
Oggetto: Abolizione delle vendite in esenzione d'imposta
Può la Commissione indicare come concilia la proposta del Commissario Monti di individuare gli strumenti statali e comunitari disponibili per alleviare i problemi sociali ed economici derivanti dall'eventuale abolizione delle vendite in esenzione d'imposta alla metà del 1999 con quanto categoricamente affermato da un suo collega membro della Commissione quando, nell'illustrare un resoconto relativo alla «Sesta rassegna relativa agli aiuti pubblici nell'Unione europea nel settore manifatturiero e in altri settori», dichiara che esiste la necessità di ridurre in modo notevole tutti gli aiuti pubblici all'industria?
Non ritiene che sia giunto il momento di riconsiderare la sua posizione interna, prima di formulare impegni che non potrà rispettare?
Risposta
Effettivamente, il 19 maggio 1998, la Commissione ha offerto al Consiglio “Ecofin» di mettere a sua disposizione un documento di lavoro sulle vendite intracomunitarie in esenzione di imposta.
Tale documento è destinato a chiarire gli strumenti che possono essere utilizzati dagli Stati membri al fine di rispondere ad eventuali difficoltà da essi riscontrate.
La Commissione non rileva alcuna contraddizione tra tale posizione e l"approccio di principio da essa scelto in materia di aiuti statali.
Il 30 giugno 1999 l"abolizione delle vendite in esenzione di imposta all"interno della Comunità comporterà la cessazione di un sostegno globale, sotto forma fiscale, ad un settore di attività che attualmente è sostenuto da tutti i contribuenti.
Il ricorso a strumenti nazionali o comunitari avrà invece lo scopo di ovviare, nell"ambito delle disposizioni comunitarie esistenti, ad eventuali problemi sociali ed economici, rigorosamente identificati mediante strumenti definiti o inquadrati a tal fine.
Ne risulterà dunque una riduzione globale dei sostegni attualmente concessi e un miglior orientamento delle eventuali azioni da condurre.
Interrogazione n. 76 dell'on. Alex Smith (H−0754/98)
Oggetto: Rifiuti radioattivi e tossici
A seguito dell'accordo preso alla riunione ministeriale della convenzione Ospar sul controllo dello scarico in mare di rifiuti radioattivi e tossici tenutasi a Sintra (Portogallo) in luglio, quali iniziative intende prendere la Commissione per aumentare la capacità di controllo di Euratom per assicurare che scarichi di liquidi radioattivi provenienti da Sellafield e Dounreay nel Regno Unito e da La Hague in Francia non continuino ad inquinare le coste e il patrimonio ittico di questi paesi oltre che di Spagna, Irlanda e dei paesi scandinavi?
Risposta
La responsabilità del controllo degli scarichi in mare di rifiuti radioattivi continua a ricadere sugli Stati membri. Ai sensi dell"articolo 36 del Trattato Euratom, la Commissione viene informata dei livelli di radioattività negli Stati membri (ad esempio, Irlanda, Spagna) e, ove necessario, lungo la costa. Essa riceve anche informazioni da paesi quali la Norvegia. La Commissione esamina tali informazioni alla luce delle norme fondamentali di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori e della popolazione in generale contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (direttiva 80/836/Euratom(15) ; direttiva 96/29/Euratom(16) da attuarsi nel maggio 2000).
Conformemente all"articolo 35 del Trattato Euratom, la Commissione ha anche il diritto di accedere agli impianti installati dagli Stati membri, al fine di controllare i livelli di radioattività nell"ambiente. Essa può verificarne il funzionamento e l"efficienza. Missioni di verifica sono state condotte nel Regno Unito (Dounreay e Sellafield, 1993), vicino a La Hague (Francia, 1996) e in Irlanda (1996). Sono state sottoposte a verifica le procedure di monitoraggio degli scarichi liquidi e aerei dei tre impianti di rigenerazione in questione.
E" in preparazione una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo sull"applicazione dell"articolo 35 del Trattato Euratom, che copre il periodo 1990‐1997. La recente istituzione di nuovi incarichi è un primo passo verso la creazione di un gruppo di verifica specializzato che sarebbe in grado di svolgere verifiche più frequenti.
Interrogazione n. 77 dell'on. James Fitzsimons (H−0821/98)
Oggetto: Scarsa affidabilità dell'industria nucleare britannica
Il Comitato britannico per la sanità e la sicurezza (Health and Safety Executive) ha dichiarato il 1° settembre scorso che un'ispezione della centrale nucleare di Dounreay nella Scozia settentrionale ha rivelato «numerosi problemi cronici di sicurezza». Esso non è più in grado di assolvere quelle che è attualmente il suo compito principale, ossia lo smantellamento della centrale di Dounreay. Vi è inoltre un'eccessiva dipendenza dai subappaltatori per tutta una serie di compiti. L'Authority britannica per l'energia atomica non ha una strategia organica per affrontare il problema delle scorie radioattive.
Tenuto conto che nel complesso di Sellafield si sono verificati numerosi incidenti e che non si è riusciti a dissipare le preoccupazioni del pubblico sulla sua sicurezza e sui «problemi cronici» emersi nell'impianto scozzese di Dounreay, non ritiene la Commissione di dover prendere posizione sulla questione?
Risposta
La Commissione ha debitamente ricevuto la relazione del Comitato britannico per la sanità e la sicurezza pubblicata il 1˚ settembre. Si tratta di un ponderoso documento il cui esame dettagliato richiederà un certo tempo, prima che la Commissione possa decidere se è opportuno intraprendere qualche misura. Tuttavia, è già possibile affermare che nel complesso la situazione rilevata dalla relazione è molto allarmante.
Interrogazione n. 78 dell'on. Christine Oddy (H−0760/98)
Oggetto: L'intesa USA‐UE su Cuba del 18 maggio 1998
Sa la Commissione che l'intesa recentemente raggiunta fra UE e USA su Cuba desta notevoli preoccupazioni per il fatto che essa si applica soltanto all'Unione europea e non al resto del mondo, con la conseguenza che la sovranità di Cuba continua ad essere limitata dalla legge Helms‐Burton? Quali iniziative conta la Commissione di adottare per assicurare che la decisione ONU sulla revoca immediata e incondizionata dell'embargo statunitense contro Cuba sia effettivamente applicata?
Risposta
Come indicato nelle risposte a numerose interrogazioni orali e scritte sull"argomento, l"intesa USA‐UE del 18 maggio 1998, riguardante le norme per il rafforzamento della tutela degli investimenti, va al di là del problema di eventuali espropriazioni illecite a Cuba e non è una multilateralizzazione della legge Helms‐Burton. Al contrario, essa rappresenta un passo avanti prezioso nella politica di tutela degli investimenti in quanto affronta il problema generale dell"investimento in espropriazioni illecite. Ciò va sicuramente a beneficio della Comunità perché l"Europa è il maggiore investitore del mondo al di fuori dei propri confini. Pertanto, impedire e scoraggiare l"investimento in proprietà illecitamente espropriate non può che rafforzare la tutela degli investimenti europei nel mondo.
L"intesa non mette a repentaglio la sovranità di Cuba. Ciò che la Comunità ha accettato con quell"intesa è una politica in virtù della quale l"investimento comunitario in proprietà della cui espropriazione illecita la Commissione sia certa è soggetto all"applicazione di una serie di norme concordate da parte della Comunità e degli Stati membri. Saranno dunque interessati solo i futuri investimenti eseguiti da investitori comunitari a Cuba, e solo nella misura in cui essi dipenderanno dagli aiuti ufficiali provenienti dagli Stati membri. Le norme concordate non corrisponderanno ad un divieto di investimento a Cuba, e gli investimenti già effettuati a Cuba, anche quelli effettuati in proprietà espropriate in modo illecito, non verranno in alcun modo toccati dall"intesa.
In riferimento al blocco statunitense contro Cuba, la Comunità continua ad adoperarsi per eliminarlo nell"ambito delle Nazioni Unite. Come segnalato nella posizione comune del Consiglio su Cuba del dicembre 1996, la Comunità è persuasa che il modo migliore per promuovere una transizione graduale a Cuba consiste nel mantenere un impegno costruttivo con le autorità e nel cercare di influire sull"evoluzione attraverso un"azione concreta piuttosto che con una politica di isolamento.
Interrogazione n. 79 dell'on. Mihail Papayannakis (H−0761/98)
Oggetto: Trasparenza dei rapporti finanziari tra Stati membri e imprese pubbliche
Considerando, da un lato, che le imprese pubbliche svolgono un ruolo importante nell'economia degli Stati membri e che l'evoluzione delle condizioni di concorrenza nel quadro del mercato comune impone vieppiù la trasparenza nei rapporti finanziari tra Stato ed imprese pubbliche e, dall'altro, che ‐come ha constatato la Commissione – cospicui aiuti di stato sono attribuiti illegalmente, può la Commissione far sapere se – e, in caso affermativo, quando – la Grecia ha introdotto disposizioni vincolanti concernenti la trasposizione nel suo diritto nazionale delle direttive 80/723/CEE(17) e 93/84/CEE(18) , se ha comunicato alla Commissione le corrispondenti misure di adeguamento e se applica correttamente le predette direttive?
Risposta
La Commissione segnala all"onorevole parlamentare che il 2 luglio scorso le autorità greche hanno comunicato alla Commissione le disposizioni adottate per recepire nel diritto greco la direttiva 80/723/CEE, modificata dalla direttiva 93/84/CEE. Tali disposizioni sono contenute nell"articolo 27 della legge 2579.
Esiste sempre, tuttavia, un disaccordo sugli obblighi derivanti dalla direttiva.
Pertanto, la Commissione ha deciso di attendere le informazioni aggiuntive richieste alle autorità greche il 27 luglio scorso, prima di pronunciarsi sull"eventuale chiusura della procedura di infrazione (A/96/2253) aperta nel 1996 per la non conformità delle informazioni fornite a quelle richieste dalla direttiva.
Interrogazione n. 80 dell'on. Laura González Álvarez (H−0762/98)
Oggetto: Utilizzazione impropria di fondi europei nel parco di Lineal del Manzanares (Madrid)
Il 26 luglio 1996 la Commissione aveva approvato il cofinanziamento da parte del fondo di coesione del progetto di parco di Lineal del Manzanares, presso Madrid per un importo di 9, 97 milioni di ecu. Il progetto consisteva nel miglioramento dell'ambiente fluviale del Manzanarre, con il ripristino di un ramo del fiume e la creazione di una zona verde.
Le autorità locali hanno manifestato la propria preoccupazione a seguito di un intervento del governo autonomo della comunità di Madrid, che intende privatizzare il parco e suddividerlo in parcelle che sarebbero offerte a imprese a fini lucrativi.
La Commissione non ritiene che, nella misura in cui un investimento comunitario destinato a migliorare l'ambiente fluviale sia messo a servizio di un'operazione immobiliare, si possa configurare una frode nei confronti dell'Unione europea?
Quali iniziative pensa di assumere la Commissione per verificare questa situazione e impedire che si verifichino irregolarità rispetto alla destinazione iniziale dei fondi erogati?
Risposta
Come già segnalato dalla Commissione nella risposta(19) all"interrogazione scritta 1345/98 della onorevole parlamentare in occasione della riunione del Comitato di controllo competente, nel mese di ottobre, la Commissione verificherà se l"attuazione di tale progetto sia inficiata di irregolarità.
In tale occasione, la Commissione conta anche di ispezionare il sito del progetto.
Interrogazione n. 81 dell'on. Paul Lannoye (H−0766/98)
Oggetto: Ecosistemi della Doñana
Può la Commissione far sapere se saranno assegnati stanziamenti supplementari a titolo dei Fondi strutturali alle autorità spagnole per i progetti di ripristino degli ecosistemi della Doñana (ad esempio per il Progetto 2005)?
Quali misure sono state adottate al fine di assicurare, da un lato, che tali progetti siano attuati solo quando i fanghi e le acque tossici saranno opportunamente depurati e, dall'altro, che siano conformi agli obiettivi ambientali del piano di sviluppo sostenibile relativo a tutta la zona della Doñana, vale a dire il sito Natura 2000 nel suo complesso e non solo il parco nazionale?
Risposta
A tutt"oggi la Commissione non ha ricevuto alcuna richiesta dalle autorità spagnole relativa ad un eventuale cofinanziamento del ripristino degli ecosistemi del parco di Doñana da parte dei Fondi strutturali.
Alla Commissione preme sottolineare che, nell"ipotesi in cui dovesse ricevere tale richiesta, i crediti necessari al cofinanziamento delle azioni previste dovrebbero provenire da una riassegnazione delle risorse finanziarie attualmente disponibili nel quadro comunitario di sostegno dell"Obiettivo 1 per la Spagna.
La Commissione vorrebbe peraltro precisare che i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali devono obbligatoriamente rispettare tutta la legislazione comunitaria, compresa quella in materia di ambiente.
Interrogazione n. 82 dell'on. Birgitta Ahlqvist (H−0768/98)
Oggetto: Diversità culturale nel Libro verde sulla convergenza
Conformemente all'articolo 128 del Trattato di Maastricht, l'Unione europea ha il dovere di contribuire «al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali». Inoltre, se necessario, l'UE appoggia ed integra la loro azione, ad esempio per quanto riguarda la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.
Dato che la diversità ha una parte importante del patrimonio culturale europeo, può la Commissione far sapere quali misure sono previste nel Libro verde sulla convergenza per salvaguardare la diversità culturale?
Risposta
La onorevole parlamentare chiede quali misure siano state previste nel Libro verde sulla convergenza per salvaguardare la diversità culturale.
Va detto che nel Libro verde non sono state previste misure specifiche su nessun aspetto della convergenza. Lo scopo del Libro verde non era di lanciare proposte politiche o legislative, bensì di aprire un dibattito il più vasto possibile su un fenomeno nuovo e complesso. Tale obiettivo è stato sicuramente conseguito. La Commissione ha sintetizzato i risultati del processo di consultazione avviato dal Libro verde in un documento di lavoro della Commissione approvato il 29 luglio 1998.
La onorevole parlamentare certamente ricorderà che il Libro verde contiene un capitolo specificamente dedicato al problema di come soddisfare, in futuro, gli obiettivi di interesse pubblico. In tale capitolo, la promozione della diversità culturale viene identificata come uno di questi obiettivi. Moltissime risposte al Libro verde hanno confermato tale posizione. Tuttavia, il problema sollevato dal Libro verde riguarda il modo in cui soddisfare obiettivi di interesse pubblico in un ambiente che ha registrato una convergenza di alcuni aspetti dei settori delle telecomunicazioni, delle trasmissioni radiotelevisive e della tecnologia informatica. Il dibattito su questo punto è in corso.
Il succitato documento di lavoro della Commissione solleva tre ulteriori interrogativi, il cui scopo è quello di approfondire il dibattito sulla convergenza in relazione ad alcuni problemi fondamentali, ossia l"accesso a reti e gateway digitali in un ambiente che converge, la creazione di un quadro per l"investimento, l"innovazione e la promozione della produzione, della distribuzione e della disponibilità di contenuti a livello europeo, nonché il modo per garantire un approccio equilibrato alla regolamentazione.
Tutti questi aspetti hanno implicazioni per la diversità culturale e la Commissione ne terrà pienamente conto quando, verso la fine di quest"anno, elaborerà una comunicazione sulla convergenza. Essa conterrà un"ulteriore analisi, e le eventuali proposte politiche ritenute necessarie.
Infine, la Commissione può segnalare alla onorevole parlamentare che essa intende svolgere un"azione specifica al riguardo. Tra breve, essa invierà un questionario agli Stati membri per formulare un Libro verde dedicato in particolare alla definizione di politiche europee appropriate in relazione agli aspetti culturali dei nuovi servizi informativi e audiovisivi.
Interrogazione n. 83 dell'on. Anne McIntosh (H−0769/98)
Oggetto: Politica agricola comune
Intende la Commissione estendere la concessione relativa alle superfici registrate dal IACS, concessione accordata ai produttori di lamponi e mirtilli, ad altri produttori di frutta, in particolare di mele?
Risposta
I pagamenti di compensazione concessi dalla Comunità ai produttori di alcune coltivazioni arabili sono disciplinati dal regolamento del Consiglio (CEE) 1765/92. L"articolo 9 di questo regolamento definisce i raccolti che non possono beneficiare di aiuti di tipo compensativo:
“Non è possibile presentare domande per pagamenti di compensazione e dichiarazioni di messa a riposo relative a terreni che, al 31 dicembre 1991, erano destinati a pascoli permanenti, coltivazioni permanenti o alberi, oppure che venivano utilizzati per scopi non agricoli».
Ciò significa che i terreni destinati, al 31 dicembre 1991, a coltivazioni o pascoli permanenti, come nel caso dell"arboricoltura e del settore lattiero‐caseario, non possono beneficiare di aiuti di tipo compensativo.
Nell"Allegato I al regolamento della Commissione (CE) n. 658/96, che stabilisce le norme attuative per la concessione dei pagamenti di compensazione, viene fornita la seguente definizione di coltivazioni permanenti: “Coltivazioni che occupano il terreno per cinque anni o più e producono raccolti ripetuti, fatta eccezione per le coltivazioni pluriennali».
Le coltivazioni pluriennali includono i lamponi e i mirtilli di cui all"interrogazione della onorevole parlamentare.
L"eccezione si limita chiaramente a coltivazioni che siano caratterizzate da un periodo massimo di rotazione di cinque anni. La Commissione non intende estendere ai terreni destinati a coltivazioni permanenti la possibilità di beneficiare dei pagamenti di compensazione, in linea di principio riservata ai terreni arabili. I meli, il cui periodo di produzione copre un periodo molto più lungo, fanno parte di quest"ultima categoria e non possono beneficiare di aiuti di tipo compensativo.
Interrogazione n. 84 dell'on. Arthur Newens (H−0770/98)
Oggetto: Relazione della Commissione europea sui risultati dell'applicazione della direttiva 92/42 sull'efficienza energetica
L'articolo 10 della direttiva del Consiglio 92/42(20) prevede che la Commissione europea presenti al Parlamento europeo, tre anni dopo l'entrata in applicazione della direttiva, una relazione sui risultati ottenuti. Considerando che la direttiva è entrata in vigore nel gennaio 1993, può la Commissione assicurare che la relazione sarà presentata prima del gennaio 1999 – vale a dire tre anni dopo?
Risposta
L"articolo 10 della direttiva 92/42/CEE in effetti prevede quanto segue: “Tre anni dopo l"applicazione della presente direttiva, la Commissione sottoporrà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati ottenuti».
E" necessario tuttavia tener conto anche dell"articolo 9.2 che recita: “Gli Stati membri ammettono l"introduzione sul mercato e l"attivazione di apparecchi conformi alle regolamentazioni in vigore sul proprio territorio alla data di approvazione della presente direttiva per il periodo fino al 31 dicembre 1997». La maggior parte degli Stati membri si è avvalsa di questa possibilità.
Tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva comunitaria nella legislazione nazionale. E" però ancora troppo presto per poter valutare i risultati ottenuti.
L"articolo 10 della direttiva 92/42/CEE prosegue così: «Tale relazione sarà accompagnata da proposte relative alle eventuali modifiche da apportare alla presente direttiva alla luce di questi risultati e dei progressi tecnologici compiuti». In tale contesto, la Commissione non prevede di proporre modifiche ai requisiti definiti dall"articolo 5.1 in materia di rese utili.
Interrogazione n. 85 dell'on. Eva Kjer Hansen (H−0773/98)
Oggetto: Registrazione dei documenti in seno alla Commissione
La relazione speciale della Corte dei conti sull'UCLAF rivela che non esistono norme quanto alla forma e al contenuto dei dossier dell'UCLAF (3.13‐3.18) e riprende l'esempio del settore del turismo, relativamente al quale i documenti ingombranti sono sistematicamente distrutti (2.33).
Può la Commissione confermare l'assenza di regolamentazione, per quanto riguarda l'archiviazione e la registrazione di documenti, che si applica alle unità della Commissione?
Può dire la Commissione se intende introdurre un insieme di norme per la registrazione e l'archiviazione dei documenti al fine di sopprimere la possibilità, in tutti i servizi della Commissione, che la distruzione di dossier venga lasciata alla discrezione del personale?
Risposta
La Commissione segnala alla onorevole parlamentare che all"interno della Commissione esiste una regolamentazione relativa all"archiviazione e alla registrazione dei documenti. Si tratta specificamente:
‐ della decisione della Commissione del 18 marzo 1986 contenuta nel documento SEC (86) 388 sulla gestione dei documenti, la quale prevede che qualunque documento in entrata o in uscita da un servizio della Commissione debba essere identificato (articolo 3), registrato (articoli 5 e 7), conservato (articolo 6) e successivamente, quando per il servizio non è più necessario conservarlo, trasferito (articolo 10) all"archivio storico; essa dispone che ogni direttore generale o capo servizio adotti le misure necessarie per applicare la suddetta decisione (articolo 13);
‐ del manuale sulla gestione dei documenti (aprile 1986), il quale stabilisce le modalità che i vari servizi della Commissione dovranno seguire per applicare la predetta decisione;
‐ dell"articolo 7 della decisione della Commissione 359/83/CECA e del regolamento del Consiglio (CEE/EURATOM) 354/83, il quale stabilisce che, entro quindici anni al massimo dalla loro produzione, ogni istituzione debba trasmettere all"archivio storico i documenti e le carte contenuti nel proprio archivio corrente.
Tali norme si applicano alla task‐force «Coordinamento della lotta antifrode» e, all"interno di detta taskforce , esiste un archivio centrale incaricato della registrazione dei documenti in entrata e in uscita. Una copia di tali documenti viene conservata in archivio seguendo un ordine cronologico. Le osservazioni della Corte dei conti riguardano i dossier operativi conservati, per proprie esigenze, dagli investigatori, ma non le norme generali di archiviazione.
Interrogazione n. 86 dell'on. Alfred Lomas (H−0774/98)
Oggetto: Mancata risposta della Commissione a lettere dei deputati al PE
Visto che la Commissione aveva promesso in passato di fornire risposta ai deputati al PE entro 3 settimane, può chiarire perché non ho ricevuto risposta né cenno di riscontro, nonostante i solleciti, a lettere da me indirizzate al Segretario generale il 4 giugno, con richiesta di inoltro al Commissario per la pesca competente, nonché il 6 maggio alla Direzione generale X?
Risposta
Sebbene l"obiettivo della Commissione sia, senza alcun dubbio, quello di rispondere alle interrogazioni degli onorevoli parlamentari entro 3 settimane, ed essa abbia istituito un sistema che, nella maggior parte dei casi, garantisce il rispetto dei tempi previsti, essa non è ovviamente in grado di assicurarlo sempre e comunque.
La lettera dell"onorevole parlamentare del 4 giugno 1998 ha ricevuto risposta il 28 luglio 1998, ossia prima che l"onorevole parlamentare presentasse l"interrogazione del 7 agosto 1998.
La lettera del Segretario generale della Commissione del 28 luglio 1998 già si scusava per il ritardo con il quale la risposta era stata fornita, ritardo dovuto alla natura tecnicamente complessa della questione.
Purtroppo, la Commissione non riesce a rintracciare la lettera dell"onorevole parlamentare del 6 maggio 1998 e lo prega dunque di inviarla nuovamente.
La Commissione vorrebbe inoltre ricordare all"onorevole parlamentare che la DG X dispone di uno sportello informazioni per le richieste degli onorevoli parlamentari.
Interrogazione n. 87 dell'on. Felipe Camisón Asensio (H−0777/98)
Oggetto: Indagini sulle tariffe telefoniche internazionali
Quali motivi hanno indotto la Commissione ad avviare delle indagini sulle tariffe telefoniche internazionali applicate da certi operatori dell'Unione europea?
Risposta
Attualmente i prezzi per le telefonate internazionali sono, in genere, più elevati rispetto ai prezzi applicati alle telefonate effettuate all"interno del territorio di uno Stato membro. Sebbene la liberalizzazione dei mercati comunitari delle telecomunicazioni consenta di utilizzare altri sistemi, una parte consistente delle chiamate internazionali all"interno della Comunità viene sempre inoltrata attraverso il sistema di quote di tariffazione tradizionale, che corrisponde ai prezzi di trasferimento tra operatori, basato su accordi bilaterali da essi stipulati.
Originariamente, tali quote di tariffazione erano fissate ad un livello teso a coprire il costo totale del trasporto della telefonata. Oggigiorno, in seguito ai cambiamenti tecnologici e alle conseguenti riduzioni dei costi, molti ritengono che tali quote non riflettano più il vero costo delle telefonate. Poiché queste quote di tariffazione incidono in modo determinante sui prezzi che gli utenti pagano per le chiamate internazionali, riduzioni delle quote dovrebbero in futuro comportare sostanziali riduzioni dei prezzi per i consumatori. Sebbene l"indagine non riguardi specificamente i prezzi internazionali per gli utenti finali, essa è indirettamente rilevante per tali prezzi. L"interesse degli utenti all"interno della Comunità – sia consumatori che aziende – impone che il prezzo delle chiamate internazionali sia ridotto ad un livello equo ed adeguato.
Attualmente due serie di politiche impongono che le quote di tariffazione (o i loro futuri sostituti) addebitate dai principali operatori europei si basino sui costi: da un lato, il divieto di abusare di posizioni dominanti(21) conformemente alle norme sulla concorrenza, dall"altro la «direttiva sulle interconnessioni»(22) conformemente alle norme sull"armonizzazione. La Commissione sta pertanto vagliando molto attentamente gli accordi in merito alle attuali quote di tariffazione al fine di promuovere questo obiettivo di corrispondenza ai costi.
Interrogazione n. 88 dell'on. Manuel Medina Ortega (H−0779/98)
Oggetto: Fermo di una nave comunitaria in Gambia
Quali misure intende la Commissione adottare per garantire il rilascio della nave da pesca comunitaria Briz III che, con il suo equipaggio, è stata illegalmente fermata dalle autorità del Gambia per più di due mesi e far sì che il governo di questo paese sia ritenuto responsabile dei maltrattamenti inflitti all'equipaggio, del fermo illegale della nave e di altre violazioni del diritto internazionale, di modo che incidenti di questo tipo non si riproducano in futuro?
Risposta
La Commissione vorrebbe richiamare l"attenzione dell"onorevole parlamentare sul fatto che, al momento del fermo, la nave Briz III svolgeva le sue attività di pesca nelle acque del Gambia battendo bandiera senegalese. Dal punto di vista giuridico, al momento in cui si è svolta la vicenda, non può dunque essere considerata appartenente alla flotta comunitaria.
Peraltro, poiché attualmente l"accordo di pesca tra Comunità e Gambia è sospeso, la Commissione europea non è formalmente competente per intervenire presso le autorità del Gambia.
La Commissione ha tuttavia trasmesso senza indugi all"ambasciatore del Gambia a Bruxelles le preoccupazioni spagnole in merito alle condizioni di detenzione dei marinai della nave. I membri dell"equipaggio trattenuti sulla nave sono stati successivamente liberati e sono potuti rientrare in Spagna.
Interrogazione n. 89 dell'on. Ioannis Theonas (H−0782/98)
Oggetto: Pressioni per l'abolizione immediata del monopolio dell'OTE nel settore delle telecomunicazioni
Con una sua recente lettera la Commissione ha annunciato che intende sospendere la concessione dei fondi comunitari – pari a 70 miliardi di dracme – che venivano destinati all'OTE nel contesto del programma per le imprese di telecomunicazione qualora il Governo greco non proceda immediatamente ad adottare le norme giuridiche e di altro tipo necessarie per evitare il monopolio dell'OTE nell'ambito della normativa comunitaria in materia di telecomunicazioni.
Considerando che fino al 1° gennaio 2001 è previsto un periodo transitorio per la piena liberalizzazione delle telecomunicazioni in Grecia, non ritiene la Commissione che tali tipi di azioni siano contrari allo spirito delle disposizioni legislative al riguardo, sostengano piuttosto gli sforzi volti ad un'immediata liberalizzazione del mercato e all'ingresso di nuovi fornitori di servizi prima della fine del periodo di transizione previsto e che quindi costituiscano una minaccia all'OTE a vantaggio di interessi privati specifici?
Risposta
L"articolo 4 della decisione della Commissione del 18 dicembre 1995, riguardante la concessione di aiuti finanziari attinti dai Fondi strutturali per il programma operativo (PO) «Telecomunicazioni», prevede il rispetto di un calendario proposto dalle stesse autorità greche per attuare l"armonizzazione della regolamentazione greca in materia, pena la sospensione dei pagamenti dei crediti comunitari.
Dopo aver concesso diverse proroghe sino a due anni oltre il termine previsto da detto calendario, la Commissione, visto che le direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni non erano state correttamente recepite in Grecia, con lettera del 12 agosto 1998 ha annunciato alle autorità greche la sua decisione di sospendere i pagamenti relativi al programma in questione. Infatti, sono stati osservati undici casi di infrazione che hanno dato luogo a sette lettere di ingiunzione, un avviso motivato e una condanna da parte della Corte di giustizia.
La deroga riguardante il monopolio dell"OTE (Ente greco delle telecomunicazioni) sul servizio di telefonia pubblica non è stata rimessa in discussione. Viceversa, visto l"elevato numero di infrazioni al riguardo osservate in Grecia dalla Commissione, essa, ai sensi dell"articolo 155 del Trattato, deve vigilare affinché le direttive comunitarie in materia siano applicate, cosa che attualmente non avviene.
La Commissione precisa che, dalla sua adozione, questo PO ha assorbito 141 milioni di ecu, ossia il 70 % dei crediti previsti, mentre la sospensione dei pagamenti riguarda unicamente i crediti non utilizzati, ossia circa 63 milioni di ecu.
Interrogazione n. 90 dell'on. Ulla Sandbæk (H−0787/98)
Oggetto: Regolamentazione comunitaria di sostegno al latte
Dappertutto nell'Unione europea si persegue l'obiettivo del miglioramento della sanità pubblica. La Commissione dovrebbe essere al corrente che uno dei punti riguardo ai quali questo obiettivo sembra purtroppo messo a repentaglio è quello delle tradizionali regolamentazioni di sostegno al consumo di latte nelle scuole. Beneficiano attualmente del sostegno soltanto quei prodotti a base di latte con un contenuto energetico in termini di grassi superiore al massimo consigliato del 30 %, e quindi non prodotti corretti dal punto di vista dell'alimentazione come il latte scremato e il latticello. Dal punto di vista sanitario ciò costituisce naturalmente un problema. In Danimarca tuttavia vengono esplicati grossi sforzi per insegnare sane abitudini alimentari a scolari e studenti della scuola dell'obbligo. In diverse mense scolastiche sono tra l'altro stati introdotti criteri in base ai quali l'assunzione globale di lipidi non deve superare il 30 % consigliato. È quindi oltremodo deplorevole che la regolamentazione comunitaria sul sostegno al latte venga in pratica a ostacolare l'opera volta a insegnare agli allievi abitudini alimentari sane e a basso tenore di grassi.
Ciò premesso, può la Commissione far sapere come mai il sostegno è destinato soltanto ai prodotti ad alto contenuto lipidico e se ha l'intenzione di modificare questa normativa inammissibile dal punto di vista nutrizionale?
Risposta
Sebbene sia comunemente accettato il fatto che una riduzione generale del consumo di grassi contribuirebbe alla salute pubblica, ciò non significa che dalla dieta dei bambini in età scolare debbano essere completamente assenti i grassi del latte. Ciò premesso, e visto che il programma di sostegno al consumo di latte nelle scuole fa parte del regime del mercato unico per il latte, il quale sostiene sia il contenuto lipidico che quello proteico del latte, non sembra opportuno utilizzare detto programma come strumento per incoraggiare il consumo di latte senza grassi da parte dei bambini.
Inoltre, poiché l"obiettivo del programma è quello di promuovere il consumo di latte, è importante prestare attenzione al gusto dei prodotti lattiero‐caseari offerti. A tale riguardo, i grassi del latte sono un elemento fondamentale. Quanto in particolare al latte parzialmente scremato, è difficile accettare che tale prodotto venga definito ricco di grassi.
La Commissione ritiene che l"attuale gamma di prodotti lattiero‐caseari ammissibili sia idonea per garantire ai bambini in età scolare una dieta varia e bilanciata. Essa non prevede dunque di cambiarla. Infine, per quanto riguarda la regola del 30 % citata dalla onorevole parlamentare, sembrerebbe che tale regola vada applicata all"assunzione di cibo nel suo complesso, non ai singoli alimenti ingeriti.
Interrogazione n. 92 dell'on. Antonios Trakatellis (H−0794/98)
Oggetto: Mancata partecipazione della Commissione europea all'Esposizione internazionale di Salonicco
Può dire la Commissione perché quest'anno ha deciso di non partecipare con un padiglione all'Esposizione internazionale di Salonicco dopo esservi stata presente per 15 anni (1983‐1997)?
Quali sono i motivi che l'hanno indotta a prendere tale decisione visto il ruolo importante che Saloniccocapitale della cultura nel 1997‐ svolge nella regione dei Balcani e considerando che quest'anno il Ministero greco per le opere pubbliche, l'assetto territoriale e l'ambiente presenta all'Esposizione importanti lavori da realizzare in Grecia e in particolare nella Grecia settentrionale grazie a fondi comunitari?
Interrogazione n. 93 dell'on. Georgios Anastassopoulos (H−0795/98)
Oggetto: Mancata partecipazione della Commissione all'Esposizione internazionale di Salonicco
Può dire la Commissione per quali motivi non è rappresentata quest'anno da un padiglione all'Esposizione internazionale di Salonicco, e ciò per la prima volta dopo una presenza ininterrotta di 15 anni?
Questa decisione è compatibile con la sempre maggiore importanza dell'Esposizione internazionale nell'area balcanica, esposizione cui l'Unione europea negli ultimi anni ha accordato un interesse costante e sempre crescente?
Risposta comune
La Commissione ha effettivamente partecipato, negli ultimi 14 anni, all"Esposizione internazionale di Salonicco (HELEXPO), che nella regione sta acquisendo un"importanza crescente. Nel 1997, la Commissione e il Parlamento europeo hanno potuto beneficiare dell"uso di 2 stand distinti, ma adiacenti, con un"entrata comune, a rappresentare l"Unione europea come un"entità unica.
Questi stand erano in genere considerati posti di prim"ordine dell"Esposizione, rispecchiando dunque l"importanza che la Commissione attribuiva alla sua presenza all"Esposizione internazionale di Salonicco. Sarebbe stata intenzione della Commissione partecipare sulla stessa base alla 63a edizione dell"Esposizione.
Il 2 febbraio di quest"anno gli organizzatori dell"HELEXPO hanno scritto alla Commissione chiedendole se intendesse partecipare. Il 25 febbraio la Commissione ha risposto che desiderava partecipare alle stesse condizioni del 1997, utilizzando lo stesso spazio espositivo e beneficiando dunque della medesima visibilità.
Il 5 maggio, gli organizzatori dell"HELEXPO hanno però informato la Commissione che i consueti stand non erano disponibili e che le veniva offerto un nuovo spazio espositivo. La Commissione ha ritenuto che questa nuova posizione offrisse meno visibilità e ha risposto in tal senso il 6 maggio segnalando che, se la posizione di prim"ordine e lo spazio che le erano stati tradizionalmente assegnati negli ultimi 14 anni non potevano essere messi a sua disposizione, essa avrebbe dovuto riprendere in esame la sua partecipazione alla 63a edizione dell"Esposizione.
Va detto anche che una lettera di analogo tenore è stata trasmessa agli organizzatori dell"HELEXPO dal Parlamento europeo.
La Commissione non ha tuttavia ricevuto alcuna risposta alla sua lettera del 6 maggio. Dopo vari tentativi di contattare gli organizzatori, il 22 maggio il Presidente dell"HELEXPO ha comunicato oralmente che non era in grado di modificare la decisione relativa alla nuova assegnazione.
Alla luce di tutto ciò, il 25 maggio la Commissione ha scritto agli organizzatori segnalando che non sarebbe stata in condizione di partecipare alla 63a edizione dell"Esposizione. Tale lettera non ha ricevuto alcuna risposta da parte degli organizzatori, sebbene il Presidente dell"HELEXPO abbia telefonato alla Commissione all"inizio di luglio per verificare se intendesse mantenere la sua decisione.
Va notato che il 15 giugno il Parlamento europeo ha scritto nuovamente agli organizzatori dell"HELEXPO convenendo di accettare la posizione meno visibile e dunque di partecipare alla 63a edizione dell"Esposizione.
Resta da sperare che la Commissione sia in grado di partecipare all"Esposizione internazionale di Salonicco del prossimo anno alle medesime condizioni delle sue precedenti partecipazioni.
Interrogazione n. 94 dell'on. Jean‐Antoine Giansily (H−0801/98)
Oggetto: Esecuzione del bilancio per l'esercizio 1998
Nell'ambito dell'esecuzione del bilancio per l'esercizio 1998 la Commissione non ha, a tutt'oggi, dato seguito all'emendamento n. 1 relativo alle spese amministrative delle istituzioni, capitolo A «Personale in attività di servizio» concernente gli «impieghi permanenti per l'Agenzia di approvvigionamento» e, segnatamente, «le funzioni di direttore generale aggiunto dell'Agenzia».
Può la Commissione, il cui compito è eseguire – e non già modificare – il bilancio dell'Unione europea precisare per quali motivi rifiuta di dare esecuzione a una decisione sovrana di uno dei rami dell'autorità di bilancio che, nella fattispecie, altro non è che un'applicazione letterale dell'articolo 53 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e non ha alcuna implicazione finanziaria?
Ritiene la Commissione opportuno giustificare la sua omissione invocando argomentazioni di convenienza amministrativa interna?
Risposta
La Commissione vorrebbe richiamare l"attenzione dell"onorevole parlamentare sulla risposta da essa fornita l"8 luglio 1998 all"interrogazione scritta prioritaria (P−1915/98 Fr.) presentata dall"onorevole parlamentare sul medesimo argomento e confermare che, nel frattempo, non si sono avuti sviluppi.
Interrogazione n. 95 dell'on. Alexandros Alavanos (H−0805/98)
Oggetto: Programmi di protezione delle foreste dagli incendi in Grecia
I recenti incendi di foreste in Grecia hanno avuto effetti catastrofici nelle zone boschive e agricole causando altresì gravi danni alle abitazioni e alle infrastrutture. Può dire la Commissione quali azioni sono previste dai piani che la Grecia ha presentato in base al regolamento 308/97(23) per la protezione delle foreste nella Comunità contro gli incendi e in che modo valuta la loro efficacia visto che quest'anno risultano, più che negli anni passati, completamente inadeguati alla prevenzione e al contenimento degli incendi? È prevista la partecipazione della popolazione rurale all'elaborazione di piani regionali di difesa contro gli incendi e di silvicoltura preventiva nonché alle misure di primo intervento come stabilito dal regolamento 308/97? Quali importi del Fondo di coesione è disposta la Commissione a destinare ad azioni e programmi di rimboschimento delle zone boschive bruciate sull'esempio di quanto avviene in Spagna dove nel solo 1995 il 12 % degli aiuti concessi per progetti ambientali riguardavano misure concernenti la rigenerazione di ecosistemi distrutti da incendi?
Risposta
Il piano globale di salvaguardia delle foreste, presentato dalla Grecia nel quadro dell"azione comunitaria di prevenzione degli incendi nelle foreste, prevede una serie di misure che riguardano la sensibilizzazione del pubblico, la creazione di attrezzature di prevenzione, nonché azioni di silvicoltura preventiva e di sorveglianza delle foreste, in collaborazione con le varie parti interessate, compresa la popolazione rurale. Tale piano concretizza gli sforzi dello Stato greco in materia di salvaguardia dagli incendi nelle foreste. Per il periodo 1992‐1998, la Commissione ha concesso un contributo di 18 milioni di ecu a 79 progetti greci che partecipano alla realizzazione di questo piano globale e prevedono le varie misure prima indicate. Una valutazione globale dell"efficacia di tali misure dovrebbe essere fornita prossimamente grazie ai risultati del sistema comunitario di informazione sugli incendi nelle foreste, istituito in virtù di quest"azione comunitaria.
L"Orientamento FEOGA sostiene anche misure forestali per un importo di partecipazione comunitaria di 176, 4 milioni di ecu, a titolo di programmi operativi regionali, per il periodo 1994‐1999. Essi possono coprire misure di ricostituzione delle foreste bruciate e di protezione delle terre dall"erosione. Se le autorità greche desiderano rimboscare alcune superfici colpite dai recenti incendi, esse potrebbero dunque farlo nell"ambito di tali misure mediante una riassegnazione delle risorse finanziarie, purché vi siano risorse finanziarie sufficienti. Per quanto riguarda il Fondo di coesione, nel 1994 la Commissione ha concesso un contributo di 12 milioni di ecu ad azioni volte alla protezione delle foreste e del suolo, nonché al rimboschimento. Peraltro, la Commissione sta attualmente esaminando una richiesta di 31, 5 milioni di ecu, nel quadro del Fondo di coesione, per attrezzature di sorveglianza e lotta contro gli incendi delle foreste greche.
Interrogazione n. 96 dell'on. Tony Cunningham (H−0806/98)
Oggetto: Industria siderurgica dell'Unione europea
Mentre le conseguenze della crisi asiatica si allargano a macchia d'olio, le ultime vittime sono state la Russia e l'America latina, e mentre le minacce di instabilità economica raggiungono anche la Cina, come intende reagire la Commissione di fronte alle voci secondo le quali, negli Stati Uniti, si chiede un potenziamento del protezionismo commerciale quanto alle importazioni di prodotti siderurgici? Non condivide la Commissione l'opinione secondo la quale la chiusura del mercato statunitense alle importazioni di acciaio non farà che aggravare il problema, aumentando le difficoltà collegate ad una eccessiva offerta nel resto del mondo, determinando un aumento delle importazioni verso l'Unione europea e facendo diminuire ulteriormente i prezzi mondiali dell'acciaio?
Risposta
La Commissione è consapevole del fatto che il settore siderurgico statunitense, come quello comunitario, ha espresso preoccupazioni alle autorità del proprio paese in merito alle tendenze recentemente registrate dalle importazioni. La Commissione non sa se l"Amministrazione americana abbia sinora ricevuto richieste specifiche per un intervento di tutela.
Non vi è dubbio che l"Amministrazione americana, così come la Commissione, segue da vicino le conseguenze della crisi asiatica, compresa l"attuazione, da parte dei paesi direttamente colpiti dalla crisi finanziaria, dei programmi di riforma concordati con l"FMI, la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo.
Interrogazione n. 97 dell'on. Roger Barton (H−0807/98)
Oggetto: Industria siderurgica dell'Unione europea
Per quanto riguarda l'ampliamento, può la Commissione definire le misure che intende adottare per garantire che i paesi candidati all'adesione si conformino pienamente all'esigenza di ristrutturare le loro industrie siderurgiche? Quali iniziative intende adottare la Commissione, e quando, qualora tali paesi non riuscissero a rispettare il calendario della ristrutturazione?
Risposta
La politica della Commissione riguardo al settore siderurgico nei paesi candidati è stata sviluppata nella sua comunicazione del 7 aprile 1998 (COM(1998)220 def.). In tale comunicazione, la Commissione ha auspicato:
‐ l"accelerazione del processo di ristrutturazione e privatizzazione del settore siderurgico nei paesi candidati,
‐ un approccio integrato e concertato sia a livello regionale che a livello transnazionale.
La Commissione è pronta a sostenere e favorire questo processo attraverso il cofinanziamento di misure socioregionali. Essa contribuirà anche a mobilitare risorse provenienti dalle istituzioni finanziarie internazionali.
I paesi candidati dovrebbero adottare programmi di ristrutturazione completi e rispettare gli accordi europei, soprattutto per quanto concerne le condizioni previste per gli aiuti statali. La Commissione seguirà da vicino la tempestiva attuazione dei programmi di ristrutturazione.
Interrogazione n. 98 dell'on. David Bowe (H−0808/98)
Oggetto: Industria siderurgica dell'Unione europea
A causa del crollo dei mercati asiatici si è verificato un enorme aumento delle importazioni di prodotti siderurgici sui mercati dell'Unione europea. Ad esempio, nei primi 3‐4 mesi dell'anno le importazioni di prodotti siderurgici CECA sono amentate del 65 %. Queste importazioni hanno superato di gran lunga lo sviluppo dei consumi e le possibilità di assorbimento da parte del mercato. La Commissione è d'accordo sul fatto che questa situazione potrebbe avere gravi implicazioni per l'industria siderurgica della UE e per la politica industriale dell'Unione europea? Cosa intende fare la Commissione per soccorrere tale settore in difficoltà?
Risposta
La Commissione sta seguendo gli sviluppi ed è consapevole delle preoccupazioni del settore siderurgico comunitario che, a quanto risulta, sta prendendo in esame la possibilità di presentare ricorsi anti‐dumping o anti‐sovvenzionamento. Se il settore dovesse presentare ricorsi, questi verranno esaminati nel merito conformemente alla corrispondente normativa comunitaria.
Interrogazione n. 99 dell'on. Michael Tappin (H−0809/98)
Oggetto: Industria siderurgica dell'Unione europea
Per la prima volta, l'UE registra un disavanzo della bilancia commerciale nel settore dell'acciaio, dovuto alla combinazione di due fattori: da un lato, un aumento delle importazioni da paesi terzi che hanno registrato una riduzione della domanda sui loro mercati interni e sui mercati tradizionali di esportazione e, dall'altro, una riduzione delle esportazioni UE.
Ritiene la Commissione che questa situazione sia accettabile nella prospettiva della stabilità dell'occupazione e della prosperità a lungo termine nel settore siderurgico europeo?
Risposta
La Commissione sta seguendo gli sviluppi ed è consapevole delle preoccupazioni del settore siderurgico comunitario quanto alle possibili conseguenze per la stabilità a lungo termine dell"occupazione e della prosperità nel settore siderurgico dell"Unione. In questa fase, tuttavia, è impossibile valutare in che misura le tendenze registrate nel commercio dell"acciaio durante il primo trimestre del 1998 possano influire sulla bilancia commerciale dell"Unione per il 1998, considerata nel suo complesso, oppure se vi saranno gravi danni per l"occupazione e la redditività dell"industria siderurgica comunitaria.
Interrogazione n. 100 dell'on. Linda McAvan (H−0810/98)
Oggetto: Industria siderurgica dell'Unione europea
È la Commissione al corrente che, come reazione alla crisi economica in Asia, negli ultimi mesi sono stati importati nell'UE ingenti quantitativi di acciaio provenienti da paesi che in precedenza non erano fornitori tradizionali? In numerosi casi queste nuove importazioni si sono concentrate in un'unica regione dell'UE, minacciando la stabilità del mercato dell'acciaio in tale regione, la qual cosa pone a sua volta a repentaglio la stabilità del mercato dell'acciaio in tutta l'Unione. Tenuto conto della possibilità che l'economia dell'UE cominci anch'essa a rallentare come conseguenza della crisi asiatica, quali misure propone la Commissione per proteggere l'industria siderurgica dell'UE e i lavoratori del settore?
Risposta
La Commissione è al corrente del fatto che negli ultimi mesi, in risposta alla crisi finanziaria del sud‐est asiatico, le importazioni di acciaio nella Comunità sono aumentate. Alcuni paesi di quella regione hanno iniziato ad esportare per la prima volta grandi quantità di acciaio nella Comunità ed i paesi che non sono più in grado di esportare in Asia i propri prodotti siderurgici hanno aumentato le esportazioni verso la Comunità.
La Commissione sta analizzando le conseguenze della crisi asiatica, compresa l"attuazione, da parte dei paesi direttamente interessati dalla crisi finanziaria, dei programmi di riforma concordati con l"FMI, la Banca mondiale e la Banca asiatica di sviluppo. In occasione della riunione tenutasi nell"aprile 1998, i leader dell"ASEM si sono impegnati a non adottare, nel legittimo esercizio dei diritti concessi loro nell"ambito dell"OMC, misure restrittive che vadano al di là di ciò che è strettamente necessario per ovviare a situazioni specifiche, come disposto dalle regole dell"OMC.
Se il settore siderurgico comunitario dovesse presentare ricorsi anti‐dumping o anti‐sovvenzionamento, questi verranno esaminati nel merito conformemente alla corrispondente normativa comunitaria.
Interrogazione n. 101 dell'on. Vassilis Ephremidis (H−0812/98)
Oggetto: Ripercussioni negative sull'economia agricola degli Stati membri a seguito dell'accordo dell'UE con i paesi Mercosur
Profonda inquietudine e reazioni da parte di numerosi paesi comunitari ha causato l'accordo per la creazione di un'area di libero scambio con i paesi Mercosur. Si manifestano timori che l'accordo previsto causerà problemi colossali all'agricoltura europea perché i prodotti agricoli comunitari saranno soppiantati dalla produzione agricola dei paesi dell'America Latina.
Dati gli enormi problemi affrontati dai produttori agricoli degli Stati membri dell'Unione europea, problemi aggravatisi particolarmente per quanto riguarda il sud e i prodotti mediterranei, la Commissione intende continuare i negoziati che avranno come conseguenza l'ulteriore peggioramento della posizione della popolazione agricola nei paesi europei, in vista del nuovo giro di negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio e delle nuove riforme previste nella PAC nel quadro dell'ampliamento?
Risposta
Come si evince dalla raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di associazione interregionale tra la Comunità europea e i paesi Mercosur per il settore agricolo e la pesca, la Commissione terrà conto della sensibilità di alcuni prodotti e vigilerà, nel corso delle trattative, affinché la definizione di una zona di libero scambio non produca impatti negativi rilevanti su tali politiche.
Lo studio di impatto svolto dalla Commissione ha identificato, tra i prodotti sensibili, le importazioni dai paesi Mercosur che possono produrre un impatto sulla politica agricola comune (alcuni di questi prodotti sono soggetti ad un"Organizzazione comune di mercato). I prodotti del settore bovino, alcuni cereali e lo zucchero ne sono gli esempi più palesi.
In un elenco di prodotti sensibili lo studio di impatto inserisce anche alcuni tipi di frutta fresca (pere, uva, arance), ma per alcuni di questi eventuali impatti negativi dovrebbero essere attenuati dalle differenze stagionali.
Durante le trattative, la Commissione vigilerà affinché gli impegni da essa assunti siano compatibili con i meccanismi della PAC attualmente esistenti o dei quali si propongono modifiche prima della conclusione delle trattative.
Interrogazione n. 103 dell'on. Brian Crowley (H−0822/98)
Oggetto: Lezioni da trarre dal Campionato del mondo di calcio del 1998
Ora che si è concluso il Campionato del mondo di calcio, quali lezioni ritiene la Commissione di dover trarre ai fini della lotta contro il teppismo calcistico nonché della lotta al fenomeno della contraffazione di capi d'abbigliamento sportivo e di altri prodotti?
Risposta
Nel quadro del Consiglio “Giustizia e Affari interni», la Commissione sta sostenendo le azioni intraprese dalle forze di polizia per esaminare l"esperienza acquisita nel corso della Coppa del Mondo 1998 al fine di prevenire il fenomeno degli hooligan e, più in generale, il fenomeno della violenza collegata alle manifestazioni sportive.
Naturalmente la Commissione è a favore della promozione e dell"attuazione di una più stretta collaborazione tra corpi di polizia a livello europeo ed ha sostenuto, nel quadro del programma OISIN, una serie di seminari di esperti sulle attività di vigilanza in occasione delle manifestazioni sportive.
Allorché si importano da paesi terzi capi di abbigliamento sportivo e altri prodotti contraffatti, un regolamento comunitario consente alle autorità doganali di intervenire. L"applicazione interna rientra nella legislazione nazionale.
Quanto alla contraffazione dei prodotti in generale, la Commissione sta preparando un Libro verde nel tentativo di affrontare questo problema, così come quello della pirateria, in modo globale nell"ambito del mercato interno.
Questo Libro verde potrebbe condurre ad iniziative legislative, ma anche ad azioni volte, ad esempio, a migliorare la cooperazione tra imprese e autorità pubbliche.
Interrogazione n. 104 dell'on. Gerard Collins (H−0823/98)
Oggetto: Abolizione del dazio UE sulle importazioni di alluminio
Secondo statistiche pubblicate dall'Associazione europea dell'alluminio, la produzione di tale metallo in Europa occidentale non è riuscita nel 1997 a far fronte all'aumento della domanda.
Ritiene la Commissione che il dazio UE sulle importazioni sia ancora giustificato alla luce dell'accresciuta richiesta di alluminio da parte di vari settori dell'industria (trasporti, edilizia e costruzione, imballaggio) e del suo maggiore utilizzo per la produzione di beni quali autovetture, traghetti veloci e aeroplani?
Risposta
L"attuale dazio comunitario sulle importazioni di alluminio primario è stato definito nel quadro di precedenti negoziati tariffari GATT. Non è escluso che tale dazio possa essere riesaminato in occasione del prossimo round di negoziati commerciali multilaterali dell"OMC.
Quanto al fatto che i produttori comunitari facciano sempre più affidamento sull"alluminio importato, come affermato nell"interrogazione dell"onorevole parlamentare, va sottolineato che solo una parte delle importazioni comunitarie di alluminio primario è soggetta al dazio di importazione.
In seguito a vari accordi commerciali preferenziali conclusi tra Comunità e paesi terzi, molti produttori di alluminio possono esportare alluminio alla Comunità in esenzione doganale. Tali paesi includono produttori di alluminio molto importanti come la Norvegia, i paesi dell"Europa centrale ed orientale, e i paesi ACP, i quali insieme rappresentano oltre il 50 % delle importazioni comunitarie totali di alluminio primario.
Inoltre, anche le importazioni per l"ulteriore lavorazione all"interno della Comunità sono in esenzione doganale.
Nell"estate del 1997, solo il 29 % delle importazioni di alluminio primario nella Comunità ha pagato dazi doganali.
Interrogazione n. 105 dell'on. Shaun Spiers (H−0824/98)
Oggetto: Vaccino contro morbillo, parotite e rosolia (MMR)
Nel Regno Unito sono state espresse preoccupazioni in merito all'eventuale collegamento tra il vaccino contro morbillo, parotite e rosolia e il morbo di Crohn o autismo.
Quali ricerche prevede di fare la Commissione su tale vaccino?
Qual è la situazione in merito al vaccino MMR negli altri Stati membri?
Risposta
Recentemente, un articolo comparso sulla rivista scientifica “The Lancet» ha manifestato preoccupazione per i potenziali rischi associati alle vaccinazioni dei bambini, soprattutto morbo di Crohn e autismo, ritenuti presunti effetti collaterali dei vaccini MMR. Tali preoccupazioni sono state discusse in occasione dell"interrogazione orale H−507/98 posta dall"onorevole parlamentare Per Gahrton.
Il vaccino è la più potente misura preventiva contro le malattie infettive. Secondo l"opinione scientifica prevalente, non vi sono prove che suggeriscano l"abbandono del vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia, visti i suoi benefici.
La Commissione non è al corrente di modifiche agli indirizzi dei singoli Stati membri in materia di vaccinazione in seguito alle recenti discussioni tenutesi negli ambienti scientifici.
Ai sensi delle disposizioni del capitolo V bis della direttiva del Consiglio 75/319/CEE riguardante la farmacovigilanza, gli Stati membri che hanno autorizzato l"introduzione sul mercato di vaccini, compresi quelli destinati ai bambini, sono responsabili dell"attuazione delle misure di vaccinovigilanza.
Nel programma di ricerca finanziato dalla Comunità non è attualmente previsto alcun progetto su questo specifico argomento.
Nondimeno, una ricerca sulle malattie infettive e i vaccini verrà inclusa nell"azione prioritaria 2 «Controllo delle malattie infettive», all"interno dello specifico programma «Qualità della vita e gestione delle risorse vitali» del Quinto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.(24)
Interrogazione n. 106 dell'on. Inger Schörling (H−0829/98)
Oggetto: Macelli mobili
Nella Svezia settentrionale risulta impossibile procedere alla macellazione delle galline ovaiole, in quanto l'idoneo mattatoio svedese situato più a nord è posto a Skarae e non si ritiene, pertanto, economicamente vantaggioso trasportarvi le galline ovaiole, qualora esse provengano da località poste a nord del Gästrikland. Ciò significa che le galline provenienti da queste zone non possono essere macellate, e che, al contrario, vengono soppresse e distrutte con «Anti‐Simex», ad un costo di due corone per capo. Per tale motivo, stati presentati progetti per la realizzazione di un impianto mobile di macellazione delle galline, che potrebbe fare la spola tra i produttori di uova nella Svezia settentrionale e procedere alla macellazione dei capi non più atti alla posa di uova. Si tratterebbe di un'operazione giustificata sotto il profilo del benessere degli animali, che non dovrebbero più essere trasportati, ma anche sotto quello economico, visto che le carni di detti animali potrebbe utilizzate come merci. Tuttavia, il Livsmedelsverket svedese (autorità competente in materia di alimentazione) è stato informato da un funzionario della Commissione che gli impianti mobili di macellazione non sono autorizzati. Può dire la Commissione se è vero che i macelli mobili non possono in nessun caso essere permessi? In caso di risposta affermativa, come ritiene che debba essere risolto il problema? Non ritiene che le disposizioni applicabili dovrebbero tener conto delle circostanze esistenti nelle località remote? Come valuta le conseguenze economiche e per il benessere degli animali delle disposizioni sopra descritte?
Risposta
In linea di principio, non sono le motivazioni economiche a guidare l"applicazione delle norme di salute pubblica, nel quadro delle azioni preventive per la tutela dei consumatori.
La direttiva 71/118/CEE (»direttiva sulla carne fresca di pollame») stabilisce i requisiti sanitari per la macellazione del pollame nella Comunità. La direttiva (articoli 3 e 7) contiene già disposizioni per tener conto dei problemi dei piccoli sistemi di produzione.
In tale contesto, ai sensi della direttiva, sono già possibili talune deroghe ad alcuni requisiti strutturali e infrastrutturali. Gli allevatori con una produzione annua inferiore a 10.000 capi possono ottenere che gli Stati membri concedano loro una deroga ai requisiti generali. Lo stesso vale per i macelli di pollame che manipolano meno di 150.000 capi all"anno.
La portata delle deroghe e i criteri per la loro applicazione sono contenuti nella direttiva. Spetta all"autorità nazionale competente stabilire in loco se le unità mobili possano soddisfare questi requisiti. Ciò dipenderà sempre dal singolo caso (capacità produttiva per unità di tempo, approvvigionamento di acqua, attrezzature di refrigerazione, eccetera) e andrà valutato caso per caso.
La Commissione è sicuramente aperta a nuovi sviluppi tecnologici. La richiesta dovrebbe essere sottoposta all"attenzione della Commissione secondo quanto disposto dalla legislazione comunitaria, in modo che sia possibile esaminare la conformità di questi macelli mobili alle norme della direttiva 71/118/CEE.
Interrogazione n. 107 dell'on. James Nicholson (H−0831/98)
Oggetto: Industria europea del suino
Viste le difficoltà in cui attualmente versano gli allevatori di maiali di tutta l'Unione europea, la Commissione intende prendere in considerazione la proposta di aiuti al magazzinaggio privato o quella di restituzioni alle esportazioni? Ancora, sta la Commissione prendendo in considerazione altre eventuali proposte volte a sostenere l' industria europea del suino?
Risposta
Dopo due anni di condizioni straordinarie di redditività per i produttori di carne suina, 1996 e 1997, non è sorprendente che gli allevatori europei di suini abbiano aumentato il loro numero di capi. Si stima che la produzione nel 1998 aumenterà circa del 5 % rispetto al 1997, il che rappresenta un ulteriore aumento quantitativo di 800.000 tonnellate.
A causa di questo aumento sostanziale del numero di capi, negli ultimi sei mesi i prezzi della carne suina nella Comunità europea sono diminuiti mostrando chiaramente la natura ciclica della produzione di questo tipo di carne. Tutti i produttori di suini dovrebbero essere consapevoli di questa circostanza e quindi in grado di tenerne conto come fattore di rischio.
L"organizzazione comune di mercato della carne suina offre alla Commissione solo possibilità limitate di sostenere tale settore. Le restituzioni all"esportazione e l"aiuto per il magazzinaggio privato sono gli unici due strumenti disponibili. Introducendo, nel maggio 1998, le restituzioni all"esportazione per le carcasse di suino e i tagli non disossati, la Commissione si è impegnata per sostenere il mercato. Il 3 agosto 1998 tali restituzioni all"esportazione sono state aumentate del 50 % e di esse possono beneficiare nuovi prodotti.
L"introduzione dell"aiuto per il magazzinaggio privato è attualmente all"esame della Commissione. Il calendario per l"introduzione di tali misure è molto importante per evitare che la carne suina ritorni sul mercato prima che questo recuperi vivacità.
In mancanza di una base giuridica, attualmente non sono all"esame altre proposte.
Raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 riguardante il dialogo, la verifica e l"informazione per agevolare la transizione all"euro (art. 2.1).