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Procedura : 2007/0022(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0154/2008

Testi presentati :

A6-0154/2008

Discussioni :

PV 19/05/2008 - 20
CRE 19/05/2008 - 20

Votazioni :

PV 21/05/2008 - 5.3
CRE 21/05/2008 - 5.3
Dichiarazioni di voto
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Testi approvati :

P6_TA(2008)0215

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 19 maggio 2008 - Strasburgo Edizione GU

20. Tutela penale dell’ambiente (discussione)
Processo verbale
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  Presidente. − L’ordine del giorno reca la relazione, presentata dall’onorevole Nassauer a nome della commissione giuridica, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela dell’ambiente [COM(2007)0051 – C6-0063/2007 – 2007/0022(COD)] (A6-0154/2008).

 
  
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  Hartmut Nassauer, relatore. − (DE) Signor Presidente, l’Unione europea ricorre allo strumento del diritto penale. In altre parole, in futuro le sentenze saranno pronunciate in nome dell’Unione europea e tali poteri saranno esercitati inizialmente in materia di violazione del diritto ambientale. Si tratta di una notevole decisione di vasta portata, poiché il diritto penale non rientra in realtà nella sfera di competenza dell’Unione europea. Infatti è una delle aree fondamentali della sovranità nazionale degli Stati membri.

Questo è proprio il motivo per cui si è dovuto ricorrere a due sentenze della Corte di giustizia per aprire la strada a tale direttiva. Questo è di per sé curioso in quanto il Consiglio, la Commissione e il Parlamento sono da tempo concordi sul fatto che i provvedimenti penali rappresentano un valido strumento per far applicare il diritto ambientale. Ci sono voluti diversi anni, tuttavia, per stabilire chi sia responsabile di tali misure – gli Stati membri sulla base delle decisioni quadro oppure la Comunità in forza di una direttiva.

Non sorprende che la Corte di giustizia abbia sostenuto la posizione adottata dalla Commissione. Inoltre, essendo stato ora eliminato ora, il conflitto difficilmente riaffiorerà, in quanto il nuovo Trattato di Lisbona risolve il problema ed è maggiormente a favore della Comunità rispetto alle sentenze della CGCE.

Questa è infatti la ragione per cui abbiamo concluso un accordo in prima lettura. Volevamo evitare di iniziare di nuovo l’intera procedura dal principio qualora non si fosse pervenuti a una soluzione quest’anno. In considerazione del cambiamento della base giuridica sostanziale e delle prossime elezioni europee, avrebbe potuto senza dubbio trascorrere molto tempo prima di poter introdurre la normativa corretta. E’ per questo motivo che abbiamo convenuto all’unanimità di compiere qualsiasi sforzo per giungere a una soluzione in prima lettura. Quando dico “noi”, mi riferisco alla Presidenza slovena – e mi dispiace molto che non sia rappresentata qui, soprattutto perché ho indossato un’elegante cravatta in suo onore – la Commissione e i relatori ombra, ai quali desidero riconoscere il merito speciale della cooperazione amichevole, costruttiva e istruttiva. E’ stato un piacere lavorare con loro.

La nuova direttiva poggia su tre pilastri, che vorrei descrivere almeno brevemente. Innanzi tutto, non abbiamo solo definito gli atti penali che d’ora innanzi saranno passibili di condanna, ma abbiamo delineato anche in un allegato le disposizioni specifiche ai sensi delle quali i trasgressori possono essere accusati, in base al principio del nulla poena sine lege. Non sarebbero perseguibili solo i reati, ma la violazione di una delle disposizioni giuridiche indicate nell’allegato. E’ essenziale introdurre questo principio nella legislazione.

Il secondo punto è, in una certa misura, l’integrazione del principio di proporzionalità. L’obiettivo della direttiva non può essere di incriminare chiunque compia anche la trasgressione ambientale più banale, ma piuttosto contrastare i reati gravi. Per tale ragione, i reati minori non sarebbero perseguibili conformemente alla direttiva.

In terzo luogo, abbiamo stabilito che la punibilità dovrebbe presupporre un comportamento illecito. Abbiamo inserito all’unanimità questi tre principi nel progetto. Abbiamo inoltre migliorato decisamente le definizioni. Ora attendo con impazienza il dibattito. Vorrei ringraziare nuovamente tutti i membri dell’Aula che hanno reso possibile questo compromesso.

 
  
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  Presidente. − La ringrazio onorevole Nassauer. Ha fatto riferimento alla particolare qualità della sua cravatta. L’ho notata anch’io, ma non ho osato fare commenti. Ora che l’ha fatto lei, tuttavia, confermo con piacere che in effetti aveva attirato la mia attenzione.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione. − (FR) Signor Presidente, l’onorevole Nassauer ed io non indossiamo la stessa cravatta, ma ha tutto il mio sostegno per il lavoro che ha svolto – e il mio sincero ringraziamento.

La Commissione accoglie con favore il risultato dei negoziati con il Parlamento e il Consiglio e il fatto che risulti possibile l’accordo in prima lettura. E’ un altro successo per le tre istituzioni e dimostra, signor Presidente, che la procedura di codecisione è molto efficace, persino laddove le questioni sono complicate e difficili. Devo ammettere che l’onorevole Nassauer, in qualità di relatore della commissione giuridica, il relatore per parere della commissione per l’ambiente e i relatori ombra hanno tutti lavorato con grande impegno e in modo costruttivo con la Presidenza del Consiglio e la Commissione per raggiungere tale compromesso dal trilogo informale, che è dinanzi a voi oggi.

L’onorevole Nassauer ha spiegato bene le questioni, quindi sarò breve. E’ vero che un’efficiente tutela ambientale dipende dal recepimento efficace e totale della politica comunitaria. Il diritto penale è uno strumento indispensabile in tal senso. Nel caso dei reati più gravi, l’unico vero deterrente è un’elevata sanzione dei reati penali, sempre tenendo presente, come ha sottolineato lei, la necessità di rispettare il principio della proporzionalità.

La Commissione avrebbe desiderato ravvicinare il livello delle pene, ma la sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nell’ottobre 2007 lo rende impossibile conformemente alla base giuridica del Trattato e la decisione della Corte deve essere rispettata. Anche senza il ravvicinamento delle sanzioni, comunque, la direttiva contribuirà in misura significativa a rafforzare la protezione dell’ambiente – non ultimo attraverso il suo effetto dissuasivo. Gli Stati membri si accorderanno sulle definizioni di illeciti penali in ambito ambientale, sull’estensione della responsabilità delle persone giuridiche di tali illeciti penali e sulla necessità di introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.

Auspichiamo, pertanto, e confidiamo, tenuto conto del cammino già percorso, di conseguire questo obiettivo. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla tutela penale dell’ambiente è stata firmata qui a Strasburgo 10 anni fa – e non è ancora entrata in vigore! Quindi è tempo che creiamo un efficace strumento giuridico europeo in materia di diritti penale per la tutela dell’ambiente. Conto sul sostegno del Parlamento per poter raggiungere il nostro obiettivo senza ritardi e vorrei ringraziare nuovamente il relatore.

In conclusione, la Commissione è tenuta a formulare certe dichiarazioni che costituiscono parte del compromesso concordato con le istituzioni legislative. Ora leggerò tali dichiarazioni, signor Presidente.

Dichiarazione n. 1: la Commissione europea prende nota del seguente emendamento, adottato dalla commissione giuridica parlamentare del Parlamento. “Qualora risulti che un’attività continuativa dia luogo, dopo un certo tempo, a un danno ambientale che a sua volta potrebbe far scattare una responsabilità penale ai sensi della presente direttiva, per stabilire se l’autore del danno abbia agito intenzionalmente o per negligenza è opportuno far riferimento al momento in cui questi si è reso conto, o avrebbe dovuto rendersi conto, della fattispecie di reato, e non al momento in cui egli ha avviato l’attività. A questo proposito, occorre tener presente che, in tali circostanze, la concessione preventiva di un’autorizzazione, licenza o concessione non dovrebbe costituire una giustificazione.” La Commissione comprende perfettamente le preoccupazioni espresse in questo emendamento. Tali questioni rientrano nella sfera di competenza degli Stati membri e confidiamo che essi terranno conto di questi aspetti importanti.

Dichiarazione n. 2 della Commissione europea: il diritto derivato associato all’allegato B della presente direttiva relativo alla salute e alla sicurezza e volto a tutelare il pubblico e l’ambiente dai pericoli derivanti dalle attività che coinvolgono la radiazione ionizzante, è stato adottato sulla base del Trattato Euratom. Gli obblighi degli Stati membri di introdurre sanzioni penali in applicazione della direttiva si estende quindi al comportamento illecito in violazione delle disposizioni della normativa adottata in conformità del Trattato Euratom, e devono essere definiti con riferimento a quella normativa.

Sono desolato di aver dovuto leggere questi due testi, ma mi è stato chiesto di farlo. Ora, signor Presidente, ascolterò con la massima attenzione la discussione.

 
  
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  Dan Jørgensen, relatore per parere della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare. (DA) Signor Presidente, in primo luogo desidero dire che non c’è solo una ragione per elogiare la cravatta dell’onorevole Nassauer. C’è inoltre motivo per dire molte belle cose sull’importante contributo che ha apportato riguardo al compromesso che ha trovato in questa difficile questione. La decisione che siamo in procinto di prendere è di estrema rilevanza. Uno dei principali problemi della politica ambientale dell’UE è che purtroppo non è applicata uniformemente nei singoli Stati e soprattutto non è gestita in modo uniforme nei paesi. Si tratta dunque di un problema che stiamo cercando di risolvere con questo importante sviluppo. In futuro garantiremo che la stessa violazione sia punita nello stesso modo in tutti gli Stati membri, ovunque sia commessa. Sono inoltre molto lieto di constatare che ora disponiamo di alcune definizioni che spiegano in che cosa consistano tali violazioni. Ora abbiamo un elenco preciso, che, dobbiamo sottolineare, non è statico, bensì dinamico e che indica quando i principi fondamentali della politica ambientale sono violati. Nella commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare ci siamo preoccupati molto di garantire la protezione in particolare degli habitat, e siamo lieti che questa proposta sia stata inserita. Avremmo anche voluto maggiori dettagli in merito alla severità delle sanzioni. Purtroppo questo non è stato possibile conformemente agli attuali Trattati, ma in linea generale siamo molto soddisfatti del risultato. Questo è un grande passo verso la tutela ambientale.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS
Vicepresidente

 
  
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  Georgios Papastamkos, a nome del gruppo PPE-DE. (EL) Signor Presidente, la scorsa estate la Grecia ha subito uno dei peggiori disastri che abbia mai vissuto negli ultimi tempi. Sono decedute oltre 60 persone, vi sono stati molti feriti e migliaia di ettari sono stati ridotti in cenere. Questo è stato il tragico bilancio degli incendi divampati nel Peloponneso occidentale, nell’Attica e nell’isola di Evia. In anni precedenti si sono verificate calamità simili in altri Stati mediterranei dell’UE quali Spagna, Italia e Portogallo.

Gli incendi delle foreste mettono in pericolo le vite umane e le ricchezze naturali di una regione. E’ senza alcun dubbio uno degli atti criminali più gravi ed efferati dei nostri tempi.

E’ stata proposta una direttiva della Commissione sulla tutela penale dell’ambiente. La direttiva non prende in considerazione il risultato finale del pertinente processo legislativo, che dovrà più alle differenze dei particolari giuridici che alle questioni sostanziali. Tuttavia è stato compiuto un passo nella giusta direzione; fornirà strumenti essenziali per tutelare l’ambiente più efficacemente nei prossimi anni.

Vorrei ringraziare personalmente il relatore del Parlamento europeo, onorevole Nassauer, per la sensibilità che ha dimostrato nell’emendamento di conciliazione adottando una disposizione che definisce l’incendio doloso come un reato. Ringrazio inoltre i membri della delegazione spagnola del gruppo del partito Popolare europeo (Democratici cristiani) e dei Democratici europei che hanno sostenuto il mio emendamento.

 
  
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  Manuel Medina Ortega, a nome del gruppo PSE. − (ES) Signor Presidente, ritengo che, nell’arco di pochi anni, questa sessione del Parlamento europeo sarà considerata come quella che ha stabilito un precedente importante nello sviluppo del diritto dell’Unione europea.

In linea di principio, l’Unione europea non è competente nelle questioni di diritto penale, che sono di competenza degli Stati membri. Come ha affermato il relatore, le due sentenze della Corte di giustizia hanno aperto la via per un certo livello di competenza comunitaria nel diritto penale, sebbene limitata.

L’onorevole Jørgensen ha affermato che non si tratta di armonizzazione, ma di ravvicinamento delle legislazioni e in tal senso ritengo che il Parlamento, attraverso il suo relatore, l’onorevole Nassauer, il Consiglio e la Commissione, la Presidenza slovena e il Commissario Barrot abbiano promosso un accordo che è gradito a tutti.

Come ho detto, stiamo parlando di armonizzazione e non di ravvicinamento legislativo. Armonizzeremo le categorie dei reati, che è il principio del diritto penale e, come ha rilevato l’onorevole Nassauer con precisione giuridica, le categorie penali non possono essere generiche o arbitrarie.

Rispettiamo il principio della proporzionalità eliminando sanzioni minime e definiamo il principio secondo cui non è possibile perseguire la condotta se non esiste una sanzione idonea per tale comportamento.

Credo che la dichiarazione della Commissione, in particolare quanto ha detto riguardo alla negligenza e alla determinazione della responsabilità, ci aiuterà a compiere passi avanti in questo ambito. Per il momento non possiamo andare oltre e credo che saremo in grado di fare ciò solo se saranno apportati cambiamenti sostanziali alla legislazione europea, con nuove norme costituzionali. Tuttavia il Parlamento, insieme al Consiglio e alla Commissione, sta facendo il possibile per rafforzare il diritto in materia di tutela ambientale e le corrispondenti norme penali, conformemente alla vecchia convenzione del Consiglio d’Europa, che prevedeva la responsabilità penale in caso di violazione delle norme ambientali. Grazie.

 
  
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  Diana Wallis, a nome del gruppo ALDE. (EN) Signor Presidente, come è già stato detto, dovremmo ringraziare l’onorevole Nassauer per il lavoro svolto sull’accordo in prima lettura, un particolare ringraziamento dovrebbe essere rivolto, inoltre, alla Commissione per averci aiutato ad arrivare alla conclusione.

Come ha appena detto l’onorevole Medina, è stato e sarà un notevole accordo in prima lettura. Si tratta di un risultato storico nello sviluppo del processo di codecisione e in particolare per questa Aula essere coinvolta nella definizione delle sanzioni riguardo al diritto penale. Si tratta veramente di uno sviluppo notevole. Questa direttiva porterà almeno certezza giuridica in un’area dove in passato siamo stati testimoni di un ping-pong piuttosto indegno tra la Corte di giustizia e i vari bracci della legislatura europea. Ora abbiamo un certo grado di certezza e di chiarezza.

Si tratta soprattutto di un enorme fattore positivo per la tutela ambientale. Nel corso degli anni, in qualità di membro della commissione per le petizioni, ho constatato che è il danno all’ambiente che sempre più di frequente porta i nostri cittadini a cercare il nostro aiuto per applicare quello che ritengono sia il diritto europeo. Finalmente ora potremo dire che abbiamo – o dovremmo avere – gli strumenti efficaci per garantire la reale attuazione e applicazione del diritto europeo in materia di ambiente come si aspettano i nostri cittadini in tutta l’Unione europea.

Ma non si tratta solo di questo – c’è un altro messaggio forte per questo Parlamento. Uno degli aspetti su cui abbiamo insistito in tale accordo erano le cosiddette tavole di concordanza, che ci dovrebbero permettere di sapere esattamente, nell’ambito di questa legislazione così complessa, dove gli Stati membri inseriscono la legislazione europea nel loro diritto nazionale. Si tratta di qualcosa che prendiamo seriamente come Parlamento e almeno siamo stati ascoltati. Credo che fornisca un grande contributo per dimostrare la nostra competenza e potenziare l’efficacia della legislazione, che è di buon auspicio per la prossima entrata in vigore del Trattato di Lisbona.

 
  
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  Monica Frassoni, a nome del gruppo Verts/ALE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio gruppo di solito non ama gli accordi di prima lettura, perché spesso avviliscono la qualità della legge, nella fretta e nella pressione per avere un accordo. Devo dire, onorevole Nassauer, che se un anno fa mi aveste chiesto se secondo me saremmo arrivati ad un accordo bipartisan sulla protezione dell’ambiente in materia penale, avendo come relatore l’onorevole Nassauer e in prima lettura, probabilmente non ci avrei creduto. Eppure è successo, grazie al prezioso lavoro di squadra che abbiamo saputo e potuto realizzare, reso possibile anche dall’osservanza scrupolosa delle procedure informali di dialogo con la Commissione e con il Consiglio che hanno coinvolto, nel limite del possibile, il relatore, ma anche i relatori ombra e, ovviamente, il lavoro molto prezioso della commissione ambiente. Voglio quindi anch’io ringraziare veramente di cuore il relatore e i colleghi, i miei collaboratori, perché questo risultato è importante, come già tutti gli altri hanno detto.

Presidente, è indubbio che la sentenza della Corte non ci ha permesso di fissare le sanzioni e questo ci ha tarpato un po’ le ali, ma è anche per questa ragione che spero che dopo questo voto noi collettivamente, Unione europea, non ci dimenticheremo di questa questione. Io penso che dovremo riprendere con energia questo tema quando il trattato di Lisbona sarà ratificato.

Come tutto nella vita, naturalmente anche questa direttiva non è perfetta. A noi, per esempio, non piace molto il complicato allegato che fa una lunga, anche se completa lista, delle direttive cui questa nuova legge si dovrà applicare. Avremmo preferito semplicemente un sistema proposto dalla Commissione e approvato dalla commissione ambiente, che rendeva molto chiaro che tutta una serie di delitti venivano automaticamente considerati da punire penalmente al di là delle direttive di riferimento.

Non ci piace neanche tantissimo il fatto che il periodo di trasposizione sia di due anni. Pensiamo che si sarebbe potuto fare meglio e siamo anche noi, come ha già detto l’onorevole Wallis, estremamente contenti che sia entrato l’obbligo di fare le tavole di correlazione da parte degli Stati membri, cioè gli Stati membri ci devono dire rapidamente come applicano le leggi, cosa che molto spesso non fanno.

Noi comunque siamo assolutamente soddisfatti e contenti del fatto che una serie di reati oggi non potranno più essere depenalizzati. Io vengo da un paese, l’Italia, dove questa tentazione è esistita, è stata realizzata e sono contenta che con questa direttiva caccia, distruzione di siti naturali, abusivismi e altre questioni di questo tipo non potranno più essere impunite.

 
  
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  Jens Holm, a nome del gruppo GUE/NGL(SV) E’ chiaro che chiunque violi le norme ambientali debba essere punito. Le sanzioni devono essere severe e devono avere un effetto dissuasivo in modo tale che i reati non si ripetano. Ma dovremmo armonizzare le disposizioni penali? Dovrebbe l’UE dire quali dovrebbero essere le sanzioni –pene detentive, ammende e altre sanzioni? No, spetta agli Stati membri decidere su tali questioni.

Il rischio dell’armonizzazione della legislazione risiede sempre nel fatto che gli Stati progressisti potrebbero essere costretti ad abbassare gli standard delle proprie disposizioni e questo è inaccettabile. Se conferiamo all’UE l’autorità decisionale su tali questioni, quale sarà il prossimo passo? Certamente l’UE deve intervenire al fine di garantire che gli Stati membri migliorino la propria legislazione ambientale. Possiamo e dobbiamo divulgare una buona prassi e dobbiamo aiutare e sostenere quegli Stati membri che per vari motivi sono in ritardo. Un esempio perfetto è l’elaborazione di tabelle con indicatori reali con cui si possono operare confronti tra Stati membri. In tal modo creiamo un sistema con un elevato livello di legittimità e democraticamente ancorato. E’ anche la via migliore che possiamo seguire per difendere l’ambiente.

 
  
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  Aloyzas Sakalas (PSE). - (EN) Signor Presidente, vorrei ringraziare il relatore per aver collaborato così seriamente ed esprimere la mia soddisfazione per il fatto che siamo riusciti a pervenire a una soluzione nei nostri dibattiti che ognuno di noi potrebbe accettare. Detto questo, vorrei esporre tre punti.

In primo luogo, sostegno pienamente l’idea secondo cui questa relazione debba essere approvata prima che entri in vigore il Trattato di Lisbona. Ciò significa che tutti gli Stati membri dovranno applicare sanzioni penali conformemente alla nuova direttiva il prima possibile. Gli incendi delle foreste in Grecia dovrebbero essere di grande insegnamento per tutti noi.

In secondo luogo, vorrei sottolineare quanto sia auspicabile la nuova dicitura della lettera “h” dell’articolo 3 relativo a qualsiasi comportamento che provoca “il significativo deterioramento di un habitat posto all’interno di un sito protetto”. Si tratta di un miglioramento importante al di là della formulazione limitata originariamente proposta dal relatore.

In terzo luogo, le nostre discussioni maggiormente controverse hanno riguardato gli allegati. In tal senso ho notato che l’ambito della competenza degli Stati membri non sarà limitata, per quanto riguarda l’articolo 176 del Trattato CE. Inoltre, un elenco della pertinente legislazione comunitaria fornirà la certezza giuridica necessaria richiesta nel contesto del diritto penale. Tale approccio evita anche la necessità di definire certi termini nella direttiva, quali acqua o rifiuti. Per tale motivo sostengo l’introduzione dei due allegati alla direttiva.

Sostengo appieno il documento proposto dall’onorevole Nassauer.

 
  
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  Mojca Drčar Murko (ALDE). - (SL) Nella commissione per l’ambiente ci aspettavamo la creazione di norme comune per l’azione penale in caso di reati ambientali per andare oltre questo compromesso e, in aggiunta al diritto comunitario, per coprire la legislazione degli Stati membri. Tuttavia, attualmente il compromesso raggiunto è il limite di quello che è accettabile. Ciononostante, si tratta di un passo importante sul fronte della tutela dell’ambiente, in quanto in caso di reati penali gravi contro l’ambiente quali descritti nell’allegato, è prevista l’applicazione coordinata di sanzioni efficaci, adeguate e dissuasive.

Per quanto attiene alla politica in materia di diritto penale dei singoli Stati, che si svilupperà su tale base, vorremmo attirare l’attenzione sulle norme del moderno diritto penale, in conformità del quale il livello delle sanzioni minacciate è meno importante dell’affidabilità dell’azione penale. Gli autori possono essere certi che non troveranno un luogo sicuro in nessuna parte d’Europa.

 
  
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  Hiltrud Breyer (Verts/ALE).(DE) Signor Presidente, è davvero molto rincuorante che la Commissione non si sia lasciata intimidire dagli Stati membri e abbia presentato una proposta sulla responsabilità penale degli autori dei reati ambientali, poiché non possiamo continuare a trattare le violazioni del diritto ambientale alla stregua di peccatucci. E’ anche incoraggiante che, proprio il giorno in cui si è aperta la Conferenza dell’ONU sulla biodiversità, la proposta legislativa definisca meglio e più chiaramente le riserve naturali e contribuisca a specificare ciò che costituisce un reato.

E’ tuttavia deplorevole che non vi siano sanzioni e che non vi sia un trattamento generale dei reati come atti penali. Questo purtroppo crea scappatoie soprattutto relativamente alla tutela della flora e della fauna, dove i reati non sono in linea di principio condannati e molti possono sfuggire adducendo la propria ignoranza in materia. Quindi sarebbe stato logico e positivo se questa direttiva avesse coperto anche l’ingegneria genetica. Il comportamento penale in questioni ambientali deve essere punito, e mi auguro che questa direttiva sia una pietra miliare e dimostri chiaramente che l’ambiente è un bene che vale la pena di tutelare e che dobbiamo fare qualsiasi sforzo per garantire che le violazioni del diritto ambientale non rimangano impuniti.

 
  
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  Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione. − (FR) Signor Presidente, questo dibattito ha sottolineato il fatto che stiamo compiendo un importante passo verso una nuova fase. Forse dovrei dire che compiremo quel passo se, come speriamo, il presente testo – e vorrei ringraziare ancora l’onorevole Nassauer per il ruolo che ha svolto nella sua stesura – chiarisce che, per utilizzare le parole dell’onorevole Frassoni, “i reati non potranno più essere depenalizzati”. Credo che sia questo ciò che conta. E’ un autentico passo avanti. Vorrei aggiungere che la Commissione non era inizialmente a favore degli allegati, tuttavia, sebbene la Commissione ritenga che questo tipo di allegato non sia necessario, il sua inserimento, secondo il desiderio della maggior parte degli Stati membri, è accettabile. L’allegato nella formulazione in cui viene è presentato è esaustivo e comprende tutte i principali dispositivi della legislazione ambientale di potenziale rilevanza per i reati descritti nella direttiva.

Al contempo, non possiamo sostenere di aver prodotto un elenco completo e infatti sarebbe stato rischioso sostenere la completezza di un qualsiasi elenco. D’altra parte sono convinto – e vorrei semplicemente condividerlo con i membri di quest’Assemblea, signor Presidente – che, una volta adottata la direttiva, gli Stati membri avranno 18 mesi per recepirne il contenuto nei rispettivi diritti nazionali e va da sé che la Commissione esaminerà dettagliatamente il processo di trasposizione. Alla luce del quadro giuridico, rivaluterà la necessità di portare avanti le proposte per ulteriori normative.

Sono convinto che sarà necessario un controllo particolarmente accurato per garantire che il recepimento rispecchi correttamente lo spirito che, da parte del Parlamento europeo, ha guidato questa legislazione. Mi viene detto che il periodo del compromesso è di 24 mesi. Sì, è corretto, 24 mesi sono in effetti il compromesso. Era più ambizioso. Detto questo, la Commissione può garantirvi oggi che vigilerà sulla trasposizione del presente testo, che è il segnale del principale progresso sulla tutela ambientale in Europa.

 
  
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  Hartmut Nassauer, relatore. − (DE) Signor Presidente, se mi è concesso iniziare con l’ultimo punto, e precisamente il periodo di recepimento, vorrei dire che questa direttiva stabilisce un precedente. L’onorevole Medina ha giustamente sottolineato che tutte le normative in materia ambientale nella Comunità dovranno essere verificate per la compatibilità penale, per così dire, alla luce delle nuove definizioni dei reati penali. Sarà fatto per la prima volta ed è un’impresa molto ampia. Di conseguenza, è giusto concedere agli Stati membri 24 mesi anziché solo 18.

L’altra cosa che volevo dire è rivolta alla Commissione. Tale questione non deve necessariamente rientrare adesso nella sua sfera di competenza, Commissario Barrot, ma in futuro. La Commissione ora ha una nuova risorsa; ha una nuova serie di strumenti a disposizione che, come ho detto, sono essenzialmente e sostanzialmente nelle mani degli Stati membri. Ritengo che la Commissione dovrebbe essere cauta nell’utilizzo di questi strumenti. Il controllo penale del diritto comunitario ovviamente non è solo applicabile alla normativa ambientale, ma in linea di massima può essere applicato a tutti gli altri settori dell’attività comunitaria. Ritengo pertanto che la Commissione dovrebbe procedere con cautela, in quanto la legge penale è l’ultimo espediente nell’applicazione della legislazione e non uno strumento per un utilizzo quotidiano. Gli Stati membri non saranno proprio al settimo cielo per tutto questo. Inoltre, per dirla con delicatezza , gli studiosi giuridici sono stati estremamente restii a incorporare le sentenze della Corte di giustizia europea nella dottrina giuridica e nella giurisprudenza.

Il consiglio che rivolgo alla Commissione è dunque di utilizzare in modo cauto questi strumenti e la direttiva sarà più efficace quando si applicherà successivamente in pratica.

 
  
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  Presidente. − La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà mercoledì 21 maggio 2008.

 
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