Panayiotis Demetriou, a nome del gruppo PPE-DE. – (EN) Signora Presidente, l’emendamento orale che intendo proporre è il seguente: “I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché tale legge sia conforme ai diritti fondamentali definiti dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e al principio dell’ordine pubblico”.
Tale emendamento limita il diritto dei coniugi di designare la legge applicabile come disposto dall’articolo 20 e ritengo che risponda alla politica del gruppo PPE-DE, il quale intendeva limitare la scelta della legge applicabile in maniera che fosse, come si dice nell’emendamento, conforme ai diritti fondamentali e al principio dell’ordine pubblico. Pertanto un giudice, di fronte alla richiesta di applicazione di una legge straniera da parte dei coniugi, potrà effettuare la propria valutazione e decidere di rifiutare tale designazione se è contraria al principio dell’ordine pubblico o ai diritti fondamentali.
Evelyne Gebhardt, relatore. – (DE) Signora Presidente, posso accogliere l’emendamento in quanto è evidente che la legge applicabile deve conformarsi ai principi dei nostri trattati e alla carta dei diritti fondamentali. Non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.
Presidente. – Vi sono obiezioni all’accoglimento dell’emendamento orale?
Non mi pare.
(L’emendamento orale è accolto)
Carlo Casini (PPE-DE). – Signora Presidente, ovviamente non sono contrario a che i diritti dell’uomo e i diritti fondamentali dell’Unione siano rispettati nella scelta della legge. Ma il problema è un altro. Il problema è se la legge che può essere scelta dai coniugi – faccio presente che la scelta della legge è un fatto eccezionale in tutti gli ordinamenti giuridici – se questa legge deve essere una legge di uno dei 27 Stati dell’Unione o di qualsiasi paese del mondo.
Quindi non sono contrario a questo emendamento ma credo che questo emendamento non possa precludere il voto sugli emendamenti successivi del Partito popolare, i quali stabiliscono che si può scegliere solo una legge di uno dei 27 paesi dell’Unione.
Bruno Gollnisch (NI). – (FR) Signora Presidente, emerge chiaramente dalla discussione che i tempi non sono ancora maturi. Questi argomenti avrebbero dovuto, come è ovvio, essere discussi in commissione. Per questo, in ottemperanza al nostro regolamento, le chiedo di rinviare la relazione in commissione.
(La richiesta di rinvio in commissione è respinta)
– Dopo la votazione sull’emendamento n. 32:
Evelyne Gebhardt, relatore. – (DE) Signora Presidente, l’accordo tra i gruppi PPE-DE, PSE, Verts/ALE e ALDE era il seguente: se avessimo accettato l’emendamento orale del PPE-DE, tutti gli altri suoi emendamenti sarebbero stati ritirati. Mi aspetto che il PPE-DE ritiri tali emendamenti.
Panayiotis Demetriou , a nome del gruppo PPE-DE. – (EL) Signora Presidente, è vero che l’accordo prevedeva tale condizione. L’onorevole Casini era di parere diverso. Ritengo che gli emendamenti PPE-DE siano coperti dall’emendamento orale da me presentato e che è stato approvato. Non vi è alcuna necessità di votare tali emendamenti, che erano stati presentati proprio allo scopo di sostenere la richiesta di applicazione del diritto di limitazione.
Presidente. – Gli emendamenti dal n. 32 al n. 37 compreso sono quindi decaduti.
Pertanto procederemo. I gruppi avevano qualcosa da dire.
- Prima della votazione sulla risoluzione legislativa:
Cristiana Muscardini (UEN). – (FR) Signora Presidente, a volta bisogna indossare gli occhiali per vedere se un parlamentare chiede conformemente al regolamento di parlare con la presidenza.
Come lei sa, un altro gruppo può accettare gli emendamenti respinti da un gruppo. In merito a quanto affermato dall’onorevole Casini, non siamo tranquilli. Voteremo sull’emendamento adottato dal gruppo UEN.
Presidente. – Onorevole Muscardini, ho appena detto che gli emendamenti sono decaduti. Una volta decaduti, non è possibile metterli ai voti.