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Procedura : 2006/0143(COD)
Ciclo di vita in Aula
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Testi presentati :

A6-0153/2007

Discussioni :

PV 09/07/2007 - 15
CRE 09/07/2007 - 15

Votazioni :

PV 10/07/2007 - 8.32
CRE 10/07/2007 - 8.32
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Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0320

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 9 luglio 2007 - Strasburgo Edizione GU

15. Procedura di autorizzazione uniforme per additivi, enzimi e aromi alimentari – Additivi alimentari – Enzimi alimentari – Aromi e ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti (discussione)
Processo verbale
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  Presidente. – L’ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

– la relazione (A6-0153/2007), presentata dall’onorevole Westlund a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari [COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD)]

– la relazione (A6-0154/2007), presentata dall’onorevole Westlund a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari [COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD)]

– la relazione (A6-0177/2007), presentata dall’onorevole Doyle a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2001/112/CE del Consiglio [COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD)]

– la relazione (A6-0185/2007), presentata dall’onorevole Drčar Murko a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati nei e sui prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2232/96 e la direttiva 2000/13/CE [COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD)].

 
  
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  Markos Kyprianou, Membro della Commissione.(EN) Signor Presidente, sono lieto della discussione odierna, ma mi rendo conto che per coloro che non conoscono i particolari di queste proposte il tema non sarà molto allettante. L’argomento infatti può sembrare molto tecnico, ma non per me, dal momento che queste proposte comprendono gran parte delle priorità europee – per esempio la sicurezza alimentare e la protezione dei consumatori, che rappresenta una delle priorità principali. Esse inoltre riguardano l’innovazione e la competitività dell’industria alimentare europea, che è una delle maggiori industrie europee. Queste proposte mirano a semplificare e migliorare le normative. Anche se per il momento non siamo ancora pienamente d’accordo sui temi concernenti queste proposte, sono certo che concordiamo sui principi, l’obiettivo e gli scopi delle proposte e che presto definiremo una soluzione che soddisfi tutti.

Ringrazio tutte le relatrici, l’onorevole Westlund per il lavoro svolto, e le onorevoli Doyle e Drčar Murko per l’impegno che hanno dedicato alla stesura di queste relazioni e, naturalmente, per il sostegno riservato alla proposta. Questo pacchetto offre uno strumento di semplificazione, armonizzazione e coerenza fra i tre settori. La procedura uniforme di autorizzazione istituirà un sistema per valutare e autorizzare gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari in maniera coerente, e semplificherà le procedure amministrative per le autorità nazionali e gli operatori economici.

La comitatologia è un tema delicato. La proposta introduce la comitatologia per aggiornare gli elenchi comunitari di additivi, enzimi e aromi alimentari, al fine di garantire un aggiornamento tempestivo. Desidero ricordare che sono questioni puramente tecniche e scientifiche, ma dobbiamo riuscire a risolverle rapidamente. Si tratta infatti di una questione essenziale per la sicurezza dei consumatori e la competitività dell’industria alimentare. Conosco le preoccupazioni espresse da alcuni deputati di quest’Assemblea in merito alla proposta di utilizzare la comitatologia, ma l’alternativa sarebbe onerosa e poco pratica per tutti, in particolare per il Parlamento europeo, e in concreto non funzionerebbe. So che sono già stati presentati numerosi emendamenti che introdurrebbero la codecisione per aggiornare l’elenco comunitario degli additivi, degli enzimi e degli aromi alimentari. L’esperienza acquisita nel campo dei vari additivi alimentari dimostra che l’autorizzazione delle sostanze secondo la procedura di codecisione è lunga e complessa, e ha quindi un impatto negativo sull’innovazione; tali ritardi aumentano anche i rischi per i consumatori. D’altro canto, la comitatologia consente una rapida autorizzazione e l’introduzione di restrizioni o la rimozione di sostanze, se necessario, per proteggere i consumatori.

Crediamo che la proposta di utilizzare la comitatologia rappresenti un passo avanti verso la semplificazione del quadro giuridico, e sia essenziale per le tre proposte. Per questo motivo ci opporremmo a quegli emendamenti che introducessero la codecisione per autorizzare tali sostanze. Sostengo tuttavia senza riserve i necessari adeguamenti contenuti nella proposta al fine di istituire una procedura normativa soggetta al controllo parlamentare. Vorrei chiarire questo punto, perché quando la proposta della Commissione è stata adottata, il processo di adozione del nuovo sistema era ancora in corso; quindi essa fa ancora riferimento alla normale procedura normativa e dovrà essere adattata. Presenteremo perciò una proposta emendata, per tener conto della nuova procedura normativa soggetta a controllo, che favorirà il diritto del Parlamento di esercitare tale controllo e di avere voce in capitolo nell’autorizzazione di additivi, enzimi e aromi alimentari. Credo che questa nuova procedura raggiungerà l’obiettivo del Parlamento europeo offrendo al contempo i vantaggi di una procedura più semplice.

Adesso considereremo brevemente gli additivi alimentari e le altre proposte. Gli additivi alimentari vengono utilizzati fin dai tempi antichi per migliorare l’aspetto del cibo e mantenere le proprietà nutrizionali. La regolamentazione di tali sostanze è importante per garantire la sicurezza alimentare ed evitare che i consumatori vengano fuorviati. Per questo è opportuno aggiornare l’attuale legislazione, incoraggiando l’innovazione e lo sviluppo a condizione che siano sicuri. La valutazione viene svolta dall’EFSA nel rispetto dei criteri fissati dalla legislazione. Anche l’attuale direttiva sugli aromatizzanti dev’essere sostanzialmente emendata, per tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici nel campo degli aromatizzanti, nonché degli sviluppi della legislazione alimentare che hanno interessato la Comunità europea. Per garantire chiarezza, efficienza e semplificazione, aggiungerò che l’approccio migliore è quello di sostituire la direttiva con un nuovo regolamento sugli aromatizzanti, insieme a un regolamento distinto sulle procedure uniformi di autorizzazione. La proposta sugli aromatizzanti offre un alto livello di protezione ai consumatori, consentendo all’industria di continuare a sviluppare nuovi aromatizzanti e nuove applicazioni per rispondere alla crescente domanda di prodotti più validi da parte dei consumatori.

E infine abbiamo la proposta sugli enzimi alimentari, che vengono usati per tradizione nella produzione di alimenti come pane, formaggio, birra e vino. Essi possono migliorare le caratteristiche, l’aspetto e il valore nutrizionale degli alimenti e possono essere utilizzati come alternative alla tecnologia chimica. In questa fase, l’utilizzo degli enzimi alimentari non è ancora del tutto armonizzato all’interno dell’Unione europea, e i contesti normativi nazionali differiscono notevolmente da uno Stato membro a un altro. Questa carenza di armonizzazione ha eretto barriere che ostacolano il commercio e la crescita del settore. Peraltro, non esiste attualmente una valutazione della sicurezza degli enzimi alimentari a livello europeo, eccezion fatta per quei pochi che sono considerati additivi. Nel frattempo la tecnologia ha fatto molti progressi, i metodi di produzione degli enzimi sono divenuti gradualmente più complessi e il loro utilizzo più sofisticato e diffuso. La valutazione della sicurezza di tutti gli enzimi alimentari è perciò essenziale.

La proposta della Commissione intende colmare l’attuale vuoto normativo elaborando norme armonizzate per l’autorizzazione e l’utilizzo degli enzimi alimentari nella Comunità. L’istituzione dell’elenco comunitario degli enzimi approvati e gli efficaci aggiornamenti dell’elenco mediante la comitatologia favoriranno la competitività di questo settore, in cui l’Europa occupa una posizione di punta, e garantiranno un alto livello di protezione dei consumatori.

Il tempo a mia disposizione si sta esaurendo, e quindi non vi tedierò offrendo una specifica risposta a ogni emendamento, ma un elenco completo della posizione della Commissione su ognuno degli emendamenti sarà a disposizione del Parlamento. Confido che sarà incluso nel resoconto della seduta. La risposta illustrerà la nostra posizione su ogni emendamento.

Per concludere desidero ringraziare il Parlamento per il considerevole sforzo speso a favore dell’intero pacchetto legislativo. Nostro comune interesse dev’essere – non ho dubbi in questo senso – quello di mantenere unite queste proposte, utilizzando un approccio coerente.

Relazione Westlund (A6-0153/2007)

Complessivamente la Commissione può accogliere ventotto emendamenti per intero, previa riformulazione, in parte o in linea di principio. Ne respinge undici su un totale di trentanove.

Diciassette emendamenti sono accettabili: i nn. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32.

Un emendamento è accettabile in parte previa riformulazione: il n. 37.

Dieci emendamenti sono accettabili in linea di principio, previa riformulazione: i nn. 3, 8, 11, 12, 19, 25, 34, 35, 36, 38.

Undici emendamenti non sono accettabili: i nn. 13, 14, 16, 17, 18, 20, 26, 29, 31, 33, 39.

Relazione: Westlund (A6-0154/2007)

Complessivamente la Commissione può accogliere quarantasei emendamenti per intero, previa riformulazione, in parte o in linea di principio. Ne respinge trentacinque su un totale di ottantuno.

Ventuno emendamenti sono accettabili: i nn. 8, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 36, 39, 42, 46, 48, 51, 56, 57, 59, 60, 3, 61, 62.

Un emendamento è accettabile in parte: il n. 33 (parte).

Sei emendamenti sono accettabili in linea di principio: i nn. 9, 26, 28, 35, 43, 44.

Diciotto emendamenti sono accettabili in linea di principio previa riformulazione: i nn. 7, 15, 23, 37, 55, 58, 1, 4, 63, 65 (64riv), 66 (65riv), 68 (67riv), 69 (68riv), 70riv, 71, 77, 79, 80.

Trentacinque emendamenti non sono accettabili: i nn. 10, 11, 12, 17, 20, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 2, 5, 6, 67 (66riv), 70 (69riv), 72, 73, 74, 75, 76, 78, 81.

Relazione: Doyle (A6-0177/2007)

Complessivamente la Commissione può accettare trentadue emendamenti per intero, previa riformulazione, in parte o in linea di principio. Ne respinge otto su un totale di quaranta.

Tredici emendamenti sono accettabili: i nn. 2, 3, 8, 10, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 35, 40.

Tre emendamenti sono accettabili in parte: i nn. 1, 4, 19.

Tre emendamenti sono accettabili in parte previa riformulazione, i nn. 12, 14, 21.

Tredici emendamenti sono accettabili in linea di principio previa riformulazione: i nn. 5, 7, 11, 15, 17, 18, 20, 24, 26, 29, 33, 34, 36.

Otto emendamenti non sono accettabili: i nn. 6, 9, 13, 16, 32, 37, 38, 39.

Relazione: Drčar Murko (A6-0185/2007)

Complessivamente la Commissione può accettare ventinove emendamenti per intero, previa riformulazione, in parte o in linea di principio. Ne respinge ventiquattro su un totale di cinquantatré.

Quindici emendamenti sono accettabili: i nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 28, 29, 30, 35, 36, 48.

Dieci emendamenti sono accettabili in linea di principio previa riformulazione: i nn. 10, 14, 18, 25, 27, 31 (prima parte), 39, 41, 42, 45.

Tre emendamenti sono accettabili in parte: i nn. 24, 33, 34.

Un emendamento è accettabile in parte previa riformulazione: il n. 1.

Venticinque emendamenti non sono accettabili: i nn. 2, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 31 (seconda parte), 32, 37, 38, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53.

 
  
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  Åsa Westlund (PSE), relatore.(SV) Signor Presidente, desidero ringraziare la Commissione e il Commissario Kyprianou per la loro costruttiva cooperazione, nonché la Presidenza tedesca, quella portoghese e il Consiglio dei ministri per la disponibilità di cui hanno dato prova al fine di raggiungere un accordo su questioni che sono di grande rilevanza per molti operatori e consumatori. Vorrei inoltre ringraziare calorosamente le relatrici, onorevoli Doyle e Drčar Murko, per le altre relazioni che fanno parte di questo pacchetto, e i due relatori ombra per le mie due relazioni. Ci sono stati molti incontri fruttuosi, in un clima di cooperazione molto costruttivo. Confido quindi che le discussioni in materia continueranno nello stesso spirito costruttivo e sereno.

Comincerò parlando della proposta di regolamento sugli additivi alimentari. In diverse occasioni è necessario utilizzare gli additivi, per esempio per aumentare la durata di conservazione o per migliorare la consistenza degli alimenti. Non è chiaro però in che modo tali additivi influiscano sulla nostra salute e sull’ambiente; peraltro, gli additivi talvolta vengono usati per fuorviare noi consumatori. Mi auguro quindi che la legislazione dell’Unione europea sugli additivi alimentari sia resa più severa, in particolare per quanto riguarda la necessità di requisiti rigorosi che impediscano di fuorviare i consumatori; è poi necessario imporre che, al momento di autorizzare un additivo, si tenga debito conto del modo in cui questo influirà sull’ambiente e sulle persone affette da allergie.

L’attuale legislazione contiene già alcuni requisiti che impongono di non fuorviare il consumatore in relazione all’uso di additivi. Fin troppo spesso, tuttavia, i consumatori vengono di fatto fuorviati. Basti pensare, per esempio, all’agente colorante utilizzato per dare l’impressione che uno yogurt economico contenga una maggiore quantità di frutta o bacche di quanta ne contiene in realtà. Il requisito che l’additivo non dev’essere utilizzato in maniera fuorviante per i consumatori, quindi, dev’essere reso più rigoroso. La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare si è detta d’accordo su questo punto, e mi auguro che anche il Parlamento domani sosterrà questa posizione.

Gli alimenti che consumiamo non rimangono nel nostro corpo ma vengono dispersi nell’ambiente. Dobbiamo perciò cominciare a tener conto degli effetti ambientali degli additivi, al momento di decidere in merito al loro utilizzo. Anche un ambiente pulito deve rientrare tra gli obiettivi del regolamento. Per chiarire ulteriormente questo punto, è necessario cambiare la base giuridica per la legislazione alimentare affinché essa tenda a migliorare la sanità pubblica e l’ambiente e non si limiti a favorire la libertà di circolazione dei beni nel mercato interno dell’Unione europea.

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha sostenuto una serie di proposte sulla necessità di rivolgere maggiore attenzione all’ambiente, e mi auguro che il Parlamento faccia altrettanto domani.

Vorrei tornare al problema delle allergie. Attualmente, l’etichetta degli alimenti che contengono sostanze allergizzanti deve contenere una chiara avvertenza in tal senso – un elemento positivo ma non sufficiente. Coloro che sono affetti da allergie e coloro che hanno un’intolleranza a determinate sostanze devono poter consumare gli alimenti venduti nei comuni negozi alimentari e serviti in comuni ristoranti senza doversi nutrire con alimenti speciali. La gamma di alimenti disponibili per soggetti affetti da allergie quindi non dev’essere limitata – senza buoni motivi –dall’approvazione di additivi che potrebbero creare loro dei problemi. La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha sostenuto in parte le mie richieste a riguardo, e mi auguro che il Parlamento domani colga l’occasione per semplificare la situazione di coloro che sono affetti da allergie, approvando il mio e altri emendamenti che chiedono di rivolgere maggiore attenzione a queste persone.

Adesso vorrei accennare a un gruppo di agenti coloranti noti come coloranti azoici. Si tratta di sostanze che in passato sono state bandite in Svezia dal momento che possono nuocere a persone affette da allergie. Un po’ di tempo fa anche il quotidiano britannico The Guardian attirò l’attenzione su uno studio britannico, non ancora pubblicato, che riapre il controverso dibattito sulla possibile relazione tra i coloranti azoici e l’iperattività nei bambini. Sono quindi favorevole alla richiesta di etichettare specificamente gli alimenti che contengono coloranti azoici.

Per concludere dobbiamo porci la seguente domanda: chi dovrà decidere, in futuro, in merito al contenuto dei nostri alimenti, e quale processo decisionale dovremo adottare? Chiedo quindi a tutti i colleghi di votare contro gli emendamenti volti a limitare il controllo dei consumatori sul processo di approvazione, e votare invece a favore degli emendamenti tesi ad aumentare il controllo e la trasparenza. La segretezza che circonda i nostri alimenti rischia di minare seriamente la fiducia dell’opinione pubblica sia nell’Unione europea che nell’industria alimentare. Quando il Consiglio dei ministri e il Parlamento europeo decidono congiuntamente, anche il processo decisionale è più democratico e trasparente. Con una procedura di comitatologia, viene messa in pericolo la capacità democratica di chiamare i centri decisionali a rispondere delle proprie azioni, e si pongono gravi limiti al controllo e alla capacità di influire sulle decisioni. Inoltre, si sono purtroppo verificati casi in cui, durante il processo decisionale svolto in sede comitatologica, i soggetti coinvolti hanno esorbitato dai propri poteri e il contesto fissato congiuntamente da Parlamento e Consiglio non è stato rispettato. Proprio questa settimana, è stato portato all’attenzione del Parlamento un esempio relativo all’uso di risorse sotto forma di aiuti. A mio avviso quindi il Parlamento deve avere il diritto di codecisione su questi temi, benché anche la nuova procedura normativa che implica la supervisione abbia i suoi vantaggi.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE), relatore.(EN) Signor Presidente, in qualità di relatrice accolgo la proposta della Commissione sugli enzimi alimentari e le altre proposte di questo pacchetto, seguendo l’esempio dei rappresentanti del settore e dei movimenti dei consumatori. La proposta in realtà è il primo strumento legislativo che si occupa specificamente degli enzimi alimentari.

Gli enzimi vengono aggiunti agli alimenti per svolgere un’ampia gamma di funzioni tecnologiche nelle fasi di fabbricazione, trasformazione, preparazione, trattamento, imballaggio, trasporto o conservazione degli alimenti. Sono comunemente utilizzati per i prodotti da forno e per la produzione di birra, formaggi, alcol e altre bevande.

Da centinaia di anni gli enzimi vengono utilizzati nella produzione alimentare, ma nella seconda metà del XX secolo l’utilizzo degli enzimi nella produzione di alimenti ha registrato un sensibile aumento; a partire dagli anni ’80 le aziende produttrici di enzimi hanno cominciato a usare tecniche di ingegneria genetica per migliorare l’efficienza e la qualità della produzione e sviluppare nuovi prodotti.

Attualmente non esistono norme armonizzate a livello comunitario per controllare l’uso di enzimi; si creano quindi barriere al commercio e permane l’incertezza giuridica. Inoltre esistono diversi standard sanitari e diversi livelli di protezione dei consumatori nei 27 Stati membri, soltanto tre dei quali – Regno Unito, Francia e Danimarca – dispongono oggi di proprie procedure di valutazione dei rischi.

Un regolamento sugli enzimi alimentari quindi migliorerebbe il funzionamento del mercato unico in questo settore, e favorirebbe l’innovazione e la competitività europea, garantendo al contempo un alto livello di protezione dei consumatori e dell’ambiente.

La proposta di una procedura uniforme di autorizzazione, contenuta nella relazione Westlund, migliorerebbe inoltre l’efficienza del mercato unico, giacché tutte le valutazioni dei rischi e tutte le autorizzazione relative agli agenti per il miglioramento della qualità degli alimenti verrebbero effettuate dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Vorrei sottolineare alcuni punti. Signor Commissario, anch’io sono favorevole alla procedura di “comitatologia con il diritto al controllo parlamentare” per questa legislazione. E vorrei che questo elemento venisse armonizzato in tutte e quattro le relazioni del pacchetto, giacché si tratta di relazioni tecniche su cui gli esperti dell’EFSA e della Commissione sono più adatti a lavorare. Inoltre, poiché siamo ancora nelle prime fasi di questo nuovo sistema di controllo, dobbiamo lasciargli il tempo di entrare in funzione prima di metterlo in discussione.

Sono preoccupata per il possibile sistema di doppia autorizzazione che questo nuovo regolamento sugli enzimi potrebbe creare per gli enzimi alimentari derivanti da organismi geneticamente modificati che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. Secondo l’attuale proposta della Commissione, gli enzimi alimentari dovranno essere autorizzati a norma di tale regolamento, prima di poter essere valutati conformemente al presente regolamento per l’eventuale inserimento nell’elenco comunitario.

Sebbene ci sia stato assicurato che, in questi casi, in ambito EFSA si applicheranno le migliori pratiche amministrative, ho apportato alla mia relazione emendamenti da approvare in seduta plenaria per chiarire che l’EFSA potrebbe effettuare valutazioni simultanee conformemente ai due strumenti legislativi pertinenti. Sostengo gli emendamenti simili che sono stati presentati alle relazioni sugli additivi e gli aromi alimentari. Abbiamo bisogno di una formulazione coordinata in questo pacchetto legislativo, e a tal proposito il Consiglio, la Commissione e il settore concordano sostanzialmente sulla procedura da seguire.

Gli enzimi alimentari non sono e non possono essere OGM. Eppure, in quantità sempre crescente, essi derivano da microrganismi geneticamente modificati, ed è importante mettere in evidenza questa distinzione per evitare malintesi.

Nella mia relazione sugli enzimi raccomando caldamente un’unica base giuridica per questo regolamento giacché essa favorirebbe la certezza giuridica, conformemente a gran parte delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee su tali questioni. L’esistenza di una duplice base giuridica solitamente implica una formulazione poco accurata, e quindi la possibilità di mettere in discussione le misure adottate. Questo regolamento non è altro che una misura di armonizzazione del mercato, quindi preferirei un’unica base giuridica fondata sull’articolo 95, relativa cioè al mercato interno.

Una fonte di grave preoccupazione nella relazione sugli additivi alimentari è il proposto cambiamento nella definizione degli aiuti alla trasformazione, contenuto in diversi emendamenti, che ne richiederebbe l’autorizzazione e l’etichettatura in qualità di additivi quando siano presenti nel prodotto finale, anche se non attivi. Questo cambiamento non è stato suggerito dalla Commissione nella sua proposta originaria e comporterebbe un allontanamento dall’approccio attuale della legislazione alimentare dell’Unione europea, con conseguenze potenzialmente gravi per l’industria alimentare europea.

Un simile cambiamento non sarebbe in linea con la definizione del Codex sugli aiuti alla trasformazione, e potrebbe influire negativamente sulla competitività europea e sul commercio internazionale. Inoltre dubito che questa congerie di etichette migliori effettivamente l’informazione dei consumatori.

Per concludere, ringrazio i colleghi per il sostegno e la collaborazione, in particolare le onorevoli Westlund e Drčar Murko. Dobbiamo coordinare e armonizzare il più possibile i quattro strumenti legislativi di questo pacchetto, per ottenere norme coerenti e pratiche facilmente interpretabili in tutti gli Stati membri; attendo con impazienza la possibilità di migliorare e affinare queste relazioni in seconda lettura.

 
  
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  Mojca Drčar Murko (ALDE), relatore. – (SL) Sono favorevole alla posizione del regolamento sugli aromi: occorre rinnovare e semplificare l’ormai antiquata legislazione europea per migliorare il funzionamento del mercato interno e favorire il progresso tecnologico, senza però diminuire la protezione dei consumatori. Al contrario, tale protezione dev’essere rafforzata.

La standardizzazione delle norme per l’approvazione di nuovi additivi alimentari mira ad accrescere la fiducia dei consumatori. Le norme devono essere elaborate in maniera tale da rendere impossibile fuorviare i consumatori; a tale scopo è necessaria un’etichettatura chiara e precisa dei prodotti.

Insieme all’aspetto tossicologico della sicurezza alimentare, dobbiamo tener conto dell’opportunità di permettere l’aggiunta di aromi agli alimenti. In effetti è possibile che i produttori aggiungano forti aromi per celare ingredienti di cattiva qualità negli alimenti pronti al consumo. Dal punto di vista tecnologico, quindi, la questione dell’opportunità dell’aggiunta di aromi è legata al principio che impone di proteggere la salute umana.

La parte controversa del regolamento, a mio avviso, riguarda gli ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti, in particolare erbe e spezie. Questi sono state inclusi nel testo del regolamento dopo la pubblicazione dei rapporti sulla genotossicità e sugli effetti cancerogeni di alcuni principi puri e biologicamente attivi delle erbe. Le quantità massime consentite, per circa 60 erbe e spezie, sono contenute nell’appendice III del regolamento.

Non sottovalutiamo le prove scientifiche per cui i principi biologicamente attivi, di per sé, potrebbero essere dannosi. E’ vero che dobbiamo precludere la possibilità che sostanze tossiche possano finire accidentalmente negli alimenti pronti al consumo. Per il momento non vi sono però prove scientifiche che dimostrino la pericolosità di tali principi, anche quando, presenti in quantità minime in miscele di erbe e spezie, vengano ingeriti con gli alimenti pronti al consumo.

Una conseguenza possibile della definizione dei più alti valori consentiti sulla base di principi biologicamente attivi potrebbe essere che alcuni prodotti tradizionali, disponibili sul mercato europeo da decenni, ne verrebbero estromessi, e i produttori di alimenti rinuncerebbero alle erbe per sostituirle con gli aromi.

Parlo a nome di quasi tutti i membri della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, affermando che la questione dei principi biologicamente attivi dev’essere affrontata in maniera complessa e integrata. Propongo che la soluzione adottata da un’ampia maggioranza della commissione parlamentare venga accolta dall’Assemblea in seduta plenaria. In tal caso, l’appendice III, parte B, rimarrebbe nel regolamento, ma sarebbe vuota finché non fosse sostenuta da motivazioni scientificamente fondate e la Commissione, nell’ambito delle sue competenze, ordinasse uno studio specifico che utilizzi il consumo medio giornaliero di tale alimento per calcolare il rischio effettivo per la salute umana.

Nel regolamento sugli additivi riteniamo che una condizione per l’inclusione nell’elenco delle sostanze consentite sia il parere positivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), ma questo non dovrebbe essere l’unico criterio. L’accettabilità tossicologica non è sufficiente a spiegare la logica dell’aggiunta di additivi in considerazione degli sforzi intrapresi dall’Unione europea per educare i cittadini ad assumere abitudini alimentari più sane. La logica dell’interesse tecnologico è un concetto che, su questa base, sosteniamo come strumento di interpretazione politica dei problemi limite. E’ ragionevole, per esempio, evitare che i consumatori vengano fuorviati in merito al valore degli additivi alimentari, se in effetti essi non hanno alcun valore.

Il nostro gruppo inoltre sostiene una procedura unificata e centralizzata per approvare nuovi additivi, aromi ed enzimi, a condizione che questa diventi più efficiente, più veloce e più trasparente. Nutrivamo alcune riserve che abbiamo espresso durante la discussione in seno alla commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ma avendo considerato i lati positivi e negativi della nuova proposta, riteniamo che la comitatologia con il diritto di controllo offra al Parlamento l’opzione di definire gli aspetti tecnici relativi all’approvazione degli additivi alimentari, per mezzo di alcuni criteri politici che sembrano importanti dal punto di vista della protezione dei consumatori nel lungo periodo.

Infine, desidero ringraziare sentitamente le due relatrici degli altri regolamenti che costituiscono il nuovo pacchetto legislativo, per la loro ottima cooperazione e il produttivo scambio di pareri.

 
  
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  Manuel Medina Ortega (PSE), relatore per parere della commissione giuridica.(ES) Signor Presidente, il presidente della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ha chiesto alla commissione giuridica di emettere un parere sulla base giuridica appropriata per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di stabilire una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

La commissione giuridica ha studiato il problema e, in primo luogo, abbiamo riscontrato che è certamente possibile disporre di due basi giuridiche distinte. Per esempio, esiste la sentenza della Corte di giustizia del 1988, relativa alla causa della Commissione contro il Consiglio, nella quale si prevede la possibilità della duplice base giuridica qualora gli obiettivi della protezione delle persone e il funzionamento del mercato interno coincidano.

Nel caso di questa direttiva, noi riteniamo che essi coincidano; la direttiva, infatti, non è semplicemente destinata al mantenimento del mercato interno, ma si propone anche di offrire il più alto livello di protezione giuridica.

Dal punto di vista procedurale non vi sono difficoltà, perché la procedura è la stessa, ossia la procedura di codecisione. Ciononostante, riteniamo che la base giuridica dell’articolo 95 – che si fonda esclusivamente sul mercato interno – non sia sufficiente e che quindi sia necessario rafforzarla mediante l’articolo 175, paragrafo 1, relativo alla protezione della salute delle persone.

 
  
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  Horst Schnellhardt, a nome del gruppo PPE-DE. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi!

Signor Commissario, nella sua introduzione lei ha descritto i vantaggi di queste nuove disposizioni: maggiore certezza giuridica, migliori informazioni per i consumatori e – fattore di estrema importanza – minore burocrazia. Non posso che essere d’accordo con lei, e la prego di continuare su questa strada. Trasformi questa congerie di direttive in regolamenti; disporremo così di una base importante e adeguata per la legislazione europea.

Dal momento che i regolamenti naturalmente si applicano in tutti gli Stati membri nella loro formulazione attuale, le condizioni del mercato interno richiedono una certa flessibilità e messaggi pertinenti. Per questo motivo il controllo di un prodotto nell’ambito della procedura di codecisione, che è stato proposto in sede di commissione parlamentare, è inutile. Sono un convinto sostenitore della procedura di codecisione, ma in questo caso ritengo che sia opportuno utilizzare la procedura estesa di comitatologia. Sono certo che sarete d’accordo con me.

L’effetto dei prodotti e degli additivi alimentari sulla salute o, come dice l’onorevole Westlund, sull’ambiente naturale non deve entrare a far parte di questi regolamenti. Dobbiamo concentrarci sugli obiettivi che vogliamo raggiungere, altrimenti ci ritroveremo con un ampio tessuto di regolamenti ma non riusciremo a raggiungere il nostro scopo. Esistono già numerose altre norme in materia.

Ritengo altresì che la proposta di consentire l’uso di additivi alimentari soltanto qualora non sia possibile raggiungere lo stesso effetto con le spezie sia eccessiva. Non vi è alcuna base scientifica e non possiamo acconsentire.

Sono molto soddisfatto delle procedure di autorizzazione. Chiedo però ai membri della Commissione di mostrare un po’ di fiducia nei loro stessi colleghi. Perché dovrebbero essere necessari sei mesi all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e nove mesi alla Commissione? Signor Commissario, deve intervenire su questo punto. Aderisca alla proposta di concedere sei mesi a entrambe le Istituzioni; dovrebbe uscirne qualcosa di positivo.

 
  
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  Karin Scheele, a nome del gruppo PSE. – (DE) Signor Presidente, desidero ringraziare le tre relatrici, e in particolare l’onorevole Doyle, cui si deve la relazione per la quale sono relatrice ombra per il PSE. Cercherò adesso di individuare i punti comuni e le differenze tra le nostre posizioni. Come i precedenti oratori del mio gruppo, sono favorevole all’idea di disporre di due basi giuridiche per i regolamenti, perché a mio avviso l’argomentazione più importante è proprio la maggiore sicurezza dei consumatori prevista da questa proposta della Commissione.

Come ha già ricordato l’onorevole Doyle, finora solo tre Stati membri hanno introdotto una procedura di valutazione dei rischi per gli enzimi nella propria legislazione nazionale. Per questo motivo abbiamo bisogno di una valutazione dei rischi a livello europeo – proprio per garantire la sicurezza dei consumatori.

Mi auguro che la seduta plenaria di domani segua l’esempio della commissione parlamentare e accolga un ulteriore criterio, oltre a quelli contenuti nel testo della Commissione, per l’inclusione di un enzima alimentare nell’elenco comunitario, ossia che il suo utilizzo deve costituire un beneficio per il consumatore.

Gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati sono un tema importante per me, come per molti altri deputati di quest’Assemblea. Ricordo bene che, durante la discussione sul regolamento relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati tenutasi alcuni anni fa in Parlamento, molti di noi cercarono di far accettare il desiderio, espresso dall’opinione pubblica europea, che gli enzimi derivati da OGM fossero etichettati come tali. Allora la nostra attenzione era concentrata sulla revisione della legislazione sugli enzimi. Adesso siamo giunti a quel punto e mi sembra quindi il momento di accogliere i desideri di un’ampia maggioranza dell’opinione pubblica europea.

Ora vorrei passare direttamente dalla mia esperienza alla relazione dell’onorevole Åsa Westlund; sosterrò ovviamente l’approccio della codecisione, perché su un tema come quello degli enzimi dobbiamo garantire la più ampia trasparenza possibile. E’ ovviamente interessante che la Commissione sostenga la procedura estesa di comitatologia in questa sede, proprio mentre siamo in un momento di impasse su un altro dossier concernente gli organismi geneticamente modificati. E’ interessante notare che in questo caso la procedura normativa che prevede il controllo sia ritenuta possibile per le singole autorizzazioni degli enzimi, sebbene non sia ancora così per altri temi come gli organismi geneticamente modificati.

 
  
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  Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE.(EN) Signor Presidente, desidero congratularmi con l’onorevole Doyle per la sua ottima relazione sugli enzimi alimentari, e ringraziarla per la validissima cooperazione di cui ha dato prova nei suoi rapporti con tutti i relatori ombra.

L’utilizzo degli enzimi nella trasformazione alimentare vanta un’antica tradizione. Tuttavia, negli ultimi anni tale utilizzo si è intensificato per varietà, quantità e complessità. E’ perciò urgente disporre di una nuova legislazione a livello europeo su questo aspetto della produzione alimentare.

Alcuni dei settori su cui la relatrice ha concentrato la propria attenzione riguardano la necessità di fornire chiare definizioni degli enzimi alimentari e dei preparati di enzimi alimentari, l’adeguata etichettatura dei prodotti e, tema forse più controverso, gli enzimi alimentari derivati da microrganismi geneticamente modificati.

In generale sono favorevole all’approccio adottato dall’autrice di questa relazione. Tuttavia, per quanto riguarda gli enzimi derivati dagli OGM, ho deciso di seguire un approccio più “ecologico” di quello assunto dall’onorevole Doyle, anche se devo ammettere che la relatrice ha apportato considerevoli cambiamenti di compromesso che hanno sensibilmente migliorato l’approccio alla questione degli OGM.

Tuttavia, vorrei affrontare la questione dando forse l’impressione di essere eccessivamente cauto – piuttosto che il contrario – giacché la questione è ancora contrassegnata da una serie di interrogativi scientifici irrisolti e di incognite. Inoltre, ritengo che, per quanto riguarda la salute dei nostri cittadini, sia meglio prevenire che curare. Tra l’altro, la psicologia dell’opinione pubblica europea considera attualmente gli OGM con un certo sospetto, per usare un eufemismo. E’ giusto e opportuno che i cittadini ricevano informazioni esaustive, chiare e oneste sugli alimenti che contengono sostanze derivate dagli OGM. Soltanto in questo modo i nostri cittadini saranno assolutamente sicuri di potersi nutrire con alimenti prodotti utilizzando enzimi di cui conoscono esattamente il processo produttivo. La stragrande maggioranza dei consumatori potrebbe non usare appieno tale facoltà, che sarà comunque disponibile a quei pochi che desiderano essere informati in quanto lo ritengono un loro diritto.

 
  
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  Andrzej Tomasz Zapałowski, a nome del gruppo UEN. – (PL) Signor Presidente, attualmente le sostanze chimiche vengono aggiunte a un numero sempre crescente di alimenti, sia in Europa che nel resto del mondo. L’industria alimentare offre alla società, e in particolare ai bambini, quantità sempre più abbondanti di surrogati alimentari; sembra quasi che si consumino additivi chimici e alimenti in uguale quantità.

I giovani sono particolarmente esposti ai pericoli generati da alimenti insalubri. Sono infatti il gruppo più vulnerabile e facilmente allettato dalla pubblicità – consumano il più alto quantitativo di coloranti presenti nelle bevande e nei dolci, soprattutto in quelli confezionati. Questa relazione è un passo nella giusta direzione, ma la mancanza di un divieto sull’uso degli OGM nei prodotti alimentari e l’insistenza con cui si è sottolineato il loro possibile utilizzo sono fonte di preoccupazione.

Onorevoli colleghi, vi propongo la seguente riflessione. Se faremo a meno degli additivi alimentari e li sostituiremo con gli OGM in alcuni casi, esporremo forse la nostra società a nuovi rischi futuri, creando le condizioni per lo sviluppo di patologie attualmente ignote e favorendone gli effetti dannosi sul corpo umano.

 
  
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  Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE.(SV) Ringrazio le relatrici per la loro costruttiva cooperazione, grazie alla quale i miei emendamenti, volti a limitare l’uso degli esaltatori di sapidità, ad ammonire in merito all’uso di coloranti azoici e a richiedere l’etichettatura e la valutazione dei rischi degli additivi geneticamente modificati e dei pesticidi usati come conservanti, sono stati incorporati nella relazione. Mi auguro che siano accolti dall’Assemblea riunita in seduta plenaria.

Proponendo una duplice base giuridica, sostengo la relatrice. Quando si autorizza l’uso di un additivo, si deve tener conto del suo impatto ambientale; questo potrebbe rendersi necessario per ottenere una depurazione adeguata con gli impianti di trattamento dei liquami.

L’idea principale contenuta nella proposta della Commissione è di introdurre procedure per gli additivi da svolgersi in sede di comitato. Incorreremmo però nel rischio di far approvare troppi additivi e di bandire soltanto le sostanze di cui sia stata provata la pericolosità. L’esperienza dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare dimostra che il principio di precauzione non conta granché. Inoltre, uno dei requisiti fondamentali del regolamento è quello di non fuorviare i consumatori. La modalità di interpretazione di tali questioni è un problema di natura politica e quindi un problema che riguarda il Parlamento.

Abbiamo diritto ad alimenti sicuri, naturali e sani. Spesso, negli alimenti si utilizzano additivi che non sono freschi né naturali. I consumatori hanno solamente da guadagnare dal fatto che i vantaggi competitivi di alimenti freschi e naturali non vengano ridotti da una legislazione sugli additivi carente e imprecisa, favorevole agli alimenti prodotti su larga scala in maniera centralizzata, e contraddistinta da un fattore non certo positivo per l’ambiente, ossia i trasporti su lunghe distanze.

E’ perciò assurdo, da parte della Commissione, affermare che la necessità di colorare un alimento altrimenti incolore sia un motivo particolarmente importante per utilizzare coloranti. Una simile procedura è certamente fuorviante per il consumatore. La proposta di utilizzare gli edulcoranti al precipuo scopo di estendere la durata di conservazione è fuorviante e dev’essere cancellata.

Mi auguro che, al fine di proteggere i bambini, la mia proposta di limitare l’uso di coloranti negli alimenti per bambini venga accolta. Non mi sembra opportuno approvare l’uso di nanoparticelle nell’ambito di questo regolamento, perché esso non è concepito per regolamentare le proprietà delle nanoparticelle. Dovremmo anche tener conto di coloro che sono affetti da allergie, impedendo che gli additivi limitino la loro scelta di alimenti.

Non dobbiamo approvare gli additivi di quei produttori che non offrono informazioni adeguate sugli additivi utilizzati, affinché non diventi vantaggioso per loro trattenere tali informazioni. Il gruppo Verts/ALE ha presentato alcuni emendamenti che contengono tutte queste considerazioni. Se saranno approvati, otterremo una legislazione che proteggerà i consumatori.

Il gruppo Verts/ALE ha applicato la stessa logica ad altri regolamenti. E’ ovvio che gli alimenti insaporiti naturalmente non devono essere svantaggiati, come si verificherebbe in seguito all’applicazione della proposta della Commissione. Invito quindi tutti a sostenere l’uso di ingredienti naturali e a non farsi ingannare dall’industria degli additivi sintetici.

 
  
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  Pilar Ayuso (PPE-DE).(ES) Signor Presidente, signor Commissario, il mio intervento riguarderà il regolamento sugli aromi. Desidero ringraziare la relatrice, onorevole Murko, per la collaborazione che ha caratterizzato i nostri rapporti e i positivi accordi che abbiamo raggiunto.

In primo luogo, accolgo con favore la proposta della Commissione, che ci consente di aggiornare la legislazione semplificando, al contempo, le procedure di approvazione, attribuendo all’Autorità europea di sicurezza alimentare (EFSA) sia il compito della valutazione dei rischi per la commercializzazione degli aromi, sia quello della stesura di un elenco positivo.

Ugualmente importante è il contributo del Parlamento a questa relazione che, come ho detto, è stata efficacemente coordinata dall’onorevole Murko.

La procedura di comitatologia ci sembra adeguata e ne condividiamo l’opportunità, a condizione che non privi il Parlamento della possibilità di esaminarla qualora lo ritenga necessario. L’applicazione del regolamento dev’essere estesa alle erbe e alle spezie congelate, come richiede l’attuale tecnologia.

Gli aromi naturali devono essere etichettati in quanto tali, perché il consumatore ha il diritto di ottenere tali informazioni. Gli alimenti e gli ingredienti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati (OGM) che soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1829/2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e quelli del regolamento vigente, devono essere soggetti a un’unica valutazione svolta dall’EFSA, che sia valida per entrambe le procedure di autorizzazione. Non devono essere soggetti a due diverse procedure con lo stesso obiettivo.

Le erbe e le spezie naturali hanno caratteristiche molto particolari, e credo che la soluzione raggiunta – che consiste nel rimuoverle dall’allegato – sia una soluzione positiva.

Anche il periodo transitorio, che non è contemplato dal regolamento, è necessario finché è in vigore l’attuale legislazione. Questa è l’intenzione degli emendamenti presentati dal gruppo PPE-DE.

 
  
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  Edite Estrela (PSE).(PT) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, quanti cuochi, dilettanti o professionisti, in Europa o altrove, avrebbero pensato che l’uso eccessivo di aromi potesse essere dannoso alla salute? Certamente pochissimi. Quanti di noi che amano l’aroma dell’origano o dei chiodi di garofano immaginavano che l’aromatizzazione degli alimenti potesse essere pericolosa, in alcuni casi estremi? Probabilmente nessuno. Eppure gli specialisti ci dicono che se gli aromi non vengono usati nel rispetto delle norme di consumo, si possono scatenare allergie e avvelenamenti alimentari.

I consumatori sanno, o comunque dovrebbero sapere, che il consumo degli ingredienti chimici non equivale all’assimilazione di prodotti naturali, e sappiamo altresì, per esperienza, che i prodotti sintetici, chimici e industriali sono, generalmente, più economici di quelli naturali. Per questo è necessario informare i consumatori delle caratteristiche degli aromi e regolamentare il settore.

I regolamenti proposti dalla Commissione e queste relazioni sono un passo nella direzione giusta. Colgo quindi l’occasione per congratularmi con la Commissione e con le relatrici, le onorevoli Westlund, Doyle e Drčar Murko, per il lavoro che hanno svolto e per la collaborazione di cui hanno dato prova con i relatori ombra; ringrazio in particolare l’onorevole Drčar Murko con cui ho lavorato in qualità di relatrice ombra per il gruppo PSE.

Difendere la salute pubblica, informare e proteggere i consumatori sono obiettivi che devono ispirare tutte le politiche europee. La proposta di regolamento è dunque ben accetta, poiché mira ad aggiornare le norme sull’utilizzo degli aromi in modo da tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e scientifici di questo settore. La nuova legislazione fissa norme assai più chiare, in linea con i livelli massimi delle sostanze tossiche, tenendo conto dei recenti pareri scientifici dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Essa stabilisce definizioni più precise per gli aromi e introduce condizioni più restrittive per l’uso del termine “naturale” nelle descrizioni degli aromi.

Riteniamo che il contributo del Parlamento europeo soddisfi la necessità di maggiore chiarezza e armonizzazione della legislazione sugli aromi. Le nuove norme riescono a offrire migliori informazioni e maggiore protezione ai consumatori, senza danneggiare l’industria? Allora sono del tutto vantaggiose. La realizzazione di un contesto chiaro favorisce l’innovazione e gli sviluppi tecnologici, e l’industria europea sarà in grado di mantenere la sua posizione di punta nel settore degli aromi. Ci attendiamo perciò effetti positivi per la sanità pubblica.

 
  
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  Alexandru-Ioan Morţun (ALDE). – Mâine, Parlamentul European urmează să adopte patru regulamente urmare cărora Comisia şi Comitetul permanent pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală vor trebui să revizuiască toate autorizaţiile existente din punct de vedere al criteriilor, altele decât siguranţa, ca de exemplu: dozele, necesităţile tehnologice şi chiar eventuala inducere în eroare a consumatorului.

După intrarea în vigoare a regulamentelor menţionate, Comisia Europeană va trebui să monitorizeze aplicarea lor şi să ia măsuri cu precădere împotriva producătorilor de produse alimentare pentru sugari şi copii, care nu menţionează încă pe etichete cantitatea şi denumirea tuturor aditivilor, mai ales a celor care sunt utilizaţi în cantităţi foarte mici şi care nu pot fi depistaţi cu uşurinţă prin metodele clasice de analiză.

În prezent, în multe ţări ale Uniunii Europene, medicii au semnalat multe cazuri de alergii din cauza unor produse alimentare ce conţin diverşi aditivi. În absenţa menţionării tuturor acestora pe etichetele produselor alimentare, medicii - şi vă vorbesc ca medic - nu reuşesc să găsească remediile necesare la aceste alergii, mai ales dacă este cazul unui tratament de urgenţă.

Din aceste motive cred că Parlamentul European ar trebui să susţină aceste idei mâine, să susţină amendamentele care se referă la acestea.

 
  
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  Wiesław Stefan Kuc (UEN).(PL) Signor Presidente, la crescente concorrenza tra i produttori alimentari e la loro battaglia per attirare i consumatori hanno fatto sì che i primi hanno cercato in ogni modo di rendere i propri prodotti estremamente invitanti. Ricorrono quindi a mezzi artificiali per conferire ai prodotti un aspetto migliore, un gusto più gradevole, o una più lunga durata di conservazione. Tali iniziative però non vanno sempre a vantaggio della salute dei consumatori.

Le relazioni delle onorevoli Westlund, Doyle e Drčar Murko intendono proteggere la nostra salute e l’ambiente. Mi riferisco all’emendamento n. 17 all’articolo 3; non capisco il motivo di esclusioni così ampie dalla definizione di additivi alimentari. Perché gli zuccheri sono esclusi? Uso il termine “zuccheri” per indicare anche polisaccaridi come l’amido, le pectine e inoltre il cloruro di ammonio e gli aminoacidi. Il motivo risiede forse nelle pressioni esercitate dai principali produttori? Se così fosse, la relazione non avrebbe raggiunto il suo scopo.

 
  
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  Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE).(NL) Signor Presidente, gli aromi che hanno effetti dannosi sulla salute umana sono estranei ai nostri alimenti. Come è già stato detto, i consumatori hanno diritto ad alimenti sicuri, ed è opportuno sottolineare altresì gli effetti ambientali.

Come ha dichiarato la relatrice, è positivo che si effettuino controlli per accertare gli eventuali effetti cancerogeni di alcuni alimenti. Gli aromi che non sono direttamente dannosi, tuttavia, possono avere un effetto negativo indiretto. Il nostro corpo viene fuorviato dagli aromi artificiali. Gli aromi possono essere responsabili fino al 90 per cento del gusto di un alimento, e noi decidiamo se vogliamo mangiare un prodotto assaggiandolo, annusandolo e guardandolo. Il fatto che sia fresco o sano è tutta un’altra questione e, senza aromi, nessuno si avvicinerebbe al fast food.

Esistono anche aromi artificiali che inducono dipendenza, come il glutammato monosodico, che induce l’individuo a ripeterne l’assunzione – come si verifica per esempio con le patatine. Sono lieta che il Parlamento proponga di stampare etichette con informazioni accurate e obiettive; ma questo non basta, perché i cittadini non sanno di dover leggere anche le scritte a caratteri più piccoli. Per questo motivo è essenziale promuovere una campagna, per esempio nell’ambito della campagna contro l’obesità che è stata lanciata dalla Commissione europea, per illustrare che cosa si intenda per alimenti sani e ricordare che le informazioni stampate con caratteri più piccoli possono fare la differenza in termini di aumento o perdita di peso.

 
  
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  Françoise Grossetête (PPE-DE).(FR) Signor Presidente, signor Commissario, ci occupiamo oggi di un pacchetto di regolamenti estremamente importanti per i consumatori. Come ha dichiarato il Commissario Kyprianou, sono importanti perché si tratta di sicurezza alimentare, di soddisfare le aspettative dei consumatori in materia di gusti e infine perché si tratta della competitività delle nostre imprese agroalimentari.

Per quanto riguarda l’autorizzazione degli agenti per il miglioramento della qualità degli alimenti derivanti da OGM, credo che fosse necessario rispettare il regolamento sugli OGM. Detto questo, vorrei intervenire soprattutto in merito agli aromi, e più precisamente gli aromi naturali. Mi sembra importante, in effetti, esaminare da vicino la questione dell’etichettatura “aroma naturale” perché allo stato attuale della regolamentazione, un produttore può apporre l’etichetta “aroma naturale” sui suoi prodotti purché l’aroma sia naturale al 100 per cento, indipendentemente dalla sua formula.

Domani, se il regolamento proposto verrà adottato nella sua forma attuale, un produttore non potrà più utilizzare la definizione “aroma naturale”, ma dovrà ricorrere all’espressione, che mi sembra assai più goffa, “aroma naturale di…”, per esempio “mele”, se si tratta di un prodotto a base di mele. Avrei preferito che ci fermassimo qui, con la percentuale che abbiamo utilizzato finora: ossia, sul totale degli agenti aromatizzanti, almeno il 90 per cento deve provenire dalla fonte nominata, restando inteso che il 10 per cento che non proviene dalla fonte nominata è comunque ugualmente naturale in quanto proviene da un’altra fonte naturale. Sappiamo bene che, per sviluppare alcuni sapori, è necessario utilizzare altri aromi naturali, e aggiungere il 10 per cento, per esempio, di un altro aroma naturale che permette di esaltare un sapore.

Quindi, l’evoluzione verso un rapporto del 95 per cento contro il 5 per cento, o perfino del 100 per cento, comporterebbe una standardizzazione degli aromi a livello europeo, e questo, a mio avviso, va contro la creatività dell’industria, contro l’innovazione dell’industria alimentare, cosa che trovo particolarmente deprecabile.

 
  
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  Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN).(PL) Signor Presidente, vorrei richiamare la vostra attenzione su quattro questioni che sono emerse nel corso della discussione. In primo luogo, gli additivi alimentari non devono costituire un pericolo per la vita e la salute dei consumatori. In secondo luogo, gli additivi possono essere utilizzati soltanto quando sono essenziali per motivi tecnologici, e a condizione che i consumatori ne traggano beneficio. Gli additivi, inoltre, si possono utilizzare quando non si può raggiungere l’effetto voluto utilizzando prodotti naturali.

In terzo luogo le etichette che compaiono sui prodotti alimentari devono offrire valide informazioni sugli additivi alimentari contenuti in quei prodotti. In quarto luogo, di norma, gli additivi creati sulla base di OGM o prodotti da OGM non devono essere usati negli alimenti.

Se tali additivi vengono usati negli alimenti, tuttavia, le etichette dovranno contenere non solo informazioni affidabili ma anche un avviso con cui si avverte il consumatore che negli additivi sono stati utilizzati OGM.

 
  
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  Markos Kyprianou, Membro della Commissione. – (EN) Signor Presidente, ringrazio gli onorevoli deputati per l’interessantissimo dibattito. Come avevo previsto, non siamo del tutto d’accordo su alcuni temi, ma sono certo che il dialogo e la disponibilità da entrambe le parti ci consentiranno di trovare le soluzioni più opportune.

Per cominciare, la priorità per tutti noi, la nostra principale considerazione è la protezione dei consumatori – non ci sono dubbi su questo – e sono certo che voi non metterete in dubbio la mia disponibilità a promuovere l’interesse dei consumatori da questo punto di vista; allo stesso tempo però dobbiamo mantenere il senso delle proporzioni, dobbiamo essere pratici e dobbiamo raggiungere questo obiettivo riducendo al minimo gli oneri amministrativi.

Vorrei fare riferimento ad alcune questioni, ma senza rubarvi troppo tempo. In primo luogo, per quanto riguarda la codecisione e la comitatologia, forse dovrei ricordarvi che il motivo per cui noi – le due Istituzioni – abbiamo raggiunto un accordo sul nuovo principio di comitatologia soggetta a controllo è stato proprio quello di individuare una procedura mediante la quale disporre di un modo pratico, semplice e rapido di assumere decisioni su problemi tecnici e scientifici, dando maggiore voce in capitolo al Parlamento europeo e assicurando maggiore trasparenza affinché il Parlamento europeo potesse esprimere le proprie opinioni. Tra l’altro, questo metodo non è ancora stato utilizzato, dal momento che abbiamo appena cominciato. La mia legislazione relativa alle indicazioni sulla salute è stata la prima ad adottarlo, quindi il riferimento alla vecchia procedura di comitatologia non è pertinente a ciò che stiamo discutendo adesso, perché ora si discute della nuova procedura che raggiunge gli obiettivi di trasparenza e di coinvolgimento del Parlamento europeo, ma al contempo consente un processo decisionale rapido e pratico per quanto riguarda le questioni tecniche e scientifiche. Immaginate di dover seguire tutto l’iter della proposta legislativa ogni volta che si debba decidere su un enzima, su un additivo, su una caloria quando, in ultima analisi, tutto sarà deciso sulla base dei pareri dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare che abbiamo istituito congiuntamente, con una legislazione del Parlamento, proprio a questo scopo.

Chiedo al Parlamento, o ai settori del Parlamento che preferirebbero introdurre la codecisione, di riconsiderare la questione perché, alla fine, non raggiungeremmo alcuno degli obiettivi fissati e col tempo, a causa delle lungaggini procedurali, finiremmo per danneggiare gli interessi dei consumatori.

Per quanto riguarda la base giuridica, concordo con l’onorevole Doyle. Conoscete la nostra posizione e credo che sarebbe opportuno avere un’unica base giuridica. Ritengo in ciò rientrino tutte le altre considerazioni, giacché esse sono contenute nella legislazione stessa.

In merito all’allergenicità, credo anch’io che questo dovrebbe essere uno dei legittimi fattori da considerare al momento di autorizzare gli additivi alimentari, quindi sarà un fattore di cui tener conto. Anche l’etichettatura costituisce un aspetto importante e aiuterà i consumatori a ottenere informazioni, ma non potremmo accettare una restrizione totale sugli additivi che potrebbero essere allergenici giacché i consumatori affetti da allergie sono protetti dalla legislazione sull’etichettatura.

Per ciò che riguarda la procedura di doppia autorizzazione con gli OGM, concordo sulla necessità di una prassi amministrativa efficiente. Potremmo quindi accettare il chiarimento che è stato proposto, ma con una parziale riformulazione per rendere il testo compatibile con il regolamento (CE) n. 1829/2003.

Sulla questione delle erbe e delle spezie, ritengo anch’io che siano sostanze naturali ma, allo stesso tempo, ciò non significa che non contengano naturalmente alcune sostanze che possono comunque creare problemi di salute. Per questo motivo è utile e importante includere anch’esse nell’elenco e fissare i livelli massimi. Recentemente, almeno in uno Stato membro, si è verificata una situazione per cui abbiamo dovuto considerare la possibilità di reintrodurre i livelli massimi. Quindi, il fatto che una cosa sia naturale non significa necessariamente, e per definizione, che essa non contenga sostanze le quali, se consumate in quantità eccessive, possono essere dannose.

Quanto ai nove mesi da concedere alla Commissione, e ai sei mesi per l’EFSA, nove mesi è il periodo massimo proposto, ma ciò non significa che ci vorranno nove mesi. Allo stesso tempo però, sulla base del parere dell’EFSA, esiste una procedura per cui la Commissione si consulta con le parti in causa e gli Stati membri per capire come soddisfare le esigenze di tecnologia, garantire benefici ai consumatori ed evitare che questi ultimi vengano fuorviati. Vi sono molti altri fattori importanti. Come sapete, i processi di consultazione nell’Unione europea richiedono un certo tempo; dobbiamo riuscire a portare a termine tali processi. Per questo vorremmo poter disporre del tempo sufficiente, ma questo non significa necessariamente che esauriremo tutto il tempo a nostra disposizione.

Per quanto riguarda la questione dei benefici ai consumatori, potremmo accettare l’idea che vengano inclusi in un considerando – rafforzando così un importante principio – ma non in maniera restrittiva all’interno della legislazione. Non entrerò nei dettagli. Quando avremo la nostra posizione, potremo vedere i motivi per cui possiamo accettarne una parte.

Rimane da capire in che modo la legislazione sui pesticidi integri questa legislazione e viceversa; riteniamo che una integri l’altra. Quindi, se un prodotto non è contemplato dalla legislazione sulla protezione delle piante, sarà contemplato da questa. Per fare chiarezza, è importante mantenere una netta distinzione tra questi due settori della legislazione. Volevo soprattutto verificare la possibilità di un vuoto legislativo, ma questo non è possibile. E’ evidente che l’uno o l’altro strumento legislativo valuterà la sicurezza del prodotto, a seconda della fase in cui viene usato, prendendo in considerazione alcuni aspetti tecnici.

Sulla questione del “naturale” e della percentuale del 90 o 95 per cento, nel fare riferimento alla fonte è importante avere la più alta percentuale possibile di tale fonte. Allo stesso tempo, il resto deve provenire da una fonte naturale. D’altro canto, se si vuole attribuire a un prodotto l’appellativo “naturale” senza fare riferimento a una fonte specifica, esso dev’essere naturale al 100 per cento.

L’obiettivo principale di tutto ciò è quello di garantire che i consumatori non vengano fuorviati. In ultima analisi, l’aspetto più importante delle proposte è di valutare la sicurezza, accertare l’assenza di rischi per la salute dei consumatori e fornire informazioni affinché i consumatori possano fare scelte informate. Starà a loro decidere se vogliono comprare un prodotto frutto di un processo di trasformazione o qualcosa di naturale e fresco. La nostra politica basilare dev’essere quella di favorire il consumo di alimenti freschi, ma non possiamo escludere gli altri prodotti dal mercato. Dobbiamo quindi dare ai consumatori la facoltà di scelta, ed essi potranno esercitarla secondo le proprie esigenze.

 
  
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  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì, 10 luglio 2007.

Dichiarazioni scritte (articolo 142 del Regolamento)

 
  
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  Miroslav Mikolášik (PPE-DE), per iscritto. – (EN) Da molti anni gli enzimi alimentari vengono utilizzati spesso nei processi produttivi alimentari per offrire prodotti di alta qualità. Con il perfezionarsi delle nostre tecnologie e l’utilizzo di microrganismi geneticamente modificati nell’ambito di questo processo, si è sviluppata una forte necessità di regolamentazione per garantire la sicurezza e la salute dei consumatori a livello europeo. Attualmente, gli enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici non rientrano nel campo d’applicazione della legislazione dell’Unione europea. La legislazione dei singoli Stati membri sugli enzimi alimentari differisce notevolmente, e questo potrebbe provocare problemi al mercato interno e dar luogo a una situazione confusa per i consumatori europei. Per questo motivo sostengo gli sforzi della relatrice e della Commissione volti ad accettare questo pacchetto, che mira a realizzare una procedura di approvazione uniforme e semplificata per gli enzimi alimentari.

 
  
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  Gyula Hegyi (PSE) , per iscritto.(HU) Molti nutrono riserve sugli additivi alimentari, in parte a causa di carenti informazioni, in parte a causa di molti scandali e illeciti. Accogliamo quindi con favore l’intenzione espressa dalla Commissione di semplificare e rendere più rigorosi i regolamenti settoriali. Una buona iniziativa è, a mio avviso, la compilazione di un nuovo elenco di additivi sani e sicuri. Ovviamente dobbiamo tener conto anche dei pareri dei consumatori, che possono variare da paese a paese, da regione a regione e a seconda della fascia di età. Dobbiamo anche indurre i giovani a consumare una maggiore quantità di alimenti naturali e sani.

E’ molto importante, secondo me, proteggere alcuni gruppi della popolazione, come quelli affetti da allergie alimentari. Nella mia veste di relatore per gli OGM, sono favorevole alla proposta di indicare chiaramente se il prodotto contiene additivi OGM. La fiducia in un prodotto può migliorare soltanto sulla base di informazioni affidabili e precise. La procedura di approvazione dev’essere trasparente, ed è opportuno incoraggiare l’utilizzo di sostanze più sicure.

 
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