Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione (A6-0253/2009), presentata dall’onorevole Romeva i Rueda a nome della commissione per la pesca, sulla proposta di un regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca [COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS)].
Raül Romeva i Rueda, relatore. − (ES) Signor Presidente, vorrei aprire il mio intervento ricordando che, qualche settimana fa, Greenpeace ha denunciato alle autorità spagnole la società galiziana Armadores Vidal, per aver ricevuto dal governo spagnolo sovvenzioni per un ammontare complessivo di 3,6 milioni di euro fra il 2003 e il 2005, nonostante alla stessa società, fin dal 1999, fossero state comminate ripetute sanzioni in più paesi per l’impiego di pratiche di pesca illegali in varie parti del pianeta.
Di recente la Commissione ha condannato questa situazione.
La scorsa settimana si è aperta la stagione della pesca del tonno rosso. Secondo gli esperti, sono già stati superati i limiti di pesca sostenibile relativi a questa specie, palesemente a rischio di estinzione.
Il ministro spagnolo della Difesa si trova attualmente in Somalia, a capo dell’operazione volta a proteggere dagli attacchi dei pirati i pescherecci operanti nell’Oceano Indiano.
Se le tonniere europee devono spingersi fino a lì per poter lavorare, è soprattutto perché gli stock più vicini a casa sono sull’orlo del collasso e perché abbiamo a disposizione una flotta peschereccia troppo grande ed eccessivamente sovvenzionata che persegue il guadagno anche a discapito dell’elemento principale alla base dello svolgimento della sua stessa attività: il pesce.
Ancora una volta, i fattori comuni in tutti questi casi – e in molti altri – sono un’attività di pesca troppo intensa, le dimensioni eccessive della flotta peschereccia europea e, soprattutto, la mancanza di controllo e di capacità di imporre sanzioni.
Per questo motivo, come affermato nella nostra relazione, riteniamo che applicare la legge in modo non discriminatorio ed efficace debba essere uno dei pilastri della politica comune per la pesca.
Chiediamo, dunque, che – ad esempio – venga proibita esplicitamente l’erogazione di sussidi pubblici a chi opera ai margini della legalità, come nel caso della Armadores Vidal.
Il rispetto della legge e l’adozione di un approccio coerente sono il modo migliore per tutelare gli interessi a lungo termine dell’industria della pesca.
Una politica di questo genere è destinata a fallire se quanti operano nel settore della pesca – dai pescatori ai commercianti a diretto contatto con i consumatori – non rispettano la legge. Gli stock ittici sono destinati a sparire, assieme a quanti dipendono da essi per la loro sopravvivenza.
In più occasioni, la Commissione e il Parlamento hanno denunciato lo scarso livello di rispetto delle norme in materia. Per questo, abbiamo chiesto agli Stati membri di aumentare i controlli, di armonizzare i criteri di ispezione e le sanzioni, e di rendere più trasparenti i risultati delle ispezioni. Abbiamo richiesto, inoltre, un rafforzamento dei sistemi di ispezione a livello comunitario.
Il regolamento proposto, che ha dato vita a questa relazione, affronta la questione della riforma, assolutamente necessaria, del sistema di controllo esistente e avanza una serie di raccomandazioni supplementari successive all’adozione del regolamento sulla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – la cosiddetta pesca “yo-yo” – e della normativa in materia di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di pesca.
Il fattore principale di un sistema di controllo valido per i 27 Stati membri dovrebbe essere il trattamento equo di tutte le parti coinvolte e, in particolare, il diritto di tutti gli anelli della catena produttiva – i pescatori, gli intermediari, gli acquirenti, gli appassionati di pesca ricreativa – di non sentirsi discriminati, essendo anche loro parzialmente responsabili.
Dobbiamo, di conseguenza, creare condizioni eque su tutto il territorio comunitario e lungo tutta la catena di custodia.
Se da un lato condividiamo, per la maggior parte, la proposta originale della Commissione, dall’altro, la nostra proposta abbraccia una serie di aspetti che ci consentono di progredire notevolmente nella giusta direzione.
Vorrei mettere in luce un aspetto in particolare, ovvero la necessità che l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca rivesta un ruolo di primaria importanza, date la sua stessa natura comunitaria e la sua imparzialità.
Auspico che gli emendamenti proposti all’ultimo momento, con l’obiettivo di completare la relazione, vengano accolti dagli altri membri, come già avvenuto in occasione della discussione in seno alla mia commissione. Spero vivamente che diano prova di essere uno strumento utile per tutelare quanti necessitano di protezione: non solo gli stock ittici, bensì tutte le comunità il cui sostentamento dipende da essi.
Joe Borg, membro della Commissione. − (EN) Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare il relatore, l’onorevole Romeva i Rueda, per l’enorme mole di lavoro svolta nell’ambito di questa relazione. Altrettanto encomiabile è l’impegno da lui assunto di incontrare – in diverse capitali – le parti interessate a livello sia comunitario che internazionale. Si tratta di un documento complesso e delicato. La Commissione intende estendere nuovamente i propri ringraziamenti all’onorevole Romeva i Rueda per il lavoro svolto in merito a questa relazione.
Come tutti ben sapete, l’attuale regolamento sul controllo della pesca risale al 1933. Da allora è stato modificato decine di volte, soprattutto nel 1998 – per includere il controllo dello sforzo di pesca – e nel 2002, in occasione dell’ultima riforma della politica comune della pesca (PCP). Il sistema attuale presenta, tuttavia, gravi lacune che gli impediscono di essere efficace come dovrebbe. Come già sottolineato dalla Commissione europea e dalla Corte dei conti, il sistema attualmente in vigore è inefficiente, oneroso, complesso e incapace di produrre gli effetti desiderati. Questo mette a repentaglio, di conseguenza, le iniziative di gestione dello sforzo e della conservazione e, a sua volta, un controllo inefficace determina il mancato funzionamento della politica comune della pesca.
L’obiettivo principe della riforma del sistema di controllo è garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca attraverso la definizione di un nuovo quadro normalizzato che consentirà agli Stati membri e alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilità. Esso istituisce un approccio globale e integrato al sistema di controllo, attento a tutti gli aspetti della politica comune della pesca e che copre tutta la catena, dalla cattura al consumatore, passando per lo sbarco, il trasporto, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione. Per raggiungere questo obiettivo, la riforma si basa su tre assi principali.
Asse 1: creazione di una cultura del settore responsabile e rispettosa delle norme in materia. L’obiettivo è sensibilizzare quanti operano nella vasta gamma di attività del settore, per garantire l’osservanza della legge in materia non solo attraverso le attività di controllo e monitoraggio, bensì come risultato di una cultura dell’osservanza, in cui tutti i componenti dell’industria comprendano e accettino che il rispetto della legge sarà, a lungo termine, nel loro stesso interesse.
Asse 2: definizione di un approccio globale e integrato per il controllo e il monitoraggio. La proposta garantisce uniformità nell’applicazione della politica di controllo rispettando, allo stesso tempo, le differenze e le caratteristiche peculiari delle diverse flotte pescherecce. Istituisce, inoltre, una parità di condizioni per l’industria, coprendo l’intera catena produttiva, dalla cattura al mercato.
Asse 3: effettiva applicazione della politica comune della pesca. La riforma intende, inoltre, definire i ruoli e le responsabilità degli Stati membri, della Commissione e dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. In base alla politica comune della pesca, il controllo e l’applicazione sono di esclusiva competenza degli Stati membri. La Commissione ha il compito di controllare e verificare che i singoli Stati membri stiano applicando correttamente le norme previste dalla politica comune della pesca. La proposta in oggetto non intende modificare l'attuale ripartizione delle responsabilità. Rimane, tuttavia, fondamentale, razionalizzare le procedure e garantire che la Commissione abbia a disposizione gli strumenti necessari per controllare che anche gli Stati membri ottemperino alle disposizioni della politica comune della pesca.
Vorrei sottolineare che la proposta ridurrà il fardello amministrativo esistente, rendendo l’intero sistema meno burocratico. In base alla valutazione d’impatto realizzata dalla Commissione, se la riforma verrà adottata, sarà possibile ridurre i costi amministrativi complessivi per gli operatori del 51 per cento – passando da 78 milioni di euro a 38 milioni di euro – principalmente attraverso un più vasto impiego delle tecnologie moderne, come ad esempio un maggiore utilizzo del satellite europeo di telerilevamento, del sistema di controllo dei pescherecci e del sistema di identificazione automatica.
Verranno sostituiti, in ogni stadio della catena della pesca, tutti gli strumenti attualmente disponibili su supporto cartaceo – come, ad esempio, il giornale di bordo, le dichiarazioni di sbarco e le note di vendita – fatta eccezione per i pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri. Grazie al sistema elettronico, sarà più semplice per i pescatori registrare e trasferire i dati e, dopo l’introduzione di questo sistema, verranno eliminati vari obblighi di riferimento.
Il sistema sarà più rapido, più accurato, meno oneroso e consentirà l’elaborazione automatica dei dati. Renderà più semplice, inoltre, l’individuazione dei rischi e il controllo incrociato dei dati e delle informazioni. Di conseguenza, si avrà a disposizione, per le iniziative di controllo in mare e sulla terraferma, un approccio più razionale e basato sul rischio. Nel caso di iniziative di controllo sulla terraferma, il rapporto costi-benefici sarà decisamente più vantaggioso.
La proposta, inoltre, eliminerà l’obbligo attualmente in vigore per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione liste di licenze e permessi di pesca, che saranno accessibili alla Commissione stessa, ai servizi di controllo nazionali e degli altri Stati membri, attraverso un sistema elettronico.
Per quanto concerne la relazione, invece, vorrei esprimere il mio parere in merito agli emendamenti proposti.
La Commissione accoglie con favore il fatto che il Parlamento europeo appoggi, in linea di principio, la legislazione vigente e che ritenga necessaria l'elaborazione di un nuovo regolamento in materia di controllo. Sebbene determinati emendamenti proposti dalla Commissione siano in linea con la discussione avvenuta in seno al Consiglio, ritiene, allo stesso tempo, fondamentale mantenere alcuni elementi chiave della proposta.
La Commissione condivide gran parte degli emendamenti proposti e, in particolare, gli emendamenti nn. 3, 6, 9, 10, 11, dal n. 13 al n. 18, dal n. 26 al n. 28, nn. 30, 31, 36, 44, 45, dal n. 51 al n. 55, nn. 57, 58, 62, 63, dal n. 66 al n. 69, nn. 82, 84, 85 e dal n. 92 al n. 98.
La Commissione, tuttavia, non può accettare gli emendamenti che illustrerò a breve. La posizione della Commissione può riassumersi come segue:
Per quanto concerne il monitoraggio delle attività di pesca: l’emendamento n. 23 aumenta dal 5 – come da proposta – al 10 per cento la tolleranza autorizzata nelle stime dei quantitativi di pesce detenuto a bordo e registrate nel giornale di bordo. Questo si ripercuoterà notevolmente sulla precisione dei dati inseriti nel giornale di bordo, aspetto fondamentale per lo svolgimento di controlli incrociati sulla base dei suddetti dati. Poiché i controlli incrociati serviranno a interpretare le eventuali incongruenze come indicatori di comportamenti illegali su cui i singoli Stati dovrebbero concentrare le proprie scarse risorse di controllo, questo emendamento si ripercuoterebbe negativamente anche sul sistema di convalida computerizzato previsto dall’articolo 102, paragrafo 1 della proposta, punto fermo del nuovo sistema di controllo. La principale argomentazione è la seguente: i pescatori possono già stimare le catture effettuate con un margine d'errore massimo del 3 per cento. Dopo tutto, è anche vero che il pesce viene trasportato in scatole di cui i pescatori conoscono perfettamente la capacità.
In merito all’emendamento n. 29 relativo alle notifiche preventive, la Commissione ritiene che affidare il conferimento delle esenzioni al Consiglio complicherebbe enormemente la procedura e impedirebbe un intervento tempestivo sul campo.
La Commissione, inoltre, ritiene che la ridistribuzione delle quote inutilizzate sia una questione gestionale da affrontare nel quadro della riforma della politica comune della pesca. Per queste ragioni, l'emendamento n. 41 relativo alle misure correttive non può essere accolto.
In materia di trasbordo di stock sottoposti a piani pluriennali, l’emendamento n. 42 prevede l’eliminazione dell’intero articolo 33. Si tratta di un provvedimento inaccettabile perché in passato, come ben sapete, il trasbordo veniva impiegato per coprire catture illegali. Per questa ragione è fondamentale mantenere l’articolo 33 e garantire che la quantità di pesce da sottoporre a trasbordo venga pesata da un ente indipendente prima dell’operazione di carico sulle navi da trasporto.
L’emendamento n. 47 elimina l’intera sezione dedicata alla chiusura di attività di pesca in tempo reale. Se accettasse questo provvedimento, la Commissione perderebbe uno strumento di fondamentale importanza per la protezione degli stock ittici. Le chiusure di attività di pesca in tempo reale sono direttamente collegate alle questioni di controllo. Per queste ragioni, l’emendamento non può essere accolto.
L’emendamento n. 102 non è accettabile perché elimina l'articolo relativo alla possibilità della Commissione di decidere di chiudere l’attività di pesca su richiesta della stessa. Un provvedimento simile esiste già in materia di controllo ed è uno strumento indispensabile che, nel caso in cui uno Stato membro non riesca a chiudere l’attività di pesca, conferisce alla Commissione il diritto di farlo per garantire il rispetto delle quote previste. Questo è quello che abbiamo fatto l’anno scorso con il tonno rosso e l’anno precedente con il merluzzo bianco del Mar Baltico.
Analogamente, la Commissione non può accogliere l’emendamento n. 103, che elimina le disposizioni relative alle misure correttive. Così facendo si indebolirebbe il ruolo della Commissione come custode della legislazione comunitaria e responsabile della possibilità degli Stati membri di sfruttare appieno le opportunità di pesca presenti sul loro territorio. Si tratta, inoltre, di un provvedimento che già esiste nella legislazione attualmente in vigore.
Nuove tecnologie. Per quanto concerne il sistema di controllo dei pescherecci e il sistema di rilevamento delle navi, l’emendamento n. 19 prevede l’entrata in vigore di dispositivi elettronici per pescherecci di lunghezza complessiva compresa fra i 10 e i 15 metri a decorrere dal 1 luglio 2013, anziché dal 1 gennaio 2012, come previsto, invece, dalla proposta. L’emendamento n. 20 dispone che, per l’installazione dei dispositivi collegati al sistema di controllo dei pescherecci e dei giornali di bordo elettronici, si possa usufruire di finanziamenti provenienti per l’80 per cento dal cofinanziamento a carico del bilancio comunitario.
In merito all’emendamento n. 19, la proposta prevede già un periodo di transizione, poiché la disposizione verrebbe applicata soltanto a decorrere dal 1 gennaio 2012, mentre l'entrata in vigore del regolamento è prevista per il 1° gennaio 2010. Poiché il nuovo sistema di controllo intende sfruttare al meglio le tecnologie moderne al fine di elaborare un sistema efficiente e automatizzato di controllo incrociato, è fondamentale che tali provvedimenti entrino in vigore nella data prevista dalla proposta, per evitare di posticipare ulteriormente l’applicazione del nuovo approccio al sistema di controllo.
Per quanto riguarda la preoccupazione relativa al costo per l’introduzione di queste nuove tecnologie, il cofinanziamento da parte della Commissione è già previsto dal regolamento n. 861/2006 del Consiglio, che stabilisce i vari tassi di cofinanziamento. Nel quadro del suddetto regolamento, la Commissione prenderà in considerazione l’eventualità di incrementare i tassi. Redigere i tassi di cofinanziamento in un altro atto legislativo andrebbe, tuttavia, contro la normativa in materia di bilancio.
Pesca ricreativa. In merito a questa questione estremamente controversa, mi preme sottolineare che, contrariamente a quanto generalmente riferito, il progetto di regolamento non intende essere un fardello eccessivo su chi pratica la pesca ricreativa o sull’industria del settore. La proposta intende sottoporre la pesca ricreativa di determinate specie di stock ittici – soprattutto quelli oggetto di piani di recupero – a certe condizioni di base in materia di permessi e dichiarazioni delle catture. Si tratta di requisiti che consentiranno, inoltre, di ottenere maggiori informazioni, dando alle autorità pubbliche la possibilità di valutare l’impatto biologico delle suddette attività e di elaborare, se del caso, le misure necessarie.
Per quanto riguarda la relazione del Parlamento europeo, la Commissione accoglie con favore la definizione di “pesca ricreativa” prevista dall’emendamento n. 11 e apprezza che il Parlamento ritenga opportuno, nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto notevole, considerare le catture nel quadro delle quote previste. La Commissione plaude, inoltre, alla scelta del Parlamento di proibire la commercializzazione delle catture della pesca ricreativa se non per scopi esclusivamente di carattere filantropico. Vorrei sottolineare, tuttavia, che rimane fondamentale far sì che i singoli Stati membri abbiano l’obbligo di valutare l’impatto della pesca ricreativa, come previsto dall’emendamento n. 93, e non solo la possibilità di farlo, a loro discrezione, come previsto, invece, dagli emendamenti nn. 48, 49 e 50.
La Commissione, ovviamente, intende far sì che il regolamento finale adottato dal Consiglio garantisca un certo equilibrio fra, da una parte, la raccolta di informazioni accurate relative all'impatto della pesca ricreativa sugli stock ittici in fase di recupero – in seguito a un’analisi caso per caso – e, dall’altra, la garanzia che chi pratica la pesca ricreativa, le cui catture hanno senza ombra di dubbio un impatto negativo a livello biologico, non debbano sottostare a requisiti esageratamente ferrei.
Sanzioni e applicazione. L’emendamento n. 64 inserisce un nuovo articolo, l’articolo 84, paragrafo 2 bis, che dispone che il titolare di un’autorizzazione di pesca non è ammesso al beneficio delle sovvenzioni comunitarie e degli aiuti pubblici nazionali durante il periodo in cui gli sono stati assegnati punti di penalità. La Commissione non può accogliere questo emendamento; lo stesso vale per l’emendamento n. 61.
L’articolo 45, paragrafo 7 del regolamento n. 1005/2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, prescrive già il divieto temporaneo o permanente per i contravventori di fruire di aiuti o sovvenzioni pubbliche. Inserire, in aggiunta, una legge di questo tipo nel quadro del sistema dei punti di penalità sarebbe eccessivo.
L’emendamento n. 107 elimina i livelli minimi e massimi di sanzioni proposti dalla Commissione. E’ un provvedimento inaccettabile, poiché sanzioni simili in tutti gli Stati membri servono a garantire lo stesso grado di deterrenza in tutte le acque comunitarie e determinano, di conseguenza, una parità di condizioni, attraverso l’istituzione di un quadro condiviso a livello comunitario. Questa disposizione non mina la discrezionalità dei singoli Stati membri nella determinazione del livello di gravità delle infrazioni.
Poteri della Commissione. L’emendamento n. 71 prevede la presenza di un funzionario dello Stato membro interessato durante le ispezioni realizzate dalla Commissione; analogamente, l’emendamento n. 108 attribuisce alla Commissione la possibilità di effettuare indagini e ispezioni solo dopo aver adeguatamente informato gli Stati membri interessati. La capacità della Commissione di svolgere ispezioni autonomamente verrebbe seriamente minata dalla presenza costante dei funzionari degli Stati membri interessati. Se uno Stato membro decidesse di non mettere a disposizione un proprio funzionario, impedirebbe la realizzazione di un’ispezione autonoma.
Anche gli emendamenti nn. 104, 108, 109 e 110 risultano problematici, poiché limitano le competenze degli ispettori a livello comunitario e riducono la possibilità di far eseguire loro verifiche e ispezioni autonome. Se gli ispettori comunitari vengono privati di tali funzioni, la Commissione non può garantire che la politica comune della pesca venga applicata equamente in tutti gli Stati membri.
L’emendamento n. 72 elimina la possibilità di sospendere o annullare gli aiuti finanziari da parte della Commissione qualora si dimostri che le disposizioni del regolamento rispettate sono state disattese. La Commissione non può accogliere questo emendamento; se lo facesse, affermare che uno Stato membro non ha adottato le misure necessarie equivarrebbe a poter intervenire contro quest’ultimo.
D’altra parte, gli emendamenti nn. 111 e 112 limitano il diritto della Commissione di sospendere gli aiuti finanziari a livello comunitario. Si tratta di una misura che metterebbe gravemente a repentaglio la capacità della Commissione di applicare tale provvedimento. L’emendamento, inoltre, non specifica chi, se non la Commissione, dovrebbe prendere la suddetta decisione.
Chiusura delle attività di pesca. L’emendamento n. 73 riduce considerevolmente i casi in cui la Commissione può decidere di chiudere l’attività di pesca a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dalla politica comune della pesca. Sarà molto più difficile provare l’inosservanza che non la ragione per cui si ritiene che l’inosservanza sussista. Al fine di assicurare un’applicazione equa della politica comune della pesca in tutti gli Stati membri e di evitare di sottoporre a pressione eccessiva stock ittici particolarmente a rischio, è fondamentale che la Commissione abbia la possibilità di chiudere l’attività di pesca qualora lo Stato membro interessato non riesca a farlo autonomamente. Analogamente, la Commissione non può accettare l’emendamento n. 113, che propone l’eliminazione di questo articolo.
Gli emendamenti dal n. 74 al n. 78 riducono sostanzialmente la pressione sugli Stati membri per il rispetto delle quote nazionali. Accogliere questi emendamenti implicherebbe, semplicemente, il mantenimento dello status quo. Gli emendamenti riducono notevolmente la possibilità della Commissione di prendere delle misure per garantire che i pescatori dei singoli Stati membri non svolgano la loro attività coinvolgendo stock ittici regolamentati per i quali il loro Stato membro di appartenenza non possiede quote o ne possiede in misura limitata. Questo sarebbe particolarmente sconveniente se impedisse agli altri Stati membri di sfruttare appieno le proprie quote.
Gli emendamenti nn. 79 e 80 annullano gli articoli 98 e 100, che attribuiscono alla Commissione la possibilità di detrarre determinate quote o di vietarne lo scambio a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi della politica comune della pesca. La Commissione intende mantenere questo provvedimento: è uno strumento importante che consente di garantire l’osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri. Risponde alla richiesta avanzata dalla Corte dei conti di rafforzare la capacità della Commissione di esercitare pressione sugli Stati membri. Consentirà, inoltre, di dimostrare alle industrie nazionali del settore ittico che il rispetto delle norme della politica comune della pesca da parte delle amministrazioni nazionali è anche nel loro interesse. Ci aspettiamo che queste ultime possano esercitare una pressione positiva proprio sulle stesse amministrazioni nazionali, proprio per raggiungere il suddetto scopo.
L’emendamento n. 114 propone l’eliminazione dell’articolo 101 relativo alle misure di emergenza. La Commissione non può accogliere questo emendamento perché tale disposizione consente di garantire l’osservanza delle norme della politica comune della pesca da parte degli Stati membri.
Vorrei ringraziare nuovamente l’onorevole Romeva i Rueda per la sua relazione e la commissione per l’attenzione prestata a questa importante questione. Questa relazione apporta un contributo notevole ai fini di un sistema di controllo davvero efficiente. Mi scuso se mi sono dilungato eccessivamente.
Carmen Fraga Estévez, a nome del gruppo PPE-DE. – (ES) Signor Presidente, signor Commissario, vi è, innanzi tutto, un’obiezione che va mossa alla proposta, ovvero il mancato coinvolgimento del settore in questione.
E’ inaccettabile che la Commissione continui ad affermare che la politica della pesca va definita negoziando con le parti interessate, e poi prepari un progetto di regolamento che avrà un impatto tremendo e immediato sulla flotta peschereccia, escludendo totalmente l’industria del settore da ogni forma di dialogo o consultazione previa.
E’ un pessimo tentativo di creare una cultura dell’osservanza a cui la Commissione fa così spesso riferimento. Anche il tempismo, poi, è discutibile.
Se da un lato la politica di controllo è uno degli insuccessi più evidenti della politica comune della pesca, dall’altro bisogna riconoscere che la Commissione se ne avvale dal 1993 e ha deciso di modificarla presentando un progetto di relazione sulla riforma della PCP, annunciando una totale revisione del sistema di conservazione e gestione.
Dal momento che il controllo è un elemento caratteristico di qualunque sistema di gestione, sarebbe stato molto più sensato coordinare entrambe le riforme senza correre il rischio che la riforma del 2012 rendesse questa proposta anacronistica. Alcune delle misure previste non entreranno comunque in vigore prima del 2012.
Questi due errori grossolani hanno minato quelli che sarebbero stati due grandi successi, come ad esempio i tentativi di armonizzare violazioni e sanzioni e l’obiettivo di considerare i singoli Stati membri pienamente responsabili dell’evidente mancanza di volontà politica in merito all'applicazione delle misure di controllo.
Signor Presidente, non mi resta che ringraziare il relatore per il lavoro svolto ed esprimere il mio rammarico per il poco tempo a disposizione per affrontare una tematica di tale rilievo.
Emanuel Jardim Fernandes, a nome del gruppo PSE. – (PT) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, la relazione presentata dall’onorevole Romeva i Rueda, con il quale mi congratulo per la sua ampiezza di vedute, ha come obiettivo primario garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Il rispetto delle suddette norme e un approccio alla pesca a livello europeo sono il metodo migliore per tutelare gli interessi del settore. Se le parti coinvolte – dai membri degli equipaggi ai commercianti – non rispettano le leggi, saranno destinati al fallimento. Il tentativo di applicare la normativa europea senza considerare la varietà delle flotte pescherecce europee contribuirà, a sua volta, al fallimento dell’intero sistema.
Per questo ho suggerito di rendere la proposta della Commissione più conforme alla realtà che si trovano dinanzi le flotte piccole o artigianali. Volevo, tuttavia, andare oltre, considerando la situazione complessiva all’interno dell’Unione, soprattutto nelle regioni più periferiche, tenendo sempre presente che una politica comune della pesca necessita di misure di controllo adeguate.
In più occasioni, in qualità di relatore per il bilancio destinato alla pesca, ho espresso il mio rammarico per la scarsa osservanza delle normative europee in materia. Ho chiesto, in particolare, maggiore controllo da parte degli Stati membri, trasparenza nei risultati delle ispezioni, e il rafforzamento della politica di ispezione comunitaria, accompagnati da misure di sostegno finanziario per il settore.
Ci sarebbe piaciuto ottenere di più, ma devo comunque congratularmi con il relatore per la sua proposta e le misure presentate. Auspico che la Commissione trovi una risposta adeguata a questo problema.
Elspeth Attwooll, a nome del gruppo ALDE. – (EN) Signor Presidente, oltre a congratularmi con l’onorevole Romeva i Rueda per la sua relazione, vorrei concentrarmi sul contenuto della stessa nel più ampio contesto della politica comune della pesca.
Negli ultimi 10 anni, sono state avanzate innumerevoli critiche, fra e quali la mancanza di pari condizioni, lo scarso coinvolgimento delle parti interessate, un equilibrio inadeguato fra le priorità di carattere economico, sociale ed ambientale e un’eccessiva micro-gestione centralizzata.
Recentemente, tuttavia, ho avuto modo di rassicurare l’opinione pubblica, sostenendo che la politica comune della pesca sta cambiando profondamente. Vi è ancora molto da fare – per esempio in materia di eliminazione dei rigetti in mare – e in alcuni momenti sembra che la Commissione voglia tornare alla micro-gestione centralizzata. Cito, a questo proposito, l’articolo 47 del regolamento sul controllo, nella sua versione originale. Ho spesso affermato che la politica comune della pesca è un po’ come una piccola petroliera che impiega molto tempo per fare manovra; allo stesso modo, ci vorrà del tempo prima che il regolamento sul controllo raggiunga una parità di condizioni nell’ambito dell’applicazione delle norme e delle sanzioni. Inoltre, anche lo sviluppo di consigli consultivi regionali dovrebbe apportare una serie di miglioramenti.
Concludo il mio intervento con una nota personale. Vorrei esprimere il mio apprezzamento per l’encomiabile lavoro svolto dai membri della commissione per la pesca e ringraziare il commissario Borg e il suo gruppo di lavoro per i risultati raggiunti durante i cinque anni del loro mandato.
Pedro Guerreiro, a nome del gruppo GUE/NGL. – (PT) Signor Presidente, il Portogallo occupa un’area del territorio del continente europeo storicamente definita, oltre agli arcipelaghi delle Azzorre e di Madera. La legge stabilisce l’estensione e i limiti delle sue acque territoriali, la sua zona economica esclusiva e i diritti del Portogallo sul fondo marino confinante. Lo Stato non intende trasferire nessuna parte del territorio portoghese né alcun diritto su di esso.
L’articolo 5 della costituzione della Repubblica portoghese non potrebbe essere più chiaro. Di conseguenza, nel rispetto di questo testo e nel contesto dell’impegno per garantire l’ottemperanza alle disposizioni previste dalla legge fondamentale portoghese, abbiamo presentato un emendamento, in base al quale la proposta di regolamento dovrebbe rispettare e non minacciare le competenze e le responsabilità degli Stati membri in materia di controllo dell’osservanza delle norme della politica comune della pesca.
Gli emendamenti proposti dalla commissione per la pesca, tuttavia, sebbene tamponino, in determinati frangenti, alcuni aspetti negativi della proposta inaccettabile avanzata dalla Commissione, in realtà non tutelano i principi, a nostro avviso, centrali.
In particolare, fra i vari aspetti preoccupanti e inammissibili che emergono, riteniamo inaccettabile che la Commissione abbia il diritto di realizzare ispezioni autonome e senza avvertimento previo nei territori e nelle zone economiche esclusive dei singoli Stati membri e che possa, a sua discrezione, proibire le attività di pesca e sospendere o cancellare gli aiuti finanziari comunitari per uno Stato membro. E’ altrettanto inaccettabile che uno Stato membro possa effettuare ispezioni sui propri pescherecci nella zona economica esclusiva di qualunque altro Stato membro, senza l’autorizzazione di quest’ultimo.
Concludo il mio intervento ricordando quanto approvato dallo stesso Parlamento: l’importanza del controllo nella gestione della pesca, fattore di esclusiva competenza degli Stati membri. Auspichiamo, nuovamente, che il Parlamento non si rimangi la parola data come, purtroppo, da sua abitudine.
Nigel Farage, a nome del gruppo IND/DEM. – (EN) Signor Presidente, vorrei esprimere il mio interesse personale per questo argomento. Come gran parte della mia famiglia, sono anche io molto appassionato di pesca sportiva in mare. Mi piace perché è una delle ultime libertà che ci sono rimaste: si va al mare, si salpa con la propria barca, si pesca e si gusta direttamente il pesce in tavola.
Da parecchi anni ormai, gli appassionati di pesca sportiva in mare chiedono che questo sport venga inserito nella politica comune della pesca. Da anni ripeto di stare molto attenti alle richieste che si avanzano. Bene, ora questo desiderio si è avverato ed è stato codificato nell’articolo 47, come l’ha chiamato il commissario maltese Borg. Nel Regno Unito gli appassionati di pesca sportiva sono oltre un milione: abbiamo a cuore la conservazione delle specie, siamo persone ragionevoli. Non abbiamo bisogno di essere regolamentati da gente come lei, Commissario Borg. Per questo motivo l’articolo 47 va respinto istantaneamente; è l’unica soluzione possibile. Una volta ottenuto questo potere, lo si può esercitare anno dopo anno. Qualcuno potrebbe ribattere che la pesca sportiva dalla spiaggia è stata esclusa dal provvedimento, ma nel momento in cui entrerà nella sfera di competenze di persone come lei, Commissario Borg, un giorno, l’anno prossimo o quello successivo, lei potrà decidere di regolamentare anche questa attività.
Per praticare la pesca sportiva dalla barca, basta essere titolari di una licenza e dichiarare le catture. Tutte le piccole conquiste ottenute in seno alla commissione, dopo aver cambiato la dicitura “gli Stati membri devono” in “gli Stati membri possono” iniziare a raccogliere queste informazioni, sono andate perse. Temo che il ministero britannico per l’Ambiente, le politiche alimentari e le questioni rurali sfrutterà appieno le norme comunitarie per controllarci in qualunque modo possibile.
La pesca sportiva va incentivata. Dovremmo costruire delle scogliere artificiali in mare aperto; dovremmo riconoscere – come hanno fatto gli americani – il peso economico enorme di questa attività. Invece abbiamo una politica comune della pesca che ha già causato un vero e proprio disastro ambientale. Influisce negativamente sulla flotta peschereccia operativa britannica e adesso rovinerà anche la pesca sportiva se lasciamo che il commissario Borg, o persone come lui, godano del potere di farlo. Commissario Borg, le do un consiglio: “Lasci perdere”!
Jean-Claude Martinez (NI). – (FR) Signor Presidente, un grazie per Sète. E’ vero, le risorse ittiche e un nuovo sistema di monitoraggio sono al centro della discussione odierna; ci sono però soprattutto i pescatori, il loro lavoro e i loro mezzi di sostentamento. Fare il pescatore è il lavoro più duro al mondo; non è il lavoro di un funzionario o di un rappresentante eletto, è un’attività che plasma uomini liberi, ma ad oggi disperati, come dimostrano le proteste dei pescatori di tonno nel Mediterraneo, a Sète, a Le Grau-du-Roi e a Boulogne, in Francia.
La loro attività è regolamentata dal 1983, ovvero da 26 anni. Dall’entrata in vigore del trattato di Roma, tuttavia, anche gli articoli dal 32 al 39 della politica agricola comune hanno iniziato a influire sulle attività della pesca. Il primo regolamento comunitario è entrato in vigore nel 1970. La nostra attività legislativa procede da ben 39 anni: dopo l’ingresso della Spagna nel 1986 e della Danimarca nel 1993, ha riguardato le reti da imbrocco, le reti da posta derivante, gli operatori del settore della pesca, le catture massime consentite, i contingenti, gli aiuti, la ristrutturazione e la modernizzazione della flotta peschereccia.
La nostra attività legislativa riguarda le sanzioni, gli intervalli di riposo biologici, gli stock ittici, i rigetti in mare, i sistemi di monitoraggio, gli esseri umani, le varie specie ittiche, il merluzzo bianco, il nasello, il tonno rosso, gli accordi internazionali e adesso anche la pesca ricreativa! E come se non bastasse, nemmeno funziona! L’Europa blu sta diventando sempre più grigia.
Perché? Perché la pesca fa parte della sfida alimentare globale del ventunesimo secolo e per questo va gestita a livello globale. Proprio come la crisi finanziaria, le pandemie, il cambiamento climatico, l’immigrazione e i reati gravi, anche la pesca fa parte dell’alter-globalizzazione.
Sono questioni che varcano i confini e le leggi comunitarie. L'Europa è troppo piccola per regolamentare, da sola, le risorse ittiche e dal Perù al Giappone, da Mosca a Dakar, dall’Irlanda a Valencia, serviranno norme valide per tutte le risorse ittiche condivise a livello globale. Signor Presidente, è questa la via da seguire. Anche Bruxelles deve farlo.
Presidente . – Bene, dopo questo fiume di parole, cedo la parola all’onorevole Stevenson.
Struan Stevenson (PPE-DE) . – (EN) Signor Presidente, probabilmente lei sa che due pescatori dell’Irlanda del Nord, padre e figlio, che praticano la loro attività a Peterhead, sono stati incarcerati a Liverpool ed è stata loro comminata una multa di 1 milione di sterline. Inoltre, la Assets Recovery Agency, un ente di cui ci si avvale generalmente nella lotta ai narcotrafficanti e ai criminali, si è accanita contro questi due pescatori, che si sono dichiarati coinvolti in attività di catture illegali. E’ certamente un reato non trascurabile, ma trattare questi due pescatori, per quanto colpevoli, alla stregua di criminali, gangster o narcotrafficanti è spaventoso. Questo testimonia la necessità di introdurre misure in grado di garantire una parità di condizioni, come previsto dalla relazione Romeva i Rueda, poiché lo stesso reato, in un altro paese dell’Unione, avrebbe semplicemente comportato una sanzione di 2 000 o 3 000 euro.
Vorrei affrontare nel tempo che mi resta la questione relativa all’articolo 47. Non è certo sorprendente, poiché concordo nel distinguere i concetti di “dovere” e “potere”, come previsto dagli emendamenti nn. 93, 48, 49 e 50. In seno alla mia commissione, abbiamo ottenuto un ampio sostegno per l’emendamento che includeva il concetto di “potere”, ma ora, signor Commissario, lei ci sta comunicando che avrebbe respinto quell’emendamento in ogni caso. Ci sembra di aver solo perso tempo.
Mi auguro che prenderà nuovamente in considerazione la questione. Qualora uno Stato membro ritenga opportuno perseguire questa linea d’azione, spero che lei rispetti comunque il principio di sussidiarietà.
Nils Lundgren (IND/DEM) . – (SV) Signor Presidente, in quanto euroscettico, provo spesso un senso di Schadenfreude nel vedere le istituzioni comunitarie avanzare proposte ridicole e irragionevoli come l’articolo 47. Sono proposte che mettono in discussione l’ingiustificato rispetto provato da molti cittadini comunitari per l’impegno profuso dall’Unione europea, impegno volto a trasferire il potere dagli Stati membri democratici al centro burocratico di Bruxelles. Sono proposte che, di conseguenza, rendono più semplice combattere contro la centralizzazione e la burocrazia. Allo stesso tempo, affronto con la massima serietà il mio incarico qui al Parlamento europeo. Dobbiamo mettere fine a questa tendenza, e spero che la maggior parte dei membri di quest’Assemblea condivida la mia opinione. In caso contrario, mi auguro che temano, per lo meno, il giudizio degli elettori all’inizio di giugno e che si rendano conto che respingere la proposta andrebbe a favore dei loro interessi, come ben sanno. Se il principio di sussidiarietà non è nemmeno sufficiente a tenere le grinfie dell’Unione europea lontane dalla pesca ricreativa nell’arcipelago di Stoccolma, allora il futuro progetto europeo si prospetta tutt’altro che roseo.
Avril Doyle (PPE-DE). – (EN) Signor Presidente, vorrei comunicare anch’io al commissario la mia preferenza per il verbo “potere” rispetto al verbo “dovere”. Rivesto, altresì, il ruolo di co-firmatario.
Non sarà possibile istituire una vera cultura dell’osservanza in materia di politica comune della pesca finché l’equità e l’uguaglianza non saranno al centro della politica di ispezione e dei conseguenti provvedimenti contro i nostri pescatori. Non servono a nulla, come propone il regolamento e come sostiene lo stesso relatore, il controllo e l’osservanza a livello comunitario, assolutamente necessari nell'attuale situazione, se in ultima istanza addossiamo la responsabilità agli Stati membri.
E’ assurdo che le sanzioni per reati simili in Stati membri diversi oscillino tra i 600 e i 6 000 euro. Non vi è alcun rispetto per la politica comune della pesca, che è, a detta di tutti, uno strumento tutt’altro che impeccabile e che non p necessario mantenere al centro della PCP.
Per quanto concerne l’articolo 47, relativo alla pesca ricreativa, plaudo alla definizione offerta, che manca nel progetto di proposta. Serve una risposta di buonsenso. E’ vero, gli Stati membri hanno la possibilità di stimare la gravità dell’impatto sulle quote degli stock ittici più a rischio, ma non possiamo basarci esclusivamente su regole empiriche. Deve essere l’eccezione, non la regola. Affrontiamo ora la questione dei rigetti in mare. E’ assolutamente inaccettabile e immorale incriminare i pescatori. Non dobbiamo promuovere le catture accessorie, ma non dobbiamo nemmeno incriminare i pescatori coinvolti nelle attività di sbarco. Cerchiamo di essere ragionevoli, Commissario Borg.
Paulo Casaca (PSE). – (PT) Signor Presidente, signor Commissario, la sua proposta è assolutamente cruciale. Nessuno, dopo aver letto la relazione della Corte dei conti relativa allo stato di controllo della politica comune della pesca, può mettere in discussione l’importanza capitale dell’iniziativa della Commissione.
Va anche sottolineato che il nostro relatore ha svolto un lavoro encomiabile in questo contesto ed è riuscito a prendere in considerazione molte caratteristiche specifiche, in particolare della pesca su piccola scala, e a includere nella proposta alcuni dei nostri suggerimenti. Vorrei congratularmi con lui per l’ottimo lavoro.
Vorrei, tuttavia, esprimermi anche a favore del principio di sussidiarietà. In materia di controllo, però, tale principio non può sussistere se manca nella logica alla base della politica comune della pesca.
E’ questa la sfida che si pone al commissario nella riforma della politica comune della pesca. Confido nel suo impegno e nell’esito positivo del suo intervento, fondamentale per la pesca in tutta Europa.
Joe Borg, membro della Commissione. − (EN) Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziarla per questa interessantissima discussione. Siamo chiaramente tutti consapevoli della necessità di riformare i nostri sistemi di controllo.
Consentitemi di affrontare una serie di questioni emerse nel corso della discussione, in primo luogo in materia di pesca ricreativa. Come ho già affermato, si tratta di un argomento estremamente controverso, probabilmente il più controverso in assoluto, relativo ai provvedimenti di controllo inclusi nella proposta.
Ha tuttavia, dato origine a una serie di fraintendimenti sul vero obiettivo di tali provvedimenti ed ho già comunicato la nostra disponibilità ad accettare la definizione proposta in uno degli emendamenti.
Nei prossimi giorni chiarirò la nostra posizione in merito alla definizione e al regolamento proposto relativo alla pesca ricreativa. Intendo scrivere direttamente ai rappresentanti di questa categoria per definire gli obiettivi, i parametri e i dettagli in materia di pesca ricreativa.
Spero di ricevere un riscontro e, se del caso, analizzeremo i vari provvedimenti per indirizzarli verso l’unico obiettivo che dobbiamo perseguire.
Il recupero degli stock ittici è una questione problematica poiché alcune attività ricreative vi esercitano una pressione notevole. E’ un problema che va affrontato.
Affrontare il problema è una dimostrazione di correttezza nei confronti dei pescatori di professione. Non possiamo sperare di cambiare la situazione se esiste una pressione costante derivante da un notevole sforzo di pesca, per quanto esso si riferisca a un’attività di tipo ricreativo e slegato da prospettive di guadagno. Se lo sforzo di pesca è consistente, come hanno evidenziato gli scienziati, non è possibile recuperare gli stock ittici a rischio.
(Esclamazioni in Aula: “La scienza non c’entra nulla!”)
Per quanto concerne la totale mancanza di comunicazione all’interno del settore, vorrei sottolineare che noi abbiamo consultato l’industria. Io stesso ho preso parte a una conferenza in Scozia qualche tempo fa. Tutti i consigli consultivi regionali hanno espresso la propria opinione; come per ogni altra legislazione ed è stata organizzata una consultazione pubblica in rete. Il settore è stato consultato specificamente nel quadro dell’attività del comitato consultivo per la pesca e l’acquacoltura nel corso del 2008.
Per quanto riguarda la questione relativa ai piccoli pescherecci, la Commissione ritiene che le flotte pescherecce di piccole dimensioni possano avere un impatto notevole sulle risorse ittiche, e per questo la proposta non prevede alcuna esenzione di carattere generale in per questo tipo di flotte.
La proposta prevede, invece, esenzioni specifiche per determinate categorie di pescherecci, in particolare per quelli di lunghezza inferiore ai 10 metri, nonché, soprattutto, esenzioni in materia di sistema di controllo dei pescherecci, giornali di bordo, notifica previa e dichiarazioni di sbarco. In quest’ambito, la proposta rispetta il principio di proporzionalità.
Anche gli aspetti finanziari vengono presi in considerazione; si tratta di un sistema di cofinanziamento a livello comunitario che copre il 95 per cento delle spese necessarie all’installazione dei dispositivi elettronici, un sistema necessario per incentivare le parti interessate ad avvalersi delle nuove tecnologie. Le esenzioni verranno analizzate più approfonditamente nel contesto del compromesso finale della presidenza.
Mi preme sottolineare, inoltre, in merito alle questioni sollevate dall’onorevole Guerreiro, che gran parte delle sue osservazioni sono già previste dalle disposizioni esistenti in materia di controllo. Di conseguenza, accogliere gli emendamenti proposti significherebbe tornare indietro in materia di controllo e attuazione, invece di dare un nuovo impulso a quei provvedimenti che necessitano di un ulteriore rafforzamento.
Stiamo cercando di definire una parità di condizioni nell’ambito delle sanzioni, come previsto dalla proposta di regolamento. Siamo certamente disposti ad analizzare di nuovo la situazione al fine di individuare la necessità di un’eventuale armonizzazione. L’obiettivo principale dei provvedimenti sulle sanzioni contenuti nella proposta di regolamento rimane, tuttavia, garantire la totale assenza di incongruenze di rilievo – attualmente presenti – fra le sanzioni comminate da alcuni Stati membri, o dalle loro autorità giudiziarie, e le sanzioni imposte dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri.
Per concludere, vorrei ringraziare l’onorevole Farage per la fiducia dimostratami per lo svolgimento del mio secondo mandato!
Raül Romeva i Rueda, relatore. – (ES) Signor Presidente, vorrei utilizzare questi ultimi due minuti per esprimere i miei ringraziamenti.
Vorrei ringraziare, innanzi tutto, la Commissione, non solo per il lavoro svolto, ma anche per l’opportunità che ha creato: credo fermamente che non sia facile affrontare una questione di tale natura e complessità, ma era indispensabile per lo meno dare inizio alla discussione. E la Commissione l’ha fatto con fierezza; ci sarà sempre qualcuno per cui la tempistica è sbagliata, ma la discussione ci ha aiutato e continuerà ad aiutarci a superare alcune delle difficoltà che si ostacolano una maggiore e migliore regolamentazione di questo settore.
In secondo luogo, vorrei ringraziare gli altri relatori e i relatori ombra perché, come abbiamo avuto modo di constatare durante la discussione, nonostante le nostre posizioni divergenti, ci siamo impegnati al massimo al fine di raggiungere una posizione comune.
Vorrei ringraziare tutti coloro che si sono impegnati a questo proposito. La conclusione che abbiamo raggiunto, forse, non è quella in cui noi tutti speravamo. Se prendiamo il margine di tolleranza a titolo esemplificativo, condivido l’opinione della Commissione in base alla quale il 5 per cento era già sufficiente. Un margine del 10 per cento non è altro che un compromesso, poiché alcuni Stati membri volevano intervenire in modo considerevole sulla percentuale iniziale.
La situazione è simile per quanto riguarda la possibilità di estendere, o comunque, posticipare il periodo previsto per l’attuazione del sistema elettronico.
Vorrei ricordare che questa operazione non prevede alcun costo aggiuntivo, un dettaglio che a volte viene tralasciato. Ad ogni modo, la Commissione ha a disposizione risorse speciali da impiegare in questo campo.
Per quanto concerne l’ultima questione, ovvero la pesca ricreativa – la parte più controversa ma non necessariamente la più importante della relazione in oggetto – vorrei mettere in luce un aspetto in particolare: il principio di non discriminazione. Se non capiamo che a ciascuno di noi spetta una parte di responsabilità, sarà molto difficile raggiungere i risultati sperati.
Ovviamente, non è stato facile raggiungere un compromesso durante i negoziati, ma credo che si tratti di un risultato accettabile. Il nostro accordo non specificava se l’analisi dell’impatto potenziale della pesca ricreativa dovesse realizzarsi su base volontaria od obbligatoria.
Poiché sono state proposte alcune eccezioni applicabili al settore della pesca ricreativa, credo che sarebbe opportuno vedere gli Stati membri offrire spontaneamente le informazioni richieste, senza alcuna forma di coercizione, perché se non ripartiamo le responsabilità finiremo per dover convivere – anche in materia di pesca ricreativa – con una totale mancanza di regolamentazione.
Presidente. – La discussione è chiusa.
La votazione si svolgerà mercoledì 22 aprile 2009.