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 Testo integrale 
Procedura : 2008/2114(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0514/2008

Testi presentati :

A6-0514/2008

Discussioni :

PV 12/01/2009 - 21
CRE 12/01/2009 - 21

Votazioni :

PV 13/01/2009 - 6.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2009)0008

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 12 gennaio 2009 - Strasburgo Edizione GU

21. Recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (breve presentazione)
Video degli interventi
Processo verbale
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  Presidente . – L’ordine del giorno reca la relazione (A6-0514/2008), presentata dall’onorevole Weiler, a nome della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, sul recepimento, attuazione e applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e della direttiva 2006/114/CE relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa [2008/2114(INI)].

 
  
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  Barbara Weiler, relatore. (DE) Signor Presidente, signora Commissario, onorevoli colleghi, prima di entrare nel merito della mia relazione, vorrei ribadire ancora una volta che la nostra decisione di discutere le nostre relazioni d’iniziativa non è stata corretta. Infatti, assistendo allo svolgimento delle discussioni –senza dialogo, senza contestazioni e senza divergenze – non mi sembra di assistere a una vera e propria discussione parlamentare e spero che la procedura venga modificata al più presto dopo le elezioni europee.

Ciononostante, vorrei ringraziare i colleghi che oggi non sono presenti e con i quali ho collaborato in modo eccellente alla stesura della presente relazione. Vorrei anche ringraziare la Commissione e la segreteria della commissione per il mercato interno.

Durante il dibattito in sede di commissione abbiamo acquisito insieme nuove conoscenze. La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori ha intenzionalmente posto il dibattito sul recepimento tra i primi punti all’ordine del giorno poiché il termine per il recepimento negli Stati membri era fissato nella seconda metà del 2007, data che non lascia in effetti molto tempo per una direttiva fondamentale per l’armonizzazione. Ciononostante, alcuni Stati membri non hanno ancora recepito la direttiva, certamente a causa della complicata procedura. E’ tuttavia interessante notare che tre di questi Stati membri siano membri fondatori, pertanto non si tratta di un problema di incompetenza in materia di legislazione europea. Tre Stati membri non hanno ancora recepito la direttiva, quattro l’hanno recepito in modo non corretto e inadeguato e altri tre Stati membri hanno ricevuto comunicazioni dalla Commissione che potrebbero sfociare in procedimenti legali dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee. Sono ancora molti i casi di recepimento inadeguato; tuttavia, durante l’ultima audizione è emerso che due paesi, ovvero il Regno Unito e l’Austria, hanno dimostrato grande impegno e creatività nel recepimento della direttiva, dimostrando che è dunque possibile.

I vantaggi del mercato interno dovrebbero servire gli interessi degli Stati membri. Gli obiettivi della direttiva sono infatti chiarire quali sono i diritti dei consumatori, semplificare gli scambi transfrontalieri, introdurre una regolamentazione equa e affidabile e, naturalmente, rafforzare la certezza giuridica.

Un punto molto importante per noi parlamentari è la tutela dei cittadini e dei consumatori dalle pratiche fraudolente, includendo non solo i consumatori ma anche le piccole imprese e i commercianti. Il nostro obiettivo a medio termine, signora Commissario, è unire le due direttive poiché molte piccole imprese devono affrontare, nel mercato interno, gli stessi problemi dei consumatori. Molti esempi sono sotto gli occhi di tutti, come le pubblicità fastidiose, le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, le frodi informatiche sugli indirizzi di posta – problema molto diffuso in Europa – o le truffe legate alle lotterie, eccetera.

Vorrei, inoltre, ringraziare la Commissione per la rigorosa introduzione del nuovo sistema di indagini a tappeto nei settori delle linee aeree e delle suonerie per cellulari. Speriamo che la Commissione continui a lavorare in questa direzione, sfruttando al meglio le reti create con gli uffici nazionali, assicurandosi che non vengano compromesse le liste nere e che le sanzioni fungano da deterrente – punto particolarmente importante per noi parlamentari.

Vorrei infine sottolineare che, per un recepimento efficace, è necessaria la collaborazione tra gli Stati membri e tra i parlamentari nazionali ed europei e, in conformità con il trattato di Lisbona citato in questa sede, sono a favore di un maggiore controllo da parte dei parlamentari nazionali sui governi nazionali. Ritengo che questi due atti rappresentino un buon punto di partenza.

 
  
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  Androulla Vassiliou, membro della Commissione. (EN) Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare l’onorevole Weiler per la sua relazione, i cui contenuti saranno sicuramente presi in considerazione dalla Commissione, ma anche per i commenti espressi sull’attuale procedura.

La Commissione concorda pienamente sull’importanza cruciale di un adeguato recepimento da parte degli Stati membri dei nuovi concetti introdotti dalla direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali; è altrettanto importante che le autorità nazionali contribuiscano affinché l’attuazione della direttiva avvenga in maniera uniforme all’interno dell’Unione europea.

Due Stati membri, il Lussemburgo e la Spagna, non hanno ancora provveduto al recepimento della direttiva e, a giugno dello scorso anno, la Commissione ha riportato tali casi alla Corte di giustizia.

La Commissione ha anche coordinato la cooperazione sul recepimento al fine di evitare inadeguatezze. Tuttavia, sussistono ancora dei problemi in alcuni paesi principalmente per la loro riluttanza ad accettare una completa armonizzazione. In questi casi la Commissione non esiterà ad avviare delle procedure di infrazione.

La relazione sostiene la necessità di tutelare dalle pratiche commerciali sleali non solo i consumatori ma anche le piccole e medie imprese. A questo proposito, la Commissione ricorda al Parlamento europeo che una direttiva pienamente armonizzata sulle pratiche sleali tra imprese e consumatori è già di per sé una proposta molto ambiziosa, che non avrebbe avuto successo se il suo ambito di applicazione avesse coinvolto anche le pratiche di concorrenza sleale tra imprese.

Dalle consultazioni che hanno portato alla stesura della proposta e dalle deliberazioni del Consiglio è per l’appunto emerso lo scarso sostegno all’inserimento nell’ambito di applicazione della direttiva anche le pratiche commerciali sleali tra imprese.

Le pratiche aggressive, disciplinate per la prima volta a livello europeo dalla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, sono state registrate quasi esclusivamente nell’ambito delle relazioni impresa-consumatore; le pratiche ingannevoli tra imprese sono invece regolamentate, e dovrebbero continuare ad esserlo, unicamente dalla direttiva relativa alla pubblicità ingannevole e comparativa.

La Commissione continuerà a coordinare l’applicazione della legislazione in materia di tutela dei consumatori attraverso la rete sulla cooperazione per la tutela dei consumatori.

In questo ambito, la Commissione fa notare che il Parlamento predilige le “indagini a tappeto” come strumento di attuazione, prevedendo un ulteriore sviluppo di questo meccanismo; un’indagine a tappeto è fissata per quest’anno. A seguito della richiesta del Parlamento, la Commissione è anche lieta di aggiungere che la seconda versione dell’osservatorio dei consumatori conterrà dati raccolti durante le indagini a tappeto condotte sinora.

La relazione sottolinea la necessità di campagne di informazione ai fini di rendere i consumatori consapevoli dei loro diritti; sottolineo quindi che la Commissione ha di recente creato un sito web intitolato Is it Fair?, letteralmente “E’ giusto?”, che contiene, ad esempio, materiale educativo sulla lista nera delle pratiche vietate.

Infine, la Commissione intende rassicurare quest’Aula sulla sua ferma intenzione di continuare a lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per garantire un adeguato ed effettivo recepimento delle direttive sulle pratiche commerciali sleali e sulla pubblicità ingannevole e comparativa.

Quest’anno verrà creata una banca dati, che rappresenterà uno strumento utile in questo ambito, contenente le misure nazionali di attuazione e la giurisprudenza in materia.

 
  
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  Presidente . – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì, alle 12.00.

(In seguito ai commenti dell’onorevole Weiler, il Presidente si presta alla lettura delle disposizioni previste dall’articolo 45, paragrafo 2 del regolamento.)

Dichiarazioni scritte (articolo 142 del regolamento)

 
  
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  Zita Pleštinská (PPE-DE), per iscritto. (SK) I consumatori europei devono spesso far fronte a pratiche commerciali sleali e a una pubblicità fuorviante e ingannevole; la categoria di consumatori più vulnerabile, e quindi maggiormente esposta al rischio di frode, è quella composta dai bambini e dagli anziani.

Appoggio pertanto lo sforzo della Commissione di assistere gli Stati membri al momento del recepimento di una direttiva in grado di aumentare la fiducia sia dei consumatori sia dei commercianti negli scambi transfrontalieri. La direttiva garantirà inoltre una maggiore certezza giuridica ai consumatori e allo stesso tempo tutelerà le piccole e medie imprese dalle pratiche commerciali aggressive e sleali.

La direttiva in esame è fondamentale per lo sviluppo futuro dei diritti dei consumatori all’interno dell’Unione europea e per sfruttare pienamente il potenziale del mercato interno. Alcuni punti riguardanti il recepimento della direttiva sono ancora da chiarire e per questo sono lieta che l’onorevole Weiler abbia sollevato il problema del recepimento all’interno delle legislazioni nazionali.

Per ottenere risultati positivi, le autorità giudiziarie dovranno rafforzare la cooperazione transfrontaliera in materia di banche dati ingannevoli. Considero fondamentali le campagne informative per sensibilizzare i cittadini sui loro diritti, che costituiscono un elemento chiave per la loro stessa tutela. Solamente un consumatore ben informato sarà in grado di individuare la pubblicità ingannevole ed evitare così la delusione che ne consegue.

Ritengo che le “liste nere” ci permetteranno di scoprire le pratiche commerciali sleali e proibire qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole.

 
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