3.17. Adeguamento di taluni atti conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, modificata dalla decisione 2006/512/CE – Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo (quarta parte) (A6-0301/2008, József Szájer) (votazione)
Margot Wallström, vicepresidente della Commissione. − (EN) Signor Presidente, la Commissione si compiace dell’accordo raggiunto in prima lettura sull’ultima delle nostre quattro proposte, concernente l’adeguamento degli atti legislativi vigenti alla nuova procedura di comitato con controllo.
Nell’ambito di tale accordo, la Commissione vorrebbe fare due dichiarazioni, di cui consegnerò il testo ai vostri servizi per farle includere nel verbale di questa seduta.
La prima dichiarazione riguarda l’impegno della Commissione in merito alla trasmissione di progetti di misura al Parlamento europeo quando i limiti di tempo vengono ridotti; la seconda dichiarazione riguarda l’applicazione della procedura di regolamentazione con controllo relativamente alle norme procedurali per l’aggiornamento della lista nera dei vettori aerei soggetti a divieto operativo.
Dichiarazioni della Commissione
Trasmissione di progetti di misure al Parlamento europeo
I limiti di tempo entro i quali il Parlamento europeo e il Consiglio possono opporsi a un progetto di misura, ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c, della decisione del Consiglio 1999/468/CE, sono stati ridotti a quattro settimane o un mese, in alcune disposizioni dei seguenti atti di base: direttiva 2004/17/CE, direttiva 2004/18/CE e regolamento (CE) n. 2111/2005. Al momento di trasmettere progetti di misure al Parlamento europeo e al Consiglio applicando tali disposizioni, la Commissione si impegna – eccezion fatta per il periodo in cui il Parlamento europeo sospende i lavori – a tener conto della necessità, per il Parlamento europeo, di tenere una seduta plenaria prima della scadenza dei limiti di tempo ridotti, e ribadisce il proprio impegno, in virtù dell’accordo sottoscritto tra Parlamento europeo e Commissione in merito alle procedure per l’attuazione della decisione del Consiglio 1999/468/CE, come modificata dalla decisione 2006/512/CE, in particolare per quanto riguarda il sistema di preallarme previsto dal relativo paragrafo 16.
(FR) Applicazione della procedura di regolamentazione
La Commissione guarda con rammarico alla decisione di applicare la procedura di regolamentazione con controllo all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2111/2005. A tale proposito, essa desidera inoltre sottolineare che le misure attuative a cui si fa riferimento in tale articolo sono di natura procedurale e amministrativa, e contengono particolari delle norme già sancite dall’atto di base. La Commissione ribadisce l’importanza di garantire il più alto livello possibile di sicurezza aerea. Per raggiungere tale obiettivo, essa utilizza criteri rigorosi e internazionalmente riconosciuti, applicati in maniera obiettiva, come ha sempre fatto dal momento in cui la lista nera è stata aggiornata, a partire dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2111/2005. Secondo la Commissione, l’attività in questo settore dovrebbe continuare a svolgersi secondo criteri esclusivamente tecnici; essa ritiene quindi che le norme procedurali dovranno comunque continuare a garantire un alto livello di sicurezza ed efficacia.