17. Rete giudiziaria europea - Rafforzamento di Eurojust e modifica della decisione 2002/187/GAI - Applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni (discussione)
Presidente . – L’ordine del giorno reca in discussione congiunta:
– la relazione di Sylvia-Yvonne Kaufmann, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sulla rete giudiziaria europea [05620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS)] (A6-0292/2008);
– la relazione di Renate Weber, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sul rafforzamento di Eurojust e la modifica della decisione 2002/187/GAI [05613/2008 – C6-0076/2008 – 2008/0804(CNS)] (A6-0293/2008);
– la relazione di Armado França, a nome della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni [05598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS)] (A6-0285/2008).
Rachida Dati, Presidente in carica del Consiglio. − (FR) Signora Presidente, onorevoli deputati, è un grande onore per me intervenire oggi e comunicarvi il mio profondo attaccamento ai valori dell’Unione europea. Il nucleo di tali valori è senza dubbio la giustizia. Ha voluto iniziare la tornata con una discussione congiunta su questioni in materia di giustizia. Ciò dimostra l’importanza che quest’Aula attribuisce ad aspetti riguardanti la cooperazione giudiziaria europea e la tutela dei diritti fondamentali. Sono entusiasta di ciò e la ringrazio per tale opportunità.
L’agenda prevede tre testi, come ricordato dal Presidente: la decisione sulla rete giudiziaria europea, su Eurojust e la decisione quadro sull’applicazione delle esecuzioni pronunciate in contumacia. Questi tre testi miglioreranno la cooperazione giudiziaria nell’Unione europea e modificheranno inoltre il metodo con cui operano gli Stati membri. Queste tre iniziative sono attese con ansia anche da chi lavora nel settore della giustizia nei nostri paesi. L’attività del Consiglio GAI del 25 luglio ha permesso che si raggiungesse un accordo politico relativo ai progetti di decisione sulla rete giudiziaria europea e il rafforzamento di Eurojust. Gli sforzi combinati della Presidenza slovena e francese hanno condotto a questo risultato in meno di un anno. Questi due progetti di decisione forniranno maggiore protezione ai cittadini d’Europa e perfezioneranno la cooperazione giudiziaria in materia penale. Si tratta del segnale di un’Unione europea che può agire e compiere progressi tenendo conto delle libertà e dei diritti fondamentali.
Per quanto riguarda la rete giudiziaria europea, il progetto di decisione, che dovrebbe sostituire l’azione congiunta del 1998, chiarisce gli obblighi di Eurojust e della rete. Tiene conto della volontà degli Stati membri di mantenere entrambi gli organismi e di rafforzare la loro complementarietà. La creazione di metodi sicuri di comunicazione tra Eurojust e la rete giudiziaria europea garantirà una cooperazione giudiziaria effettiva e una maggiore fiducia reciproca. La rete giudiziaria europea è uno strumento noto e riconosciuto e ha dimostrato la propria utilità nell’incoraggiare i contatti tra chi è coinvolto sul campo. La relazione di Sylvia Kaufmann sottolinea l’utilità della rete e il suo successo. Evidenzia l’adattabilità della rete che soddisfa, in particolare, le esigenze dei magistrati. Tale relazione pone inoltre l’accento sulla necessità di mantenere questa flessibilità e questa struttura decentralizzata.
Onorevole Kaufmann, lei ha assunto e sostenuto le linee principali della proposta originale per cui la ringrazio. Ha inoltre sollevato alcune preoccupazioni. Ha giustamente affermato che dovrebbero essere stabilite telecomunicazioni sicure in rigorosa conformità con le norme di tutela dei dati. Concordiamo pienamente. Posso assicurarvi che il Consiglio presterà grande attenzione alle proposte adottate dal Parlamento. Questa valutazione del funzionamento della rete giudiziaria europea va di pari passo con il rafforzamento di Eurojust. Non può esistere l’una senza l’altro. Dopo sei anni di Eurojust, l’esperienza dimostra che occorre migliorare il funzionamento di questo elemento di cooperazione giudiziaria. Eurojust non è informato a sufficienza, soprattutto a riguardo delle questioni connesse al terrorismo. Le competenze dei membri nazionali non sono armonizzate e la capacità operativa di Eurojust non è abbastanza ben sviluppata.
Il testo su cui il 25 luglio si è raggiunto un accordo politico complessivo, rappresenta una fase essenziale nella costruzione dello spazio giuridico europeo. Sarete a conoscenza del fatto che la lotta contro ogni forma di crimine grave è una delle priorità dell’Unione europea. Ad esempio, nel 2004 quattordici casi relativi alla tratta di esseri umani sono stati rinviati a Eurojust; nel 2007 ce ne sono stati settantuno. Ciò dimostra che dobbiamo disporre di strumenti efficaci per combattere la tratta su una scala senza precedenti di cui migliaia di nostri cittadini cadono vittima.
Eurojust deve anche diventare un elemento portante nella cooperazione giudiziaria europea. Grazie a questo documento che il Consiglio GAI ha approvato, Eurojust sarà più operativo e reattivo. Si tratta quindi di un importante passo avanti per noi.
Desidero congratularmi in particolare per il lavoro svolto da Renate Weber e ringraziarla per il suo sostegno. Sono ben consapevole del suo impegno e del suo desiderio per far sì che tale proposta abbia successo.
Con il rafforzamento di Eurojust, saranno consolidate le prerogative dei membri nazionali. Sarà istituita una cellula di coordinamento d’emergenza e sarà migliorata la trasmissione d’informazioni per rispondere in modo più efficace alle sfide lanciate da nuove forme di crimine. Alcuni avrebbero preferito un approccio ancora più ambizioso. Siccome il quadro istituzionale non lo consente, dobbiamo approfittare di ogni possibilità volta a perfezionare Eurojust, in base alla legge consolidata e senza indugi.
Alcune delle vostre preoccupazioni sono già state prese in considerazione. Le informazioni al Parlamento relative al funzionamento di Eurojust a questo proposito saranno considerate con attenzione.
Per quanto riguarda l’applicazione del principio di reciproco riconoscimento, che è inoltre uno degli aspetti fondamentali nella realizzazione di uno spazio di giustizia, libertà e sicurezza, la decisione quadro sull’applicazione delle decisioni pronunciate in contumacia consentirà di perfezionare gli strumenti esistenti, quali il mandato d’arresto europeo. E’ essenziale che una decisione pronunciata in assenza di una persona da parte di uno Stato membro possa essere applicata nell’Unione europea. La decisione quadro sarà altresì accompagnata da un rafforzamento dei diritti procedurali delle persone. Tale iniziativa prevede di consentire che le sentenze contumaciali siano applicate rispettando il diritto alla difesa. Tuttavia, questa decisione quadro non mira a modificare le norme nazionali, piuttosto a migliorare l’applicazione delle decisioni contumaciali.
La sua relazione, onorevole França, sottolinea la necessità di armonizzare gli strumenti esistenti e che si debba garantire il diritto di essere ascoltati durante i procedimenti. Deve essere rispettata la diversità degli ordinamenti giuridici, ad esempio per quanto riguarda la citazione in giudizio di una persona. Il Consiglio condivide queste preoccupazioni e il progetto di proposta riavvia pertanto la discussione congiunta sul consolidamento delle garanzie nazionali nell’Unione europea. So che il vostro Parlamento è profondamente legato a tale questione. Il Consiglio esaminerà le vostre proposte che, nel complesso, procedono lungo le medesime linee del testo che ha ottenuto l’accordo politico in Consiglio. E’ il caso, in particolare, delle proposte riguardanti la rappresentanza da parte di un legale e il diritto a un nuovo processo. Questi emendamenti rappresentano indubbiamente miglioramenti alla proposta originale.
Signora Presidente, onorevoli deputati, il Consiglio analizzerà con attenzione le proposte che saranno adottate questa settimana e devo assicurare ancora una volta il desiderio della Presidenza di lavorare con il vostro Parlamento. Dobbiamo procedere di pari passo e non dimenticherò mai che siete i rappresentanti dei cittadini europei. Mediante questi tre testi, si compiranno progressi in termini di cooperazione giudiziaria in materia penale, nonché di bene comune in Europa.
Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione. − (FR) Come ha appena sostenuto, Presidente Dati, siamo a un punto cruciale nella realizzazione di questo spazio giudiziario europeo che vogliamo con tutto il nostro cuore e a cui il Parlamento europeo sta offrendo un contributo essenziale.
Desidero ringraziare i relatori, gli onorevoli Kaufmann, Weber e França, per i loro testi eccellenti relativi alle tre iniziative. Questi documenti dimostrano che il Parlamento europeo sostiene le proposte avanzate dagli Stati membri. Sono inoltre soddisfatto, Presidente Dati, che l’incontro del Consiglio del 25 luglio si sia rivelato così proficuo, con un accordo politico sui tre testi. La Commissione appoggia queste tre iniziative e ci siamo adoperati per contribuire in modo costruttivo al lavoro del Consiglio.
Per quanto riguarda Eurojust e la rete giudiziaria europea, gli Stati membri, ispirandosi alla nostra comunicazione in materia dell’ottobre 2007, hanno chiaramente mostrato il loro desiderio di convergere. In queste due iniziative dei paesi membri sono state incluse numerose proposte: armonizzare le competenze dei membri nazionali di Eurojust, rafforzando il ruolo del Collegio in caso di controversie di giurisdizione, migliorando la circolazione delle informazioni dai membri nazionali a Eurojust, e la possibilità di nominare magistrati di collegamento di Eurojust in paesi terzi. Molti degli emendamenti proposti nelle relazioni estremamente utili degli onorevoli Kaufmann e Weber sono già stati approvati nel corso delle discussioni del Consiglio. Perciò, l’emendamento n. 32 alla decisione di Eurojust, che compare nella relazione dell’onorevole Weber, mira a migliorare il livello di tutela dei dati in paesi terzi che collaborano con Eurojust. Tale cooperazione sarà valutata non solo quando si concluderà l’accordo, ma anche dopo la sua entrata in vigore. La Commissione ha proposto di accogliere quest’idea e il progetto di decisione è stato modificato di conseguenza. Stabilisce che l’accordo di cooperazione debba includere disposizioni relative alla verifica di tale applicazione, compresa quella delle disposizioni riguardanti la tutela dei dati.
Citerò un altro esempio: l’emendamento n. 38 alla decisione della “rete giudiziaria europea”, come indicato nella relazione dell’onorevole Kaufmann. Come evidenziato dal Presidente Dati, tale emendamento è finalizzato a garantire che ogni due anni sia presentata una relazione al Parlamento europeo sulle attività della rete giudiziaria europea. Questo emendamento è stato sostenuto dalla Commissione ed è incluso nel testo del progetto di decisione.
Com’è noto, il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulle iniziative di Eurojust e della rete. Mi auguro che il Consiglio adotti presto questi strumenti in maniera formale e, cosa altrettanto importante, che gli Stati membri compiano i passi necessari per attuare pienamente le decisioni nei loro ordinamenti giuridici nazionali.
Per quanto riguarda la relazione França sull’applicazione delle esecuzioni pronunciate in contumacia, noto che la maggior parte degli emendamenti, almeno nel suo spirito, se non anche nella sua formulazione, è già inclusa nel testo adottato dal Consiglio GAI il 5 e 6 giugno.
Sono soltanto alcune delle mie osservazioni, signora Presidente. Ovviamente presterò accurata attenzione a tutti i suggerimenti del Parlamento. Tuttavia, sono molto lieto di iniziare questa tornata con un lavoro che è estremamente positivo per il futuro dello spazio giudiziario europeo.
Sylvia-Yvonne Kaufmann, relatrice. − (DE) Signora Presidente, desidero ora utilizzare appieno il mio tempo di parola, se posso. Sono lieta di notare che il Presidente in carica del Consiglio e il Vicepresidente della Commissione siano presenti oggi.
La commissione ha adottato all’unanimità la mia relazione sulla rete giudiziaria europea. La cooperazione è stata molto costruttiva e vorrei ringraziare tutte le persone coinvolte, soprattutto gli onorevoli Popa, Gebhardt e Weber, la relatrice su Eurojust.
La rete giudiziaria europea, RGE in breve, esiste da 10 anni e ha dimostrato il suo valore in pratica. Anche dopo l’avvio di Eurojust nel 2002, la RGE è rimasta importante. La RGE non si occupa di coordinare le indagini, ma di facilitare i contatti diretti, l’appropriata esecuzione delle richieste di assistenza legale reciproca e la distribuzione delle informazioni. E’ importante, quindi, lasciare inalterata la struttura decentralizzata della RGE. Le modifiche dovrebbero essere effettuate solo ove necessario, o laddove tali modifiche sorgono naturalmente dalla pratica applicata negli ultimi anni. Un esempio è l’istituzione di punti di contatto nazionali che rivestono un ruolo di coordinamento negli Stati membri e sono responsabili di mantenere i contatti con la segreteria della RGE.
Un’innovazione fondamentale è la creazione di una rete sicura di telecomunicazioni. Sono lieta di aver appreso che anche il Presidente in carica del Consiglio abbia prestato attenzione a tale questione. I dati personali sono scambiati tra le autorità degli Stati membri, e ciò può includere dati sensibili quali impronte digitali con il mandato d’arresto europeo. Al fine di garantire una trasmissione sicura in questo caso, occorre una rete di telecomunicazioni protetta, poiché sarebbe inaccettabile che tali dati siano trasmessi, ad esempio, via fax. Sin dal 1998, quando fu istituita la RGE, si prevedeva una rete sicura di telecomunicazioni, ma, finora, è stato impossibile concordare le modalità, apparentemente a causa dei costi.
La relazione propone che siano stabilite dapprima telecomunicazioni protette solo per i punti di contatto. Tuttavia, considerato che l’obiettivo è garantire che, per quanto possibile, tutti i contatti tra le autorità competenti avvengano su base diretta, è prevista una seconda fase che integri tutte le autorità pertinenti responsabili dell’assistenza legale nei loro rispettivi Stati membri nella rete sicure di telecomunicazioni. Per la sensibilità dei dati, la relazione fa riferimento alle relative disposizioni di tutela dei dati, e rileverei ancora una volta, in questo contesto, quanto sia importante disporre di una valida decisione quadro sulla tutela dei dati personali nell’ambito del terzo pilastro. Ciò si applicherebbe allo scambio di dati tra i diversi punti di contatto dei paesi membri. Purtroppo, il Consiglio deve ancora adottare una simile decisione quadro come lex generalis, pertanto le disposizioni base sulla tutela dei dati sono state include direttamente nel testo giuridico.
La funzionalità della RGE dipende molto dai punti di contatto. Per questa ragione, sono stati elaborati orientamenti per la selezione di punti di contatto basati su criteri specifici. I soggetti che agiscono da punti di contatto dovrebbero certamente possedere buone competenze linguistiche in almeno un’altra lingua europea e aver ottenuto esperienze nella cooperazione internazionale in materia penale, nonché aver svolto l’incarico di giudice, procuratore o un’altra funzione nell’ordinamento giudiziario. E’ importante che tali orientamenti siano rispettati dagli Stati membri che, naturalmente, devono inoltre garantire ai punti di contatto le risorse adeguate.
Al fine di migliorare la cooperazione tra RGE ed Eurojust e ottenere un migliore coordinamento delle loro attività, i membri di Eurojust dovrebbero essere in grado di partecipare su invito agli incontri della RGE e viceversa. La decisione di Eurojust stabilisce quando le autorità giudiziarie degli Stati membri, in altre parole i punti di contatto della RGE, debbano informare Eurojust di casi specifici. La decisione attuale integra tale obbligo, fermo restando che la RGE ed Eurojust hanno il dovere di informarsi reciprocamente di tutti i casi su cui sono dell’avviso che l’altra organizzazione sia maggiormente in grado di occuparsene. Utilizzando questa norma flessibile e basata sulle necessità, l’obiettivo è evitare una situazione in cui le autorità nazionali debbano fornire informazioni troppo approfondite a Eurojust, nonché impedire che Eurojust sia sommerso di dati che l’autorità semplicemente non può elaborare.
Infine, per quanto riguarda le informazioni relative alla gestione e alle attività della rete, è la RGE stessa a doversene occupare, non solo per il Consiglio e la Commissione, ma anche per il Parlamento. Sono lieta che tale approccio sia approvato in modo esplicito dalla Commissione.
Con l’attuale decisione, la rete giudiziaria europea sarà adattata agli sviluppi verificatisi negli ultimi anni, e il suo rapporto con Eurojust sarà definito in termini più precisi. Di conseguenza, la rete giudiziaria sarà maggiormente in grado di svolgere il suo incarico nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, in particolare nel caso il Trattato di Lisbona entri in vigore, con la conseguente comunitarizzazione di tale aspetto.
Renate Weber, relatrice. − (EN) Signora Presidente, concepire l’Unione europea come uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sarebbe nient’altro che un obiettivo considerevole senza il coinvolgimento delle agenzie europee già istituite, le cui capacità di intervenire e reagire per combattere il crimine organizzato transfrontaliero dovrebbero diventare maggiormente solide.
Vorrei ringraziare i relatori ombra, con cui ho lavorato molto bene su quasi tutti gli aspetti di tale relazione, nonché il presidente di Eurojust e il suo gruppo per la loro apertura durante questo processo.
Nell’elaborare questa relazione, ho sentito chiedere un procuratore europeo da parte di numerosi colleghi. A tale proposito, sono più favorevole all’armonizzazione e all’istituzione di un ordinamento giudiziario europeo, piuttosto che rafforzare la cooperazione. Tuttavia, per una serie di ragioni, attualmente, siamo ancora abbastanza lontani da un simile obiettivo: primo, poiché non esiste una legislazione europea che tratti la questione della giurisdizione in casi di competenza di Eurojust; secondo, a causa della riluttanza dimostrata dagli Stati membri a trasferire alcune delle loro competenze investigative a un’agenzia europea. Il testo sulla possibilità che membri nazionali di Eurojust facciano parte di gruppi comuni d’investigazione offre un buon esempio.
E’ un paradosso che, mentre i deputati del Parlamento europeo sono pronti ad affrontare veramente gravi crimini transfrontalieri, garantendo anche più poteri a Eurojust, con la massima attenzione prestata al rispetto dei diritti umani, gli Stati membri stiano sostenendo una cosa, legiferandone un’altra. E’ difficile spiegare ai cittadini europei come possiamo stabilire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia se i paesi membri non credono a sufficienza nelle nostre agenzie europee.
Noi, in quanto Parlamento, comprendiamo e condividiamo che Eurojust debba essere operativo 24 ore al giorno, sette giorni la settimana. La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni ha inoltre concordato che, affinché Eurojust sia efficiente, è essenziale per i suoi membri nazionali di disporre delle medesime competenze giuridiche dei loro paesi. Ho anche votato a favore del consolidamento delle relazioni con Europol e la rete giudiziaria europea, e della creazione di collegamenti con altre agenzie europee e internazionali, quali Frontex, Interpol e l’Organizzazione mondiale delle dogane.
Ciò che chiediamo in quanto deputati di questo Parlamento, e la relazione è una riflessione di tale approccio, è un equilibrio appropriato tra le competenze di Eurojust e quelle dei suoi membri nazionali, da un lato, e i diritti dell’accusato, dall’altro. Perciò, molti degli emendamenti che ho presentato mirano ad accrescere il livello di tutela dei diritti procedurali, come il diritto alla difesa, a un equo processo, a essere informati e al ricorso giudiziario. Allo stesso tempo, anche se siamo consapevoli del valido sistema di protezione dei dati stabilito dall’agenzia, diversi emendamenti rappresentano ulteriori misure di sicurezza.
Tuttavia, esiste ancora una grande preoccupazione relativa ai dati trasmessi a terzi paesi e organizzazioni internazionali, poiché la verità è che non sappiamo, in realtà, ciò che accadrà a questi dati. Quindi, al fine di garantire che siano osservati i nostri standard europei, propongo di creare un meccanismo di valutazione. Desidero ringraziare il Commissario Barrot per aver menzionato tale aspetto.
Ultimo, ma non meno importante, sono interessata al ruolo che il Parlamento europeo dovrebbe svolgere in relazione a Eurojust. Non sapendo quale sarà il destino del Trattato di Lisbona, rende la situazione ancora più preoccupante. Tuttavia, nell’attuale diritto comunitario non esiste nulla che impedisca al Parlamento di rivestire un ruolo attivo nel verificare le attività di Eurojust. Si tratta del tutto di una questione di volontà politica, e spero davvero che a quest’Aula sia consentito di compiere il proprio lavoro.
Armando França, relatore. − (PT) Signora Presidente, Presidente Dati, signor Commissario, onorevoli colleghi, il processo di costruzione europea all’inizio prevedeva la comunitarizzazione del settore economico. Tuttavia, passo dopo passo, la Comunità, questo sistema idealizzato da Jean Monnet e dai suoi fondatori, è avanzata in altri settori al fine di trovare soluzioni comuni a problemi comuni.
Non siamo ancora giunti alla fine di questa strada lunga e difficile, ma dobbiamo continuare a compiere passi fermi e decisi. Uno dei settori che provoca problemi complessi e ardui nell’Unione europea, allargata ora a 27 Stati membri e abitata da quasi 500 milioni di persone, è la giustizia. La giustizia rappresenta uno dei pilastri della democrazia e uno degli strumenti a servizio della libertà. Democrazia e libertà sono due dei valori fondamentali dell’UE. Di conseguenza, a causa delle sfide poste dal processo di costruzione europea e dei nuovi problemi della vita moderna, adesso la giustizia, a mio parere, ha assunto un’importanza cruciale. Richiede particolare attenzione da parte di quelle istituzioni dell’UE dotate della responsabilità di legiferare, di prendere decisioni e fornire orientamenti politici a questo proposito. Le decisioni pronunciate in assenza degli imputati nei procedimenti penali, note come decisioni in contumacia, hanno diverse soluzioni procedurali che differiscono molto da uno Stato membro all’altro.
La situazione è grave, poiché queste diverse soluzioni procedurali costituiscono un ostacolo permanente all’applicazione in un paese membro di decisioni penali pronunciate in un altro paese membro. La situazione intralcia, o impedisce, l’applicazione del principio di riconoscimento reciproco e favorisce un aumento dei crimini e dell’insicurezza nell’Unione.
Accogliamo quindi con favore l’iniziativa legislativa di Slovenia, Francia, Repubblica ceca, Svezia, Repubblica slovacca, Regno Unito e Germania, come ricevuta e approvata dal Consiglio. Il suo obiettivo principale è stabilire norme procedurali riguardanti citazione in giudizio, nuovi processi o ricorsi in appello appropriati e rappresentanza legale. Tali norme renderanno più rapidi ed efficaci i procedimenti penali. Incrementeranno inoltre l’efficacia del principio di riconoscimento reciproco, in particolare in termini di mandato d’arresto europeo e di procedura di consegna tra Stati membri, nonché l’applicazione di tale principio a sanzioni pecuniarie, a ordini di confisca e sentenze in materia penale che impongono pene detentive e altre misure che prevedono la privazione della libertà allo scopo della loro applicazione nell’Unione europea. Si devono includere anche il riconoscimento e il controllo di sospensioni di pena, di sanzioni alternative e sentenze con la condizionale.
La relazione che sto presentando oggi a quest’Aula include il contributo di gran parte dei membri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Sono stati proposti diversi emendamenti da me o da altri colleghi, che sono sfociati in numerosi emendamenti di compromesso e in un solido consenso tra gli appartenenti dei gruppi di PSE, PPE, ALDE, Verts/ALE e UEN, siccome ci sono stati soltanto due voti contrari al testo.
Signora Presidente, onorevoli colleghi, tale relazione contiene quindi emendamenti alla proposta di una decisione quadro del Consiglio che, a nostro parere, la arricchisce dal punto di vista tecnico e la rende solida a livello politico, soprattutto per quanto riguarda le procedure di citazione in giudizio degli accusati e la garanzia dei loro diritti alla difesa, la possibilità dell’imputato di essere rappresentato in sua assenza e da un avvocato nominato e retribuito dallo Stato, nonché la possibilità di avviare un nuovo processo o un ricorso in appello appropriato, conformemente alle leggi nazionali, da parte dell’imputato già giudicato in contumacia.
Infine, devo ringraziare ed evidenziare la comprensione e il consenso dei gruppi politici e mi auguro, e vorrei, che l’esito della votazione alla fine corrisponda all’ampio consenso ottenuto.
Neena Gill, relatrice per parere della commissione giuridica. − (EN) Signora Presidente, accolgo con favore queste relazioni, soprattutto il testo relativo alla contumacia, poiché renderà più semplice e agevole per chi deve assumere la difesa o intraprendere un’azione legale in cui una o l’altra parte non può essere presente. Le disparità di approccio nell’Unione hanno generato un grado di incertezza e indebolito la fiducia negli altri ordinamenti giuridici.
Accolgo quindi positivamente la dichiarazione espressa dal Ministro che il Consiglio cercherà di garantire che questo processo sia armonizzato in tutti gli Stati membri, poiché finora alcuni paesi membri non hanno compiuto ogni sforzo per contattare gli imputati. Ritengo che l’onere debba spettare all’ordinamento giudiziario, ovunque sia, al fine di assicurare che gli imputati comprendano le implicazioni di qualsiasi sentenza pronunciata in loro assenza, e che i loro diritti fondamentali a questo proposito siano tutelati.
Vorrei inoltre invitare il Consiglio a garantire che tutti gli Stati membri siano dotati di un sistema in cui gli imputati siano in grado di ottenere una rappresentanza legale, indipendentemente dal paese in cui risiedono.
Infine, mi congratulo con tutti i relatori per il loro lavoro volto a semplificare una serie complessa di processi giuridici e proposte che ritengo darà valore al mandato di arresto europeo.
Nicolae Vlad Popa, a nome del gruppo PPE-DE. – (RO) Così i crimini transfrontalieri sono aumentati e l’ordinamento giudiziario deve adattarsi alla nuova situazione.
Pertanto, ho notato la necessità di armonizzare la legislazione tra gli Stati membri e, in particolare, in questo periodo, la necessità di informazioni rapide ed efficienti delle autorità pertinenti dei paesi membri.
Questa relazione rappresenta ovviamente un passo avanti per risolvere tale sfida che i cittadini europei e le istituzioni stanno affrontando. Modernizzare la rete giudiziaria europea creerà una risposta adeguata al fenomeno dei crimini transfrontalieri. Il testo, votato all’unanimità nella commissione LIBE, rende la rete giudiziaria europea più efficiente e in grado di fornire sempre e comunque negli Stati membri le informazioni necessarie.
I beneficiari di tale modernizzazione saranno i cittadini europei, che noteranno che le istituzioni giudiziarie nazionali sono dotate dei mezzi necessari per una risposta rapida, mediante una rete di telecomunicazioni moderna e sicura.
Eurojust e l’ordinamento giudiziario negli Stati membri saranno in grado di fare affidamento sulla struttura della rete giudiziaria europea e nessuno potrà accampare scuse per la mancanza di informazioni necessarie. In quanto relatore ombra del Partito popolare europeo, ringrazio la relatrice, l’onorevole Silvia-Yvonne Kaufmann per il suo lavoro e per il modo in cui siamo riusciti a trovare soluzioni di compromesso.
Evelyne Gebhardt, a nome del gruppo PSE. – (DE) Signora Presidente, signora Ministro, signor Commissario, sono lieta che oggi abbiamo l’opportunità di discutere un pacchetto così importante, e mi attendo almeno che domani adotteremo decisioni su vasta maggioranza. Vorrei ringraziare in particolare le due relatrici di cui sono stata relatrice ombra, le onorevoli Kaufmann e Weber, per la loro collaborazione molto valida, poiché si trattava di un prerequisito per riuscire a produrre un lavoro così utile.
Un buon lavoro è essenziale in questo settore e sono anche molto lieta che, quando si tratta di rete giudiziaria europea (RGE), il risultato ottenuto ci consente di procedere con il lavoro che è già stato svolto. Una cooperazione efficace tra avvocati, magistrati e le autorità pertinenti negli Stati membri è fondamentale se abbiamo realmente intenzione di creare legge e giustizia per i nostri cittadini, cosa che, dopotutto, è ciò che vogliamo.
In questo quadro, sono particolarmente soddisfatta di aver finalmente stabilito la cooperazione tra le RGE ed Eurojust su base formale e garantito collegamenti che possono essere soltanto produttivi e che possiamo solo accogliere positivamente. Tuttavia, ogni volta che si scambiano crescenti quantità di dati, la loro tutela diventa, ovviamente, sempre più importante, e tale aspetto è applicabile alla sicurezza delle telecomunicazioni e al trasferimento di questi dati. Sono quindi molto lieta che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio a quanto pare concordino in merito, e nuovamente, si tratta di qualcosa che posso solo accogliere con favore.
Sono ugualmente lieta di affermare che domani otterremo una grande maggioranza su queste relazioni, poiché questo ampliamento che abbiamo proposto, e che mi auguro garantirà il sostegno della Commissione e del Consiglio, questo supplemento da parte del Parlamento europeo di cui dobbiamo ringraziare l’onorevole Weber, vale a dire che ora si includeranno lo sfruttamento sessuale dei minori o la pornografia infantile in quanto reato, cosa mai avvenuta prima, che, a mio parere, rappresenta una questione molto importante per la nostra società, e che vorrei sottolineare.
Un problema particolarmente rilevante per il gruppo socialista in questo quadro, ma per cui credo si possa trovare una soluzione, è garantire che, in questo settore, non ci si occupi soltanto del crimine organizzato, ma anche di crimini gravi. Ritengo sia importante, innanzi tutto, non dover fornire la prova che si stia verificando il crimine organizzato, ma che, mediante lo scambio d’informazioni, è possibile dimostrare che il crimine organizzato possa avvenire all’incirca su tutta la linea. Non può essere un prerequisito di base. Penso ci sia stata qualche incomprensione a tale proposito tra i gruppi e vorrei cercare di chiarire. Spero, e sono fiduciosa, che sia possibile procedere in maniera positiva, e accolgo con favore questo aspetto.
Sarah Ludford, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signora Presidente, quando la riunione dei nostri Primi Ministri di quasi dieci anni fa a Tampere stabilì gli orientamenti principali per la politica europea in materia di giustizia penale, si sottolineò giustamente che i cittadini europei avevano il diritto di attendersi che l’Unione non garantisse alcun nascondiglio per i criminali. Perciò, i democratici e i liberali europei hanno coerentemente appoggiato misure come il mandato d’arresto europeo, a differenza dei conservatori britannici che decantano l’ordine pubblico, ma si oppongono a strumenti europei di cooperazione.
Tali misure spiegano inoltre la giustificazione del rafforzamento della capacità dei procuratori nazionali di collaborare in Eurojust e condurre grandi criminali di fronte alla giustizia. E’ legittimo garantire che siano disponibili ventiquattr’ore al giorno e offrire loro maggiori competenze per migliorare le loro decisioni, come spiccare mandati di ricerca e cattura nei propri Stati membri e accedere alle basi di dati penali nazionali.
Di certo esiste la possibilità di chiarire e ottimizzare le norme laddove saranno riconosciute le sentenze contumaciali senza la presenza dell’accusato, ma ciò non deve sfociare in consuetudini inefficaci di non cercare in modo abbastanza convinto di informare l’imputato. Non vorrei che ogni paese membro imitasse la preoccupante quantità di processi italiani in contumacia.
Quando qualche mese fa ne ho chiesto conto alla Commissione, ha sottolineato che l’iniziativa fosse equilibrata, incrementando i diritti fondamentali dei cittadini, migliorando inoltre il principio di riconoscimento reciproco. Eppure, organismi quali l’Associazione europea degli avvocati penalisti, il Consiglio degli ordini forensi europei e Fair Trials International hanno tutti espresso i loro timori per tutele deboli per gli imputati.
Il Presidente in carica ha sottolineato e promesso che il Consiglio considererà con attenzione gli emendamenti del Parlamento. Sono certa che abbia buone intenzioni, ma la mia risposta è: bell’affare. I deputati eletti direttamente sono marginalizzati a decisioni relative al diritto europeo per quanto riguarda la giustizia transfrontaliera. Finché il Trattato di Lisbona non entrerà in vigore, queste norme sono decise soprattutto da funzionari statali nazionali e si tratta della ragione per cui la seconda parte dell’accordo decennale, che assicurava di fissare norme in materia di giustizia negli Stati membri, come disposizioni per la protezione dei dati, e di rafforzare i diritti degli accusati come assistenza legale, traduzione e cauzione, non è stata mantenuta. Finché non otterremo una politica democratica, anziché tecnocratica, in materia di giustizia europea, ora si deve concedere un sostegno equilibrato tra la cattura dei criminali e la garanzia di processi equi per i provvedimenti discussi.
Kathalijne Maria Buitenweg, a nome del gruppo Verts/ALE. – (NL) Signora Presidente, so che non potrei mai essere accusata di essere una Tory, ma anch’io ho espresso voto contrario al mandato d’arresto europeo. La ragione è che non mi opponevo all’estradizione, al fatto che i sospetti fossero consegnati da un paese a un altro. In realtà sono molto favorevole a queste iniziative. Allora il mio problema era che credevo non avessimo elaborato regolamenti adeguati sui diritti dei sospetti e che allo stesso tempo avremmo dovuto farlo. I diritti procedurali degli imputati non erano disciplinati. Nonostante l’energia spesa a questo proposito e le eccellenti proposte che discuteremo oggi in quest’Aula e a cui sono favorevole, resta il fatto che non disponiamo ancora di quella proposta tramite cui per anni è stato in ballo un elemento che è essenziale per la creazione di fiducia tra gli Stati membri, e quindi la facilitazione dell’estradizione.
Vorrei sentire davvero dal Ministro Dati se ritiene tale proposta così decisiva per la nostra cooperazione europea, su quali punti è tuttora in esame nel Consiglio e se esiste la possibilità, in questa energica Presidenza francese, compiere progressi con la questione dei diritti degli accusati. L’aspetto fondamentale del problema è che è veramente importante facilitare l’estradizione.
Per quanto riguarda le sentenze contumaciali, è positivo che attualmente esistano requisiti formulati per l’estradizione. La domanda è: sono sufficienti? Dall’accordo politico nel Consiglio si potrebbe desumere che si dovrebbe concedere un nuovo processo o che è sufficiente una possibilità di ricorso in appello. Il Ministro Dati è in grado di garantirmi che tutti hanno il diritto a un nuovo processo? Dopotutto, un ricorso in appello non offre tutte le possibilità e le alternative che si hanno con un processo del tutto nuovo. Vorrei veramente sentire, quindi, se le persone godono effettivamente del diritto a un processo totalmente nuovo e non solo a un ricorso in appello.
Ora la mia considerazione finale che sarà breve: abbiamo appreso quanto sia necessario facilitare il lavoro delle autorità investigative. Abbiamo sentito parlare poco, o non è organizzato, della situazione relativa alle lacune nel settore della difesa, lacune che sono dovute proprio alla cooperazione europea. Mi auguro che giungeremo a un quadro di diritti europei, di difensori civici, in modo da poter osservare quali lacune sono presenti nel settore della difesa, e trovare insieme una soluzione.
Gerard Batten, a nome del gruppo IND/DEM. – (EN) Signora Presidente, fornirò un esempio concreto di ciò a cui conduce un unico ordinamento giudiziario europeo integrato.
A Londra, il diciannovenne Andrew Symeou rischia l’estradizione in Grecia con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Andrew Symeou afferma di non avere nulla a che fare con il crimine in questione. La prova contro di lui è sospetta, dato che dipende da un’identificazione dubbia e da dichiarazioni presumibilmente estorte ai suoi amici dalla polizia greca.
Il tribunale britannico dovrebbe esaminare attentamente questa prova prima di approvare la sua estradizione. Tuttavia, con il mandato d’arresto europeo, ora un tribunale britannico non ha il diritto di verificare prima facie una prova al fine di rendersi conto che un’estradizione è giustificata, e non è dotato di competenze per impedirlo.
Il mandato d’arresto europeo comporta che adesso i cittadini britannici non godano più della tutela di base del diritto contro arresto arbitrario e detenzione come stabilito dalla Magna Carta. Tale condizione non favorisce gli interessi della giustizia per la vittima o l’accusato, che meritano entrambi.
Panayiotis Demetriou (PPE-DE) . – (EL) Signora Presidente, innanzi tutto mi congratulo con la Presidenza slovena e gli altri 13 paesi che hanno appoggiato questa proposta presentata oggi. Si tratta di un contributo significativo in merito alla questione della giustizia nell’UE.
Permettetemi di congratularmi anche con i tre relatori, gli onorevoli Kaufmann, Weber e França, per il loro lavoro metodico ed eccellente. Hanno fondamentalmente approvato la proposta con gli emendamenti, che il Consiglio e la Commissione sono sul punto di adottare. Sono lieto di apprenderlo e lo accolgo con favore.
Sarei persino più soddisfatto se oggi disponessimo altresì della proposta di adottare i diritti procedurali minimi per i sospetti e gli imputati da approvare. Gli sforzi sarebbero quindi completi. Invito pertanto la Commissione e il Consiglio a presentare il più rapidamente possibile tale proposta.
In quanto relatore ombra per la proposta relativa a Eurojust, devo dire di essere lieto per il rafforzamento di questo organismo. Quando è stato avviato, sembrava essere semplicemente una tipica istituzione dotata di ben poche possibilità e di minimo utilizzo. I fatti hanno dimostrato che ci stavamo sbagliando; si è rivelata la sua utilità, nonché la necessità di essere ulteriormente consolidata.
Non occorre che mi riferisca a ciò che hanno affermato i precedenti oratori e relatori a riguardo delle aggiunte a questo organismo; accolgo semplicemente con favore tale rafforzamento.
Tali proposte senza dubbio introducono utili progressi verso lo sviluppo di giustizia, libertà e sicurezza. Tuttavia, occorre intraprendere passi più radicali. Dobbiamo superare un approccio nazionalista in modo costruttivo per quanto riguarda i problemi e attuare una giustizia più ampia nello spazio europeo. Dovremmo quindi essere in grado di affermare che la giustizia sia veramente la stessa nell’UE.
Mi auguro che ciò avvenga con l’approvazione del Trattato di Lisbona.
Daciana Octavia Sârbu (PSE) . – (RO) Vorrei congratularmi innanzi tutto con i relatori.
Negli ultimi anni, l’attività della rete giudiziaria europea e di Eurojust si è dimostrata estremamente importante e utile nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.
L’adozione delle decisioni del Consiglio riguardanti la rete giudiziaria europea, nonché il rafforzamento di Eurojust, è necessaria affinché le due strutture diventino sempre più immediate, tenendo in considerazione che la mobilità delle persone e i crimini transfrontalieri sono aumentati notevolmente negli ultimi anni.
Le due strutture dovrebbero collaborare e integrarsi reciprocamente.
La creazione di un punto di contatto in quanto corrispondente nazionale per il coordinamento dell’attività della rete giudiziaria europea, nonché di un sistema nazionale di gestione di Eurojust, è importante per informazioni reciproche permanenti e per guidare le autorità nazionali verso la rete giudiziaria o Eurojust, secondo i casi specifici trattati.
Le informazioni strutturate, fornite a tempo debito, sono essenziali per un’attività efficiente di Eurojust. Si dovrebbe prestare maggiore attenzione alla realizzazione di una rete speciale di comunicazione per la trasmissione di dati personali. E’ estremamente importante garantire un’adeguata protezione dei dati nell’operato delle due strutture.
Mihael Brejc (PPE-DE) . – (SL) La natura della relazione dell’onorevole França a prima vista pareva essere maggiormente giuridica e tecnica, anziché concreta. Tuttavia, trapelava che tra gli Stati membri alcuni fossero del tutto poco avvezzi a questa istituzione giuridica. Questo documento rilevava inoltre le differenze tra il sistema penale anglosassone e quello continentale. E’ quindi logico che alcuni dei miei deputati si oppongano alla relazione. Naturalmente, ciò non significa che gli argomenti non siano importanti.
Noi del gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) e Democratici europei siamo dell’avviso che il diritto a essere processati sia un fondamentale diritto politico. Tuttavia, si sono verificati casi in cui l’accusato non ha partecipato al processo, ma, ciononostante, il tribunale ha pronunciato la sentenza. Le sentenze pronunciate in contumacia in un paese finora non sono state riconosciute in un altro Stato membro. Questo progetto di decisione garantisce che sentenze simili potrebbero essere applicate anche in un altro paese membro dell’Unione europea, certamente secondo determinate condizioni, una delle quali, a nostro parere, è che l’accusato sia citato in giudizio in tribunale in maniera corretta e che, malgrado sia stato citato dalle autorità giudiziarie, non sia riuscito a partecipare. Sottrarsi alla giustizia è comune e a una persona condannata dal punto di vista giuridico in un paese dell’Unione europea non si dovrebbe consentire di passeggiare tranquillamente per le strade di un altro Stato membro.
Noi del PPE-DE riteniamo che il relatore sia riuscito ad armonizzare gli emendamenti e a preparare una relazione equilibrata, per cui desidero ringraziarlo.
Vorrei inoltre esprimere la seguente considerazione: per noi è giusto e opportuno garantire condizioni per processi equi, ma dobbiamo anche prestare attenzione alle vittime di atti criminosi.
Philip Bradbourn (PPE-DE) . – (EN) Signora Presidente, intervengo soltanto sulla relazione França riguardante il reciproco riconoscimento delle sentenze in contumacia. Il concetto proprio di questa proposta è diverso da numerosi ordinamenti giudiziari negli Stati membri, in particolare da quelli che hanno un ordinamento giuridico basato sulla common law.
Nel Regno Unito, con il passare dei secoli abbiamo realizzato il nostro ordinamento giuridico fondato sulla nozione di habeas corpus e il diritto dell’imputato a non essere giudicato a meno che non abbia la possibilità di difendersi. Questo principio è custodito nel noto documento che ho qui, la Magna Carta del 1215, che ha garantito tale diritto nel mio paese per 800 anni. Un riconoscimento di processi in contumacia è del tutto contrario agli ideali fondamentali di questo storico documento.
Pronunciare una sentenza in uno Stato membro e riconoscerla successivamente in un altro, una volta spiccato il mandato d’arresto europeo, solleva di certo la questione se è avvenuto un processo equo. L’organizzazione Fair Trials International, nel loro documento relativo a questa proposta, riflette le mie preoccupazioni ed evidenzia, e cito, “preoccupazioni significative in merito alla questione della procedura di estradizione da seguire”. Onorevoli colleghi, vi esorto a considerare seriamente la proposta e a pensare a come ciò influenzerà i nostri elettori e il loro diritto a un equo processo.
Jim Allister (NI) . – (EN) Signora Presidente, nessuna persona assennata ha intenzione di rendere la vita facile ai criminali, ma in Europa dobbiamo fare attenzione a ridurre la giustizia al minimo comun denominatore. E con una gamma così ampia di procedimenti giudiziari, misure di sicurezza e processi nell’UE, parlare di ottenere un’equivalenza giudiziaria spesso prevede proprio quest’aspetto.
Nel Regno Unito, il nostro ordinamento giuridico fondato sulla common law è abbastanza diverso in prassi, precedenti e processi dall’ordinamento dei nostri vicini continentali. Pertanto, quando vedo relazioni che si basano sulla sintesi della procedura per il bene della sintesi, devo preoccuparmi.
Considero la relazione sul riconoscimento reciproco delle sentenze contumaciali. Francamente sostengo che non esista equivalenza tra le attente precauzioni giuridiche prese prima che qualcuno sia condannato in contumacia nel Regno Unito e ciò che sembra un atteggiamento molto più superficiale, ad esempio, di Grecia e Bulgaria. Quindi, non sono d’accordo che il mio elettore britannico condannato in un altro paese in sua assenza debba avere la sua condanna automaticamente riconosciuta nel Regno Unito.
Jean-Paul Gauzès (PPE-DE) . – (FR) Signora Presidente, signor Commissario, vorrei semplicemente congratularmi con i relatori e anche con la Presidenza del Consiglio per i risultati ottenuti in questa fase di discussione e preparazione dei testi. Molti dei nostri cittadini contestano il valore aggiunto dell’Europa nelle loro vite quotidiane. Per quanto riguarda la giustizia, qualsiasi misura volta a perfezionare questo servizio pubblico fondamentale è probabile che migliori la percezione dell’utilità dell’Europa in relazione alla sicurezza dei suoi cittadini. A questo proposito, è particolarmente importante garantire che le decisioni possano essere applicate in Europa e rimuovere le barriere alla loro applicazione sul territorio europeo. E’ questo l’obiettivo dei testi proposti. Rispettando le libertà pubbliche, tali misure rafforzeranno l’efficacia delle pene pronunciate dai tribunali nazionali.
Kathalijne Maria Buitenweg (Verts/ALE) . – (EN) Signora Presidente, intervengo per rispondere agli scettici britannici, poiché concordo con loro che non dovremmo legiferare sulla base del minimo comun denominatore. Il fatto è, tuttavia, che si deve pensare a come s’intende legiferare, dal momento che, se siamo altresì d’accordo nel volere un approccio comune nel catturare i criminali, allora non si può agire all’unanimità. Perciò, ora è tutto bloccato nel Consiglio.
Tuttavia, mi attendo anche il loro sostegno nell’ottenere un processo decisionale con un voto a maggioranza qualificata (VMQ), poiché altrimenti siamo bloccati. O vi isolate e non volete cooperare nel settore della giustizia, o facciamo ricorso al VMQ, siccome si tratta dell’unico modo in cui è possibile elaborare una legislazione sostanziale e significativa.
Jacques Toubon (PPE-DE) . – (FR) Signora Presidente, devo ripetere ciò che ha appena affermato l’onorevole Buitenweg. La questione sollevata da questi documenti, come da tutti i progressi compiuti in questo settore negli ultimi 20 anni, è molto semplice: nell’Unione europea, come affermato dal mio collega Jean-Paul Gauzès, dobbiamo innanzi tutto tenere conto degli interessi delle persone, in particolare di quelle oneste, o degli Stati e dei suoi meccanismi? E’ evidente che la costruzione europea, e ciò può essere deplorevole, ma è un fatto e anche positivo nel mondo di oggi, preveda di garantire che i meccanismi statali dei 27 Stati membri non possano, come è accaduto per molto tempo, prevalere sugli interessi delle persone e soprattutto di quelli della sicurezza. E’ questa la proposta completa del progetto europeo, altrimenti non ne esiste uno europeo. Si deve quindi sostenere il Consiglio e queste tre proposte.
Rachida Dati, Presidente in carica del Consiglio. − (FR) Signora Presidente, onorevoli deputati, le vostre parole di oggi pomeriggio testimoniano la grande importanza che assegnate a questi tre testi. Dimostrano inoltre il vostro impegno a garantire che si compiano progressi effettivi nella cooperazione giudiziaria, soprattutto in materia penale, e, come avete rilevato, rispettando i diritti fondamentali. Questo duplice requisito è essenziale, poiché costituisce la giusta condizione per la realizzazione dello spazio giudiziario europeo, siccome siamo dotati di ordinamenti giuridici differenti, nonché di diverse organizzazioni giuridiche. Le garanzie fornite nell’attività di Eurojust e della rete giudiziaria europea, come quelle che saranno offerte quando si applicheranno le esecuzioni pronunciate in contumacia, si attengono chiaramente a una logica identica. Desidero quindi ringraziare la Commissione europea, e in particolare Jacques Barrot, per il suo sostegno alla Presidenza. Come avete dimostrato, il Consiglio ha infine approvato quasi all’unanimità numerosi elementi di tali relazioni. Come avete affermato, abbiamo molto da fare e dobbiamo lavorare insieme a questo proposito.
Vorrei inoltre ringraziare Sylvia Kaufmann per la sua relazione e per il suo intervento di oggi, poiché la valutazione della rete giudiziaria europea costituisce un passo importante nel migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale. Si dovrebbe richiamare l’attenzione sul fatto che questa rete sia stata rilevante ed efficace. Onorevole Kaufmann, oggi ha di nuovo sottolineato, giustamente, i collegamenti tra Eurojust e la rete giudiziaria europea. Il loro sviluppo va di pari passo; questo punto è stato sollevato anche in numerose occasioni durante l’ultimo Consiglio europeo.
Desidero ringraziare inoltre Renate Weber per la sua relazione e per l’importante contributo fornito. Anche il suo intervento a Tolosa a questo proposito è stato brillante. Onorevole Weber, devo ringraziarla altresì per il suo benvenuto. Sono a conoscenza del fatto che lei abbia svolto un lavoro considerevole con tutte le altre parti interessate a Eurojust. Lei ha inoltre menzionato il Trattato di Lisbona. Capisco che avrebbe preferito lavorare in un altro contesto istituzionale, tuttavia, dobbiamo avanzare sulla base del diritto consolidato, siccome tale aspetto influenza tutte le istituzioni europee.
Onorevole França, il suo discorso ha evidenziato la necessità di adottare un quadro unico per l’applicazione delle esecuzioni pronunciate in contumacia. Lei ha ragione a sollevare tale questione e si tratta di un modo affinché i nostri ordinamenti giuridici dimostrino la loro efficacia.
Onorevole Gebhardt, esiste l’essenziale necessità di collaborare tra tutti gli attori politici e giuridici, poiché la sfida per la cooperazione giudiziaria in materia penale in Europa è imparare a lavorare insieme al fine di combattere in modo efficace ogni forma di crimine. So che lei è un’impegnata sostenitrice di tale collaborazione.
Ora vorrei replicare a coloro che hanno mostrato dubbi relativi a un’Europa di giustizia e che temono che stiamo mettendo a repentaglio i diritti fondamentali. E’ vero che, con la Presidenza tedesca, potremmo non raggiungere un accordo sulle garanzie procedurali minime. In risposta, devo dire che la decisione quadro sulle sentenze pronunciate in contumacia preveda il diritto a un nuovo processo che rappresenta una garanzia fondamentale. Il risultato di tale processo è atteso con impazienza da giudici, procuratori pubblici e avvocati che collaborano quotidianamente, nonché dalle vittime che subiscono forme di crimine che si adattano e cambiano continuamente. Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di tali richieste e di realizzare strumenti efficaci e utili. Dobbiamo costruire un’Europa che tutela i cittadini in tale spazio giudiziario.
La Presidenza sa di poter contare sul vostro pieno appoggio per questi tre documenti. Vorrei esprimere il suo riconoscimento di questo fatto e ringraziare chi oggi ha mostrato il proprio interesse in merito a tali questioni.
Jacques Barrot, Vicepresidente della Commissione. − (FR) Signora Presidente, desidero unirmi al plauso e ai ringraziamenti del Presidente Dati, che guida il Consiglio GAI durante la Presidenza francese. Devo dire all’onorevole Kaufmann che ha ragione nell’insistere sulla protezione dei dati. Devo inoltre ricordarle che il progetto di decisione quadro a questo proposito, in effetti, stabilisce norme dettagliate applicabili anche alle informazioni scambiate tra i punti di contatto della rete giudiziaria europea, ma naturalmente dovremmo accertarcene.
Devo dire all’onorevole Weber che, al fine di garantire il successo di questi tre testi, è chiaramente molto importante la fiducia tra gli Stati membri e le agenzie dell’UE. Onorevole Weber, ritengo che abbia formulato dichiarazioni alquanto forti in merito.
L’onorevole França ha mostrato in modo chiaro l’importanza del testo su un’applicazione più rapida delle decisioni, per cui è stato relatore. Ha agito in maniera equilibrata, che devo sottolineare, confermando che ci sarà anche la possibilità di un nuovo processo, come appena menzionato dal Presidente Dati, e che il diritto alla difesa sarà evidentemente mantenuto. Devo replicare agli onorevoli Buitenweg e Demetriou a riguardo dei diritti procedurali. Considero estremamente importanti i diritti procedurali per lo sviluppo di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia. La Commissione è rimasta delusa del fatto che lo scorso anno non sia stato possibile raggiungere un accordo riguardante la nostra proposta di una decisione quadro sui diritti procedurali. Ora considero le iniziative in questo settore che potrebbero essere adottate nel prossimo futuro. Sono determinato a compiere progressi in questo campo, presentando forse una nuova proposta a tale proposito. In ogni caso, state certi che quest’aspetto sta ricevendo la mia piena attenzione.
Devo anche dire all’onorevole Gebhardt, sebbene ritenga che il Presidente Dati abbia già risposto in merito, che parliamo di gravi crimini in nuove forme che probabilmente non corrispondono alla definizione troppo rigorosa di crimine organizzato. I crimini gravi devono altresì costituire un aspetto di tale cooperazione giudiziaria che vogliamo davvero.
Non ho molto altro da aggiungere, oltre a ripetere ciò che ha affermato Jacques Toubon, vale a dire che dobbiamo considerare gli interessi degli imputati europei e di ognuno di noi e dei nostri connazionali al fine di garantire che tale cooperazione giudiziaria mostri di essere sempre più efficace, rispettando naturalmente i diritti umani.
In ogni caso, anch’io vorrei ringraziare il Parlamento per la qualità del suo contributo a questa importante discussione che segnerà un passo molto positivo nello sviluppo di questo spazio giudiziario europeo.
Signora Presidente, Presidente Dati, vi ringrazio per aver esortato questo Consiglio europeo che è riuscito a ottenere un consenso in quest’ambito e giungere a questi accordi politici.
Renate Weber, relatrice. − (EN) Signora Presidente, vorrei pronunciare alcune parole in quanto relatrice ombra per gli altri due documenti e ringraziare l’onorevole Kaufmann per il modo con cui abbiamo lavorato insieme, e l’onorevole França per il suo lavoro. Nella sua relazione ci sono stati 57 emendamenti di compromesso, che dicono qualcosa in merito al livello di lavoro introdotto.
Per quanto riguarda la relazione sulle esecuzioni pronunciate in contumacia, probabilmente l’aspetto più delicato si riferisce al fatto che, in alcuni Stati membri, quando si pronunciano sentenze in assenza dell’imputato, la soluzione è svolgere un nuovo processo, rispettando pertanto pienamente la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (protocollo VII, articolo 2) e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, laddove altri paesi riconoscono soltanto il diritto a un ricorso in appello.
Purtroppo, la proposta in questa relazione non tratta l’armonizzazione della legislazione attuale nei 27 Stati membri. Sebbene in futuro dovremmo mirare a una legislazione europea, adesso abbiamo fatto del nostro meglio, almeno garantendo che anche nel ricorso in appello l’imputato goda delle garanzie procedurali come previsto dagli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Vorrei terminare affermando che il buon funzionamento del principio di reciproco riconoscimento delle decisioni giuridiche richiede un livello elevato di vicendevole fiducia tra gli Stati membri, e tale fiducia deve essere fondata su un rispetto comune dei diritti umani e dei principi fondamentali.
Armando França, relatore. − (PT) Devo ringraziare il Ministro per le sue parole, nonché il Commissario e i miei colleghi deputati, chi è d’accordo e chi si oppone, poiché questi ultimi mi hanno concesso l’opportunità, qui e adesso, di chiarire uno o due aspetti.
Tuttavia, desidero innanzi tutto esprimere il seguente concetto: in quanto deputato di quest’Aula e avvocato e cittadino, oggi sono particolarmente soddisfatto di poter appoggiare la proposta del Consiglio e i nostri emendamenti. Per quale motivo spero e prego che la decisione quadro sia adottata e applicata? La risposta è perché la situazione in Europa è seria e dobbiamo reagire senza indugi. Ci sono molte persone che sono già state condannate e che si spostano liberamente nell’Unione senza che i tribunali siano in grado di applicare le decisioni pronunciate in altri paesi. Quest’aspetto è grave in termini di sviluppo degli stessi crimini e della sicurezza in Europa, ed è importante che le istituzioni europee rispondano.
In particolare, la decisione quadro promuove il principio di riconoscimento reciproco, e i nostri emendamenti, gli emendamenti proposti dal Parlamento, devono essere considerati in relazione l’uno all’altro, così come si deve fare con le soluzioni presentate sugli individui citati in giudizio, sulle norme per la rappresentanza degli imputati e sui nuovi processi o i ricorsi in appello. Tutte queste soluzioni tecniche sono interconnesse e, a nostro parere, si devono garantire in ogni circostanza i diritti alla difesa degli imputati.
Sappiamo bene, e questo va detto, che dovremmo accontentarci. Date queste circostanze, la soluzione che è stata trovata è, a mio avviso, una soluzione da adottare. Si tratta di un grande e importante passo avanti e anche di un altro piccolo passo avanti. Secondo la vecchia regola, si tratta di come costruire l’Unione europea, di come costruire l’Europa.
PRESIDENZA DELL’ON. MANUEL ANTÓNIO DOS SANTOS Vicepresidente
Presidente . − La discussione è chiusa.
La votazione si svolgerà martedì 2 settembre 2008.
Dichiarazioni scritte (articolo 142)
Carlo Casini (PPE-DE), per iscritto. – La proposta legislativa relativa alle esecuzioni pronunciate in contumacia è di necessaria approvazione per colmare una grave disparità di trattamento e la forte discrezionalità lasciata alle autorità di esecuzione nei 27 Paesi dell’Unione.
Sono questi gli obbiettivi che la commissione giuridica si è prefissata di raggiungere presentando il proprio parere alla commissione per le libertà pubbliche. I quattro emendamenti, approvati all’unanimità nel maggio scorso e sostanzialmente fatti propri dalla commissione competente, tendono a garantire un giusto equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e il bisogno di un reciproco riconoscimento delle sentenze.
E’ divenuta quindi essenziale l’opera di armonizzazione della nostra giustizia penale, orientata ad introdurre nella proposta dei criteri omogenei riconosciuti dal maggior numero di Stati dell’Unione, nel segno di una chiarezza giuridica. Si tratta di standard minimi volti a coniugare la salvaguardia delle garanzie a tutela dell’imputato con la necessità di preservare un’efficace cooperazione giudiziaria transfrontaliera. In alcuni casi viene tuttavia lasciata allo Stato membro la discrezionalità necessaria per tener conto della specificità del proprio ordinamento giuridico.
Athanasios Pafilis (GUE/NGL), per iscritto. – (EL) Il Parlamento europeo ha votato a favore della proposta di riconoscimento reciproco da parte delle autorità giuridiche degli Stati membri dell’UE delle condanne penali in contumacia, vale a dire delle condanne che sono state pronunciate in un altro paese membro in assenza della parte accusata.
Insieme al mandato d’arresto europeo, ciò significa che chiunque è passibile di arresto e condanna in qualsiasi Stato membro dell’UE in cui si è stati processati e condannati in contumacia, senza che si dica o si capisca che i procedimenti siano stati contro di noi. Il problema è ancora maggiore per paesi membri come la Grecia, in cui l’ordinamento giuridico, almeno per i reati più gravi, non riconosce la possibilità dell’accusato di subire un processo in sua assenza. Questa norma indebolisce in modo decisivo il diritto dell’imputato a un processo equo. Annulla il diritto dell’accusato a una difesa reale; ha già condotto a reazioni violente in organismi e associazioni giuridiche nell’UE.
Ora sta diventando chiaro che un’armonizzazione dei sistemi penali degli Stati membri e la cosiddetta “comunitarizzazione” del diritto penale promossa dall’UE stiano conducendo alla violazione dei diritti fondamentali sovrani e dei diritti dei paesi membri a determinare le proprie garanzie di tutela in ambiti delicati come i procedimenti penali.