Presidente. − L’ordine del giorno reca la relazione dell’on. Johannes Blokland, a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi [(COM(2006)0745 - C6-0439/2006 - 2006/0246(COD)] (A6-0406/2007).
Stavros Dimas, Membro della Commissione. − (EL) Signora Presidente, onorevoli deputati, vorrei innanzi tutto ringraziare e congratularmi con quest’Assemblea, e in particolare con il relatore, l’onorevole Blokland, i relatori ombra e la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, nonché con l’onorevole Mann e la commissione per l’industria, la ricerca e l’energia per le loro eccellenti relazioni e le opinioni espresse in prima lettura.
Negli ultimi 30 anni, le politiche e la normativa dell’Unione europea in materia di protezione della sanità pubblica e dell’ambiente hanno compiuto notevoli progressi al fine di ridurre i rischi rappresentati dalle sostanze chimiche, non solo nell’Unione europea, ma nel mondo intero. L’Unione europea è stata sempre un partner importante nell’ambito di convenzioni internazionali, compresa la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi attua la convenzione di Rotterdam nella Comunità. Per diversi aspetti il regolamento non si ferma alle disposizioni della convenzione di Rotterdam, ma va oltre offrendo un livello più elevato di protezione per i paesi che importano prodotti chimici.
Il 10 gennaio 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha pronunciato una sentenza di annullamento del regolamento (CE) n. 304/2003 perché avrebbe dovuto essere basato su un duplice fondamento giuridico, ovvero gli articoli 133 e 175, paragrafo 1, del Trattato. In risposta, l’obiettivo della proposta è l’adozione di un nuovo regolamento che sia basato sul suddetto duplice fondamento giuridico. Nel contempo, la Commissione, sulla base della sua relazione sull’esperienza acquisita fino ad oggi nell’attuazione delle procedure pertinenti, ha presentato taluni emendamenti tecnici alle disposizioni del regolamento. Questa relazione è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio contestualmente alla proposta. Le proposte principali della Commissione di modifica del regolamento sono le seguenti.
In primo luogo, sono proposte alcune eccezioni al requisito centrale dell’assenso esplicito nei paesi di importazione prima dell’esportazione. Tali eccezioni si applicano solo nei casi in cui, nonostante ragionevoli sforzi da parte della Commissione e dell’autorità nazionale designata dal paese di esportazione, non vi sia risposta alla richiesta e purché siano soddisfatte alcune condizioni. Le eccezioni sono tese a creare una certa flessibilità, mantenendo nel contempo un elevato livello di protezione, più elevato di quello previsto dalla convenzione di Rotterdam.
In secondo luogo, viene proposta un’eccezione al requisito dell’assenso esplicito nei casi in cui i prodotti chimici siano esportati verso paesi dell’OCSE, nel rispetto di talune condizioni.
In terzo luogo, vengono precisate le norme relative al periodo di validità dell’assenso esplicito. Inoltre, gli assensi espliciti sono rivisti a intervalli regolari nonché nei casi in cui sia accettata una prova alternativa.
In quarto luogo, sono stabiliti strumenti e procedure per consentire l’accesso da parte delle autorità doganali alle informazioni, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri queste autorità svolgono un ruolo di primo piano al fine di garantire il rispetto della normativa, in particolare per quanto riguarda il controllo sulle esportazioni.
Signora Presidente, vorrei esprimere la mia soddisfazione per gli sforzi che abbiamo compiuto ai fini del raggiungimento di un accordo su questo regolamento in prima lettura. La Commissione europea è in grado di accettare il pacchetto di compromesso di emendamenti per pervenire all’accordo in prima lettura.
Johannes Blokland (IND/DEM), relatore. – (NL) Signora Presidente, in veste di relatore per l’importazione e l’esportazione di prodotti chimici, sono lieto di potere affermare in questa sede che abbiamo raggiunto un buon risultato in prima lettura. Vorrei quindi ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a questo compito. Penso, in particolare, al segretariato della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, ai relatori ombra e ai loro collaboratori che mi hanno sostenuto in modo eccellente. Ho apprezzato in modo particolare la valida cooperazione con il Consiglio, soprattutto con la Presidenza portoghese, e la Commissione europea.
Si trattava di una proposta tecnicamente complessa e la discussione a volte è stata particolarmente accesa sulla questione di cosa fosse meglio per l’ambiente. A mio avviso, la cosa più importante che abbiamo realizzato è che, grazie a questo nuovo regolamento, il commercio di prodotti chimici pericolosi sarà trattato in modo eticamente responsabile.
Volevamo partire, in particolare, da un principio, noto anche come regola d’oro: «Non fare ad altri quello che non vuoi sia fatto a te stesso». Sebbene sia un vecchio principio, che ritroviamo nella Bibbia, così come in altre religioni, questo elemento ci ha portati alle discussioni necessarie.
La proposta originaria della Commissione conteneva in realtà accordi molto liberali per consentire l’esportazione di prodotti chimici pericolosi con il tacito assenso. La proposta prevedeva questo, laddove, in particolare per i paesi in via di sviluppo, è fondamentale che sia ben chiaro cosa viene importato. Tutto sommato, stiamo parlando di sostanze che sono vietate nell’Unione europea o severamente limitate. Ritengo che abbiamo ottenuto un buon risultato nell’accordo raggiunto. Ciò significa che sono state garantite la protezione e la sensibilizzazione dei paesi in via di sviluppo per quanto riguarda le sostanze pericolose.
Signora Presidente, questo nuovo regolamento attua in modo adeguato la convenzione di Rotterdam, adottata nel 1998, ma entrata in vigore ufficialmente solo dal 2004. Posso quindi raccomandare caldamente a ciascuno di votare domani a favore dell’accordo raggiunto con il Consiglio.
Infine, signora Presidente, vorrei chiedere al Consiglio e alla Commissione di fare tutto il possibile per ampliare l’elenco di sostanze della convenzione di Rotterdam. Nell’elenco della convenzione figurano attualmente circa 40 sostanze. Vi sono di sicuro 200 sostanze che sono state proposte per essere valutate e possibilmente aggiunte all’elenco. Per proteggere soprattutto i paesi in via di sviluppo, dobbiamo metterci al lavoro con impegno su altre sostanze.
Erika Mann (PSE), relatrice per parere della commissione per l’industria, la ricerca e l’energia. – (DE) Signora Presidente, vorrei porgere i miei più vivi ringraziamenti in modo particolare al relatore e alla Commissione, e ovviamente anche al Consiglio. Abbiamo presentato un’ottima relazione. In seno alla commissione per l’industria, la ricerca e l’energia abbiamo attribuito un’alta priorità all’elaborazione di un regolamento pratico che controllerà l’importazione e l’esportazione di prodotti chimici pericolosi in modo ragionevole e logico e sufficientemente coerente, così da permettere agli Stati di importazione di comprendere cosa stiamo cercando di raggiungere nell’Unione europea. Era questo essenzialmente il problema principale, ovvero avevamo inserito cose piacevoli e cose pericolose, ma nessuno poteva comprendere cosa significasse tutto questo effettivamente, tutto quello che avevamo aggiunto nel supplemento all’elenco internazionale.
La proposta in questione è un buon regolamento e mi auguro che sarà compreso a livello internazionale, così da potere essere applicato in modo adeguato. Gli aspetti che non sono compresi ovviamente non avranno molto senso. Ciò può essere altrettanto pericoloso; infatti, se qualcosa non è compreso, allora non funzionerà in nessun caso.
La commissione per l’industria è soddisfatta e vorrei ringraziare in modo particolare il relatore, l’onorevole Blokland, per avere negoziato con tale persistenza e buon senso e avere raggiunto alla fine un valido compromesso. Vorrei solo chiedere di non cercare subito di integrare ulteriormente l’elenco, ma di valutare quello che abbiamo in modo da avere effettivamente a disposizione una normativa che funzioni.
Frieda Brepoels, a nome del gruppo PPE-DE. – (NL) Signora Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il regolamento in questione, come saprete, riguarda una questione squisitamente tecnica. Ecco perché in origine non era prevista la discussione, ma adesso che abbiamo l’opportunità di esprimere il nostro punto di vista, vorrei dire brevemente qualcosa a nome del gruppo PPE-DE.
Sono compiaciuta del fatto che, dopo una serie di consultazioni informali con il Consiglio e la Commissione, abbiamo raggiunto un accordo in prima lettura. Questo risultato è stato possibile solo grazie agli sforzi e all’apertura del nostro relatore, il quale ha voluto ascoltare tutte le parti. Ovviamente, ringrazio anche la Commissione e il Consiglio per il loro contributo.
Adesso, il regolamento esistente sull’importazione e l’esportazione di taluni prodotti chimici pericolosi, oltre al duplice fondamento normativo – articoli 133 e 175, paragrafo 1 – e una serie di modifiche tecniche, si incentra, come il relatore ha già affermato, sulla nuova procedura di assenso esplicito, prevista all’articolo 13. Le discussioni informali si sono incentrate soprattutto su quella questione.
Sono convinta che in alcuni casi sia appropriata una maggiore flessibilità, non solo per salvaguardare gli interessi legati alle esportazioni dei paesi europei, ma anche per garantire il massimo livello di protezione dell’ambiente e della sanità pubblica in favore di tutte le parti interessate. In tal modo, alcune sostanze pericolose potrebbero ancora essere esportate senza accordo o assenso esplicito, ma nel rispetto di condizioni particolarmente severe.
Ritengo che la formulazione dell’accordo consenta di garantire, e addirittura di rafforzare l’esportazione sicura di sostanze. Quest’ultimo punto è stato raggiunto infatti eliminando parte del testo originario della Commissione. In veste di relatrice ombra del gruppo PPE-DE, sono inoltre fiduciosa che insieme al Consiglio e alla Commissione abbiamo raggiunto un buon compromesso, equilibrato e concretizzabile. Mi auguro che i miei colleghi domani approveranno tutto.
Gyula Hegyi, a nome del gruppo PSE. – (EN) Signora Presidente, vorrei sostenere innanzi tutto la relazione e ovviamente l’attuazione della convenzione di Rotterdam, che è un’importante convenzione internazionale sul divieto di diversi prodotti chimici pericolosi.
L’argomento non è nuovo per me. Ho lavorato come relatore ombra del gruppo PSE sulla limitazione di diversi prodotti chimici pericolosi, fra cui il divieto del PFOS e il divieto all’esportazione del mercurio. Adesso i miei colleghi e io stiamo lavorando sulla limitazione del nitrato di ammonio e di altre sostanze. Abbiamo avuto una valida cooperazione su tali questioni con l’onorevole Blokland.
Dobbiamo renderci conto che un divieto di livello europeo talvolta non è sufficiente. Ad esempio, il DDT e il lindano sono vietati nell’UE da molti anni, ma è ancora possibile riscontrare la loro presenza nel sangue dei nostri cittadini. A seguito del divieto europeo su alcuni prodotti chimici, accade di frequente che alcune società multinazionali producono e vendono la sostanza chimica vietata in paesi non appartenenti all’UE, soprattutto nel terzo mondo. Le sostanze chimiche vietate ritornano allora facilmente nei prodotti importati e sono presenti quali inquinanti atmosferici negli oceani, nei mari, nei fiumi e nell’aria. Il divieto di esportazione del mercurio, pienamente sostenuto da quest’Assemblea, ci ha mostrato la corretta reazione. Lo stesso trattamento è necessario anche per altre sostanze chimiche pericolose.
Sottolineo l’importanza delle convenzioni internazionali sui prodotti chimici – la convenzione di Rotterdam, la convenzione di Stoccolma e il SAICM – perché solo questi strumenti possono favorire una soluzione internazionale ai problemi provocati dalle sostanze chimiche.
Marios Matsakis, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signora Presidente, anch’io desidero congratularmi con l’onorevole Blokland per l’eccellente relazione e per l’ammirevole abilità con cui ha trattato tutte le questioni procedurali riguardanti questa importante relazione. Vorrei poi ringraziarlo anche per il rispetto e l’attenzione dimostrati nei confronti di tutti i relatori ombra. La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi, arricchita degli emendamenti comuni di compromesso di quasi tutti i gruppi parlamentari, contiene una serie di norme adeguate e necessarie che con tutta probabilità proteggeranno la sanità pubblica e l’ambiente a un elevato livello. I gravi problemi provocati da mercanti internazionali senza scrupoli di sostanze tossiche sono ben conosciuti e temuti, e si auspica che l’attuazione della proposta della Commissione contribuirà ad aiutare i paesi in via di sviluppo a fronteggiare i seri pericoli per il benessere dei loro cittadini e per il nostro ambiente.
Al di là del merito di questa normativa, essa è importante perché dimostra in certa misura l’utilità della decisione della Corte di giustizia sull’azione della Commissione contro il Consiglio e il Parlamento europeo. Nello stesso tempo, solleva altre questioni, ad esempio perché si è proceduto immediatamente a quell’azione e perché le tre istituzioni di base dell’UE non sono state in grado di comporre la questione amichevolmente, senza dovere ricorrere a decisioni della Corte. Tale azione ha provocato giocoforza alcuni ritardi, è stata costosa e potrebbe avere suscitato un’evitabile dose di animosità interistituzionale. Tuttavia, è accaduto e adesso dobbiamo lasciarci tutto alle nostre spalle – sebbene debba forse portare tutti noi ad adottare in futuro decisioni più sagge ed evitare per quanto possibile il ricorso ad azioni giudiziarie.
Carl Schlyter, a nome del gruppo Verts/ALE. – (SV) Signora Presidente, vorrei ringraziare Johannes Blokland per l’eccellente cooperazione che abbiamo avuto durante l’intero processo. Sono passati dieci anni dalla sottoscrizione della convenzione di Rotterdam, ed è stato detto allora che per l’esportazione di sostanze chimiche pericolose era necessario il previo assenso scritto. Dopotutto, non stiamo trattando sostanze chimiche qualsiasi; l’elenco contiene le sostanze chimiche più pericolose usate oggi dall’uomo sulla terra. Ci sono voluti dieci anni. Un motivo è l’ostinato atteggiamento della vecchia Commissione che insisteva sul fatto che era solo una questione commerciale. Ringrazio il Commissario Stavros Dimas perché ci ha consentito di dotarci adesso del fondamento normativo appropriato e quindi di andare avanti.
Non è stato sempre facile negoziare con il Consiglio. Sono rimasto sconvolto quando la Presidenza ha pensato che prodotti chimici letali, in pratica vietati nell’UE, avrebbero potuto essere esportati in altri paesi per lunghi periodi senza assenso preliminare. Il motivo era che il Consiglio non voleva che l’industria europea subisse uno svantaggio competitivo. Tuttavia, la nostra industria avrebbe un reale svantaggio competitivo se per sopravvivere fosse costretta a mettere in pericolo la sanità, l’ambiente e il diritto internazionale. È assurdo sostenere che dobbiamo violare le convenzioni internazionali solo perché altri non rispettano le norme e le regole. Si potrebbe arrivare a dire allora che l’UE dovrebbe esportare droghe illegali perché se non lo fa, lo farà la mafia.
Sono lieto del fatto che alla fine siamo stati in grado di raggiungere un accordo e di trovare quindi una scappatoia per le esportazioni non approvate. Adesso abbiamo una normativa che non solo copre i prodotti chimici della convenzione, ma contiene requisiti anche per altre sostanze chimiche che sono severamente controllate nell’UE. Queste sostanze adesso, prima di essere esportate, devono essere valutate sulla base dei criteri sanitari e ambientali da parte delle autorità preposte. È un bene che il periodo di esenzione sia stato ridotto da 36 a 12 mesi. Ed è un bene anche il fatto che siano coperte le sostanze chimiche contenute nei prodotti. Infine, abbiamo una normativa che è accettabile e migliora la proposta della Commissione, ma avrebbe potuto essere ancora migliore se la sanità pubblica e l’ambiente avessero avuto la precedenza sugli interessi industriali, in fin dei conti il solo modello economico sostenibile.
Hiltrud Breyer (Verts/ALE). – (DE) Signora Presidente, anch’io vorrei ringraziare l’onorevole Blokland. Mi fa piacere che il Parlamento europeo abbia cambiato atteggiamento e abbia posto fine a queste esportazioni massicce. Sappiamo che si registrano ogni anno più di 1,5 milioni di casi di avvelenamento e quasi 30 000 decessi nei paesi in via di sviluppo. Sarebbe stato terribile se la proposta della Commissione fosse entrata in vigore, dato che questo avrebbe significato che prodotti chimici pericolosi avrebbero potuto essere esportati senza l’autorizzazione dei paesi di importazione, a condizione che non si fosse ricevuta una risposta entro 90 giorni.
Sarebbe stata anche un’interpretazione alquanto discutibile della normativa in materia di sanità e di ambiente se avessimo continuato a esportare proprio mentre, da un lato, stiamo delineando un nuovo punto di riferimento sulla sicurezza attraverso l’ultima certificazione dei pesticidi e, dall’altro, stiamo facendo esattamente il contrario con le nostre esportazioni. L’UE non dovrebbe limitarsi ad assicurare un elevato livello di protezione al suo interno, ma dovrebbe volere la stessa cosa anche per il resto del mondo, e questa paradossale attenuazione delle norme sulle esportazioni non sarebbe andata a favore della credibilità dell’UE.
Inoltre, abbiamo bisogno di maggiore trasparenza per quanto riguarda l’esportazione di sostanze chimiche e di pesticidi. Deve esistere un sistema migliore per rendere note le quantità di prodotti esportati dagli Stati membri dell’UE. In fin dei conti, stiamo parlando della circolazione di merci che sono soggette a restrizioni e a divieti e noi, negli Stati membri, abbiamo bisogno della massima trasparenza in questo settore. Chiediamo quindi più informazioni sulle quantità interessate e sugli Stati membri da cui provengono i materiali.
Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Signora Presidente, non abbiamo dimestichezza con questa procedura – mi sono guardata attorno, ho notato che tutti i presenti hanno parlato – ciò significa che posso avere anch’io cinque minuti? Presumo di poterne avere almeno due, ovvero il tempo impiegato per consentire la procedura “catch-the-eye” È una questione che va chiarita.
Intervengo per sostenere i colleghi su questo importante regolamento, che è al suo secondo passaggio nelle commissioni e in quest’Aula a causa di una sentenza della Corte di giustizia di 12 mesi fa, in base alla quale avrebbe dovuto esserci originariamente un duplice fondamento normativo.
Il punto principale di cui vorrei parlare durante la procedura “catch-the-eye” è il mio generale timore per i fondamenti normativi e i problemi che abbiamo incontrato qui, non solo con questa normativa, ma anche con altre. Si passa molto tempo, sia in commissione che in plenaria, discutendo degli emendamenti sul fondamento normativo unico rispetto al duplice fondamento normativo e sono state espresse diverse opinioni.
Penso che sia ora che quest’Assemblea faccia un preciso inventario delle procedure a cui perveniamo – diversi fondamenti normativi – perché spesso vengono proposti a noi o al Consiglio duplici fondamenti normativi, e ritornano da noi prima del raggiungimento di una posizione comune a causa di ciò che io definirei futili motivi legislativi. Quanto più si allarga l’UE – adesso siano 27 Stati membri, in crescita, me lo auguro – tanto più difficile è mantenere ordinata la nostra legislazione. Dobbiamo osservare realmente cosa facciamo in questo settore. È interessante quindi che qui sia vero il contrario. Infatti, la Corte di giustizia ha dichiarato che dobbiamo avere un duplice fondamento normativo in questo settore particolare anziché uno solo, cosa che di norma facilita le cose – se possiamo attenerci a un solo fondamento normativo – perché molto spesso duplici fondamenti normativi sono stati pane per gli avvocati.
Mi chiedo se il Commissario possa illustrarci quale fosse esattamente la controversia dinanzi alla Corte di giustizia in relazione all’unico fondamento normativo, chi l’abbia sollevata, e se possa fornirci maggiori informazioni sul perché la Corte di giustizia stessa si è pronunciata, se volete, su un duplice fondamento normativo. Ci hanno dato il tempo di riprendere di nuovo la procedura e hanno mantenuto gli effetti del regolamento fino alla riadozione, nella sua forma originaria, e io accolgo molto positivamente il fatto che a quanto pare raggiungeremo un accordo in prima lettura grazie a tutta questa cooperazione. Il parere del Commissario su questo aspetto e sull’intera vicenda del fondamento normativo che ci tiene qui per la seconda volta sarebbe ben accetto.
Presidente. − Le ho lasciato il tempo in più, come l’ho lasciato anche ad altri, perché era chiaro che questi cinque minuti erano meno, visto che c’erano meno parlamentari, però solo in questo caso.
Stavros Dimas, Membro della Commissione. − (EL) Signora Presidente, vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti per le loro osservazioni positive.
Riconosco e condivido il desiderio del Parlamento di arrivare a un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, in particolare in quei paesi che non dispongono delle infrastrutture o delle capacità necessarie per affrontare correttamente il problema delle sostanze chimiche pericolose.
Concordo inoltre pienamente con il parere secondo cui la Comunità europea dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella fissazione di un quadro giuridico per la Comunità al fine di garantire un elevato livello di protezione. Su numerosi elementi il regolamento non si limita alle disposizioni della convenzione di Rotterdam, ma prevede condizioni attuative che offrono un elevato livello di protezione per tutti i paesi del mondo, non solo per i membri della convenzione.
Sono convinto che questo esempio spingerà altri paesi a comportarsi allo stesso modo e ad aderire alla convenzione. La Commissione compirà ogni sforzo per sostenere la convenzione di Rotterdam al fine di consentire il raggiungimento di questi obiettivi.
In risposta ai timori riguardanti l’arsenico e il mercurio, la Commissione vorrebbe sottolineare che, a norma dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 304/2003, se l’arsenico metallico venisse vietato o fosse sottoposto a rigide limitazioni nella Comunità, sarebbe presentata una proposta per l’applicazione dell’allegato pertinente. Inoltre, la Commissione sottolinea che Consiglio e Parlamento stanno lavorando sulla proposta di vietare le esportazioni di mercurio verso paesi al di fuori della comunità, divieto questo che, nella misura in cui è in vigore, va oltre il requisito dell’assenso imposto dalla convenzione di Rotterdam e dal regolamento comunitario che la attua.
Vorrei ringraziare ancora una volta il relatore e i relatori ombra per i loro sforzi e l’eccellente lavoro, in particolare l’onorevole Blokland. La Commissione è soddisfatta del risultato dei negoziati e ritiene che tutti gli emendamenti di compromesso proposti siano accettabili.
Per quanto riguarda il duplice fondamento normativo, sarebbe stato in effetti più facile e più semplice se avessimo avuto un unico fondamento normativo, ma conosciamo tutti molto bene il problema che incontriamo tanto spesso: in questo caso abbiamo, se ricordo bene, gli articoli 133 e 175, mentre nella maggior parte degli altri casi abbiamo gli articoli 95 e l’articolo 175. Certo, proponendo un fondamento normativo, ci basiamo sempre sul parere del nostro servizio giuridico. Qui, come ho già detto, si trattava di commercio e di ambiente ed è stato il motivo che ha portato la Corte di giustizia europea a pronunciare una decisione sul duplice fondamento normativo.
Johannes Blokland (IND/DEM), relatore. – (NL) Signora Presidente, gli onorevoli Doyle e Matsakis hanno sollevato il problema del fondamento normativo. Anche il Commissario Dimas, che ringrazio vivamente per la sua risposta, ha accennato a questo aspetto.
Il problema infatti, quando ero relatore, era che il Presidente del Consiglio era venuto a farmi visita e mi aveva detto: “Nel Consiglio abbiamo all’unanimità seri problemi con il fondamento normativo ‘commercio’; su parere del nostro servizio giuridico vogliamo modificarlo in ‘ambiente’.
Il Parlamento ha consultato il proprio servizio giuridico il quale era assolutamente sicuro che il fondamento normativo non dovesse essere “commercio”, bensì “ambiente”. Su questa base siamo quindi giunti a quella conclusione, quasi all’unanimità, almeno nel Consiglio.
Sarebbe stato meglio in realtà se non avessimo sollevato il problema dinanzi alla Corte di giustizia, ma avessimo cercato di trovare una soluzione politica al problema con il Commissario, il Presidente del Consiglio e il Parlamento. Cosa è successo allora? Sì, fortunatamente il regolamento è entrato in vigore. Ha funzionato: il Consiglio ha trattato la questione con urgenza, il Parlamento ha trattato la questione con urgenza. Tuttavia, è seguita un’enorme discussione e alla fine tutti hanno avuto torto: la Commissione, il Consiglio e anche il Parlamento.
La Corte di giustizia ha pronunciato un giudizio di tipo salomonico e ha dichiarato “duplice fondamento giuridico”, mentre Consiglio e Parlamento avevano presunto che non era possibile, che era impossibile. In una situazione come quella, si finisce con l’avere tutti torto, e si sono accumulati anni di ritardo. Fortunatamente non a spese dei paesi in via di sviluppo, perché i lavori sono andati comunque avanti.
In ogni caso, abbiamo fatto passare molto tempo. Ritengo che in futuro dovremmo agire insieme per evitare il verificarsi di questi problemi. Quando il Commissario Dimas ha avuto l’intervista preliminare con la commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, abbiamo discusso del problema anche con lui.
Abbiamo sollevato il problema anche nelle tre audizioni con il Commissario Verheugen e con il Presidente della Commissione Barroso. In quel momento abbiamo avuto l’impressione positiva che non era stata la Commissione a decidere di adire la Corte di giustizia, ma il servizio giuridico. Penso che da ora in poi non ci si dovrebbe rivolgere agli avvocati per risolvere il problema, ma ai politici.
Presidente. − La discussione è chiusa.
La votazione si svolgerà domani martedì 15 gennaio 2008.
Dichiarazioni scritte (articolo 142)
Daciana Octavia Sârbu (PSE), per iscritto. – (RO) La proposta di regolamento sull’esportazione e l’importazione di prodotti chimici pericolosi costituisce un miglioramento dell’uso dei prodotti chimici nella misura in cui protegge in modo più efficace la salute della popolazione e l’ambiente. Il regolamento è teso a incoraggiare la responsabilità comune di esportatori e importatori e di sostenerli nei loro sforzi di cooperazione al fine di garantire il controllo sulla circolazione internazionale di prodotti chimici pericolosi. Il nuovo regolamento modifica la definizione di esportatore per ricomprendervi le persone che esportano tali sostanze chimiche pericolose a partire dall’UE, ma che non sono residenti nell’UE, garantendo così un effettivo controllo e la supervisione dei flussi di prodotti chimici pericolosi.
La procedura di previo assenso informato (PIC), nell’ambito della quale talune sostanze chimiche necessitano di un’esplicita autorizzazione da parte del paese importatore, aiuta inoltre i paesi interessati a ottenere informazioni più accurate sulle sostanze chimiche pericolose vietate per motivi ambientali e di sanità pubblica che possono transitare nei paesi di importazione. Tuttavia, la procedura PIC non deve sostituirsi a efficaci e validi controlli frontalieri, e gli Stati membri dovrebbero cooperare al fine di garantire l’effettiva gestione della circolazione di questi prodotti pericolosi sul loro territorio.
Richard Seeber (PPE-DE), per iscritto. – (DE) Il nuovo regolamento sull’importazione e l’esportazione di prodotti chimici pericolosi e di pesticidi comprende adesso una serie di modifiche tecniche razionali. In passato, gli scambi internazionali in questo settore venivano sospesi per sempre a causa di ostacoli di natura amministrativa. Questa situazione dipendeva principalmente dal fatto che il paese di importazione doveva fornire il proprio “assenso esplicito” prima che i prodotti potessero essere trasportati. Non vi è dubbio che questo assenso era indispensabile in caso di sostanze potenzialmente pericolose e per questo motivo è un requisito che dovrebbe essere mantenuto.
Il principio di sussidiarietà è, in fondo, uno dei pilastri dell’Unione ed è importante che in futuro gli Stati membri siano ancora in grado di determinare quali sostanze potenzialmente pericolose sono autorizzate ad attraversare le loro frontiere.
Tuttavia, dal punto di vista del libero scambio dobbiamo mantenere una certa dose di flessibilità in questo settore. Con un maggiore spazio di manovra è più facile impedire ai paesi i cui sistemi di sorveglianza delle importazioni non sono ancora stati sufficientemente sviluppati di essere sfruttati da esportatori le cui operazioni non sono controllare efficacemente. L’attuale compromesso tiene conto di tali considerazioni e non solo garantisce che sostanze chimiche potenzialmente pericolose siano commercializzate in modo responsabile, ma fornisce anche lo spazio di manovra necessario per consentire di realizzare gli scambi internazionali di merci senza impedimenti.