Interrogazione n. 11 dell'on. Per-Arne Arvidsson (H-0091/03)
Oggetto: Fiducia nei confronti della PESC
Lo scopo della politica estera e di sicurezza comune è quello di consentire all'UE di contribuire alla pace e alla sicurezza in Europa e nella sua area circostante attraverso un'azione incisiva e unitaria sulla scena internazionale. Il ruolo degli Stati membri in relazione al conflitto in Iraq è stato l'esatto contrario, ha seguito gli interessi nazionali e ha nuociuto alla credibilità della politica estera e della PESC dell'Unione. Purtroppo la Presidenza ha alimentato le divisioni schierandosi unilateralmente a favore della linea franco-tedesca.
E' compito della Presidenza favorire la ricerca di compromessi e soluzioni comuni che possano contribuire ad un intervento unitario sulle varie questioni. La Presidenza danese ha dato prova di grande competenza in questo campo. Le divergenze sul conflitto iracheno hanno inoltre comportato una calo fiducia nell'UE da parte dei paesi candidati all'adesione.
Quali misure pensa di adottare la Presidenza greca per evitare il ripetersi di situazioni analoghe nel campo della politica estera?
La Presidenza ha compiuto ogni possibile sforzo per far sì che nella crisi irachena l’Unione europea parlasse con una sola voce sulla scena internazionale, in quanto anch’essa, al pari dell’onorevole parlamentare, ritiene che più l’Unione europea è unita, più è forte e più la sua voce viene ascoltata a livello internazionale. Per questo motivo, in occasione della sua prima riunione svoltasi il 27 gennaio, il Consiglio ha adottato conclusioni sostanziali sull’Iraq, che hanno costituito la base sulla quale, allo scopo di inviare un chiaro messaggio alle autorità irachene, il 4 febbraio è stata intrapresa un’iniziativa cui hanno aderito i 13 paesi candidati. La Presidenza ha quindi convocato un Consiglio europeo straordinario per il 17 febbraio, che ha consentito di giungere a una dichiarazione comune alla quale il giorno successivo si sono uniti i paesi candidati. In tale dichiarazione, l’Unione europea ha trovato un accordo sulle questioni centrali della crisi:
Saddam Hussein dev’essere privato di tutte le armi di distruzione di massa.
Le Nazioni Unite devono essere al centro degli sforzi compiuti a tale scopo.
Le ispezioni devono essere efficaci, ma non possono continuare indefinitamente in mancanza di cooperazione da parte dell’Iraq.
La guerra non è inevitabile. L’uso della forza dovrebbe costituire l’ultima risorsa.
La questione è ora nelle mani del Consiglio di sicurezza.
La Presidenza continuerà ad adoperarsi per trovare una linea comune in questa come in altre situazioni.
Interrogazione n. 12 dell'on. Francesco Enrico Speroni (H-0096/03)
Oggetto: Popolazione degli stati membri
Nei protocolli allegati al trattato di Nizza è usata l'espressione "popolazione totale dell'Unione", senza precisarne la portata. Per quanto concerne l'Unione, essa si riferisce al totale dei soli residenti con cittadinanza dell'Unione, al totale dei residenti inclusi quelli senza cittadinanza dell'Unione o ad altro? Come sono considerati, ai fini del computo della popolazione totale dell'Unione, i suoi cittadini residenti fuori di essa?
Può il Consiglio far sapere quale delle seguenti ipotesi si applica al calcolo della popolazione dei singoli stati, al fine del quorum del 62%:
a) tutti i residenti nello stato, prescindendo dalla cittadinanza; b) tutti i residenti con cittadinanza dello Stato o di altro paese membro; c) solo i cittadini dello stato ivi residenti; d) solo i cittadini dello stato residenti ivi o in altro stato membro; e) tutti i cittadini dello Stato ovunque residenti; f) un altro criterio ?
Il Consiglio informa l’onorevole parlamentare di non aver ancora discusso tali aspetti specifici, ma che dette questioni e la loro incidenza saranno esaminate in tempo utile entro il 1° novembre del 2004.
Interrogazione n. 13 dell'on. Anna Karamanou (H-0100/03)
Oggetto: Accuse di irregolarità finanziarie a carico di EUROPOL
In una sua recente relazione che non è stata ancora pubblicata la Corte dei conti europea accusa EUROPOL, il servizio europeo di lotta contro il crimine organizzato, di irregolarità e mancanza di trasparenza sul piano finanziario. La relazione concentra le sue critiche su un importo di 279 000 euro corrispondente a 18 mesi di entrate salariali dell'ex vicedirettore di EUROPOL David Valls-Russel, importo che gli era stato versato, sebbene mancasse la base giuridica, dopo che aveva rassegnato le proprie dimissioni a seguito di uno scandalo finanziario emerso nella sua Direzione. Inoltre, la relazione fa riferimento a finanziamenti illegali per l'installazione e l'utilizzo di apparecchiature telefoniche e fax nelle residenze private di alcuni funzionari.
Quali misure intende prendere il Consiglio affinché, da un lato, si faccia pienamente luce su questa grave questione e, dall'altro, si creino i presupposti perché EUROPOL serva lo scopo per il quale è stato istituito e funzioni sulla base dei principi di trasparenza, responsabilità e obbligo di rendiconto, che disciplinano tutti gli organi e i servizi dell'Unione europea?
La relazione del comitato di controllo comune dell’Europol cui l’onorevole parlamentare fa riferimento fa parte della procedura di discarico secondo quanto previsto dall’articolo 36 della Convenzione Europol.
Il Consiglio non ha assunto alcuna posizione riguardo alla possibile concessione del discarico al direttore dell’Europol per il 2001. Non appena il Consiglio avrà deciso in merito a questo punto, verranno fornite ulteriori informazioni al Parlamento europeo.
Interrogazione n. 14 dell'on. Ulla Margrethe Sandbæk (H-0101/03)
Oggetto: Diritti dell'uomo in Iran
Dal discorso pronunciato dal ministro iraniano degli affari esteri Kamal Kharaszis dinanzi alla commissione per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa si evince che il miglioramento della situazione dei diritti dell'uomo in Iran non rientra affatto nelle competenze del governo iraniano.
Stando così le cose, qual è il tenore del cosiddetto dialogo costruttivo tra l'UE e il governo iraniano?
Può il Consiglio far sapere per quanto tempo ancora accetterà la lapidazione di donne e l’esecuzione di sentenze capitali senza sospendere la cooperazione col governo iraniano?
Per quanto riguarda la dichiarazione cui si fa riferimento nell’interrogazione, esiste una norma in base alla quale il Consiglio non si pronuncia in merito alle dichiarazioni rilasciate dai politici. Il Consiglio non ha dubbi che il governo iraniano sappia quali sono le sue competenze e responsabilità nel campo dei diritti umani. Proprio per questo motivo, infatti, il governo iraniano è impegnato non solo in un dialogo con l’Unione europea e vari altri paesi, quali l’Australia, su questioni inerenti ai diritti umani, ma anche in un rapporto di cooperazione con l’ONU e i suoi vari organi che controllano il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani da parte degli Stati. In ogni caso, il Consiglio non è a conoscenza di elementi contenuti nel discorso pronunciato dal ministro degli Affari esteri Kharaszis dinanzi al Parlamento europeo che possano dare adito a tale malinteso.
La natura costruttiva del dialogo tra Unione europea e Iran sui diritti umani non può essere qualificata semplicemente come “cosiddetta”. Il dialogo consiste essenzialmente in una discussione su tutte le questioni relative alla situazione dei diritti umani in Iran che sono motivo di preoccupazione per l’Unione europea e in una valutazione del modo in cui quest’ultima può favorire o sostenere il compimento di progressi verso un miglioramento riguardo a tutte le questioni in esame. Per rendere il dialogo il più costruttivo possibile, l’Unione europea ha riconosciuto fin dall’inizio che esso deve coinvolgere non solo tutti gli organi competenti dell’amministrazione iraniana, vale a dire il settore giudiziario, il parlamento e il ministero degli Esteri, ma anche la società civile, ossia il mondo accademico, le ONG e la Commissione islamica per i diritti umani, per promuovere il dibattito interno per un cambiamento in Iran a tutti i livelli. Per questo motivo, l’Unione europea ha deciso di organizzare la prima sessione del dialogo UE-Iran sui diritti umani svoltasi il 16 e 17 dicembre 2002 sotto forma di tavola rotonda con la partecipazione di rappresentanti di tutti gli organi dell’amministrazione e della società iraniani menzionati, seguita da una riunione separata a livello di governo che ha coinvolto il settore giudiziario, il parlamento e il ministero degli Esteri iraniani. La vivacità e la franchezza del dibattito anche in seno alla delegazione iraniana hanno dimostrato all’Unione europea che un approccio globale volto al massimo coinvolgimento possibile di tutte le parti interessate è quello giusto e l’Unione europea intende mantenere tale formula nel prossimo futuro.
L’Unione europea ha sollevato la questione della pena di morte presso il governo iraniano durante la sua missione esplorativa a Teheran nel settembre/ottobre 2002, nonché in occasione della prima sessione del dialogo sui diritti umani tenutasi in dicembre. Il Consiglio fa presente di non aver ricevuto prove fondate di casi di persone lapidate a morte in Iran dall’avvio del dialogo tra l’Unione europea e l’Iran sui diritti umani nell’ottobre dell’anno scorso. A questo proposito, l’Unione europea continuerà ad esercitare pressioni sul governo iraniano finché la situazione non migliorerà, come fa con tutti gli altri paesi che ancora impongono la pena di morte e con i quali intrattiene un dialogo politico.
Interrogazione n. 15 dell'on. Maurizio Turco (H-0102/03)
Oggetto: Priorità della Presidenza Greca e efficacia delle Convenzioni internazionali sulla droga
Nel documento "Priorità della Presidenza Greca del 2003" si afferma: "Si dovrebbe riesaminare l'efficacia degli esistenti trattati internazionali sul controllo della produzione e del traffico di stupefacenti".
Considerato che la prima occasione per riesaminare tale efficacia e’ offerta dalla riunione della Commissione narcotici dell’ONU di Vienna dall’8 al 17 aprile prossimi, in che termini intende il Consiglio proporre il riesame dell’efficacia dei trattati?
Intende il Consiglio proporre un futuro appuntamento di revisione delle Convenzioni internazionali, oppure già avanzare delle proposte di revisione per l’appuntamento di aprile? A che punto sono i lavori del Consiglio e dei suoi gruppi di lavoro al riguardo?
Interrogazione n. 16 dell'on. Benedetto Della Vedova (H-0104/03)
Oggetto: Classificazione della cannabis nel diritto internazionale
La Convenzione delle Nazioni unite sulle droghe narcotiche del 1961 include la cannabis nella tabella I, assieme alle droghe più pericolose, come l’eroina, e nella tabella IV, che comprende le droghe della tabella I che sono ritenute avere limitate virtù terapeutiche ed effetti estremamente pericolosi. La convenzione delle Nazioni unite del 1988 contro il traffico illecito di droghe narcotiche considera il principale principio attivo della cannabis, il THC (tetraidrocannabinolo), come una sostanza psicotropa. La logica di queste classificazioni dà pertanto adito a serie perplessità: in sostanza, una pianta che contiene il 3 % di un principio attivo viene considerata con maggior severità che lo stesso principio attivo, in una concentrazione del 100 %.
Ritiene il Consiglio che la classificazione della cannabis nella tabella I assieme all’eroina sia giustificata? La cannabis è altrettanto pericolosa dell’eroina? E’ giustificata l’inclusione della cannabis nella tabella IV? La cannabis non ha alcuna proprietà terapeutica? Deve la cannabis essere giudicata con maggiore severità che il suo principio attivo? Intende il Consiglio esaminare e presentare emendamenti agli Stati membri intesi a modificare il criterio di classificazione della cannabis nell’ambito delle convenzioni delle Nazioni Unite?
Interrogazione n. 17 dell'on. Gianfranco Dell'Alba (H-0106/03)
Oggetto: Lotta alla droga, Convenzioni internazionali e pena di morte
Le Convenzioni dell'ONU sulla droga del 1961, 1971 e 1988 impongono la proibizione e la criminalizzazione di una serie di comportamenti collegati alla droga (coltivazione, produzione, esportazione ed importazione, consumo, vendita, etc). Numerosi Stati hanno, nel recepire tali Convenzioni, previsto la pena capitale per tali reati. Tra questi figurano, tra gli altri, Cina, Malesia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Thailandia, Filippine e Indonesia.
Non ritiene il Consiglio necessario nonché conforme alla posizione internazionale dell'Unione europea in tema di pena di morte, rivedere urgentemente tali Convenzioni internazionali al fine di proibire la pena capitale per i reati collegati alla droga? In caso affermativo, intende il Consiglio sollevare tale problema ed avanzare una proposta di emendamento attraverso gli Stati membri dell'UE - tutti firmatari delle Convenzioni - in occasione della prossima riunione dell'ONU sulla droga prevista nell'aprile 2003 a Vienna?
Sono iniziati i preparativi della 46a sessione della Commissione delle Nazioni Unite in materia di sostanze stupefacenti negli organismi del Consiglio di rispettiva competenza a Bruxelles e Vienna. La sessione si terrà dall’8 al 17 aprile e comprenderà una Sezione ministeriale nei giorni 16 e 17 aprile in cui si discuteranno le difficoltà incontrate nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla Dichiarazione Politica, approvata dall’Assemblea generale durante la sessione speciale del giugno 1998.
Nella preparazione delle dichiarazioni della Presidenza, alla sessione ordinaria e alla Sezione ministeriale, si terranno nel dovuto conto gli orientamenti contenuti nella nota sulla valutazione intermedia del Piano d’azione UE in materia di droga. Tale nota invita a considerare con maggiore attenzione la minaccia crescente costituita dalla produzione e dal consumo delle droghe sintetiche.
Nel corso dei lavori preparatori dell’UE finora non c’è stata discussione su alcune questioni sollevate da membri del Parlamento europeo, come la modifica della Convenzione, la classificazione della canapa indiana nella legislazione internazionale, la pena di morte.
Interrogazione n. 18 dell'on. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (H-0112/03)
Oggetto: Soppressione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate per alcuni settori dell'America centrale e della Comunità andina mediante la graduazione
Ritiene il Consiglio che la soppressione delle preferenze tariffarie (attraverso l'approvazione, da parte della CE, della proposta (COM/2003/0045 def.) di regolamento del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (CE) 2501/2001(1)) per il settore delle piante vive, fiori, legumi e frutta commestibile della Colombia mediante l'applicazione del meccanismo di graduazione, darà aiuto a un paese che registra circa 26 milioni di poveri, 30.000 morti violente all'anno e 10 sequestri al giorno, nella sua lotta contro la produzione e il traffico di droga?
Non ritiene il Consiglio che la summenzionata misura possa porre a rischio i fragili progressi economici, sociali e ambientali conseguiti dal Costa Rica in un settore che si concentra in regioni svantaggiate del paese, molto esposte alle calamità naturali e che fornisce occupazione, principalmente, a donne capofamiglia e a immigranti provenienti dal Nicaragua?
Non ritiene il Consiglio che l'applicazione del meccanismo di graduazione ai beneficiari del "SPG-droga" possa distorcere gli obiettivi che hanno portato alla creazione del meccanismo commerciale probabilmente più riuscito rispetto ai restanti adottati dall'UE con i paesi in via di sviluppo, e che sia vitale per i paesi andini e centroamericani proprio adesso che stanno attraversando una crisi regionale?
Ritiene il Consiglio che, durante i mesi in cui è stata ritardata l'entrata in vigore del regolamento, la situazione in tali paesi sia destinata a migliorare?
Non ritiene che ciò possa rappresentare un segnale scoraggiante per tali paesi proprio quando il Vertice di Madrid ha dato il via a una prospettiva di libero scambio per l'America centrale e la Comunità andina? Quali sono state le reazioni dei paesi beneficiari?
Il 13 febbraio 2003 il Consiglio ha ricevuto la proposta di regolamento del Consiglio presentata dalla Commissione cui l’onorevole parlamentare fa riferimento e la sta esaminando, con l’obiettivo di adottare una decisione entro il 14 maggio conformemente al calendario stabilito dalla procedura regolamentare.
La graduazione dei settori è una caratteristica dello Schema di preferenze tariffarie generalizzate dell’Unione europea volta a concedere tali preferenze a paesi diversi da quelli che risultano in grado di affrontare la concorrenza internazionale senza un accesso preferenziale al mercato. Nel 2001 il Consiglio ha deciso che in linea di principio tale graduazione avrebbe dovuto essere applicata anche al regime speciale a favore della lotta contro la produzione e il traffico di droga, come già avveniva per l’SPG in generale.
L’Unione europea ribadisce la propria fedeltà agli impegni assunti al Vertice UE-America latina e Caraibi riguardo alla possibilità di un futuro accordo, compreso un accordo di libero scambio.
L’Unione europea è stata messa al corrente della posizione di alcuni paesi dell’America latina in merito alla proposta di applicazione della graduazione nel quadro dello Schema di preferenze tariffarie generalizzate.
Interrogazione n. 19 dell'on. Antonios Trakatellis (H-0117/03)
Oggetto: Ritardi nella pubblicazione da parte del Consiglio della posizione comune relativa alla direttiva sulla commercializzazione dei diritti di emissione di gas a effetto serra
A seguito dell’accordo politico raggiunto l’11 dicembre 2002, potrebbe il Consiglio spiegare per quale motivo ritarda la pubblicazione della posizione comune sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’adozione di un sistema di commercializzazione dei diritti di emissione di gas a effetto serra nell’Unione europea e sulla modifica della direttiva 96/61/CE(1) del Consiglio, quando tale posizione comune sarà notificata al Parlamento europeo e per quali motivi essa non figura tra le priorità del programma della presidenza greca?
Per quanto riguarda questa interrogazione, vorrei assicurare all’onorevole parlamentare che il Consiglio è fermamente impegnato a promuovere l’attuazione del Protocollo di Kyoto che, com’è ovvio, comprende l’applicazione delle misure necessarie per consentire all’Unione europea di conseguire i relativi obiettivi, una delle quali è costituita dal proposto sistema di commercializzazione dei diritti di emissione di gas a effetto serra.
Il testo della posizione comune è in fase di esame per essere completato sotto il profilo tecnico ed economico in modo da essere formalmente inviato al Parlamento europeo il più presto possibile.
Si prevede che la posizione comune sia pronta per essere trasmessa al Parlamento entro la fine di marzo.
Interrogazione n. 20 dell'on. Bill Newton Dunn (H-0895/02)
Oggetto: Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra
Quali progressi ha fatto il Consiglio con riguardo alla riduzione di consumi energetici nei suoi edifici, allo scopo di dare un buon esempio al resto dell'Unione?
Per quanto riguarda questa interrogazione, desidero assicurare all’onorevole parlamentare che il Consiglio è fermamente impegnato a promuovere l’attuazione del Protocollo di Kyoto e anche interessato alla questione dei consumi energetici.
A questo proposito, vorrei far riferimento all’adozione dell’ultima direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia (direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002). L’obiettivo fondamentale alla base di tale direttiva è promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nell’Unione europea. L’efficienza energetica negli edifici viene anche promossa attraverso la cosiddetta direttiva SAVE (direttiva 93/76/CEE).
Inoltre, nelle sue conclusioni del 30 maggio 2000 e del 5 dicembre 2000, il Consiglio ha sostenuto il piano d’azione della Commissione sull’efficienza energetica e ha chiesto la definizione di misure specifiche nel settore dell’edilizia.
Il Consiglio ha altresì riconosciuto l’importanza dell’efficienza energetica nelle sue conclusioni del 10 ottobre 2000 sulle politiche e le misure comuni e coordinate nell’Unione europea per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra, contribuendo in questo modo agli obiettivi del programma europeo per il cambiamento climatico (ECCP).
Per quanto riguarda la politica di gestione dei propri edifici, già da diversi anni i servizi del Consiglio intraprendono iniziative volte a ridurre i consumi energetici.
Si tratta essenzialmente, per gli edifici occupati dal Consiglio, di una ricerca di risparmio energetico mediante:
spegnimento automatico o a distanza dell’illuminazione dei locali;
sostituzione dei vecchi apparecchi di illuminazione con nuovi apparecchi, più efficienti;
miglioramento degli impianti di produzione e di regolazione del calore e di condizionamento dell’aria.
Per un nuovo edificio in corso di progettazione, oltre all’applicazione di tecniche più economiche in materia di consumo energetico, il Consiglio prevede di installare una centrale di cogenerazione (produzione combinata di elettricità e di calore).
Nel settore dei trasporti, il Consiglio ha intrapreso le seguenti iniziative:
di recente ha indetto una gara d’appalto per la designazione di un consulente che dovrebbe assistere il Consiglio nell’elaborazione e nell’attuazione di un piano di trasporti aziendale;
in connessione con questo punto, il numero degli spazi disponibili nei suoi edifici per il parcheggio di autoveicoli è stato ridotto del 10 per cento circa e al contempo è stato aumentato quello degli spazi riservati alle biciclette.
Interrogazione n. 21 dell'on. Yasmine Boudjenah (H-0894/02)
Oggetto: Situazione nel Sahara occidentale
Il 29 dicembre 1998 la Presidenza del Consiglio aveva approvato una dichiarazione sul Sahara occidentale. Da allora la situazione è bloccata specialmente per le manovre di ostruzione del governo marocchino che mira ad impedire lo svolgimento di un referendum. Eppure la mancanza di una soluzione giusta di questo conflitto mina la stabilità di tutta le regione del Magreb.
Il Consiglio è deciso a prendere un’iniziativa forte, ad esempio approvando una nuova dichiarazione, per rilanciare il processo di pace e arrivare allo svolgimento di un referendum libero, regolare ed imparziale di autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale (a cui si era impegnata la Presidenza del Consiglio nel dicembre 1998)?
Il Consiglio segue con attenzione le discussioni che si svolgono in seno al Consiglio di sicurezza dell’ONU e sostiene pienamente gli sforzi compiuti dall’inviato personale del Segretario generale delle Nazioni Unite, James Baker, per cercare di giungere a una soluzione duratura nel pieno rispetto dei diritti umani e della democrazia. L’ONU ha ribadito la sua volontà di intensificare gli sforzi necessari per risolvere il problema e lo scorso gennaio James Baker si è nuovamente recato nella regione.
Nel frattempo, l’Unione europea ritiene indispensabile che vengano adottate senza indugio misure di carattere umanitario tali da consentire anche di ristabilire la fiducia tra le parti. Nel dicembre scorso l’Unione europea ha pertanto sottolineato ancora una volta presso le parti interessate l’urgenza di procedere alla liberazione di tutti i prigionieri di guerra marocchini ancora detenuti nel campo di Tindouf in condizioni fisiche e psicologiche particolarmente difficili.
Nella situazione attuale, il Consiglio non prevede di assumere una posizione come quella suggerita dall’onorevole parlamentare nella sua interrogazione.
Interrogazione n. 22 dell'on. Josu Ortuondo Larrea (H-0897/02)
Oggetto: Consiglio dei ministri di agricoltura e pesca. Bruxelles, 16.12.2002
Dal 16 al 19 dicembre 2002 si sta svolgendo a Bruxelles il Consiglio dei ministri di agricoltura e pesca della UE. Tre Regioni dello Stato spagnolo con competenze legislative in materia di agricoltura e pesca, Andalusia, Galizia e Paese Basco, avevano richiesto numerose settimane prima alla Rappresentanza permanente di Spagna alla UE non tanto la partecipazione alla riunione comunitaria ma soltanto la facoltà di accedere allo spazio adiacente alla sala stampa dove si offrono informazioni dirette agli organi d'informazione sull'evoluzione dei negoziati tra i rappresentanti dei differenti governi. Non sfugge certamente al Consiglio l'importanza in questo momento delle decisioni da approvare in detta riunione dei ministri. Tuttavia, la risposta governativa spagnola è stata negativa.
Per questa ragione chiedo alla Presidenza del Consiglio se possa farmi conoscere se a dette riunioni abbiano preso parte nell'ambito delle rispettive delegazioni statali, rappresentanti di enti territoriali intrastatali tra quelli conosciuti come Stati federali, governi regionali, regioni costituzionali, governi autonomi ecc. e caso per caso di quali Stati membri si sia trattato e nel contempo, se vi siano state altre occasioni alle quali siffatti rappresentanti regionali abbiano partecipato ai Consigli dei ministri UE in qualunque riunione settoriale. Non le pare un controsenso che la costituzione dello Stato spagnolo istituisca le regioni e successivamente il governo centrale non consenta alle medesime di difendere le proprie competenze costituzionali nel processo di approvazione di decisioni comunitarie e che neppure possano conoscere di prima mano le misure che le riguardano?
In occasione della riunione del Consiglio “Agricoltura e pesca” svoltosi dal 16 al 20 dicembre 2002 alla quale si riferisce l’onorevole parlamentare, la delegazione belga era composta dal ministro federale responsabile per l’agricoltura nonché dai ministri dell’Agricoltura dei governi vallone e fiammingo.
Più in generale, è in effetti accaduto più volte che in occasione di riunioni del Consiglio nelle quali sono state trattate questioni legislative rientranti, in alcuni Stati membri, nelle competenze degli enti territoriali, tali Stati membri abbiano incluso nella loro delegazione rappresentanti di questi ultimi.
Vorrei richiamare l’attenzione dell’onorevole parlamentare sull’articolo 203 del TCE che stabilisce che il Consiglio è formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato ad impegnare il governo di detto Stato membro. Ciò si traduce nella disposizione contenuta nell’allegato 1 del regolamento interno del Consiglio che stabilisce che spetta a ciascuno Stato membro determinare la sua rappresentanza in seno al Consiglio.
Interrogazione n. 24 dell'on. Ole Krarup (H-0899/02)
Oggetto: José Maria Sison/elenco dei presunti terroristi
Non è stata sporta alcuna denuncia contro il professor José Maria Sison né in Olanda, nelle Filippine, negli USA né altrove.
Può spiegare il Consiglio il motivo per cui è stato deciso di inserirlo nell'elenco dei presunti terroristi?
Interrogazione n. 25 dell'on. Jonas Sjöstedt (H-0900/02)
Oggetto: Organizzazioni filippine ed elenco di terroristi stilato dall'UE
Una sentenza pronunciata dalla Corte suprema dei Paesi Bassi, De Raad van State, ha riconosciuto il professor José María Sison quale rifugiato politico ai sensi dell’articolo 1, paragrafo A della Convenzione sui rifugiati. Tale status è stato altresì confermato dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e da Amnesty International.
Come può il Consiglio, basandosi unicamente sulle parole del Presidente statunitense Bush, dichiarare che José María Sison è un terrorista?
Interrogazione n. 26 dell'on. Herman Schmid (H-0903/02)
Oggetto: Organizzazione filippina ed elenco di terroristi stilato dall'UE
Il “Nuovo esercito popolare” va eliminato dall’elenco di terroristi stilato dall’UE. Non ha il Consiglio in effetti approvato l’accordo generale relativo al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, che è stato concluso tra il governo filippino e il Fronte democratico nazionale delle Filippine?
Interrogazione n. 27 dell'on. Marianne Eriksson (H-0001/03)
Oggetto: Il Nuovo esercito del popolo e la lista di organizzazioni terroriste
Ha il Consiglio dell'UE esaminato la dichiarazione del Fronte democratico nazionale delle Filippine di aderire alle Convenzioni di Ginevra e al Protocollo n. 1, sottoscritte tra l'altro dal Nuovo esercito del popolo e depositate presso il Consiglio federale svizzero come pure presso il comitato internazionale della Croce rossa nel luglio 1996? Come può un'organizzazione come il Nuovo esercito del popolo essere denominata terrorista allorquando aderisce alle Convenzioni di Ginevra e al Protocollo n. 1?
Mi sia consentito fornire una risposta comune alle quattro interrogazioni sulle organizzazioni filippine e sull’elenco di terroristi stilato dall’Unione europea presentate dagli onorevoli parlamentari.
Il Consiglio non ha tenuto una discussione su un eventuale accordo relativo al rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale negoziato tra il governo filippino e il Fronte democratico nazionale delle Filippine (FDNP), né ha discusso la dichiarazione di quest’ultimo di aderire alle Convenzioni di Ginevra e al Protocollo n. 1.
Per quanto riguarda la persona che è a capo del Nuovo esercito popolare, José María Sison, la decisione del Consiglio del 28 ottobre 2002 di includerlo nell’elenco stilato dall’Unione europea era basata su un esame attento e approfondito delle informazioni disponibili nel pieno rispetto dei criteri fissati dall’articolo 1, paragrafo 4 della posizione comune 2001/931/PESC del 27 dicembre 2001.
Il Consiglio desidera rammentare agli onorevoli parlamentari che la presentazione di una denuncia contro una persona non è un prerequisito per inserire tale persona nell’elenco. I criteri di inclusione sono infatti rigorosamente quelli stabiliti all’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune menzionata in precedenza.
Il Consiglio vorrebbe anche chiarire che al signor Sison non è mai stato riconosciuto lo status di rifugiato politico ai sensi dell’articolo 1, sezione A della Convenzione delle Nazioni Unite sullo status dei rifugiati. La richiesta di concessione di tale status presentata dal signor Sison nei Paesi Bassi è stata respinta in tribunale sulla base del fatto che esistevano seri motivi di sospettare che il signor Sison avesse commesso nelle Filippine reati di cui all’articolo 1, paragrafo F della Convenzione sui rifugiati. Tale decisione è stata confermata da tutte le corti d’appello dei Paesi Bassi. Ciononostante, in base alle informazioni di cui il Consiglio dispone, il signor Sison, sebbene privato di status ufficiale, non è stato rimpatriato nelle Filippine.
Interrogazione n. 28 dell'on. Lennart Sacrédeus (H-0901/02)
Oggetto: Criteri di Copenaghen e occupazione di un futuro Stato membro
Considerando che la Turchia occupa dal 1974 il 37 per cento della Repubblica di Cipro, potrebbe il Consiglio far sapere se ritiene che ciò sia conforme ai criteri di Copenaghen in materia di diritti umani, democrazia ed economia di mercato? È possibile per un paese come la Turchia avviare negoziati di adesione con l’Unione pur continuando l’occupazione di Cipro, futuro Stato membro?
L’Unione europea ha costantemente ribadito la sua posizione su Cipro. Il Consiglio invita l’onorevole parlamentare a far riferimento alle conclusioni del Consiglio europeo che hanno regolarmente reiterato la posizione dell’Unione europea, in particolare alle conclusioni del Consiglio europeo riunitosi lo scorso dicembre a Copenaghen, che incoraggiano la Turchia a portare avanti con vigore il processo di riforma. Infatti, se nel dicembre 2004 il Consiglio europeo, sulla base di una relazione e di una raccomandazione della Commissione, deciderà che la Turchia soddisfa i criteri politici di Copenaghen, l’Unione europea avvierà senza indugio i negoziati di adesione con la Turchia.
E’ chiaro che l’Unione europea si aspetta che la Turchia cooperi in modo costruttivo nell’individuare una soluzione. Nell’ambito dell’attuale partenariato di adesione, la Turchia deve sostenere fermamente gli sforzi compiuti dalle Nazioni Unite per trovare una soluzione globale. Lo scorso anno, le Nazioni Unite hanno presentato un piano per una soluzione complessiva del problema di Cipro che costituisce la base dei negoziati attualmente in corso tra le due comunità cipriote. Il Consiglio sottolinea che a Copenaghen è stato deciso che, tenuto conto della conclusione dei negoziati di adesione con Cipro, questo paese sarà ammesso come nuovo Stato membro dell’Unione europea e, ai paragrafi da 10 a 12 delle conclusioni della Presidenza, il Consiglio ha rammentato la sua intenzione di prendere in considerazione una soluzione conformemente ai principi su cui si fonda l’Unione europea.
Il nuovo governo turco ha più volte affermato di sostenere il processo negoziale sulla base del piano delle Nazioni Unite, anche se la parte turca non ha ancora intrapreso iniziative sostanziali e costruttive. L’Unione europea auspica la rapida conclusione di un accordo con il sostegno della Turchia, si spera in marzo, in conformità del nuovo calendario delle Nazioni Unite e in tempo per consentire la firma, il 16 aprile 2003, del Trattato di adesione da parte di una Cipro unita.
Interrogazione n. 29 dell'on. Brian Crowley (H-0904/02)
Oggetto: Strategia in materia di turismo e Presidenza greca
Alla luce dell'importantissimo ruolo svolto dal settore turistico nell'economia di tutti gli Stati membri, particolarmente nelle zone meno favorite, e tenuto conto dell'imminente ampliamento dell'Unione europea, può la Presidenza greca far sapere se intende sì o no promuovere una strategia turistica per l'attuale e la futura Unione europea?
L’onorevole parlamentare saprà che, a seguito dell’adozione da parte del Consiglio, avvenuta il 21 maggio 2002, della risoluzione su “Il futuro del turismo europeo”, la Presidenza greca intende garantire che si continuino a compiere passi avanti riguardo a una strategia comune per il futuro del turismo europeo e in questo contesto porrà l’accento sui seguenti aspetti:
sviluppo dei meccanismi necessari per integrare gli interessi del turismo nelle politiche comunitarie e in particolare quelle in materia di:
trasporti;
tutela dei consumatori;
occupazione;
rilevanza del turismo europeo per la competitività e lo sviluppo dell’economia europea;
sviluppo sostenibile del turismo a seguito dell’elaborazione e dell’attuazione di una “Agenda 21” per il turismo.
La Presidenza riconosce inoltre la necessità di:
un dialogo tra il settore pubblico e l’industria turistica europea, principalmente nel quadro del Forum europeo annuale;
promozione di reti di cooperazione, soprattutto in casi di cooperazione interregionale a transnazionale con il sostegno comunitario;
intensificazione degli sforzi volti a favorire l’accesso di persone con particolari esigenze a siti e attività turistici, in particolare nella prospettiva della designazione del 2003 quale anno internazionale dei disabili.
Tutti questi aspetti devono assicurare un valido fondamento per lo sviluppo del settore turistico nella futura Unione allargata.
Interrogazione n. 30 dell'on. Liam Hyland (H-0906/02)
Oggetto: Piano d'azione europeo per i prodotti biologici
Il Consiglio “Agricoltura e pesca” riunito a Bruxelles nel dicembre 2002 avrebbe dovuto esaminare un documento di lavoro della Commissione che analizza le possibilità di un piano d'azione europeo per i prodotti biologici e l'agricoltura biologica e avrebbe dovuto tenere una discussione sulla politica in tale settore. Può il Consiglio, sotto la Presidenza greca, illustrare il risultato di tale dibattito e far sapere come intende procedere ulteriormente in merito a tale questione?
Nella sua riunione del dicembre 2002, il Consiglio “Agricoltura e pesca” ha preso atto della presentazione da parte della Commissione di un documento di lavoro che analizza le possibilità di un piano d’azione europeo per un’alimentazione e un’agricoltura biologiche. Il Consiglio ha tenuto un dibattito politico sull’argomento, concentrando l’attenzione sulle questioni fondamentali emerse dall’analisi, allo scopo di porre in evidenza possibili elementi per tale piano d’azione. In precedenza, le questioni riguardanti il futuro piano d’azione europeo erano già state esaminate in seno al Comitato speciale dell’agricoltura nonché dallo stesso Consiglio, nella riunione del settembre 2002, quando la Commissione ha presentato lo stato della situazione nel settore.
Il Consiglio ha preso atto del calendario previsto dalla Commissione, che inizia con un’approfondita consultazione degli Stati membri e delle parti interessate sulla base del suo documento di lavoro e di un precedente questionario, cui faranno seguito entro la metà del 2003 l’invio di informazioni al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori in corso ed entro la fine del 2003 la presentazione di proposte di misure adeguate.
Alla luce dell’ampio sostegno espresso dalle delegazioni nei confronti del progetto di un futuro piano d’azione europeo, il Consiglio, sotto la Presidenza greca, seguirà con attenzione i progressi compiuti al riguardo e fornirà, ove necessario, il contributo di esperti, in attesa della relazione della Commissione sullo stato della situazione di cui è prevista la presentazione entro la metà del 2003.
Interrogazione n. 31 dell'on. Seán Ó Neachtain (H-0908/02)
Oggetto: Politica a favore delle isole
Con 227 isole abitate, il fenomeno insulare costituisce una caratteristica evidente della Grecia. Tenuto conto della situazione dell'Irlanda come economia insulare e di varie altre comunità insulari nell'UE, la Presidenza greca dispone forse di piani volti a promuovere una politica insulare più attiva a livello UE nei prossimi sei mesi?
Il Consiglio attribuisce considerevole importanza al futuro della politica di coesione economica e sociale e nel corso della Presidenza greca esaminerà con interesse la seconda relazione intermedia sulla coesione presentata dalla Commissione. In questo contesto, la Presidenza promuoverà il dialogo sul futuro della politica di coesione dopo l’allargamento e sulle politiche volte ad aiutare le zone che presentano particolari svantaggi strutturali, quali le isole.
Non vi è l’intenzione di promuovere in questo periodo una politica insulare più attiva in quanto tale, ma la questione sarà inclusa nel programma del Consiglio dopo che la Commissione avrà presentato le sue proposte per la nuova politica regionale dal 2007.
Il Consiglio segue con attenzione e con grande interesse il lavoro svolto dalla Commissione in questo campo, tenuto conto soprattutto del fatto che sta per essere portato a termine uno studio sulle regioni insulari, che contribuirà a un dibattito di ampia portata in grado di fornire alla Commissione indicazioni per l’elaborazione della terza relazione sulla politica di coesione economica e sociale (fine del 2003). Tale relazione contribuirà a sua volta all’elaborazione delle nuove normative.
Interrogazione n. 32 dell'on. Gerard Collins (H-0002/03)
Oggetto: Nomina di un Rappresentante speciale dell'UE in Nepal nel 2003
In risposta alla mia precedente interrogazione (H-0808/02(1)) sulla nomina di un Rappresentante speciale dell'UE in Nepal, il Consiglio ha precisato che la questione è stata sollevata ma senza darle ulteriore seguito. Il Consiglio ha anche sottolineato che il 5 dicembre scorso il Gruppo di lavoro sull'Asia ha discusso gli sviluppi politici in Nepal, anche nella prospettiva di un maggiore coinvolgimento internazionale nel conflitto.
Può il Consiglio, sotto la presidenza greca, comunicare se intende considerare ulteriormente la possibilità di nominare un Rappresentante speciale dell'UE in Nepal incaricato di mediare tra il governo del Nepal e i maoisti e può indicare qual è attualmente il suo punto di vista sul crescente coinvolgimento internazionale nella ricerca di una soluzione al conflitto?
Il Consiglio è sempre più preoccupato per il deteriorarsi della situazione in materia di sicurezza in Nepal e per le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario perpetrate nel paese. Nella sua dichiarazione del 18 dicembre 2002, l’Unione europea pone l’accento sull’esigenza di un “deciso programma di riforme e di sviluppo e sottolinea la necessità improrogabile di affrontare i problemi della povertà, dell’esclusione e della discriminazione, del malgoverno e della corruzione, cause profonde del conflitto”. L’Unione europea ritiene che non sia possibile portare a compimento riforme di rilievo in assenza dello Stato di diritto, in un clima di paura e d’impunità.
Nella stessa occasione, l’Unione europea ha fermamente condannato l’insurrezione in atto e gli abusi sempre più frequenti e ha chiesto ai ribelli maoisti di cessare immediatamente la loro campagna sistematica di omicidi, intimidazioni e distruzioni.
L’Unione europea è disposta a contribuire agli sforzi compiuti a livello internazionale per stabilizzare la situazione per quanto riguarda la sicurezza, disinnescare la crisi, promuovere misure di rafforzamento della fiducia, aiutare a ricercare una soluzione pacifica al conflitto e sostenere una soluzione duratura. Per il momento, tuttavia, il Consiglio non sta considerando la questione della nomina di un Rappresentante speciale dell’Unione europea in Nepal.
Interrogazione n. 33 dell'on. Niall Andrews (H-0004/03)
Oggetto: Posizione dell'UE in vista della 46ma sessione della commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti, prevista per l'aprile 2003
La Presidenza sarà a conoscenza della valutazione intermedia del piano d’azione dell'UE in materia di lotta contro la droga (2000-2004), pubblicata il 4 novembre 2002 dalla Commissione, in cui si esprime preoccupazione per il persistente elevato livello del consumo e del traffico delle sostanze stupefacenti, nonché per i danni che la criminalità, i problemi di salute e l'esclusione sociale riconducibili alla droga comportano per la società in generale. Tenendo conto delle conclusioni e delle proposte contenute nella valutazione della Commissione, nonché delle opinioni dei ministri della Giustizia e degli Interni, i quali, nella riunione svoltasi lo scorso settembre in Danimarca, hanno sottolineato i rischi delle droghe sintetiche, può la Presidenza greca far sapere quali preparativi sta facendo per definire una posizione dell’UE prima dello svolgimento della 46ma sessione della commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti, prevista per l’aprile 2003?
I preparativi della 46a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti sono iniziati in seno agli organismi del Consiglio di rispettiva competenza a Bruxelles e Vienna, ma sono ancora in fase preliminare. La sessione si terrà dall’8 al 17 aprile 2003 e comprenderà una Sezione ministeriale nei giorni 16 e 17 aprile in cui si discuteranno le difficoltà incontrate nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla dichiarazione politica approvata dall’Assemblea generale durante la sua 20a sessione speciale tenutasi nel giugno 1998.
Nell’elaborazione delle dichiarazioni della Presidenza alla sessione ordinaria e alla Sezione ministeriale, si terranno nel dovuto conto gli orientamenti contenuti nella comunicazione sulla valutazione intermedia del piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga. Tale comunicazione invita a considerare con maggiore attenzione la crescente minaccia costituita dalla produzione e dal consumo delle droghe sintetiche.
Per quanto riguarda la Sezione ministeriale della 46a sessione della Commissione delle Nazioni Unite per gli stupefacenti, il progetto di proposta di dichiarazione comprende punti specifici sul consumo e sul traffico di droghe sintetiche nonché sui precursori.
Quanto alla sessione ordinaria, nel quadro del gruppo di lavoro orizzontale sulla droga sono state intraprese iniziative che potrebbero portare alla definizione di una posizione comune dell’Unione europea sulle droghe sintetiche, tenendo conto dei progetti di raccomandazioni della Presidenza greca sul “tempestivo intervento per prevenire la tossicodipendenza, i rischi associati e la criminalità tra i giovani che fanno uso di droghe”. Le raccomandazioni sono basate su prove scientifiche secondo le quali l’uso di droghe sintetiche comporta considerevoli rischi per la salute fisica e mentale. Viene prestata particolare attenzione ai giovani che si trovano in una fase iniziale di uso e sperimentazione di tali sostanze, nonché al consumo occasionale, ricreativo o circostanziale.
La Presidenza greca intende organizzare una riunione speciale dell’Unione europea sull’analisi delle caratteristiche dei precursori con la partecipazione di esperti in medicina legale degli Stati membri, che si terrà a margine di quella del gruppo orizzontale sulla droga (probabilmente in marzo).
Per quanto riguarda il seguito dato alla valutazione intermedia del piano d’azione dell’Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004), la Presidenza greca, in collaborazione con la Commissione europea, sta valutando la possibilità di definire obiettivi specifici allo scopo di svolgere le attività inerenti alle droghe sintetiche.
Interrogazione n. 34 dell'on. James (Jim) Fitzsimons (H-0006/03)
Oggetto: Inserire nei programmi educativi le problematiche della salute e della sicurezza
La Commissione ha dichiarato, e l’interrogante condivide il suo punto di vista, che lo sviluppo di un’autentica cultura della prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivesta una particolare importanza. Si tratta della necessità di inserire le questioni connesse alla salute e alla sicurezza nei programmi educativi sin dai primi anni di scuola e durante l’intero ciclo degli studi. La Presidenza greca condivide questa posizione e, in caso affermativo, come intende promuovere, insieme agli altri Stati membri, l’auspicata cultura della prevenzione, in particolare per quanto concerne i programmi educativi e la vita scolastica?
Il Consiglio ringrazia l’onorevole parlamentare per la sua interrogazione e lo invita a far riferimento all’articolo 149, paragrafo 1, del Trattato, che stabilisce che la Comunità contribuisce allo sviluppo di un’istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell’insegnamento e l’organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
Nella sua risoluzione del 3 giugno 2002 su una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro (2002-2006)(1), il Consiglio ha stabilito che il modello sociale europeo si basa su buoni risultati economici, elevato livello di protezione sociale, istruzione e dialogo sociale, compreso il miglioramento degli aspetti qualitativi del lavoro, per quanto riguarda in particolare la dimensione della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Nella risoluzione il Consiglio sottolinea altresì che, per poter instaurare una cultura della prevenzione e modificare i comportamenti, occorre promuovere la cultura della prevenzione già dalle prime fasi dell’istruzione. Il Consiglio ha pertanto invitato gli Stati membri a promuovere la creazione di una vera e propria cultura della prevenzione, inter alia, integrando i principi fondamentali della prevenzione sul lavoro nei programmi educativi e nelle azioni di formazione professionale.
Nella stessa risoluzione, il Consiglio ha rilevato inoltre la necessità di promuovere l’integrazione della salute e della sicurezza sul lavoro nelle altre strategie comunitarie e che, a tale riguardo, occorrerà sviluppare una strategia coordinata con altre politiche che perseguono obiettivi di tutela e che si basano su misure preventive, segnatamente, inter alia, la politica dell’istruzione.
Interrogazione n. 35 dell'on. Herman Vermeer (H-0009/03)
Oggetto: Requisiti relativi al servizio pubblico
Può il Consiglio comunicare l’esatto stato di avanzamento delle trattative riguardo alla proposta della Commissione per una regolamentazione sugli interventi da parte degli Stati membri in materia dei requisiti e dell’assegnazione degli appalti relativi al servizio pubblico per il trasporto passeggeri su ferrovia, su strada e su idrovie interne?
Il Consiglio informa l’onorevole parlamentare di aver esaminato in modo approfondito la proposta originaria della Commissione per un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli interventi da parte degli Stati membri in materia dei requisiti e dell’assegnazione degli appalti relativi al servizio pubblico per il trasporto passeggeri su ferrovia, su strada e su idrovie interne, nel corso della Presidenza svedese nel primo semestre del 2001. L’esame è stato ripreso sotto la Presidenza spagnola nel primo semestre del 2002, dopo la presentazione della proposta modificata della Commissione. Tale lavoro potrebbe tuttavia non essere concluso.
Per quanto riguarda la futura gestione della proposta, il Consiglio sottolinea che, dopo che sarà ripreso l’esame della proposta di regolamento, sarà necessario affrontare una serie di questioni fondamentali sulle quali i pareri delle delegazioni continuano a divergere.
Interrogazione n. 36 dell'on. Ioannis Marinos (H-0013/03)
Oggetto: Circolazione di banconote false dell'euro
Stando ad articoli della stampa greca, in ogni impresa commerciale greca, piccola o grande, sono state individuate, particolarmente negli ultimi cinque mesi, banconote false principalmente da 10, 20, 50 e 100 euro. Recenti informazioni riportano che circolano anche banconote false da 5 euro mentre, soltanto nel dicembre 2002, sono state confiscate 2000 banconote false nel paese, ossia la metà del totale confiscato durante l'anno scorso. Si segnali che le imprese greche sono obbligate a dotarsi di una biro speciale per riconoscere le banconote false nonché di apparecchi speciali di individuazione ottica, il che comporta un costo supplementare per le stesse. Tuttavia, anche così, il sistema non è sicuro perché tali apparecchi vengono "ingannati" da banconote autentiche molto consunte causando ingiustamente un disturbo al loro portatore. In Grecia, tutte le volte che viene individuata una banconota falsa, il suo portatore viene immediatamente condotto al commissariato di polizia dove segue una procedura per direttissima, anche se ha scambiato la banconota all'oscuro di tutto.
Quali misure immediate intende il Consiglio adottare, in collaborazione con la Banca Centrale Europea in modo da affrontare in modo radicale tale fenomeno che ha origine nei centri di falsificazione all'interno e all'esterno dell'Unione europea?
Occorre ricordare innanzi tutto che, in conformità delle competenze stabilite dal Trattato, in particolare all’articolo 106 dello stesso e all’articolo 16 dello statuto del SEBC e della BCE, non spetta al Consiglio, ma alla BCE, stabilire le caratteristiche di progettazione, che comprendono i necessari elementi anticontraffazione, delle banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.
Detto questo, va sottolineato che, secondo la recente relazione della Commissione sull’esperienza pratica acquisita dopo un anno di circolazione di banconote e monete in euro (doc. COM(2002) 747 def.), la contraffazione delle banconote e delle monete in euro, dalla loro introduzione avvenuta il 1o gennaio 2002, si è mantenuta a livelli di gran lunga inferiori a quelli cui erano soggette negli anni passati le banconote e le monete nazionali. In base alle relative statistiche della BCE, nel corso dei primi sei mesi del 2002 sono state scoperte solo 22 000 banconote in euro false, pari ad appena il 7 per cento circa del numero totale di banconote nazionali false individuate nello stesso periodo del 2001.
Inoltre, la cifra di 22 000 banconote in euro false scoperte (il 65 per cento delle quali costituito da banconote da 50 euro) deve essere confrontata con il numero totale di 59 milioni di banconote in euro in circolazione.
Come confermato dalla suddetta relazione della Commissione, questa situazione apparentemente soddisfacente è dovuta alle sofisticate caratteristiche di sicurezza che proteggono le banconote e le monete in euro dalla contraffazione.
Gli attuali elementi anticontraffazione delle banconote in euro previsti dalla BCE sembrano pertanto essersi dimostrati soddisfacenti.
Interrogazione n. 37 dell'on. Marco Cappato (H-0022/03)
Oggetto: Violazione di diritti e libertà fondamentali per motivi di tendenze sessuali in Egitto
Secondo l'AFP, il 9 gennaio 2003 la polizia egiziana ha arrestato un uomo di trent'anni dopo aver comunicato con lui attraverso un sito Internet da egli stesso messo in opera per cercare potenziali partner. In un'operazione segreta, la polizia ha organizzato attraverso Internet un incontro con l'uomo, facendosi passare per un potenziale amante omosessuale. Al luogo di incontro, l'uomo è stato arrestato. Il 22 dicembre un altro cittadino egiziano, un dentista omosessuale che aveva creato un sito analogo, è stato arrestato allo stesso modo. Inoltre, gli egiziani arrestati nel maggio 2001 ad una festa serale su un'imbarcazione sul Nilo, accusati di pratiche omosessuali, dovranno comparire nuovamente in un nuovo processo il 25 gennaio. Quali iniziative ha preso e intende prendere il Consiglio a proposito delle ripetute e gravi violazioni dei diritti fondamentali dei cittadini in Egitto per motivi di tendenze sessuali? Il Consiglio ha espresso alle autorità egiziane la preoccupazione dell'UE per questi nuovi arresti? Il Consiglio sta seguendo le udienze del processo ai partecipanti alla festa sulla Queen Boat?
Il Consiglio ha seguito e continua a monitorare attentamente il caso Queen Boat, in modo particolare la revisione del processo alle cinquanta persone coinvolte in questa vicenda.
L’UE ritiene che, con la firma dell’accordo di associazione con l’Egitto, si sia raggiunta una nuova dimensione nei rapporti con questo paese che permette di intraprendere un dialogo in materia di diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Così, la troika dei capi di missione in loco, ha avviato un dialogo con le autorità egiziane, in cui ha espresso le proprie preoccupazioni in particolare riguardo ai casi legati all’omosessualità, sottolineando che essi mettono in causa valori universali e riconosciuti universalmente. La parte egiziana ha risposto che l’omosessualità non è proibita dalla legge egiziana, ma che piuttosto sono state la prostituzione pubblica e la provocazione, compreso l’utilizzo di Internet, a portare agli arresti nel caso "Queen Boat".
Il Consiglio continuerà a vigilare in materia e a difendere i valori e i principi che stanno alla base dell’Unione europea.
Interrogazione n. 38 dell'on. Arlene McCarthy (H-0025/03)
Oggetto: Cooperazione giudiziaria UE nei casi di divorzio e di responsabilità dei genitori
Il Consiglio presenterà un aggiornamento sui progressi effettuati in sede di Consiglio sulla proposta di regolamento del Consiglio concernente la giurisdizione e il riconoscimento e l'applicazione delle sentenze in materia matrimoniale e in materia di responsabilità dei genitori.
La Presidenza in carica conviene che detto regolamento possa risultare efficace soltanto se gli Stati membri si impegnano nella sua applicazione?
Il Consiglio informa l’autore dell’interrogazione che è in corso un esame approfondito della proposta presentata dalla Commissione il 6 maggio 2002 relativa alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 per quanto riguarda il pagamento degli alimenti.
La proposta in questione è stata avanzata in seguito ai dibattiti che si sono svolti in merito all’iniziativa presentata dalla Francia il 3 luglio 2000, volta ad abolire l’esecutività per la parte di una decisione sulla potestà dei genitori rientrante nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 1347/2000 che riguarda i diritti di visita, e in risposta alla proposta iniziale della Commissione del 7 settembre 2001.
In occasione della sua riunione del 28 e 29 novembre 2002, il Consiglio è giunto a un accordo su uno degli elementi più complessi della proposta, vale a dire quello che riguarda la sottrazione di minori. La soluzione che ha incontrato il consenso generale prevede in particolare disposizioni intese ad accertare se le giurisdizioni dello Stato membro nel quale un minore ha la sua residenza abituale mantengono la loro competenza nei casi di illecito trasferimento o di mancato ritorno di un minore nonché le condizioni da verificare quando una decisione in merito al mancato ritorno di un minore viene emessa nello Stato membro in cui quest’ultimo si trova in seguito a uno trasferimento illecito o a un mancato rientro.
A tale scopo, si propone che sia prevista una specifica procedura per la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, in particolare quando una decisione in merito a un mancato ritorno viene emessa da una giurisdizione dello Stato membro in cui il minore si trova in seguito a un trasferimento illecito o a un mancato ritorno.
Inoltre, si propongono il ricorso alla Convenzione dell’Aia del 1980 per quanto riguarda le procedure di rientro di un figlio che è stato illecitamente trasferito o trattenuto e disposizioni specifiche per rafforzare l’efficacia di detta Convenzione a livello comunitario.
Infine, l’ulteriore decisione di una giurisdizione dello Stato membro di residenza abituale del minore verrebbe riconosciuta ed eseguita in un altro Stato membro senza che sia richiesta una dichiarazione che ne riconosca l’esecutività e senza che sia possibile opporsi al riconoscimento se la decisione è stata certificata nello Stato membro in cui è stata emessa.
Il Consiglio si aspetta che nel corso del 2003 vengano compiuti sostanziali passi avanti in modo da rendere possibile l’adozione del regolamento in questione entro la fine di quest’anno.
La Presidenza greca ha avviato in seno al comitato competente del Consiglio discussioni sul campo di applicazione del regolamento e sulle definizioni in esso contenute, nonché sulla cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e ritiene che sia possibile il raggiungimento di un accordo politico sulla proposta nel suo complesso nel corso del proprio mandato.
Interrogazione n. 39 dell'on. John Joseph McCartin (H-0032/03)
Oggetto: Chiesa cattolica di rito ortodosso
È a conoscenza il Presidente in carica della discriminazione religiosa nei confronti della Chiesa cattolica di rito ortodosso in Romania e della mancata tutela, da parte delle autorità rumene, dei suoi beni e della sua libertà di culto?
Il Consiglio attribuisce la massima importanza al rispetto, da parte dei paesi candidati, dei diritti umani, compresa la libertà di culto. Per quanto riguarda la Romania, il Consiglio sottolinea che la relazione periodica del 2002 della Commissione sui progressi compiuti dalla Romania verso l’adesione, presentata nell’ottobre 2002, ha concluso che in generale la Romania continua a soddisfare i criteri politici di Copenaghen e che dal 1997 ha compiuto progressi per quanto riguarda il consolidamento e l’approfondimento della stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e il rispetto della tutela delle minoranze. I risultati della Commissione sono stati confermati dal Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002.
Quanto alla questione specifica sollevata dall’onorevole parlamentare, la relazione periodica sostiene che la libertà di culto in Romania è garantita dalla costituzione e viene osservata nella pratica. Esiste tuttavia una questione particolare che riguarda i beni delle chiese. A questo proposito, la relazione sottolinea che nel luglio 2002 il parlamento ha adottato una normativa che chiarisce la procedura di restituzione dei beni confiscati alle chiese. La normativa estende il campo d’applicazione delle precedenti norme sotto molti aspetti importanti. Tuttavia, sono interessati solo i beni delle chiese e attualmente non esiste un quadro giuridico per la restituzione delle chiese vere e proprie. Si tratta di una questione particolarmente importante per la Chiesa greco-cattolica che ha subito la confisca di un gran numero di beni da parte del regime comunista e non ha ancora ottenuto riparazione giuridica. Il governo si è impegnato a definire una normativa specifica sull’argomento, ma i ritardi registrati nell’elaborazione di tale normativa significano che non sono stati compiuti progressi sostanziali.
La Presidenza desidera assicurare all’onorevole parlamentare che l’Unione continuerà a seguire la situazione in Romania nel quadro della strategia di preadesione e, qualora fosse necessario, discuterà la questione con la parte rumena, in particolare in seno agli organi stabiliti dall’Accordo europeo quali il Consiglio di associazione e il Comitato di associazione.
Interrogazione n. 41 dell'on. Richard Howitt (H-0041/03)
Oggetto: Partecipazione dei ministri per lo Sviluppo al Consiglio "Affari generali e relazioni esterne"
Nel corso del Consiglio "Affari generali e relazioni esterne" del 10 dicembre si è creata una certa confusione in merito al momento in cui i ministri nazionali per lo Sviluppo dovessero essere presenti per partecipare al dibattito.
Per quanto riguarda le riunioni del 18 marzo e del 19 maggio, può il Presidente in carica indicare le questioni connesse allo sviluppo che saranno affrontate? Quali disposizioni verranno adottate per stabilire il momento in cui i ministri per lo Sviluppo dovranno essere presenti? Quali sono i criteri applicati per determinare i temi che saranno trattati nell’ordine del giorno relativo allo sviluppo?
Le decisioni adottate dal Consiglio europeo di Siviglia nel giugno 2002 rispondevano all’esigenza per l’Unione europea di adeguare le strutture del processo decisionale nella prospettiva del prossimo allargamento. I capi di Stato e di governo hanno deciso di ridurre il numero delle formazioni del Consiglio e di integrare tutte le questioni relative alle azioni esterne dell’Unione europea nel nuovo Consiglio “Affari generali e relazioni esterne”, allo scopo di rispondere all’obiettivo di migliorare la coerenza tra le componenti delle politiche esterne dell’Unione, evitando al contempo il rischio di frammentare settori politici quali la cooperazione allo sviluppo.
L’integrazione dello sviluppo in questo foro politico allargato dev’essere considerata positiva per la politica di sviluppo. Integrando lo sviluppo nella nuova struttura, il Consiglio sottolinea l’importanza del ruolo svolto dallo sviluppo nell’ambito della politica estera dell’Unione europea. Il Consiglio “Affari generali e relazioni esterne” costituisce altresì un importante sforzo volto a rafforzare la capacità dell’Unione europea di rispondere alle esigenze di sviluppo in modo più coerente.
La Presidenza greca del Consiglio attribuisce considerevole importanza alla piena attuazione delle decisioni adottate a Siviglia, e intende portare avanti ciò che è già stato realizzato dopo Siviglia, vale a dire concentrare i temi da trattare nell’ordine del giorno relativo alla cooperazione allo sviluppo in una o due riunioni del Consiglio “Affari generali e relazioni esterne”, e ha programmato un dibattito orientativo per esaminare i modi e i mezzi necessari per un ulteriore rafforzamento dell’efficacia delle azioni esterne dell’Unione europea. Nella riunione del 19 e 20 maggio 2003, tra i punti da affrontare sono previste questioni legate allo sviluppo quali lo svincolo degli aiuti come mezzo per aumentarne l’efficacia, l’integrazione delle questioni inerenti alle migrazioni nelle relazioni esterne dell’Unione europea con i paesi terzi e la partecipazione di operatori non statali alla politica comunitaria di sviluppo dell’Unione europea.
La Presidenza, che è responsabile dell’organizzazione dell’attività del Consiglio, attuerà le misure pratiche necessarie per consentire agli Stati membri di decidere nelle condizioni migliori e più adeguate in merito alla composizione della loro delegazione, compresa la possibilità di invitare i ministri per lo Sviluppo a prender parte alle discussioni che si svolgeranno a tale scopo e secondo quanto stabilito dalla Presidenza almeno 14 giorni prima delle riunioni.
Le priorità della Presidenza sono ben note al Parlamento europeo e al Consiglio in tutti i loro aspetti, compresa la politica di sviluppo.
Interrogazione n. 42 dell'on. Bill Miller (H-0042/03)
Oggetto: Dichiarazioni di stupro in Grecia
Crede il Consiglio che un cittadino dell’UE possa subire un processo imparziale in un altro Stato membro dell’UE nel caso in cui la documentazione relativa al caso non venga fornita nella lingua dell’accusato?
Il Consiglio, quando adotta qualsiasi misura, ha la responsabilità di garantirne la compatibilità con le norme internazionali in materia di diritti umani, fra cui quelle riguardanti l’equità dei processi. In vari atti recenti nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale, il Consiglio ha assicurato che la documentazione procedurale venga redatta o tradotta in una lingua che la persona interessata possa comprendere.
Tuttavia, non spetta al Consiglio esprimersi in merito alla conduzione di singoli procedimenti negli Stati membri.
Interrogazione n. 43 dell'on. Proinsias De Rossa (H-0043/03)
Oggetto: Regolamento relativo alla sospensione dei dazi doganali applicabili alle importazioni di armi
Perché il consiglio ECOFIN ha adottato il 21 gennaio senza discussione il regolamento che sospende temporaneamente i dazi doganali applicabili su talune armi, proposto dalla Commissione europea nel 1988(1), quando questo era stato oggetto di discussione a livello di Consiglio? Quali elementi della proposta originale sono stati modificati e per quale ragione?
Il regolamento che sospende i dazi doganali applicabili a talune armi e attrezzature ad uso militare è stato formalmente adottato dal Consiglio il 1o gennaio 2003 dopo che in dicembre era stato raggiunto un accordo politico in seno al Comitato dei rappresentanti permanenti. Come l’onorevole parlamentare pone in evidenza, la proposta della Commissione era stata presentata nel 1988, ma solo nel secondo semestre dell’anno scorso, sotto la Presidenza danese, sono stati compiuti sforzi per giungere a una conclusione definitiva e positiva della questione.
Per quanto riguarda gli elementi modificati rispetto alla proposta iniziale, si richiama in particolare l’attenzione dell’onorevole parlamentare sui prodotti che rientrano nel campo d’applicazione del regolamento. Nella proposta del 1988 era previsto di concedere una sospensione tariffaria ai prodotti contenuti in un elenco di codici NC a otto cifre.
Tale elenco è stato modificato in un elenco di codici NC a quattro cifre e al contempo è stato stabilito con chiarezza da quale autorità nazionale le merci devono essere importate e che queste possono essere utilizzate dalle forze militari di uno Stato membro o per conto di dette forze. Tutte le modifiche sono state introdotte per chiarire il più possibile l’ambito dei prodotti e le condizioni alle quali esse rientrerebbero nel campo d’applicazione del regolamento.
Interrogazione n. 44 dell'on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0053/03)
Oggetto: Processo di Barcellona
Tra le priorità della Presidenza greca figura la promozione della partnership euromediterranea. Può il Consiglio dire quali azioni concrete intende assumere per potenziare e promuovere tale processo?
Intende esso assumere iniziative in merito al neocostituito "meccanismo mediterraneo di investimenti e cooperazione" e in che modo intende fornirlo dell'opportuna struttura in grado di rafforzare l'attività di investimento nell'area del Mediterraneo?
Riguardo agli eccezionali ritardi nella realizzazione del primo programma regionale per la partecipazione delle donne alla vita economica e sociale e allo sviluppo (deciso dalla Presidenza belga nel 2001) intende esso assumere iniziative concrete ai fini della sua promozione?
1. Il partenariato Euromed ha dimostrato la sua capacità di ripresa e ha consentito ai partecipanti di impegnarsi in un dialogo aperto su tutte le questioni di comune interesse. La Presidenza greca ha manifestato l’intenzione di attribuire una particolare priorità all’attuazione del piano d’azione di Valencia, adottato dalla Conferenza euromediterranea dei ministri degli Esteri svoltasi a Valencia il 22 e 23 aprile 2002, che ha consentito di rinnovare l’impegno reciproco allo scopo di approfondire il partenariato euromediterraneo. Il piano d’azione adottato dalla Conferenza ha impresso slancio politico al processo e ha lo scopo di contribuire in misura sostanziale al perseguimento degli obiettivi della dichiarazione di Barcellona rafforzando il senso di appartenenza al partenariato. Nel campo del dialogo tra le diverse culture è stato adottato un programma d’azione ed è stata concordato il principio della creazione di una fondazione euromediterranea. Inoltre, nel corso di quest’anno sarà attuato il programma di cooperazione regionale nel settore della giustizia, nella lotta contro la droga, la criminalità organizzata e il terrorismo nonché nel trattamento di questioni relative all’integrazione sociale dei migranti, alla migrazione e alla circolazione delle persone adottato a Valencia.
2. Per quanto riguarda l’assistenza finanziaria, ha iniziato ad operare il nuovo fondo per gli investimenti e il partenariato euromediterranei istituito nell’ambito della BEI per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e nel settore privato, proposto il 18 ottobre 2002 a Barcellona. A un anno di distanza dall’istituzione di tale fondo verrà valutata la possibilità di creare una filiale della BEI per le operazioni nei paesi partner del Mediterraneo, nella quale la BEI detenga una partecipazione di maggioranza.
3. Durante la Presidenza greca, la Conferenza euromediterranea intermedia dei ministri degli Esteri che si terrà a Creta il 26 e 27 maggio 2003 offrirà l’opportunità di valutare i progressi compiuti nell’attuazione del piano d’azione di Valencia e di imprimere nuovo slancio all’attività del partenariato nel periodo che precede la valutazione che verrà effettuata in occasione della riunione ministeriale in programma a Napoli nel dicembre 2003, alla quale parteciperanno anche gli 8 paesi candidati che non sono ancora membri del Processo di Barcellona e offrirà la possibilità di tenere discussioni politiche sul modo in cui il partenariato euromediterraneo potrà essere rafforzato dopo l’allargamento. La terza Conferenza ministeriale sull’energia, che si svolgerà ad Atene il 20 e 21 maggio, definirà il quadro per un nuovo piano d’azione euromediterraneo nel settore dell’energia. Inoltre, la Presidenza greca favorirà l’istituzione di un’assemblea parlamentare euromediterranea.
4. A livello bilaterale, le relazioni tra i partner mediterranei e l’Unione europea hanno compiuto considerevoli passi avanti. Durante la Presidenza greca, il 1o marzo entrerà in vigore l’accordo interinale tra la Comunità e il Libano e si terranno due riunioni negoziali con la Siria. Il 24 febbraio si è svolta una riunione del Consiglio di associazione con il Marocco e per giugno è prevista una riunione ministeriale con l’Egitto e una riunione a livello di troika con l’Algeria. Si tratta di sviluppi importanti per il conseguimento degli obiettivi della dichiarazione di Barcellona nonché per il rafforzamento della cooperazione sud-sud nella regione mediterranea.
5. Per quanto riguarda il miglioramento delle opportunità per le donne nella vita economica, il relativo programma è incluso nell’elenco delle iniziative da avviare nel periodo 2002-2004 nell’ambito della cooperazione regionale MEDA. A seguito delle informazioni fornite dall’ufficio EuropeAid della Commissione, nel corso del 2004 sarà avviato il programma regionale che si concentrerà sull’accesso e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro nonché sulla promozione del ruolo delle donne nell’attività imprenditoriale. La Commissione ha comunicato che le procedure necessarie per la scelta dei consulenti cui sarà affidata la responsabilità del programma saranno completate nella prima metà del 2003.
Interrogazione n. 45 dell'on. John Walls Cushnahan (H-0057/03)
Oggetto: Merci contraffatte provenienti dai paesi candidati all'adesione
E' stato recentemente reso noto che la Commissione ha proposto nuove normative volte ad affrontare il problema del crescente volume di merci contraffatte che entrano illegalmente nell'Unione europea. La salute e la sicurezza dei cittadini europei sono a rischio, in particolare a causa delle contraffazioni nel campo dei farmaci, dei pezzi di ricambio per automobili e dei cosmetici. Dal momento che è stato riconosciuto che tali merci contraffatte provengono principalmente dall'Europa orientale, compresi alcuni dei paesi candidati all'adesione, quali misure intende adottare il Consiglio per affrontare il problema di merci contraffatte potenzialmente pericolose provenienti dai paesi candidati all'adesione, e quali azioni intende intraprendere contro quei paesi candidati all'adesione che non applicano le misure necessarie?
Il Consiglio sottolinea che già nel periodo di preadesione, nel contesto degli organi istituiti dagli Accordi europei conclusi con i paesi candidati e sulla base delle disposizioni previste in detti accordi, la questione della tutela dei diritti intellettuali, industriali e di proprietà commerciale è stata costantemente affrontata dall’Unione europea con i paesi candidati.
Con l’adesione all’Unione europea, i paesi candidati si assumono tutti gli obblighi derivanti dai Trattati. Come sottolineato dal Consiglio europeo di Copenaghen, il monitoraggio degli impegni assunti fino all’adesione fornirà ulteriori orientamenti agli Stati aderenti nei loro sforzi per assumere le responsabilità derivanti dall’adesione e darà le necessarie assicurazioni agli attuali Stati membri. Il Consiglio continuerà a seguire da vicino tali questioni, in particolare sulla base delle relazioni di controllo che la Commissione presenterà.
Se un nuovo Stato membro non ottemperasse ai suoi obblighi, ad esempio in relazione alla lotta contro la contraffazione, si applicherebbero le procedure d’infrazione previste dai Trattati. Inoltre, per rispondere rapidamente a sviluppi imprevisti che possono verificarsi durante i primi anni dall’adesione, sono state sancite nel Trattato e nell’Atto di adesione clausole di salvaguardia che prevedono misure per affrontare tali sviluppi in modo rapido ed efficace. Due specifiche clausole di salvaguardia riguardano il funzionamento del mercato interno, comprese tutte le politiche settoriali relative alle attività che hanno portata transnazionale nonché il settore della giustizia e degli affari interni.
Le clausole di salvaguardia in questione consentiranno all’Unione europea di adottare misure adeguate per affrontare i casi in cui i nuovi Stati membri non adempiano i loro obblighi e sono volte a garantire il corretto funzionamento del mercato interno e del settore della giustizia e degli affari interni, che è nell’interesse di tutti gli Stati membri attuali e futuri. Si tratta infatti di questioni di particolare interesse per i cittadini dell’Unione europea, in quanto riguardano settori quali la sicurezza alimentare, la sicurezza dei prodotti farmaceutici o la tratta di esseri umani.
Interrogazione n. 46 dell'on. Efstratios Korakas (H-0060/03)
Oggetto: Avvio dell'anno dedicato ai disabili con un ingente dispiegamento di forze di polizia
Il 26 gennaio scorso, il comitato di coordinamento della lotta dei disabili ha organizzato una marcia di protesta contro la politica previdenziale del governo ellenico e dell'UE, rivendicando un'assistenza sanitaria e previdenziale uniforme, pubblica, gratuita e di qualità, un'assistenza per tutti, strutture pubbliche di sostegno ai disabili gravi, lavoro per i disabili in grado di lavorare e speciale istruzione pubblica. La marcia sarebbe dovuta passare dinanzi all'edificio nel quale la presidenza greca aveva organizzato la cerimonia ufficiale di avvio dell'anno dedicato ai disabili. Ciò non è stato comunque possibile perché i partecipanti alla marcia sono stati impediti da ingenti forze di polizia, armate di tutto punto, che avevano ricevuto ordini precisi dal governo ellenico.
Intende il Consiglio provvedere al soddisfacimento delle richieste dei disabili e precisare se questo assurdo faccia a faccia dei disabili con forze di polizia molto più numerose come pure il fatto di avere impedito il prosieguo di una marcia assolutamente pacifica si inseriscono nel quadro di una più generale politica in materia di manifestazioni pubbliche, specie durante il periodo in cui un determinato paese ha la presidenza di turno?
Il Consiglio rammenta all’onorevole parlamentare che, conformemente al Trattato, spetta a ciascuno Stato membro garantire il mantenimento dell’ordine pubblico sul proprio territorio.
Il Consiglio non ha pertanto la competenza necessaria per rispondere alla sua interrogazione. Inoltre, il Consiglio assicura all’onorevole parlamentare che, per quanto riguarda le manifestazioni menzionate, non è stata attuata alcuna strategia globale del tipo da lui descritto.
Il Consiglio sottolinea a questo proposito che la decisione di proclamare il 2003 “Anno europeo delle persone con disabilità” mira in particolare a promuovere l’applicazione dei principi di non discriminazione e di integrazione delle persone disabili. Il Consiglio ritiene che tale anno europeo debba servire da catalizzatore per sensibilizzare il pubblico e migliorare la comprensione da parte della società dei diritti, delle esigenze e del potenziale dei disabili.
Interrogazione n. 47 dell'on. Camilo Nogueira Román (H-0061/03)
Oggetto: Conflitto tra la Commissione e il Consiglio in merito alle misure politiche e legislative in materia di trasporto marittimo di prodotti petroliferi e pericolosi
La Commissione intende applicare la legislazione Erika, riprendendo gli stessi testi che originariamente fissavano norme più rigorose al fine di garantire la sicurezza nei mari comunitari e inasprendo i testi già approvati dal Parlamento e dal Consiglio, insomma dando sostanzialmente seguito alle posizioni espresse dal collegio dei Commissari, che sollecitano una legislazione specifica dell'UE, analoga a quella introdotta dagli USA dopo l'incidente della Exxon Valdez in Alaska nel 1989. Il Consiglio invece, come dimostrano gli accordi del Consiglio "trasporti" con la partecipazione del primo ministro del governo spagnolo José María Aznar, respinge tali posizioni dato che intende mantenere la legislazione europea nel quadro dell'OMI, organizzazione in cui determinati Stati con interessi nel settore marittimo trovano terreno più favorevole per difendere l'attuale situazione, che consente il predominio delle compagnie petrolifere e del coacervo confuso di gruppi e mafie del trasporto internazionale. Riconosce il Consiglio che esistono posizioni contraddittorie tra gli Stati e la Commissione, a causa delle quali risulta ostacolata l'applicazione di una legislazione rigorosa e efficace per garantire la sicurezza marittima, la cui urgenza assoluta è dimostrata dalla catastrofe della Prestige al largo delle coste della Galizia? Quali iniziative intende il Consiglio adottare per risolvere un simile conflitto politico?
Il Consiglio rammenta all’onorevole parlamentare che, in occasione della seduta plenaria svoltasi nel dicembre 2002 a Strasburgo e del dibattito sulle questioni d’attualità, ha già avuto modo di presentare un quadro completo della sua posizione e delle sue intenzioni in materia di trasporto di prodotti pericolosi per via marittima e di valutare la situazione; sottolinea ancora una volta il contenuto delle conclusioni della Presidenza su questo punto a seguito del Consiglio europeo tenutosi a Copenaghen il 12 e 13 dicembre 2002 e delle conclusioni del Consiglio di dicembre 2002.
Il Consiglio conferma quanto ha già detto e invita l’onorevole parlamentare a rivolgersi direttamente alla Commissione per quanto riguarda la posizione assunta da quest’ultima sull’argomento.
Attualmente il Consiglio sta esaminando la proposta della Commissione relativa all’accelerazione del calendario di ritiro delle petroliere monoscafo e al divieto di ingresso nei porti degli Stati membri per le petroliere monoscafo che trasportano prodotti petroliferi pesanti. Tale proposta è stata presentata dalla Commissione il 27 dicembre 2002 in risposta a dette conclusioni del Consiglio.
Il Consiglio ritiene importante disporre di misure internazionali per rispondere al carattere internazionale del settore dei trasporti marittimi e assicurare a livello globale i massimi livelli possibili di sicurezza marittima e la tutela dell’ambiente. Per questo motivo, il Consiglio attribuisce considerevole importanza all’adozione anche a livello internazionale, attraverso l’OMI, di norme che rafforzino la sicurezza marittima. In quest’ottica, le conclusioni formulate dal Consiglio in risposta all’incidente della petroliera Prestige invitavano anche gli Stati membri e la Commissione a compiere ogni sforzo possibile per eliminare le navi monoscafo più vecchie che trasportano prodotti petroliferi pesanti mediante una modifica della Convenzione MARPOL ed esprimevano il suo sostegno alla definizione in sede di OMI di un codice dello Stato di bandiera e di un sistema modello di audit vincolante per assicurarsi che gli Stati di bandiera eseguano i loro compiti.
Interrogazione n. 48 dell'on. Hans-Peter Martin (H-0062/03)
Oggetto: Statuto dei partiti politici europei
Sarà presentata tra breve una proposta di statuto dei partiti politici europei, in base alla quale per il finanziamento dei partiti dovrebbero essere stanziati sette milioni di euro per anno civile.
Ritiene il Consiglio che questa cifra sia congrua? Si attende degli aumenti della stessa una volta che lo statuto sarà stato approvato? In qual modo intende scongiurare aumenti arbitrarî a carico del contribuente europeo?
Il Consiglio rammenta all’onorevole parlamentare che, nel quadro della procedura di bilancio per l’esercizio 2003, l’autorità di bilancio ha iscritto a riserva nell’ambito della linea B-3-500 un importo di 7 milioni di euro.
Spetterà a tale autorità iscrivere l’importo ritenuto opportuno per questa linea nel quadro della procedura di bilancio per l’esercizio 2004.
Il 21 febbraio 2003 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo status e al finanziamento dei partiti politici europei [COM(2003)77 def., adottato il 19 febbraio 2003], che è conforme alla nuova base giuridica derivante dall’entrata in vigore del Trattato di Nizza il 1o febbraio 2003.
Interrogazione n. 49 dell'on. Ioannis Patakis (H-0064/03)
Oggetto: Messa al bando di taluni partiti in Turchia
La Turchia, che è paese candidato all'adesione all'Unione europea, è invitata, nel quadro del processo di adesione, a rispettare determinate procedure allo scopo di soddisfare i criteri di Copenaghen.
Come reagisce il Consiglio di fronte al fatto che in Turchia, oltre a numerose altre violazioni dei diritti democratici e dei diritti dell'uomo, continua a registrarsi la messa al bando costituzionale di qualsiasi partito nella cui denominazione figura il termine "comunista"? Inoltre, quali misure intende prendere il Consiglio al riguardo?
Le disposizioni della costituzione turca relative ai partiti politici non contengono alcun riferimento a una messa al bando dei partiti nella cui denominazione figura il termine “comunista”. Il Consiglio non è a conoscenza di un’attuale messa al bando o dissoluzione di un partito politico turco, o di una minaccia in tal senso, basata sulla presenza del termine “comunista” nella sua denominazione.
Nella riunione del Consiglio europeo di Copenaghen, l’Unione europea ha accolto con estrema soddisfazione le importanti iniziative intraprese dalla Turchia per soddisfare i criteri di Copenaghen, in particolare attraverso le recenti riforme legislative e le successive misure di attuazione. A questo proposito, si può sottolineare, tra l’altro, che l’articolo 101 modificato della legge sui partiti politici rende più difficile chiudere un partito politico.
L’Unione europea continua a seguire con attenzione la situazione in Turchia nel settore della libertà di opinione e di associazione. Nel contesto del processo di adesione e del dialogo politico, l’Unione esorta la Turchia a compiere ulteriori progressi verso la garanzia del pieno godimento delle libertà fondamentali senza alcuna discriminazione e a prescindere in particolare dalle opinioni politiche o dalle convinzioni filosofiche, come stabilito nel partenariato di adesione.
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INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE
Interrogazione n. 61 dell'on. Enrico Ferri (H-0111/03)
Oggetto: Richiesta di riconoscimento della compatibilità ambientale della "pesca del rossetto"
L'esercizio della cosiddetta "pesca del rossetto", nella zona afferente al Comune di Livorno, avviene al momento in deroga al regolamento (CE) 1626/94(1), deroga con termine previsto per il 31 dicembre 2003. Considerato che ricerche ufficiali del Ministero delle Politiche agricole e forestali italiano escludono che tale tipo di attività possa avere alcun impatto negativo sull'ambiente, la Commissione non ritiene di dover intervenire sulla questione e riconoscere tale tipo di pesca come attività consentita e compatibile con la legislazione comunitaria di riferimento? Visti gli ultimi orientamenti in materia di politica della pesca, ed una volta assodato che tale pesca ed il relativo strumento utilizzato, il cosiddetto "sciabichello", non pregiudichino in alcun modo la tutela dell'ambiente e di una specie marina particolare, non ritiene la Commissione di dover dichiarare tale attività legittima, considerando anche che l'incertezza e il precariato, dovuti alla proroga di una deroga già concessa, stanno arrecando danni alle imprese di pesca della zona di Livorno? Se non è a conoscenza di questo problema, la Commissione potrebbe assicurare al Parlamento che lo affronterà come questione urgente e che riferirà in seguito al Parlamento senza ritardi?
L'interrogazione riguarda la pesca al rossetto che viene praticata in diverse regioni del Mediterraneo con reti a sciabichetto nei bassifondi. Il comitato tecnico-scientifico della pesca ha esaminato i dati delle autorità nazionali, comprese quelle italiane, e ha pubblicato le sue conclusioni nella sua XII relazione trasmessa al Parlamento. Secondo tali conclusioni la pesca del rossetto non presenta alcun rischio per altre specie di pesci, può però danneggiare fondali marini sensibili.
La Commissione intende elaborare in futuro nuove norme per l'impiego di reti a strascico, alla luce della relazione scientifica citata e dopo avere consultato i gruppi d'interesse. A metà aprile la Commissione organizzerà un seminario per esaminare le misure necessarie con pescatori e scienziati.
Interrogazione n. 62 dell'on. Carlos Bautista Ojeda (H-0115/03)
Oggetto: Studi di base per la proposta della PAC
Può indicare la Commissione su quali studi si sia basata per elaborare la parte della sua proposta sulla riforma intermedia della politica agricola comune relativa allo sganciamento degli aiuti diretti da quelli diversificati?
Può indicare altresì la Commissione se tali studi, dei quali sarà stata chiarita l’origine, siano stati regionalizzati in base ai territori o alle regioni produttrici dell’obiettivo 1?
Può indicare infine la Commissione se sia stata realizzata altresì una valutazione di impatto socioeconomico e ambientale nelle regioni interessate dalla riforma della PAC, e in concreto nelle regioni dell’obiettivo 1?
Le proposte della Commissione per la riforma della politica agricola comune relative allo sganciamento dei pagamenti e alla modulazione sono state elaborate sulla base di varie analisi interne.
Innanzi tutto, l’introduzione di un unico aiuto al reddito per azienda è stata oggetto di diverse analisi quantitative, effettuate utilizzando strumenti di modellazione interni, per valutarne l’effetto sui mercati e sul reddito agricoli per l’attuale Unione europea e per un’Unione allargata.
La proposta di modulazione e il suo impatto sul settore agricolo sono stati analizzati impiegando i modelli microeconomici basati sulla rete d’informazione contabile agricola della Direzione generale dell’agricoltura.
I risultati degli studi interni sono stati integrati da quattro studi esterni condotti da esperti indipendenti per verificare gli effetti delle proposte di revisione intermedia dal luglio 2002.
Anche se le analisi sono state effettuate a livello comunitario, nazionale o regionale (vale a dire a livello NUTS 2), nessuna di esse era intesa ad esaminare la questione specifica delle regioni dell’obiettivo 1.
Solo una di queste analisi settoriali ha valutato l’impatto delle proposte di riforma sull’ambiente (in particolare per quanto riguarda le emissioni di gas a effetto serra e gli eccessi di nitrati) a livello regionale.
Interrogazione n. 63 dell'on. Konstantinos Hatzidakis (H-0120/03)
Oggetto: Indennizzo di agricoltori greci colpiti da catastrofi naturali
Negli ultimi anni la Grecia è stata colpita da ripetute catastrofi naturali. Gli agricoltori greci protestano per il ritardo nel versamento degli indennizzi. Allo stesso tempo, il governo versa anticipi dell’ordine del 50% provenienti da fondi del Quadro comunitario di sostegno per l’indennizzo degli agricoltori.
Può la Commissione far sapere a cosa sono dovuti tali ritardi, quali casi di autorizzazione di prestazione di aiuti statali sono pendenti presso i suoi servizi nonché quali sono i rischi connessi al pagamento di anticipi provenienti dal QCS, se ciò non è a conoscenza dei suoi servizi?
1. I ritardi nei pagamenti sono dovuti in parte al fatto che la Grecia vuole che taluni regimi di indennizzo degli agricoltori siano finanziati da due fonti, vale a dire gli aiuti di Stato e il cosiddetto “programma operativo nazionale – sviluppo rurale (2000-2006)” istituito nell’ambito del quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia e pertanto essi devono essere esaminati sulla base di due normative diverse.
Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, il metodo di calcolo delle perdite utilizzato per determinare gli importi da versare agli agricoltori ha dovuto essere profondamente modificato per l’esame dei fascicoli greci, richiedendo non poco tempo, anche se va sottolineato che tutti i fascicoli sono stati trattati nel rispetto dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 659/99 del Consiglio(1). Inoltre, per tutti i fascicoli esaminati, le modifiche apportate al metodo di calcolo menzionato in precedenza hanno reso necessaria una modifica del progetto di decisione interministeriale greca che costituisce la base giuridica del regime di indennizzo. Per ogni caso, la Commissione ha dovuto esaminare le nuove versioni delle decisioni interministeriali per verificare se le modifiche concordate con le autorità greche erano state correttamente trasposte. A seguito di tale controllo, le autorità greche sono state autorizzate a effettuare i pagamenti degli aiuti di Stato approvati. L’utilizzo dei fondi cofinanziati è stato oggetto di una decisione separata, come indicato al seguente punto 3.
2. Quanto ai fascicoli in sospeso, l’unico regime sul quale la Commissione deve ancora pronunciarsi è quello per l’indennizzo degli agricoltori greci colpiti dagli incendi del 2000.
3. In merito all’utilizzo dei fondi provenienti dal “programma operativo nazionale – sviluppo rurale (2000-2006)” istituto nell’ambito del terzo QCS per la Grecia, prima di versare gli anticipi le autorità greche avrebbero dovuto fornire informazioni su una modifica del programma che comprendeva una revisione delle tabelle finanziarie. E’ opportuno sottolineare che il programma è volto a sostenere lo sviluppo rurale del paese e che il trasferimento illimitato di fondi verso un regime di indennizzo rischia di andare a scapito di altre attività. Per il momento, è difficile determinare se il versamento di anticipi potrebbe avere conseguenze giuridiche, tenuto conto che la Commissione non è ancora stata pienamente informata sull’uso preciso cui tali fondi sono stati destinati, che avrebbe potuto essere la ricostruzione o la compensazione delle perdite di reddito. La Commissione potrà disporre di tali informazioni solo quando la revisione menzionata in precedenza sarà stata completata e le sarà stato comunicato il progetto di modifica del programma in questione.
Interrogazione n. 64 dell'on. Konstantinos Alyssandrakis (H-0130/03)
Oggetto: Indennizzi per i recenti danni subiti dalle infrastrutture in Grecia e misure di controllo dei progetti di costruzione
Il maltempo che recentemente ha colpito la Grecia ha distrutto gran parte della produzione agricola, causato ingenti danni alla fauna e alla flora del paese e messo in evidenza le carenze e i guasti delle infrastrutture specie quelle stradali.
Intende la Commissione contribuire all'indennizzo dei danni, avvalendosi delle attuali o di nuove risorse del bilancio comunitario, e adottare misure intese a garantire un controllo più efficace della qualità dei progetti e delle opere, in modo da dare agli abitanti di queste regioni le necessarie garanzie che, qualora dovessero verificarsi nuovamente analoghe condizioni climatiche, essi non saranno più vittime a causa di progetti carenti e opere malfatte?
1. La Commissione ha ricevuto una lettera del ministro dell’Economia e delle Finanze Christodoulakis indirizzata al Commissario responsabile per la politica regionale, datata 20 febbraio 2003, nella quale si annuncia l’intenzione delle autorità greche di presentare una richiesta di intervento da parte del Fondo di solidarietà dell’Unione europea; la Commissione non ha ricevuto informazioni o richieste riguardanti la distruzione della produzione agricola causata dalle avverse condizioni meteorologiche che hanno recentemente colpito la Grecia.
2. Sulla base dell’attuale quadro regolamentare, la Commissione desidera informare l’onorevole parlamentare che le sovvenzioni comunitarie che potrebbero essere necessarie per superare i problemi specifici delle zone rurali greche possono essere prelevate dagli stanziamenti totali del terzo quadro comunitario di sostegno (QCS) per la Grecia (2000-2006), compresa la sua riserva di programmazione. Occorre sottolineare che l’intervento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) sarà limitato al ripristino del potenziale produttivo e non potrà essere utilizzato per la compensazione delle perdite di reddito, per il cui finanziamento possono essere utilizzati aiuti di Stato a condizione che vengano notificati e approvati dalla Commissione.
In questo contesto, spetta alla Grecia presentare alla Commissione tali richieste basate su parametri obiettivi per sostenere adeguati progetti per il ripristino del potenziale produttivo e per assicurare la qualità delle opere di costruzione. Questa responsabilità ricade sullo Stato membro interessato.
3. Il QCS 2000-2006 per la Grecia prevede che le autorità greche istituiscano un adeguato regime di controllo della qualità degli studi e dell’esecuzione dei lavori, che dovrebbe consentire alle autorità di gestione dei programmi operativi di verificare la qualità degli studi, e contempla la concessione di assistenza finanziaria per aiutare i beneficiari finali ad accrescere la loro capacità di progettazione.
Le autorità greche hanno anche istituito ESPEL (l’organismo greco per il controllo della qualità), che dal 1998 controlla l’esecuzione dei progetti di costruzione per evitare opere di scarsa qualità e violazioni della normativa.
In ogni caso, spetta alle autorità greche assicurare che l’esecuzione di progetti cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari sia di alta qualità e avvenga sulla base di studi adeguati, fra cui studi geotecnici per le opere stradali.
In caso di guasti delle infrastrutture stradali in condizioni meteorologiche estreme o di carenze di altri progetti cofinanziati con fondi comunitari, l’esatto motivo di guasti e carenze può essere definito sulla base di analisi che devono essere effettuate dalle autorità greche competenti.
La Commissione si manterrà in contatto con le autorità greche responsabili e sarà informata in merito ai risultati di tali analisi a fini di verifica.
Interrogazione n. 65 dell'on. José Manuel García-Margallo y Marfil (H-0121/03)
Oggetto: Campagne di promozione di agrumi
La Commissione propone di creare, nel quadro del capitolo “Sviluppo rurale”, una nuova linea di aiuti per la promozione dei prodotti agricoli destinata ai produttori che già partecipano a regimi di qualità nazionali o comunitari (come denominazioni di origine). La Commissione intende abolire, allo stesso tempo, l'attuale regolamento (CE) 2826/2000(1) relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, benché le misure da esso coperte siano totalmente di altra natura rispetto a quelle che verrebbero finanziate mediante lo Sviluppo rurale. Qualora tale proposta venisse accolta, scomparirebbero le campagne generali che stanno riscuotendo tanto successo in settori come quello degli agrumi, in cui viene data rilevanza alle qualità gustative e salutari di tali prodotti. Altresì, verrebbero esclusi dagli aiuti comunitari un gran numero di agricoltori che non dispongono di marchi di qualità, marchi di agricoltura ecologica o altro tipo di certificazione. Gli aiuti sarebbero canalizzati unicamente attraverso associazioni, per cui rimarrebbero escluse le organizzazioni interprofessionali nonostante l'importante ruolo agglutinante svolto dalle stesse. Può la Commissione dire come intende risolvere tale problema? Può essa dire come intende finanziare tale nuova misura tenendo altresì presente che non si disporrà di mezzi supplementari per lo Sviluppo rurale fino al 2006?
La Commissione ringrazia l’onorevole parlamentare per aver sollevato la questione riguardante la proposta contenuta nel pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC) di introdurre una nuova misura per la promozione dei prodotti alimentari di qualità nell’attuale serie di misure ammissibili al sostegno nel quadro del secondo pilastro. In relazione all’introduzione di questa nuova misura, la Commissione propone di abolire dal 1o gennaio 2005 il regolamento (CE) n. 2826/2000 relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno(2).
La Commissione ha proposto l’abolizione di detto regolamento per evitare la possibilità di sovrapposizioni o doppioni tra i due strumenti. La Commissione ritiene altresì opportuno e coerente concentrare il sostegno a favore della promozione sul mercato interno sui prodotti di qualità come indicato nella proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1257/1999(3), tenuto conto che concentrare l’attenzione sulla qualità dei prodotti alimentari per rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei consumatori è uno dei temi alla base delle proposte di riforma della PAC nel suo complesso.
Pur essendo vero che il campo di applicazione e i beneficiari dei due strumenti non possono in effetti essere identici, il Commissario responsabile per l’agricoltura non è d’accordo con l’onorevole parlamentare sul fatto che non vi sia possibilità di doppioni tra di essi. Ad esempio, le attività di promozione riguardanti i regimi comunitari relativi alle denominazioni d’origine protette, alle indicazioni geografiche protette, alle specialità tradizionali garantite e ai vini di qualità potrebbero, ad esempio, essere potenzialmente ammissibili nell’ambito di entrambi gli strumenti.
La proposta di abrogazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 è già stata oggetto di discussione con gli Stati membri nell’ambito del gruppo di lavoro del Consiglio e sono state espresse molte riserve, in particolare per il motivo che, come l’onorevole parlamentare afferma a giusto titolo, a seguito dell’esito del Vertice di Bruxelles, non si disporrà di risorse finanziarie supplementari per il secondo pilastro fino al 2007.
Nel quadro della proposta della Commissione, la promozione generica non sarà abolita, ma d’ora in poi sarà concentrata sulle attività nei mercati dei paesi terzi in cui la Comunità si deve confrontare con una forte concorrenza da parte di altri esportatori in tutte le categorie di qualità. Le organizzazioni interprofessionali continueranno a poter beneficiare di tali misure.
Regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativo ad azioni d’informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno, GU L 328 del 23.12.2000.
Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, GU L 160 del 26.6.1999.
Interrogazione n. 66 dell'on. Linda McAvan (H-0122/03)
Oggetto: Moria di delfini dovuta a catture accidentali
Può la Commissione delineare i suoi progetti immediati per ridurre la moria di delfini dovuta a catture accidentali e assumere un impegno sui tempi entro i quali tali progetti dovranno essere tradotti in realtà? Dispone la Commissione di una strategia di lungo termine per affrontare tale questione?
Ai sensi della direttiva “Habitat”, gli Stati membri devono adottare misure adeguate per prevenire le catture accidentali di delfini.
La Commissione ha pertanto deciso di affrontare il problema delle catture accidentali di delfini nell’ambito della politica comune della pesca e sta elaborando una proposta di regolamento che istituisca misure per controllare e prevenire le catture accidentali di mammiferi marini.
A tal fine, la Commissione ha richiesto agli esperti del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) di elaborare una relazione e ha consultato il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e il Comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura.
Sulla base del documento e delle consultazioni menzionate, la Commissione presenterà le seguenti proposte:
imposizione di limitazioni alla lunghezza delle reti da posta derivanti utilizzate nel Mar Baltico;
uso da parte dei pescatori di attrezzature acustiche in connessione con talune reti da posta;
presenza di osservatori a bordo dei pescherecci da traino in talune zone di pesca in cui il rischio di catture accidentali è elevato.
La Commissione condivide inoltre i pareri degli scienziati che chiedono l’elaborazione di una strategia a lungo termine per lottare contro le catture accidentali. A tale scopo, occorre fissare valori limite per le catture accidentali di mammiferi marini e adottare misure ad hoc qualora tali limiti vengano superati. Per il momento, tuttavia, mancano dati importanti che sono fondamentali per tale strategia.
Tali informazioni saranno raccolte con l’ausilio degli osservatori menzionati in precedenza.
Interrogazione n. 67 dell'on. John Walls Cushnahan (H-0123/03)
Oggetto: Relazione Harbinson e PAC
In una recente dichiarazione il Commissario Fischler ha qualificato dinanzi all'OMC la relazione Harbinson sull'agricoltura come "squilibrata", in quanto prevede una riforma minima delle sovvenzioni all'esportazione e favorisce l'agricoltura statunitense. Se la Commissione non riesce a sfruttare le scappatoie esistenti nell'attuale relazione Harbinson, come l'eventuale uso della "clausola de minimis" per abolire le sovvenzioni agricole annue all'agricoltura americana che raggiungono fino a 7,5 miliardi di dollari, non ritiene la Commissione iniquo procedere con la proposta riforma della PAC?
La Comunità non è l’unica a ritenere che la clausola de minimis non può continuare ad essere accettata in quanto fornisce agli Stati Uniti il mezzo per aumentare indebitamente le sue sovvenzioni che provocano distorsioni commerciali. La Comunità inoltre non è neppure la sola a rifiutare che vengano ulteriormente ridotte solo le sovvenzioni dirette all’esportazione senza discipline equivalenti per le altre forme di sostegno all’esportazione quali i crediti all’esportazione e l’uso abusivo degli aiuti alimentari per eliminare le eccedenze. La Commissione ha chiarito con vigore questi punti a Stuart Harbinson e a tutti i membri dell’Organizzazione mondiale del commercio.
Per quanto riguarda la riforma della politica agricola comune, le proposte formulate dalla Commissione sono interamente dettate da interessi comunitari interni, che richiedono un rafforzamento del modello agricolo europeo per rispondere in modo più adeguato alle preoccupazioni della società e migliorare le prospettive di reddito degli agricoltori comunitari nonché la loro posizione agli occhi dell’opinione pubblica. La Commissione continuerà a portare avanti questa riforma, nel migliore interesse degli agricoltori europei.
Interrogazione n. 68 dell'on. Proinsias De Rossa (H-0128/03)
Oggetto: Agricoltura biologica in Irlanda
Se la Commissione ritiene che dal 1998 l'agricoltura biologica abbia registrato un incremento annuo pari al 30%, uno studio effettuato da EUROSTAT e pubblicato il 17 febbraio dimostra che le cifre relative a tale agricoltura sono alquanto ridotte, dato che è praticata da meno del 2% degli agricoltori. Reputa la Commissione che il ridotto livello della pratica agricola biologica sia in parte dovuto a una formazione inadeguata? Intende affrontare la questione nella comunicazione relativa a un piano d'azione comunitario per l'agricoltura biologica, da presentarsi nel corso di quest'anno?
L’agricoltura biologica è un settore in rapida crescita. In molti Stati membri rappresenta infatti uno dei settori agricoli che, in netto contrasto con molti altri settori, continua ad espandersi e a tale sviluppo ha senza dubbio contribuito l’esistenza di un quadro normativo comunitario in materia(1).
Come l’onorevole parlamentare sottolinea a giusto titolo, tuttavia, il settore è in termini assoluti ancora relativamente piccolo. Mentre una media del 2 per cento degli agricoltori comunitari utilizza metodi di coltivazione biologici, la superficie in acri coltivata copre più del 3 per cento della superficie agricola. Esistono tuttavia considerevoli differenze tra gli Stati membri. In Austria l’agricoltura biologica è praticata dal 9 per cento degli agricoltori su oltre l’11 per cento della superficie misurata in acri. In Finlandia tali cifre hanno superato il 5 e il 7 per cento. Infine, in Grecia e in Irlanda, l’agricoltura biologica è praticata da meno dell’1 per cento degli agricoltori e su un’analoga percentuale di terreni. Resta pertanto ancora molto da fare e una maggiore e più adeguata formazione potrà costituire un fattore fondamentale per l’ulteriore sviluppo del settore dell’agricoltura biologica, com’è stato riconosciuto nel documento di lavoro della Commissione sulle possibilità di un piano d’azione europeo per un’alimentazione e un’agricoltura biologiche, che è stato discusso in seno al Consiglio nel dicembre 2002 ed ora è stato pubblicato sul sito Internet della Commissione per poter conoscere il parere della società civile in generale. Sulla base delle informazioni pervenute mediante la consultazione on line, e a seguito delle discussioni con gli Stati membri e altre parti interessate, la Commissione elaborerà le proposte per il suo piano d’azione europeo finale.
Già ora gli Stati membri hanno la possibilità di sostenere servizi di consulenza per gli agricoltori biologici e per gli agricoltori tradizionali che valutano la possibilità di convertirsi all’agricoltura biologica. Il cofinanziamento di misure del genere è già disponibile nel quadro dello sviluppo rurale(2).
Per concludere, va sottolineato che sulla base dell’esperienza acquisita risulta evidente come il successo dello sviluppo dell’agricoltura biologica dipenda da molti fattori. La formazione costituisce un elemento importante, ma ve ne sono anche molti altri che devono essere presi in considerazione contemporaneamente per ottenere la massima sinergia tra i vari sforzi compiuti in settori distinti.
Interrogazione n. 69 dell'on. Rosa Miguélez Ramos (H-0132/03)
Oggetto: Fermo biologico nella zona di pesca del Gran Sol
Tra luglio e ottobre entrerà in vigore, per la flotta spagnola, nella zona di pesca del Gran Sol, un fermo biologico di 45 giorni inteso ad aumentare le popolazioni di merluzzo.
Il settore della pesca è consapevole del fatto che è opportuno introdurre misure tecniche come il fermo in questione per preservare le risorse dinanzi all'approccio "demolitore" della Commissione, emerso ancora una volta con il primo bilancio rettificativo che tale istituzione ha di recente presentato, e che è inteso a destinare alla demolizione di navi altri 32 milioni di euro, precedentemente destinati a sostenere il settore della pesca comunitario.
Considerato che tale fermo biologico è chiaramente necessario, e che un fermo biologico parziale, valido solo per la flotta spagnola, avrebbe effetti molto limitati, quali misure intende prendere la Commissione perché anche le flotte di Francia, Irlanda e Regno Unito, che pescano anch'esse il merluzzo, osservino allo stesso modo il fermo?
La comunità autonoma spagnola delle Asturie ha presentato alla Commissione una richiesta di sospensione temporanea dell’attività di pesca del nasello e attualmente la Commissione la sta esaminando.
Si tratta di un’iniziativa volontariamente intrapresa dalle autorità spagnole e pertanto non è possibile imporre obbligatoriamente una misura del genere ad altri Stati membri. L’unico modo possibile per sancire una norma applicabile allo stesso modo a tutti gli Stati membri è, in ultima analisi, l’adozione di un piano di recupero per il nasello.
La Commissione aveva presentato un piano del genere al Parlamento e al Consiglio già nel dicembre 2001, tuttavia il Consiglio non è riuscito a raggiungere un accordo in merito e ha chiesto invece alla Commissione di presentare un nuovo piano. Attualmente la Commissione è impegnata nell’elaborazione di questo nuovo piano e lo presenterà al Parlamento e al Consiglio nell’aprile 2003.
Interrogazione n. 70 dell'on. Camilo Nogueira Román (H-0069/03)
Oggetto: Decisioni della Commissione per l'estrazione della nafta ancora presente nella Prestige
Che decisioni intende assumere la Commissione per garantire l’estrazione di tutta la nafta ancora contenuta nel Prestige? Quali relazioni ha avviato in tal senso con le autorità spagnole?
L’onorevole parlamentare è invitato a far riferimento alla sua precedente interrogazione scritta E-3595/02.
Il 5 marzo 2003 la Commissione ha approvato una relazione riguardante le azioni passate, presenti e future intraprese a livello comunitario per porre rimedio alle conseguenze del disastro della petroliera Prestige e per evitare che in futuro si ripetano incidenti analoghi. Tale relazione sarà presentata al Consiglio europeo nella riunione del 21 marzo 2003.
Infine, attualmente la Commissione sta esaminando la richiesta di assistenza finanziaria trasmessa dalle autorità spagnole e ha chiesto alla Spagna ulteriori informazioni.
Interrogazione n. 71 dell'on. David Robert Bowe (H-0074/03)
Oggetto: Falun Gong
Il governo di Hong Kong ha annunciato sostanziali concessioni nell'attuazione delle controverse leggi antisommossa (Articolo 23) in seguito alla preoccupazione diffusa del pubblico per un'eventuale limitazione dei diritti fondamentali sul territorio.
Ciò premesso, quali misure intende la Commissione adottare per monitorare gli sviluppi a Hong Kong e garantire che le restrizioni alla libertà di religione e credo in Cina divengano un punto ricorrente all'ordine del giorno del dialogo UE-Cina sui diritti umani?
Il rispetto della libertà di espressione, di associazione e di culto costituisce uno dei temi centrali del dialogo tra l’Unione europea e la Cina sui diritti umani. Tale questione è stata nuovamente sollevata nel corso dell’ultima sessione di dialogo svoltasi ad Atene il 5 e 6 marzo 2003.
La Commissione riconosce la delicatezza politica della proposta legislativa basata sull’articolo 23 della Legge fondamentale presentata dal governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong (RAS) al consiglio legislativo il 14 febbraio 2003. Si tratta della più importante proposta legislativa dal momento del passaggio di Hong Kong sotto la sovranità cinese.
La Commissione accoglie con favore il fatto che durante il periodo di consultazione un numero record di risposte abbia riguardato aspetti importanti quali la libertà di stampa, il meccanismo di prescrizione e la definizione di pubblicazioni sediziose.
La Commissione spera che il governo della RAS di Hong Kong mantenga la sua promessa di tener conto di ulteriori osservazioni della società civile nel corso della procedura legislativa in seno al parlamento, in modo che il progetto di legge possa essere ulteriormente migliorato.
Il principio “un paese, due sistemi” continua a funzionare ragionevolmente bene e Hong Kong ha mantenuto lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, le libertà civili e una società libera e aperta.
La Commissione sostiene vivamente la risoluzione del Parlamento del 19 dicembre 2002 che invita il governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong a garantire che l’articolo 23 non venga utilizzato, inter alia, per mettere un bavaglio all’opposizione, limitare la libertà di parola e di stampa e la libertà di associazione.
La Commissione seguirà da vicino gli ulteriori sviluppi della situazione per quanto riguarda quest’importante argomento, con particolare attenzione per gli eventuali effetti della futura legislazione per i diritti umani e le libertà civili.
La Commissione continuerà a esercitare pressioni sulle autorità cinesi al fine di ottenere un miglioramento del rispetto della libertà di espressione, di associazione e di culto per tutti i gruppi della popolazione cinese compresi i praticanti del Falun Gong.
Interrogazione n. 72 dell'on. Cecilia Malmström (H-0075/03)
Oggetto: Carenza di funzionari svedesi nell'amministrazione dell'UE
Nel 1995, al momento dell'adesione della Svezia all'UE, un certo numero di posti dirigenziali della Commissione era stato destinato agli svedesi. Da allora purtroppo molti svedesi hanno cessato le loro funzioni presso la Commissione, per cui attualmente vi sono un solo direttore generale e cinque direttori di nazionalità svedese. Dei 25.000 dipendenti della Commissione soltanto 556 sono svedesi, ovvero il 2,7%, e a quanto pare la Commissione non si è adoperata per porre rimedio a questo squilibrio. A cinque anni dall'ultimo concorso organizzato dalla Commissione per gli svedesi, è ormai praticamente impossibile per uno svedese essere assunto presso questa istituzione.
Ciò premesso, quali misure intende la Commissione adottare per aumentare la quota di funzionari di nazionalità svedese nella sua amministrazione?
Introduzione
L’articolo 27, paragrafo 1, dello Statuto del personale stabilisce che “le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento e integrità, assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri delle Comunità”. Il paragrafo 3 dello stesso articolo limita il potere discrezionale della Commissione nel senso che “nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro”.
Adesione di Austria, Finlandia e Svezia nel 1995
Come nei precedenti allargamenti, venne concordata una deroga temporanea alle disposizioni dell’articolo 27 mediante il regolamento (CE) n. 626/95 del Consiglio, del 20 marzo 1995 che, istituendo misure particolari e temporanee, consentiva l’assunzione di cittadini austriaci, finlandesi e svedesi fino al 31 dicembre 1999.
Per garantire una rappresentanza equa ed equilibrata dei nuovi Stati membri nel personale della Commissione, la comunicazione della Commissione(1) del 19 luglio 1994 fissò obiettivi di assunzione per i tre nuovi Stati membri. Per la Svezia, furono assegnati 400-500 posti per personale non linguistico e 157 posti per personale linguistico (per un totale di 551-657 posti).
Durante il periodo di deroga (1995-1999) furono organizzati speciali concorsi riservati ai paesi candidati all’adesione.
Situazione attuale
La Commissione non ha “25 000” dipendenti. Dei 21 125 funzionari della Commissione (compreso il personale di ricerca e i funzionari in aspettativa per motivi personali), 630 sono svedesi. Il personale proveniente dalla Svezia rappresenta il 2,9 per cento del numero totale di funzionari della Commissione e il 3,5 per cento del personale complessivo di grado A della Commissione. (Come l’onorevole parlamentare saprà, la popolazione della Svezia costituisce il 2,36 per cento di quella totale dell’Unione europea). Questo non rappresenta obiettivamente uno “squilibrio” sfavorevole.
Al 1o gennaio 2003 vi erano 18 343 funzionari in attività di servizio ai sensi dell’articolo 35, lettera a), o comandati presso l’ufficio di un Commissario (articolo 37, lettera a)), di cui 514 sono funzionari svedesi.
A 1o gennaio 2003 vi erano 567 funzionari in aspettativa per motivi personali ai sensi dell’articolo 35, lettera c), di cui 68 sono funzionari svedesi.
Al 1o gennaio 2003 vi erano 141 funzionari comandati (articolo 37), di cui 5 sono funzionari svedesi.
A livello di quadri superiori vi SONO un direttore generale (grado A1) e sei funzionari di grado A2 di nazionalità svedese, uno dei quali è un consigliere principale. A livello di quadri intermedi (gradi A3/LA3) vi sono 20 funzionari, 5 dei quali sono consiglieri di nazionalità svedese. Vi sono altri 14 dirigenti intermedi a livello A4/LA4 di nazionalità svedese.
La Commissione controlla continuamente l’equilibrio geografico complessivo e l’argomento viene periodicamente affrontato a vari livelli nel corso di riunioni bilaterali tra rappresentanti dei governi degli Stati membri, fra cui la Svezia, e la Commissione.
Sebbene, in conformità dello Statuto dei funzionari, la Commissione si sforzi di mantenere nel suo personale un equilibrio di merito e geografico, l’Istituzione non ha e non intende cercare di ottenere il potere di inibire la libertà dei funzionari di lasciare la Commissione se lo desiderano. Va anche riconosciuto che, come tutte le Istituzioni, la capacità della Commissione di assumere e di mantenere personale proveniente dagli Stati membri dipende in larga misura dalla disponibilità dei cittadini degli Stati membri di cercare lavoro nella pubblica amministrazione dell’Unione europea e di continuare a svolgere tale lavoro.
Il parere espresso dall’onorevole parlamentare secondo cui “è impossibile per uno svedese essere assunto presso la Commissione” è difficile da sostenere alla luce delle statistiche fornite in precedenza e tenuto conto del fatto che dal 2000 sono stati organizzati più di 20 concorsi aperti in tutte le categorie e per un’ampia varietà di profili per consentire ai cittadini svedesi, nonché ai cittadini degli altri Stati membri, di entrare a far parte della Commissione. Inoltre, la validità degli elenchi con i nominativi di candidati prescelti compilati nel periodo di transizione verso l’allargamento era stata prorogata fino al 30 giugno 2002 per offrire a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti la massima possibilità di trovare un posto in una delle Istituzioni.
Interrogazione n. 73 dell'on. Mary Elizabeth Banotti (H-0077/03)
Oggetto: Privatizzazione dei servizi idrici in Africa
La Commissione riconosce la necessità di sviluppare una gestione corretta delle risorse idriche in Africa e di realizzare maggiori investimenti, per porre fine allo spreco di acqua per filtrazione da serbatoi e sistemi di raccolta mal conservati o in stato di abbandono. Quali provvedimenti intende la Commissione attuare al fine di proteggere le comunità più povere dell’Africa, che non potranno permettersi di pagare un’acqua sicura e pulita per i loro bisogni primari? Infine come pensa di difendere tali comunità dal pericolo che l’acqua diventi semplicemente una merce, da vendere al miglior offerente?
La comunicazione della Commissione del 12 marzo 2002 sulla gestione delle risorse idriche nella politica dei paesi in via di sviluppo e le priorità della cooperazione allo sviluppo dell’UE(1) stabilisce che occorre dare priorità all’obiettivo di “garantire a tutti gli esseri umani, in particolare i più poveri, una quantità sufficiente di acqua potabile e di buona qualità e mezzi adeguati per lo smaltimento dei rifiuti, con l’obiettivo generale di ridurre la povertà e migliorare lo stato di salute e la qualità di vita delle popolazioni”.
Inoltre, la comunicazione afferma che è importante determinare il prezzo dei servizi idrici in modo da garantire la sostenibilità finanziaria e soddisfare le esigenze di base dei poveri e delle categorie vulnerabili elaborando strutture tariffarie e sistemi di raccolta adeguati e favorisce la promozione di partenariati tra pubblico e privato, assicurandosi che essi restino equi e trasparenti, consentano una scelta libera e reversibile della gestione dei servizi idrici, salvaguardino gli interessi dei consumatori e degli investitori e mantengano elevati livelli di protezione ambientale.
Per quanto riguarda la riforma delle imprese pubbliche in Africa, da alcuni anni i paesi in via di sviluppo subiscono insistenti pressioni, principalmente da parte delle istituzioni di Bretton Woods, volte a ottenere la privatizzazione delle loro imprese afflitte da gravi perdite e inefficienza economica. Pur riconoscendo che le imprese pubbliche africane, soprattutto nel settore idrico, spesso forniscono un servizio inadeguato e di scarsa qualità solo a una parte della popolazione urbana, cresce la consapevolezza che, prima di decidere di adottare una particolare soluzione, quale la privatizzazione, occorre esaminare con obiettività tutte le opzioni per scegliere quella più adeguata. Attualmente la Commissione sta elaborando una comunicazione su quest’importante argomento, incentrata sulla necessità di esaminare senza preconcetti le questioni della riforma delle imprese pubbliche per definire adeguati quadri normativi e istituire meccanismi di controllo per garantire la tutela dell’interesse pubblico.
Interrogazione n. 74 dell'on. Marialiese Flemming (H-0079/03)
Oggetto: Avvelenamento di cani e gatti randagi in Grecia
Pochi giorni prima dell’assunzione da parte della Grecia della Presidenza del Consiglio, il 30.12.2002, ad Atene si è verificato l’ultimo avvelenamento di massa di cani e gatti randagi. Un episodio simile era già accaduto nel periodo immediatamente precedente la scorsa Presidenza greca del Consiglio.
Il 30.01.2003, l’organizzazione non governativa CIDAG (Coalition in Defense of Animals in Greece), ha fatto pervenire all’ambasciata greca a Bruxelles una petizione recante 47.000 firme che chiedeva di fare luce su questa inaccettabile situazione e porvi fine al più presto.
Intende la Commissione avviare un’indagine urgente per scoprire chi sia il mandante di tali azioni criminali e adoperarsi per porvi rimedio con urgenza eventualmente in collaborazione con la Presidenza greca del Consiglio?
La Commissione invita l’onorevole parlamentare a far riferimento alla sua risposta all’interrogazione scritta E-0177/03 dell’onorevole Papayannakis(1).
Interrogazione n. 75 dell'on. Nuala Ahern (H-0081/03)
Oggetto: Contenitori di scorie altamente radioattive
Secondo quanto affermato durante la mostra ufficiale di divulgazione aperta al pubblico – denominata “Sparking Reaction” e ideata dall’autorevole Museo britannico delle Scienze presso il sito di produzione e riprocessamento delle scorie nucleari di Sellafield, gestito dalla BNFL nella Cumbria occidentale, sulla costa nordoccidentale inglese, i contenitori delle scorie altamente radioattive provenienti dal riprocessamento “rappresentano una delle concentrazioni di materiale radioattivo ad alto tempo di decadimento più pericolose del mondo e sono pertanto un obiettivo primario nel mirino dei terroristi. Un attacco a tali contenitori, simile a quello avvenuto a New York, potrebbe avere conseguenze estremamente gravi per gran parte del Regno Unito e dell’Irlanda."
Alla luce di quanto ammesso sul fatto che questo sito militare industriale potrebbe avere conseguenze devastanti per l’ambiente e la salute del vicino Stato membro, l’Irlanda, la Commissione ha intenzione di inviare con urgenza un gruppo di ispettori sulla sicurezza nucleare a Sellafield al fine valutare l’eventuale rischio rappresentato da tale impianto?
La responsabilità dei contenitori di scorie altamente radioattive cui si fa riferimento nell’interrogazione e, soprattutto in considerazione di un eventuale attacco terroristico, della loro sicurezza spetta al gestore dell’impianto sotto il controllo dell’autorità nazionale di regolamentazione nel settore nucleare.
In questo contesto, e per quanto riguarda la specifica questione sollevata, si invita l’onorevole parlamentare a far riferimento alla relazione(1) del Nuclear Installations Inspectorate (NII – ispettorato degli impianti nucleari) del Regno Unito del febbraio 2000 sulla sicurezza dello stoccaggio di residui liquidi altamente radioattivi a Sellafield. Inoltre, nella sua relazione annuale del 2002 relativa alla sicurezza nucleare civile, l’Office for Civil Nuclear Security (ufficio per la sicurezza nucleare civile britannico), che fa capo al ministero del Commercio e dell’Industria, ha incluso una sezione(2) riguardante le implicazioni degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.
Interrogazione n. 76 dell'on. Seán Ó Neachtain (H-0083/03)
Oggetto: Sostegno UE per le forniture idriche pubbliche di Connemara (Rep. d'Irlanda)
Può la Commissione confermare che è in procinto di esaminare una proposta relativa al sostegno UE per il progetto relativo alle forniture idriche pubbliche di Connemara, nell'ovest dell'Irlanda e, in caso affermativo, può indicare qual è la presente situazione di tale progetto?
Gli importi stanziati nel quadro del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per sostenere progetti relativi alle forniture idriche pubbliche nella zona di Connemara sono resi disponibili mediante il programma operativo per la regione frontaliera, le Midlands e la regione occidentale, nel quale è prevista una misura riguardante l’approvvigionamento idrico nelle zone rurali che fissa gli obiettivi strategici generali per l’attuazione dei progetti. Per quanto riguarda la selezione e l’approvazione dei progetti da finanziare, le decisioni sono decentrate agli organi di attuazione a livello locale a meno che il costo del progetto superi 50 milioni di euro, nel qual caso il progetto è soggetto a un’analisi del rapporto costi-benefici e la decisione in merito al livello degli aiuti è demandata alla Commissione. Nel caso delle forniture idriche pubbliche i progetti sono tutti di portata limitata (costo ammissibile inferiore a 50 milioni di euro) e l’adozione delle relative decisioni resta a livello locale. Alla Commissione non è stata pertanto presentata alcuna richiesta in relazione al progetto specifico di Connemara. L’autorità responsabile della gestione del programma operativo menzionato in precedenza è il Border, Midland and Western Regional Assembly, Ballaghaderreen, Contea di Roscommon (Direttore: Gerry Finn – tel.: 353 0 90762970).
Interrogazione n. 77 dell'on. Sylviane H. Ainardi (H-0085/03)
Oggetto: Bandiere di comodo
Nella sua risoluzione concernente il disastro della petroliera Prestige, approvata il 19/12/02, il Parlamento ha chiesto "la messa la bando delle bandiere di comodo nelle acque territoriali dell'Unione europea". Può dire la Commissione quali misure intende adottare per dare un seguito immediato a tale raccomandazione del Parlamento europeo?
La comunicazione sul rafforzamento della sicurezza marittima adottata il 3 dicembre 2002 illustra in modo dettagliato le misure proposte dalla Commissione.
Per quanto riguarda le bandiere di comodo e le navi pericolose che navigano nelle acque territoriali dell’Unione europea, la Commissione ha deciso di pubblicare una “lista nera” indicativa delle navi che sarebbero state bandite dai porti europei se le disposizioni del pacchetto Erika I fossero già state in vigore nel periodo considerato. Mediante tale pubblicazione si intende inviare un messaggio di avvertimento alle parti interessate (armatori e Stati di bandiera) affinché adottino le misure necessarie per porre rimedio alle carenze constatate prima dell’effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni della direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo.
Come richiesto dal Parlamento, tuttavia, la Commissione ritiene necessario adottare forti misure di sicurezza marittima a livello internazionale riguardanti le bandiere cosiddette di comodo, in particolare tramite norme di navigazione più rigorose nonché il rafforzamento del controllo degli Stati di bandiera. Su quest’ultimo punto, la Commissione collabora all’istituzione, nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale (OMI), di una procedura di audit delle funzioni afferenti agli Stati di bandiera.
Infine, l’Unione europea deve intraprendere l’iniziativa di proporre una revisione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per far sì che gli Stati costieri possano tutelarsi in modo più adeguato, anche nella zona economica esclusiva delle 200 miglia, dai rischi legati al passaggio delle navi che rappresentano un pericolo per l’ambiente e che non rispettano le norme di sicurezza.
Interrogazione n. 78 dell'on. Neil MacCormick (H-0088/03)
Oggetto: Discriminazione nei confronti dei lettori di lingue straniere
Ritiene la Commissione che una risposta di due righe a un’interrogazione di un deputato del Parlamento europeo, in cui viene semplicemente ripetuta la domanda dell’interrogante (H-0796/02(1)), sia adeguata?
Questa sembra essere una forma di oltraggio nei confronti del Parlamento. Potrebbe il Presidente rispondere a tale comportamento oltraggioso da parte della Commissione?
Nella sua risposta all’interrogazione orale H-0796/02 presentata dall’onorevole parlamentare nell’ambito del Tempo delle interrogazioni della seduta plenaria del Parlamento del dicembre 2002, la Commissione ha fatto riferimento alla sua decisione del 16 ottobre 2002 sul principio di emettere un parere motivato.
La risposta italiana alla lettera di notifica formale chiariva che, pur essendo state intraprese alcune iniziative per conformarsi alla sentenza della Corte, erano necessari ulteriori chiarimenti e spiegazioni per completare il processo di elaborazione del parere motivato. L’onorevole parlamentare è stato di conseguenza informato di tale decisione.
La risposta all’interrogazione H-0796/02 dev’essere vista anche alla luce del fatto che già durante il Tempo delle interrogazioni della seduta plenaria del Parlamento del maggio 2002 la Commissione aveva risposto alla precedente interrogazione orale (H-0302/02) dell’onorevole parlamentare in modo dettagliato riguardo alle azioni che stava intraprendendo, o avrebbe intrapreso in futuro, per far sì che l’Italia si conformasse alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa C-212/99.
La risposta all’interrogazione H-0796/02 può essere sembrata troppo breve, ma era sostanzialmente corretta, e ha fornito all’onorevole parlamentare un preciso aggiornamento delle azioni intraprese dalla Commissione nel tempo intercorso dalla risposta alla precedente interrogazione.
Interrogazione n. 79 dell'on. Samuli Pohjamo (H-0092/03)
Oggetto: Attività legislativa per una classificazione delle navi in base ai loro dispositivi contro il ghiaccio
Quest'inverno nel mar Baltico, e in special modo nel golfo di Finlandia, si sono verificate condizioni di ghiaccio particolarmente difficili. Data la pressione esercitata dai banchi di ghiaccio sulle navi, senza l'aiuto dei rompighiaccio la navigazione è stata in genere estremamente difficoltosa.
Nel golfo di Finlandia circolano anche navi assai mal equipaggiate contro il ghiaccio. Destano particolare preoccupazione le petroliere in provenienza dal porto russo di Primorsk, alcune delle quali non dispongono di sufficienti rinforzi contro il ghiaccio, mentre altre sono rinforzate a prua ma non lungo le fiancate.
Si prevede che il trasporto di greggio dal porto di Primorsk raddoppi nei prossimi anni. I russi stanno inoltre progettando due terminali di oleodotti all'estremità del golfo di Finlandia.
Se nel golfo di Finlandia si verificasse un disastro petrolifero, rimediarvi sarebbe molto più difficile di quanto non lo sia ad esempio in Spagna, per via della conformazione ad arcipelago della zona e della fragilità dell'ambiente naturale. Inoltre, in molti paesi della costa i dispositivi per arginare un eventuale inquinamento da idrocarburi sono inadeguati. A parte la Finlandia, gli altri paesi non dispongono di attrezzature operative in caso di ghiaccio.
Può la Commissione far sapere in che modo intende favorire l'introduzione, in tutta l'area del Baltico, di efficaci criteri di classificazione delle navi in base ai loro dispositivi contro il ghiaccio ? Cosa farà la Commissione affinché nella regione del Baltico vi siano sufficienti attrezzature per la bonifica dell'inquinamento da idrocarburi che siano operative in ogni condizione climatica? A che punto si trova la legislazione in proposito?
Nel quadro delle misure già adottate dall’Unione europea per evitare il verificarsi di incidenti di petroliere (pacchetto legislativo Erika II), la direttiva sul controllo del traffico marittimo si applica alle navi che transitano al largo delle coste comunitarie. La direttiva prevede l’istituzione di un sistema di notifiche che riguarda anche le navi che non fanno scalo nei porti comunitari e permette inoltre alle autorità competenti di impedire la partenza di navi in condizioni meteorologiche sfavorevoli.
A seguito dell’entrata in vigore della direttiva, agli Stati membri saranno forniti maggiori poteri per intervenire in caso di minaccia di incidente o di inquinamento.
D’altro canto, la direttiva ha definito misure di cooperazione volte a rafforzare il monitoraggio delle navi nelle acque dell’Unione europea. A tale scopo, potrebbero essere previste eventuali proposte di miglioramento dei dispositivi di circolazione delle navi nel Mar Baltico e la loro adozione potrebbe essere sostenuta dall’Organizzazione marittima internazionale.
Inoltre, nel quadro dell’accordo che lega l’Unione europea alla Russia, sono stati stabiliti contatti con le autorità russe allo scopo di garantire il rispetto delle misure previste dall’Unione per rendere sicuro il trasporto di idrocarburi per via marittima, e in particolare per impedire il trasporto di oli carburanti pesanti mediante petroliere monoscafo.
Va tuttavia ricordato che sul piano giuridico l’Unione europea non dispone di competenze per regolamentare il passaggio in acque internazionali di navi che trasportano carichi potenzialmente pericolosi, anche se tale passaggio è in prossimità delle coste degli Stati membri e se avviene nelle condizioni di ghiaccio generalmente presenti durante l’inverno nel Mar Baltico.
Per questo motivo, l’Unione europea deve intraprendere l’iniziativa di proporre una revisione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per far sì che gli Stati costieri possano proteggersi in modo più adeguato, compreso nella zona economica esclusiva delle 200 miglia, dai rischi legati al passaggio delle navi che rappresentano un pericolo per l’ambiente e non rispettano le norme di sicurezza.
Inoltre, in caso di incidenti, gli Stati membri e i paesi candidati possono attivare il meccanismo comunitario per favorire una cooperazione rafforzata negli interventi di assistenza della protezione civile. In questo modo, qualsiasi paese colpito può avere accesso immediato, attraverso il centro di risposta europeo, a tutte le attrezzature specializzate disponibili in Europa.
Per quanto riguarda le azioni intraprese per contrastare l’inquinamento marino nel Mar Baltico, la Commissione segue con attenzione i lavori svolti nel quadro della convenzione di Helsinki dalla commissione di Helsinki (Helcom).
Infine, l’iniziativa comunitaria INTERREG cofinanzia un programma di cooperazione transnazionale tra gli 11 paesi che si affacciano sul Mar Baltico. Fra le attività che possono essere finanziate sono comprese le azioni di sicurezza marittima e di tutela dell’ambiente. La dotazione finanziaria del programma è di 190 milioni di euro fino alla fine del 2006.
Interrogazione n. 80 dell'on. Catherine Stihler (H-0093/03)
Oggetto: Interventi oculistici con l'impiego del laser
Ogni anno nell'Unione europea centinaia di migliaia di pazienti si sottopongono ad interventi oculistici con l'impiego del laser. Sebbene questa nuova tecnica sia stata annunciata come la soluzione che avrebbe soppiantato lenti a contatto e occhiali, uno studio pubblicato questa settimana dall'Associazione britannica dei consumatori mostra chiaramente che i medici sottovalutano gli effetti collaterali risultanti dall'intervento chirurgico. Tali complicazioni si rivelano molto gravi dato che i pazienti sono per lo più ignari dei rischi cui vanno incontro. Lo studio evidenzia la carente formazione dei chirurghi, che nella maggior parte dei casi non dura che alcuni giorni, e i fatti dimostrano che alcuni pazienti che si sottopongono a tali interventi non sono informati del fatto che dovranno continuare a portare occhiali.
Sa la Commissione se esiste una banca dati che mostri esattamente quanti pazienti si sono sottoposti a questo tipo di interventi e con quale percentuale di successo? Come può la nostra legislazione sulla protezione dei consumatori aiutare le vittime di interventi non riusciti? Quali azioni propone la Commissione di intraprendere per tutelare i cittadini dell'Unione?
Il Trattato stabilisce che l’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica rispetta le competenze degli Stati membri in materia di organizzazione e finanziamento di servizi sanitari e assistenza medica. Spetta principalmente agli Stati membri garantire la tutela dei pazienti contro gli errori medici.
Il programma d’azione comunitario nel campo della sanità pubblica potrebbe fornire un quadro per uno scambio di informazioni tra Stati membri sulle prassi attualmente seguite per assicurare la qualità nei servizi sanitari.
Nel contesto della strategia della politica dei consumatori 2002-2006(1), la Commissione ha sottolineato la necessità di fornire ai consumatori dati accurati sulla sicurezza dei servizi, in modo da consentire loro di decidere in modo consapevole. Attualmente, tuttavia, tali dati non vengono raccolti in modo sistematico. La Commissione non è a conoscenza dell’esistenza di una banca dati che indichi il numero di cittadini che si sottopongono a interventi oculistici con l’impiego del laser e la percentuale di successo di questo tipo di intervento medico. Non è previsto l’obbligo di riferire alla Commissione in merito agli incidenti che si verificano in questo settore.
La mancanza di dati sulle lesioni e di una valutazione dei rischi sarà discussa più in generale nella prossima relazione della Commissione sulla sicurezza dei servizi destinati ai consumatori conformemente alla richiesta del Parlamento e del Consiglio riportata all’articolo 20 della revisione della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti(2).
In assenza di una normativa comunitaria in materia di responsabilità civile dei fornitori di servizi, il risarcimento dei danni subiti in seguito a interventi non riusciti è assicurato dai regimi nazionali di responsabilità civile in vigore negli Stati membri.
Interrogazione n. 81 dell'on. Erik Meijer (H-0094/03)
Oggetto: Posizione della Commissione su una relazione di un vicedirettore generale offensiva per il Parlamento
Da quando è nota alla Commissione la relazione "L'attualità del pensiero di Robert Schuman nell'ambito della Convenzione sul futuro dell'Europa" presentata, nell'agosto 2002, dal vicedirettore generale, Gómez-Reino, al Miami European Union Center?
Quali passi intende compiere la Commissione per correggere l'impressione sollevata da Gómez-Reino in ordine alla caduta della Commissione Santer nel marzo 1999 sostenendo che "le accuse di frode e corruzione erano del tutto sleali oltre che sproporzionate ed in gran parte addirittura inesistenti" (pag. 14 della relazione)?
Come intende reagire la Commissione per rettificare presso il pubblico l'opinione sostenuta da questa personalità, considerata autorevole, che con le sue asserzioni getta il discredito sul Parlamento europeo, e per far sì che negli Stati Uniti si abbia dell'Unione europea un'immagine che non travisi la realtà?
Come l’onorevole parlamentare sa, la relazione intitolata “L'attualità del pensiero di Robert Schuman nell'ambito della Convenzione sul futuro dell'Europa” è stata pubblicata nell’agosto del 2002.
Il completamento di una borsa di studio in qualità di ricercatore nell’ambito di una Cattedra Jean Monnet comporta necessariamente la pubblicazione di documenti. L’accettazione della borsa di studio implica la presentazione e la pubblicazione dei risultati dei lavori di ricerca svolti in relazione a detta borsa di studio.
La Commissione è del parere che appare estremamente esiguo il rischio che l’asserzione dell’autore cui l’onorevole parlamentare fa riferimento possa essere considerata attinente all’attività effettiva della Commissione, in quanto l’articolo contenuto nella rivista accademica è stato scritto da un funzionario che attualmente non svolge mansioni direttive ed è rivolto agli specialisti che leggono la collana di pubblicazioni dedicate a temi inerenti a Jean Monnet/Robert Schuman dell’Università di Miami.
In queste circostanze, non sembra ragionevole pensare che si dovesse concedere l’autorizzazione prevista dall’articolo 17.
Interrogazione n. 82 dell'on. Antonios Trakatellis (H-0097/03)
Oggetto: Applicazione di un modello matematico nell'aggiudicazione di opere pubbliche
In un articolo pubblicato da un autorevole quotidiano greco è riportata una rappresentazione grafica da cui risulta che, nel settore edile delle opere pubbliche, si è venuta a creare una situazione di quasi-monopolio a seguito dell'applicazione di un modello matematico per la scelta del responsabile dei lavori. Considerato che le autorità dell'Unione europea avevano condiviso, nel 1996, l'idea dell'allora ministro dell'Ambiente, dell'Assetto territoriale e dei Lavori pubblici di applicare il modello in questione, che è valido solo in Grecia, intende la Commissione riesaminare detto modello? Inoltre, quali misure intende prendere per quanto riguarda le denunce presentate in relazione al suo mancato rispetto?
La Commissione desidera informare l’onorevole parlamentare di aver scritto alle autorità greche in più occasioni tra il 1994 e il 1996, invitandole ad adottare misure volte a risolvere il problema, grave all’epoca, del gran numero di offerte anormalmente basse esistenti nel quadro dell’aggiudicazione di appalti pubblici e dei contratti irrealistici che ne derivavano. Per porre rimedio a tale situazione, che costituiva un problema per il finanziamento comunitario dei progetti, la Grecia ha adottato il modello matematico attualmente in uso. All’epoca, la Commissione era stata informata dalle autorità greche della loro intenzione di procedere a una riforma legislativa che avrebbe introdotto l’applicazione di un sistema basato su una formula matematica per individuare le offerte anormalmente basse in occasione dell’aggiudicazione di opere pubbliche. La Commissione non è stata tuttavia formalmente consultata sul contenuto dei relativi testi legislativi.
Del resto, la Grecia non è l’unico Stato membro che applica un modello matematico per individuare le offerte anormalmente basse nel quadro dell’aggiudicazione di appalti pubblici, in quanto tale modello è utilizzato anche, tra gli altri, in Italia e in Spagna. Dal canto suo, la Corte di giustizia ha emesso una sentenza sullo stesso argomento nell’ambito di due casi di cui era stata investita(1). Dalla sentenza pronunciata dalla Corte risulta che l’utilizzo di un criterio matematico per individuare le offerte anormalmente basse non costituisce di per sé una violazione del diritto comunitario. La specificità del sistema greco potrebbe tuttavia creare alcuni problemi di conformità alla normativa comunitaria e alla giurisprudenza della Corte di giustizia.
Per chiarire la situazione e far seguito alle relative denunce, la Commissione ha inviato una lettera alle autorità greche chiedendo loro di presentare le loro osservazioni in merito al modo in cui esse applicano il criterio matematico per individuare le offerte anormalmente basse. Tenuto conto che le autorità greche hanno appena risposto alla lettera, la Commissione sta esaminando la risposta per decidere il seguito da dare al caso in esame.
Interrogazione n. 83 dell'on. Lennart Sacrédeus (H-0098/03)
Oggetto: Aiuti di Stato e perdita di posti di lavoro in Svezia
Grazie all'erogazione di aiuti di Stato da parte del Regno Unito per un importo pari a 200 milioni di corone svedesi (circa 20 milioni di euro), la Ford ha deciso di impiantare la fabbricazione di un secondo motore a sei cilindri nel Galles invece che a Skövde in Svezia, sebbene tale motore sia stato sviluppato proprio a Skövde, città ubicata nel polo automobilistico della regione di Västra Götaland.
Un altro aiuto di Stato di circa 100 milioni di corone (approssimativamente 10 milioni di euro) è stato concesso ad un altro fabbricante di automobili a Valencia. Anche questo contributo ha comportato la perdita di posti di lavoro a Skövde.
L'opinione pubblica svedese e i lavoratori colpiti dell'impianto automobilistico di Skövde sono indignati per il modo in cui gli aiuti di Stato erogati da altri Stati membri consentono di spostare posti di lavoro all'interno dell'UE.
Ritiene la Commissione che, in generale e nei due casi in questione, gli aiuti di Stato comportino distorsioni della concorrenza e che sia pertanto necessario inasprire la normativa? Quali misure adotta la Commissione per impedire che nell'Unione l'erogazione di aiuti di Stato si traduca nella delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro all'altro e quali misure pensa di prendere in relazione ai due casi in parola?
Interrogazione n. 87 dell'on. Jonas Sjöstedt (H-0108/03)
Oggetto: Ford investe nella sua fabbrica di motori nel Galles
La stampa svedese ha riferito che il contributo dell’UE, pari a circa 200 milioni di corone svedesi, all’investimento della Ford in una fabbrica di motori nel Galles ha fatto sì che il motore di sei cilindri messo a punto dalla Volvo anziché in Skövde, Svezia, sarà fabbricato nel Galles. Se la Ford avesse investito nella fabbrica di Skövde, dove i costi salariali sono del 10% inferiori a quelli del Galles, non avrebbe ricevuto alcun aiuto strutturale dall’UE.
I contribuenti dell’UE, tra cui gli svedesi, parteciperanno pertanto all’operazione pagando affinché le grandi imprese, a tutto loro vantaggio, delocalizzino i posti di lavoro e i centri di produzione da un paese all’altro. Con l’ampliamento dell’Unione si corre altresì il rischio di vedere dette grandi imprese trasferire i centri di produzione in Stati membri dove il livello di formazione è alquanto elevato ma, per contro, i costi salariali sono soltanto un sesto di quelli registrati, per esempio, in Svezia.
È la Commissione conscia di siffatti rischi? Quali provvedimenti ventila essa per evitarne le conseguenze?
La Commissione viene regolarmente interpellata sulla coerenza della politica di concorrenza in occasione di operazioni di delocalizzazione di stabilimenti di produzione all’interno dell’Unione europea. La Commissione desidera sottolineare che le delocalizzazioni sono innanzi tutto il risultato di decisioni adottate a livello dell’impresa allo scopo di migliorarne la competitività, mediante la riduzione dei oneri che gravano su di essa (costi salariali, spese di trasporto, costo delle materie prime, imposizione fiscale) o una razionalizzazione dei propri strumenti di produzione. Le decisioni riguardanti il luogo di destinazione di un nuovo investimento possono quindi essere influenzate da numerosi fattori e non unicamente, né principalmente, dalla possibilità di disporre di finanziamenti pubblici per la realizzazione di nuovi investimenti. In ogni caso, qualsiasi sostegno pubblico di questo genere, sia esso concesso a livello nazionale o comunitario, deve rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il principio di base delle regole applicabili agli aiuti di Stato è la loro incompatibilità con il mercato interno. E’ tuttavia possibile derogare a tale principio, a condizione che l’incidenza sugli scambi e la distorsione della concorrenza che derivano dalla concessione di aiuti di Stato siano compensate da un adeguato contributo allo sviluppo di una regione svantaggiata.
Per questo motivo, uno degli obiettivi della politica di coesione, nonché lo scopo principale degli aiuti a finalità regionale, è fornire un livello adeguato di incentivi necessari per lo sviluppo della regione assistita. Per quanto riguarda il controllo degli aiuti di Stato, questa politica si traduce in pratica in un sistema di massimali del livello di aiuto in funzione della gravità e dall’urgenza dei vari problemi regionali.
La Commissione tiene conto dei possibili problemi di delocalizzazione nell’applicazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato in modo da garantire che gli effetti negativi degli aiuti sulle condizioni di concorrenza siano compensati da effetti positivi, soprattutto in termini di coesione. Quando ha adottato gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, la Commissione ha pertanto proceduto a una riduzione generale delle intensità di aiuto autorizzate al fine di diminuire le possibilità di una gara tra le regioni e limitare gli aiuti allo stretto necessario. Al contempo, la concessione di aiuti regionali è stata più strettamente legata a condizioni relative al mantenimento nel tempo degli investimenti e dei posti creati nella regione interessata. Infine, i grandi progetti d’investimento sono soggetti a una disciplina ancor più rigorosa alla luce delle disposizioni definite nella recente comunicazione della Commissione sulla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento(1).
In base a tali norme, l’intensità massima d’aiuto per gli aiuti regionali all’investimento a favore dell’industria automobilistica, concessi nell’ambito di un regime autorizzato a favore di progetti che comportano spese ammissibili superiori a 50 milioni di euro o aiuti superiori a 5 milioni di euro in equivalente sovvenzione lordo, sarà pari al 30 per cento del corrispondente massimale d’aiuto regionale.
Ne consegue che gli aiuti concessi a un produttore di motori in Galles dopo il 1o gennaio 2003 potrebbero raggiungere un’intensità massima del 10,5 per cento dei costi d’investimento, contro un’intensità d’aiuto del 35 per cento fino al dicembre 2002. In ogni caso, la Commissione contatterà le autorità britanniche per confermare che qualsiasi aiuto concesso a produttori di motori sia conforme alla normativa comunitaria in vigore.
Per quanto riguarda gli aiuti concessi a un produttore automobilistico di Valencia, in Spagna, nel maggio 2002, dopo un’approfondita indagine la Commissione ha approvato un importo di 11,11 milioni di euro di aiuti agli investimenti a favore di Ford España per il suo stabilimento di Almusafes (Valencia), con una riduzione del 30 per cento dell’importo inizialmente previsto dalle autorità spagnole. L’indagine della Commissione ha portato alla conclusione che gli aiuti approvati erano necessari per compensare gli svantaggi della regione di Valencia ed erano pertanto compatibili con il mercato comune.
Per quanto riguarda la possibilità di una delocalizzazione della produzione verso i paesi candidati a seguito della concessione di aiuti di Stato, la Commissione è sempre stata del parere che i paesi candidati possono essere considerati pronti per l’adesione solo se le loro imprese e autorità pubbliche si sono adeguate a una normativa in materia di concorrenza e di aiuti di Stato simile a quella comunitaria molto prima della data di adesione. Ai paesi candidati viene chiesto di conformarsi ai criteri dell’acquis comunitario in materia di aiuti di Stato già nel periodo di preadesione.
La Commissione ha invocato l’adozione di un approccio così rigoroso non solo per salvaguardare la disciplina del mercato interno dopo l’allargamento, ma anche per mantenere condizioni di parità di trattamento tra gli attuali Stati membri e quelli futuri nel mercato interno allargato. Tale approccio rigoroso si applica in particolare a una questione tanto delicata quale gli aiuti concessi al settore automobilistico. Viene ribadito pertanto il principio che in questo settore le intensità d’aiuto devono essere mantenute basse, a prescindere dal fatto che il beneficiario investa negli Stati membri attuali o in quelli futuri.
Interrogazione n. 84 dell'on. Maurizio Turco (H-0103/03)
Oggetto: Priorità della Presidenza Greca e efficacia delle Convenzioni internazionali sulla droga
Nel documento "Priorità della Presidenza Greca del 2003" si afferma: "Si dovrebbe riesaminare l'efficacia degli esistenti trattati internazionali sul controllo della produzione e del traffico di stupefacenti".
Considerato che la prima occasione per riesaminare tale efficacia e’ offerta dalla riunione della Commissione narcotici dell’ONU di Vienna dall’8 al 17 aprile prossimi, in che termini intende la Commissione contribuire al summenzionato obiettivo del Consiglio di riesame dell’efficacia dei trattati?
Intende la Commissione proporre agli Stati membri e al Consiglio un futuro appuntamento di esame e revisione delle Convenzioni internazionali, oppure già avanzare delle proposte di revisione per l’appuntamento di aprile? A che punto sono i lavori della Commissione al riguardo?
La Commissione ha preso atto del documento “Priorità della presidenza ellenica 2003” dal quale risulta che i trattati internazionali in vigore in materia di lotta alla droga dovrebbero essere rivisti. Attualmente la presidenza greca non ha proposto alcuna iniziativa a riguardo.
La riunione della Sezione ministeriale della Commissione delle Nazioni Unite in materia di sostanze stupefacenti, che si terrà a Vienna il 16 e 17 aprile 2003 avrà la finalità di valutare i progressi compiuti e le difficoltà incontrate nell’attuazione degli obiettivi e delle azioni approvate nel corso dell’Assemblea generale nel 1998. Alla Commissione risulta che il riesame delle convenzioni internazionali non figuri all’ordine del giorno della riunione dell’aprile 2003.
Interrogazione n. 85 dell'on. Benedetto Della Vedova (H-0105/03)
Oggetto: Classificazione della cannabis nel diritto internazionale
La Convenzione delle Nazioni unite sulle droghe narcotiche del 1961 include la cannabis nella tabella I, assieme alle droghe più pericolose, come l’eroina, e nella tabella IV, che comprende le droghe della tabella I che sono ritenute avere limitate virtù terapeutiche ed effetti estremamente pericolosi. La convenzione delle Nazioni unite del 1988 contro il traffico illecito di droghe narcotiche considera il principale principio attivo della cannabis, il THC (tetraidrocannabinolo), come una sostanza psicotropa. La logica di queste classificazioni dà pertanto adito a serie perplessità: in sostanza, una pianta che contiene il 3 % di un principio attivo viene considerata con maggior severità che lo stesso principio attivo, in una concentrazione del 100 %.
Ritiene la Commissione che la classificazione della cannabis nella tabella I assieme all’eroina sia giustificata? La cannabis è altrettanto pericolosa dell’eroina? E’ giustificata l’inclusione della cannabis nella tabella IV? La cannabis non ha alcuna proprietà terapeutica? Deve la cannabis essere giudicata con maggiore severità che il suo principio attivo? Intende la Commissione proporre emendamenti al Consiglio ed agli Stati membri affinché il criterio di classificazione della cannabis nell’ambito delle convenzioni delle Nazioni Unite venga modificato?
Dal 1961, anno in cui fu approvata la prima Convenzione delle Nazioni Unite sui narcotici, denominata Convenzione Unica, si pone la questione della coerenza delle classificazioni. La canapa indiana si ritrova di fatto equiparata all’eroina. La difficoltà deriva dal fatto che il concetto di sostanza stupefacente non viene definito chiaramente nei testi; quindi, le classificazioni si fondano essenzialmente sulle proprietà curative di tali sostanze.
Il dibattito su una eventuale riclassificazione della canapa indiana è complesso. Pronunciarsi spetta alle parti della Convenzione. La Commissione non si trova nella posizione di intervenire in questo campo, considerato il suo statuto di ‘osservatore’ alla “commissione per gli stupefacenti” delle Nazioni Unite. Pertanto essa non può proporre emendamenti al riguardo. Quanto alla possibilità di una iniziativa del Consiglio volta a una riclassificazione della canapa indiana, la Commissione non intende al momento presentare alcuna proposta.
Interrogazione n. 86 dell'on. Gianfranco Dell'Alba (H-0107/03)
Oggetto: Lotta alla droga, Convenzioni internazionali e pena di morte
Le Convenzioni dell'ONU sulla droga del 1961, 1971 e 1988 impongono la proibizione e la criminalizzazione di una serie di comportamenti collegati alla droga (coltivazione, produzione, esportazione ed importazione, consumo, vendita, etc). Numerosi Stati hanno, nel recepire tali Convenzioni, previsto la pena capitale per tali reati. Tra questi figurano, tra gli altri, Cina, Malesia, Vietnam, Singapore, Kuwait, Iran, Thailandia, Filippine e Indonesia.
Non ritiene la Commissione necessario nonché conforme con la posizione internazionale dell'Unione europea in tema di pena di morte, rivedere urgentemente tali Convenzioni internazionali al fine di proibire la pena capitale per i reati collegati alla droga? In caso affermativo, intende la Commissione sollevare tale problema ed avanzare una proposta di emendamento attraverso gli Stati membri dell'UE - tutti firmatari delle Convenzioni - in occasione della prossima riunione dell'ONU sulla droga prevista nell'aprile 2003 a Vienna?
La politica dell’Unione relativa all’abolizione della pena di morte è sostenuta attivamente dalla Commissione, insieme agli Stati membri, nelle relazioni con i paesi terzi in cui tale tipo di pena è ancora in vigore. L’Unione persegue orientamenti specifici in merito a tale azione.
La Commissione sostiene tale politica anche per mezzo di programmi di collaborazione, soprattutto con organizzazioni non governative (ONG), nell’ambito dell’Iniziativa europea per i diritti umani e la democrazia. La Commissione ha recentemente deciso di destinare circa 4,9 milioni di euro a progetti che sostengono l’abolizione della pena di morte.
La richiesta di emendare le convenzioni delle Nazioni Unite relative alla droga del 1961, 1971 o del 1988 non figura all’ordine del giorno della riunione della commissione per gli stupefacenti che avrà luogo a Vienna tra l’8 e il 17 aprile 2003. La Commissione da parte sua non è in grado di intervenire in questo campo, in quanto beneficia solamente dello status di osservatore presso la commissione per gli stupefacenti.
Interrogazione n. 88 dell'on. Robert J.E. Evans (H-0110/03)
Oggetto: Scommesse e gioco d'azzardo nel mercato interno
A parere della Commissione in che misura il mercato interno si estende al settore delle scommesse e del gioco d’azzardo? Quali sono i progetti della Commissione per lo sviluppo di questo settore?
Le attività relative alle scommesse e al gioco d’azzardo comprendono aspetti legati alla libera circolazione delle merci e dei servizi. I giochi, le macchine da gioco e altri articoli analoghi sono prodotti ai quali si applicano gli articoli 28 e 30 del Trattato CE. Inoltre, le scommesse e il gioco d’azzardo possono essere considerati servizi se vengono forniti per scopo di lucro. Quando i servizi in questione sono servizi transnazionali, vale a dire vengono offerti in uno Stato membro diverso da quello in cui l’operatore ha la propria sede, rientrano nell’ambito dell’articolo 49 del Trattato CE.
La Commissione desidera sottolineare che gli Stati membri possono imporre alcune restrizioni alla fornitura transnazionale di servizi e alla libera circolazione di macchine da gioco nella Comunità per salvaguardare obiettivi di interesse generale quali la tutela dei consumatori o il mantenimento dell’ordine pubblico nella società. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee le restrizioni sono compatibili con il Trattato CE se sono non discriminatorie e se sono proporzionate a tali obiettivi.
Per quanto riguarda le nuove normative nazionali intese a regolamentare i servizi della società dell’informazione che assumono la forma di servizi di scommesse o di giochi d’azzardo o a regolamentare le macchine da gioco, esse devono essere notificate alla Commissione e agli Stati membri in conformità della direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998(1) modificata dalla direttiva 98/48/CE del 20 luglio 1998(2). La Commissione e gli Stati membri possono quindi intervenire se il progetto di normativa nazionale contiene elementi tali da poter creare problemi per il mercato interno.
Interrogazione n. 89 dell'on. Christos Folias (H-0114/03)
Oggetto: Ufficio della Commissione a Salonicco
Gli sviluppi politici, economici e sociali registratisi nei paesi balcanici negli ultimi anni hanno creato nuove prospettive per l'UE ma anche per questi stessi paesi proprio perché alcuni di essi in futuro aderiranno alla famiglia europea. In tale contesto, la Grecia settentrionale riveste una particolare importanza per il ruolo protagonistico dell'Unione europea nei Balcani.
Per conseguire questo obiettivo uno strumento può essere anche quello di creare un ufficio di rappresentanza periferico della Commissione europea a Salonicco. Com'è noto, oltre che nelle capitali siffatti uffici esistono anche in altre città degli Stati membri.
Esiste la possibilità di creare un Ufficio di rappresentanza della Commissione europea a Salonicco? In caso affermativo, quale procedura devono seguire sia la Grecia sia la Commissione europea?
La creazione di uffici di rappresentanza regionali è un atto che spetta unicamente alla Commissione e può essere giustificato solo se i cittadini di una regione specifica hanno un’esigenza considerevole e chiaramente individuata di informazioni in merito a questioni europee e non esiste altro modo per soddisfare tale esigenza. Il decentramento dell’informazione consente di rispondere efficacemente a tale necessità fornendo dati di prima mano adeguati alle condizioni locali e tenendo conto della particolare situazione geografica e degli ampi poteri devoluti a determinate amministrazioni regionali.
La politica di creazione di uffici di rappresentanza regionali negli Stati membri è vincolata a limitazioni di carattere amministrativo e finanziario. Nel contesto dei preparativi amministrativi per l’allargamento nel 2004, è prioritaria l’apertura di nuovi uffici di rappresentanza in ciascuno dei futuri Stati membri. Le esigenze in termini di capacità amministrativa e di risorse finanziarie sono tali che per il momento non è possibile prevedere l’apertura di un ufficio di rappresentanza regionale a Salonicco.
Per quanto riguarda quest’ultimo punto in particolare, i centri d’informazione costituiscono un’alternativa agli uffici di rappresentanza regionali, com’è avvenuto proprio nel caso di Salonicco, dove nel 1999 è stato aperto un centro europeo di comunicazione, informazione e cultura, che successivamente è stato oggetto di un accordo concluso nel 2002 tra la Commissione e le autorità regionali, avente validità triennale.
Interrogazione n. 90 dell'on. María Rodríguez Ramos (H-0116/03)
Oggetto: Tariffe relative al rimborso di opere di infrastruttura idraulica eseguite con la partecipazione di fondi del FESR
Il Ministero per l’ambiente spagnolo ha realizzato opere di canalizzazione e deviazione di acque provenienti dal bacino di Riaño finanziate per il 65% attraverso fondi del FESR. L’amministrazione spagnola chiede alla comunità di irrigatori del Carrión, beneficiaria dell’opera di canalizzazione, una tassa a fini di rimborso per il 100% del costo delle opere, cui lo Stato spagnolo ha partecipato solo per il 25%.
Trattandosi inoltre di una zona dell'obiettivo 1, può la Commissione indicare se uno Stato membro possa, attraverso una tariffa di sfruttamento, come nel caso in questione, farsi rimborsare un investimento finanziato in gran misura attraverso fondi del FESR?
La normativa europea consente forse che uno Stato membro faccia gravare sui cittadini di zone dell’obiettivo 1 il rimborso di fondi che il FESR ha erogato a queste stesse zone?
Alla Commissione risulta che le autorità spagnole applicano tasse e prelievi alle infrastrutture idriche per sostenere i costi d’esercizio e di manutenzione e il deprezzamento del capitale.
Il regolamento (CE) n. 1260/1999(1) del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali non include alcuna disposizione o limitazione riguardo alle misure che gli Stati membri possono adottare per finanziare i costi d’esercizio, di manutenzione e di deprezzamento relativi a progetti per i quali l’investimento iniziale è stato finanziato dai Fondi.
Interrogazione n. 91 dell'on. Karin Riis-Jørgensen (H-0119/03)
Oggetto: Monopolio delle poste
La General Logistic Systems (GLS) è una filiale della Royal Mail Group plc. che distribuisce in tutta Europa pacchi provenienti da paesi non comunitari.
In Germania si esige un dazio doganale GLS sul valore del pacco prima che venga inoltrato verso le varie destinazioni europee. Detto dazio doganale non viene evidentemente imposto a pacchi analoghi distribuiti dagli uffici postali pubblici.
Intende la Commissione far sapere se ritiene che tale trattamento discriminatorio tra i due prestatori di servizi (nazionale e privato) sia conforme alla normativa comunitaria in vigore? Quali passi intende intraprendere per ovviare a detta situazione, qualora il trattamento discriminatorio non sia conforme alla normativa UE in vigore?
In base alle disposizioni del codice doganale comunitario e alla tariffa doganale comune, i dazi all’importazione vengono applicati sul valore in dogana delle merci importate. Fatta eccezione per una disposizione di importanza secondaria(1) che riguarda solo l’inclusione di talune tasse postali nel valore in dogana, non esistono norme particolari per la determinazione del valore in dogana applicabili specificamente all’importazione di merci contenute in pacchi.
I dazi all’importazione sono esigibili nel momento in cui le merci sono immesse in libera pratica. Nel caso delle merci contenute nelle spedizioni inviate da un privato a un altro privato, quando il loro valore non supera i 45 euro(2) possono beneficiare di una franchigia, mentre è prevista l’applicazione di un dazio forfettario del 3,5 per cento per le merci il cui valore non è superiore a 350 euro se vengono soddisfatte determinate condizioni(3). Non esiste pertanto alcuna discriminazione riguardo all’importo del dazio da pagare.
In conformità del diritto doganale comunitario, l’amministrazione delle poste di uno Stato membro può essere considerata dichiarante e, all’occorrenza, debitrice(4). Inoltre, le merci introdotte nella Comunità non devono essere condotte all’ufficio doganale di importazione a condizione che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non risultino compromesse(5) e possono circolare nella Comunità ed essere dichiarate per l’immissione in libera pratica con un documento CN22 o CN23 come stabilito dall’Unione postale universale(6). Attualmente la Commissione sta valutando se, e come, queste norme procedurali debbano essere modificate per garantire condizioni di parità per tutti gli operatori che importano pacchi.
Titolo II, lettera D delle disposizioni preliminari della nomenclatura combinata (regolamento (CE) n. 2568/87 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002).
Articolo 237, paragrafo 1, punto A, delle disposizioni d’applicazione del regolamento che istituisce il codice doganale comunitario.
Interrogazione n. 92 dell'on. Efstratios Korakas (H-0126/03)
Oggetto: Gravi problemi di sussistenza per i palestinesi che vivono e studiano negli Stati membri dell'UE
I palestinesi che studiano negli Stati membri dell'Unione europea si trovano a dover affrontare problemi di sussistenza particolarmente gravi che, secondo quanto denunciato, sarebbero legati al fatto che le loro borse di studio vengono continuamente ridotte, cosa che rende ancora più difficili le già problematiche condizioni in cui essi si trovano, visto che, contemporaneamente, a causa della situazione in Medio Oriente e dei continui attacchi delle forze di repressione israeliane nei territori palestinesi, non possono far ritorno nel loro paese.
Intende la Commissione prendere le misure indispensabili per permettere a tali studenti di portare a termine i loro studi, tramite un sostegno economico diretto e offrendo loro possibilità di occupazione nel paese in cui già risiedono?
Le questioni relative alle borse di studio concesse agli studenti rientra nella sfera di competenza degli Stati membri e non in quella comunitaria. Lo stesso vale pertanto anche per la riduzione delle borse di studio alla quale l’onorevole parlamentare fa riferimento, nel cui caso la Commissione non può intervenire.
Interrogazione n. 93 dell'on. Paul Rübig (H-0127/03)
Oggetto: Studio analitico sugli effetti di Basilea II - disponibilità dei risultati
Dato che la direzione generale della ricerca partecipa attivamente all'elaborazione dello studio analitico sugli effetti delle nuove disposizioni Basilea II, aggiudicato dalla direzione generale per il mercato interno in quanto servizio responsabile e basato su una decisione del Consiglio europeo di Barcellona, può la Commissione precisare quando saranno disponibili i relativi risultati, specialmente per quanto riguarda le conseguenze estremamente rilevanti di Basilea II sulle attività di ricerca e sviluppo delle PMI europee? La pubblicazione dello studio analitico su Basilea II, prevista dal Consiglio europeo nel tardo autunno 2003, appare troppo tardiva, in quanto sarebbe assai importante che i risultati dallo studio siano disponibili già nella terza fase di consultazioni di Basilea II da maggio a agosto 2003. Può la Commissione comunicare già nel corso della terza fase di consultazioni almeno risultati provvisori dello studio analitico sugli effetti di Basilea II?
Nella riunione svoltasi a Barcellona nel 2002, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di “presentare una relazione sulle conseguenze delle deliberazioni di Basilea per tutti i settori dell’economia europea con particolare riguardo alle PMI”.
La Commissione ha accolto con favore l’opportunità offerta da tale richiesta e ritiene estremamente auspicabile e importante valutare le possibili conseguenze dei nuovi requisiti patrimoniali, che rivestono una considerevole importanza e costituiscono un vantaggio potenziale per l’economia dell’Unione europea.
Le questioni trattate in tale relazione sono, com’è ovvio, molto complesse. La Commissione ha messo a punto una gara d’appalto dettagliata ed equilibrata, che è stata indetta nel luglio 2002 suscitando considerevole interesse.
L’intenzione della Commissione è sempre stata quella di completare e rendere disponibile la relazione di cui trattasi prima dell’adozione di una proposta di direttiva. Si tratta di un obiettivo necessario e auspicabile per poter favorire la definizione della proposta e il completamento delle successive procedure legislative, dando in questo modo un contributo significativo al processo democratico.
In una fase avanzata della procedura d’indizione della gara d’appalto è stata rilevata un’irregolarità formale e, di conseguenza, è stato deciso di chiudere la gara e di indirne una nuova. L’organizzazione di tale gara è imminente e per il suo svolgimento verrà seguita la procedura accelerata d’indizione di gara d’appalto.
E’ intenzione della Commissione che la relazione sia ultimata entro la fine del 2003. Si tratta di un ritardo contenuto rispetto alla data di completamento finale originariamente prevista del settembre 2003 e ciò significa che la relazione sarà disponibile, come previsto, prima dell’adozione della proposta di direttiva nella prima parte del 2004.
In questo contesto, occorre ricordare che è estremamente importante, come lo stesso Parlamento ha affermato, che il nuovo quadro sia attuato negli Stati membri tenendo conto della scadenza della fine del 2006 stabilita a Basilea. Questo è necessario per garantire che il settore europeo dei servizi finanziari non sia svantaggiato rispetto ai concorrenti globali.
Va detto altresì che la Commissione ha appena concluso, nell’ambito del dialogo strutturato, una riunione molto positiva con il settore, comprese le PMI, e nel prossimo futuro intende mettere a disposizione del pubblico sul suo sito Internet le osservazioni espresse in tale occasione.
Interrogazione n. 94 dell'on. Ioannis Patakis (H-0129/03)
Oggetto: Riduzione degli interessi sui depositi e ripercussioni negative per i piccoli risparmiatori
La riduzione degli interessi sui depositi si ripercuote in modo particolarmente negativo sui piccoli risparmiatori specie in paesi, come la Grecia, in cui l'indice di inflazione continua ad essere elevato, e dà luogo a un evidente spreco di risorse. Allo stesso tempo, le banche, i cui introiti derivanti dall'attività di borsa sono in calo, colpiscono nuovamente i ceti popolari e, per aumentare i loro profitti, accrescono il divario esistente, mantenendo elevati i tassi in particolar modo sui prestiti per l'acquisto della casa e per uso personale.
Poiché gli istituti di credito, che operano in regime di oligopolio e godono di una posizione dominante, sfruttano i suddetti ceti per aumentare i profitti e usano la variabilità dei tassi per far pesare la crisi su di loro, intende la Commissione, per quanto è di sua competenza, prendere le necessarie misure per tutelare i piccoli risparmiatori e quanti accendono piccoli prestiti dagli abusi delle banche?
La Commissione ringrazia l’onorevole parlamentare per la sua interrogazione che riguarda la riduzione dei tassi di interesse sui depositi, in particolare in Grecia, e le ripercussioni negative per i piccoli risparmiatori.
La liberalizzazione dei mercati finanziari nella Comunità è già in gran parte realizzata e, a questo proposito, il successo dell’introduzione dell’euro ha svolto una funzione di catalizzatore.
In questo contesto, i mercati finanziari sono estremamente competitivi e i singoli istituti, pur essendo influenzati da fattori comuni quali una variazione dei tassi attivi/passivi di mercato, adeguano le condizioni applicate ai loro clienti in base alla propria strategia individuale, al bilancio e ad altre considerazioni.
Anche se di tanto in tanto sono state effettuate indagini ad hoc in merito a presunti casi di collusione o di coordinamento tra istituti per quanto riguarda le condizioni applicate ai clienti, finora non sono emerse prove di collusione o di abuso di una posizione collettivamente dominante in Grecia.
Per il momento non esistono pertanto indicazioni concrete di una violazione degli articoli 81 o 82 del Trattato, tuttavia la Commissione ha sottoposto la questione all’attenzione dell’autorità greca competente in materia di concorrenza che si trova nella posizione migliore per controllare il mercato greco dei servizi bancari destinati ai privati.
Interrogazione n. 95 dell'on. Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (H-0131/03)
Oggetto: Controlli sul Centro nazionale greco di pronto soccorso (EKAB)
Negli ultimi 25 mesi il Centro nazionale greco di pronto soccorso (EKAB) ha registrato tre incidenti aerei che hanno causato 14 vittime. Mentre prevale l'indignazione, sono numerosissimi gli interrogativi che restano senza risposta quanto alle cause degli incidenti, nonché alle responsabilità degli organismi governativi e della DRF e della sua filiale Helitalia, le quali hanno assunto lo sfruttamento operativo degli elicotteri adibiti al salvataggio aereo.
Qual è l'importo delle risorse comunitarie che sono state spese per l'equipaggiamento e il funzionamento dell'EKAB, nonché per la formazione del personale? Dopo i tragici avvenimenti di cui sopra, sono stati chiesti controlli intesi ad accertare che l'EKAB applichi le disposizioni europee in materia di sicurezza dei voli? Intende la Commissione finanziare l'imminente acquisto dei nuovi elicotteri e aerei dell'EKAB, e quali misure conta di prendere (raccomandazioni, controlli, ecc.) per garantire la buona gestione e la sicurezza dei servizi di quest'ultimo?
In base alle informazioni pervenute dalle autorità greche, due dei tre elicotteri precipitati negli ultimi mesi erano stati cofinanziati dalla Comunità mediante il quadro di sostegno comunitario 1994-1999 per la Grecia, in particolare nell’ambito del programma operativo “Sanità e previdenza sociale”. Per essere più precisi, il programma menzionato ha finanziato l’approvvigionamento di cinque elicotteri per un costo totale di 17,8 milioni di euro, di cui 13,3 milioni di euro costituiti da fondi comunitari. La consegna degli elicotteri era iniziata il 24 dicembre 1999 (primo elicottero) ed è stata completata il 29 marzo 2000 (quinto elicottero).
In base alla direttiva 94/56/CE del 21 novembre 1994 che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile(1), ogni incidente o inconveniente grave deve essere sottoposto a inchiesta da parte di un organo indipendente istituito in ciascuno Stato membro al solo fine di prevenire futuri incidenti. Se possibile entro un anno dall’incidente, deve essere pubblicata una relazione che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza e una copia deve essere inviata alla Commissione. Spetta esclusivamente allo Stato membro far applicare la possibile raccomandazione di sicurezza per evitare il ripetersi di tali incidenti.
Inoltre, in conformità dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione dell’11 luglio 1994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore(2), se alla luce delle circostanze in cui si sono verificati gli incidenti le autorità greche concludono che la spesa sostenuta per gli elicotteri costituisce un’irregolarità a causa di lacune nella procedura di gara o di aggiudicazione (escluse le questioni operative), lo Stato membro ha la responsabilità di comunicare alla Commissione tale irregolarità prima della presentazione della richiesta del pagamento finale per il relativo programma (“Sanità e previdenza sociale”).