Interrogazione n. 22 dell'on. Niall Andrews (H-0491/01)
Oggetto: Tratta di bambini
A seguito della conferma data il 30 aprile scorso dal Governo del Benin e dal Fondo delle Nazioni Unite per i bambini che la nave approdata a Cotonou ai primi di aprile, e che si sospettava trasportasse schiavi, veniva in effetti utilizzata per la tratta di bambini, può il Consiglio far sapere come abbia risposto al successivo appello rivolto alla comunità internazionale perché contribuisce a risolvere il problema della tratta di bambini, definito un prodotto della povertà e del sottosviluppo.
Il Consiglio invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla risposta comune alle interrogazioni orali H-396/01 e H-431/01, riguardanti rispettivamente la nave Etireno e il traffico di minori in Africa, fornita dallo stesso Consiglio durante la tornata di maggio 2001, nell'ambito di questo esercizio, risposta in cui si indicano gli interventi posti in essere a livello europeo per combattere il crimine particolarmente odioso del traffico di minori.
Va notato, in particolare, che il Consiglio sta attualmente esaminando due proposte del 15 gennaio 2001 [COM(2000) 854 def.] contenute nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, una relativa alla lotta al traffico di esseri umani e l'altra riguardante la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile 1. La nota esplicativa allegata alle proposte cita le misure già intraprese dal Consiglio in questo campo.
Interrogazione n. 23 dell'on. Liam Hyland (H-0493/01)
Oggetto: Piante ricche in proteine in seguito alla crisi dell'ESB
Può dire il Consiglio qual è la sua posizione sull'offerta e la domanda di piante ricche in proteine nell'Unione europea in seguito alla crisi dell'ESB, tenuto conto del documento di lavoro sulla questione che la Commissione doveva presentare al comitato speciale per l'agricoltura in occasione della sua riunione del 7 maggio 2001?
A seguito della crisi dell'ESB e conseguentemente al divieto di utilizzare prodotti a base di proteine animali nei mangimi, il Consiglio, in base ad un'analisi e ad una proposta della Commissione, ha adottato come primo passo un regolamento volto ad emendare il sistema di sostegno ai produttori di taluni seminativi. Detto regolamento, che in sé non pretende di colmare le lacune in relazione alla necessità di sostituire le proteine animali con proteine vegetali, prevede la possibilità per gli agricoltori biologici di coltivare alcuni prodotti agricoli ricchi di proteine su terreni messi a riposo.
Inoltre, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento europeo una comunicazione e un documento di lavoro contenenti alternative per promuovere la coltivazione di proteine vegetali nell'Unione europea. Tale comunicazione, esaminata da diversi organi del Consiglio, sinora non ha portato a conclusioni definitive.
Interrogazione no 24 dell’on. James (Jim) Fitzsimons (H-0495/01)
Oggetto: Sostegno alla crisi del turismo
Vista la notevole crisi che sta attraversando l’industria del turismo nell’UE, anche in Irlanda, a seguito dell’epidemia di afta epizootica, può il Consiglio - con urgenza e a titolo eccezionale – invitare la Commissione ad esaminare la possibilità di sostenere questa industria fintanto che non vi siano chiare indicazioni di una ripresa sostenibile del settore?
In primo luogo, vorrei dire che condivido la preoccupazione dell'onorevole parlamentare per il settore del turismo in varie zone della Comunità colpite dai pesanti effetti negativi della crisi dell'afta epizootica. Le misure di sostegno hanno riguardato esclusivamente il settore agricolo. Pertanto, i settori non agricoli, come il turismo, non ne beneficiano.
Il Consiglio non ha discusso la possibilità di incaricare la Commissione di studiare l'argomento. Compensare il settore del turismo per le conseguenze dell'afta epizootica deve in primo luogo e soprattutto essere una questione affrontata dai singoli Stati membri. Inoltre, va tenuto conto del fatto che fornire sostegno alle singole aziende, eccezion fatta per gli aiuti approvati dalla Commissione, è contrario alle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Interrogazione n. 25 dell'on. Bernd Posselt (H-0499/01)
Oggetto: Giustizia e Affari interni
Qual è lo stato dei negoziati di adesione nei settori della Giustizia e degli Affari interni, e su quali aspetti di tali settori intende ancora concentrarsi la Presidenza del Consiglio?
L’Unione europea, nel corso della Presidenza portoghese, ha avviato negoziati relativi al capitolo 24, Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni, con Cipro, Ungheria, Polonia, Estonia, Repubblica ceca e Slovenia. Per tali paesi l’Unione sta rivedendo le sue posizioni sulla base delle informazioni aggiuntive da essi fornite.
L’Unione sta elaborando le posizioni negoziali presentate da Malta, Slovacchia, Lettonia, Lituania e Bulgaria e conta di giungere a posizioni comuni per ognuno di tali paesi candidati nel corso della Presidenza svedese, in modo da avviare i negoziati relativi a tale capitolo. In questa fase non sono previsti negoziati con la Romania.
Secondo la tabella di marcia relativa al periodo 1 gennaio – 1 luglio 2002 l’Unione europea dovrà concordare, nel corso della seconda metà del 2001 sotto la Presidenza belga, una posizione relativa a tale capitolo, in modo da concludere in via preliminare il capitolo con i paesi più progrediti.
I negoziati che l’Unione condurrà con ogni paese membro riguarderanno l’acquis vigente in questo settore, il che comprende l’acquis di Schengen dopo la sua integrazione nei trattati.
E’ in fase di elaborazione un programma per le relazioni esterne nel settore della giustizia e degli interni che abbraccia più Presidenze, vale a dire quelle svedese belga e spagnola, Presidenze che portano avanti l’attività di coordinamento e monitoraggio. Tale programma, il primo del suo genere, stabilisce che alcune delle priorità della Presidenza belga nel corso del secondo semestre 2001 saranno la lotta alla tratta di esseri umani, i diritti dell’uomo, i diritti delle minoranze e la lotta alla corruzione.
Interrogazione n. 26 dell'on. Olivier Dupuis (H-0502/01)
Oggetto: Responsabilità dei paesi membri dell'Unione negli avvenimenti di Srebrenica
Secondo "Die Tageszeitung", la CIA, i servizi segreti francese e tedesco e la NATO sapevano fin dal 17 giugno 1995 che il Generale Perisic assicurava da Belgrado la coordinazione dei preparativi dell'attacco contro l'enclave di Srebrenica, caduta in mano delle forze serbe l'11 luglio 1995. I servizi segreti di alcuni paesi membri della NATO avrebbero anche raccolto prove filmate delle esecuzioni di massa effettuate dalle forze serbe in occasione dell'occupazione di Srebrenica. Secondo varie fonti peraltro il Generale Janvier, comandante delle truppe dell'ONU nell'ex Iugoslavia avrebbe affermato durante una riunione del Consiglio di sicurezza che "è necessario rinunciare alle missioni che mettono in pericolo le truppe della FORPRONU, come quelle presenti nelle enclavi della parte orientale della Bosnia..." e avrebbe rifiutato ben cinque volte le richieste di intervento aereo fatte dall'unità olandese, affermando tra l'altro "debbo liberarmi di questa enclave".
E' in grado il Consiglio di far luce sul ruolo svolto dai paesi membri dell'UE in questa vicenda? Può anche assicurare che le prove in possesso di taluni Stati membri sono state trasmesse al TPI? In caso affermativo può spiegare il motivo per cui il Generale Perisic, nonostante le sue responsabilità nell'organizzazione e nella programmazione dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze serbe a Srebrenica, non sia ancora stato incolpato dal TPI?
Il tragico massacro di Srebrenica del 1995 è un tema di competenza delle Nazioni Unite e dei paesi che hanno partecipato all’UNPROFOR. Anche se naturalmente Stati membri dell’Unione hanno preso parte alle forze delle Nazioni Unite, l’Unione europea di per sé non vi era coinvolta. L’onorevole parlamentare pertanto dovrebbe rivolgere eventuali domande relative a Srebrenica al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale ha già pubblicato un ampio e dettagliato “Rapporto Srebrenica”, conformemente alla risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite 53/35 (1998), oppure ai governi dei paesi coinvolti.
L’Unione europea inoltre non può assumersi il compito di fornire informazioni sul motivo per cui certe persone non sono state processate per crimini di guerra o crimini contro l’umanità in relazione ai terribili fatti di Srebrenica. L’onorevole parlamentare dovrebbe perciò far presente la sua preoccupazione alle autorità nazionali competenti o al Tribunale internazionale per l’ex-Jugoslavia.
Interrogazione n. 27 dell'on. Alexandros Alavanos (H-0508/01)
Oggetto: Lettera minatoria della Turchia agli Stati membri sull'adesione di Cipro all'Unione europea
Secondo quanto pubblicato dalla stampa cipriota e greca, il governo turco ha inviato a tutti gli Stati membri dell'Unione europea tranne la Grecia un memorandum in cui si dichiara, fra l'altro, che, se Cipro entrerà nell'Unione europea prima che il problema cipriota sia stato risolto, la Turchia procederà all'annessione dei territori che occupa sull'isola. Tale dichiarazione costituisce una minaccia nei confronti della stessa Unione europea, mira ad intimidire la Repubblica di Cipro, complica il processo di ampliamento e rappresenta una negazione dell'accordo di Helsinki e del partenariato UE-Turchia. Le mosse della Turchia assumono il carattere di un ricatto dal momento che si combinano con la minaccia di inviare la "Piri Reis" nello spazio della piattaforma continentale greca.
A parte il fatto inaccettabile che la Grecia è stato l'unico paese dell'Unione europea a non aver ricevuto la lettera in questione, intende il Consiglio condannare il tenore di tale documento, che è in palese contrasto con i principi e le risoluzioni dell'ONU, con l'accordo di Helsinki e con l'accordo di partenariato? Inoltre, nella misura in cui la Turchia persisterà in queste sue posizioni, intende il Consiglio prendere in esame l'eventualità di applicare le sanzioni previste dal partenariato?
Interrogazione n. 28 dell'on. Efstratios Korakas (H-0514/01)
Oggetto: Atteggiamento provocatorio della Turchia riguardo all'Egeo e a Cipro
La Turchia continua con il suo atteggiamento provocatorio, che l'UE tollera. Dopo il memorandum di quattro pagine che il governo turco ha inviato ai governi degli Stati membri dell'UE (tranne la Grecia), con la minaccia che un'adesione di Cipro all'Unione precedente la soluzione del problema cipriota avrebbe portato all'annessione, da parte della Turchia, dei territori occupati, avrebbe annullato gli sforzi intrapresi per risolvere la questione cipriota e avrebbe provocato una crisi, si insidia la sovranità territoriale della Grecia. Secondo quanto pubblicato dalla stampa, il governo turco ha avvisato quello greco del fatto che il 4 giugno la "Piri Reis" navigherà nella piattaforma continentale greca per effettuare delle ricerche.
Alla luce di quanto precede, qual è la posizione del Consiglio riguardo a tali minacce della Turchia e quali misure è opportuno prendere perché tale paese impari a rispettare le decisioni dell'ONU, il diritto internazionale e i principi del Consiglio d'Europa?
La Turchia è ben consapevole della posizione dell’Unione europea riguardo a Cipro così come è stata espressa in diverse occasioni, vale a dire in occasione del Consiglio europeo a Helsinki e Nizza, in occasione del partenariato per l’adesione della Turchia che va sotto il titolo “Dialogo politico rafforzato e criteri politici” e nel corso degli ultimi dialoghi politici con la Turchia. L’Unione sostiene nella maniera più determinata gli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite volti a raggiungere un accordo di ampio respiro sulla questione di Cipro il quale sia compatibile con le relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e a concludere positivamente il processo avviato nel dicembre 1999.
Per quanto concerne il caso a cui si fa riferimento nell’interrogazione, l’onorevole parlamentare viene informato del fatto che il Consiglio ha deliberato di non inviare alcuna risposta comune, dal momento che la missiva non veniva spedita a tutti gli Stati membri.
Ogni qualvolta viene affrontata la questione di Cipro, l’Unione europea ribadisce la sua posizione in materia.
Interrogazione n. 29 dell'on. John Walls Cushnahan (H-0511/01)
Oggetto: Estradizione e pena capitale
Il Consiglio è probabilmente a conoscenza del fatto che la Francia rifiuta di concedere l’estradizione di James Kopp, sospettato negli Stati Uniti di un caso di omicidio di competenza federale che ha destato grande scalpore, se le autorità francesi non riceveranno garanzie da parte degli Stati Uniti che non verrà condannato alla pena capitale. La legislazione francese, come pure l’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali, proibisce l’estradizione di soggetti che potrebbero essere condannati a morte. Ciò premesso, può il Consiglio rendere noto quanti altri Stati membri dell’Unione europea applicano attualmente tale politica? Sarebbe corretto affermare che nessuno può essere legalmente estradato dall’Unione europea quando esiste la possibilità che venga condannato alla pena capitale?
Gli Stati membri dell'Unione europea hanno tutti firmato e ratificato il protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riguardante l'abolizione della pena di morte.
Uno Stato membro non ottempererebbe ai propri obblighi se dovesse estradare una persona in uno Stato terzo in cui detta persona potrebbe essere condannata alla pena di morte, a meno che lo Stato membro non abbia prima avuto sufficienti assicurazioni dallo Stato terzo interessato in merito al fatto che tale persona non potrebbe essere condannata alla pena di morte o che, qualora lo fosse, la sentenza non verrebbe applicata.
La dichiarazione n. 1 allegata all'atto finale del Trattato di Amsterdam fa riferimento al contenuto del protocollo n. 6 e osserva che "dalla firma del suddetto protocollo, avvenuta il 28 aprile 1983, la pena di morte è stata abolita nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione e non è stata applicata in nessuno di essi".
Il Consiglio vorrebbe rammentare all'onorevole parlamentare che il modo in cui uno Stato membro applica i suoi accordi di estradizione con Stati terzi alla luce degli obblighi che gli derivano dal protocollo n. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché il modo in cui esso valuta le assicurazioni fornite dagli Stati terzi circa l'applicazione da parte loro della pena di morte, è una questione in merito alla quale gli Stati membri sono gli unici responsabili e competenti.
Interrogazione n. 30 dell'on. Ioannis Patakis (H-0512/01)
Oggetto: Sviluppi nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Recentemente è stato firmato a Prizren, nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, un accordo "segreto" fra i leader dei partiti albanesi e il capo degli indipendentisti albanesi, con la mediazione del rappresentante degli Stati Uniti presso l'OSCE. A quanto sembra, l'UE e il suo rappresentante per la politica estera e di sicurezza sig. J. Solana, nel tentativo di tenere le distanze da tale avvenimento, starebbero elaborando "nuove" iniziative e "nuovi" accordi, senza però fare ciò che sarebbe ovvio, vale a dire chiedere ai leader dei partiti albanesi di annullare l'accordo. Invece, secondo fonti autorevoli, lo stesso Solana starebbe definendo un nuovo accordo che porterà, né più né meno, le rivendicazioni modificate degli indipendentisti albanesi ad essere discusse al tavolo controverso del "dialogo politico". Tale posizione ha reso ancora più sfacciati i leader dei partiti albanesi i quali, come è ormai evidente, agiscono come rappresentanti politici degli indipendentisti.
Come giudica il Consiglio il fallimento di tutti i piani sinora elaborati per risolvere la crisi? Intende il Consiglio prendere delle misure – e, in caso di risposta affermativa, quali – per porre fine all'azione degli indipendentisti albanesi, che minaccia l'esistenza stessa dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia?
IL “Documento di Prizren” cui fa cenno l’onorevole parlamentare nella sua interrogazione, firmato dai leader eletti albanesi e dai gruppi di indipendentisti albanesi è stato il prodotto dei contatti fra l’inviato dell’OSCE nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM), l’ambasciatore Frowick, e i leader dei gruppi indipendentisti albanesi. L’iniziativa dell’ambasciatore Frowick non è stata concordata né con l’Unione né con la NATO.
Come l’onorevole parlamentare certamente saprà il documento di Prizren ha minato il governo di unità nazionale recentemente formato di cui fanno parte capi democraticamente eletti, sia slavi sia albanesi.
In conseguenza di tali sviluppi preoccupanti il Segretario generale, l’alto rappresentante Javier Solana, si è recato il 28 maggio nuovamente a Skopje e, dopo colloqui difficili e molto delicati, ha convinto i principali partiti rappresentati in parlamento a formulare una dichiarazione comune in cui si impegnano a proseguire la cooperazione all’interno del governo di unità nazionale, ad accelerare l’attività legislativa relativa ai provvedimenti concordati e a ottenere progressi consistenti nel quadro del programma del Presidente Trajkovski volto alla risoluzione dei problemi interetnici.
La situazione nella regione è purtroppo ancora molto tesa a seguito di scontri armati e incidenti a sfondo etnico verificatisi di recente a Bitola. Javier Solana si è recato nuovamente in visita nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia l’8 e il 9 giugno, visita in occasione della quale si è raggiunto in seno alla coalizione di governo un accordo inteso ad intensificare gli sforzi volti ad ottenere entro breve risultati nel campo delle riforme da lungo tempo necessarie, in particolare per quanto concerne i diritti delle minoranze, elemento importante per la stabilità a lungo termine del paese.
Interrogazione n. 31 dell'on. Konstantinos Alyssandrakis (H-0513/01)
Oggetto: Indifferenza dell'UE dinanzi al dramma dei prigionieri politici detenuti nelle carceri turche nonostante i ripetuti appelli
Continua ad aumentare il numero dei decessi nelle celle bianche turche, dove si contano ormai 23 morti fra i detenuti che sono in sciopero della fame da più di 200 giorni per protestare contro le condizioni di detenzione e lottare per la democrazia. Ad essi vanno ad aggiungersi quanti si sono dati fuoco e i parenti dei prigionieri, che li sostengono fuori delle prigioni, con il risultato che il numero di coloro che sono stati "assassinati" combattendo per i diritti e le libertà democratiche sale a 54. L'UE è d'accordo con il governo turco e chiede che i detenuti cessino lo sciopero, così la questione sarà risolta.
Considerato che è vergognoso che la comunità internazionale rimanga indifferente dinanzi alla tragedia di uomini che sono stati incarcerati per le loro idee e perché lottavano per la democrazia, può dire il Consiglio quali pressioni intende esercitare sulla Turchia affinché tutti i prigionieri politici, che sono migliaia in un paese che si vuole democratico e che è stato giudicato tale dall'UE, siano liberati?
Il Consiglio si rammarica profondamente del fatto che gli scioperi della fame in Turchia continuino ad essere causa di morte e fa appello a tutte le parti direttamente coinvolte affinché impediscano che abbia luogo tale tragedia. Il Consiglio e gli Stati membri hanno sollevato e continueranno a sollevare tale questione nei confronti del governo turco in occasione del dialogo politico rafforzato. La prossima occasione per fare ciò sarà la riunione del Consiglio di associazione EU-Turchia del 26 giugno. Il Consiglio e gli Stati membri inoltre approfittano dei loro contatti presso la controparte turca, fra cui i contatti presso il Ministro dell’interno e della difesa turco, ad Ankara così come in altri luoghi, per far presente la preoccupazione sollevata dagli scioperi della fame.
Il Consiglio prende atto del fatto che il governo turco ha deciso di cooperare già in una fase precoce con il Comitato per la prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa, il quale ad oggi a causa degli scioperi della fame ha visitato la Turchia quattro volte. Sono entrati in vigore o entreranno presto in vigore emendamenti legislativi, dei quali alcuni hanno lo scopo di ridurre l’isolamento dei detenuti. Il Consiglio invita il governo turco ad applicare le nuove leggi speditamente ed in conformità con le raccomandazioni del Comitato per la prevenzione della tortura. A tale riguardo il Consiglio spera che da parte loro le persone in sciopero della fame e le loro famiglie rivedano la loro decisione.
Il Consiglio ricorda che il partenariato per l’adesione con la Turchia, sul quale il Consiglio ha preso una decisione l’8 marzo 2001, ha fra le sue priorità a medio termine la riforma del sistema penitenziario.
Il Consiglio accoglie inoltre favorevolmente la visita fatta recentemente dai membri del comitato comune parlamentare in relazione a questo tema.
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE
Interrogazione n. 38 dell'on. Gérard Caudron (H-0463/01)
Oggetto: Chiusure da parte della Danone e Marks & Spencer
Gli annunci brutali e cinici di chiusure da parte della Danone e Marks & Spencer stanno lì a dimostrare a coloro che ne dubitassero ancora che sta per tramontare l’epoca dell’ ”economia mista” e del “modello sociale europeo”.
Se è possibile capire le ristrutturazioni di imprese che si dibattono in problemi economici reali è impossibile accettare ristrutturazioni da parte di imprese sane e prospere che si prefiggono un solo obiettivo e cioè quello di aumentare gli utili generatori di capitali.
Le crisi agricole sono atte a mobilitare i nostri responsabili. Azioni volontarie “di cassa” che, in nome del denaro, distruggono famiglie intere dovrebbero altrettanto mobilitare i nostri dirigenti europei e ciò tanto più che l’assenza di reazioni non mancherà di accelerare in futuro questi fenomeni.
Ciò premesso, quali provvedimenti ventila la Commissione?
Come l'onorevole parlamentare ricorderà, la sua interrogazione scritta P-1207/01 era identica alla presente interrogazione orale e ha ricevuto risposta il 5 giugno.
Ovviamente, la replica della Commissione resta la medesima e, per far risparmiare tempo all'Aula, non illustrerò nuovamente nei dettagli la lunga risposta già fornita.
L'onorevole parlamentare certamente saprà che la Commissione attribuisce notevole importanza alle conseguenze sociali delle riorganizzazioni aziendali.
Poiché le corrispondenti direttive europee in materia di diritto del lavoro e relazioni industriali sono già state recepite nelle rispettive leggi nazionali, spetta con tutta evidenza alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali stabilire se vi siano state violazioni.
Fatte queste premesse, la Commissione ha ripetutamente sottolineato il suo punto di vista, vale a dire che le riorganizzazioni aziendali vanno intraprese con senso di responsabilità nei confronti dei dipendenti, e pertanto ha ribadito la necessità di rafforzare i diritti di informazione e consultazione dei dipendenti.
L'onorevole parlamentare condividerà l'apprezzamento della Commissione per la decisione presa ieri dal Consiglio di adottare una normativa con cui si imponga che ai dipendenti di società aventi almeno 50 addetti venga garantito il diritto basilare di essere informati circa gli ultimi sviluppi dell'attività aziendale e i successivi, oltreché in merito alla situazione economica e finanziaria della società, il diritto basilare di essere informati e consultati sui temi relativi all'occupazione e sulle decisioni che possono comportare mutamenti sostanziali dell'organizzazione del lavoro, nonché il diritto basilare di essere informati circa il modo in cui un'azienda propone di gestire tali cambiamenti.
Il prossimo mese, la Commissione intende presentare un Libro verde sulla responsabilità sociale delle aziende in cui si sottolinei la necessità di tener conto in modo equilibrato degli interessi e delle preoccupazioni di tutte le parti chiamate in causa da siffatti cambiamenti e decisioni.
Inoltre, nella sua agenda per le politiche sociali, la Commissione ha proposto la creazione di un osservatorio sui cambiamenti, osservatorio sviluppato dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. L'onorevole parlamentare sarà sicuramente al corrente dei dettagli di tale attività.
Come l'onorevole parlamentare riconosce nella sua interrogazione, la riorganizzazione aziendale fa parte dell'evoluzione commerciale e può contribuire ad una maggiore competitività, alla crescita economica, al miglioramento dell'occupazione e alla capacità di gestire con successo il cambiamento. La Commissione cerca di offrire un apporto positivo a tali sviluppi mettendo in luce i benefici delle disposizioni giuridiche per assicurare le necessarie tutele e i livelli di responsabilità sociale che sono tipici di una corretta gestione aziendale moderna.
Interrogazione n. 39 dell’on. Anne E.M. Van Lancker (H-0497/01)
Oggetto: Discriminazione a causa dell'età in occasione del concorso generale COM/A/6/01 (relazioni esterne)
Nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C-110A dell’11 aprile 2001 è stato pubblicato il concorso generale COM/A/6/01 per la formazione di una riserva interna di amministratori per i settori relazioni esterne (riserva di 80 persone) e gestione degli aiuti ai paesi terzi (riserva di 170 persone). Nelle condizioni di ammissione (punto III, B, 1) viene fissato un limite d’età per cui “i candidati debbono essere nati dopo il 25.5.1955”. Questa prescrizione viola la direttiva 2000/78/CE(1) che, fra l’altro, vieta esplicitamente questa forma di discriminazione. Le istituzioni europee dovrebbero essere le prime a rispettare le norme che esse impongono agli Stati membri. Dando il buon esempio esse promuovono anche la loro credibilità. Ciò premesso, perché la Commissione non ha tenuto conto della predetta direttiva? Quali provvedimenti ventila in proposito la Commissione nell’ambito della sua sfera di competenze? Considerata la violazione della direttiva 2000/78/CE, saranno i candidati nati prima del 25.5.1955 ammessi al concorso in oggetto?
Come la onorevole parlamentare immaginerà, la Commissione è perfettamente al corrente delle disposizioni della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento nel campo del lavoro e dell'occupazione(2).
Ovviamente, la normativa non è stata imposta agli Stati membri come lascerebbe intendere la onorevole parlamentare nella sua interrogazione. Al pari di altre normative comunitarie, essa è stata promulgata dagli Stati membri riuniti in Consiglio e da questo Parlamento.
Secondo l'articolo 18 della direttiva, gli Stati membri hanno tempo sino al 2 dicembre 2003 per adottare le misure amministrative e giuridiche necessarie per la sua attuazione. Ove del caso, essi possono disporre di un ulteriore periodo di 3 anni a partire dal 2 dicembre 2003 per attuare le disposizioni della direttiva riguardanti la discriminazione basata sulla disabilità e sull'età.
Come la onorevole parlamentare avrà notato, la direttiva è intesa a stabilire un principio generale di divieto di qualsiasi forma diretta o indiretta di discriminazione basata, tra l'altro, sull'età. Tuttavia, nell'articolo 6, essa prevede anche una serie di situazioni in cui l'uso dei limiti di età potrebbe essere giuridicamente giustificato. Per esempio, la direttiva prevede la fissazione di un'età massima per l'assunzione basata sui requisiti di formazione per il posto in questione, considerando anche un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.
La direttiva non produce alcun effetto diretto sul diritto comunitario e sullo Statuto dei funzionari. Ciononostante, nel gennaio 1998 la Commissione ha aderito al principio di abbandonare i limiti di età per l'assunzione, esprimendo tra l'altro l'idea che occorresse un approccio coordinato tra tutte le Istituzioni europee. Inoltre, la Commissione ha temporaneamente adottato la politica di introdurre un limite massimo di età di 45 anni, anziché 35, per i concorsi di assunzione relativi ai primi livelli.
Come l'Aula saprà, la Commissione sta riformando le sue prassi amministrative e ha specificamente ribadito l'intenzione di abbandonare i limiti di età per i concorsi aperti. Tale misura dovrebbe entrare in vigore nel momento in cui saranno concluse le consultazioni e le trattative attualmente in corso con i rappresentanti del personale e la Commissione avrà adottato una politica definitiva.
Poiché tale cambiamento si avvicina, la Commissione auspica che accordi simili vengano raggiunti e utilizzati da tutte le Istituzioni, ed essa è certa che molti membri di questo Parlamento condividono tale auspicio.
Interrogazione n. 40 dell'on. Alexandros Alavanos (H-0435/01)
Oggetto: Programma nazionale turco per l'adozione dell'acquis comunitario
Il programma nazionale turco per l’adozione dell’acquis comunitario rileva, quanto alla questione cipriota, che la soluzione “si baserà sulla pari sovranità delle due parti e sulle realtà dell’isola” mentre, in merito alle divergenze tra greci e turchi, segnala che “la Turchia continua a presentare iniziative e ad adoperarsi al fine di una soluzione dei problemi bilaterali con la Grecia che si basi sul dialogo”. Dato che le condizioni della “pari sovranità” e delle “realtà dell’isola” sono in contrasto con l’articolo 9a e 9b dell’accordo di Helsinki nonché con gli articoli 3 e 4, paragrafo 1 della decisione del Consiglio dell’8.3.2001 sul partenariato UE-Turchia mentre la posizione sulle divergenze tra turchi e greci non ha alcun rapporto con la “soluzione pacifica delle divergenze stesse ai sensi della carta delle Nazioni Unite” e con il “deferimento del contenzioso al tribunale internazionale entro un periodo di tempo ragionevole” come previsto all’articolo 4 dell’accordo di Helsinki e agli articoli 3 e 4, paragrafo 2 della decisione relativa al partenariato, può la Commissione chiedere alla Turchia di inglobare nel programma nazionale l’accordo di Helsinki, l’accordo di partenariato e tutte le altre risoluzioni in materia del Parlamento europeo ai fini dell’approvazione del programma?
La posizione dell'Unione sulla questione di Cipro e sulla composizione pacifica della controversia sui confini è espressa nelle conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki. Le stesse conclusioni indicano che tali questioni rientrano in un dialogo politico avanzato, posizione confermata nel partenariato di adesione per la Turchia adottato dal Consiglio l'8 marzo 2001(1). Sotto la Presidenza svedese, entrambi i temi hanno fatto parte di tale dialogo in due diverse occasioni. Gli argomenti verranno ulteriormente discussi in occasione della riunione del Consiglio di associazione del 26 giugno 2001.
In base all'esito di tali incontri e di altri contatti, la Commissione procederà alla valutazione degli sviluppi registrati nella sua relazione periodica per il 2001 sulla Turchia, documento nel quale vaglierà anche il programma nazionale turco per l'adozione dell'acquis.
Interrogazione n. 41 dell'on. David W. Martin (H-0436/01)
Oggetto: Ufficio della Delegazione UE a Riyadh
Facendo seguito alla risposta della Commissione alle interrogazioni H-0157/01 e H-0221/01(1) sull'apertura di una Delegazione a Riyadh, la Commissione può spiegare perché a tre anni dall'inserimento dell'Arabia Saudita nella sua lista di priorità per l'apertura di nuove Delegazioni non è ancora in grado di annunciare una data utile? La Commissione è consapevole dell'inquietudine che questa sua inerzia ha creato negli Stati che partecipano alla cooperazione nel Golfo?
La Commissione è consapevole dell'importanza dell'apertura di una delegazione a Riyad.
Nel 1998, infatti, la Commissione ha incluso l'Arabia saudita nel suo elenco di priorità politiche per l'apertura di nuove delegazioni e uffici.
Tuttavia, per mancanza di risorse sufficienti - sia umane che finanziarie - tale apertura non è stata possibile.
La Commissione sta preparando una comunicazione sull'evoluzione del servizio esterno che verrà presentata in giugno/luglio 2001. In tale contesto, verrà ripresa in esame l'eventualità di creare una delegazione a Riyad.
Interrogazione n. 42 dell'on. Bart Staes (H-0438/01)
Oggetto: Falsità in atti del coordinatore del progetto SENSUS
Il progetto SENSUS, il seguito di Aventinus, intende sviluppare un programma di scambio di informazioni per i servizi europei di polizia ed informazione. SENSUS è finanziato dalla Commissione e il suo coordinamento è affidato a Stephan Bodenkamp. Una sentenza del tribunale di Monaco (20 dicembre 2000) sancisce che Stephan Bodenkamp si chiama in realtà Christoph Klonowski ed opera per i servizi segreti tedeschi. Egli è stato condannato per falsità in atti nell'ambito del progetto SENSUS.
Per quale motivo la Commissione non ha mai avviato un'azione giudiziaria o di altro genere per chiarire la questione, nonostante le ripetute informazioni ricevute sul comportamento di Stephan Bodenkamp/Christoph Klonowski, tra cui copia della sentenza del tribunale di Monaco? Intende la Commissione adottare tutte le iniziative possibili, incluse quelle di natura giuridica, per fare chiarezza sull'intera questione?
Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, SENSUS è un progetto relativo ad un programma di applicazioni telematiche sviluppato nell'ambito del quarto programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico (RST). Esso risponde alle esigenze di elaborazione linguistica delle agenzie incaricate dell'attuazione delle normative e dei servizi di sicurezza fornendo loro strumenti di analisi del contenuto che consentono di comprendere meglio e più rapidamente testi in arrivo formulati in lingua straniera. Tra i potenziali campi di applicazione, il progetto si concentra sull'immigrazione illegale e sul contrabbando di stupefacenti.
Come nel caso di tutti i progetti di ricerca realizzati con la formula della condivisione dei costi, spetta alla Commissione assicurare l'uso corretto dei fondi comunitari per l'esecuzione dei compiti e la messa a disposizione dei risultati previsti per contratto.
Insieme a tutti gli altri progetti, il progetto SENSUS è stato attentamente monitorato. I funzionari responsabili della Commissione e gli esperti esterni indipendenti che hanno svolto in varie occasioni analisi dettagliate del progetto sono stati soddisfatti dei risultati sinora ottenuti dal progetto, come pure della sua gestione tecnica assicurata dall'AfA.
La Commissione ha preso atto della sentenza pronunciata contro il signor Bodenkamp, ma, come certo l'onorevole parlamentare comprenderà, l'Istituzione non intende commentare una sentenza pronunciata da un tribunale.
Su richiesta del Commissario responsabile della società dell'informazione, la Direzione generale Società dell'informazione della Commissione ha avviato una verifica interna della gestione del progetto SENSUS per valutare se occorra adottare altre misure. La Commissione continuerà a seguire attentamente la questione e conferma la sua disponibilità ad intraprendere, ove ciò dovesse risultare opportuno, un'azione legale per tutelare gli interessi della Comunità.
Interrogazione n. 43 dell'on. Nelly Maes (H-0440/01)
Oggetto: Procedura d'infrazione contro taluni Stati membri per il mancato rispetto della direttiva sul trasporto di animali a lunga distanza
In risposta all'interrogazione E-3765/00 del 19 febbraio 2001 sulle violazioni alla direttiva 91/628/CEE(1) relativa alla protezione degli animali durante il trasporto, la Commissione comunica, per bocca del suo Commissario Byrne, di aver avviato una serie di procedure per infrazione contro taluni Stati membri in merito al mancato rispetto della legislazione comunitaria in materia.
Contro quali paesi è stata avviata la procedura d'infrazione per il mancato rispetto della suddetta direttiva? Quando sono state spedite ai diversi Stati membri le rispettive lettere di messa in mora? La Commissione ha già ricevuto le risposte di taluni Stati membri, se non di tutti? In caso negativo, i previsti termini di legge sono stati superati per uno o più Stati membri? In caso affermativo, intende la Commissione fornire copia di tale scambio epistolare?
La Commissione ha effettivamente avviato contro tre Stati membri procedure di infrazione per mancato rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio, come emendata dalla direttiva 95/29/CE.
Gli Stati membri interessati sono la Grecia (lettera di comunicazione formale inviata in data 9/11/1999), il Belgio (lettera di comunicazione formale inviata in data 6/3/2000) e la Spagna (lettera di comunicazione formale inviata in data 22/1/1999).
Tutti questi Stati membri hanno risposto alla lettera di comunicazione formale della Commissione. In ciascun caso, le risposte hanno affermato che erano state intraprese misure legislative o amministrative per correggere le lacune di attuazione segnalate dalla Commissione.
Tuttavia, l'esperienza maturata dalla Commissione nel campo dell'attuazione della normativa riguardante il benessere degli animali dimostra che occorre guardare non solo la situazione legislativa e amministrativa esistente negli Stati membri, ma anche la situazione presente in loco.
Per questo solitamente vengono aperte pratiche di infrazione anche quando uno Stato membro asserisce che le lacune segnalate sono state corrette, e ciò finché non è possibile verificare la situazione sul terreno con un'ulteriore missione di controllo dell'Ufficio alimentare e veterinario.
Nel caso del Belgio e della Grecia, le missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario condotte nel 2000 hanno riscontrato la presenza di una situazione ancora insoddisfacente per quanto concerne l'effettivo rispetto di taluni elementi della direttiva. Inoltre, per quel che riguarda specificamente il Belgio, alla fine del 2000 e all'inizio del 2001 sono pervenuti alcuni reclami, che paiono fondati, di un'organizzazione per il benessere degli animali in cui si denunciano gravi violazioni della direttiva in relazione al trasporto di animali vivi destinati ai mercati di bestiame. Pertanto, la Commissione sta predisponendo ulteriori misure per tener conto di questi recenti sviluppi.
Quanto alla Spagna, la Commissione ha deciso di trasmetterle un parere motivato.
Inoltre, sempre per quel che concerne la direttiva in questione, sono all'esame idonee misure in riferimento ad alcuni altri Stati membri.
Per ciò che riguarda la richiesta della onorevole parlamentare di ricevere copie della corrispondenza scambiata tra la Commissione e gli Stati membri in merito a dette violazioni della normativa sul benessere degli animali, la Commissione non è in grado di fornire tali copie perché, per far funzionare la procedura prevista dall'articolo 226 del Trattato CE conformemente alle intenzioni degli autori del Trattato, è indispensabile la riservatezza, soprattutto per quel che concerne le comunicazioni scritte che le parti si scambiano durante la fase amministrativa o pregiudiziale della procedura. Tale posizione si basa sulla decisione 94/90/CECA, CE, EURATOM(2) riguardante il pubblico accesso ai documenti della Commissione e sul codice di condotta allegato a detta decisione. Tra le circostanze in cui il codice prevede deroghe al diritto di accesso vi sono i casi "in cui la divulgazione potrebbe compromettere: la tutela del pubblico interesse (…., ispezioni, indagini, procedimenti giudiziari)". Il Tribunale di primo grado ha confermato in diverse decisioni che gli Stati membri hanno il diritto di aspettarsi la riservatezza da parte della Commissione nelle fasi di ispezione e indagine della procedura di cui all'articolo 169(3).
Cfr., a titolo esemplificativo, caso T.105/95 WWF UK c/ Commissione (1997) Racc. II-313 e caso T-309/97 Bavarian Larger Company c/ Commissione, Racc. 1999, pag. II-3217.
Interrogazione n. 44 dell'on. Neil MacCormick (H-0441/01)
Oggetto: Servizio di navi traghetto lungo la costa occidentale della Scozia
Con riferimento alle interrogazioni concernenti i servizi di navi traghetto lungo la costa occidentale scozzese (E-0999/00(1), P-1803/00, H-0699/00(2), P-3234/00 e E-3243/00), risulta ormai evidente che una procedura di aggiudicazione può concludersi con l’acquisizione delle rotte da parte di un operatore che beneficerebbe quindi di un monopolio effettivo per quanto concerne le rotte nella parte occidentale della Scozia.
Nel caso in cui un tale operatore dovesse rivelarsi inadeguato, non esisterebbe né potrebbe essere disponibile in tempi ragionevoli un servizio ausiliario dotato di strutture di sicurezza appropriate o della certificazione richiesta dalla legge in materia di sicurezza.
Riconosce la Commissione che l’applicazione della normativa del 1992 potrebbe avere effetti catastrofici qualora portasse ad una privatizzazione dell’attuale servizio pubblico di navi traghetto? Intende esaminare d’urgenza una modifica delle sue linee direttrici al fine di facilitare l’applicazione di un sistema ragionevole e accettabile di servizi di traghetto a carattere ausiliario in Scozia basato su una società di traghetti a capitale pubblico soggetta alle norme standard che regolano gli appalti pubblici?
Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, la Commissione discute da un po' di tempo con le autorità scozzesi circa la necessità di rendere conformi al diritto comunitario i servizi attualmente gestiti da Caledonian MacBrayne, e ciò con particolare riferimento al regolamento n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992(3) sulla libertà di fornire servizi di trasporto marittimo all'interno degli Stati membri e agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al trasporto marittimo(4).
La Commissione sa che l'Esecutivo scozzese propende decisamente per la concessione in appalto dell'intera rete costituendo una società armatrice pubblica che noleggi le navi all'offerente scelto su base commerciale. È stato anche proposto che la società armatrice funga da "ultima risorsa"(5) per la gestione, il che pare rispondere esattamente all'auspicio espresso dall'onorevole parlamentare, e cioè che sia disponibile un servizio ausiliario di emergenza per le rotte fondamentali nel caso in cui l'operatore scelto non dovesse essere in grado di assicurare il servizio.
Poiché l'articolo 295 del Trattato sancisce sia il principio dell'imparzialità per quel che riguarda il sistema della proprietà dei beni sia il principio dell'uguaglianza tra le imprese pubbliche e private, una legislazione secondaria qual è il regolamento n. 3577/92 del Consiglio non può imporre la privatizzazione dell'attuale gestione pubblica del servizio di traghetti. Lo scopo della Commissione è quello di sostenere il principio della non discriminazione tra gli armatori comunitari, come anche quello di assicurare che qualsiasi aiuto di Stato richiesto sia commisurato all'obiettivo di garantire il necessario livello di servizio pubblico. Tali scopi resteranno i principi ispiratori della revisione degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato al trasporto marittimo attualmente prevista per il prossimo anno.
«Boyack plots course for future of Highlands and Islands Ferry Service». Comunicato stampa dell'Esecutivo scozzese, 23 gennaio 2001. http://www.scotland.gov.uk/news/2001/01/se0118.asp.
Interrogazione n. 45 dell'on. Josu Ortuondo Larrea (H-0442/01)
Oggetto: Pesca di novellame di merluzzo da parte della flotta per la pesca agli scampi
La flotta da pesca per la cattura degli scampi effettua endemicamente catture accessorie di taglia illegale di merluzzi. Le dimensioni delle maglie delle reti utilizzate non impediscono queste catture e inoltre le zone di distribuzione degli scampi e del novellame di merluzzo in gran parte sono sovrapposte.
Quali meccanismi sono stati predisposti per evitare la pesca accessoria di novellame di merluzzo da parte della flotta peschereccia per la pesca agli scampi?
La Commissione concorda sul fatto che i pescherecci che si dedicano alla pesca dello scampo inevitabilmente pescano come catture accessorie il nasello, poiché queste specie abitano le medesime aree geografiche.
A meno che non si utilizzino reti da traino con maglie di almeno 100 mm, la pesca in una parte delle aree in cui queste specie coesistono verrà vietata. Ciò proteggerà in parte i naselli più piccoli, ma renderà molto più difficile la cattura degli scampi.
In linea di principio, e per motivi prettamente biologici, sarebbe preferibile che la zona di applicazione dell'obbligo dell'uso di maglie da 100 mm corrispondesse all'intera area in cui convivono naselli e scampi.
Tuttavia, se si optasse per questa alternativa, vi sarebbe una perdita notevole di opportunità di pesca dello scampo per almeno due Stati membri (Francia e Irlanda). Pertanto, una parte della zona in cui le due specie convivono non è stata chiusa.
A bordo dei pescherecci, inclusi quelli che pescano lo scampo, operanti nelle zone che beneficiano di questa deroga, saranno presenti osservatori e i risultati delle loro osservazioni verranno utilizzati dalla Commissione per rivalutare, in futuro, l'estensione della zona controllata.
A parte la zona controllata, l'obbligo previsto per tutte le reti da traino di essere realizzate con filo più sottile e di inserire pannelli con maglie larghe nelle reti a strascico dovrebbe migliorare la selettività degli attrezzi da pesca per quel che riguarda il nasello, riducendo quindi le quantità di novellame catturato.
Attualmente, però, le conoscenze scientifiche sul modo per migliorare ulteriormente la selettività per il nasello sono alquanto lacunose.
Quanto ai futuri sviluppi, la Commissione sa che in Francia sono attualmente in corso test sulla selettività. Inoltre, essa incoraggerà ulteriori sperimentazioni in questo campo ed è disposta a finanziare i relativi progetti, costituendo a tal fine un gruppo di esperti che stabilisca il corretto programma di lavoro. I risultati delle sperimentazioni consentiranno alla Commissione di proporre ulteriori accorgimenti per migliorare la selettività.
Interrogazione n. 46 dell'on. Nuala Ahern (H-0443/01)
Oggetto: Attrezzature di monitoraggio radiologico e ambientale a Sellafield e La Hague
In quante occasioni, ed impiegando quali mezzi ispettivi, la Commissione ha verificato il funzionamento e l'efficienza delle attrezzature di monitoraggio radiologico e ambientale secondo le disposizioni dell'articolo 35 del trattato EURATOM, negli impianti di ritrattamento di Sellafield e de La Hague da che il Regno Unito e la Francia rispettivamente sono divenuti membri della Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM)?
Dalla ripresa nel 1990 delle attività di verifica, la Commissione ha effettuato visite di ispezione presso l'impianto di Sellafield dal 6 al 10 dicembre 1993 e presso l'impianto di La Hague dal 22 al 26 luglio 1996.
Ad ogni visita di ispezione normalmente partecipano 4 ispettori che svolgono controlli sul funzionamento degli strumenti di monitoraggio ambientale e seguono il concatenamento dei dati per una serie di campioni scelti a caso dal momento del loro prelievo sino alla trasmissione dei risultati finali alle autorità competenti. Viene inoltre controllato il sistema di assicurazione qualità.
La Commissione sta attualmente riesaminando le attività di verifica di cui all'articolo 35 del Trattato Euratom.
Interrogazione n. 47 dell'on. Gary Titley (H-0447/01)
Oggetto: Industria europea della difesa e mercato unico
In che misura la Commissione ritiene di avere la responsabilità di assicurare che nel settore dell'industria europea della difesa funzioni un mercato unico? Perché non ha mai assunto iniziative conformi alle decisioni C-70/94 e C-83/94 della Corte di giustizia europea, secondo le quali un prodotto non può essere escluso dall'ambito di applicazione della politica commerciale comune per il fatto di avere carattere strategico?
In risposta all'interrogazione orale posta dall'onorevole parlamentare, occorre ricordare che la Commissione ha avviato il proprio lavoro in questo campo nel dicembre 1997 adottando una comunicazione dal titolo “Attuazione della strategia dell'Unione europea nel campo delle industrie della difesa”.
Tale documento preparatorio presentava un piano di azione completo in 14 punti contenente un elenco di settori in cui la Commissione ritiene che l'azione dell'Unione sia indispensabile e specificava le misure da intraprendere per garantire il progresso verso un vero mercato europeo per i prodotti della difesa. Nel contempo, il Consiglio è stato esortato ad adottare una posizione comune su un quadro generale per un'industria europea della difesa.
Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, nell'attuazione di questa strategia non sono stati compiuti i progressi inizialmente previsti e le discussioni in seno al Consiglio sono state contrassegnate da divergenze di opinione tra gli Stati membri. Ad ogni modo, l'analisi fornita, che sosteneva caldamente la necessità di ristrutturare l'industria europea della difesa e di creare un mercato unico per i prodotti della difesa, è ancora valida. La trasformazione subita dal paesaggio industriale è spettacolare, soprattutto nei settori aerospaziale ed elettronico. Progressi significativi sono anche stati registrati nei settori navale e dell'armamento terrestre.
L'industria della difesa non può restare competitiva sulla scena mondiale, a meno che non le venga consentito di trarre pienamente beneficio da un consolidamento dell'offerta e dalla creazione di un corrispondente mercato interno. Spetta alla Commissione garantire che il mercato interno funzioni, ma è parimenti importante che anche gli Stati membri contribuiscano a tale processo.
Sono state sviluppate alcune iniziative a livello intergovernativo.
A metà del 1998 è stata firmata una lettera di intenti per migliorare il coordinamento tra sei Stati membri agevolando la riorganizzazione industriale e migliorando il funzionamento delle aziende transnazionali.
Il Trattato OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) conferisce personalità giuridica a tale organizzazione comune per la cooperazione in materia di armamenti, cui hanno aderito quattro Stati membri.
Quanto al mercato unico, sono stati compiuti progressi nel campo della standardizzazione della difesa. La Commissione ha infatti cofinanziato uno studio sui sistemi di standardizzazione utilizzati nelle industrie della difesa americane e comunitarie che, concluso nel 1999, ha consentito di formulare una serie di raccomandazioni in merito alle azioni che potrebbero permettere di formulare requisiti tecnici comuni, agevolando dunque politiche di approvvigionamento comune, raccomandazioni che sono attualmente in fase di sviluppo, soprattutto per quel che concerne organismi di standardizzazione ed altre parti in causa. La Commissione dovrebbe continuare a contribuire alla creazione del mercato europeo degli equipaggiamenti di difesa.
Conformemente al suo piano di azione, essa sta esaminando la questione, soprattutto in riferimento al completamento del mercato interno in tal campo, ma le corrispondenti proposte legislative non rientrano nel suo programma di lavoro di quest'anno.
Per quel che riguarda la seconda parte dell'interrogazione orale posta dall'onorevole parlamentare, nei casi C-70/94 e C-83/94, la Corte di giustizia ha dichiarato che i beni a duplice uso rientrano nel campo di applicazione della politica commerciale comune definita dall'articolo 113 (ora divenuto 133) del Trattato CE.
Nel 1998, alla luce di queste decisioni della Corte, la Commissione ha promulgato un regolamento che rivede il regime comune vigente in materia di controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso utilizzando l'articolo 133 come base giuridica. Il regolamento, adottato dal Consiglio nel 2000, ha peraltro rappresentato il completamento dell'azione “9a” del piano di azione del 1997.
Interrogazione n. 48 dell'on. James E.M. Elles (H-0449/01)
Oggetto: National Farmers' Union (Unione nazionale degli agricoltori)
Alcuni membri della sezione “Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire” della National Farmers’Union hanno segnalato all’interrogante che il numero di casi di importazione in Gran Bretagna di midollo spinale e di materiali specificati provenienti dal continente resta allarmante.
Può la Commissione chiarire quali misure di controllo sono state introdotte e fornire indicazioni quanto al rigore della loro applicazione? Può garantire che sarà fatto il possibile per porre fine al più presto a questa situazione inaccettabile?
La Commissione è soprattutto preoccupata per le numerose segnalazioni di violazione delle norme che disciplinano il materiale a rischio specifico in relazione ad importazioni di carne bovina nel Regno Unito. L'eliminazione dei materiali a rischio specifico resta la misura più importante per la tutela della salute pubblica. Dei tredici incidenti sottoposti alla sua attenzione dal 1° gennaio, sette riguardavano esportazioni tedesche. In febbraio e marzo, in uno scambio epistolare con il Ministro Kunast, la Commissione ha chiesto un intervento rapido contro gli esportatori che contravvengono alle norme e ha ricevuto assicurazioni sull'intensificazione dei controlli svolti sul materiale a rischio per evitare ulteriori violazioni. La Commissione si è nuovamente messa in contatto con il capo dell'Ufficio veterinario tedesco circa l'ultimo caso riscontrato il 30 marzo.
Ma il problema è più globale. Durante il Consiglio "agricoltura" di aprile, la Commissione ha ribadito a tutti gli Stati membri l'importanza, per la tutela della salute pubblica, di eliminare effettivamente il materiale a rischio specifico. In quell'occasione, si è fatto riferimento alle ultime missioni svolte dall'Ufficio alimentare e veterinario sui controlli del materiale a rischio specifico, dalle cui relazioni preliminari emergono ancora carenze al riguardo. Va però tenuto presente che, in realtà, la Commissione ha bandito la colonna vertebrale poiché questa poteva essere potenzialmente contaminata da gangli della radice dorsale e residui di midollo spinale. Non è dunque possibile trarre conclusioni sul rischio per la salute umana unicamente dall'esito dei controlli effettuati sulle importazioni. Occorrerebbe anche appurare se la colonna vertebrale viene opportunamente rimossa nei punti di smercio. È essenziale ottenere il quadro completo delle relazioni delle missioni dell'Ufficio alimentare e veterinario. Non appena questo sarà disponibile, la Commissione valuterà quali azioni intraprendere, ma essa può assicurare all'onorevole parlamentare che non prenderà la questione alla leggera!
Interrogazione n. 49 dell'on. Paul Rübig (H-0450/01)
Oggetto: Monete e banconote in euro - Assenza di banconote da 1 o 2 euro
L’assenza di banconote da 1 o 2 euro e la decisione attuale di emettere solo monete per i valori compresi tra 10 centesimi e 5 euro al momento dell’introduzione del sistema monetario europeo provocheranno un eccesso di monete nel settore alimentare, nonché nel settore terziario e presso i consumatori.
Può la Commissione indicare entro quali tempi potrebbero essere emesse anche banconote da 1 o 2 euro in sostituzione delle monete dello stesso valore?
È prevista una modifica della procedura decisionale o delle competenze?
Le decisioni riguardanti i valori facciali delle monete sono state preparate dal gruppo di lavoro dei direttori delle monete al termine di lunghi lavori di valutazione delle esigenze condotti tra il 1991 e il 1998 e formalmente interinati dal Consiglio in occasione dell'adozione del regolamento n. 975/98 del 3 maggio 1998 sui valori unitari e i requisiti tecnici delle monete denominate in euro destinate alla circolazione. Si era ipotizzato di coniare una moneta da 5 euro, ma l'ipotesi è stata successivamente scartata nel momento in cui si è deciso di stampare una banconota per lo stesso importo. Il conio di otto diverse monete è conforme alla prassi solitamente adottata dagli Stati membri. L'esistenza di molte monete in centesimi intende rendere più semplice la possibilità di dare il resto.
La scelta dei valori delle banconote è stata confermata dalla Banca centrale europea (BCE) sulla base dei lavori preparatori svolti dall'Istituto monetario europeo in stretta collaborazione con le banche centrali nazionali. Non si è mai pensato di realizzare banconote da 1 o 2 euro. Dieci dei dodici Stati partecipanti non hanno peraltro alcuna banconota di un taglio così ridotto.
Se l'uso dovesse confermarne la necessità, spetterà al Consiglio riprendere in esame la scelta dei valori delle monete e alla BCE riconsiderare la scelta dei tagli delle banconote in occasione di un'eventuale discussione sul rinnovo della gamma.
Interrogazione n. 50 dell'on. Ioannis Marinos (H-0466/01)
Oggetto: Introduzione dell'euro in Grecia e cambio delle dracme nella nuova moneta
Nell'aprile del 2001 il Commissario Pedro Solbes ha inviato ai deputati al Parlamento europeo una lettera informandoli cortesemente in merito ai dettagli dell'introduzione della nuova moneta nei paesi della "zona euro". Nella lettera si afferma che a metà dicembre i privati cittadini di tutti i paesi partecipanti tranne la Grecia avranno la possibilità di acquistare serie di monete. D'altro canto, nel documento di informazione della Commissione intitolato "INFEURO" (n. 18/ GR-2001-2) figura una tabella sinottica da cui risulta che in Grecia potranno essere cambiate in euro fra le 30 000 e le 600 000 dracme per cliente, mentre, ad esempio, in Austria il massimale è doppio e in Spagna non esiste massimale, grosso modo come in Italia. Per quanto concerne il cambio delle banconote e delle monete, la Grecia ha fissato limiti di tempo che corrispondono, rispettivamente, a dieci e a due anni, mentre in Germania, Belgio, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Austria tale limite o non è definito o è di gran lunga superiore. Può dire la Commissione per quale motivo in Grecia non si è stati riforniti di monete in euro? Può spiegare inoltre perché l'importo in dracme che può essere cambiato in euro è basso e perché il limite di tempo fissato per il cambio delle banconote e delle monete attualmente in circolazione è, in Grecia, inferiore a quello previsto nella maggior parte degli altri paesi della "zona euro"?
Recentemente, la Grecia, insieme agli altri Stati membri della zona euro, ha deciso di introdurre delle serie di monete che consentano al pubblico di acquisire familiarità con l'euro. Dal 17 dicembre 2001, il pubblico greco potrà acquistare queste serie aventi un valore facciale di 0,67 euro al prezzo 5000 dracme. È attualmente all'esame la possibilità di introdurre serie analoghe per i negozianti.
Le informazioni iniziali circa il cambio dracma/euro sono state riviste. Attualmente, le informazioni disponibili indicano che le banche non porranno alcun limite ai loro clienti quanto all'importo in dracme che potrà essere cambiato in euro, situazione che risulta da un accordo generale raggiunto con le banche e non deriva da alcuna decisione amministrativa.
Per quel che riguarda il cambio di monete e banconote non aventi più corso legale, i periodi previsti per banconote e monete in circolazione in Grecia sono paragonabili a quelli previsti in vari altri Stati membri. Inoltre, i periodi per il cambio di monete e banconote non aventi più corso legale sono un aspetto che rientra nella sussidiarietà e in merito al quale devono decidere i singoli Stati membri.
Interrogazione n. 51 dell'on. Cecilia Malmström (H-0451/01)
Oggetto: Discriminazione di omosessuali nell'UE
L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali sancisce oltretutto il divieto di discriminazione in base all'orientamento sessuale.
Di recente la Commissione ha, per bocca di Romano Prodi, assicurato che si sarebbe impegnata per far rispettare la Carta negli Stati membri rilevando che i cittadini potevano contare sul fatto che la Commissione avrebbe provveduto a farla rispettare. Ciononostante e ad onta dei reiterati richiami del Parlamento europeo alla rilevanza del rispetto dei diritti fondamentali inerenti alla parità, nel diritto penale austriaco continua a vigere un limite minimo di età per le relazioni omosessuali più elevato di quello richiesto per le relazioni eterosessuali.
Inoltre nell'UE sono discriminate le coppie omosessuali desiderose di esercitare il loro diritto di libera circolazione senza perdere il diritto all a previdenza sociale al momento del loro trasloco da uno Stato membro all'altro, ai sensi del regolamento (CEE) 1408/71(1) e del regolamento di attuazione (CEE) 574/72(2).In linea con detta regolamentazione, godono di una forte protezione i singoli membri della famiglia che hanno diritto ad accompagnare il capo famiglia quando trasloca all'interno dell'UE. La definizione di membri della famiglia soggiace, nel frattempo, alla legislazione nazionale il che significa che una coppia che vive in un rapporto di unione registrato in uno Stato membro non ottiene automaticamente il riconoscimento giuridico di detto rapporto in un altro Stato membro.
Alla luce di quanto sopra, quali provvedimenti intende adottare la Commissione per abolire questa discriminazione degli omosessuali in Austria e nell'UE?
La onorevole parlamentare pone due questioni riguardanti la discriminazione degli omosessuali nella Comunità. In primo luogo, ella fa riferimento al fatto che, nel codice penale austriaco, la maggiore età è più elevata per i rapporti omosessuali che per rapporti eterosessuali.
La Commissione ribadisce il suo impegno a far sì che la Carta dei diritti fondamentali venga rispettata. Essa, tuttavia, vorrebbe richiamare l'attenzione della onorevole parlamentare sull'articolo 51 di tale testo, il quale precisa che le disposizioni della Carta si rivolgono alle Istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e agli Stati membri unicamente quando attuano il diritto dell'Unione.
Orbene, la legislazione penale austriaca in materia non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario. Pertanto, la Commissione non può prendere posizione su un problema che riguarda l'ordinamento giuridico interno e, per lo stesso motivo, non è applicabile la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare il suo articolo 21.
Nondimeno, al riguardo, dopo aver esperito tutte le vie di ricorso interne, è possibile interpellare la Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
L'Unione attribuisce la massima importanza al problema della non discriminazione.
Nel novembre 1999, la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte basato sull'articolo 13 del Trattato CE volto a combattere la discriminazione nella Comunità.
La direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento nel campo dell'occupazione e del lavoro(3), sancisce un principio generale che vieta qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata, tra l'altro, sull'orientamento sessuale. Conformemente all'articolo 18 della direttiva, gli Stati membri hanno tempo sino al 2 dicembre 2003 per adottare tutte le misure necessarie a livello nazionale per dare attuazione alla direttiva (con la possibilità, ove necessario, di una proroga di 3 anni per l'attuazione delle disposizioni in materia di discriminazione basata sulla disabilità o sull'età).
La decisione del Consiglio del 27 novembre 2000 che istituisce un programma di azione comunitario per combattere la discriminazione (2001-2006) (2000/750/CE(4)) mette in atto una strategia di lotta contro tutte le forme di discriminazione basata sui motivi più diversi, tra cui l'orientamento sessuale.
Insieme, queste misure costituiranno una base completa per agire nella lotta alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, fornendo un livello minimo di diritti legali, supportati da un'azione concreta per promuovere l'effettiva applicazione sul campo di tali diritti.
Come la Corte di giustizia ha sottolineato in molte occasioni, i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 sull'applicazione dei sistemi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano nella Comunità(5) non sono volti ad armonizzare, ma solo a coordinare i sistemi di sicurezza sociale. La definizione di "familiari" è dunque una questione che riguarda la legislazione nazionale in virtù della quale vengono offerti i benefici.
Interrogazione n. 52 dell'on. Brian Crowley (H-0452/01)
Oggetto: Impiego dei fondi comunitari in Paraguay
Può la Commissione indicare in quale misura è al corrente dell’operato dell’organizzazione CAMSAT, attiva a livello di parrocchia/comunità, che rappresenta oltre 600 famiglie a Banado Tacumba in Paraguay e che da undici anni è impegnata nell’assistenza alle persone più povere ed emarginate in tale zona? Può essa spiegare come si può giustificare la spesa di quasi un milione di euro per l’ideazione di programmi e attrezzature quando, ad esempio, non sono stati previsti finanziamenti alcuni a favore di una scuola per i bambini per i quali non ce n’è nessuna accessibile, o di un medico o di un dentista, e solo finanziamenti minimi per l’alimentazione e i pasti? Può essa inoltre fornire informazioni in merito a quanto effettivamente contenuto nell’accordo dell’UE con il Paraguay?
In primo luogo, la Commissione vorrebbe pregare l'onorevole parlamentare di far riferimento alla lettera inviatagli in data 16 maggio 2001 dal Commissario Nielson, responsabile dello sviluppo, che conteneva copia della risposta dei servizi della Commissione alla dichiarazione rilasciata da Fratello Eddie McArdle in merito al rapporto tra l'organizzazione CAMSAT e il progetto comunitario AMAR (*).
In secondo luogo, va sottolineato che AMAR è aperto al lavoro e alla collaborazione con organizzazioni governative e non governative. Lo dimostra il fatto che, durate la fase I, 30 attività sono state condotte attraverso partenariati sia con il governo che con le ONG. È importante comprendere che AMAR non ha il diritto di selezionare i progetti da finanziare. AMAR è incaricato di ideare e formulare le attività da svolgere nel quadro di piani collettivi partecipativi.
In terzo luogo, oltre a questi chiarimenti e in riferimento alla preoccupazione specifica espressa dall'onorevole parlamentare circa gli importi spesi dal progetto per studi diagnostici, infrastrutture e attrezzature, la Commissione vorrebbe sottolineare quanto segue.
L'accordo di finanziamento prevede una fase di pianificazione iniziale di 18 mesi. Durante tale fase, conclusasi nell'ultimo trimestre del 2000, sono state svolte moltissime attività (la maggior parte nel campo della diagnosi, della ricerca e della progettazione, più due progetti pilota) per la definizione dettagliata del progetto. CAMSAT ha partecipato ai workshop e ha fornito indicazioni ad AMAR per la ricerca a Bañado Tacumbú.
Le infrastrutture e le attrezzature pianificate per la fase II riguardano il miglioramento delle infrastrutture esistenti (scuole, centri collettivi) e non la costruzione di nuove infrastrutture.
Infine, l'organizzazione non governativa CDIA (Network for the Rights of Children and Adolescents), costituita da 15 ONG e alla quale CAMSAT ha aderito, ha chiesto un incontro con AMAR nel febbraio 2001 affinché esso illustri il progetto. Il 27 febbraio, l'organizzazione CDIA ha inviato una lettera ad AMAR ringraziandone i rappresentanti per l'incontro ed esprimendo sostegno al progetto delle organizzazioni aderenti, oltreché disponibilità a collaborare all'attuazione delle proposte di AMAR.
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(*) Progetto n. PRY/B7-310/96/007 “Asistencia integral a menores en situación de alto riesgo”
Interrogazione n. 53 dell'on. Camilo Nogueira Román (H-0454/01)
Oggetto: La politica di coesione dopo l'ampliamento
La Commissione non ritiene che nella prospettiva dell'ampliamento la costruzione dell'Unione politica e sociale esiga di sottoporre a riesame il bilancio comunitario per tener conto dell'attuale politica di sviluppo regionale e di creazione di posti di lavoro e, in via supplementare, della politica di coesione nei confronti dei nuovi Stati membri?
La seconda relazione sulla coesione, adottata il 31 gennaio 2001 dalla Commissione, fornisce una risposta all'interrogazione posta dall'onorevole parlamentare.
Le decisioni prese in occasione del Consiglio europeo di Berlino del marzo 1999 restano valide per il periodo di programmazione 2000-2006 e gli importi degli aiuti strutturali a favore delle regioni ammissibili degli attuali Stati membri sono stati fissati nell'ambito di tali prospettive finanziarie. Quanto alle azioni strutturali a favore dei nuovi Stati membri da attuare tra la data di adesione di ciascuno e il 2006, le conclusioni del suddetto Consiglio indicano le somme previste che sono stabilite sulla base delle date di adesione ipotizzate e del numero di paesi aderenti fissato sempre in occasione del Consiglio.
La seconda relazione sulla coesione sviluppa un'analisi molto dettagliata delle poste in gioco per la politica di coesione dopo l'ampliamento. La Commissione ha già aperto un ampio dibattito sul contenuto e gli obiettivi della politica di coesione per il periodo successivo al 2006, soprattutto in occasione del Forum sulla coesione tenutosi a Bruxelles, in Parlamento, il 21 e il 22 maggio 2001. Su questa base, la Commissione proseguirà le analisi tecniche del caso e, al momento opportuno, presenterà alcune proposte.
Interrogazione n. 54 dell’on. Marie Anne Isler Béguin (H-0458/01)
Oggetto: Scorie nucleari (Armenia)
L'unica centrale nucleare del Caucaso meridionale si trova a Medzamor, in Armenia. Come nel caso di tutte le centrali nucleari, sussiste il problema della gestione e del trasporto delle scorie.
Considerato che l'Unione europea ha chiesto la chiusura della centrale di Medzamor al più tardi nel 2004, può la Commissione far sapere come sono gestite le scorie nucleari di tale centrale, ovvero se sono stoccate in Armenia o, nel caso siano esportate, quale ne è la destinazione e quali le condizioni del trasporto?
È inoltre stata discussa e messa a punto una strategia energetica di transizione per il periodo successivo al 2004 fra le autorità armene e quelle dell'Unione europea che tenga conto in particolare delle notevoli possibilità di tale paese per quanto riguarda le fonti energetiche rinnovabili, in primo luogo quella solare, e ponga definitivamente fine alla produzione nucleare e ai gravi rischi che comporta?
In passato, da Medzamor all'Unione Sovietica è stato inviato combustibile esausto per il ritrattamento senza l'obbligo di restituzione delle scorie prodotte. Questa pratica è stata interrotta dopo lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Da allora, il combustibile esausto si accumula negli appositi bacini di Medzamor. Nel 1996, Framatome ha firmato un accordo con l'Armenia per fornire contenitori per combustibile esausto secco da utilizzare per stoccare 612 elementi combustibili. La costruzione di questa struttura per combustibile esausto secco, che dovrebbe essere utilizzata per 50 anni, è stata recentemente conclusa e omologata. Se e quando necessario, potrebbe essere estesa. Degli 847 elementi combustibili stoccati nei bacini, 336 sono già stati trasferiti nella struttura. Le scorie radioattive operative sono attualmente stoccate nella centrale.
Quanto alla strategia energetica, insieme alle autorità armene è stato condotto un lavoro di valutazione delle potenzialità delle energie alternative. Tale strategia è stata discussa con tutti i principali donatori e le istituzioni finanziatrici (Banca mondiale, BERS, US/AID, eccetera). Una delle conclusioni è stata che, tra le fonti energetiche alternative, l'energia idraulica è quella con le maggiori potenzialità.
In occasione della recente visita del Presidente Kocharian a Bruxelles, la Commissione ha convenuto che è essenziale chiudere Medzamor quanto prima e che, come alternativa a questa centrale nucleare obsoleta, occorre fornire all'Armenia forme di energia alternativa.
Interrogazione n. 55 dell'on. Konstantinos Alyssandrakis (H-0459/01)
Oggetto: Conservazione e valorizzazione culturale del sito storico della battaglia di Maratona
Il mondo scientifico greco e numerosissimi scienziati europei si sono rivolti ai competenti ministri e al Primo ministro greco affinché venga revocata la decisione di ubicare la pista di canottaggio per i Giochi olimpici del 2004 nel luogo in cui nel 490 a.C. si è svolta la vittoriosa battaglia di Maratona che tanta importanza ha avuto per la Democrazia ateniese e, a livello internazionale, è intesa quale simbolo della democrazia stessa. Come è noto, la "Maratona" è una gara olimpica che si rifa per l'appunto a questo avvenimento storico e intende onorare il primo maratoneta, Fidippide, che corse senza sosta alla volta di Atene per annunziare sul punto di morte l'avvenuta vittoria. Il Primo ministro greco non ha tuttora dato risposta agli appelli rivoltigli dall'Accademia di Atene, dalla Società di archeologia e dagli altri esponenti del mondo scientifico.
Quali misure intende prendere la Commissione affinché sia revocata la decisione di ubicare gli impianti per le gare di canottaggio nel suddetto sito e per evitare che questo venga quindi sfruttato a fini commerciali senza l'accordo del mondo scientifico? Inoltre, quali provvedimenti intende prendere per proteggere e valorizzare il luogo in cui è avvenuta la battaglia di Maratona e che fa parte del patrimonio storico mondiale?
L'articolo 151 del Trattato CE prevede che la Comunità sia competente nei seguenti ambiti:
promozione della cooperazione culturale tra gli Stati membri
appoggio e integrazione (ove necessario, mediante sostegno finanziario) dell'azione degli Stati membri nei seguenti settori:
miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;
conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;
scambi culturali non commerciali;
creazione artistica e letteraria, compreso il settore dell'audiovisivo.
È importante notare che lo stesso articolo 151 stabilisce che la Comunità non è competente in materia di "armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri"(1) nel settore culturale, che resta di totale ed esclusiva competenza dello Stato membro.
Pertanto, la questione sollevata dall'onorevole parlamentare non rientra negli ambiti di competenza della Comunità ed è di esclusiva competenza dello Stato membro.
Inoltre, la Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che classificare un sito come facente parte del patrimonio non è necessariamente sinonimo di tutela. Conformemente al principio di sussidiarietà, i regimi di tutela sono di esclusiva competenza degli Stati membri.
Articolo 151, Trattato CE, paragrafo 5, primo trattino.
Interrogazione n. 56 dell'on. Herman Schmid (H-0460/01)
Oggetto: Partiti politici europei
Dal momento che le proposte della Commissione e del Consiglio riguardanti i partiti politici non chiariscono come si configurano le relazioni economiche tra i partiti politici nazionali e quelli europei, potrebbe la Commissione esprimere il suo parere sui seguenti quesiti:
Dovrebbero essere autorizzati i partiti politici europei a ricevere un considerevole sostegno finanziario dai partiti nazionali tenuto conto della dipendenza che verrebbe inevitabilmente a crearsi?
Dovrebbero essere autorizzati i partiti politici europei a disporre liberamente delle proprie risorse, ivi compreso il diritto ad utilizzarle per finanziare altresì attività politiche negli Stati membri?
Come l'onorevole parlamentare certamente saprà, il Parlamento ha espresso il suo parere sulla proposta della Commissione del 17 maggio 2001 (doc. A5-0167/2001) e la Commissione ha manifestato la propria posizione circa gli emendamenti proposti dal Parlamento. La proposta è ancora all'esame del Consiglio.
Quanto alle domande specifiche poste dall'onorevole parlamentare, la proposta prevede che i partiti politici europei debbano provvedere al 25 per cento del loro bilancio con risorse proprie. In altre parole, il 75 per cento potrà essere attinto dal bilancio comunitario.
I finanziamenti attinti dal bilancio comunitario saranno soggetti a controlli rigorosi per quel che riguarda la titolarità e la loro destinazione d'uso. Per garantire trasparenza e attendibilità, il progetto di regolamento prevede la pubblicazione degli interi bilanci - indipendentemente dalla fonte di finanziamento - dei partiti politici europei beneficiari.
Interrogazione n. 57 dell'on. Ole Krarup (H-0485/01)
Oggetto: Partiti europei
Durante la seduta del 17 maggio u.s., in cui il Parlamento europeo ha discusso la proposta di regolamento della Commissione sullo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei, il Commissario Schreyer ha affermato che la Commissione ha ponderato attentamente la base giuridica della proposta, e in particolare la questione della sua compatibilità con l'articolo 308.
Su quali analisi giuridiche si è basata la Commissione per corroborare la scelta della base giuridica? Potrebbe rendere accessibili i testi pertinenti - specialmente eventuali pareri del Servizio giuridico?
In effetti, la Commissione ha studiato la base giuridica appropriata per la proposta in questione all'atto della sua stesura ed adozione, concludendo che una base corretta è costituita dall'articolo 308 del Trattato CE.
La Corte di giustizia, in una giurisprudenza consolidata, ha affermato che l'articolo 308 del Trattato costituisce una base giuridica di tipo sussidiario che può fungere da base giuridica di un atto solo se nessun'altra disposizione del Trattato conferisce alle Istituzioni la competenza necessaria per adottare l'atto in questione (cfr., a titolo esemplificativo, le sentenze del 6 luglio 1982, casi da 188 a 190/80, Francia, Italia, Regno Unito / Commissione, Racc. pag. 2545, punti 9 e 10 delle motivazioni).
Corre l'obbligo di constatare che nessuna disposizione del Trattato CE attualmente in vigore conferisce espressamente alle Istituzioni la competenza per adottare un atto che preveda il finanziamento dei partiti politici europei attingendo dal bilancio comunitario. Infatti, l'articolo 191 del Trattato (prima di qualsiasi modifica apportata dal Trattato di Nizza) non contiene alcuna disposizione operativa che consenta l'adozione di una misura come quella proposta.
Tuttavia, l'articolo 191 del Trattato definisce i partiti politici a livello europeo come fattore di integrazione nell'Unione e, trattandosi di un articolo del Trattato e non di una semplice dichiarazione politica, esso va correttamente interpretato come disposizione avente una portata non solo politica e di principio, ma anche giuridica. Esso serve, in particolare, a interpretare le altre disposizioni del Trattato alla luce del principio ivi enunciato.
È opportuno peraltro ricordare che la Corte, segnatamente nel parere 2/94 del 28 marzo 1996 (Racc. pag. I-1759, punto 29), ha affermato che l'articolo 308 "è volto a supplire all'assenza di poteri di azione conferiti espressamente o in modo implicito alle Istituzioni comunitarie da disposizioni specifiche del Trattato, nella misura in cui siffatti poteri paiono nondimeno necessari affinché la Comunità possa esercitare le proprie funzioni al fine di conseguire uno degli oggetti fissati dal Trattato". Non vi è alcun dubbio che l'articolo 191, anche nella sua attuale formulazione, è l'espressione di una necessità politica introdotta dalle parti firmatarie del Trattato di Maastricht nel corpo dei Trattati dell'Unione europea.
In tali circostanze, la Commissione ha ritenuto che l'articolo 308 del Trattato potesse fungere da base giuridica per una misura volta a conferire portata pratica ad un fattore importante dell'integrazione europea, che è ormai uno degli obiettivi generali del Trattato.
Infine, la Commissione non dispone di documenti che possano essere trasmessi all'onorevole parlamentare, visto che i dibattiti su tale argomento si sono tenuti verbalmente all'interno della Commissione e che la posizione da essa adottata non dava adito ad alcun dubbio dal punto di vista del diritto.
Interrogazione n. 58 dell'on. Catherine Stihler (H-0464/01)
Oggetto: Imposta sul valore aggiunto e paesi candidati all'adesione allaUE
Visto che l’imposta sul valore aggiunto è regressiva, infatti colpisce in modo particolare le famiglie più povere, e visto che i redditi familiari nei paesi candidati all’adesione sono generalmente inferiori a quelli nella UE, può la Commissione illustrare quali misure intenda adottare per garantire che le esigenze di assistenza all’infanzia non siano soggette a rilevanti aumenti IVA nei paesi candidati a seguito all’adesione alla UE? Può inoltre confermare la sua disponibilità a proposte fatte nel contesto degli attuali negoziati di adesione in materia fiscale volti a mitigare l’onere dell’IVA sulle famiglie meno abbienti nei paesi candidati?
Nel novembre 1999 sono stati avviati negoziati sul capitolo tassazione con sei paesi candidati. Durante il primo semestre del 2001, il capitolo è stato o sarà aperto con altri quattro paesi candidati. I negoziati, volti a discutere le condizioni in base alle quali i paesi candidati adotteranno e attueranno la legislazione comunitaria in vigore in materia di tassazione, hanno compiuto progressi, sebbene il capitolo non sia stato ancora temporaneamente chiuso con alcuno dei paesi candidati in questione.
La normativa comunitaria in materia di IVA, ossia la sesta direttiva quadro sull'IVA del 17 maggio 1977 (77/388/CEE, GU L 145 del 13.6.1977, come emendata), prevede l'applicazione dell'aliquota IVA standard alla fornitura di prodotti per l'infanzia.
Come regola generale, si prevede che entro la data dell'adesione i paesi candidati siano perfettamente allineati all'acquis comunitario. Tuttavia, nell'ambito dei negoziati, essi hanno il diritto di richiedere soluzioni transitorie per rimandare ad una data successiva il pieno rispetto di alcuni elementi dell'acquis. La posizione negoziale generale della Comunità è che tali soluzioni transitorie debbano considerarsi straordinarie, essere limitate nel tempo e nell'applicazione, oltreché corredate da un piano che definisca con chiarezza le fasi di applicazione dell'acquis. Inoltre, esse non devono comportare modifiche delle norme o delle politiche della Comunità, né comprometterne il regolare funzionamento o indurre distorsioni notevoli della concorrenza nel mercato interno.
Un paese candidato ha chiesto un periodo di transizione per quel che riguarda i prodotti di base per l'infanzia (abbigliamento e calzature per bambini), richiesta che è attualmente all'esame della Commissione.
Interrogazione n. 59 dell'on. Mihail Papayannakis (H-0465/01)
Oggetto: Agricoltura in Grecia
Stando alla recente relazione del Servizio statistico europeo (EUROSTAT) la Grecia occupa l'ultimo posto tra i quindici per quanto riguarda la formazione professionale degli agricoltori con una percentuale molto vicina allo 0%, dal momento che nei paesi più sviluppati dell'Unione europea, come ad esempio la Francia, tale percentuale si avvicina al 35%. EUROSTAT trae inoltre la conclusione che appena 300.000 famiglie di agricoltori greci sono proprietarie o gestiscono direttamente superfici agricole e di dimensioni tali da consentire loro di sopravvivere senza il bisogno di un reddito aggiuntivo. E' chiaro che l'ammodernamento e la competitività degli agricoltori interessati dipende in forte misura anche dal livello di formazione professionale di cui dispongono.
Può pertanto la Commissione riferire per quale motivo ritiene che in Grecia non vi sia bisogno di promuovere questo tipo di programmi e come potrebbe contribuire a far sì che anche in Grecia venga attuato un programma complessivo e innovatore di formazione professionale degli agricoltori e di sistematico loro aggiornamento nelle nuove tecnologie e metodi di coltivazione?
La Commissione ritiene che la promozione della formazione professionale degli agricoltori in Grecia sia possibile e auspicabile. In tale contesto, la Commissione è in grado di segnalare all'onorevole parlamentare che, nel programma operativo nazionale per l'occupazione e la formazione professionale inserito nel quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per la Grecia, l'agenzia per la formazione agricola OGEKA/DIMITRA è l'organismo esplicitamente deputato ad impartire formazione professionale. Nel corso del programma, è prevista la formazione di almeno 70.000 agricoltori attivi, cifra che potrebbe essere ulteriormente incrementata in risposta all'eventuale domanda durante l'attuazione del programma.
Ciò detto, l'acquisizione di sufficienti competenze professionali è un prerequisito per qualsiasi agricoltore che desideri investire in agricoltura avvalendosi dell'assistenza finanziaria della Comunità.
Il QCS 2000-2006 per la Grecia dovrebbe dunque offrire il quadro adeguato per migliorare la formazione professionale degli agricoltori greci.
Interrogazione n. 60 dell'on. Francesco Enrico Speroni (H-0467/01)
Oggetto: Importazione nell'Unione di formaggio di latte di cammella
Secondo quanto riportato dall’International Herald Tribune del 15 maggio 2001, al signor Nancy Abeid Arahumane non viene consentito di esportare nell’Unione Europea il formaggio prodotto nel suo caseificio di Nouakchot (Mauritania) con latte di cammella, a causa di difficoltà burocratiche originate principalmente dalla mancanza di una normativa in merito a tale tipo di prodotto.
Poiché la possibilità di introdurre tale formaggio nell’Unione consentirebbe un seppur modesto introito a beneficio di un produttore di uno dei paesi più poveri del mondo, quali provvedimenti intende la Commissione adottare in considerazione dell’assurdità di un divieto basato su una carenza normativa, affinché il caso sia risolto positivamente?
La Commissione non può condividere il parere dell’onorevole deputato sulle presunte restrizioni all’importazione di prodotti di latte di cammella dalla Mauritania per una carenza normativa relativamente a questo tipo di prodotto.
La normativa veterinaria della Comunità si applica a tutti i prodotti di origine animale a prescindere dalla loro origine, per garantire lo stesso elevato livello di tutela della salute dei consumatori e degli animali.
La Commissione presta particolare attenzione all’importazione di animali vivi e prodotti di origine animale e provenienti dai paesi terzi, in quanto essi potrebbero rappresentare un rischio, soprattutto per la salute umana e animale nella Comunità. In tale contesto si provvede ad aggiornare e rivedere costantemente gli elenchi comunitari dei paesi terzi autorizzati ad esportare prodotti lattieri e lattiero-caseari nella Comunità. La Mauritania non appare attualmente su tali elenchi, che sono redatti sulla base delle informazioni fornite dall’”Office International des Epizooties” (OIE), un’organizzazione mondiale che opera nel campo della salute animale, e dalle competenti autorità nazionali del paese esportatore.
La Commissione è stata per molti anni in contatto con la Sig.ra Abeiderrahmane per fornirle assistenza e consulenza nel trattamento di questo dossier. Ciononostante, la Commissione non ha mai ricevuto una richiesta formale, corredata delle necessarie garanzie ufficiali in materia di sanità pubblica e animale, dalle competenti autorità mauritane. Tali garanzie riguardano l’efficienza delle autorità competenti, le strutture di controllo, i sistemi ispettivi e la frequenza delle ispezioni. Deve poi essere determinato lo status sanitario del paese per quanto riguarda l’afta epizootica, onde stabilire quali prodotti possono essere importati e a quali condizioni. Solo i prodotti lattieri sottoposti a doppia pastorizzazione o a un trattamento di acidificazione che abbia quale risultato un livello equivalente di distruzione del virus dell’afta epizootica, possono essere accettati da un paese non esente da tale malattia.
Un primo passo è stato compiuto nel 1996, quando è stata prevista nella legislazione comunitaria la possibilità di importare prodotti lattieri o lattiero-caseari provenienti da specie diverse da bovini, ovini, caprini e bufali (cfr. decisione della Commissione 96/90/CEE). Da allora la Commissione ha continuato ad aggiornare il dossier, richiedendo pareri scientifici e tecnici sull’argomento.
Sfortunatamente le conoscenze scientifiche e tecniche su cui la legislazione comunitaria in materia di importazione di prodotti lattieri è basata, appare incompleta rispetto alle caratteristiche del latte di cammella e la questione della capacità dei cammelli di trasmettere l’afta epizootica ad altre specie non ha ancora ricevuto una chiara risposta scientifica.
Inoltre è difficile interpretare in modo soddisfacente per il latte di cammella il test della fosfatasi, che è il test internazionale di riferimento per verificare l’avvenuta pastorizzazione del latte.
La Commissione sta cercando di risolvere questo serio problema con l’assistenza tecnica del Laboratorio comunitario di riferimento per il latte e i prodotti lattieri.
La Commissione è consapevole della potenziale incidenza economica di tali norme sui paesi terzi, in particolare i paesi meno sviluppati. La Comunità non è tuttavia in grado di consentire l’abbassamento del livello di protezione praticato. La crisi recente dell’afta epizootica in Europa ha dimostrato quanto sia necessario adottare un approccio prudenziale.
Interrogazione n. 61 dell’on. Mary Elizabeth Banotti (H-0471/01)
Oggetto: Commissione europea - Programma TACIS
Qual è l'obiettivo politico del Programma TACIS? Chi ne è responsabile? La Commissione è soddisfatta che si sia raggiunto l'obiettivo di "trasferimento di competenze tecniche"?
Sin dal 1991, lo scopo di TACIS è stato quello di sostenere il processo di transizione verso l'economia di mercato e la democrazia nei nuovi Stati indipendenti (ex Unione sovietica ad esclusione degli Stati baltici).
Si tratta di uno strumento che sempre più supporta la collaborazione politica ed economica tra l'Unione e gli Stati partner, fornendo know-how per migliorare il clima degli scambi e degli investimenti, promuovendo la società civile e affrontando questioni di reciproco interesse (ambiente, sicurezza nucleare, salute).
Per la programmazione di TACIS è responsabile la Direzione generale Relazioni esterne (definizione di obiettivi, campi di cooperazione e strategie), che opera sulla base delle priorità dell'Unione e degli Stati partner. L'Ufficio per la cooperazione EuropeAid è invece incaricato dell'identificazione dei progetti, della loro attuazione e della loro valutazione.
La Commissione non può negare che vi sono stati problemi, nella gestione TACIS, per garantire che i progetti rispondessero realmente alle esigenze locali. Considerati tali problemi, l'unificazione del ciclo di gestione dei progetti sotto la guida dell'Ufficio EuropeAid e la semplificazione delle procedure assicureranno che l'identificazione e la tempestiva attuazione dei progetti siano più rispondenti ai bisogni locali. Il decentramento delle responsabilità alla delegazione consentirà inoltre un rapido adeguamento dei progetti alle condizioni esistenti in loco.
L'efficacia del trasferimento delle competenze tecniche viene regolarmente monitorata a livello di progetto, settore e paese. Inoltre, le conclusioni tratte dalle valutazioni vengono tenute presenti nei processi di programmazione e di realizzazione dei progetti, il che aiuta la Commissione a migliorare l'impatto del programma TACIS.
Interrogazione n. 62 dell'on. Lennart Sacrédeus (H-0475/01)
Oggetto: Controlli dell'UE sulla qualità delle acque di balneazione
Oggigiorno in uno Stato membro come la Svezia si compiono dispendiose analisi in non meno di 3.000 zone balneari dislocate nei vari comuni del paese e 750 prove - campioni delle più frequentate pervengono agli appositi servizi dell’UE.
Una nuova proposta dell’UE prevede che saranno regolarmente controllate tutte le zone balneari, pari in Svezia a non meno di 3000 e ciò nell’arco del brevissimo periodo estivo e balneare.
Ciò premesso, su quali statistiche relative alle acque non idonee alla balneazione e alla diffusione di colibacilli in Svezia si basa questa proposta di estendere i controlli sulle acque di balneazione considerando altresì i costi e l’aggravio di lavoro per i comuni?
Spetta alle autorità competenti di ogni Stato membro identificare le acque che rientrano nel campo di applicazione della direttiva sulle acque di balneazione, direttiva che riguarda “tutte le acque, o parti di esse, dolci correnti o stagnanti, e l'acqua di mare, nelle quali la balneazione è espressamente autorizzata dalle autorità competenti dei singoli Stati membri oppure non è vietata ed è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti”.
Ciò non significa che tutti i laghi, i fiumi e le spiagge costiere svedesi siano stati o debbano essere identificati come acque di balneazione ai sensi della suddetta direttiva. Il fattore discriminante è rappresentato dalla frase “… nelle quali la balneazione è praticata in maniera consuetudinaria da un congruo numero di bagnanti”. Viene lasciato alle autorità competenti il compito di stabilire cosa si intenda per un congruo numero di bagnanti. Giusto per citare un esempio, 50 bagnanti non sono molti in Spagna, ma nella Svezia settentrionale verrebbero sicuramente considerati un congruo numero di bagnanti. Sulla base della definizione della direttiva, il governo svedese ha identificato 372 zone balneabili costiere e 401 zone balneabili di acqua dolce.
In media, nella Comunità, un'analisi di laboratorio di un campione di acqua costa circa 25 euro. Il numero di campioni previsto dall'attuale direttiva dipende dalla durata della stagione balneare. In Svezia, la stagione balneare dichiarata ufficialmente corrisponde a circa due mesi, dal 20 giugno al 20 agosto. La direttiva impone che venga prelevato 1 campione ogni 14 giorni e un campione aggiuntivo prima della stagione, per un totale di 5 campioni prelevati per un'acqua balneabile svedese media, pari ad un costo totale annuo per le analisi di ciascuna zona balneabile di circa 125 euro.
La Commissione sta attualmente lavorando su una proposta per una direttiva rivista e ancora non è stata presa alcuna decisione in merito all'esatta definizione di acque di balneazione da adottare per tale revisione. Non si prevede, tuttavia, che in un primo tempo il numero di zone possa aumentare notevolmente. Al contrario, si prevede che esso resti circa allo stesso livello, vale a dire per la Svezia grossomodo 750 zone balneabili.
Interrogazione n. 63 dell'on. Marit Paulsen (H-0476/01)
Oggetto: Lotta alla tenia nana
Nella proposta della Commissione COM(1999)0004(1) che modifica la direttiva 92/117/CEE(2) riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici, si rileva la necessità di sottoporre la direttiva ad una approfondita revisione la quale dovrebbe fra l’altro comportare “migliori norme per il controllo di … zoonosi diverse dalla salmonella”.
In Svezia vige tuttora l’obbligo di vaccinare contro il cimurro nonché di dichiarare i cani e gatti importati nell’ambito della lotta contro la tenia nana. La teniasi è una zoonosi quanto mai infausta che, nel peggiore dei casi, può propagarsi tramite le volpi e i roditori ai funghi e alle bacche di bosco e pertanto all’uomo, con conseguenze letali. Annualmente si registrano circa 30 casi in Europa e, di recente, è stata trovata in Danimarca una volpe contaminata. Nel contempo, circolano voci secondo cui la Commissione ventilerebbe la possibilità di non autorizzare più la Svezia a adottare le succitate misure di sicurezza, eventualmente, nell’ambito della revisione della predetta direttiva.
Ciò premesso, è in grado la Commissione di confermare la veridicità di dette voci? Quali modifiche sono progettate per quanto riguarda i controlli degli Stati membri sulle zoonosi in generale e sulla teniasi in particolare?
L'interrogazione rivolta alla Commissione riguarda il problema di sanità pubblica posto da una tenia (Echinococcus multilocularis) la cui forma adulta è ospitata da carnivori domestici o selvatici e la cui forma larvale può causare gravi patologie, talvolta fatali, nell'uomo. Questa zoonosi, sebbene rara, si osserva su vasti territori dell'Europa continentale.
Essa, tuttavia, non è mai stata riscontrata sul territorio di alcuni Stati membri come la Svezia, il Regno Unito e l'Irlanda. La Commissione non ignora che, per evitare l'introduzione di questa tenia, le autorità svedesi richiedono che cani e gatti siano sottoposti ad un trattamento tenifugo prima del loro ingresso sul territorio svedese. Il Regno Unito e l'Irlanda hanno adottato disposizioni equivalenti.
La Commissione non ha sicuramente intenzione di impedire a questi Stati membri di mantenere in vigore tale misura precauzionale, trattandosi di una questione di sanità pubblica particolarmente gravida di conseguenze.
Le voci cui fa riferimento la onorevole parlamentare non possono essere legate al progetto di modifica della direttiva 92/117/CEE riguardante le zoonosi, ma molto verosimilmente alla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio riguardante le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti non commerciali di animali da compagnia.
Tale proposta di regolamento è stata esaminata dal Parlamento in sessione plenaria il 2 maggio 2001. Il punto qui sollevato è stato affrontato in occasione dei dibattiti parlamentari e, all'epoca, è stato spiegato che la risposta alla preoccupazione di veder rimesso in discussione il sistema attualmente posto in essere dalle autorità svedesi, ma non solo, era contenuta nell'articolo 8 della proposta, il quale infatti prevede che uno Stato membro possa ottenere garanzie aggiuntive nel momento in cui una situazione particolare lo giustifichi, il che è sicuramente il caso dell'Echinococcus multilocularis e della protezione degli Stati membri non infestati da questo parassita. Il ricorso alle disposizioni di tale articolo consentirà dunque alle autorità svedesi di mantenere in vigore l'obbligo di trattamento tenifugo dei carnivori prima del loro ingresso sul territorio svedese.
Interrogazione n. 64 dell’on. Pat the Cope Gallagher (H-0478/01)
Oggetto: Libro verde sulla politica comune della pesca
Può la Commissione illustrare le garanzie che intende fornire in merito al maggior coinvolgimento dell'industria e delle altre parti interessate, in seguito all'introduzione del Libro verde sul futuro della politica comune della pesca?
Il Libro verde identifica quattro obiettivi principali per la futura politica comune della pesca (PCP), tra i quali il maggior coinvolgimento di tutte le parti in causa nel processo decisionale.
Infatti, in molti casi i pescatori hanno lamentato la loro mancata partecipazione alla formulazione delle norme che incidono sulla quotidianità del loro lavoro.
Nel Libro verde, la Commissione suggerisce di costituire una rete di comitati consultivi regionali sulla pesca come modo per rafforzare il coinvolgimento, sin dall'inizio, di tutte le parti in causa nelle discussioni riguardanti la gestione della pesca. Questa nuova procedura, tuttavia, deve essere compatibile con il Trattato e con il carattere comunitario della PCP.
In più, il Libro verde suggerisce il decentramento di alcune responsabilità al fine di affrontare in modo efficace situazioni locali e di emergenza.
Nel frattempo, nell'ambito delle misure di emergenza intraprese dalla Commissione e della preparazione dei piani di ripopolamento per il nasello settentrionale e per il merluzzo del mare d'Irlanda, del mare del Nord e delle acque occidentali della Scozia, che dovranno essere attuati nei prossimi mesi, la Commissione ha sollecitato la piena partecipazione al processo decisionale dei rappresentanti del settore, degli Stati membri e degli esperti, ed è sua intenzione continuare a coinvolgere in tale processo tutte le parti in causa.
Inoltre, nel quadro del piano di azione volto a rafforzare il dialogo con il settore e altri gruppi interessati alla PCP, adottato a metà del 1999, la Commissione sta dando vita ad una serie di attività. I rappresentanti del settore europeo della pesca e di altri gruppi sono regolarmente consultati attraverso il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura rinnovato e periodicamente si tengono discussioni informali su questioni di interesse comune nell'ambito di workshop regionali che si concentrano su specifiche attività di pesca.
La Commissione, peraltro, per garantire che il settore e le altre parti in causa siano adeguatamente informati sulle nuove iniziative e i nuovi sviluppi riguardanti la PCP in modo che possano partecipare efficacemente al dialogo con la Comunità su tale politica, svolge attività di informazione e comunicazione come la pubblicazione di una rivista bimestrale nelle 11 lingue comunitarie e la distribuzione di informazioni su supporto cartaceo e sul sito Web plurilingue.
Interrogazione n. 65 dell'on. Anna Karamanou (H-0480/01)
Oggetto: Diritti umani e libertà democratiche delle donne in Turchia
Considerati i forti ritardi che si osservano nella modifica del Codice civile turco e nella rimozione delle discriminazioni istituzionalizzate nei confronti delle donne, gli elevati livelli di disoccupazione, di analfabetismo, di violenza fra le mura domestiche, nonché gli episodi antidemocratici ai danni della sig.ra Sema Piskinsut, deputato, e di suo figlio, avvenuti durante il congresso del partito del sig. Bülent Ecevit, il 29 aprile 2001, e intesi a farle ritirare la propria candidatura dalla presidenza del partito e ad allontanarla in seguito dalla presidenza della commissione parlamentare per i diritti dell'uomo, può dire la Commissione quali azioni conta di intraprendere, nel quadro della procedura di preadesione, affinché la Turchia sia costretta ad adeguarsi all'acquis comunitario e a rispettare i diritti umani e le libertà democratiche delle donne?
La Commissione ritiene che la rinuncia da parte della signora Piskinsut, nel novembre 2000, alla presidenza della commissione per i diritti umani del parlamento turco, nonché la sua candidatura alla presidenza del Partito della sinistra democratica (DSP), siano questioni che riguardano la politica interna turca.
Tuttavia, la Commissione si rammarica per il modo in cui la signora Piskinsut si sia vista privata della possibilità di esprimersi al congresso del DSP.
La Commissione condivide l'opinione della onorevole parlamentare secondo cui la situazione in Turchia in tema di parità dei sessi va migliorata. La questione è specificamente inclusa nel partenariato di adesione all'Unione europea e la Commissione ha preso atto di alcuni impegni assunti dal governo turco nel programma nazionale per l'adozione dell'acquis. La Commissione attende l'attuazione di tali impegni e ha dichiarato la propria disponibilità a verificare se tali passi giuridici rispettino l'acquis comunitario del quale le autorità turche sono perfettamente a conoscenza.
Interrogazione n. 66 dell'on. Gerard Collins (H-0489/01)
Oggetto: Creazione di posti di lavoro legati al riciclaggio di materiali da costruzione usati
Nel sito Internet della Commissione riservato al FESR e al Fondo di coesione sono elencati progetti di successo sostenuti dall'UE, tra cui un progetto nuovo, concernente il riciclaggio di materiali da costruzione in Finlandia, inteso a fornire un'occupazione alternativa a professionisti disoccupati dell'industria delle costruzioni. Può la Commissione fornire una valutazione aggiornata del progetto in questione e indicare se la domanda di materiali da costruzione usati si è mantenuta? Può dire inoltre se ritiene che questo tipo di iniziativa potrebbe essere trasferito ad altri Stati membri e, in caso di risposta affermativa, se sarebbe disponibile un sostegno a titolo del FESR?
Il progetto Materiali da costruzione sta continuando ad operare nella città di Joensuu in Finlandia. L'avvio del progetto è stato cofinanziato dalla prima iniziativa comunitaria URBAN. Ora l'ammontare del sostegno pubblico nazionale è minimo.
Secondo il responsabile del progetto, vi è stata una maggiore domanda di materiali da costruzione usati e riciclati. Il progetto recluta disoccupati cronici di difficile inserimento - attualmente occupa circa 30 persone - e quest'anno sarà in grado di offrire lavoro ad altri 15. Il progetto Materiali da costruzione è un esempio di impresa sociale in cui i costi dell'azienda e gli stipendi del personale permanente sono coperti dai proventi delle vendite. La formazione fa parte integrante del processo di assunzione.
L'idea del progetto intende risolvere alcuni problemi difficili come, ad esempio, il riciclaggio e l'uso di materiali da costruzione di seconda mano, lo sviluppo di imprese sociali a fianco delle aziende commerciali tradizionali, nonché la creazione dei prerequisiti necessari per consentire ai disoccupati cronici di essere reintegrati nella vita lavorativa.
Iniziative del genere sono sicuramente esportabili in altri Stati membri e questo è uno dei motivi per i quali il progetto è stato ulteriormente pubblicizzato dalla Commissione attraverso il sito Internet della Direzione generale Politica regionale. Tuttavia, per i programmi di integrazione e le iniziative comunitarie, la selezione dei progetti è una responsabilità che è demandata alle autorità locali degli Stati membri nel rispetto degli ampi obiettivi strategici concordati con la Commissione.
Interrogazione n. 67 dell'on. Liam Hyland (H-0494/01)
Oggetto: Visita del Commissario Fischler negli Stati Uniti (16-21 maggio 2001)
Può la Commissione riferire in merito ai risultati della visita che il Commissario Fischler ha effettuato negli Stati Uniti nel maggio 2001, precisando quali questioni di politica agricola, oltre a quelle relative all'OMC, sono state discusse, e se negli USA si stanno prendendo nuove iniziative intese a garantire il futuro degli agricoltori nelle zone rurali?
In primo luogo, la Commissione ritiene che la Comunità abbia molto in comune con gli Stati Uniti, elemento questo che va interpretato in chiave estremamente positiva. I due si impegnano entrambi a sostenere l'agricoltura, sono ambedue importanti importatori ed esportatori e condividono interessi chiave nei negoziati sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
In secondo luogo, la Commissione ha potuto riscontrare una crescente comprensione della posizione comunitaria e una maggiore disponibilità all'ascolto per quanto concerne aspetti quali la biotecnologia e le restrizioni sanitarie. Ma permangono differenze fondamentali, sebbene la Commissione, in linea con il parere scientifico, sia stata in grado di perorare la causa comunitaria per una regionalizzazione delle restrizioni imposte alle importazioni a causa dell'afta epizootica.
In terzo luogo, la nuova Amministrazione e il Congresso si sono dimostrati disponibili a cercare di comprendere meglio la politica comunitaria e la vera portata delle riforme della politica agricola comune (PAC). La Commissione ritiene che vi sia la possibilità di modificare il modo in cui viene condotto il dialogo commerciale con la controparte transatlantica, soprattutto per lavorare in modo costruttivo sui cosiddetti trade irritant.
In quarto luogo, e questo aspetto non è tanto positivo, la Commissione ha avuto poche dimostrazioni del fatto che gli Stati Uniti si stiano orientando nella giusta direzione per quanto concerne il sostegno all'agricoltura nazionale e il sovvenzionamento delle esportazioni. L'attenzione della discussione sul sostegno all'agricoltura è tutta rivolta verso le misure dette "anticicliche", il che significa che, quando prezzi o utili (che dipendono dai prezzi) sono bassi, il governo compenserà la differenza prevedibile in contanti. Ciò impedirà agli agricoltori di ricevere segnali dal mercato e porterà a problemi cronici di sovrapproduzione e prezzi in calo. Quanto alle sovvenzioni alle esportazioni, sebbene la Comunità insista sulla trasparenza, la riduzione e la disciplina entro le regole dell'OMC, gli Stati Uniti stanno espandendo i vari metodi non trasparenti con cui il governo promuove le esportazioni che sfuggono completamente all'attuale regolamentazione dell'OMC.
L'onorevole parlamentare chiede anche ragguagli circa le nuove iniziative intese a garantire il futuro degli agricoltori americani nelle zone rurali. Come già ricordato, la discussione principale sembra incentrata sulla politica "anticiclica", una politica intesa a tutelare gli agricoltori dal mercato senza ottenere in cambio alcun valore per il contribuente.
Va tuttavia menzionata un'iniziativa recentemente illustrata dal nuovo presidente della commissione agricoltura del Senato, Tom Harkin, che propone programmi di "sicurezza della conservazione" in virtù dei quali gli agricoltori sarebbero pagati per produrre benefici ambientali attraverso le loro attività agricole.
Interrogazione n. 68 dell’on. James (Jim) Fitzsimons (H-0496/01)
Oggetto: Pesticidi vietati o scaduti
Secondo il parere della Commissione, quale utile contributo l'Unione europea può fornire per risolvere il grave problema messo in luce dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, la quale avverte che più di 500 000 tonnellate di pesticidi vietati o scaduti minacciano seriamente la salute di milioni di persone e l'ambiente in pressoché tutti i paesi sviluppati e in transizione, e che 200 000 di esse si trovano nell'Europa orientale e nell'ex Unione sovietica?
Effettivamente, come l'onorevole parlamentare sottolinea, l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha recentemente reso noto che la quantità di pesticidi obsoleti esistenti al mondo è pari al quintuplo di quanto si fosse precedentemente ventilato.
Tutti pesticidi obsoleti, inidonei all'uso, devono essere considerati rifiuti e più precisamente rifiuti pericolosi, viste le loro proprietà nocive. Pertanto, il loro smaltimento deve seguire tutte le disposizioni della normativa riguardante i rifiuti pericolosi e va attentamente monitorato.
Il tema in questione è motivo di grande preoccupazione per la Comunità, come dimostra l'adozione e la firma da parte della Commissione, per conto della Comunità, della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti in occasione della Conferenza diplomatica tenutasi dal 21 al 23 maggio 2001. Tra i dodici inquinanti oggetto della Convenzione, nove sono prevalentemente usati come pesticidi.
La Comunità e i suoi Stati membri sono fortemente impegnati per dare rapida ed efficace attuazione alle disposizioni della Convenzione, attuazione che dovrebbe essere realizzata fornendo adeguata assistenza tecnica e finanziaria ai paesi in via di sviluppo e ai paesi con economie in transizione al fine di aiutarli a rispettare le disposizioni in questione.
Inoltre, questo impegno della Comunità è anche perfettamente in linea con il lavoro svolto da diverse altre organizzazioni internazionali sulla questione dei pesticidi obsoleti (e segnatamente la FAO, il PNUA, l'OMS, il segretariato della Convenzione di Basilea). Un esempio concreto è rappresentato dal sostegno finanziario recentemente fornito dalla Commissione al sesto Forum internazionale sugli esaclorocicloesani e i pesticidi, tenutosi in Polonia, nel corso del quale si è sottolineata l'importanza di smaltire le scorte di pesticidi obsoleti, soprattutto nell'Europa centrale ed orientale. Inoltre, nel quadro della sua politica di sviluppo, la Commissione ha anche recentemente finanziato la produzione del manuale dal titolo "Controllo di pesticidi e prodotti per la gestione integrata dei parassiti", in cui si forniscono, tra l'altro, indicazioni pratiche su come trattare i pesticidi obsoleti ampiamente divulgate tra i servizi.
La Convenzione di Stoccolma è un passo importantissimo per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente non solo dei pesticidi menzionati nella Convenzione, ma anche di tutti i pesticidi obsoleti, in quanto pone la questione tra le massime priorità dell'agenda politica, visti i rischi gravissimi che essi possono rappresentare per l'ambiente.
Interrogazione n. 69 dell'on. Glyn Ford (H-0498/01)
Nonostante la Commissione abbia ignorato le preoccupazioni espresse da taluni parlamentari concernenti il riciclaggio di denaro sporco utilizzando l’euro e la contraffazione dello stesso, è essa a conoscenza dell’articolo pubblicato nel Financial Times del 22 maggio in cui si afferma che secondo Europol vi è un rischio potenziale e significativo di un aumento del numero dei reati finanziari durante la transizione? Sta la Commissione finalmente prendendo in considerazione un riesame della questione?
La Commissione è consapevole del rischio di aumento della criminalità finanziaria che potrebbe registrarsi durante il periodo di transizione.
Per ridurre al minimo tale rischio, sono state adottate tutte le misure del caso e, in tal senso, la Commissione collabora strettamente con l'Europol e con la Banca centrale europea (BCE) per la protezione dell'euro.
Un pacchetto di misure legislative presto entrerà in vigore, se non è stato già approvato.
Esso include, tra l'altro, un regolamento di base contenente le misure necessarie per la protezione dell'euro dalla contraffazione ed una decisione sempre sulla protezione dell'euro dalla contraffazione che dovrà essere adottata dal Consiglio, la decisione del Consiglio che amplia il mandato dell'Europol affinché si occupi di contraffazione, una decisione quadro che aumenta pene e sanzioni in caso di contraffazione, la direttiva del Consiglio sul riciclaggio del danaro sporco, inclusa la proposta di emendamento di tale direttiva, e, infine, la proposta della Commissione per una decisione del Consiglio che istituisca un programma di formazione, scambio e assistenza per la protezione dell'euro dalla contraffazione.
In più, la BCE e la Commissione hanno pubblicato una serie di orientamenti, raccomandazioni e comunicazioni, mentre il Consiglio, nelle sue conclusioni, ha sottolineato il ruolo dell'Europol per la protezione dell'euro.
Per quel che riguarda l'attuazione delle procedure tecniche e di applicazione delle leggi, il lavoro negli Stati membri, in seno all'Europol e all'interno della BCE è ad uno stadio molto avanzato.
Quanto poi al coordinamento tra i principali organismi e istituzioni interessati a livello europeo, esso è organizzato nel quadro del gruppo direttivo per la protezione dell'euro con la partecipazione della Commissione, della BCE e dell'Europol.
Interrogazione n. 70 dell'on. Bernd Posselt (H-0500/01)
Oggetto: Assistenza finanziaria alla Macedonia
Può la Commissione indicare l'importo dell'assistenza finanziaria fornita alla Repubblica di Macedonia nell'anno 2000 - ad esempio, per le riforme economiche e politiche o per il potenziamento dell'Università di Tetovo - e quali sono le previsioni per l'aiuto finanziario nel 2001?
L'assistenza prestata all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (FYROM) è intesa a garantire la partecipazione effettiva del paese al processo di stabilizzazione e associazione. L'assistenza è dunque legata all'attuazione di vari requisiti contenuti nell'accordo di stabilizzazione e associazione che la FYROM ha stipulato per prima tra i paesi della regione. L'assistenza è strategicamente studiata per far accostare il paese alle norme e ai principi dell'Unione, per agevolare il processo di trasformazione economica e sociale verso un'economia di mercato e per sostenere e consolidare i risultati sinora ottenuti nel campo della democrazia rafforzando la capacità istituzionale e amministrativa dello Stato.
Nel 2000, la FYROM ha beneficiato di un importo di 25 milioni di euro stanziati dal programma PHARE. Inoltre, una somma di 42,5 milioni di euro verrà messa a disposizione dal programma CARDS per il 2001 al fine di sostenere la riforma politica ed economica del paese. Il programma per il 2001 tiene conto dei recenti sviluppi e cerca di affrontare alcune cause che sono alla radice del conflitto, soprattutto attraverso azioni come l'Università dell'Europa sudorientale, il fondo per infrastrutture su piccola scala e il fondo per microprogetti, tutti volti alla riconciliazione e alla cooperazione interetnica. Oltre all'assistenza tradizionale, nel 2000 la FYROM ha ricevuto altri 30 milioni di euro di assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti e concessioni, sebbene gli ulteriori stanziamenti nel corso di quest'anno siano subordinati al rispetto delle condizioni della riforma.
Lo scorso anno, la Commissione ha deciso di sostenere nel paese la creazione dell'Università dell'Europa sudorientale vicino a Tetovo quale importante passo per garantire il diritto all'istruzione della comunità albanese locale e per promuovere la riconciliazione interetnica in generale. Dal bilancio del 2000 è stato stanziato un contributo di 1 milione di euro, seguito da altri 4 milioni di euro assegnati dal bilancio 2001. Il versamento di 1 milione di euro è già stato effettuato, mentre come data per l'esborso dei restanti 4 milioni di euro era prevista la prima settimana di giugno.
Interrogazione n. 71 dell'on. Antonios Trakatellis (H-0501/01)
Oggetto: Fondo di coesione: progetto "Approvvigionamento idrico della città di Salonicco a partire dal fiume Aliákmon"
Il progetto "Approvvigionamento idrico della città di Salonicco a partire dal fiume Aliákmon" (n. 194/09/61/005) è stato inserito fra le opere finanziate a titolo del Fondo di coesione nel 1995 con un contributo dell'ordine di 80,8 mecu. Nella decisione di assegnazione di un contributo finanziario a norma del regolamento che istituisce il Fondo di coesione(1) figurano come data di inizio della fase operativa dell'opera il 1° agosto 1998 e come data di conclusione dei lavori il 31 dicembre 1998.
Considerato che dopo sei anni l'opera non è stata ancora completata e che la città di Salonicco deve far fronte a problemi specifici di penuria d'acqua (interruzione dell'erogazione, rete idrica in pessime condizioni con importanti perdite), può dire la Commissione a cosa sono dovuti i ritardi registrati, a che punto si trovano i lavori di costruzione e quando si prevede che saranno portati a termine? Può dire inoltre a quanto ammonta il contributo comunitario, quali importi sono stati assegnati sinora e quali misure è opportuno prendere per garantire che siano sfruttate le risorse messe a disposizione in vista della completa realizzazione del progetto?
Il progetto "Approvvigionamento idrico della città di Salonicco a partire dal fiume Aliákmo" ha lo scopo di coprire il fabbisogno di acqua potabile della città di Salonicco, a nord della Grecia.
Tale importante progetto del Fondo di coesione ha subito una serie di ritardi dovuti, secondo le informazioni raccolte presso le autorità greche competenti, a:
- problemi di ordine giuridico come, per esempio, reclami riguardanti la stipula dei contratti relativi agli appalti pubblici per alcune parti dell'opera, ritardi legati a controlli delle autorità greche presso alcune aziende incaricate della costruzione;
- problemi interni di una grande impresa edile (Ergomichaniki SA) incaricata della realizzazione di una parte dei lavori;
- modifica degli studi riguardanti l'impianto di trattamento delle acque, poiché le autorità competenti hanno deciso di applicare norme di qualità più rigorose rispetto a quelle inizialmente previste;
- rinvenimenti di reperti archeologici che hanno richiesto importanti lavori per poter procedere adeguatamente al loro spostamento o aggiramento;
- modifica di alcuni elementi del progetto per non interferire con i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada "Egnatia".
La Commissione stima che il ritardo così accumulato si aggiri sui tre anni e mezzo. Quanto alla parte finanziaria, il costo totale del progetto per il periodo di programmazione 1994-1999 ammontava a 66.120.557 , comprendente un contributo comunitario di 56.202.474 . Per il periodo 2000-2006, sono stati assegnati al progetto altri 44,13 milioni di , di cui 25,25 milioni di attinti dal Fondo di coesione.
Le spese totali riguardanti il progetto in questione si aggiravano, alla fine di marzo 2001, sui 61,2 milioni di .
Tenuto conto delle difficoltà incontrate, la Commissione ha rafforzato il follow-up del progetto e chiesto alle autorità responsabili della gestione e al beneficiario finale di trasmetterle relazioni regolari di verifica.
Interrogazione n. 72 dell'on. Ioannis Patakis (H-0505/01)
Oggetto: Arbitraria individuazione delle quote di cotone da parte del governo greco
Il governo greco impone del tutto arbitrariamente restrizioni amministrative alla cotonicoltura nazionale in modo tale da regionalizzare e individuare nella sostanza la quota di 1.137.750 tonnellate per cui, in violazione del nuovo regolamento, l'intera quantità prodotta non viene più considerata ammissibile, ma lo viene solo il quantitativo appena citato.
Poiché nel corso della discussione sul nuovo regolamento era stata avanzata e rigettata qualsiasi proposta di regionalizzazione e individuazione delle quote e stante che, in base al nuovo regolamento, gli Stati membri hanno la possibilità di limitare la cotonicoltura solo a determinate regioni per giustificati motivi ambientali e non, in generale, per motivi di opportunità politica o per beghe partitiche, quali provvedimenti assumerà la Commissione per porre fine all'arbitrio del governo greco in modo che divenga ammissibile l'intera quantità prodotta in tutte le superfici coltivate che sono già state seminate e hanno addirittura messo i germogli?
La Commissione sta esaminando attentamente le disposizioni adottate dal governo greco per limitare le superfici destinate alla cotonicoltura in grado di beneficiare degli aiuti per la campagna 2001/2002, così come le loro motivazioni.
Nella fase attuale, essa non può pronunciarsi sulla loro adeguatezza rispetto alla nuova regolamentazione comunitaria recentemente approvata dal Consiglio.
Interrogazione n. 73 dell’on. Rodi Ktarsa-Tsagaropoulou (H-0506/01)
Oggetto: Applicazione dei Patti territoriali per l'occupazione: il caso della Grecia
Nel quadro degli sforzi intrapresi per aumentare l'occupazione e lottare contro la disoccupazione la Commissione europea propone e finanzia i Patti territoriali per l'occupazione.
Dispone la Commissione di studi di valutazione di tali Patti? Inoltre, può dire se essi si sono dimostrati efficaci nelle varie regioni in cui sono stati applicati?
Considerato che in Grecia il fenomeno della disoccupazione persiste e le disparità regionali aumentano, come valuta la Commissione i Patti territoriali per l'occupazione che sono stati applicati? Ritiene la Commissione che abbiano avuto un contenuto sostanziale, conforme a quello che essa assegna loro?
Infine, intende la Commissione proporre orientamenti più precisi e vincolanti per l'applicazione dei Patti in questione e la valorizzazione delle risorse comunitarie?
All'inizio del 1998, le autorità greche hanno presentato per approvazione alla Commissione sette Patti territoriali per l'occupazione. A seguito di una proposta del Ministro dell'economia nazionale, i Patti sono stati incorporati come sottoprogramma nei corrispondenti programmi operativi regionali per la Tessaglia, la Macedonia occidentale, il Peloponneso, la Macedonia orientale, la Grecia continentale e l'Attica.
Le azioni proposte e approvate nell'ambito dei sette Patti greci prevedono un forte elemento di promozione combinata della formazione, formazione permanente e occupazione soprattutto nei settori dell'economia nazionale e della promozione dell'imprenditoria nelle piccole e medie imprese (PMI), che in alcuni casi comportano progetti ambientali innovativi in campo agricolo e misure a favore delle persone sfavorite.
Nell'arco di due anni, si prevede che, a livello di occupazione locale, i Patti generino circa 600 posti di lavoro.
Le soluzioni di partenariato hanno mobilitato in larga misura gli attori locali creando una preziosa esperienza e un importante precedente per l'introduzione dell'approccio bottom-up a livello locale e regionale in Grecia. Difficoltà sono state incontrate nel mobilitare maggiormente il settore privato. Tuttavia, la stretta collaborazione tra le autorità locali, le parti sociali e le agenzie locali di sviluppo nel far proprie e promuovere le iniziative di occupazione locale rappresenta un elemento di innovazione in Grecia.
L'attuazione dei Patti greci dovrebbe aver luogo fino alla fine del 2001. Una relazione di valutazione sull'impatto quantitativo e qualitativo nel generare occupazione e conseguire gli obiettivi prefissati è prevista per giugno 2002, in occasione della chiusura dei programmi operativi regionali del quadro comunitario di sostegno (QCS) 1994-1999 per la Grecia.
È inoltre prevista una specifica valutazione ex-post dell'impatto dei Patti in tutti gli Stati membri, i cui risultati saranno disponibili per metà del 2002.
Interrogazione n. 74 dell’on. Pedro Aparicio Sánchez (H-0507/01):
Oggetto: Alta velocità ferroviaria tra Cordoba e Malaga (Andalusia, Spagna)
La Commissione europea ha elaborato la pubblicazione intitolata "Luce Verde per L'Europa", presentata dal commissario per le politiche regionali, nella quale sono riuniti i progetti di trasporti finanziati dal FEDER e dal Fondo di coesione. Alla pagina 9, una grafico riunisce i quattordici progetti relativi alla Rete europea di trasporto "dichiarati prioritari e che devono essere finalizzati entro il 2010". Tra essi non figurano alcuni tratti della rete ad alta velocità, annunciati come imminenti già da diversi anni.
Deve dedursi che la realizzazione dei tratti che non figurano come prioritari sarà ritardata nel tempo, o almeno non avrà il 2010 come data limite per la sua ultimazione?
In caso affermativo, da chi e quando è stata presa la decisione circa la priorità dei progetti? I governi degli Stati membri interessati concordano con le priorità così stabilite?
In ogni caso, può la Commissione fornire una data effettiva di realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Còrdoba-Malaga in Andalusia (obiettivo 1), in Spagna? Può inoltre confermare il finanziamento di tale linea mediante il FEDER 2000-2006, e/o il Fondo di coesione 2000-2006?
La carta cui fa riferimento l'onorevole parlamentare rappresenta i progetti specifici ai quali il Consiglio europeo di Essen nel 1994, poi di Dublino nel 1996, ha attribuito una particolare importanza. Non bisogna però dedurne che i progetti che non compaiono sulla carta non saranno realizzati entro il 2010.
Infatti, è la decisione 1692/96 del Parlamento e del Consiglio riguardante gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea (RTE) a definire il quadro di riferimento generale per la realizzazione dei collegamenti da creare progressivamente entro il 2010. Tali collegamenti, identificati nelle carte allegate alla decisione, sono più numerosi dei succitati progetti e includono, peraltro, il collegamento ferroviario Cordoba-Malaga.
Conformemente all'articolo 156 del Trattato CE, questi orientamenti e progetti specifici sono definiti con l'approvazione degli Stati membri interessati.
La decisione di cui sopra non stabilisce alcun calendario più preciso per la realizzazione delle singole linee, precisazione che spetta alle autorità nazionali interessate, e ciò vale anche per il collegamento Cordoba-Malaga.
La Commissione, tuttavia, vorrebbe richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sull'importante sostegno da essa offerto alla realizzazione di questo collegamento. I primi studi per il collegamento ferroviario ad alta velocità tra Cordoba e Malaga sono stati finanziati nel 2000 grazie allo strumento finanziario per le RTE. Il costo totale degli studi è di 12 milioni di euro e il cofinanziamento comunitario è pari al 50 per cento (vale a dire 6,0 milioni di euro). Gli studi dovrebbero essere ultimati per la fine del 2001.
Tra l'altro, il programma operativo integrato per l'Andalusia 2000-2006 prevede un cofinanziamento dei Fondi strutturali per la costruzione di tale collegamento, e cioè di 155 km di doppio binario tra Cordoba e Malaga per una velocità di percorrenza massima di 350 km/h, in modo da prolungare sino a sud-est la linea ad alta velocità Madrid-Cordoba-Siviglia.
Interrogazione n. 75 dell'on. Myrsini Zorba (H-0509/01)
Oggetto: Reality show e protezione della dignità umana
Dopo essere stato trasmesso in 15 paesi del mondo, il programma televisivo "Grande fratello" arriverà ben presto anche in Grecia. Tale prospettiva ha suscitato notevoli reazioni da parte sia di organizzazioni che di singoli cittadini ed è oggetto di esame da parte del Consiglio radiotelevisivo nazionale.
L'esperienza sinora acquisita nella trasmissione di programmi di questo tipo (reality show) ha dimostrato che essi creano problemi psicologici ai partecipanti e sollevano questioni più generali di violazione della vita privata e di degradazione della dignità umana.
Ritiene la Commissione che il fenomeno, attualmente in crescita, dei reality show metta in pericolo i principi della protezione della vita privata e della dignità umana? In caso di risposta affermativa, intende la Commissione presentare proposte volte ad introdurre regole deontologiche, anche in vista della discussione sulla "Televisione senza frontiere"?
La direttiva Televisione senza frontiere (direttiva 89/552/CEE del Consiglio, come emendata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) fornisce il quadro giuridico per la trasmissione televisiva nella Comunità.
Inoltre, il 28 maggio 1998, il Consiglio ha adottato la raccomandazione sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione volta a fornire orientamenti per la normativa nazionale che, a tal fine, contiene indicazioni su come sviluppare un'autoregolamentazione nazionale in materia di tutela dei minori e della dignità umana.
La direttiva dispone che ogni Stato membro debba garantire che tutti i programmi televisivi trasmessi dalle emittenti sotto la sua giurisdizione siano conformi alle norme del regime normativo applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico dello Stato membro in questione.
Tuttavia, nel rispetto del principio di sussidiarietà, la direttiva non modifica la responsabilità degli Stati membri e delle loro autorità per quanto riguarda l'organizzazione (inclusi i sistemi di concessione di licenze, autorizzazione amministrativa o tassazione), il finanziamento e il contenuto dei programmi. Pertanto, gli Stati membri, in applicazione del principio di sussidiarietà, possono stabilire norme riguardanti il contenuto dei programmi trasmessi dalle emittenti sotto la loro giurisdizione.
Inoltre, secondo le norme del Trattato CE sulla libera circolazione di prodotti e servizi, gli Stati membri hanno sempre la possibilità di applicare una normativa interna per motivi di pubblica moralità, politica pubblica o sanità pubblica (a seconda della fattispecie, in conformità rispettivamente degli articoli 36 e 56), a condizione che tali divieti non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o di restrizione mascherata degli scambi tra Stati membri.
Si potrebbe prendere in esame l'eventualità di un regolamento comunitario in questo campo solo se la creazione e il funzionamento del mercato interno richiedessero l'armonizzazione delle disposizioni attualmente applicate in materia dagli Stati membri. La Commissione non è al corrente di circostanze che richiederebbero una siffatta azione, ma sarebbe interessata a ricevere qualsiasi ulteriore informazione disponibile al riguardo.
Interrogazione n. 76 dell'on. Jonas Sjöstedt (H-0510/01)
Oggetto: Navigazione interna in Svezia
Ritiene la Commissione che nel campo di applicazione della legislazione comunitaria in materia di navigazione interna debbano rientrare i canali di Trollhättan e Södertälje, il fiume Göta e i laghi Mälaren e Vänern?
Qualora il canale di Trollhättan e il lago Vänern, ad esempio, costituissero parte integrante del sistema di trasporto terrestre, la navigazione sulle loro acque non andrebbe soggetta ad alcun pedaggio e sarebbe lo Stato svedese a doversi assumere la responsabilità degli investimenti, come avviene per le reti viaria e ferroviaria. La linea in questione è gestita principalmente dalla compagnia Vänernhamn AB. L’amministrazione marittima nazionale svedese (Sjöfartsverket) si oppone ad una modifica della situazione vigente adducendo a motivazione il fatto che la navigazione interna in Svezia non può assolutamente essere paragonata a quella del continente. Regna tuttavia grande incertezza, ad esempio nella Svezia occidentale, sulle modalità di classificazione delle vie di navigazione interna.
Può la Commissione far sapere se reputa o meno che il canale di Trollhättan, il fiume Göta, il lago Vänern, ecc. debbano rientrare nel campo di applicazione della normativa in materia di vie navigabili interne nell’UE? Può inoltre la Commissione indicare se il sostegno economico comunitario alla navigazione in queste zone verrebbe aumentato qualora esse fossero soggette alla legislazione comunitaria in materia di navigazione interna?
In linea di principio, la Commissione ritiene auspicabile che l’acquis comunitario in materia di navigazione interna sia applicato a tutte le vie navigabili interne, ma essa accetta, in base alle informazioni trasmesse dalle autorità svedesi, che le vie d'acqua interne svedesi, benché si trovino all'interno del paese, siano considerate marittime e, dunque, obbediscano a norme marittime e non a norme che rientrano nel campo della navigazione interna. Peraltro, anche le navi che le percorrono sono soggette a norme tecniche marittime. La Commissione, dunque, ritiene che le vie d'acqua citate dall'onorevole parlamentare non ricadano nel campo di applicazione della normativa comunitaria relativa alla navigazione interna.
Per quel che riguarda le vie navigabili svedesi, come il canale di Trollhätte, il fiume Göta, il lago Vänern, eccetera, esse non fanno parte della decisione 1692/96/CE(1) del Parlamento e del Consiglio del 23 luglio 1996 sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea di trasporto e, quindi, non possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità. Nel quadro di una futura revisione delle reti transeuropee, converrebbe prendere in esame un'eventuale integrazione delle vie navigabili nella rete transeuropea, sempre che lo Stato membro lo desideri.
Interrogazione n. 77 dell'on. Christos Folias (H-0515/01)
Oggetto: Minacce della Turchia dinanzi alla prospettiva dell'adesione di Cipro all'UE
Il 21 maggio 2001 il sig. Ismail Cem ha minacciato nuovamente che la Turchia reagirà se Cipro diventerà membro dell'Unione europea prima che sia stata risolta la questione cipriota (commissione politica, Assemblea parlamentare, Consiglio d'Europa). Inoltre, in un memorandum destinato a 14 ambasciatori degli Stati membri dell'UE ad Ankara – escluso l'ambasciatore greco – il ministero degli Affari esteri turco minaccia di creare una situazione di tensione nell'isola e chiede che il processo di adesione di Cipro all'UE sia congelato. In un comunicato del Consiglio di sicurezza nazionale turco in data 29 maggio 2001 si rende noto che, qualora Cipro dovesse entrare a far parte dell'UE, la pace e la sicurezza nel Mediterraneo orientale diventerebbero incerte.
Intende la Commissione prendere misure contro la Turchia – e in caso di risposta affermativa quali – perché cessi di proferire minacce di questo tipo? Se il processo di adesione di Cipro proseguirà, come del resto è previsto, e Cipro diventerà membro a pieno titolo dell'UE, come reagirà l'Unione europea se la Turchia metterà in atto le sue minacce?
L'Unione discute la questione di Cipro nel quadro di un dialogo politico avanzato con la Turchia e la prossima occasione sarà rappresentata dal Consiglio di associazione UE/Turchia del 26 giugno 2001. La Commissione è del parere che una composizione della questione di Cipro dovrebbe essere raggiunta attraverso i colloqui di mediazione condotti sotto l'egida del Segretariato generale delle Nazioni Unite (ONU) che dovrebbero riprendere quanto prima.
Per quel che riguarda l'adesione di Cipro all'Unione, la Commissione vorrebbe ricordare le conclusioni del Consiglio europeo di Helsinki che al punto 9.b dichiarano: "Il Consiglio europeo sottolinea che una soluzione politica faciliterà l'adesione di Cipro all'Unione europea. Se, al termine dei negoziati di adesione, non sarà stata trovata una soluzione, il Consiglio deciderà in merito all'adesione senza che il raggiungimento di una soluzione costituisca una condizione preliminare. Nel far ciò il Consiglio terrà conto di tutti i fattori rilevanti".