33. Norme d’origine negli accordi commerciali preferenziali
Presidente. – L’ordine del giorno reca l’interrogazione orale (B6-0329/2005), dell’onorevole Barón Crespo, a nome della commissione per il commercio internazionale alla Commissione, sulle norme d’origine negli accordi commerciali preferenziali [COM(2005)0100 def.].
Enrique Barón Crespo (PSE), autore. – (ES) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in qualità di presidente della commissione per il commercio internazionale, desidero innanzi tutto porgere il benvenuto al Commissario Kovács e comunicargli che saremmo lieti di riceverlo nella commissione per il commercio internazionale per un primo dibattito sui temi che trattiamo congiuntamente. Lo sottolineo anzi nel modo più diretto, in quest’atmosfera confidenziale che caratterizza quest’ora tarda della sera.
Tengo a esprimerle la mia soddisfazione e quella della commissione cui appartengo per l’approvazione del regolamento dell’SPG in aprile, quantunque sia riprovevole la sua mancata adozione alla data prevista per favorire i paesi colpiti dallo tsunami. In relazione alle norme d’origine, anche se il Parlamento non ha potere di codecisione né di consultazione rispetto al regolamento del codice doganale, ai sensi della decisione del Consiglio del 1999 recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, abbiamo il diritto di essere periodicamente informati sulle procedure attuate in comitatologia.
Ciò significa che, così come accade con la Direzione generale del commercio da cui riceviamo regolarmente i documenti del comitato 133, la Direzione generale della fiscalità e unione doganale invierà alle commissioni i progetti relativi alle misure di attuazione, insieme ai risultati delle votazioni e agli atti delle riunioni.
Tale procedura è conforme alle competenze conferiteci dal Regolamento, che non sono strettamente riferite alle questioni commerciali, ma anche alle relazioni economiche e commerciali con i paesi terzi. Per tale motivo, signor Commissario, siamo interessati e disposti a consultare i nostri rispettivi ordini del giorno per sviluppare con voi relazioni proficue basate su dialogo, dibattito e controllo.
In relazione alla riforma proposta, riteniamo che tutti i punti sollevati in merito alla semplificazione, alla flessibilità e al controllo siano importanti, e li commenterò molto brevemente.
Parlando di semplificazione, consideriamo positive l’eliminazione di una lunga lista di condizioni imposte agli esportatori e l’estensione del certificato di origine unicamente in funzione del criterio del valore aggiunto. Su questo punto vorremmo ricevere, il più presto possibile, gli studi di impatto o le simulazioni effettuate da cui risultano le ripercussioni economiche della definizione di soglie di valore aggiunto sugli scambi commerciali e sui paesi beneficiari.
In relazione all’esigenza di maggiore flessibilità, crediamo che permettere il cumulo regionale tra paesi appartenenti alla stessa area geografica possa promuovere la loro integrazione economica: ciò è in linea con la nostra filosofia di base e può avere effetti positivi.
Infine, riguardo al controllo, dobbiamo avanzare una proposta per stabilire nuovi meccanismi di controllo in maniera tale che non si accumulino eccessive procedure burocratiche e amministrative che possano disincentivare il ricorso ai meccanismi di utilizzo delle preferenze.
In un momento in cui si sta aprendo un vivace dibattito sulla realizzazione degli Obiettivi del Millennio e la lotta alla povertà, sia in Parlamento che in seno all’ONU, all’OSCE e al G8, crediamo che questo sia il momento più opportuno per una riforma delle norme d’origine che apra i nostri mercati e favorisca i paesi che ne hanno maggiormente bisogno. E’ questo l’obiettivo dell’interrogazione formulata e vorremmo sapere il parere della Commissione al riguardo.
László Kovács, Membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, la comunicazione del 16 marzo 2005 definisce gli orientamenti generali sulle future norme d’origine negli accordi preferenziali. Si tratta di un approccio unico che prevede tre diverse misure: in primo luogo, la semplificazione e un adeguato allentamento del contenuto delle norme, in secondo luogo, il miglioramento delle procedure di attuazione e di applicazione e, infine, la creazione di un contesto che garantisca scambi commerciali regolari, soprattutto mediante un monitoraggio sul funzionamento degli accordi. Pur essendo prevista una graduale applicazione degli orientamenti a tutti gli accordi, viene data priorità a quelli legati allo sviluppo dei singoli SPG.
La Commissione ritiene possibile pervenire a una semplificazione formale con l’adozione di un metodo unico e generico basato su criteri di valore per le numerose e complesse norme esistenti sulla determinazione dell’origine dei prodotti non completamente realizzati in un singolo paese. Tale metodo, inoltre, permette di essere flessibili, mediante la fissazione di una soglia di valore, nell’adeguare le norme in materia d’origine in base ai risultati desiderati nell’accesso ai mercati e nello sviluppo dei paesi beneficiari. Il metodo verrebbe utilizzato sia per determinare il livello sufficiente di trasformazione nel caso in cui vengano usati materiali non originari del paese o di una zona di cumulo, sia per assegnare l’origine avvalendosi di diverse soglie di valore, tranne che in caso di cumulo.
Passerò ora alla seconda domanda. In base alle mie osservazioni preliminari, la necessità di un allentamento dei requisiti deve essere considerata in base all’effetto voluto, non solo per indurre una crescita delle esportazioni con l’SPG, ma soprattutto per uno sviluppo vero e proprio dei paesi beneficiari. In tal senso, le soglie di valore devono essere definite con criteri legati all’impatto delle nuove norme sullo sviluppo.
L’utilizzo di un metodo basato sul criterio del valore aggiunto rappresenta, quindi, un punto di partenza. La Commissione sta dando il via ad alcuni studi per valutarne l’impatto su alcuni prodotti che costituiscono generi di primaria importanza per i paesi in via di sviluppo quali i prodotti tessili, l’agricoltura e la pesca – per i quali, sinora, l’assegnazione d’origine non era basata sul valore –, prodotti sensibili per la Comunità in termini di mercato e tariffe. Lo studio contribuirà a definire i criteri e a verificare se un metodo basato sul valore aggiunto associato a soglie adeguate per il livello sufficiente di trasformazione e il cumulo sia effettivamente in linea con i principi di semplificazione e di contributo allo sviluppo. Se lo studio dovesse dimostrare che il metodo non consente di pervenire ai risultati previsti in alcuni settori, la Commissione adotterà un altro approccio per meglio raggiungere gli obiettivi.
In riferimento alla prima domanda, la Commissione è disposta a fornire spiegazioni più dettagliate ai rappresentanti del Parlamento. Ad ogni modo, lo studio valuta le modalità con cui vengono scelti i prodotti e i paesi per gli esercizi di simulazione e le fasi da seguire nella valutazione dei risultati.
Per quanto riguarda la definizione delle soglie, essa rientrerà nel processo di stesura e di adozione del regolamento della Commissione volto a emendare le norme d’origine dell’SPG. Il Parlamento sarà coinvolto in base alla procedura di comitatologia. Tuttavia, quando la Commissione sarà in grado di avviare formalmente l’esame del progetto di regolamento in seno al comitato del codice doganale, il progetto sarà messo a disposizione del Parlamento.
In merito alla terza domanda, la Commissione ha attentamente considerato la possibilità di consentire un cumulo globale tra tutti i paesi beneficiari dell’SPG. E’ un’idea che si spinge ben oltre quella del cumulo transregionale. Per avere un impatto concreto, il cumulo d’origine deve rappresentare un’ulteriore opportunità per rifornirsi di materiali provenienti da paesi che sono veri e propri partner economici, soggetti a minori restrizioni rispetto ad altri paesi.
Estendere le possibilità di approvvigionamento a tutti i paesi in via di sviluppo porterebbe a negare il concetto stesso di cumulo, supponendo che la maggioranza delle forniture usate dai paesi in via di sviluppo per fabbricare prodotti da esportare nell’Unione europea con il sistema dell’SPG provenga da altri paesi in via di sviluppo. Questa sorta di cumulo globale andrebbe, in realtà, a sostituire le normali norme d’origine. Ancora una volta, sarebbero i maggiori paesi esportatori a beneficiare della situazione, e non quelli più poveri e vulnerabili che trarrebbero maggiore vantaggio da soglie di valutazione adeguate.
Per funzionare con efficacia, il cumulo e i relativi strumenti devono rimanere mirati a gruppi di paesi aventi interessi economici reciproci ed equilibrati. Come specificato nella comunicazione, ciò non impedisce di allargare le zone di cumulo o le fusioni già esistenti come l’ASEAN o l’AASCR. Ciò, tuttavia, deve rispondere alle esigenze espresse dagli stessi gruppi di paesi, avvalendosi dei necessari strumenti di cooperazione amministrativa per le questioni d’origine.
La Commissione rimane a disposizione del Parlamento per tenerlo informato sugli ulteriori sviluppi di questo importante fascicolo, e sottolineo al presidente della commissione per il commercio internazionale che potranno contare su di me qualora mi invitino a partecipare alle loro riunioni.
Maria Martens, a nome del gruppo PPE-DE. – (NL) Signor Presidente, quando lo scorso marzo abbiamo parlato del sistema di vantaggi commerciali per i paesi in via di sviluppo, abbiamo chiesto alla Commissione una revisione delle norme d’origine, soprattutto per promuovere un migliore utilizzo del programma, e siamo quindi lieti che si stia proprio dedicando a questo. Il processo è iniziato a marzo e le proposte definitive saranno, presumibilmente, presentate il prossimo autunno. A questo riguardo devo porre tre domande.
La prima riguarda il cumulo. La Commissione ha già fatto sapere che intende rafforzare il cumulo regionale, cosa che ritengo molto importante, e che mira a un ulteriore sviluppo del cumulo transregionale o, forse, addirittura globale. Può la Commissione dire qualcosa di più al riguardo in questo momento?
La seconda domanda è relativa all’uso del sistema di preferenze generalizzate, dei cui maggiori vantaggi approfitta principalmente un solo gruppetto di paesi, tra cui la Cina. La nostra sfida è integrare gli adeguamenti in maniera tale che i paesi che maggiormente necessitano del sistema possano veramente avvalersene. Come pensa la Commissione di riuscire in questo intento? La Commissione sta pensando a una soglia di cumulo regionale inferiore per i paesi meno sviluppati?
Desidero concludere dicendo alcune parole sull’eventualità che siano commessi abusi e frodi, aspetto che rappresenta un serio problema. L’intento è apportare adeguamenti semplificando i criteri d’origine e le procedure amministrative, rendendo più flessibili le condizioni di cumulo regionale. A tale proposito è stata prevista un’analisi dei rischi. Vorrei che la Commissione ci dicesse se l’analisi è stata effettuata, e chiederei al Commissario se è in grado di commentarla.
Antolín Sánchez Presedo, a nome del gruppo PSE. – (ES) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, in qualità di relatore sul sistema di preferenze generalizzate e relatore ombra per la riforma delle norme d’origine, sottolineo l’importanza di un’efficace applicazione a vantaggio dei beneficiari delle preferenze accordate dall’Unione. Il principale interesse del Parlamento è garantire il raggiungimento dello scopo ed è per questo che, pur condividendo gli obiettivi della comunicazione, desidero rimarcare alcuni punti.
Riguardo alla semplificazione vorrei sottolineare, in primo luogo, che occorre riservare un trattamento speciale ai paesi meno sviluppati, e riconoscere soglie più basse e la possibilità di regole minime in loro favore. Allo stesso tempo, la definizione di soglie di valore aggiunto come unico criterio rende indispensabile affrontare alcuni problemi collaterali, perché questa condizione può essere molto onerosa per le imprese dei paesi meno sviluppati, che necessiterebbero di sofisticati sistemi di contabilità e revisione contabile. Se rapportiamo questo criterio al costo netto di produzione dei diversi paesi in relazione ai tassi di cambio, ai salari e ai prezzi delle materie prime, il sistema potrebbe complicarsi portando all’esclusione dei paesi meno sviluppati con manodopera a basso costo.
Per quanto riguarda la maggiore flessibilità delle norme d’origine, vorrei segnalare che i paesi soggetti allo stesso trattamento preferenziale, pur appartenendo a diverse regioni geografiche o commerciali, devono poter formare un cumulo tra di loro. A nostro avviso sarebbe una regola coerente e, allo stesso tempo, occorrerebbe riconoscere la possibilità di cumulo bilaterale con l’Unione europea, cosicché anche i prodotti finiti in un paese beneficiario contenenti materiali provenienti dalla Comunità possano beneficiare delle preferenze.
In relazione alle misure di controllo, insisto sulla necessità di poter disporre di studi d’impatto e di esercizi di simulazione, e le chiedo di ascoltare il parere della società civile e di garantire il monitoraggio del sistema, tenendo il Parlamento debitamente informato.
László Kovács, Membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, prendo atto del grande interesse mostrato dal Parlamento per la sostanziale revisione delle norme d’origine promossa dalla Commissione. Chiaramente, condividiamo gli stessi obiettivi.
Benché le norme d’origine sull’SPG siano prioritarie, gli orientamenti contenuti nella comunicazione della Commissione permetteranno anche di definire la revisione delle norme d’origine in altri accordi, soprattutto nel quadro dei negoziati degli accordi di partenariato economico tra UE e Stati ACP.
Benché l’Assemblea sia formalmente coinvolta nel quadro giuridico per la definizione delle norme d’origine nei vari accordi preferenziali, voglio insistere ancora su quanto sia importante che la vostra commissione venga costantemente informata e abbia l’opportunità di esprimere il proprio parere sui vincoli da introdurre per garantire un maggiore accesso al mercato e uno sviluppo più sostenuto.
Per poter considerare un prodotto “sufficientemente trasformato” in un paese in base al principio del cumulo regionale, è comunque necessario determinare in quale paese della regione ha avuto origine il prodotto. Ciò è fondamentale perché possono esserci paesi in via di sviluppo della stessa regione che rientrano in diversi accordi preferenziali dell’SPG, e occorre evitare una deviazione dalle preferenze accordate. A tal fine, sarà fissata una soglia di cumulo per decidere se i prodotti sono originari del paese di fabbricazione finale: essa dovrebbe essere inferiore alla soglia imposta sulle componenti non originarie per favorire l’approvvigionamento nella zona di cumulo ma, al tempo stesso, abbastanza alta per evitare una deviazione dalle preferenze. La soglia sarà più facilmente raggiunta dai paesi in via di sviluppo.
La riforma delle norme d’origine è di grande importanza per migliorare le opportunità commerciali dei paesi più poveri e vulnerabili. Dobbiamo fare il possibile per mantenere le nostre promesse. Per quanto riguarda gli altri dettagli delle domande, forniremo una risposta scritta.