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Procedura : 2007/0114(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0072/2008

Testi presentati :

A6-0072/2008

Discussioni :

PV 09/04/2008 - 27
CRE 09/04/2008 - 27

Votazioni :

PV 10/04/2008 - 9.10
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2008)0118

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 9 aprile 2008 - Bruxelles Edizione GU

27. Attività di pesca dei pescherecci comunitari e dei paesi terzi (discussione)
Processo verbale
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  Presidente. − L’ordine del giorno reca la relazione, presentata dall’onorevole Philippe Morillon a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie [COM(2007)0330 – C6-0236/2007 –2007/0114(CNS)] (A6-0072/2008).

 
  
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  Joe Borg, Membro della Commissione. (EN) Signora Presidente, innanzi tutto mi permetta di ringraziare il relatore per il lavoro svolto. Dall’adozione del regolamento del Consiglio sulla pesca al di fuori delle acque comunitarie nel 1994 sono cambiate molte condizioni, e gli obblighi internazionali per l’autorizzazione delle navi comunitarie al di fuori delle acque comunitarie sono aumentati.

Questa proposta è stata infatti avanzata come parte del piano d’azione 2006-2008 per semplificare e migliorare le politica comune per la pesca. Gli obiettivi della proposta riflettono quello spirito, attraverso l’integrazione della legislazione esistente in un regolamento, garantendo nello stesso tempo che le regole applicate alle navi comunitarie nelle acque di paesi terzi siano applicate anche alle navi di paesi terzi nelle acque comunitarie.

Molte disposizioni relative all’attuale sistema di rilascio delle autorizzazioni per la pesca sono rimaste invariate. I principali nuovi punti della proposta possono essere sintetizzati come segue. Primo, tutti gli accordi di pesca in base ai quali pescano le navi comunitarie sono inclusi nel campo di applicazione della proposta, che questi siano accordi di partenariato per la pesca, accordi di pesca bilaterali, accordi nel contesto dell’organizzazione regionale della gestione della pesca e accordi privati. Tale ampia portata è fondamentale, dal momento che tutti gli Stati sotto la Convenzione delle Nazioni Unite sulla legge del mare sono responsabili delle navi che battono la loro bandiera. Di conseguenza, dovrebbero essere incluse le navi che pescano sulla base di qualsiasi tipo di accordo.

Secondo, viene introdotto un meccanismo per ridistribuire le possibilità di pesca sottoutilizzate al fine di ottimizzarne l’utilizzazione negli accordi di pesca. Questo punto è stato sollevato durante le discussioni su gran parte degli accordi di partenariato di pesca ed è ora integrato in ognuno di questi per potenziarne i risultati.

Come ultimo punto, accennerei alla proposta di applicazione provvisoria degli accordi di pesca, che fornirebbe alla Commissione la base giuridica necessaria per trasmettere l’applicabilità della licenza ai paesi terzi prima dell’adozione del regolamento del Consiglio conclusivo dell’accordo. Nella gran parte dei casi, questo permetterà alle navi comunitarie di proseguire le loro attività di pesca nelle acque dei paesi terzi senza interruzione.

Tornando alla relazione, vorrei commentare gli emendamenti proposti. La Commissione può accogliere gli emendamenti nn. 1, 3, 5, 11 e 16. Per quanto riguarda gli emendamenti dal n. 7 al n. 9 sui criteri di ammissibilità, questo elenco è stato trasformato in un elenco positivo anziché negativo, nel primo testo di compromesso della Presidenza. In generale, comunque, il testo di compromesso include le preoccupazioni della Commissione, fatta eccezione per l’estensione dei criteri di ammissibilità in relazione alle infrazioni negli ultimi dodici mesi, che è l’emendamento n. 8. La Commissione ritiene che questa disposizione dovrebbe rimanere immutata, perché la considera importante quale misura precauzionale in caso di eventuali possibili gravi infrazioni.

La Commissione non può accogliere l’emendamento n. 2 sulla definizione di infrazione, poiché la definizione di infrazione grave è già chiara e stabilita dal regolamento n. 1447/99. Per quanto riguarda l’emendamento sulla trasmissione di tutte le applicazioni, che è l’emendamento n. 12, si noti che l’articolo 10 è stato eliminato quale parte del testo di compromesso della Presidenza. Questo è stato fatto sulla base del parere del servizio giuridico del Consiglio, che ha stabilito che la Commissione non ha l’autorità giuridica per punire le navi degli Stati membri come proposto da quest’articolo.

La Commissione ritiene altresì che riconoscere agli Stati membri la possibilità di fornire la loro opinione in merito a ogni decisione sia già prevista dall’articolo 9, paragrafo 2, e che ogni procedura informale precedente o successiva ai negoziati non dovrebbe comparire in questo regolamento. Quindi, gli emendamenti n. 6 e n. 10 non possono essere accolti.

Prima di chiudere, vorrei sottolineare ciò che segue. Primo, la trasmissione quotidiana dei dati relativi alle catture è richiesta dal regolamento sui registri elettronici. Secondo, il fermo della pesca significa implicitamente che le autorizzazioni di pesca non sono più valide per gli stock o le aree interessate. Terzo, si deve considerare che tutte le attività della pesca multispecifica hanno un impatto sugli stock interessati. Quarto, la legislazione nazionale stabilisce cosa può essere usato come prova dinanzi al giudice. Per questo la Commissione non può accogliere gli emendamenti nn. 13,14, 15 e 17. L’emendamento n. 4 e gli emendamenti nn. 18 e 19 non possono essere accolti, dal momento che il testo proposto dalla Commissione è corretto – nel caso dell’emendamento n. 4 – o sufficientemente chiaro – nel caso degli emendamenti nn. 18 e 19.

Allo stesso modo, non posso accogliere gli emendamenti dal n. 20 al n. 24, poiché la proposta intende coprire tutti gli accordi e non solo quelli con paesi terzi, come ho detto all’inizio. Inoltre, la riassegnazione delle possibilità di pesca non utilizzate è necessaria a garantire il miglior uso delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo. Questa riassegnazione è affrontata nel modo migliore nel contesto del rilascio e del rinnovo delle licenze.

Infine, vorrei sottolineare che la presente proposta è parte di un pacchetto che contiene la proposta di combattere la pesca IUU, nonché la revisione del regolamento di controllo che seguirà più avanti nel corso dell’anno. Come riportato dalla commissione per la pesca, è intenzione della Commissione, tenendo presente i principi di semplificazione e di trasparenza, armonizzare queste proposte ed evitare qualsiasi loro sovrapposizione.

 
  
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  Presidente. − Solo per chiarire: poiché si tratta di una proposta della Commissione, la Commissione interviene per prima. Mi sembra che l’onorevole Morillon fosse confuso quanto me.

 
  
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  Philippe Morillon, relatore. (FR) Signora Presidente, nulla mi sorprende, e in particolare niente mi sorprende all’interno della cominicazione della Commissione.

Signor Commissario, grazie per un’esposizione tanto dettagliata. Vorrei semplicemente ricordare che l’obiettivo dichiarato della proposta del Consiglio per un regolamento è quello di semplificare e migliorare le procedure per la gestione delle autorizzazioni di pesca. Si trattava della questione di introdurre disposizioni applicabili a tutte le domande di autorizzazione, come ha detto lei stesso, signor Commissario.

E’ stata proposta una procedura unica per la gestione delle autorizzazioni di pesca. La condivisione di responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri è definita. Vengono anche proposti nuovi criteri di ammissibilità, sanzioni in caso di infrazione e misure che riguardano la denuncia. La conformità ai regolamenti internazionali stabilita dai diversi accordi viene rafforzata dall’introduzione di misure che chiedono agli Stati membri di vietare le navi dalla pesca se queste risultano coinvolte in infrazioni gravi o se sono state segnalate per aver preso parte ad attività di pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

L’onorevole Stihler era stata assegnata a questa relazione, ma, poiché la maggioranza dei membri della commissione per la pesca non era d’accordo con lei su due punti che lei considerava fondamentali, ha preferito eliminare il proprio nome dalla relazione. E’ dunque compito mio presentare questo progetto, in qualità di presidente della commissione. Ci terrei comunque a ringraziare l’onorevole per il suo lavoro e lascerò che sia lei a spiegare le ragioni della sua scelta quando presenterà i suoi emendamenti.

Nell’ambito del quadro della procedura di consultazione, nella relazione dell’onorevole, che è ora la mia, la commissione per la pesca ha proposto una serie di emendamenti alla proposta di regolamento del Consiglio, e lei ne ha dato un elenco esaustivo – non un elenco ma i numeri, signor Commissario. Sono stati adottati da un’ampia maggioranza di 19 voti a favore, 5 contro e 2 astenuti. Vi illustrerò soltanto i principali.

Primo, il regolamento non dovrebbe essere applicato ai territori d’oltremare degli Stati membri dell’UE. Secondo, un’infrazione non dovrebbe essere considerata grave a meno che ciò non venga confermato da un conseguente procedimento penale conforme alla pertinente legislazione nazionale.

Terzo, l’elenco IUU dovrebbe includere l’elenco dei pescherecci individuati nel quadro di un’ORGP o dalla Commissione in conformità del regolamento del Consiglio che stabilisce un sistema comunitario per prevenire, impedire ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – un compito molto importante, signor Commissario, che le sta particolarmente a cuore.

Quarto, la Commissione non dovrebbe rifiutarsi di trasmettere le domande alle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni senza aver dato agli Stati membri la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito.

Quinto, la Commissione non deve rifiutare di trasmettere le domande a meno che non venga a conoscenza, sulla base di fatti propriamente sostanziati, del fatto che uno Stato membro non ha agito in conformità degli obblighi di un accordo specifico.

Sesto e ultimo, i pescherecci comunitari per i quali è stata rilasciata un’autorizzazione devono riferire alle autorità nazionali competenti i dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca con la frequenza adeguata al particolare accordo e al tipo di pesca. I requisiti di trasmissione devono essere compatibili con quelli contenuti nel regolamento sul giornale di bordo elettronico.

Lascerò ai miei colleghi la possibilità di approfondire alcuni di questi emendamenti, poiché alcuni di loro ne sono gli autori.

 
  
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  Carmen Fraga Estévez, a nome del gruppo PPE-DE. (ES) Signora Presidente, in generale, a parte qualche aspetto sul quale la commissione per la pesca, in accordo con il Consiglio, ha corretto la Commissione onde evitare un’eccessiva discrezionalità, appoggiamo gli aspetti fondamentali di questa proposta, il cui obiettivo è quello di arrivare ad avere un singolo quadro per il sistema di autorizzazione comunitaria per le navi che operino al di fuori delle acque comunitarie.

Il gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei voterà dunque contro quegli emendamenti già respinti dalla commissione per la pesca, che sono di nuovo stati presentati con 40 firme, poiché insistono sul fatto che gli accordi sugli scambi di contingenti debbano rimanere al di fuori della normativa generale sulle licenze di pesca.

A mio parere, dato che la relazione della Corte dei conti europea sulle lacune della politica di controllo è ancora in primo piano, ed è stato deciso di intraprendere una volta per tutte la lotta contro la pesca illegale, non è accettabile sostenere che alcuni accordi debbano continuare a essere al di fuori di un quadro generale che è assolutamente necessario come garanzia giuridica di base per il trattamento paritario e non discriminatorio, sia tra gli operatori che tra gli Stati membri.

Occorrerebbe anche sottolineare che siamo impegnati a fondo riguardo a un approccio integrato e coordinato per le diverse politiche comunitarie, in particolare la politica marittima, un approccio fondamentale che il Parlamento ha appoggiato pienamente, così come il processo, ancora più necessario, di semplificazione della legislazione comunitaria.

A tale proposito, non bisognerebbe dimenticare che stiamo parlando di oltre 9 000 navi che svolgono la loro attività sulla base di diversi accordi e organizzazioni regionali di pesca, il che significa rilasciare più di 16 000 autorizzazioni di pesca, dal momento che nessun accordo, nel nord o nel sud, è esente da questo obbligo.

Se è giunto il tempo di agire, allora è il momento di armonizzare e semplificare un quadro di riferimento, che sia il più standardizzato possibile e che non continui a creare differenze che possono soltanto rendere l’attività di controllo più difficile e generare sfiducia nelle regole.

 
  
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  Catherine Stihler, a nome del gruppo PSE.(EN) Signora Presidente, sono lieta di avere l’opportunità di intervenire a proposito della relazione Morillon sulle autorizzazioni di pesca – o dovrei dire l’ex relazione Stihler. In qualità di relatrice originaria, mi sono vista costretta a eliminare il mio nome dal documento quando la commissione per la pesca ha respinto i miei emendamenti. La relazione era chiamata a semplificare le autorizzazioni di pesca. Invece, la Commissione si è posta obiettivi troppo ambiziosi con un articolo assolutamente non necessario, conferendosi il diritto di riassegnare i contingenti di pesca.

Se verrà appoggiata senza emendamenti, questa relazione sarà ingiustamente discriminatoria nei confronti dei paesi del nord e dei loro storici diritti di pesca e metterà a rischio la relativa stabilità. Dare carta bianca alla Commissione per la riassegnazione delle possibilità di pesca indebolisce la fiducia, soprattutto quando le possibilità di pesca sono scarse. Dobbiamo domandarci se siamo di fronte a una pesca libera per tutti nel Mare del Nord. Non è negli interessi dei pescatori scozzesi, né nell’interesse della protezione e conservazione degli stock. La prossima revisione della politica comune della pesca è prevista per il 2012, e questa relazione è un campanello di allarme perché i diritti storici di pesca sono a rischio nel Mare del Nord e nel Mar Baltico. Ho ripresentato alcuni emendamenti chiave per la plenaria ed esorto i miei colleghi ad appoggiarli. Se questi emendamenti rifiutati vengono respinti, allora li esorto a votare contro la relazione.

 
  
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  Struan Stevenson (PPE-DE).(EN) Signora Presidente, voglio cominciare congratulandomi con l’onorevole Morillon per essersi preso l’incarico di questa relazione a nome della commissione, ma mi sento di dispiacermi per l’onorevole Stihler perché, nonostante l’enorme mole di lavoro svolto, ha dovuto ritirare il suo nome dalla relazione. E’ sempre grande motivo di frustrazione, dopo aver investito le proprie energie nella preparazione di un’opera complessa quanto questa. Ma comprendo molto bene le sue ragioni.

Mentre pochi in quest’Aula criticherebbero una proposta che cerca di aumentare la conformità della pesca, mi preoccupa che l’articolo 13 della relazione, che si occupa della sottoutilizzazione della possibilità di pesca, preveda semplicemente che la Commissione abbia il diritto di riassegnare le possibilità di pesca da uno Stato membro all’altro. Questo chiaramente metterà a rischio l’intero concetto di stabilità relativa e, in quanto tale, destabilizzerà uno dei principi cardine della politica comune di pesca. Infatti, l’articolo 13 somiglia a un cavallo di Troia, dal momento che sembra aver a che fare più con l’opportunità di accedere a possibilità di pesca precedentemente assegnate ad altri Stati membri che con la riduzione della burocrazia e della rigida applicazione delle misure burocratiche, e un rispetto rafforzato, criteri, questi, che pensavo di ritrovare nel testo.

So che nel Consiglio “Pesca” il Regno Unito, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Danimarca hanno espresso perplessità analoghe; dunque, come ha sottolineato l’onorevole Stihler, siamo di fronte a un ritorno dell’antica divisione nord-sud, che credevo scomparsa molto tempo fa, e che è qualcosa che onestamente non vorrei rivedere. Spero vivamente – al contrario di quanto il Commissario Borg ha affermato poc’anzi – che domani il Parlamento voti a favore degli emendamenti nn. 20, 21 e 22, presentati dall’onorevole Stihler e firmati da 40 deputati del Parlamento europeo.

 
  
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  Rosa Miguélez Ramos (PSE).(ES) Grazie, signora Presidente. Onorevole Stevenson, sono sicura che voteremo contro gli emendamenti che lei ha appena presentato, e non ho dubbi che questa situazione nord-sud le sia completamente nuova. Finora, lei ha vissuto soltanto la situazione nel nord e noi solo quella nel sud. Vorremmo a questo punto provare la situazione nel nord, poiché ci sembra che funzioni piuttosto bene, e di conseguenza noi nel sud vorremmo condividere questa esperienza.

Vorrei per prima cosa congratularmi con la Commissione per aver acconsentito a semplificare il testo della proposta, poiché la prima versione conteneva elementi difficili da accettare. La revisione del regolamento sul controllo, l’accordo con la Groenlandia e qualcos’altro che il Commissario ha citato, la proposta di regolamento sulla pesca irregolare, non dichiarata e non regolamentata, tutto questo rende la proposta limitata.

Sono certa che domani il mio gruppo voterà, come ha fatto in commissione, contro quegli emendamenti che mirano a evitare l’adozione di un meccanismo generale per utilizzare l’eccedenza di possibilità di pesca, qualcosa che abbiamo già proposto, così come siamo stati sempre a favore di un sistema uniforme per l’utilizzazione delle eccedenze delle possibilità di pesca che fosse applicabile a tutti gli accordi, non solamente agli accordi meridionali, che era l’impegno del Consiglio quando ha ratificato l’accordo di partenariato con la Groenlandia. Di conseguenza, ritengo di poter affermare che il mio gruppo voterà contro quegli emendamenti che rappresentano un tentativo di far sì che questo sistema sia applicabile solo agli accordi nel sud e non a quelli nel nord. Penso che dovremo applicarlo a tutti, in modo da sentirci tutti più a nostro agio.

Per quel che riguarda l’articolo 12, siamo d’accordo su un’assegnazione provvisoria delle licenze prima che il Consiglio adotti la decisione di ratifica dell’accordo, e pensiamo che occorra trovare una soluzione giuridica alla questione. Siamo pertanto d’accordo con la Commissione sulla necessità di avere un meccanismo che garantisca che le possibilità di pesca non siano messe a rischio, come stabilito nell’articolo 12, se il processo di ratifica di un accordo di pesca non è stato completato.

 
  
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  Avril Doyle (PPE-DE).(EN) Signora Presidente, secondo la Commissione, la finalità della presente proposta è quella di agevolare gli obiettivi della politica comune della pesca e di permettere alla Comunità di garantire un rispetto più adeguato con i suoi obblighi internazionali.

La flotta comunitaria è attiva nelle acque territoriali di circa 20 paesi nell’ambito di accordi bilaterali. Ma, nel tentativo di gestire la nostra pesca in maniera sostenibile limitando la pesca nelle acque della Comunità europea, dovremmo fare attenzione a non esportare il problema dello sfruttamento eccessivo della pesca, dando autorizzazioni alle navi perché sfruttino liberamente le acque dei paesi terzi.

Come ho ribadito al Commissario Borg soltanto il mese scorso, dobbiamo prestare particolare attenzione ai nostri obblighi morali internazionali nei confronti dell’Africa. Lo sfruttamento non sostenibile delle risorse marittime degli oceani dell’Africa su scala massiccia sta provocando il collasso della pesca, la perdita di ecosistemi fondamentali e l’estinzione della vita naturale marina. Gran parte del problema è riconducibile alle attività non dichiarate di pesca illegale e non regolamentata da parte di imprese di pesca dell’UE e non. Nel 2005 soltanto, il 40 per cento del pesce catturato nelle acque della Guinea-Bissau è stato pescato senza licenza o in violazione dei regolamenti.

 
  
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  Joe Borg, Membro della Commissione. (EN) Signora Presidente, innanzi tutto, per quel che riguarda la questione dell’inclusione dei territori e paesi d’oltremare, vorrei chiarire che il regolamento non si applica a questi ultimi, dal momento che la proposta non copre le navi battenti bandiera di paesi e territori d’oltremare. Si applica però alle regioni ultraperiferiche, che sono considerate acque comunitarie.

Concordo con coloro i quali hanno appoggiato questa proposta nella sua attuale formulazione, con il sua ampio campo di applicazione, per rendere tutti gli accordi più efficaci e per garantire più ricavi risultati positivi, in linea con gli obiettivi generali stabiliti dalla stessa commissione per la pesca e da altri, come la Corte dei conti europea.

Riguardo agli emendamenti, lasciatemi dire che alcuni di essi sono accolti, come ho già detto. Altri sono stati superati in virtù del primo testo di compromesso della Presidenza o perché gli emendamenti proposti sono già previsti altrove nel regolamento o in altre disposizioni giuridiche.

Vorrei ripetere che nella proposta devono essere inclusi tutti gli accordi di pesca sulla base dei quali operano le navi comunitarie. Questo è fondamentale, perché gli stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, come ho già detto, sono responsabili delle navi che battono la loro bandiera.

Secondo, la riassegnazione delle possibilità di pesca sottoutilizzate esiste per ottimizzare l’utilizzazione delle possibilità di pesca nel quadro degli accordi di pesca. Questo è, dopotutto, solo un metodo di gestione appropriata degli accordi di pesca e non danneggia la stabilità relativa, dato che l’articolo 13, paragrafo 6 della proposta stabilisce che: “La trasmissione di domande in conformità del presente articolo non pregiudica in alcun modo la futura ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri”Dunque si tratterà di una riassegnazione per massimizzare le possibilità di pesca garantite o disponibili all’interno degli accordi di pesca e non uno strumento che segni un precedente suscettibile di minare la stabilità relativa.

Infine, vorrei sottolineare che questa misura sta diventando una caratteristica fissa degli accordi di pesca di partenariato con paesi terzi ed è anche stata inclusa nell’accordo Groenlandia, con l’accordo del Consiglio.

 
  
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  Philippe Morillon, relatore. − (FR) Signora Presidente, non avrò bisogno di molto tempo per dire che questa discussione è stata moto utile, e questo grazie al fatto che alcuni dei nostri colleghi hanno proposto emendamenti, nonostante il voto quasi unanime.

Si sarà reso conto, signor Commissario, che ci sono fondamentalmente due perplessità sulla questione. Lei ha risposto in parte alla prima apprensione, cioè il mantenimento della stabilità relativa. Questo è il fine degli emendamenti che vanno dal n. 20 al n. 24 presentati dai nostri colleghi. La seconda perplessità è quella espressa dall’onorevole Stihler, cioè che con questa revisione del regolamento si rischia uno sfruttamento irragionevole degli stock ittici, soprattutto di quelli dei paesi terzi. Alcuni dei miei colleghi membri hanno fatto eco a questa preoccupazione ed è per questo che l’hanno firmata.

Penso di poter dire, a tale proposito, che non c’è nulla nel testo della relazione che sarà votata domani che possa dare adito a tale preoccupazione, ma sta ai nostri onorevoli colleghi decidere, poiché penso, signora Presidente, che lei annuncerà che la relazione sarà messa al voto domani.

 
  
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  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà giovedì 10 aprile 2008.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. MECHTILD ROTHE
Vicepresidente

 
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