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Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 16 settembre 1998 - Strasburgo Edizione GU

8. Società consociate

  Presidente . – L'ordine del giorno reca la relazione dell'onorevole Secchi, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4‐0299/98), sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di diritti fra società consociate di Stati membri diversi.

Poiché è assolutamente necessario interrompere il nostro dibattito alle 17.30 per il Tempo delle interrogazioni al Consiglio, pregherei l'onorevole Secchi di iniziare, in qualità di relatore, il suo intervento, ma gli faccio presente che saremo costretti, poi, a proseguire la discussione questa sera, dopo le 21.00.

  Secchi (PPE), relatore . – Signor Presidente, inizio con il protestare per quanto lei ha appena detto. Trovo infatti abbastanza bizzarro che su un tema così importante si inizi una discussione destinata a proseguire dopo qualche ora, quando gli interessati possono naturalmente non avere ben presenti i termini del problema e le varie opinioni espresse. Credo che superare di qualche minuto l'orario previsto – già che oggi lo si è fatto notevolmente – non nuocerebbe all'efficienza dei lavori di questo Parlamento.

  Presidente . – Onorevole Secchi, il suo intervento slitterebbe questa sera alle 21.00. Comunque non possiamo assolutamente ritardare il Tempo delle interrogazioni rivolte al Consiglio. Pertanto, come preferisce lei: o adesso o alle 21.00.

  Secchi (PPE), relatore . – Signor Presidente, illustro la relazione che è stata approvata dalla commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e royalties tra società consociate negli Stati membri. Si tratta di una proposta che la Commissione ha formulato quale parte del cosiddetto «pacchetto Monti» che, come i colleghi ben ricordano, riguarda l'attuazione dell'approccio proposto dalla Commissione, con il pieno sostegno del Parlamento, in materia di coordinamento fiscale, al fine di cercare di far evolvere i sistemi fiscali degli Stati membri in direzioni compatibili con il buon funzionamento del mercato interno e tali anche da ovviare agli effetti negativi della cosiddetta concorrenza fiscale dannosa. Il 18 giugno il Parlamento ha approvato una prima relazione sul primo elemento di tale pacchetto, cioè il codice di condotta sulla tassazione dell'attività di impresa; oggi noi esaminiamo il secondo elemento di tale pacchetto ed è nella pipeline , il lavoro della commissione economica circa la terza componente che è la proposta di direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio per i non residenti. Questo mi consente di illustrare l'emendamento n. 3, che la commissione economica ha approvato e che richiede che lo sfasamento temporale nell'approvazione dei vari elementi del pacchetto non serva da pretesto agli Stati membri per tenerne bloccata l'attuazione. Si tratta di provvedimenti idealmente contestuali ma che necessariamente vengono attuati man mano che il processo legislativo procede.

L'obiettivo del provvedimento al nostro esame è l'eliminazione della doppia imposizione tra società consociate che operano in diversi Stati nel mercato unico. La commissione economica propone altresì, attraverso l'emendamento n. 2, che questo regime venga gradualmente esteso a tutte le società che operano nel mercato comune, al fine di evitare che si verifichino fenomeni di doppia imposizione. Nell'emendamento n. 1 sottolineiamo l'importanza che questo provvedimento riveste soprattutto per le imprese di piccola e media dimensione, meno attrezzate a far fronte a questo tipo di problemi. Riteniamo pertanto che l'approvazione spedita di questa direttiva ne favorisca il processo di europeizzazione e consenta di cogliere appieno i vantaggi del mercato unico.

Con il quarto emendamento noi proponiamo di restringere i margini di discrezionalità previsti per gli Stati membri nell'applicazione della direttiva. Mi rendo conto che è una materia molto delicata ma credo che sia, da parte nostra, un suggerimento doveroso. Con un quinto emendamento noi proponiamo che l'approvazione di questa direttiva serva da spunto per gli Stati membri anche per una generale revisione del loro sistema impositivo sulle società, coerente con lo spirito di questa direttiva e dell'intero pacchetto, in particolare del codice di condotta, in maniera da favorire il processo alla base di tutta questa serie di provvedimenti.

Infine, un sesto emendamento chiede che, alla fine del triennio, data entro la quale la Commissione deve riferire circa l'andamento dell'attuazione della direttiva, vi sia anche una valutazione coerente con le evoluzioni che il nuovo approccio fiscale avrà nel frattempo registrato.

Sono stati poi presentati, Presidente, quattro emendamenti da parte del gruppo dei Verdi, sui quali io esprimo sin da ora parere contrario: il n. 7 è superfluo e si presta a fraintendimenti, il n. 8 riprende concetti già espressi negli emendamenti nn. 1 e 3 dalla commissione economica, il n. 9 trova una previsione meglio formulata nell'emendamento n. 4 della commissione economica e, infine, il n. 10 mi sembra del tutto contraddittorio nel consentire agli Stati membri altri due anni, rispetto a quelli previsti, per dare attuazione alla direttiva.

Con questo concludo, Presidente, rammaricandomi comunque per il fatto che il dibattito debba essere interrotto.

PRESIDENZA DELL"ON. GUTIÉRREZ DÍAZ
Vicepresidente

  Presidente . – La ringrazio molto, onorevole Secchi. Mi rendo conto che il fatto di dover interrompere il dibattito le possa dispiacere, ma lei sa che il nostro regolamento stabilisce che l"ordine del giorno viene approvato all"inizio di ciascuna seduta. Abbiamo deciso di iniziare il Tempo delle interrogazioni esattamente alle 17.30.

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