Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2005/2175(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0049/2006

Testi presentati :

A6-0049/2006

Discussioni :

PV 14/03/2006 - 16
CRE 14/03/2006 - 16

Votazioni :

PV 15/03/2006 - 4.3
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2006)0083

Resoconto integrale delle discussioni
Martedì 14 marzo 2006 - Strasburgo Edizione GU

16. Valutazione del mandato d’arresto europeo (discussione)
Processo verbale
MPphoto
 
 

  Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione dell’on. Adeline Hazan, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla valutazione del mandato d’arresto europeo [005/2175(INI)] (A6-0049/2006)

 
  
MPphoto
 
 

  Adeline Hazan (PSE), relatore. – (FR) Signor Presidente, Ministro Gastinger, Commissario Frattini, onorevoli colleghi, sono molto lieta che oggi ci venga offerta la possibilità di discutere dello spazio giudiziario europeo, sulla base della mia relazione sulla valutazione, ancora molto recente e quindi necessariamente frammentaria, di un anno di applicazione del mandato d’arresto europeo. Abbiamo già avuto occasione di discutere di questo tema.

Prima di passare alla trattazione specifica del mandato d’arresto europeo, vorrei esprimere una breve osservazione, perché, dietro a questa nozione di spazio giudiziario, formulato molto gradualmente dopo l’appello di Ginevra del 1996, c’era l’ambizione di trasmettere agli europei un concetto comune di giustizia in un contesto in cui le autorità fanno tutto il possibile per assicurare che la loro libertà sia rispettata ed impedire che i loro diritti siano calpestati.

Nel mese di ottobre 1999, il Vertice di Tampere ha segnato una tappa importante, con l’introduzione del principio del riconoscimento reciproco. E’ stato un cambiamento radicale. Implica la fiducia reciproca, l’esercizio di una sovranità condivisa e il riconoscimento dello spazio europeo come territorio comune.

E’ passato del tempo ma, come abbiamo potuto constatare, ci sono ancora dei problemi e dobbiamo esserne consci. Va detto che l’ispirazione e l’ambizione che motivavano i capi di Stato e di governo a Tampere non hanno animato con lo stesso entusiasmo le discussioni sui testi che da allora sono stati presentati. Il riconoscimento reciproco ha ispirato molti progetti, ma la misura più emblematica è senz’altro l’istituzione del mandato d’arresto europeo. Il mandato costituisce di fatto un tangibile passo avanti, malgrado si scontri con difficoltà persistenti.

Qual era dunque l’obiettivo di questa misura, ufficialmente entrata in vigore il 1° gennaio 2004?

Il mandato d’arresto europeo si applica ad una gamma più ampia di reati rispetto a quelli coperti dalla procedura di estradizione. Grazie a questo mandato, la procedura di consegna è diventata un processo esclusivamente giudiziario e non politico – il che è un vantaggio. Il risultato positivo è che il diritto europeo può ora essere correttamente interpretato dagli operatori della giustizia, mentre la legislazione attualmente in vigore in materia di estradizione si fonda su una miriade di accordi bilaterali e nazionali. Inoltre, è precisato in molti punti – e anche nell’articolo primo della decisione quadro – che nell’emissione come nell’esecuzione del mandato d’arresto, gli Stati membri e le autorità giudiziarie devono garantire il rigoroso rispetto dei principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali.

Una volta stabiliti i principi di questo strumento, come sono attuati? Oggi disponiamo di una valutazione condotta, come ho detto, solo su un breve periodo di tempo dalla Commissione europea, e dobbiamo pertanto rimanere prudenti rispetto ai risultati di questa valutazione, che non è ancora completa. Alcuni degli obiettivi previsti sono stati completamente realizzati. Per esempio, il mandato d’arresto è stato recentemente molto utile nella ricerca di un etiope sospettato dalle autorità britanniche di essere coinvolto negli attentati di Londra. La sua estradizione da parte delle autorità italiane è stata ottenuta in tempi record. Un altro successo è stato l’arresto di un giudice corrotto, ricercato dal suo paese, la Grecia.

Il mandato d’arresto europeo è un innegabile successo, con 3 000 mandati emessi nel 2004, 1 000 persone arrestate e 650 persone consegnate. Le cifre del 2005 evidenzieranno certamente un aumento, ma saranno disponibili ufficialmente solo a giugno o luglio. La procedura di estradizione è stata considerevolmente abbreviata. Sostituendo la vecchia procedura di estradizione con il mandato d’arresto europeo, la durata media dei procedimenti è passata da nove mesi a 43 giorni, un apprezzabile vantaggio sia per i giudici che per le parti in giudizio. Infine – fattore estremamente importante – la procedura non è più in alcun modo politicizzata perché non coinvolge più i governi ma solo il sistema giudiziario.

Si deve tuttavia ammettere che l’applicazione del mandato d’arresto europeo si è scontrata con molti ostacoli. Lo scorso autunno, per esempio, di fronte al rifiuto di Berlino di estradare il cittadino germano-siriano Mamoun Darkazanli, presunto membro di Al-Qaeda, la giustizia spagnola ha dichiarato nullo il mandato d’arresto emesso dalla Germania. Vari Stati membri cercano anche di ripristinare elementi del sistema tradizionale, come la verifica della doppia incriminazione. Ai motivi facoltativi di rifiuto dell’esecuzione previsti dalla decisione quadro, certi Stati membri hanno aggiunto altri motivi di rifiuto dell’estradizione.

C’è un elemento ancora più importante: la questione dei diritti fondamentali ha determinato notevoli problemi di recepimento in Polonia e in Germania. Questa difficoltà deve essere interpretata come un’incapacità di comprendere il principio del riconoscimento reciproco, principio che sta proprio alla base della costruzione stessa dello spazio giudiziario europeo.

In conclusione, vorrei dire che il mandato d’arresto europeo segna un importante passo avanti nella lotta contro la criminalità – soprattutto a vantaggio dei cittadini europei – e nella creazione dello spazio giudiziario europeo. Resta il fatto che le difficoltà sono ancora molte e che non devono essere sottovalutate. La prima difficoltà nasce dall’eccessiva disparità tra i nostri sistemi giudiziari. La seconda difficoltà è data dal fatto che la maggior parte degli Stati vuole ancora controllare in misura eccessiva l’assistenza legale internazionale. Anche se il sistema giudiziario è un prodotto della storia, i problemi che sorgono dovranno essere affrontati. In conclusione: ci vuole più o meno armonizzazione? Credo che ce ne voglia di più. Bisogna andare oltre nel riconoscimento reciproco dei sistemi? Credo che, anche in questo caso, la risposta sia affermativa.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, Presidente in carica del Consiglio. – (DE) Signor Presidente, Vicepresidente Frattini, onorevole Hazan, onorevoli deputati al Parlamento europeo, desidero innanzi tutto ringraziarvi calorosamente a nome della Presidenza per questa relazione sulla valutazione del mandato d’arresto europeo che ho letto con molto interesse. La Presidenza condivide il suo punto di vista – così come lo condivido io personalmente – secondo cui il mandato d’arresto europeo è stato sostanzialmente un successo. E’ stato senz’altro una pietra miliare in vista del miglioramento della cooperazione tra gli Stati membri dell’Unione europea, in particolare per quanto concerne il nostro desiderio comune di combattere la criminalità organizzata e il terrorismo.

Credo anche che possiamo essere d’accordo sul suo carattere assolutamente innovativo ed esemplare e sul fatto che abbia dato un contributo fondamentale allo sviluppo del principio del riconoscimento reciproco, al quale l’onorevole Hazan si riferisce in più punti e sul quale avevamo trovato un accordo sin dal Consiglio europeo di Tampere. Noi al Consiglio, in ogni caso, consideriamo il mandato d’arresto europeo come la base per tutto il lavoro futuro che svolgeremo in questo settore. Mi fa particolarmente piacere che anche il Parlamento europeo condivida la nostra posizione.

Potremmo forse guardare un attimo indietro e ricordare come in passato le procedure di estradizione fossero molto lunghe, farraginose e, da molti punti di vista, dipendenti dalle decisioni politiche. Una situazione che per tutti noi che operiamo in questo settore era davvero insostenibile. Tutti i 25 Stati membri hanno ora recepito la decisione quadro sul mandato d’arresto europeo nel diritto nazionale. Se osserviamo la situazione attuale, possiamo constatare che la procedura di consegna dei sospetti è veloce, efficiente e, in linea di principio, riservata a tribunali indipendenti. E’ già un vantaggio fondamentale ed è stato reso possibile da questa decisione quadro.

E’ anche importante che si sia riusciti – come già rilevato dall’oratrice che mi ha preceduta – a ridurre notevolmente i tempi necessari per la procedura di estradizione. Finora, la procedura di estradizione richiedeva in media nove mesi, mentre la durata media si è ora ridotta a 40-45 giorni. Si tratta di un progresso sostanziale, in particolare in termini di diritti fondamentali. Infatti sapete tutti che, conformemente all’articolo 5, paragrafo 3 della Convenzione dei diritti dell’uomo, abbiamo il dovere di contribuire ad accelerare le procedure di carcerazione preventiva. Grazie a questa decisione quadro sul mandato d’arresto europeo, abbiamo potuto rispettare ampiamente questo impegno.

Nonostante i timori che lei manifesta nella sua relazione in merito ai pareri critici espressi nelle sentenze delle corti costituzionali nazionali in materia di recepimento in alcuni Stati membri, la Presidenza non è a conoscenza di alcuna reiezione sostanziale del mandato d’arresto europeo negli Stati membri. Non ne sono a conoscenza personalmente e sono certa che non ci sia questo problema. A questo proposito tuttavia, dobbiamo anche ricordare che la fiducia dei nostri cittadini dipende in larga misura dal fatto che noi ammettiamo la possibilità – sicuramente prevista a livello giuridico – che l’applicazione della decisione quadro, avviata a livello nazionale, sia sottoposta alla verifica delle corti supreme nazionali. E’ un aspetto di primaria importanza. Se tale verifica evidenzierà la necessità di modificare qualcosa a livello di recepimento nazionale, allora saranno apportate le modifiche del caso. Ma la cosa più importante è che i cittadini abbiano fiducia in quello che facciamo a livello europeo.

Un altro elemento importante che potrebbe dare adito a ripetute difficoltà di interpretazione – anche se la mia posizione non è critica quanto quella da lei esposta nella relazione – è il carattere esemplare della clausola riguardante i diritti fondamentali, che non costituisce, da un punto di vista formale, un motivo di rifiuto. Anche questo è un aspetto di grande rilevanza.

E’ tuttavia importante che consentiamo ai tribunali nazionali di svolgere la loro funzione essenziale negli Stati membri, ossia verificare se il sistema giuridico del loro paese garantisce la protezione dei diritti fondamentali. Credo che non ci debba essere alcuna contraddizione.

Tuttavia in questa relazione intravedo una contraddizione, in quanto da una parte si evidenzia il rischio di un utilizzo discriminatorio della clausola relativa ai diritti fondamentali, mentre dall’altra – e anche questo è un elemento che sostengo in tutto e per tutto – essa sottolinea la necessità del mandato d’arresto europeo per proteggere in modo specifico i diritti umani e le libertà individuali. Occorre fare attenzione ad evitare qualsiasi conflitto tra i due aspetti.

Come ho già rilevato, il compito dei tribunali nazionali deve essere quello di verificare, sulla base della clausola relativa ai diritti fondamentali, che non siano violati i diritti fondamentali dei cittadini. Anche questo aspetto deve rientrare nella procedura prevista dal mandato d’arresto europeo.

Visto che sono in tema, vorrei fare riferimento ad un caso per il quale il Belgio ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee, chiedendole di verificare gli aspetti del mandato d’arresto europeo relativi ai diritti fondamentali. Ci aspettiamo che la Corte di giustizia emetta una sentenza inequivocabile, non solo sull’aspetto della base giuridica, ma anche sulla questione dell’elenco di reati per i quali non si applica più la verifica della doppia incriminazione. Questo elenco di 32 reati è stato oggetto di ripetuti dibattiti e vorremmo che ci fosse una chiara dichiarazione in merito.

Dopo la pronuncia di una sentenza chiara in questi termini, ci saranno sicuramente altre decisioni in merito all’opportunità di modificare tale elenco, e forse possiamo anche chiudere qui l’argomento. Si vedrà in seguito se sarà opportuno o utile.

Vorrei cogliere l’occasione per segnalare che la Presidenza del Consiglio reputa importantissimo dare priorità all’applicazione uniforme della decisione quadro negli Stati membri dell’Unione. E’ necessario, se vogliamo trasformare il principio del riconoscimento reciproco in una realtà concreta.

E’ inoltre incontestabile che, al momento dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo, lo Stato di esecuzione deve salvaguardare i diritti umani e soprattutto rispettare le garanzie procedurali. Anche questo deve essere un nostro obiettivo comune.

La Presidenza, come il Parlamento europeo, parte dal presupposto che sia necessario valutare ulteriormente l’applicazione e il funzionamento del mandato d’arresto europeo mediante analisi approfondite ed imparziali. E’ un punto molto importante. Per questo, il Consiglio ha già deciso di procedere ad un quarto giro di valutazione reciproca. Il lavoro necessario a tale fine prosegue secondo la tabella di marcia prevista. Rimaniamo in attesa di altri risultati derivanti dalla pratica, dai quali possono essere tratte informazioni utili in vista dell’applicazione pratica.

In merito all’utilizzo pratico del mandato d’arresto europeo, vorrei ricordare, molto brevemente, visto anche il tempo a disposizione, che su Internet sono disponibili informazioni facilmente accessibili che possono costituire un supporto per la sua applicazione anche a lungo termine. Tali informazioni non sono fornite solo dal Segretariato del Consiglio, ma anche dalla Rete giudiziaria europea, e anche l’atlante giudiziario si sta rendendo particolarmente utile, e di conseguenza i contatti diretti tra le autorità giudiziarie, che rivestono un’importanza assolutamente fondamentale per assicurare la migliore applicazione possibile del mandato d’arresto europeo, sono stati notevolmente agevolati.

Vorrei ora segnalare un altro aspetto non trascurabile per quanto concerne l’applicazione pratica, ossia il fatto che il mandato d’arresto europeo ha anche permesso di ridurre al minimo le procedure tra gli Stati membri per quanto riguarda formalità quali certificazioni, eccetera; ora sappiamo infatti che non ne abbiamo bisogno, se tra di noi regna fiducia reciproca e se applichiamo concretamente il principio del mutuo riconoscimento. Credo che il mandato d’arresto europeo anche in questo caso abbia dato un contributo assolutamente fondamentale.

Attendo pertanto con estremo interesse il prosieguo della discussione, dopodiché aggiungerò ancora qualche osservazione nella mia dichiarazione conclusiva.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. – (FR) Signor Presidente, Ministro Gastinger, onorevole Hazan, credo che si possa dire che il mandato d’arresto europeo è una misura emblematica della cooperazione giudiziaria europea in materia penale. Dà applicazione, per la prima volta, al principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e spero vivamente che sia quanto prima potenziato da altri strumenti, come la proposta concernente il mandato europeo di acquisizione delle prove. Oltre alle Istituzioni europee, è molto importante coinvolgere i parlamenti nazionali nel dibattito, come è avvenuto lo scorso ottobre, in occasione delle fruttuose sessioni organizzate dal Parlamento europeo.

A mio parere, la relazione dell’onorevole Hazan ha arricchito e, in molti punti, aggiornato le conclusioni della Commissione sull’attuazione del mandato d’arresto europeo. Ne terremo conto quando elaboreremo la nostra seconda relazione di valutazione sull’attuazione del mandato d’arresto, che sarà trasmessa al Parlamento il prossimo giugno. Già nel gennaio di quest’anno, la Commissione ha presentato una versione della sua prima relazione aggiornata con i dati relativi all’Italia. Un recepimento tardivo ci aveva infatti impedito di includere questo Stato membro nella prima relazione.

Condivido gli elementi fondamentali della proposta di raccomandazione destinata al Consiglio. Per quanto riguarda la possibilità di intervenire sulla proposta di raccomandazione ampliando eventualmente l’elenco delle 32 categorie di reati in relazione alle quali è abolita la verifica della doppia incriminazione, credo di potervi dire che, per me, qualsiasi possibile progresso in questo senso è in linea di principio auspicabile.

Tuttavia, la Commissione verificherà che sia mantenuta la coerenza tra i diversi strumenti di riconoscimento reciproco. La Commissione si riserva pertanto la facoltà di presentare proposte volte ad emendare la decisione quadro, quando saranno state acquisite ulteriori esperienze. Signor Presidente, lascio ora spazio al dibattito, al termine del quale interverrò probabilmente con altre osservazioni.

 
  
MPphoto
 
 

  Panayiotis Demetriou, a nome del gruppo PPE-DE. – (EL) Signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, signora Presidente in carica del Consiglio, la relazione dell’onorevole Hazan è eccezionale. Sono d’accordo con tutte le sue raccomandazioni e i suoi commenti. Congratulazioni, onorevole Hazan.

Onorevoli colleghi, il mandato d’arresto europeo è un banco di prova per la volontà di cooperazione e lo spirito di rispetto e fiducia reciproci tra gli Stati membri dell’Unione europea. Rappresenta un importante progresso nella direzione della creazione di uno spazio unico di giustizia e sicurezza, nonché una misura efficace per combattere la criminalità. Pone fine al fenomeno dei contumaci, ai complicati processi politici per l’estradizione di sospetti criminali.

La presuntuosa invocazione da parte di certi Stati membri della sovranità nazionale, dei diritti umani e dell’asserita supremazia del loro diritto nazionale per eludere l’istituzione del mandato d’arresto europeo è pericolosa. Va da sé che ogni Stato membro individualmente e tutti gli Stati membri in generale hanno l’obbligo fondamentale di rispettare fedelmente ed applicare i diritti umani nei loro procedimenti giudiziari, e non c’è spazio per dubbi inutili.

L’istituzione deve essere rafforzata e a tal fine devono essere adottate tre misure: primo, l’istituzione del mandato d’arresto europeo deve essere spostata dal terzo al primo pilastro. Secondo, il Consiglio deve adottare, al più presto possibile, la proposta volta ad armonizzare i criteri minimi nei procedimenti penali. Terzo, ogni ostacolo costituzionale all’applicazione del mandato d’arresto deve essere eliminato. Nel mio paese, Cipro, la costituzione sarà emendata nei prossimi giorni, proprio per allinearsi a questa istituzione. La lotta contro la criminalità non è solo un problema nazionale, è un problema che coinvolge tutta l’Europa. Per questo dobbiamo contribuire tutti al rafforzamento del mandato d’arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Martine Roure, a nome del gruppo PSE. – (FR) Signor Presidente, desidero ringraziare la nostra relatrice per il lavoro estremamente approfondito che ha svolto. In realtà, questa relazione non solo ci consente di valutare il mandato d’arresto europeo – il primo strumento pratico dello spazio giudiziario europeo – ma ci offre anche l’occasione di ridefinire le nostre priorità per quanto riguarda la realizzazione di un vero spazio giudiziario europeo.

Il mandato d’arresto europeo, come abbiamo detto, ha segnato un evidentissimo successo: dalla sua introduzione in tutta l’Unione europea sono stati emessi 2 600 mandati, e conseguentemente le procedure giudiziarie sono state notevolmente accelerate.

Le frontiere non costituiscono pertanto più un ostacolo alla giustizia. Questo successo mostra che gli Stati membri sono disposti a lavorare insieme. Rafforziamo così il principio della fiducia reciproca, pietra angolare dello spazio giudiziario europeo. Il mandato d’arresto europeo si è tuttavia scontrato ad alcuni ostacoli che certi governi hanno frapposto alla sua applicazione, e deploro il ritardo di recepimento registrato in Italia. Questo ritardo ha determinato una valutazione tardiva di questo paese da parte della Commissione.

Inoltre, gli Stati membri interpretano diversamente il mandato nelle legislazioni nazionali. Questo illustra anche la mancanza di volontà degli Stati membri e i limiti imposti dalle modalità decisionali in questo ambito. Tuttavia, il successo del mandato d’arresto europeo mostra che è impossibile limitarsi al diritto civile. Dobbiamo essere più ambiziosi ed estendere la cooperazione giudiziaria al diritto penale.

Per questo motivo, riteniamo essenziale fare ricorso all’articolo 42 e alla clausola “passerella”, onde consentire un’armonizzazione minima della legislazione penale europea. Potremo in questo modo porre fine all’applicazione della regola dell’unanimità, che rallenta la realizzazione di un reale spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Inoltre dobbiamo colmare il deficit democratico, e solo un pieno e completo coinvolgimento del Parlamento europeo nella realizzazione dello spazio giudiziario europeo assicurerà la protezione dei diritti fondamentali. Inoltre, come possiamo progredire se ci limitiamo al settore della sicurezza? E’ sicuramente importante fare progressi per quanto riguarda le forze di polizia, benissimo, ma dobbiamo anche stabilire norme rigorose in materia di diritti fondamentali. Quindi, deve essere affrontata in parallelo la proposta relativa alle garanzie procedurali.

Per concludere, rivolgo una domanda specifica alla Commissione e al Consiglio: quando potremo finalmente compiere progressi con altri strumenti concreti, come lo scambio di prove e di informazioni tra casellari giudiziari?

 
  
MPphoto
 
 

  Graham Watson, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signor Presidente, desidero congratularmi con l’onorevole Hazan, relatrice del Parlamento. Il mio gruppo condivide ampiamente la sua valutazione e le sue preoccupazioni. Sono stato io a sottoporre questo tema all’attenzione dell’Aula, in qualità di relatore. Ho avuto l’onore di farlo nel 2001. Tuttavia, non interverrei qui oggi a nome del mio gruppo se non fosse per il fatto che il nostro collega, onorevole Duquesne, che era all’epoca ministro degli Interni in Belgio e che ha sostenuto con convinzione questa misura, si trova purtroppo in ospedale in gravi condizioni.

All’epoca in cui abbiamo trattato il tema, credevamo che il mandato d’arresto europeo offrisse soluzioni pratiche al problema che più preoccupava i cittadini europei: la sicurezza.

L’esperienza ha dimostrato che il mandato è l’arma più preziosa di cui dispone d’Europa nella lotta contro la criminalità transfrontaliera, che consente alle autorità giudiziarie di ridurre la durata media della procedura di estradizione a 13 giorni in oltre la metà dei casi; 13 giorni rispetto ai mesi di attesa necessari in passato. E’ stato utilizzato correttamente dagli Stati membri e in genere ha funzionato bene.

Nessuno nega che ci siano state alcune difficoltà iniziali. Oltre ai ritardi di attuazione, decisioni controverse dei tribunali in Polonia e in Germania hanno generato un certo scetticismo – e accuse secondo cui questa misura viola i diritti fondamentali. Tuttavia, tutti gli Stati membri sono vincolati dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, come specificatamente stabilito da questa misura.

Oggi vorrei porre due domande. La prima è rivolta al Consiglio. Il Consiglio additerà gli Stati membri che bloccano la decisione quadro relativa ai diritti procedurali, che dissiperebbe qualsiasi timore di violazione dei diritti fondamentali in questa misura? Qual è, secondo il Consiglio, la tempistica prevedibile per l’accordo su questa decisione quadro?

La seconda domanda è rivolta alla Commissione. Ci potrebbe dire il Commissario se il mandato è ora applicato correttamente nel paese che egli conosce meglio e se altri Stati membri stanno tirando le cose per le lunghe, e se avvierà procedure contro qualsiasi Stato membro che abbia eventualmente applicato la legge in modo errato o ne abbia limitato gli effetti?

 
  
MPphoto
 
 

  Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE. – (NL) Signor Presidente, è fuori dubbio che il mandato d’arresto europeo sta già dando i suoi frutti in molti modi ma, anche se rende il sistema di estradizione più efficiente, notevolmente più rapido e anche meno arbitrario, presenta ancora alcuni difetti. All’epoca, il mio gruppo si era detto contrario alla sua introduzione, perché mancavano accordi sulle norme procedurali minime in materia penale. Gli interventi messi a punto riguardano però solo la ricerca dei sospetti, e non introducono le garanzie necessarie a salvaguardare i loro diritti. Potrebbe sembrare un’azione decisiva e forte contro la criminalità, ma costituisce allo stesso tempo un ostacolo alla cooperazione in materia di estradizione.

Tre anni dopo l’adozione del mandato d’arresto, la situazione non è cambiata. La decisione quadro relativa ai diritti procedurali dei sospetti non è stata ancora adottata dal Consiglio. Mi unisco all’appello rivolto al Consiglio dall’onorevole Watson che chiede di sapere quali Stati membri sono contrari al miglioramento dei diritti dei sospetti e perché. Infatti, quello che intendiamo dire, e che ha espresso anche l’onorevole Demetriou, è che mentre tutti gli Stati membri devono rispettare i diritti dei sospetti e la Convenzione dei diritti dell’uomo, ci sono comunque molti procedimenti pendenti a Strasburgo. Allo stesso modo, ci sono moltissime differenze tra gli Stati membri rispetto a queste procedure.

Se fossimo tutti d’accordo sui diritti dei sospetti, la firma dell’accordo sui diritti procedurali sarebbe una pura formalità, ma non è così, perché ci sono differenze di rilievo che fanno sì che i tribunali nazionali stiano ora cercando di immaginare in quali condizioni sarebbe ammessa l’estradizione. Questo significa che in molti casi giudiziari, non c’è stata estradizione in altri Stati membri dell’Unione europea. Un esempio è quello di un caso giudiziario a Bolzano, in cui il tribunale locale si è rifiutato di consegnare un cittadino italiano all’Austria.

Quando avremo accordi comuni sui diritti dei sospetti, le procedure di consegna saranno più semplici. Chiedo pertanto al Consiglio di non considerare questo elemento come un premio in termini di diritti delle persone sospettate, ma come una componente necessaria: la repressione e le ricerche devono andare di pari passo, e allo stesso tempo deve essere garantito lo Stato di diritto, anche a livello europeo. Dopo tutto, l’assenza di fiducia reciproca tra gli Stati membri avrà un impatto negativo anche sull’aspetto relativo alle ricerche dei criminali sospettati.

 
  
MPphoto
 
 

  Giusto Catania, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, onorevoli colleghi, la valutazione sul mandato d’arresto europeo va fatta analizzando complessivamente gli effetti che la decisione quadro ha sulla cooperazione giudiziaria, sul riconoscimento reciproco dei reati, sul rispetto delle garanzie individuali e delle libertà civili.

Purtroppo, oggi ci troviamo in grande difficoltà, alcuni Stati membri hanno mostrato difficoltà nell’applicazione perché ostacolati perfino dalle loro costituzioni nazionali. Tuttavia sarebbe sbagliato pensare di imporre torsioni alle costituzioni nazionali per garantire il mandato d’arresto.

La valutazione di oggi, purtroppo, deve prescindere dai dati di un paese: l’Italia, che, per tutelare gli interessi privati a causa di un ministro decisamente euroscettico e antieuropeo, non ha recepito in tempo la normativa comunitaria.

Infine non è possibile pensare di istituire il mandato d’arresto europeo senza preliminarmente istituire norme minime comuni in materia di procedura penale e senza prevedere garanzie condivise. Il Parlamento sulle procedure minime si è già espresso, aspettiamo che il Consiglio vada avanti su questo punto. E’ stato come costruire un palazzo partendo dal tetto invece che dalle fondamenta.

In realtà il mandato d’arresto europeo può essere sicuramente uno strumento utile a sottrarre al volere politico l’estradizione dei criminali e già ci sono alcuni esempi positivi al riguardo, ma la procedura è macchiata da un vizio di origine, da un peccato originale scaturito dalla fretta di dover rispondere con legislazioni di emergenza agli attentati terroristici.

Condivido molto delle valutazioni proposte dall’onorevole Hazan nella sua relazione. In commissione il testo è stato migliorato, evitando anche di estendere la lista dei trentadue reati, ma il nostro giudizio non può non derivare proprio dalla falsa partenza determinata dall’ossessione sicuritaria. C’è un vecchio proverbio italiano che dice: “La gatta frettolosa fece i gattini ciechi”. Questa metafora si può applicare perfettamente alla valutazione del primo anno d’applicazione del mandato d’arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Johannes Blokland, a nome del gruppo IND/DEM. – (NL) Signor Presidente, appoggio questa misura volta a combattere con maggiore efficacia il terrorismo. Nel dibattito del 2002, avevo sostenuto che nell’elenco dovevano figurare solo i reati per i quali esisteva una definizione europea o internazionale. L’attuale elenco di reati è troppo vasto, e questo potrebbe determinare incertezza giuridica e discriminazione. Gli Stati membri sfruttano così qualsiasi possibile occasione per applicare il criterio della doppia incriminazione.

L’onorevole Hazan ha ragione quando esorta il Consiglio a garantire l’eliminazione della doppia incriminazione. Inizialmente, aveva addirittura chiesto di ampliare l’elenco dei reati – una richiesta che è stata respinta dalla Commissione. Visti gli attuali indicatori, è stata sicuramente una proposta poco opportuna. E’ meglio seguire da vicino le evoluzioni dei prossimi due anni. Prevedo che una valutazione condurrà tuttalpiù alla contrazione dell’elenco attuale. L’elenco può essere ampliato, nel pieno rispetto della certezza giuridica, solo se tutti i reati specificati sono definiti a livello europeo. Sarebbe tuttavia poco auspicabile che il diritto penale fosse armonizzato, in modo surrettizio, grazie a questa decisione.

 
  
MPphoto
 
 

  Brian Crowley, a nome del gruppo UEN. – (EN) Signor Presidente, desidero ringraziare la relatrice per il lavoro che ha svolto su questa materia. Purtroppo, tuttavia, si ha l’impressione che la relatrice, come tutti noi qui al Parlamento, si sia trovata a lavorare in una situazione di svantaggio, poiché non abbiamo ancora accesso al Consiglio e al meccanismo di valutazione della Commissione in merito al funzionamento del mandato d’arresto europeo.

Possiamo imparare qualcosa dall’esperienza che abbiamo già acquisito. Per quanto riguarda i lati positivi, rispetto alla vecchia procedura di estradizione, i tempi si sono enormemente accorciati. I colleghi parlano di 90-42 giorni, ma alcune procedure di estradizione, che in passato sarebbero andate avanti per anni tra gli Stati membri dell’Unione europea, ora si sono ridotte a 42 giorni.

Tuttavia, dobbiamo essere cauti ed andare con i piedi di piombo per quanto riguarda i diritti costituzionali e le libertà fondamentali. Alcuni tribunali hanno espresso dubbi sul funzionamento del mandato d’arresto europeo, sia per quanto riguarda il suo recepimento nel diritto internazionale con il meccanismo utilizzato, sia in merito al modo in cui certi tribunali hanno interpretato taluni elementi della procedura del mandato d’arresto.

A prescindere dall’armonizzazione, questa idea del rispetto, della fiducia e della comprensione reciproci tra le autorità giudiziarie è il primo passo verso la creazione di un’area di attività giudiziaria più ampia e inclusiva. Una delle difficoltà che dobbiamo affrontare deriva dal fatto che abbiamo sistemi giuridici diversi negli Stati membri dell’Unione europea, che hanno dato vita a complessi normativi e giurisprudenza. E questo influisce in una certa qual misura sul modo in cui possiamo utilizzare al meglio questo spazio. Proprio per questo, nella fase iniziale, era stata una buona idea limitare a 32 le categorie di reati. Ora, tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, possiamo esaminare il problema più da vicino.

La mia ultima osservazione è che non dovremmo avere fretta di realizzare subito tutti questi obiettivi. Non dimentichiamo che alcuni paesi hanno recepito la decisione quadro solo negli ultimi mesi. Abbiamo bisogno di più tempo per studiare la valutazione e garantire che ci sia un funzionamento corretto.

Infine, il rispetto fondamentale delle libertà e dei diritti umani deve essere al centro di tutto il nostro lavoro in questo ambito.

 
  
MPphoto
 
 

  Koenraad Dillen (NI).(NL) Signor Presidente, onorevoli colleghi, due settimane fa, quando il nostro ministero per la sicurezza dello Stato si è fatto sfuggire Fehriye Erdal, una pericolosa esponente del movimento terroristico turco DHKP-C, il giorno prima della pronuncia della sentenza di condanna a quattro anni di carcere, e senza che nemmeno un ministro sia stato chiamato a rendere conto dell’evento, il Belgio è diventato ancora una volta lo zimbello di tutta l’Unione europea. In altri Stati membri, il DHKP-C è incluso già da tempo nell’elenco dei gruppi terroristici pericolosi, ma non in Belgio, dove Fehriye Erdal godeva indisturbata di rifugio e asilo.

Questo fatto mi è stato ricordato, mio malgrado, quando abbiamo iniziato la valutazione del mandato d’arresto europeo. Se vogliamo condurre una valutazione efficace delle regole e delle procedure tese a combattere la criminalità transfrontaliera, compreso il terrorismo, servendoci, tra le altre cose, del mandato d’arresto europeo, l’unica conclusione a cui posso giungere, quando si verificano errori grossolani di questo tipo, è che l’Unione europea ha ancora molta strada da fare.

 
  
MPphoto
 
 

  Jaime Mayor Oreja (PPE-DE).(ES) Signor Presidente, desidero innanzi tutto congratularmi con l’onorevole Hazan, per la sua relazione, indubbiamente precisa e rigorosa.

Desidero segnalare che l’approvazione del mandato d’arresto europeo – e non dobbiamo mai dimenticarlo – non è stata semplicemente l’approvazione di un nuovo strumento giuridico, né tantomeno tale strumento si limita a sostituire un sistema di estradizione obsoleto; è stata invece un’azione emblematica, una risposta, espressione ed immagine di un nuovo atteggiamento.

E’ stato il frutto emblematico dell’urgente necessità di creare uno spazio giudiziario e di polizia europeo; è stata la reazione europea al terribile attentato dell’11 settembre alle Torri gemelle a New York e, allo stesso tempo, espressione ed immagine dell’atteggiamento politico secondo cui il terrorismo doveva essere combattuto attivamente affrontando la sicurezza grazie ad una politica interna dell’Unione europea, uno dei grandi obiettivi che dovremmo davvero cercare di attuare.

Mi preme ricordare che ho avuto l’opportunità di presentare questo mandato all’epoca in cui ero al Consiglio dei ministri e, purtroppo, non è stato approvato fino a quando si sono verificati gli attentati dell’11 settembre. E’ pertanto fondamentale che non sia reintrodotta la verifica della doppia incriminazione, che si risolvano le varie incompatibilità con le diverse costituzioni e che i giudici nazionali non introducano strumenti supplementari prima che un altro attentato ci obblighi a introdurre urgentemente e in tutta fretta modifiche a questo importantissimo mandato.

Non ci devono dunque essere ostacoli o esitazioni in merito a questo tema. E’ sicuramente necessaria una volontà incondizionata, e dobbiamo anche ricordare il lavoro estremamente importante di un ministro degli Interni di quell’epoca, Antoine Duquesne, che non è qui oggi, ma che ha svolto un ruolo decisivo e cruciale nel fare sì che il mandato d’arresto europeo fosse oggetto del nostro dibattito di oggi pomeriggio.

 
  
MPphoto
 
 

  Stavros Lambrinidis (PSE).(EL) Signor Presidente, signora Ministro, signor Vicepresidente della Commissione, onorevoli colleghi, desidero anch’io congratularmi a mia volta con la relatrice per il lavoro svolto. Il mandato d’arresto europeo di per sé non è uno strumento sufficiente per la creazione di uno spazio europeo di sicurezza, libertà e giustizia, e riusciremo ad applicarlo in modo corretto, solo se consolideremo in misura sostanziale la fiducia reciproca tra i giudici, se applicheremo regole comuni minime ai procedimenti penali per tutelare i diritti fondamentali dei sospetti e se realizzeremo un elementare ravvicinamento delle legislazioni nazionali.

Per questo, come primo passo, chiediamo l’approvazione della decisione quadro, con gli emendamenti del Parlamento europeo, relativa a taluni diritti procedurali accordati nel quadro di procedimenti penali nell’Unione europea. Speriamo anche che la futura Agenzia per i diritti umani svolga un ruolo sostanziale nella protezione e nel rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali nell’ambito del mandato d’arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Sarah Ludford (ALDE).(EN) Signor Presidente, l’utilità del mandato d’arresto europeo è emersa in tutta evidenza, specialmente per gli iscritti al mio collegio elettorale di Londra, quando Hussein Osman, sospettato negli attentati del 21 luglio, è stato consegnato al Regno Unito e sottoposto a processo nel giro di qualche settimana invece che di anni. Tuttavia, due terzi degli Stati membri hanno presentato espliciti motivi di rifiuto: la violazione dei diritti fondamentali. Per i casi in cui tale motivazione è valida, essa giustifica il gradito cambiamento di parere della Presidenza austriaca rispetto al fatto che ci debba essere un accordo in materia di norme minime per procedimenti giudiziari giusti e equi.

Dobbiamo tuttavia fare di più per investire nel sistema della giustizia penale, come ha chiesto il Parlamento europeo un anno fa. Purtroppo, molti politici di primo piano cedono alla tentazione di criticare i giudici per sentenze non di loro gradimento. Lo scorso anno il Primo Ministro britannico, Tony Blair, si è vantato del modo in cui aveva attaccato il sistema della giustizia penale. Invece di mettere in discussione diritti fondamentali, come la presunzione di innocenza e l’habeas corpus, e magari di colludere con voli destinati a luoghi di tortura e con le cosiddette consegne speciali, dobbiamo rendere le norme più rigorose, e non il contrario.

 
  
MPphoto
 
 

  Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL).(DE) Signor Presidente, Ministro Gastinger, signor Commissario, nel luglio dello scorso anno la Corte costituzionale tedesca ha dichiarato nulla la legge di attuazione del mandato d’arresto europeo. Ha giustamente chiesto che i legislatori tedeschi adempissero pienamente alla loro responsabilità in termini di protezione e garanzia dei diritti civili fondamentali garantiti dalla costituzione tedesca. Questa sentenza è stata indubbiamente un sonoro schiaffo per i legislatori tedeschi.

Proprio in questo contesto mi risulta del tutto incomprensibile, signora Ministro, che il Consiglio permetta che la decisione quadro relativa ai diritti procedurali si trascini in questo modo senza, finora, aver fatto nulla in merito. E’ semplicemente inaccettabile, e i diritti degli imputati, proprio in considerazione del mandato d’arresto europeo, devono essere chiaramente rafforzati. Mi associo a quanto hanno già detto molti colleghi.

Tra questi diritti c’è il diritto per gli imputati di essere informati dei propri diritti in una lingua che conoscono bene. Devono avere il diritto di avvalersi del servizio di un interprete, e naturalmente deve essere garantita la traduzione dei documenti pertinenti al procedimento penale.

Signora Gastinger, è giunto il momento che il Consiglio faccia qualcosa; è fondamentale che agisca, poiché i cittadini dell’Unione europea devono avere la certezza che i loro diritti siano protetti e rispettati nello stesso modo in tutta Europa.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. DOS SANTOS
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 
 

  Ashley Mote (NI).(EN) Signor Presidente, i paesi abituati al diritto romano e napoleonico devono accettare che lo Stato governi la loro vita, ma in Gran Bretagna qualsiasi idea di questo tipo è un abominio. Nel paese da cui provengo, lo Stato non esiste per diritto e il governo del giorno risponde di fronte a chi lo ha eletto.

Le nostre tutele contro qualsiasi tentativo di ingerenza da parte dello Stato nelle libertà e nei diritti risalgono a secoli fa e sono protette dal diritto consuetudinario e dal diritto legislativo. Nessun europeo ha il diritto di detenere o allontanare un cittadino britannico dal Regno Unito senza che ci sia stato un giusto processo, e questo significa salvaguardia contro la detenzione dopo tre giorni a meno che un tribunale esamini le prove e decida diversamente. Questo significa anche che non può esistere alcun reato che non sia un reato nel Regno Unito: la xenofobia, per esempio, nel Regno Unito può essere un’imputazione. Beneficiamo ancora della presunzione di innocenza, della tutela del processo con giuria e del divieto della doppia incriminazione, nonostante i vergognosi sforzi compiuti dal governo Blair per allinearsi a quello che l’Unione europea decide di chiamare legge.

I cittadini dei vostri paesi starebbero molto meglio se godessero dei diritti e delle libertà dei britannici. Imparate questa lezione e forse riuscirete a conquistare i cuori e le menti. Qualcuno dovrebbe dire al Commissario Wallström ...

(Il Presidente interrompe l’oratore)

 
  
MPphoto
 
 

  Carlos Coelho (PPE-DE).(PT) Ministro Gastinger, Commissario Frattini, onorevoli colleghi, anch’io desidero iniziare ringraziando l’onorevole Hazan per la sua eccellente relazione. Come ha affermato l’onorevole Mayor Oreja, accogliamo con favore l’istituzione del mandato d’arresto europeo come passo innovativo e molto efficace per lo sviluppo della cooperazione giudiziaria e il rafforzamento della cooperazione e della fiducia reciproca. Questo mandato garantirà il medesimo livello di protezione giuridica a tutti i cittadini dell’Unione europea e diventerà uno dei principali strumenti nella lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata.

Purtroppo, la prima valutazione ha evidenziato molti problemi che ne impediscono la completa attuazione e che indeboliscono la fiducia reciproca. Si sono registrate difficoltà a livello di recepimento, per esempio, con il ricorso alla giurisdizione costituzionale in vari Stati membri, e ostacoli pratici riscontrati nell’attuazione del mandato d’arresto europeo, in particolare in termini di traduzione, trasmissione o utilizzo di formulari divergenti. C’è stata anche resistenza tra molti Stati membri che desiderano conservare certi elementi del sistema di estradizione tradizionale, come il controllo della doppia incriminazione e l’intervento delle autorità politiche nella procedura giudiziaria.

Desidero sottolineare tre punti: primo, vorrei ribadire i vantaggi che l’adozione del progetto di Trattato costituzionale porterebbe a questo spazio di cooperazione giudiziaria e di polizia, in particolare l’eliminazione dei pilastri. Come affermato dall’onorevole Demetriou, dobbiamo utilizzare le risorse di cui disponiamo, compresa la “passerella” prevista dall’articolo 42 del Trattato che dà la possibilità agli Stati membri di integrare il mandato d’arresto europeo nel primo pilastro, al fine di garantire maggiore trasparenza, il controllo democratico da parte del Parlamento e il controllo giurisdizionale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Secondo, desidero segnalare che dovremmo prendere ad esempio il mandato d’arresto nordico per rafforzare l’efficienza del mandato d’arresto europeo. Il mandato d’arresto nordico vanta alcuni aspetti innovativi, ivi compreso un regime di consegna più efficace e termini procedurali ancora più brevi.

Terzo e ultimo aspetto, è cruciale, come ha affermato il Commissario Frattini, che sia il Parlamento europeo sia i parlamenti nazionali partecipino alla prossima valutazione dei progressi compiuti nell’ambito dell’attuazione del mandato d’arresto europeo.

 
  
MPphoto
 
 

  Genowefa Grabowska (PSE).(PL) Signor Presidente, desidero associarmi alle congratulazioni che gli oratori precedenti hanno rivolto alla relatrice.

Nel 2002 l’Unione europea ha proposto un nuovo meccanismo nell’ambito del suo impegno nella lotta contro la criminalità. Mi riferisco al mandato d’arresto europeo. Ora, quasi quattro anni dopo, dobbiamo valutare l’efficienza della sua attuazione e capire che cosa è necessario fare per evitare che i criminali si sentano sicuri in Europa. Vorrei fare solo due commenti, se mi è consentito.

Primo, è deplorevole che, conformemente all’attuale sistema giuridico, il mandato d’arresto europeo sia uno strumento del terzo pilastro e non rientri nella competenza del Parlamento europeo o della Corte di giustizia delle Comunità europee. Chiaramente è necessario cambiare le cose. Si dovrebbe ricordare tuttavia che, secondo quanto previsto dalla Costituzione europea, i pilastri saranno eliminati e saranno sviluppati strumenti per l’amministrazione della giustizia. Inoltre, nuove procedure entreranno a fare parte delle competenze comunitarie. Conseguentemente, l’Unione dovrebbe diventare più efficiente e le sue decisioni avranno un carattere più trasparente e democratico. A tale proposito, vale la pena di ricordare che la parte del Trattato costituzionale relativa a questi metodi non è mai stata oggetto di proteste. Non è stata in alcun modo contestata durante le recenti campagne di ratifica, il che è di buon auspicio per questa istituzione.

Il mio secondo commento è che, nonostante il successo a livello di attuazione, il mandato d’arresto europeo si è scontrato con parecchi ostacoli giuridici di rilievo in certi paesi. L’Assemblea ha sentito qual è la situazione in Germania e a Cipro. Conosciamo anche la posizione di Belgio e Italia. Anche nel mio paese, la Polonia, ci sono difficoltà di attuazione del mandato d’arresto europeo. E’ stato integrato nel codice penale ed è applicato, ma nell’aprile 2005 la Corte costituzionale ne ha decretato l’incostituzionalità. Sono stati concessi 18 mesi per porre rimedio alla situazione, ed ora ce ne rimangono solo sette. Mi auguro che la Polonia risolva questa situazione contraddittoria in tempo utile.

 
  
MPphoto
 
 

  Ioannis Varvitsiotis (PPE-DE).(EL) Signor Presidente, due poli fondamentali della cooperazione europea in materia penale sono il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze e l’armonizzazione delle leggi degli Stati membri. Questi due principi si integrano a vicenda; tuttavia la loro attuazione è difficilmente realizzabile e richiederà molto tempo.

Ciononostante, deve essere compiuto ogni sforzo possibile per attuare una politica penale comune nell’Unione europea. Il mandato d’arresto europeo costituisce un primo passo importante per quanto riguarda il principio del riconoscimento reciproco delle sentenze penali e contribuisce a consolidare una cultura giuridica comune. Naturalmente, nonostante siano stati compiuti progressi in termini procedurali per adattare il mandato d’arresto europeo, certe difficoltà sussistono, per esempio, per quanto riguarda il recepimento uniforme o non uniforme della decisione quadro nelle legislazioni nazionali degli Stati membri e le categorie di reati per le quali non è accertato il carattere delittuoso. Occorre prestare particolare attenzione a queste difficoltà.

Analogamente, e mi rivolgo al Presidente in carica del Consiglio e ministro austriaco, signora Gastinger, mi chiedo perché ci debba essere questo elenco di 32 reati e perché non semplifichiamo l’intero processo dicendo che tutti i reati puniti con pene detentive superiori a tre anni sono oggetto di questo accordo. Questo agevolerebbe notevolmente sia la legislazione nazionale sia i giudici nazionali. Sono certo che, con l’abilità che la contraddistingue, signora Ministro, affronterà la questione.

 
  
MPphoto
 
 

  Karin Gastinger, Presidente in carica del Consiglio. – (DE) Signor Presidente, signor Vicepresidente della Commissione, onorevoli deputati del Parlamento europeo, nella mia dichiarazione conclusiva vorrei ribadire in termini molto generali che, nonostante le critiche del tutto legittime che avete espresso oggi su vari punti, possiamo partire dal presupposto che il mandato d’arresto europeo è sicuramente un risultato di cui possiamo essere fieri. E’ stato infatti un primo passo molto importante in vista della lotta comune contro la criminalità organizzata e il terrorismo secondo il principio del riconoscimento reciproco. E’ un elemento essenziale, e dobbiamo sempre tenerlo presente.

Molti deputati mi hanno chiesto di intervenire sulle salvaguardie procedurali minime nei processi penali, che ritengo essere un punto assolutamente fondamentale. Hanno sollevato la questione gli onorevoli Watson, Buitenweg, Catania, Lambrinidis, Ludford e Kaufmann. Saprete sicuramente che durante il Consiglio informale del 13 e 14 gennaio 2006 a Vienna abbiamo dedicato a questo tema un ampio spazio nella nostra discussione.

Sapete sicuramente anche che questa decisione quadro – e non esito a pronunciare queste parole – si trova attualmente in un vicolo cieco, cosa che al Consiglio decisamente deploriamo. Infatti vi posso garantire che in seno al Consiglio c’è la volontà politica di regolamentare in qualche modo queste garanzie procurali minime per l’imputato nei procedimenti penali. Vogliamo così lanciare un segnale politico molto importante.

Tuttavia ci sono problemi in relazione alla decisione quadro stessa, poiché alcuni Stati membri nutrono dubbi sulla base giuridica per l’adozione di uno strumento giuridico a livello europeo. E potete sicuramente immaginarvi che è un problema al quale è piuttosto difficile sottrarsi. Se osserviamo i dettagli, ci rendiamo conto che i dubbi hanno a che fare in particolare con il campo di applicazione e aspetti analoghi di cui stiamo discutendo. Vi posso tuttavia assicurare, a nome della Presidenza austriaca, che per noi questo è un argomento che riveste un’altissima priorità e che durante la nostra Presidenza vogliamo compiere progressi concreti.

Dobbiamo peraltro ricordare, inoltre, che le garanzie procedurali minime costituiscono un punto sul quale dobbiamo apportare un valore aggiunto rispetto alla Convenzione dei diritti dell’uomo, in particolare all’articolo 6; infatti l’articolo 6 costituisce la nostra base comune in Europa, verso la quale ci sentiamo tutti impegnati.

Durante la nostra Presidenza cercheremo pertanto di pervenire ad una soluzione in modo da poter compiere il passo successivo, che è davvero essenziale. Per noi è importante soprattutto riuscire ad uscire dal vicolo cieco nel quale ci troviamo attualmente.

L’onorevole Roure ha affrontato un altro aspetto importante, chiedendo a che punto siamo con gli altri strumenti, in particolare la procedura europea per l’acquisizione delle prove e lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie. In merito alle procedure per la raccolta delle prove, vi posso dire che a livello di Consiglio sono stati compiuti progressi considerevoli al riguardo. E’ evidente che l’elenco dei 32 reati – sul quale il dibattito è ritornato più volte – è ancora di estrema attualità. Affronterò questo aspetto successivamente.

E’ un altro tema da discutere, ma spero vivamente che anche su di esso potremo compiere molti progressi durante la nostra Presidenza. Potremmo riuscire a concludere questo fascicolo ma, qualora non risultasse possibile, saremo comunque in grado di passare alla Presidenza finlandese un fascicolo già maturo.

Passando ora alla decisione quadro sull’attuazione e il contenuto dello scambio di informazioni dei casellari giudiziari tra gli Stati membri e la decisione quadro sulla protezione dei dati personali, elaborate nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia, vi posso dire che ne stiamo discutendo a livello di gruppi di lavoro, e anche in questo caso, e crediamo di poter compiere progressi.

L’onorevole Varvitsiotis ha chiesto perché non prendiamo come base una pena detentiva di tre anni invece dell’elenco dei 32 reati. Per rispondere a questa domanda, posso dirle che – e sono certa che ne sia al corrente – questi 32 reati sono stati oggetto di una lunga ed approfondita discussione in seno al Consiglio prima di poter pervenire ad un accordo. E’ stato un processo molto complesso, e oggi siamo soddisfatti dell’elenco. Non dobbiamo dimenticare, quando esaminiamo questi 32 reati, che con questo elenco è stato deciso che questi sono i settori nei quali, in pratica, la doppia incriminazione non è più oggetto di ulteriori verifiche. E’ questa la motivazione alla base dell’elenco dei 32 reati. L’estradizione e l’applicazione del mandato d’arresto europeo continuano tuttavia ad essere possibili in altri settori, in cui si verifica solo la doppia incriminazione per applicare il mandato d’arresto europeo.

Come ho già detto, questi 32 reati sono ancora oggetto di discussione nell’ambito del fascicolo sul mandato d’arresto europeo, infatti sappiamo benissimo che alcuni di questi reati hanno una definizione molto ampia, mentre altri riguardano atti molto specifici, il che non è coerente, alla luce della situazione attuale, ne siamo perfettamente consapevoli. Siamo tuttavia lieti che l’elenco ci sia e, sulla base delle esperienze acquisite con il mandato d’arresto europeo, continueremo naturalmente a lavorarci. Vi chiedo di darci un po’ di tempo; ne abbiamo bisogno, se alla fine vogliamo poter disporre di una base valida per una cooperazione ancora migliore in questo settore.

 
  
MPphoto
 
 

  Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. – Signor Presidente, onorevoli deputati, vorrei esporre poche riflessioni dopo questo interessante dibattito.

In primo luogo ricordo che il monitoraggio sulla trasposizione del mandato d’arresto europeo proseguirà e il Parlamento ha a disposizione le nostre valutazioni su tutti gli Stati membri, da gennaio inclusa anche l’Italia con una relazione aggiuntiva; a giugno vi sarà una successiva relazione.

Mi rivolgo al presidente Watson per dire che, purtroppo, la Commissione non è in grado di avviare procedure di infrazione secondo la normativa comunitaria dato che si tratta di uno strumento di terzo pilastro. Sono particolarmente felice di ascoltare quello che alcuni onorevoli parlamentari hanno detto circa la possibilità, sulla quale ovviamente sarei d’accordo, di trasferire al primo pilastro uno strumento di tale importanza nella lotta al terrorismo e alla criminalità; ciò innescherebbe chiaramente le conseguenze positive di un monitoraggio ancora più effettivo e cogente di quello oggi possibile per noi.

Continueremo a mettere in evidenza i punti di forza e anche i punti deboli di ciascuna legge di trasposizione. Lo faremo restando in contatto continuo, onorevole Coelho, con i parlamenti nazionali, perché ovviamente dobbiamo renderci conto dei problemi esistenti, talvolta legati a ragioni costituzionali, talaltra a ragioni parlamentari, che hanno reso difficoltosa in alcuni Stati la piena attuazione della procedura. A mio avviso questo è rispetto del principio di leale collaborazione tra le Istituzioni.

Concludo il mio intervento dicendo che occorrerà integrare questo programma di azione europea con il mandato europeo per la raccolta delle prove. L’ho già detto prima, ma lo confermo adesso: mi sembra singolare che siamo stati in grado di giungere a un accordo per trasferire le persone da un paese all’altro, mentre non riusciamo a trasferire le prove che sono un elemento assai meno rilevante in termini di invasione nei diritti fondamentali, di fiducia reciproca. Esiste fiducia sufficiente per consegnare una persona arrestata e ancora non riusciamo a metterci d’accordo per raccogliere una prova da un paese all’altro.

Concordo con le valutazioni del Ministro Gastinger sulla necessità di fare davvero un passo avanti e auspico che con la Presidenza austriaca si pervenga a un accordo sul quale sussistono ancora solo pochi punti di divergenza.

Lo stesso vale per i diritti procedurali, devo riconoscere alla Presidenza austriaca che impegna grande energia nel tentativo di arrivare ad un accordo e a mio parere non sembra che la base legale sia un motivo di ostacolo. Ci sono argomenti giuridici, ma tutti gli argomenti giuridici si prestano a essere discussi.

Sono convinto che esista una base per trovare un accordo su un’iniziativa europea attinente ai diritti processuali; questo sarebbe un segnale politico estremamente importante.

So che esiste l’impegno della Presidenza, altrettanto importante è l’impegno sullo scambio di informazioni dei casellari giudiziari. Contestualmente, l’approccio repressivo deve essere bilanciato costantemente con un rafforzamento dei diritti e delle libertà, questo ci darà una carta politica in più per contrastare la criminalità.

 
  
MPphoto
 
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì, alle 11.30.

 
Note legali - Informativa sulla privacy