8. Ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile
Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione (A5-0041/2004), presentata dall’onorevole Gargani a nome della commissione giuridica e per il mercato interno, sulle prospettive di ravvicinamento delle disposizioni di diritto procedurale in materia civile nell’Unione europea [COM(2002) 746 – COM(2002) 654 – C5-0201/2003 – 2003/2087(INI)].
Bartolozzi (PPE-DE),in sostituzione delrelatore. – Signor Presidente, signora Commissario, colleghi, il numero assai elevato e sempre crescente di scambi commerciali e di spostamenti di persone all’interno dell’Unione europea favorisce sempre di più la possibilità che singoli cittadini o imprese si trovino coinvolti in controversie giudiziarie di carattere transfrontaliero. Si tratta di quelle cause nelle quali le parti sono domiciliate in Stati membri diversi e che presentano, per tale motivo, elementi di difficoltà. Il rischio, in tali situazioni, è che i soggetti interessati rinuncino a far valere i propri diritti a causa degli ostacoli che incontrano ad agire in giudizio in un paese straniero – del quale non conoscono la legislazione e le procedure – e dei costi che devono sopportare. Inoltre, in molti casi – come, ad esempio, nelle controversie di modico valore – le spese di giudizio possono essere addirittura superiori alla posta in gioco. In altre parole, è un vero mercato interno posto dall’esistenza di uno spazio comune di giustizia, dove privati e imprese possano accedere indifferentemente e senza penalizzazioni al sistema giudiziario di ciascuno Stato membro.
In questa cornice si collocano i due Libri verdi che formano oggetto della presente iniziativa. Il primo affronta i temi della trasformazione in strumento comunitario e del rinnovo della Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali. La trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma, oggi in esame, si aggiunge a quanto già avvenuto alla Convenzione di Bruxelles, ed è sicuramente utile al fine di garantire l’applicazione diretta e l’uniforme interpretazione da parte della Corte di giustizia. A completare la disciplina della materia dovrebbe arrivare, in futuro, lo strumento comunitario denominato Roma II, contenuto nella recente proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, di cui è relatrice la collega Wallis.
La necessità di integrare i tre strumenti è di tutta evidenza e suggerisce non solo di procedere in tempi rapidi alla trasformazione in strumento comunitario della Convenzione di Roma mediante l’adozione di un apposito regolamento, in modo che il corpus normativo del diritto internazionale privato sia omogeneo sotto il profilo della fonte di produzione, ma altresì di arrivare, in una fase successiva, anche a una vera e propria codificazione che raccolga insieme sistematicamente le disposizioni comunitarizzate di Bruxelles I, Roma I e Roma II, e ciò anche in vista dell’allargamento dell’Unione europea.
Quanto alle innovazioni da apportare ai contenuti della Convenzione di Roma, si potrebbe innanzitutto introdurre il principio secondo cui, nel caso di scelta di una legge di uno Stato terzo, sia assicurata comunque la supremazia delle disposizioni imperative del diritto comunitario, come nel caso di tutela della parte più debole, lavoratori dipendenti o consumatori.
Occorre poi ampliare il campo di applicazione delle norme della Convenzione al contratto di assicurazione, introdurre alcune precisazioni, dovute all’esigenza di coordinamento con la normativa comunitaria vigente, alle norme dettate per i contratti di consumo e di lavoro, nonché per gli scambi relativi al commercio elettronico.
Anche il secondo Libro verde presentato dalla Commissione, relativo all’istituzione di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento e di una procedura per accelerare il contenzioso in materia di controversie di modesta entità, è di estrema importanza. Per molti cittadini europei ed imprese – soprattutto piccole e medie – riveste un’importanza non trascurabile la discussione certa e anche rapida dei crediti, soprattutto quando la vertenza assuma connotati transfrontalieri perché il debitore è domiciliato all’estero, oppure perché l’esecuzione della sentenza deve farsi all’estero.
Il valore aggiunto di questi procedimenti, che dovrebbero essere istituiti con regolamento comunitario, per gli stessi motivi che abbiamo illustrato con riferimento alla Convenzione di Roma, sarebbe dato dalla possibilità di avere l’esecuzione senza ricorso all’exequatur in tutto il territorio dell’Unione, consentendo di recuperare ingenti masse di crediti non contestati oppure di definire cause che altrimenti i creditori sarebbero in principio scoraggiati a intentare.
Il regolamento dovrà inoltre definire l’intera procedura di ingiunzione, indicando anche i presupposti per la richiesta del creditore, in modo da realizzare un procedimento comune con certezza di procedura e, possibilmente, di costi. Per l’ingiunzione di pagamento europea, dunque, occorre aggiungere qualche considerazione: si tratta di valutare, in primo luogo, se essa si debba limitare alle cause transfrontaliere, oppure si possa applicare anche alle controversie tra parti domiciliate nello stesso Stato. Tenuto conto che non tutti gli Stati hanno, nel proprio ordinamento processuale, un procedimento speciale di questa natura – e che, laddove esso esiste, presenta notevoli differenze – per non operare una disparità di trattamento fra diverse categorie di creditori sembrerebbe auspicabile lasciare facoltà alle parti di poter impiegare questo strumento anche nelle controversie interne.
de Palacio,Vicepresidente della Commissione. – (ES) Signor Presidente, onorevoli deputati, innanzi tutto vorrei segnalare che la Commissione è molto soddisfatta del sostegno che ha ricevuto dal Parlamento europeo in merito alla creazione di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine al Parlamento per i suoi suggerimenti sulle speciali caratteristiche di questo procedimento; li terremo in considerazione durante i lavori preparatori che precederanno l’adozione di un regolamento volto a creare un titolo esecutivo europeo in un futuro molto prossimo.
Constato con piacere che riteniamo entrambi che il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non debba sostituire né armonizzare il diritto processuale nazionale, ma che costituisca uno strumento alternativo e aggiuntivo, e che debba essere limitato esclusivamente alle obbligazioni pecuniarie sia di origine contrattuale che extracontrattuale, senza la previsione di alcun massimale.
Vorrei altresì segnalare che, anche a nostro parere, è ingiustificato istituire norme separate sulla competenza giurisdizionale diverse da quelle contenute nel regolamento n. 44/2001 CE (Bruxelles I) e che sottoscriviamo l’enfasi posta sull’adeguata tutela dei diritti alla difesa.
La Commissione conviene inoltre sul fatto che l’immediata esecutorietà delle sentenze emesse nel procedimento debba essere garantita dal futuro regolamento che istituirà un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.
Queste convinzioni comuni troveranno pieno riscontro nella prossima proposta di regolamento, nonostante vi siano altri punti su cui il Parlamento, a quanto sembra, non ha presentato una proposta definita, mantenendo invece un approccio più aperto: è il caso della scelta tra un modello “con prova”, basato su un’unica fase, e un modello “senza prova”, articolato in due fasi.
Ad ogni modo, al fine di creare un procedimento europeo davvero uniforme, la Commissione dovrà giungere a una decisione e opterà, molto probabilmente, per un processo che non richieda la presentazione di prove scritte.
La Commissione si rammaricherebbe se, diversamente da quanto avvenuto in altri casi – come ad esempio in quello della direttiva sull’assistenza giuridica gratuita –, il Parlamento non appoggiasse un ambito d’applicazione ampio, che comprenda anche situazioni nazionali, e propendesse semplicemente per un approccio più restrittivo.
Vorremmo ringraziare la commissione giuridica e per il mercato interno e il suo relatore per le osservazioni espresse riguardo al Libro verde sul futuro strumento comunitario per la composizione delle controversie di modico valore.
Dobbiamo anche dire che, a tempo debito, verso il mese di ottobre di quest’anno, intendiamo presentare una proposta di strumento comunitario dotata di un ampio campo di applicazione, proposta che sarà preceduta da un vasto processo di consultazione, sia degli Stati membri che delle parti interessate. Tale strumento avrà l’obiettivo di semplificare e accelerare la composizione delle controversie di modesta entità, e in questo senso prevediamo che sarà costituito da due elementi: il primo di questi creerà un procedimento europeo per la composizione delle controversie di modico valore e rappresenterà uno strumento facoltativo che andrà ad aggiungersi alle possibilità esistenti nei diversi Stati; il secondo elemento sopprimerà le misure intermedie – l’exequatur – per garantire che le sentenze emesse in un procedimento europeo per la composizione delle controversie di modico valore vengano riconosciute ed eseguite in un altro Stato.
Vorrei ringraziare la commissione giuridica e il relatore per l’appoggio fornito all’iniziativa della Commissione sulla trasformazione in strumento comunitario della convenzione di Roma del 1980 applicabile alle obbligazioni contrattuali, al fine di garantirne la coerente interpretazione e accelerarne l’entrata in vigore nei nuovi Stati.
Quando elaboreremo la proposta relativa a tale strumento, presteremo sicuramente la debita attenzione alle preziosissime osservazioni della relazione che si riferiscono a diverse questioni di natura più tecnica e, come ho detto, seguendo l’ampio processo di consultazione che abbiamo avviato a proposito del Libro verde, dovrebbe essere possibile adottare una proposta di regolamento nel 2005.
Medina Ortega (PSE). – (ES) Signor Presidente, questa non è una procedura legislativa, ma una procedura di consultazione, una fase preliminare. Vorrei precisare che il Parlamento non sta agendo come organo legislativo, ma come rappresentante della società civile europea e, probabilmente, non esiste alcun’altra istituzione da cui essa sia rappresentata con altrettanta fedeltà, poiché noi deputati europei siamo eletti dai cittadini.
Le idee formulate dalla Commissione sono buone. Siamo nella fase del Libro verde e speriamo che la Commissione presenti presto le sue proposte. Sono soprattutto lieto che la Commissione abbia già accolto uno dei principali suggerimenti contenuti nelle raccomandazioni del Parlamento, quello di ricorrere al regolamento, che è la procedura più adeguata per l’adozione delle norme in questione. Non possiamo permettere che se ne occupi una direttiva, perché questa concederebbe un margine troppo ampio alle autorità nazionali e potrebbe dare adito a confusioni quando arriverà il momento di applicare tali norme.
In secondo luogo, credo che la relazione Gargani contenga un’idea molto importante: l’idea dell’importanza della codificazione. Tale concetto trova riscontro nel recente accordo interistituzionale, sottoscritto da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione: via via che adottiamo norme giuridiche dobbiamo codificarle, per quanto possibile, per non ritrovarci poi con una serie di regolamenti, direttive, decisioni, eccetera, totalmente svincolati tra loro. Iniziamo ormai a disporre di un notevole insieme di norme sulla cooperazione in materia di diritto privato e l’ideale sarebbe che esse potessero essere raccolte in un testo codificato. Si potrebbe addirittura pensare a una specie di codificazione permanente; questo significa che ogni nuova norma potrebbe essere integrata con le altre al fine di dotare della massima coerenza possibile il testo legislativo.
Ovviamente, questo non è il momento di rivolgere raccomandazioni alla Commissione sull’argomento, ma la possibilità di fare una cosa simile esiste e, di conseguenza, dovremmo cercare di raggiungere quest’obiettivo e far sì che venga adottato.
In definitiva, credo che tra il Parlamento e la Commissione si sia instaurata una buona collaborazione nella fase iniziale. Penso che, da ottobre in poi, le proposte che la Commissione rivolgerà al Parlamento saranno accolte con favore e potremo lavorare a beneficio dei cittadini affinché il diritto umanitario sia quanto più armonizzato e coerente possibile, a vantaggio, come diceva prima l’onorevole Bartolozzi, delle piccole imprese e dei cittadini normali, che dall’Unione europea si aspettano qualcosa di più di un semplice meccanismo di collaborazione diplomatica internazionale.
MacCormick (Verts/ALE). – (EN) Signor Presidente, è un piacere poter discutere con lei oggi di questo importante problema. Nel pomeriggio ho avuto la fortuna di presiedere una riunione in cui abbiamo discusso della proposta di direttiva sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale. L’aspetto che è emerso più chiaramente da tale discussione è stato che la differenza maggiore tra i sistemi giuridici dell’Unione europea riguarda proprio le procedure, anziché la sostanza del diritto. Le proposte sul ravvicinamento del diritto processuale sono tra le più difficili da attuare e questo è un aspetto che va ricordato.
Come ben sapete, in seno al Parlamento europeo rappresento una parte della Scozia. In Scozia abbiamo la fortuna unica di disporre di un sistema giuridico che costituisce all’incirca una via di mezzo, ossia è un amalgama tra i sistemi civili del continente europeo e il sistema basato sul diritto consuetudinario (common law) di Regno Unito, Irlanda e Irlanda del nord. Forse la signora Commissario dovrebbe dedicare il suo tempo a studiare il diritto processuale scozzese come eventuale ponte tra i due grandi sistemi del continente europeo. In ogni caso, il mio gruppo sostiene indubbiamente l’idea di passare dalle convenzioni al regolamento. L’onorevole Medina Ortega ha perfettamente ragione a dire che il regolamento è lo strumento giusto per gestire questi problemi di armonizzazione.
Infine, per quanto riguarda le controversie di modesta entità, il contenuto della relazione Gargani è ottimo. Tuttavia, per quanto riguarda la notifica dei documenti, vorrei soprattutto evidenziare il paragrafo 6, lettera i), che afferma: “la notifica deve essere effettuata da personale specializzato dotato di formazione giuridica in grado di fornire al debitore ogni spiegazione inerente alla procedura in atto”. Al momento molte delle conquiste raggiunte nell’ambito dell’armonizzazione sono state annullate da cattive traduzioni, mancanza di interpretazione e di chiarezza. Chiedo il vostro sostegno su questo punto.