Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione (A6-0257/2007), presentata dall’onorevole Wallis a nome della delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione, sul progetto comune, approvato dal Comitato di conciliazione, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) [PE-CONS 3619/2007 – C6-0142/2007 – 2003/0168(COD)].
Diana Wallis (ALDE), relatore. – (EN) Signor Presidente, questo è per noi l’ultimo atto di una rappresentazione che è in scena da molto tempo e che cominciò nel luglio 2003 con una proposta della Commissione, che a sua volta era stata preceduta da un lungo periodo di preparazione. E’ stato praticamente un esordio per il Parlamento europeo, dal momento che non c’era alcuna precedente convenzione internazionale a cui fare riferimento; per la prima volta abbiamo applicato la codecisione in questo settore; per la prima volta abbiamo sperimentato la conciliazione in questo settore.
Personalmente, desidero ringraziare tutti i membri della delegazione al comitato di conciliazione che hanno partecipato. Abbiamo lasciato un’impronta marcata, a nome del Parlamento, sul testo finale – un testo che, grazie al Parlamento, va ben oltre i meri aspetti tecnici e giuridici, portando allo scoperto il diritto privato internazionale per soddisfare i bisogni pratici dei nostri cittadini, soprattutto nel settore degli incidenti stradali.
Tuttavia, ci siamo occupati anche degli aspetti tecnici: fornendo chiarimenti sulle definizioni relative all’ambiente oppure individuando una soluzione al problema della concorrenza sleale, e quindi affrontando i problemi del rapporto tra le norme europee di conflitto di leggi e gli strumenti del mercato interno. Non so se siamo riusciti in questo compito. Abbiamo ricevuto congratulazioni da diversi settori, e questo mi rende un po’ nervosa. Stiamo ancora cercando di tenere le stesse discussioni su Roma I e sulla revisione dell’acquis dei consumatori; a un certo punto dovremo correggere questo rapporto.
E’ stato incoraggiante per noi, come rappresentanti del Parlamento europeo, che in sede di conciliazione fossero presenti i rappresentanti di tre DG della Commissione, disposti a collaborare. Mi auguro che in futuro riusciremo a rafforzare questo aspetto e a considerare la giustizia civile come un filo rosso che attraversa molte delle questioni di cui ci occupiamo nel mercato interno.
Molte cose sono rimaste irrisolte da Roma II e sono alla base degli studi che, mi auguro, il Commissario menzionerà nella sua dichiarazione – studi sugli incidenti stradali, sulla diffamazione e sul trattamento della legislazione straniera. Tutte questioni che sono parte integrante del rapporto fra giustizia civile e mercato interno. Potremo dire che il mercato interno funzionerà solo quando disporremo di un sistema coerente di giustizia civile.
La giustizia civile non può essere una semplice appendice al mercato interno – una sorta di competenza limitata nel cui ambito ci avventuriamo con riluttanza su richiesta degli Stati membri. Mi sembra di ricordare che molto tempo fa, nel 1999 a Tampere, si concepì una visione di uno spazio di giustizia civile; e Roma II ne faceva parte. Dobbiamo riorientare la nostra azione, e chiederci se l’Europa disponga di un sistema di giustizia civile, accessibile e comprensibile, che funziona per tutti gli utenti del mercato interno e per i nostri cittadini. Roma II svolge il suo ruolo costituendo una base – la roadmap iniziale – ma gli studi successivi ci daranno l’occasione di rivalutare la situazione e passare alle fasi successive.
Franco Frattini, Vicepresidente della Commissione. – (FR) Signor Presidente, mi congratulo in primo luogo con la relatrice per aver contribuito al successo della riunione di conciliazione; l’onorevole Wallis, infatti, ci ha consentito di produrre un testo equilibrato dopo quattro anni di discussioni. Credo che sia opportuno congratularsi con lei per l’efficacia con cui ha contribuito sostanzialmente al successo di questo dossier.
Si tratta, secondo me, di un testo fondamentale per la realizzazione dello spazio di giustizia europeo e per il buon funzionamento del mercato interno. Apparentemente la sua applicazione pratica è molto attesa sia in ambiente giuridico e giudiziario, che dagli operatori economici a livello di Unione europea.
Da un lato, “Roma II” contribuirà al rafforzamento della sicurezza giuridica in materia di obblighi civili, il che è fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno. Dall’altro, tale regolamento favorirà anche il riconoscimento reciproco delle decisioni – un pilastro dello spazio europeo della giustizia – il che consentirà di promuovere la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.
Una questione chiave per il Parlamento riguarda il miglioramento del sistema di indennizzo delle vittime degli incidenti stradali. A tale proposito confermo, a nome mio e della Commissione, l’impegno ad avviare, il più rapidamente possibile, uno studio esaustivo a livello europeo e a prendere poi le misure necessarie, per adottare infine un Libro verde.
Confermo altresì che la Commissione si impegna a presentare al colegislatore, entro la fine del 2008, un altro studio sulla situazione in materia di diritto applicabile all’invasione della vita privata, che tenga conto delle regole relative alla libertà di stampa e alla libertà d’espressione dei media. Se si rivelasse necessario, come avevo promesso durante la fase di conciliazione, si adotteranno misure adeguate sulla base di precedenti consultazioni.
Infine, per quanto riguarda la complessa questione dell’applicazione del diritto straniero da parte dei tribunali, la Commissione, consapevole dell’esistenza di prassi diverse negli Stati membri, pubblicherà, quattro anni dopo l’entrata in vigore di “Roma II”, un’analisi comparativa e sarà pronta a prendere tutte le misure più opportune che ne deriveranno.
Per concludere, mi auguro che il Parlamento confermi questo accordo raggiunto in sede di conciliazione come punto culminante della tanto attesa adozione del regolamento “Roma II”, e spero che il testo sarà sostenuto da un’ampia maggioranza di deputati.
Rainer Wieland, a nome del gruppo PPE-DE. – (DE) Signor Presidente, nella discussione in seconda lettura abbiamo detto di voler mantenere il più ampio spazio di manovra possibile per il Parlamento. Signor Commissario, senza dubbio domani troveremo finalmente un’ampia maggioranza.
Ero presente alla procedura di conciliazione fino alla fine, e devo pertanto dire che, a mio avviso, noi – non solo il Parlamento ma tutte le parti in causa – non abbiamo approfittato dello spazio di manovra disponibile. Avremmo potuto essere più ambiziosi su uno o due punti, come ha ricordato l’onorevole Wallis. Sono convinto che un’ampia maggioranza dell’opinione pubblica sarebbe disposta a spingersi ben più in là dei propri rappresentanti soprattutto nei settori classici – incidenti stradali o danni punitivi. Quando considero i risultati del vertice, posso constatare l’esistenza di un vuoto. Stiamo cercando di combattere la disaffezione dei cittadini rispetto all’Europa con cose che essi non vogliono assolutamente, ma i politici spesso non sono disposti a introdurre ciò che l’opinione pubblica vuole davvero.
Sembra che le nostre riunioni in futuro saranno caratterizzate da una maggiore trasparenza, e nutro grande speranza in questo. E’ inoltre evidente che i funzionari spesso hanno le proprie fissazioni, e sono molto più riservati e moderati di quanto sarebbe necessario. Purtroppo la politica qui non è all’altezza della situazione. Sarebbe bello se potessimo avere decisioni politiche audaci un po’ più spesso, anche in seno ai comitati di conciliazione. Uno Stato membro che si è dimostrato ostruzionista all’ultimo momento potrebbe rivelarsi non altrettanto ostruzionista a livello politico.
Nella nostra veste di parlamentari, abbiamo intrapreso questa strada con uno dei primi casi in cui si è ricorsi alla codecisione in questo settore; in futuro dovremo mostrarci ancora più sicuri nell’utilizzare lo spazio di manovra a nostra disposizione e dimostrare che siamo anche capaci di far fallire tali negoziati. Nel lungo termine, tutti gli studi e le valutazioni su cui stiamo tergiversando ormai da tre o quattro anni non sono sufficienti perché i cittadini vogliono una decisione qui e subito!
Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE. – (ES) Signor Presidente, desidero congratularmi con la collega, onorevole Wallis, per il lavoro che ha portato a compimento. Credo che otterremo un buon accordo, che la maggioranza del Parlamento approverà questa proposta e che avremo così un nuovo regolamento in materia di responsabilità civile extracontrattuale.
Vorrei però ricordare che questo regolamento è solo l’inizio. Nell’ambito del diritto internazionale privato e in materia di conflitto di leggi esiste una difficoltà fondamentale, ossia l’incapacità dei giudici di applicare un diritto che non è il loro. Nell’Unione europea – e in generale – disponiamo di giudici che sono stati preparati ad applicare il proprio diritto. Nei casi in cui si debba applicare il diritto straniero, sussistono enormi difficoltà.
E’ chiaro che, se due inglesi hanno un incidente stradale in Francia, si applicherà il codice della strada francese – il giudice non potrebbe certo dare ragione a un conducente che guidi a sinistra. Nella seconda parte, per quanto riguarda la responsabilità civile da determinare, se il giudice è inglese mi resta difficile credere che accetterebbe l’applicazione delle norme sulla responsabilità limitata esistenti nel diritto francese, e che non applicherebbe invece il diritto britannico.
Credo quindi che il lavoro sia appena agli inizi, come ho detto prima. Il Commissario Frattini ha fatto riferimento a uno studio successivo svolto dalla Commissione – che è anche menzionato nel progetto di regolamento – il quale riguarda l’applicabilità del diritto da parte delle giurisdizioni. Credo che questa sia la seconda parte, una seconda parte essenziale.
Quelli di noi che hanno lavorato in questo campo hanno constatato che c’è una tendenza generale ad applicare il proprio diritto, la lex fori. Questo accordo, o questo regolamento, non può quindi essere interpretato senza tener conto di quale giurisdizione sia applicabile in un particolare momento.
Essenzialmente, la giurisdizione determinerà il diritto applicabile perché in genere i giudici ricorrono a ogni tipo di sotterfugio. Qui per esempio abbiamo eliminato il sotterfugio del rinvio, però esiste ancora la questione dell’ordine pubblico – le clausole dell’ordine pubblico – che riprende le disposizioni cruciali del diritto nazionale contenute nel progetto di accordo.
Ho quindi l’impressione che, partendo dal presupposto che questo Parlamento approverà a grande maggioranza la proposta presentata dall’onorevole Wallis, dopo l’approvazione dovremo continuare a lavorare in questo settore. Attendiamo con ansia gli studi della Commissione su questo tema e, soprattutto, un elemento importante, ossia il lavoro con coloro che dovranno applicare questo regolamento: i giudici stessi. Ci chiediamo quale sia l’atteggiamento dei giudici e come verrà applicato praticamente questo regolamento, dal momento che l’esperienza con gli accordi internazionali e con l’applicazione delle norme del diritto privato internazionale degli Stati dimostra questa tendenza da parte dei giudici ad applicare il proprio diritto nazionale.
Andrzej Jan Szejna (PSE). – (PL) Signor Presidente, per cominciare ringrazio la relatrice e tutti coloro che hanno contribuito al progetto in discussione. Ovviamente, anche un’armonizzazione parziale delle disposizioni concernenti conflitti nel settore degli obblighi extracontrattuali avrà un impatto positivo sul funzionamento del mercato interno comunitario.
L’armonizzazione e la regolamentazione dei principi procedurali, in situazioni che si verifichino in un contesto transfrontaliero, consentiranno di far riferimento a un’unica base giuridica comune a tutti gli Stati membri. Tipici esempi sono gli incidenti stradali, la concorrenza sleale, i danni ambientali, il trattamento della legislazione straniera e la violazione dei diritti personali.
Questo aumenterebbe indubbiamente la certezza sulla scelta del diritto più appropriato e sull’esito previsto dei conflitti. Faciliterebbe inoltre il riconoscimento delle sentenze dei tribunali. Si deve però ricordare che il regolamento è uno strumento del diritto internazionale privato, quindi non serve ad armonizzare il diritto sostanziale degli Stati membri; questi mantengono piena autonomia. Il regolamento serve ad armonizzare i conflitti con il diritto interno, e garantirà che lo stesso diritto nazionale venga applicato in casi simili, ma non influirà sulle decisioni concernenti i casi stessi.
L’onorevole Medina Ortega ha giustamente fatto notare che le decisioni e le prassi dei tribunali saranno l’elemento più importante in questo settore.
Presidente. – La discussione è chiusa.
La votazione si svolgerà domani, 11 luglio 2007.
Dichiarazioni scritte (articolo 142 del Regolamento)
Katalin Lévai (PSE), per iscritto. – (HU) Questo regolamento costituisce davvero un significativo passo avanti nel processo dell’armonizzazione comunitaria. In un’Europa che sta realizzando la propria unificazione, è indispensabile che i fori giudiziari usino sempre lo stesso diritto nazionale in casi simili, indipendentemente dalla corte nazionale che dibatte il caso. Questa misura aumenta considerevolmente la sicurezza giuridica dei cittadini e delle imprese che siano coinvolti in controversie transfrontaliere, ed evita il cosiddetto forum shopping – ossia la facoltà del querelante di intentare causa nello Stato membro di preferenza – sostenendo al contempo l’autonomia del diritto nazionale.
Fortunatamente siamo riusciti a ottenere la copertura assicurativa degli incidenti stradali transfrontalieri, e a garantire che il tribunale tenga conto della effettiva situazione delle vittime per quanto riguarda il risarcimento dei danni. Scegliere il diritto del paese in cui si è verificato l’incidente avrebbe potuto dar luogo a situazioni insoddisfacenti a causa delle notevoli sperequazioni esistenti tra gli indennizzi concessi dai vari tribunali nazionali.
La norma concernente la concorrenza sleale è molto importante per i giudici e gli avvocati. La stessa norma limita inoltre in larga misura la prassi del forum shopping.
E’ deplorevole, ma per favorire un ampio compromesso, è accettabile omettere le norme che riguardano la violazione dei diritti personali – in particolare per quanto riguarda le norme della diffamazione a mezzo stampa. Ci auguriamo di riuscire a risolvere anche questo problema quando esamineremo il regolamento.
E’ importante definire il concetto di “danno ambientale”, conformemente ad altri strumenti legislativi dell’Unione europea: penso in particolare alla direttiva sulla responsabilità ambientale.
Nel complesso, ritengo che il testo finale rappresenti un compromesso soddisfacente ed equilibrato.