Presidente . − L’ordine del giorno reca la dichiarazione della Commissione relativa all’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori a seguito delle sentenze della Corte di giustizia. Si tratta di una questione importante, che ha originato una serie di equivoci e, soprattutto, diversi commenti e preoccupazioni in alcuni dei nostri paesi, e quindi seguiremo con molto interesse questa discussione, e in particolare la dichiarazione che il Commissario Špidla sta per formulare a nome della Commissione.
Vladimír Špidla, Membro della Commissione. − (CS) Signor Presidente, onorevoli deputati, nella sua comunicazione del giugno 2007 intitolata “Distacco di lavoratori nell’ambito della prestazione di servizi: massimizzarne i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori”, la Commissione ha evidenziato alcuni difetti nell’attuazione e nell’applicazione transfrontaliera della direttiva sul distacco dei lavoratori.
Allo stesso tempo siamo giunti alla conclusione che questi problemi potrebbero essere risolti solo qualora gli Stati membri procedessero con la loro reciproca collaborazione e, in particolare, se adempissero ai loro obblighi riguardanti la cooperazione amministrativa e l’accessibilità delle informazioni, come previsto nella direttiva.
Un’attuazione e un’applicazione corrette ed effettive costituiscono gli elementi fondamentali della tutela dei diritti dei lavoratori distaccati, mentre un’applicazione insufficiente indebolisce l’efficacia delle direttive comunitarie in vigore in quest’ambito.
Di conseguenza, il 3 aprile di quest’anno la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa a una migliore cooperazione al fine di rimediare alle mancanze nell’attuazione, applicazione e rispetto della direttiva esistente. La raccomandazione s’incentra soprattutto su uno scambio più efficace di informazioni, perfezionando l’accesso ai dati e lo scambio di migliori prassi.
Una migliore cooperazione amministrativa dovrebbe quindi condurre, in pratica, a maggiore tutela delle condizioni di lavoro, minori oneri amministrativi per le imprese, verifica più efficace dell’esonero da obblighi esistenti per rispettare le condizioni di lavoro e disposizione di controlli adeguati.
La raccomandazione propone inoltre la creazione di un comitato di alto livello che dovrebbe coinvolgere direttamente le parti sociali, che sono i più vicini ai problemi sul campo, e gettare le basi per una più stretta cooperazione tra gli ispettorati del lavoro. Tale comitato potrebbe rappresentare la sede appropriata per discutere un’ampia gamma di questioni derivanti dall’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori.
La Commissione è convinta che questa raccomandazione costituisca il fondamento per una lotta più energica contro le violazioni dei diritti dei lavoratori e il lavoro sommerso, e che migliori le condizioni di lavoro per i lavoratori migranti nell’Unione europea.
Ora spetta agli Stati membri intraprendere le azioni necessarie per migliorare l’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori. Ci si attende che la raccomandazione sia approvata dal prossimo Consiglio per l’occupazione e gli affari sociali il 9 giugno.
La Commissione intende quindi valutare l’attuazione della direttiva alla luce delle ultime sentenze della Corte europea di giustizia, collaborando strettamente con il Parlamento europeo sull’elaborazione di una relazione di propria iniziativa.
La Commissione è pienamente impegnata a garantire una tutela efficace dei diritti dei lavoratori e continuerà a combattere tutte le forme di dumping sociale e di violazione di tali diritti.
Andrebbe sottolineato che non esiste conflitto tra il sostegno costante dei diritti dei lavoratori e quello di un mercato interno competitivo, che ci offre i mezzi per preservare il benessere sociale dell’Europa. Se la nostra società e la nostra economia devono continuare a prosperare, dobbiamo fornire equa priorità agli aspetti sociali e alla concorrenzialità.
Gunnar Hökmark, a nome del gruppo PPE-DE. – (SV) Signor Presidente, desidero ringraziare il Commissario per la sua presentazione, e accolgo con favore il fatto che egli evidenzi l’importanza di una maggiore cooperazione tra gli Stati membri e la loro responsabilità per quanto riguarda l’attuazione appropriata della direttiva sul distacco dei lavoratori.
Ritengo che in questa discussione possa essere giustificabile richiamare l’attenzione su un aspetto, e cioè che dal 2004 abbiamo assistito a un rapido cambiamento del mercato europeo del lavoro. Abbiamo ottenuto un incremento della mobilità. E’ importante dire che i diversi scenari di terrore che sono stati proclamati all’epoca relativi alle conseguenze di una maggiore mobilità si sono dimostrati falsi. Si parlava di turismo delle prestazioni sociali e di innumerevoli altri problemi.
In effetti oggi esiste un milione di europei distaccati in diversi paesi. Inoltre, è nei paesi membri in cui abbiamo assistito alla maggiore apertura che è avvenuto il migliore sviluppo del mercato del lavoro e della retribuzione. La direttiva sul distacco dei lavoratori ha contribuito a garantire opportunità più vantaggiose per gli individui e ha inoltre favorito l’economia e il mercato del lavoro europei. Un milione di persone!
Dobbiamo ricordarci di questo aspetto quando discutiamo le tre diverse controversie giudiziarie. Ciò avviene poiché una volta che la Corte ha emesso la sua sentenza, notiamo che si tratta di una questione di situazioni differenti in casi differenti. Tuttavia, è inoltre importante che in ciò non ci sia il minimo sospetto della presenza di ostacoli ai diversi tipi di intervento industriale nei vari Stati membri. Nelle sentenze del tribunale non c’è nulla che faccia presagire un conflitto con diversi tipi di accordi collettivi o altre intese in merito alla retribuzione. Dall’altro lato, il paese membro deve disporre di una legislazione e la società deve funzionare al fine di permettere e incoraggiare la mobilità. E’ in questo quadro che ritengo sia altresì rilevante che ora sviluppiamo una migliore cooperazione, e che i vari Stati membri garantiscano di attuare e valutare questo elemento al fine di combinare la mobilità con la sicurezza sociale e la stabilità per tutti in Europa. Non dobbiamo incolpare l’UE per i problemi esistenti, piuttosto assumerci la responsabilità nei diversi Stati membri, e accogliere positivamente l’aumento di mobilità e benessere che può essere considerato un’opportunità offerta dalla direttiva sul distacco dei lavoratori.
Anne Van Lancker, a nome del gruppo PSE. – (NL) Signor Presidente, desidero ringraziare il Commissario per la raccomandazione a favore di una cooperazione amministrativa più vantaggiosa e migliori opzioni per gli ispettorati del lavoro. Tuttavia, signor Commissario, è cosciente del fatto che la nostra soddisfazione in merito è stata negata dalle sentenze Laval e Rüffert? Queste hanno causato una grande agitazione, non solo nel gruppo socialista al Parlamento europeo, ma anche tra le organizzazioni sindacali al di fuori del Parlamento e tra i paesi che stanno attualmente ratificando il Trattato di Lisbona.
Abbiamo a lungo ritenuto che la direttiva sul distacco dei lavoratori fosse una direttiva eccellente dotata di un principio chiaro. Alla luce del fatto che non possiamo garantire che retribuzioni e condizioni di lavoro siano uguali in Europa, non è insensato per i dipendenti attendersi pari trattamento nel luogo in cui lavorano, indipendentemente dalla loro nazionalità. E’ positivo che la direttiva sul distacco dei lavoratori non assuma uno stato completo del principio di occupazione, ma imponga semplicemente alcune condizioni vincolanti. Eppure, la direttiva consente agli Stati membri anche la possibilità di imporre disposizioni più generose per la tutela dei lavoratori, conformemente alle loro tradizioni sociali e attenendosi agli accordi collettivi o, in generale, ad accordi collettivi vincolanti.
Le sentenze ci hanno sottratto le basi per un pari trattamento. La tutela minima fornita dalla direttiva sta gradualmente diventando massima. Per lungo tempo, fino a ora non è più stato un problema di scarsa trasposizione in certi Stati membri. Tuttavia, sta aumentando la nostra consapevolezza che la filosofia basilare della direttiva sia sbagliata ed è: i lavoratori dovrebbero essere tutelati, ma con moderazione. I diritti sociali di intavolare trattative e scioperare esistono, ma a condizione che non interferiscano con la libera circolazione di servizi. Non è una questione di commenti xenofobici, al contrario. I dipendenti stranieri sono più che benvenuti. In effetti, la libera circolazione dei lavoratori garantisce pari trattamento dal primo giorno, cosa che abbiamo intenzione di ottenere anche per quanto riguarda la libera circolazione di servizi.
Il mio gruppo richiede quindi una revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori per tre ragioni: primo, per garantire che sia assicurato il pari trattamento di lavoratori indigeni e stranieri; secondo, per garantire che i sistemi nazionali per il dialogo sociale siano pienamente rispettati; e terzo, per garantire che i diritti sociali fondamentali siano salvaguardati per tutti. Contiamo sul suo sostegno signor Commissario.
Anne E. Jensen, a nome del gruppo ALDE. – (DA) Signor Presidente, desidero ringraziare il Commissario per la sua dichiarazione. Recentemente, si sono di certo verificate svariate forti reazioni alle numerose sentenze da parte della Corte di giustizia. Alcuni osservatori ritengono che, in seguito alla sentenza Laval, tra le altre, il Trattato di Lisbona dovrebbe essere emendato e la Corte di giustizia contenuta. Vorrei dire che tale situazione sta oltrepassando il limite ed è dovuta al fatto che alcune frange vorrebbero bloccare i lavori e far sì che i cittadini pensino che il Trattato di Lisbona potrebbe rappresentare un problema per la certezza giuridica dei dipendenti. Al contrario, questo trattato comporterà maggiori diritti per i dipendenti.
Altri osservatori quali l’onorevole Van Lancker ritengono che la direttiva sul distacco dei lavoratori dovrebbe essere emendata. Vorrei nuovamente dire no. Innanzi tutto non credo si dovrebbe proseguire con questa iniziativa. Penso, come ha proposto il Commissario, che per prima cosa dovremmo svolgere un lavoro preciso per vedere come la direttiva sul distacco dei lavoratori è attuata in pratica, e valutare le possibilità di tutela contro il dumping sociale nel quadro della legislazione applicabile.
Ritengo, inoltre, che dovremmo attendere la reazione degli Stati membri. A tale proposito, sto forse pensando in particolare alla causa Laval. La sentenza finale in questa causa non è stata raggiunta in Svezia, e ci sono molte questioni legate a questa sentenza: l’ovvia discriminazione contro le imprese straniere, che non possiamo sostenere, e inoltre le informazioni poco chiare fornite alle aziende. In Danimarca il governo ha istituito un comitato di lavoro, costituito da operatori sociali (operatori del diritto e parti sociali), al fine di valutare il modo in cui l’ultima sentenza si adegui al modello danese, che è fondato sull’accordo e disciplinato dalla legislazione solo in misura molto limitata. Penso sarebbe utile attendere l’esito dell’operato di questo comitato. Si tratta di un comitato dinamico e terminerà il proprio lavoro entro giugno.
Come spesso accade in politica, i problemi maggiori si incontrano nei dettagli, ed è quindi importante mantenere un atteggiamento equilibrato verso tali questioni. E’ trascorso soltanto un anno e mezzo da quando si è svolta un’accurata discussione in Parlamento della direttiva sul distacco dei lavoratori e abbiamo condotto un procedimento di consultazione con le parti sociali. Tutti hanno affermato che la direttiva fosse vantaggiosa, ma difficile da applicare. I dipendenti non conoscono i propri diritti e i datori di lavoro non sono abbastanza consapevoli dei propri obblighi. Pertanto, la nostra conclusione è che esiste la necessità di informazioni e cooperazione migliori; un aspetto che anche lei, signor Commissario, sta proponendo. Ad esempio, abbiamo inoltre consigliato di impiegare l’agenzia di Dublino, che rappresenta sia i governi sia le parti sociali, al fine di sviluppare buone prassi in quest’ambito. Vorrei sapere ciò che sta accadendo in questo settore. Posso comprendere il timore di dumping sociale; tuttavia, ritengo dobbiamo trattare con buon senso la questione. Qualora la direttiva sul distacco dei lavoratori fosse emendata, richiederebbe molto tempo, ed è quindi importante esaminare con attenzione tutte le possibilità al fine di garantire il fondamento per mercati del lavoro flessibili come quello danese secondo le norme applicabili. Si tratta della questione di assicurare che disponiamo effettivamente di mercati del lavoro flessibili.
Il diritto di intraprendere azioni sindacali non sarà minacciato dalla sentenza; tuttavia, dovrebbe esserci un equilibrio relativo alle questioni connesse ai conflitti. Penso sia rilevante evidenziare che i diritti dei dipendenti saranno rafforzati dal Trattato di Lisbona e che parti sociali e governi devono collaborare indipendentemente dai limiti, al fine di far sì che la legislazione funzioni meglio e operi senza dissenso. Questa è la strada da percorrere!
Roberts Zīle, a nome del gruppo UEN. – (LV) Signor Presidente, signor Commissario, vi ringrazio. La sentenza in questa causa offre veramente la speranza che la Corte europea di giustizia comprenda in termini reali le quattro libertà fondamentali dell’Unione europea. In questa occasione, l’espressione “dumping sociale”, così diffusa anche in Parlamento, non è efficace in una causa in cui l’obiettivo era impedire a un’impresa di un altro Stato membro di fornire servizi nel mercato interno dell’UE. In questa discussione, vorrei scegliere un aspetto politico: gli Stati membri dell’UE, e, in larga parte, tra i paesi come la Svezia, negli ultimi anni hanno ricavato enormi profitti nei paesi baltici mediante la disposizione di servizi finanziari “offensivi”, in particolare prestiti per beni immobili. Non abbiamo mai limitato il flusso di questi capitali, anche quando i profitti erano straordinariamente elevati ed erano in parte ottenuti tramite il singolare dumping sociale delle esportazioni, ovvero i lettoni che hanno lavorato in queste banche hanno ricevuto salari assolutamente lontani dalla retribuzione conseguita dagli svedesi per il medesimo incarico in Svezia. Ora, durante la crisi finanziaria, numerose famiglie lettoni verseranno cifre esorbitanti per il denaro preso a prestito, ma i nostri cittadini e le nostre imprese non saranno in grado di competere sul mercato UE, e pertanto di saldare questi debiti. Di conseguenza, in realtà saranno i fondi pensionistici svedesi e altri azionisti bancari a subirne le conseguenze. Onorevoli colleghi, ci troviamo tutti sulla stessa barca europea: permettiamo alle libertà fondamentali dell’Europa di essere realmente libere, poiché tutti ne trarremo vantaggio! Vi ringrazio.
Elisabeth Schroedter, a nome del gruppo Verts/ALE. – (DE) Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutte le sentenze della Corte riguardano cause in cui le organizzazioni sindacali hanno adottato misure collettive riconosciute a livello internazionale a favore di un’azione contro il dumping sociale. In tutte e tre le sentenze la Corte europea di giustizia ha ammesso che le organizzazioni sindacali abbiano il diritto legittimo di intraprendere tali misure. La Corte, tuttavia, ha messo in discussione questo diritto in relazione al mercato interno.
Nelle cause Laval e Rüffert, lo standard giuridico minimo è stato interpretato come l’unico massimo standard valido sul mercato interno. La Corte europea di giustizia ha quindi interpretato la direttiva sul distacco dei lavoratori in un modo molto specifico. Il legislatore, tuttavia, non l’ha intesa in questa maniera. Considerando la direttiva, il libero scambio di servizi deve essere promosso in equa concorrenza e occorre garantire i diritti dei dipendenti. La direttiva sul distacco dei lavoratori prevede inoltre la clausola della nazione più favorita per i dipendenti e ciò non è stato tenuto in considerazione nelle sentenze della Corte.
La Corte di giustizia sta ora creando una situazione nell’Unione europea in cui la direttiva sul distacco dei lavoratori è stata modificata da una direttiva minima a una massima e in cui è legittimo imporre un vantaggio competitivo sul dumping sociale. Il diritto sociale internazionale dovrebbe ora essere soggetto a responsabilità per le imprese sul mercato libero interno. Può essere che stia quindi criticando le sentenze della Corte. Tuttavia, un’Unione senza elementi equivalenti di un’Europa sociale, quali accordi di contrattazione collettiva, misure comuni e lotta al dumping sociale, è destinata al fallimento e non disporrà più del sostegno dei cittadini. Pertanto, la risposta del nostro gruppo a questo punto è: il principio di “pari retribuzione per pari lavoro nella stessa azienda” deve rivestire una posizione equivalente sul mercato interno per quanto riguarda i criteri di libertà.
Francis Wurtz, a nome del gruppo GUE/NGL. − (FR) Signor Commissario, innanzi tutto vorrei far notare che i miei colleghi della Conferenza dei Presidenti, che durante una discussione a tarda sera hanno deciso contro il mio volere, questa sera sono tutti assenti. Non fosse per questo dibattito a sera inoltrata, sarei lieto di aver finalmente iniziato una discussione in merito a questa grave questione, che è il riconoscimento da parte della Corte di giustizia del dumping salariale, un problema sul quale, signor Commissario, si è soffermato soltanto 20 secondi, in modo insolitamente spiccio.
Pertanto, descriverò brevemente le tre fasi di questa nuova dimensione del diritto europeo. 11 dicembre 2007: la Corte ha annullato un’azione sindacale che chiedeva che la società di navigazione finlandese Viking Line non dovesse essere autorizzata a registrare i propri traghetti in Estonia per ridurre i salari dei lavoratori. 18 dicembre 2007: la Corte si è nuovamente pronunciata a sfavore delle organizzazioni sindacali, stavolta a Vaxholm, in Svezia, per bloccare un edificio contro una società lettone che si rifiutava di osservare l’accordo collettivo applicabile al settore dell’edilizia. 3 aprile 2008: la Corte ha dichiarato colpevole la Bassa Sassonia in Germania per aver imposto un salario minimo a qualsiasi società di costruzioni aggiudicatasi un contratto d’appalto. La Corte si è quindi espressa a favore di un subappaltatore polacco di un’impresa tedesca, che retribuiva i propri lavoratori meno della metà del salario minimo previsto. Questa era la sentenza Rüffert.
In tutte e tre le cause, la ragione fondamentale invocata dalla Corte per giustificare la propria decisione di incoraggiare il dumping salariale è stata che il diritto comunitario vieta ogni misura, notate, che probabilmente “renda meno allettanti” le condizioni di un’impresa di un altro Stato membro poiché, e cito, si tratta di una “restrizione alla libera prestazione di servizi” o alla libertà di stabilimento, che figurano tra le libertà fondamentali garantite dal trattato. E’ semplicemente inaccettabile. Dov’è l’aspetto sociale di questo ragionamento liberale?
In effetti, qualsiasi progresso sociale in un paese renderebbe un mercato meno allettante (per usare l’espressione della Corte) per le società concorrenti. Dovrei aggiungere che, in tutte e tre le cause, la famosa direttiva sul distacco dei lavoratori non ha offerto la minima tutela ai lavoratori interessati. Al proposito, la Corte ha spiegato che, e cito, “la direttiva in parola è diretta, segnatamente, a realizzare la libera prestazione dei servizi”. Non è stata menzionata la tutela dei lavoratori.
Infine, in tutte e tre le cause, la Corte ha raggiunto la sentenza alla luce di articoli specifici del trattato e non solo della direttiva. Questi articoli sono, nella prima causa, il 43 e nelle altre due il 49, riportati parola per parola nel Trattato di Lisbona attualmente in fase di ratifica.
Pertanto, la mia conclusione è chiara. Non è sufficiente emendare una direttiva per risolvere il problema posto da queste sentenze. Chiunque abbia intenzione di ristabilire la supremazia dei diritti sociali sul libero scambio deve insistere su una revisione dei trattati, e specificatamente degli articoli con cui la Corte ha giustificato le sue recenti decisioni. E’ complicato, ma ritengo sia necessario, poiché altrimenti possiamo solo prevedere una crisi reale in merito alla legittimità dell’attuale modello economico e sociale europeo.
Kathy Sinnott, a nome del gruppo IND/DEM. – (EN) Signor Presidente, recentemente, nella causa Rüffert, una società polacca ha retribuito 53 lavoratori solo con il 46 per cento del salario concordato per l’industria in Germania. L’aggiudicatario polacco è stato citato in giudizio; hanno reagito sottoponendo il caso alla Corte, e la CGCE si è da poco espressa a favore del subappaltatore polacco.
Non molto tempo fa, John Monks, il presidente della Confederazione europea dei sindacati, prendendo la parola durante un incontro in sede di commissione per l’occupazione e gli affari sociali in merito una causa precedente, la causa Laval, e avvertendoci per cause future, ha affermato che “ci è stato detto che il nostro diritto a scioperare è fondamentale, ma non quanto la libera circolazione di servizi”.
Le organizzazioni sindacali sono rese impotenti da queste sentenze. La direttiva sui servizi e la direttiva sul distacco dei lavoratori rappresentano una minaccia diretta a tutto ciò che è stato ottenuto con i diritti dei lavoratori negli ultimi 30 anni.
Si sono svolte tre cause (Laval, Viking e ora Rüffert) e un organo di interpretazione giudiziaria sta rendendo gli appalti senza scopo, i sindacati impotenti e l’equità dei salari un termine senza significato. Come John Monks ha dichiarato nel dibattito riguardante la causa Laval, occorre un protocollo di tutela nel Trattato di Lisbona o in futuro ci troveremo di fronte al dumping sociale.
Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) . – (EN) Signor Presidente, ritengo che la Commissione per prima abbia pubblicato nel 2006 un documento orientativo sull’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, e allora il gruppo socialista, in risposta, esortò in Aula un consolidamento della direttiva. La Commissione non ritenne fosse necessario e chiaramente non lo crede ora, e per la cronaca concordo in merito.
Come la Commissione ha chiaramente precisato, il problema consiste nei punti deboli dell’attuazione a livello nazionale, nella cooperazione insufficiente tra gli Stati membri e nella scarsa disponibilità di informazioni. Rafforzare la legislazione UE non risolverebbe questi punti deboli. In effetti renderebbe ancora più difficile eliminarli.
Infine, desidero osservare che il Commissario conferma un pieno impegno a tutelare i diritti dei lavoratori e a lottare contro il dumping sociale. Dovremmo concordare in merito da tutte le parti dell’Aula, ma anche che esiste un altro diritto da salvaguardare: il diritto di tutti i lavoratori di essere mobili e distaccati, e di fornire servizi transfrontalieri.
I diritti di tutela sociale devono andare di pari passo con il diritto di prestazione di servizi, ed è necessario che non ci siano contraddizioni. Ovviamente si tratta di una sfida importante ottenere il giusto equilibrio. Tuttavia, la sfida per gli Stati membri è quella di risolvere, non per l’UE proporre norme più severe. Sostengo che il Commissario abbia indicato il percorso e lo invito a concordare con me che il nostro ruolo di deputati dovrebbe essere di far sì che ciascuno dei nostri paesi lo segua.
Jan Andersson (PSE) . – (SV) Signor Presidente, signor Commissario, accolgo con favore la raccomandazione, e ancora di più il fatto che il Commissario cerchi di combattere il dumping sociale e che il Presidente Barroso e il Commissario Špidla affermino che il diritto di sciopero non condiziona la libera circolazione. Tuttavia, la vostra proposta non si spinge abbastanza oltre. Non si spinge abbastanza oltre per prevenire il dumping sociale.
Consideriamo innanzi tutto ciò che ha asserito la Corte nelle cause Rüffert e Laval. Ha stabilito che è il salario minimo nel paese d’origine che conta, in altre parole un lavoratore polacco deve operare sullo stesso luogo di lavoro di un tedesco per il 46 per cento della retribuzione per cui lavora un dipendente tedesco. Se si fosse affermato che una donna doveva lavorare per il 46 per cento di ciò che guadagna un uomo, avremmo dichiarato che si trattava di discriminazione. In questo caso è una discriminazione verso i lavoratori polacchi che non ricevono la stessa retribuzione di quelli tedeschi. E’ inaccettabile.
Secondo, i diversi modelli sociali non sono giudicati allo stesso modo. Nella causa Rüffert è stato evidenziato che gli accordi collettivi devono essere generalmente applicabili, e non il modello scelto nella Bassa Sassonia. La stessa cosa è avvenuta nella causa Laval. Certi modelli di mercato del lavoro hanno la precedenza su altri. Anche questo è inaccettabile.
Terzo, si è detto che il diritto allo sciopero è fondamentale, ma, laddove è misurato contro la libera circolazione, non ha molto peso, non ne ha affatto. E’ invece la libera circolazione ad avere la precedenza.
Alcuni oratori hanno detto “sì, ma dobbiamo disporre della libera circolazione”. Certamente dobbiamo, ma in che modo incoraggiamo la libera circolazione se ne rimuoviamo le condizioni nei paesi? Credete che i cittadini di questi paesi diranno “accogliamo le persone”? No, chiederanno frontiere chiuse. Sono a favore delle frontiere aperte tra nuovi e vecchi Stati membri, ma anche di pari condizioni per lavoro equo, e quest’aspetto deve essere altresì fondamentale. Quindi, la Commissione deve avviare un’azione più decisa in relazione agli emendamenti alla direttiva sul distacco dei lavoratori.
Pierre Jonckheer (Verts/ALE) . – (FR) Signor Presidente, signor Commissario, condivido in gran parte il parere dei miei colleghi, gli onorevoli Van Lancker e Wurtz. Infine la questione è quanti lavoratori poveri vogliamo ci siano nell’Unione europea.
Senza ribadire le sentenze della Corte, noto che abbiamo raggiunto un punto in cui la direttiva sul distacco dei lavoratori è impiegata contro le disposizioni nazionali o regionali finalizzate a garantire “condizioni eque” e un salario minimo per tutti i lavoratori.
Siamo quindi giunti a una situazione in cui questa direttiva mina la territorialità del diritto al lavoro. Possiamo garantire la mobilità dei lavoratori, assicurando la territorialità del diritto al lavoro, e questo aspetto è in discussione. Tralasciando un attimo la direttiva sul distacco dei lavoratori, vorrei richiamare la vostra attenzione su un altro argomento collegato, sul ricorso che la società TNT ha presentato alla Commissione in seguito a una sentenza da parte di un tribunale amministrativo di Berlino, asserendo che il governo tedesco, imponendo un salario minimo nel settore postale, non è stato in grado di tenere in considerazione l’impatto economico del salario minimo (si parla di 9,80 euro l’ora) sui suoi concorrenti. Ci troviamo in una situazione in cui il salario minimo, che è di competenza nazionale, in realtà sta scoraggiando la concorrenza. Questa è l’interpretazione della TNT.
La Commissione sta attualmente esaminando questa istanza. Qualora lei o i suoi colleghi e il collegio vi esprimeste a favore della TNT in merito, credo, Commissario Špidla, che perdereste tutta la credibilità, in questo e in altri casi, e sarà necessaria più di una raccomandazione della Commissione sulle migliori informazioni e la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri per garantire veramente la dignità dei lavoratori nell’Unione europea.
Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) . – (SV) Signor Presidente, è compito della Corte europea di giustizia emettere sentenze in linea con i trattati. Pertanto, i trattati devono essere emendati al fine di proteggere gli interessi dei lavoratori. La conclusione derivante dalle sentenze della Corte nelle cause Laval, Viking Line e Rüffert è che il Trattato di Lisbona non può essere approvato dai lavoratori salariati d’Europa a meno che al trattato non si aggiunga una clausola relativa ai diritti dei lavoratori, il diritto di difendere gli accordi collettivi, di intraprendere azioni sindacali volte a migliorare la retribuzione e le condizioni occupazionali.
Richiedere una retribuzione più elevata del salario minimo ora rappresenta un ostacolo agli scambi secondo la Corte, e i sindacati non saranno in grado di impedire il dumping salariale. Il 17 aprile 2008 il Commissario McCreevy ha fornito una risposta scritta a una domanda riguardante le organizzazioni sindacali come segue: “le organizzazioni sindacali possono continuare a intraprendere azioni sindacali purché siano motivate da obiettivi legittimi compatibili con il diritto CE”. Non è possibile spiegarlo in modo più chiaro. Deve quindi essere modificato il diritto comunitario. Libera circolazione, sì, ma senza discriminazione dei lavoratori di altri paesi.
Hélène Goudin (IND/DEM) . – (SV) Signor Presidente, la Corte europea di giustizia ha ripetutamente chiarito agli Stati membri che non possono considerarsi indipendenti quando si tratta di ambiti politici fondamentali quali la politica in materia di sanità, lotterie, pubblicità di alcolici e ora, più recentemente, di mercato del lavoro. Questo aspetto è noto come attivismo giuridico, e deve essere considerato una minaccia diretta alla democrazia e al principio di sussidiarietà. A causa del suo atteggiamento arrogante verso i governi democraticamente eletti degli Stati membri, la Corte europea di giustizia è in effetti un potere autodesignatosi.
Quando si tratta della sentenza Laval, questo significa che le società svedesi e straniere opereranno in condizioni del tutto diverse sul territorio svedese. Tale situazione è completamente inaccettabile. Esorto i deputati a riflettere la prossima volta che decideranno di concedere maggiori competenze alle istituzioni europee non elette. Oggi, sembra che alla fine stiamo aprendo gli occhi.
Jacek Protasiewicz (PPE-DE) . – (PL) Signor Presidente, la direttiva sul distacco dei lavoratori è una delle basi su cui si fonda l’attuazione di una delle quattro libertà comunitarie fondamentali, che sono libertà europee, e che ha accompagnato i trattati e la Comunità europea proprio dall’inizio.
L’articolo 49 del trattato è uno dei regolamenti che disciplinano gli affari interni dell’Unione europea formulati in maniera più inequivocabile, e asserisce chiaramente che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione. Le pratiche persistenti riscontrate in numerosi Stati membri finalizzate alla limitazione amministrativa di questa libertà, garantita dal trattato, sono quindi sorprendenti.
Da quando sono stato eletto in Parlamento, ho ricevuto una serie di rimostranze da parte di imprenditori, derivanti soprattutto dai nuovi Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 2004, per quanto riguarda le attività di autorità locali e regionali che impongono deliberatamente a questi imprenditori requisiti aggiuntivi che non sono affatto giustificati da alcun atto giuridico europeo. In numerose occasioni, ho sollevato tale questione dinanzi al Parlamento, chiedendo una dichiarazione inequivocabile da parte della Commissione europea nell’interesse del diritto UE, e di conseguenza a difesa della libertà di prestazione di servizi.
Sono lieto che i miei sforzi abbiano ricevuto una conferma così chiara nella sentenza della Corte europea di giustizia che stiamo discutendo oggi. Sono convinto che, alla luce delle recenti sentenze della Corte, noi (ovvero Parlamento e Commissione europea insieme) saremo in grado di elaborare un sistema per l’organizzazione di un mercato interno di servizi che, assicurando i diritti fondamentali dei dipendenti, questi diritti e questi diritti fondamentali, non imporrà oneri supplementari sugli imprenditori europei che ostacolerebbero le loro attività e che per definizione, come stabiliscono le sentenze della Corte, violano il diritto europeo.
Si dovrebbe sostenere, non combattere un libero mercato per i servizi e la mobilità lavorativa. Sono queste le sfide del XXI secolo.
Magda Kósáné Kovács (PSE) . – (HU) Signor Presidente, signor Commissario, vi ringrazio. Dopo diverse sentenze della Corte europea di giustizia, la direttiva sul distacco dei lavoratori (96/71/CE) è al centro dell’attenzione dell’Unione. La Corte si è espressa. Ciò che in effetti ha detto potrebbe essere messo in discussione, ma non sarebbe utile poiché la sua decisione rimarrebbe valida, e la Corte tuttavia non ha stabilito una scala di valori.
Possiamo notare che queste sentenze hanno originato pareri contrastanti in Parlamento, ma è positivo che la Commissione abbia considerato ciò che occorre fare e che abbia chiesto agli Stati membri. Tale iniziativa è ancora più importante poiché stanno cercando di gettare acqua sul fuoco. E’ rilevante che una precedente omissione da parte della Commissione abbia purtroppo contribuito a un clima pesante, dal momento che tuttora non ha considerato attentamente la trasposizione della direttiva sul distacco dei lavoratori nei sistemi nazionali, anche se due anni prima è stato richiesto con forza in una risoluzione del Parlamento europeo. Pertanto, non esiste soluzione per quanto concerne il fatto che le misure di tutela dei lavoratori degli Stati membri siano conformi alla direttiva in questione e, di conseguenza, non siamo in grado di stabilire se la direttiva sul distacco dei lavoratori è effettivamente operativa o se necessita di essere modificata alla luce delle norme relative al mercato dei servizi. Non esistono lezioni sull’attuazione, al massimo ci sono dichiarazioni violentemente in contrasto. Siamo mossi dal dubbio che questa situazione incerta dia adito a populismo and demagogia. E non stiamo creando un problema politico da difetti giuridici casuali? E’ probabile che abbiamo generato una tensione politica laddove dovrebbe esserci esclusivamente un sobrio regolamento.
Onorevoli colleghi, la libertà del mercato dei servizi opera, con rare eccezioni, nell’ambito delle disposizioni della legislazione. Dall’altro lato, sono necessarie misure precise volte a compensare il diritto. Speriamo in queste azioni specifiche da parte della Commissione, poiché la Corte non può intraprendere una verifica esauriente del materiale giuridico. E’ compito della Commissione. E spetta alla Commissione avviare procedimenti contro le violazioni del diritto, ove necessario. Ciò potrebbe rafforzare le parole del Commissario Špidla, ovvero che dobbiamo agire contemporaneamente e insieme, nell’interesse dei diritti giuridici dei dipendenti e del mercato sociale. Vi ringrazio.
Gabriele Zimmer (GUE/NGL) . – (DE) Signor Presidente, signor Commissario, dissento con lei sul fatto che non ci sarebbe discrepanza tra una vigorosa protezione sociale dei dipendenti e un forte mercato interno. Un mercato interno europeo che è conforme al sistema di concorrenza globale è in definitiva l’espressione di tale tipo di contrapposizione. Tuttavia, condivido che gli Stati membri si assumano la responsabilità della trasposizione del diritto UE in quello nazionale. Almeno nella causa Rüffert, i governatori di Berlino e della Bassa Sassonia non puntano semplicemente il dito contro la Corte europea di giustizia.
In generale non sono riusciti a spiegare autorevolmente la norma riguardante alla contrattazione collettiva e a chiedere il salario minimo legale. Signor Commissario, le chiedo di declinare la sua responsabilità e domandare apertamente il requisito necessario al fine di emendare le basi giuridiche europee. Ciò riguarda, ad esempio, gli articoli 50 e 56 della versione consolidata del Trattato di Lisbona del 15 aprile, l’inasprimento della direttiva sul distacco dei lavoratori, la concessione del diritto a intraprendere azioni sindacali e il diritto transfrontaliero in merito. Mi riferisco inoltre al fatto che la revisione dei problemi politici non dovrebbe essere semplicemente lasciata alla CGCE, ma che le istituzioni dell’UE, il Consiglio, la Commissione e il Parlamento europeo, e gli Stati dovrebbero assumersi la responsabilità al proposito tramite la loro legislazione.
Elmar Brok (PPE-DE) . – (DE) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, il Trattato di Lisbona comporterà un considerevole miglioramento per i dipendenti, onorevole Wurtz la devo contraddire al proposito. Dobbiamo quindi accettarlo poiché la politica sociale sta diventando un dovere generale. In futuro, tutto deve essere controllato con strumenti legislativi dal punto di vista della politica sociale e la definizione di economia sociale di mercato prevista dal trattato rappresenta un progresso sostanziale.
Occorre competitività e maggiore produttività, e ciò deve di certo essere un elemento essenziale nell’ordine globale, ma in tutte e tre le cause notiamo che non si tratta di concorrenza in un ordine globale, ma, piuttosto, se il lavoro è stato svolto in certi settori dell’Unione europea tra i suoi Stati membri in quanto parte di un mercato interno comune.
Non dobbiamo trovarci in una situazione in cui l’ordine globale è utilizzato per mettere i dipendenti di Stati membri diversi uno contro l’altro sulla base della competitività internazionale. Se si distrugge la solidarietà fra lavoratori, anche l’Unione europea, la coesione delle nostre società, saranno cancellate.
Per questa ragione, ora è importante non essere ammoniti dai tribunali, ma chiarire che dobbiamo controllare la legislazione. La direttiva sul distacco dei lavoratori risale all’inizio degli anni novanta. Oggi non è più applicabile e occorre individuare ciò che è sbagliato. Non ne sono a conoscenza nei dettagli. Le parti della contrattazione collettiva devono verificare di concludere i propri accordi in merito conformemente al mercato interno. La legislazione nazionale deve essere adattata a esso. Dobbiamo esaminare tutti questi aspetti. Allo stesso tempo, non bisogna giungere al frazionamento e al protezionismo poiché dovrebbe essere garantita la mobilità.
Quando parliamo delle quattro libertà fondamentali, intendiamo le quattro libertà fondamentali del mercato. Tuttavia, la mia definizione di economia sociale di mercato prevede che il mercato si svolga solo nel quadro permesso dal legislatore, in modo da disporre di un’equa distribuzione dei vantaggi di questo sistema economico e di non lasciarli al libero gioco delle forze di mercato. Qualora ciò accadesse, il mercato si autodistruggerebbe. Occorre pertanto questo tipo di condizione quadro di economia sociale di mercato.
Signor Presidente, in conclusione, mi consenta di compiere una citazione. “Non l’economia di libero mercato del laissez-faire che ha depredato l’epoca scorsa, né il libero gioco delle forze di mercato”, e frasi simili, “ma un’economia di mercato socialmente responsabile, in cui l’individuo riceve di nuovo ciò che gli spetta, che attribuisce grande valore alla persona e di conseguenza fornisce inoltre un equo ritorno per il lavoro svolto: questa è la moderna economia di mercato”. Si tratta di una citazione di Ludwig Erhard, di cui in definitiva non si può dire fosse contrario a un’economia di mercato.
Stephen Hughes (PSE) . – (EN) Signor Presidente, mi permetta di rendere noto quanto concordi con l’onorevole Brok e quanto dissenta con l’onorevole Bushill-Matthews, ma ne parlerò tra un attimo. Desidero ringraziare il Commissario per la raccomandazione adottata il 3 aprile. E’ un passo importante nella giusta direzione. Ritengo che lo scambio e l’accesso più efficace alle informazioni, nonché lo scambio di buone pratiche aiuteranno di certo, ma si è trattato di uno strano scherzo del tempo che la raccomandazione sia stata adottata nello stesso giorno in cui è stata emessa la sentenza Rüffert. Penso che le cause Laval e Rüffert in particolare ci chiedano ora di andare oltre questa raccomandazione.
Queste cause danno origine alla visione che le libertà economiche possano essere interpretate come una concessione alle imprese del diritto di eludere o aggirare le norme e le pratiche nazionali, sociali e occupazionali. L’unica protezione, a quanto pare, sono le disposizioni della direttiva sul distacco dei lavoratori. In tal caso, è pertanto evidente che sia necessario rivedere la direttiva. In particolare, occorre chiarire l’ambito degli accordi collettivi, stabilire norme obbligatorie, e per azioni collettive applicare tali norme.
Ritengo sia necessario agire in merito ad alcuni aspetti. Occorre garantire che gli accordi collettivi del paese ospite possano offrire standard più elevati anziché minimi, rendere obbligatorio ciò che attualmente è costituito solo da opzioni per gli Stati membri, quali l’applicazione di tutti gli accordi collettivi genericamente vincolanti per tutti i lavoratori distaccati. Penso sia inoltre necessario un limite di tempo preciso per la definizione di un lavoratore distaccato, in modo che ci sia un’idea chiara di quando un lavoratore di questo tipo cessi di esserlo.
Infine, per ora, credo occorra estendere la base giuridica della direttiva al fine di includere la libera circolazione dei lavoratori, nonché la libera prestazione di servizi. Si tratta di una proposta respinta nel 1996, ma mi auguro che adesso si possa considerare la sua importanza.
E’ la Corte che ha affermato che il diritto allo sciopero e il diritto di associazione sono diritti fondamentali, ma non quanto le libertà economiche. Le organizzazioni sindacali potrebbero essere scusate per pensare di vivere improvvisamente nella Fattoria degli animali. Siamo loro debitori per quanto riguarda il ripristino di un equilibrio appropriato. Ritengo che queste semplici modifiche proposte per la direttiva sul distacco dei lavoratori rappresenterebbero un punto di partenza.
Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) . – (DA) Signor Presidente, quando in febbraio abbiamo esaminato il Trattato di Lisbona, i miei colleghi ed io abbiamo proposto che il diritto a intraprendere azioni sindacali collettive dovesse rientrare nelle competenze degli Stati membri. Purtroppo, la maggioranza di voi ha espresso voto contrario e ora sorge il dubbio seguente: per quale motivo? L’unica spiegazione plausibile e la logica conseguenza è che il perseguimento transfrontaliero di possibili maggiori profitti da parte dei datori di lavoro ha infine la precedenza sul diritto dei dipendenti di difendersi contro il dumping sociale. potete certamente crederci, ma allora dovete smettere di parlare di Europa sociale.
I dipendenti di ogni paese devono avere il pieno diritto a intraprendere azioni sindacali al fine di garantire che i lavoratori migranti ricevano almeno i medesimi loro salari. Non si tratta di discriminazione. Non riteniamo che i lavoratori migranti debbano ottenere retribuzioni inferiori rispetto ai lavoratori che già vivono nel paese. Siamo contrari alla discriminazione e occorre intervenire. L’alternativa è il dumping sociale. E’ una spirale discendente. Pertanto, con qualsiasi strumento necessario, dobbiamo almeno assicurare il diritto libero e illimitato a intraprendere azioni sindacali mediante un protocollo giuridicamente vincolante nel Trattato di Lisbona.
Jacques Toubon (PPE-DE) . – (FR) Signor Commissario, è vero che siamo estremamente delusi nel vedere in che modo la libera prestazione di servizi è applicata nella giurisprudenza. Si può perdonare chi pensa che, in alcune interpretazioni, la CGCE abbia cercato di stabilire la superiorità degli articoli 43 e 49 su qualsiasi altra considerazione. Tuttavia, diffido dell’analisi manichea di queste decisioni giuridiche che, come tutti sapete, sono innanzi tutto cause pilota.
Ritengo che la domanda che dobbiamo porci sia in che modo garantire l’acquis sociale. Più in particolare, occorre rispondere a due domande. Primo, a quale livello salariale devono essere soggette le aziende in virtù delle norme del paese ospite? Secondo, in che misura possiamo limitare le azioni collettive delle organizzazioni sindacali volte a garantire pari trattamento di lavoratori nazionali e distaccati?
Nel rispondere a tali domande, non credo in una modifica della direttiva sul distacco dei lavoratori. Ritengo persino che ci prenderemmo un rischio notevole nel tentare di farlo. Al contrario, penso sia più interessante la proposta della Confederazione europea dei sindacati a favore di una clausola sociale. Trovo si tratti di un caso di applicazione dei Trattati, vecchi e nuovi, piuttosto semplice, come ha affermato l’onorevole Brok: gli articoli 3, paragrafo 3 e 6, paragrafo 1, e la Carta dei diritti fondamentali, che ora sono parte della legislazione di base.
Occorre inoltre applicare, e i parlamenti nazionali potrebbero sorvegliare tale azione, il principio di sussidiarietà in tutto ciò che riguarda il diritto al lavoro, i diritti dei lavoratori e il diritto allo sciopero in particolare.
Nel prossimo futuro la Presidenza francese è in procinto di avviare l’agenda sociale. Per lei, signor Commissario, la Commissione deve superare le azioni che lei ha compiuto, nonché la raccomandazione amministrativa minima, per un testo più politico, tenendo in piena considerazione i dubbi derivanti dalla giurisprudenza.
Karin Jöns (PSE) . – (DE) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, una cooperazione più stretta tra le amministrazioni nazionali è certamente giusta e appropriata. Accolgo positivamente questo aspetto. E’ persino essenziale.
Tuttavia, se tutti abbiamo veramente intenzione di evitare una corsa al salario minimo più contenuto in Europa, occorre fare di più, e anche lei ne è consapevole, signor Commissario. Secondo la sentenza Rüffert, a mio parere esiste un’unica soluzione. Dobbiamo migliorare la direttiva sul distacco dei lavoratori. E’ necessario che in merito intervenga anche la Commissione.
Dobbiamo trarre le conseguenze legislative da questa sentenza poiché inverte l’intenzione della direttiva sul distacco dei lavoratori. La libera prestazione di servizi occupa un posto più importante rispetto alla tutela dei dipendenti. Si spiega inoltre il passaggio pianificato dalla protezione minima a quella massima. Nel mio paese, la Germania, 8 Stati federali su 16 sono direttamente influenzati da tale sentenza. I governi regionali intendevano soltanto servire da modelli in merito alle questioni sul dumping salariale.
In base alla direttiva sul distacco dei lavoratori, nonché alle direttive in materia di appalto, volevano garantire la conformità a determinati criteri sociali, almeno in caso di aggiudicazione di appalti pubblici. Hanno quindi chiesto una conformità ai tassi salariali locali consueti come criterio sociale, dal momento che sono superiori al salario minimo.
Per me è difficile comprendere la sentenza della Corte di giustizia. Se davvero vogliamo parametri sociali, e ritengo che tutti ne abbiano intenzione, allora deve essere possibile ottenere più di un salario minimo. La sentenza non dovrebbe intrappolarci nel continuare in futuro ad autorizzare esclusivamente standard minimi per i lavoratori distaccati. Non è l’Europa sociale che il mio gruppo si propone. Per essere sicuri, occorre inoltre esaminare accuratamente le direttive in materia di appalto.
In Germania, le sentenze della Corte europea di giustizia relative all’occupazione trattate questa sera, hanno creato un flash back all’approvazione dell’Europa. Ora si chiede a tutti di cambiare nuovamente linea d’azione.
Alejandro Cercas (PSE) . – (ES) Signor Presidente, signor Commissario, se ci occupassimo di un problema minore, capirei che una semplice raccomandazione che trattasse di scambio di buona prassi e di inserimento di informazioni più efficienti potrebbe risolvere il problema. Tuttavia, signor Commissario, il fatto è che dobbiamo gestire un problema di grande importanza, che purtroppo non è stato nemmeno menzionato nel suo intervento.
Il problema, signor Commissario, è che attualmente la Corte di giustizia elabora una giurisprudenza consolidata che indica che i lavoratori di un paese possono svolgere il proprio operato in un altro Stato per meno del 50 per cento del salario, secondo una direttiva che, va detto, è stata creata proprio per prevenire tale situazione.
Quindi, se è possibile che sia in vigore una legislazione che consente tale situazione, chiaramente esiste un problema fondamentale che non può essere risolto semplicemente sciogliendo i dubbi relativi alle informazioni.
Secondo, signor Commissario, il problema sta nel fatto che sono state omesse le diverse pratiche sindacali nazionali sulla determinazione di salari e accordi collettivi. Finlandia, Svezia, Danimarca e Germania sono state escluse. Si tratta quindi di un problema rilevante, non per questi paesi, ma per l’Europa nel suo complesso, che sta assistendo in che modo sono indebolite le sue norme nazionali, e come l’Europa non solo stia fallendo nel garantire migliore protezione per i propri lavoratori, ma stia anche infrangendo i sistemi di tutela nazionale.
Nell’ottica di tale situazione, signor Commissario, non credo possiamo voltarci dall’altra parte. Non penso possiamo prescrivere un’aspirina quando ciò che serve è un intervento chirurgico considerevole, e ritengo che occorra ripristinare un equilibrio tra i principi dei diritti dei lavoratori e quelli del mercato, poiché altrimenti non solo l’Europa sociale, ma l’Europa intera andrà in questa direzione.
Dariusz Rosati (PSE) . – (PL) Signor Presidente, signor Commissario, l’obiettivo della direttiva sul distacco dei lavoratori è garantire la libera prestazione di servizi assicurando allo stesso tempo i diritti dei dipendenti. A mio parere, questa direttiva ha giovato all’Unione europea, e le critiche che sto sentendo oggi in quest’Aula sono in larga misura infondate.
Vorrei evidenziare che nella causa Rüffert su cui stiamo dibattendo, la violazione di norme sociali e la determinazione dei salari al livello scandalosamente basso pari al 46 per cento sono avvenute non in seguito ai difetti della direttiva sul distacco dei lavoratori, ma semplicemente per il fallimento nell’attuare parte della legislazione pertinente della Bassa Sassonia nel modo previsto dalla direttiva in questione. La situazione è simile nella causa Laval, in cui a propria volta esiste in Svezia una condizione secondo la quale una retribuzione minima non è stabilita da uno statuto o in un accordo collettivo come contemplato nella direttiva sul distacco dei lavoratori. Pertanto, sono del parere che la soluzione a questa situazione stia soprattutto nell’adeguamento della legislazione nazionale alle disposizioni della direttiva attuale, benché riconosca che in essa esistano numerosi aspetti che possono tuttora essere migliorati, e appoggio l’opinione della Commissione in proposito.
Desidero inoltre cogliere questa opportunità per parlare del concetto di dumping sociale, che è stato menzionato con frequenza in Aula. Tale concetto non esiste nel diritto internazionale o nella teoria economica. Si tratta puramente di un termine propagandistico. Non è possibile parlare di dumping in una situazione in cui i lavoratori distaccati (polacchi in Germania o lettoni in Svezia) ricevono una remunerazione più elevata di quella che otterrebbero nel proprio paese, né in una situazione in cui non esistono norme sociali o salariali vincolanti per tutti i paesi, e il motivo per cui tali norme non esistono è che il livello di sviluppo dei nostri Stati membri è diverso, e inoltre, la politica si differenzia da Stato a Stato.
Manuel Medina Ortega (PSE) . – (ES) Signor Presidente, ritengo sia evidente che la sentenza della Corte di giustizia minacci le stesse fondamenta dell’Unione europea. E’ chiaro che la Corte sia l’organo più elevato per interpretare il diritto dell’UE, e nessuno ora ha intenzione di indebolire tale istituzione. Questa giurisprudenza, tuttavia, come ha rilevato l’onorevole Cercas, minaccia il principio di coesione sociale. Per molte persone in Europa, un’Unione europea che non garantisce diritti sociali minimi non merita di esistere e, quindi, stiamo mettendo a rischio l’effettiva esistenza dell’Unione europea.
Poiché non possiamo contestare le sentenze della Corte e dobbiamo conformarci ad esse, per le istituzioni dotate di competenze legislative (la Commissione, il Parlamento e il Consiglio) è chiaramente giunto il momento di adottare misure volte a garantire che tale giurisprudenza non diventi definitiva, visto che si tratta di una giurisprudenza legata a testi giuridici specifici che possono essere modificati.
Sembra che la Corte stessa ci stia esortando a compiere tale cambiamento legislativo, e ritengo che ora sia innanzi tutto responsabilità alla Commissione, ma anche del Parlamento e del Consiglio, modificare i testi legislativi al fine di impedire che tale giurisprudenza diventi permanente.
Monica Maria Iacob-Ridzi (PPE-DE) . – (RO) Le disposizioni legislative che stiamo discutendo oggi potrebbero migliorare la vita di oltre un milione di cittadini europei che lavorano in un altro Stato membro quali fornitori di servizi o lavoratori distaccati.
In ogni Stato membro dell’UE non si applicano completamente, in particolare, le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva. Le norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il numero massimo di ore lavorative e il periodo minimo di congedo o prestazioni di maternità non sono applicati quando si tratta di lavoratori distaccati.
Inoltre, si dovrebbe garantire il salario minimo previsto dalla legislazione del paese ospite. Ciononostante, quest’ultima questione fa sì che numerose aziende ricorrano a contratti di lavoro alternativi, che prevedono automaticamente il pagamento di salari inferiori.
Per di più, per molte aziende europee è diventata prassi assumere lavoratori dei nuovi Stati membri e mandarli all’estero come lavoratori distaccati per un periodo che può essere esteso fino a 24 mesi, approfittando pertanto delle differenze esistenti per quanto riguarda il versamento di contributi alla previdenza sociale.
Concludo affermando che questo tipo di dumping sociale debba essere fermato applicando tutte le disposizioni della direttiva sul distacco dei lavoratori.
Genowefa Grabowska (PSE) . – (PL) Signor Presidente, in quest’Aula sono stati ascoltati numerosi commenti, nonché alcune valutazioni molto critiche, delle sentenze, sentenze della Corte europea di giustizia. Vorrei appellarmi alla calma.
Dopotutto, tali sentenze non sono di natura politica, sono fondate su un’analisi accurata delle attuali condizioni e del diritto negli Stati membri. E’ questo il ruolo di tale agenzia, perciò rispettiamolo. Assumiamo un atteggiamento sereno in merito. Non reagiamo in modo negativo a queste sentenze laddove non ci soddisfano e in modo positivo se ci accontentano. Una giustizia à la carte non dovrebbe motivarci, e non dovremmo accettarla.
La seconda questione su cui desidero richiamare l’attenzione è questa: non permettiamo sorga un contrasto tra i lavoratori dei vecchi e dei nuovi Stati membri. Sarebbe la cosa peggiore far scontrare le organizzazioni sindacali dei vecchi paesi membri con quelle dei nuovi paesi membri. Si suppone che la giustizia nell’Unione europea non debba essere basata su questo aspetto. Vi avverto al proposito.
Marian Harkin (ALDE) . – (EN) Signor Presidente, al momento, in Irlanda stiamo discutendo i pro e i contro del Trattato di Lisbona ed esistono interpretazioni contrastanti in merito alle recenti sentenze della Corte di giustizia e alle loro implicazioni per la tutela dei lavoratori e i loro diritti.
Se sono cosciente che non disponiamo di una sentenza definitiva sulla causa Laval, chiedo al Commissario di descrivere brevemente la sua reazione alla situazione e le sue opinioni relative al modo in cui la trasposizione e l’attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori in Svezia in particolare abbia avuto un’influenza sulla causa Laval.
Uno dei precedenti oratori, l’onorevole Andersson, ha puntualizzato in maniera molto efficace che, qualora una donna fosse retribuita con il 46 per cento del guadagno di un uomo per lo stesso lavoro nello stesso paese, sarebbe considerata discriminazione. Eppure ciò sembra essere condannato dai tribunali quando si tratta di lavoratori di paesi diversi che svolgono il medesimo lavoro nello stesso paese. Di nuovo, vorrei conoscere i commenti del Commissario in merito a come la trasposizione e l’attuazione della direttiva abbia influenzato tale situazione.
Infine, ho ascoltato molto attentamente ciò che ha affermato il Commissario nel momento in cui ha trattato la questione di garantire i diritti dei lavoratori e combattere il dumping sociale, ma non sono del tutto convinta che le sue proposte e i suoi suggerimenti realizzeranno tale obiettivo, e attendo di sentire proposte più decise dalla Commissione.
Georgios Toussas (GUE/NGL) . – (EL) Signor Presidente, le tre sentenze Viking Line, Laval e Rüffert della Corte europea di giustizia sono fondate su un unico presupposto. Tale presupposto ha origine dalle quattro libertà di circolazione di capitali contenute nel Trattato di Maastricht, nelle direttive sul mercato interno e il distacco dei lavoratori, come confermato dagli articoli 43 e 49 nella rinominata Costituzione europea, ovvero il Trattato di Lisbona.
Le sentenze della Corte europea di giustizia sono politiche e profondamente reazionarie: i grandi gruppi aziendali impongono condizioni medievali di occupazione per incrementare i loro profitti.
Non si mettono in discussione soltanto i diritti allo sciopero e alla contrattazione collettiva, ma esiste un terzo importante fattore che vorrei aggiungere, ovvero la messa in discussione delle convenzioni internazionali sul lavoro, che sono state siglate e ratificate mediante l’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Perciò, devono essere garantiti pari retribuzione e pari lavoro per tutti i lavoratori.
I lavoratori dei paesi che hanno aderito all’UE dopo il 1° maggio 2004 non devono nulla a nessuno. Insieme a tutti gli altri lavoratori d’Europa, dovrebbero lottare per migliorare le condizioni di lavoro e la retribuzione. Dovrebbe esserci pari retribuzione per pari lavoro.
Małgorzata Handzlik (PPE-DE) . – (PL) Signor Presidente, il distacco dei lavoratori è indissolubilmente connesso alla libera prestazione di servizi. Con la sua decisione, la Corte di giustizia ha sostenuto, a mio parere, questo principio estremamente importante del mercato comune.
Desidero esprimere, tuttavia, la mia disillusione in merito al fatto che esistano tuttora regolamenti nel mercato comunitario che non sono in linea con la direttiva sul distacco dei lavoratori. Non dimentichiamoci che la direttiva è finalizzata a favorire sia i lavoratori sia gli imprenditori. Sono inoltre inammissibili situazioni in cui le disposizioni basilari della direttiva sono interpretate diversamente nei vari Stati membri. I lavoratori non sono coscienti dei propri diritti, e gli Stati membri non verificano se le disposizioni della direttiva sono state adeguatamente applicate. L’attuazione e l’esecuzione appropriata di tali disposizioni sono, dopotutto, fondamentali per il funzionamento efficiente del mercato interno.
Ragione per cui tutte le misure, sotto forma di cooperazione amministrativa o di indicazioni per l’adeguata applicazione della direttiva, costituiscono azioni essenziali. Mi auguro, tuttavia, che l’esito di tali iniziative sarà un miglioramento nell’interpretazione delle disposizioni, e non maggiori rimostranze in merito a un inesistente dumping sociale.
Katrin Saks (PSE) . – (ET) Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch’io sono una sostenitrice del pari trattamento come principio e posso onestamente affermare che talvolta è stato molto difficile comprendere il motivo per cui, per il lavoro che svolgo in quest’Aula, ricevo una retribuzione inferiore ai miei colleghi occidentali (dieci volte meno degli italiani). Tuttavia, capisco che occorrerà un po’ di tempo affinché i salari in Europa siano uniformi.
Oggi ho avuto l’impressione che ci fosse parecchia ipocrisia in quest’Aula. Numerosi oratori hanno preso la parola e sono intervenuti a nome del milione di lavoratori distaccati, che lottano per i propri diritti. Ma, siamo onesti, molti oratori non stanno effettivamente rappresentando in quest’Assemblea quel milione di lavoratori distaccati, stanno invece proteggendo il proprio mercato del lavoro. Perciò, sono molto lieta che il Commissario abbia preso l’impegno di istituire un comitato per esaminare la questione. Queste tre cause hanno lasciato un’impronta alquanto negativa. Tuttavia, si è rivelato necessario al fine di rendere noti alcuni settori in cui sono presenti sfruttamento, dumping sociale e insicurezza. Fortunatamente, non è accaduto in queste tre cause.
La libera circolazione di servizi è nel nostro interesse. Per tre settimane ho atteso un idraulico per il mio appartamento di Bruxelles, le fognature erano intasate. Vi assicuro che di notte il leggendario idraulico polacco popola i miei sogni.
Vladimír Špidla, Membro della Commissione. − (FR) Signor Presidente, onorevoli deputati, vi ringrazio per il vostro contributo. E’ stato molto interessante ascoltarvi. Ritengo che oggi in quest’Aula si sia svolta una discussione intensa e vivace. Ho anche preso nota delle diverse opinioni espresse. Queste differenze di interpretazione e punti di vista mi hanno portato a trattare con cautela questo argomento.
La discussione ha inoltre svelato l’immensa complessità della materia e le difficili questioni giuridiche che sorgono a tale proposito. Le tre sentenze della Corte di giustizia sono tutte specifiche. Sarebbe inopportuno ricavarne conclusioni generiche. Innanzi tutto, spetta agli Stati membri interessati valutare ciò che occorre fare in un quadro nazionale al fine di conformarsi alle sentenze della Corte. Vorrei altresì appoggiare l’approccio costruttivo adottato in Svezia e Danimarca per garantire tale conformità.
Tuttavia, oggi è stato dimostrato che è importante compiere una discussione approfondita in modo da poter offrire una soluzione appropriata ai problemi insorti. Si tratta proprio di una delle priorità della Commissione in questo momento. In effetti abbiamo deciso di proseguire tale discussione mentre ci prepariamo per una nuova agenda sociale. Questa agenda, che presenterò il prossimo giugno dinanzi al collegio, includerà naturalmente i risultati di una consultazione ad ampio raggio avviata sulle nuove realtà sociali, e segue inoltre la comunicazione della Commissione “Opportunità, accesso e solidarietà: verso una nuova visione sociale per l’Europa del XXI secolo”. Questa è una possibilità reale per promuovere nuove soluzioni atte a rispondere alle sfide affrontate dalle nostre società europee.
Tra queste sfide figurano certamente i cambiamenti demografici e il ritmo crescente del progresso tecnologico, ma anche l’impatto sociale della globalizzazione. Le varie forme di mobilità fra i lavoratori e l’aumento della migrazione, che probabilmente è inevitabile, lancia nuove sfide a cui dobbiamo reagire. Si tratta di questioni di cui dobbiamo occuparci al fine di preservare e rafforzare il nostro modello sociale europeo.
Sono convinto che l’agenda sociale rappresenti lo strumento adeguato per proporre una risposta iniziale mirata e adeguata alle sfide della mobilità per garantire la tutela dei lavoratori. La discussione che il Parlamento europeo è in procinto di avviare nel quadro della relazione di propria iniziativa costituirà inoltre un passo nella giusta direzione. La Commissione si è anche impegnata a rivestire un ruolo attivo in merito e a favorire i dibattiti e la ricerca di soluzioni.
Intendo operare con mentalità aperta, stabilendo norme di livello elevato in accordo con le realtà sociali ed economiche. Vorrei compiessimo progressi in modo costruttivo e fiducioso. La complessità delle realtà sociali rende più difficile formulare soluzioni “chiavi in mano”. Occorre impiegare più tempo nel discutere l’agenda sociale. Facendo ciò, emergerà un approccio più protettivo e globale per i lavoratori della Comunità.
Presidente . − L’intervento del Commissario chiude la discussione.
Devo ammettere, anche se non è usuale per la Presidenza, sto chiudendola discussione con qualche perplessità. Credo che sia poiché per 30 anni della mia vita ho lottato per garantire che un lavoratore spagnolo in Svezia o Germania non guadagnasse meno di un lavoratore svedese o tedesco, e perché da oltre 20 anni combatto affinché un lavoratore polacco, rumeno o marocchino in Spagna non guadagni meno di un lavoratore spagnolo.
(Applausi)
Dichiarazioni scritte (articolo 142)
Pedro Guerreiro (GUE/NGL), per iscritto. – (PT) Le recenti sentenze della Corte di giustizia nella causa Laval-Vaxholm in Svezia, nella causa Viking Line in Finlandia e ora nella causa Rüffert in Germania, servono unicamente a chiarire gli obiettivi e le priorità reali dell’Unione europea.
Per essere più specifici, il “primato” del principio di “libertà di stabilimento”, come stabilito negli articoli 43 e 46 del trattato, che vieta qualsiasi “restrizione alla libertà di stabilimento”.
La Corte di giustizia considera una “restrizione”, e quindi “illegittima” in virtù del diritto comunitario, la libertà dei lavoratori e dei loro organi di rappresentanza di difendere i propri diritti e interessi, vale a dire il rispetto di ciò che è stato concordato nella contrattazione collettiva.
Tale considerazione autorizza il dumping sociale, scredita le trattative e la contrattazione collettiva nell’UE e incoraggia la “concorrenza” tra i lavoratori, imponendo in pratica la preminenza del principio del “paese di origine”, ovvero corrispondere salari inferiori e declassare la tutela dei diritti dei lavoratori nelle relazioni contrattuali con i datori di lavoro.
Queste sentenze svelano la natura classista dell’UE e gli effettivi beneficiari delle sue politiche neoliberali (e da chi sono guidate), dissipando tutti i discorsi in merito alla decantata “Europa sociale” e dimostrando in che modo le politiche UE siano un affronto ai diritti duramente conquistati dei lavoratori.
Mary Lou McDonald (GUE/NGL), per iscritto. – (EN) E’ scandaloso il modo in cui sono impiegati i trattati esistenti per indebolire i diritti dei lavoratori. La Corte europea di giustizia ha stabilito che la sua sentenza relativa alla causa Rüffert rispetta le disposizioni dei trattati in vigore. Il Trattato di Lisbona non farà nulla per migliorare questa situazione.
Nei negoziati riguardanti il trattato, avrebbe dovuto essere garantita la tutela dei lavoratori vulnerabili nell’Unione europea. Non è stato così. La direzione verso la quale il trattato intende indirizzare l’Europa fondamentalmente mina il modello sociale europeo.
In Irlanda ne siamo divenuti consapevoli dalle Irish Ferries e prima che la predominanza del mercato interno conducesse a situazioni in cui fossero indeboliti i diritti dei lavoratori.
Sostengo lo spirito della richiesta della CES affinché si inserisca nel trattato una clausola per il progresso sociale. Ritengo che l’unica soluzione per garantire i diritti dei lavoratori in futuro sia respingere questo trattato e rinviare gli Stati membri al tavolo dei negoziati.
Un nuovo trattato potrebbe fermamente stabilire che i diritti fondamentali, il diritto allo sciopero e il diritto dei lavoratori a intraprendere azioni collettive al fine di migliorare le proprie condizioni di lavoro e di vita oltre gli standard minimi avrebbero la precedenza sul mercato interno.
Esko Seppänen (GUE/NGL), per iscritto. – (FI) La Corte di giustizia delle Comunità europee ha trasmesso tre sentenze contro il movimento sindacale, e possiamo quindi attenderci ulteriori sentenze relative a cause nella stessa serie. Queste cause riguardano Viking Line, Vaxholm (Laval) e Rüffert, e in tutte la Corte ha interpretato i trattati soltanto da un punto di vista, ovvero la libera concorrenza, ignorando il volere del Parlamento. La proposta di adeguarsi alle condizioni di lavoro del paese di origine nel caso di lavoratori distaccati, come nella “direttiva Bolkestein”, è stata respinta. Purtroppo, la Corte, con le sentenze emesse in queste singole cause, ha assunto il ruolo di legislatore e non ha tenuto conto dell’interpretazione della volontà di un legislatore autentico, in questo caso il Parlamento europeo. La Commissione non dovrebbe difendere un simile abuso di competenza da parte di questa istituzione.