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Procedura : 2009/2584(RSP)
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Testi presentati :

O-0071/2009 (B6-0230/2009)

Discussioni :

PV 07/05/2009 - 7
CRE 07/05/2009 - 7

Votazioni :

Testi approvati :


Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 7 maggio 2009 - Strasburgo Edizione GU

7. Proposta di regolamento della Commissione concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (discussione)
Video degli interventi
Processo verbale
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  Presidente. – L’ordine del giorno reca l’interrogazione orale degli onorevoli Ouzký e Sacconi, a nome della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, alla Commissione, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (O-0071/2009 – B6-0230/2009).

 
  
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  Guido Sacconi, Autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che abbiamo oggi è di particolare importanza, com'è noto, per due ragioni: primo perché trattiamo di una delle sostanze che ha prodotto più danni e morti fra i lavoratori e fra i cittadini degli impianti che ne fanno uso e che producono, mi riferisco all'amianto. In secondo luogo, per il fatto che discutiamo di una delle prime misure applicative di quell'importantissimo regolamento che ha un po' segnato questa legislatura, vale a dire REACH.

Con l'interrogazione che noi abbiamo presentato e col progetto di risoluzione che oggi voteremo – lo dico subito anche per rassicurare la Commissione e il Vicepresidente Tajani che è qui presente a suo nome – noi non ci opponiamo al progetto di regolamento applicativo, che in proposito la Commissione ha adottato. Infatti, mi riferisco al punto 2.6 di questo progetto, in questa misura che riempie quell'allegato 17 che rimaneva vuoto e che dovrà invece recepire quanto previsto nell'allegato 1 della direttiva 76 – quella sulle sostanze pericolose, che viene superata da REACH, abrogata quindi – ecco in questo punto 2.6 si estende il divieto alla immissione sul mercato delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti amianto.

Per la verità, in questa stessa decisione però, si confermano quelle deroghe, quella possibilità di deroghe per gli Stati membri – per la cronaca sono quattro – che hanno la possibilità di mantenere sul mercato gli articoli immessi prima del 2005 e di mantenere anche i diaframmi contenenti amianto crisotilo, adottati nella produzione di impianti di elettrolisi esistenti. Naturalmente hanno, gli Stati membri, la possibilità di usare queste deroghe se rispettano tutte le norme comunitarie in materia di tutela dei lavoratori e risulta effettivamente che questi impianti, essendo poi fondamentalmente a ciclo chiuso, non producono problemi per la salute dei lavoratori.

Noi non ci opponiamo per una ragione: queste deroghe si confermano, ma dobbiamo dare atto alla Commissione di avere previsto, diciamo, un meccanismo attraverso il quale si procederà nel tempo – esattamente nel 2012 – a una revisione di queste deroghe attraverso delle relazioni che gli Stati membri interessati dovranno fare e sulla base delle quali l'Agenzia europea per le sostanze chimiche dovrà istruire un dossier che dovrà consentire di procedere a un graduale superamento di queste deroghe.

Ecco, noi non ci opponiamo, ma certamente con quella risoluzione diamo uno stimolo forte, vogliamo dare a voi, Commissione un input perché si vada un po' oltre, un po' più lontano e un po' più veloci, diciamo così, soprattutto tenendo conto del fatto che, almeno per gli impianti ad alta tensione, esistono già sostituti dell'amianto crisotilo e che per la verità le imprese interessate hanno avviato dei programmi interessanti di ricerca per procedere a sostituzione anche negli impianti a bassa tensione.

Ecco, in due direzioni va il nostro stimolo, il nostro input. La prima è quella di darci una data, una scadenza – noi diciamo il 2015 – entro la quale superare queste deroghe attivando una vera e propria strategia di superamento, anche attraverso le misure necessarie poi per lo smantellamento di questi impianti in sicurezza e la sicurezza anche nell'esportazione.

Infine, il secondo impegno che chiediamo alla Commissione – e vorremmo una risposta anche su questo – riguarda un punto per noi critico, il fatto cioè che ancora non si sia adottato un elenco comunitario degli articoli contenenti amianto e per i quali è prevista una deroga, e naturalmente chiediamo che invece, in tempi più rapidi possibile, si arrivi, al 2012, ad avere questo elenco che consenta un maggiore controllo e una maggiore conoscenza.

 
  
  

PRESIDENZA DELL’ON. MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepresidente

 
  
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  Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione. − (FR) Signor Presidente, onorevoli parlamentari, innanzi tutto vi prego di accettare le scuse dei miei colleghi, il vicepresidente Verheugen e il commissario Dimas, che purtroppo non possono prendere parte questa mattina alla discussione. So che il vicepresidente Verheugen ha avuto colloqui intensi e fruttuosi con il relatore, onorevole Sacconi, che vorrei ringraziare per l’eccellente lavoro, e lo dico anche a livello personale.

La Commissione sottoscrive pienamente l’obiettivo delle professioni della salute umana e dell’ambiente evitando da un lato ogni esposizione all’amianto e lavorando dall’altro su un divieto assoluto imposto all’amianto in tutte le sue forme.

Nell’Unione europea vigono regolamenti molti rigidi per quel che riguarda l’immissione sul mercato, l’uso, l’esportazione e lo smaltimento delle fibre di amianto. L’immissione sul mercato e l’uso di tutte le fibre di amianto sono già stati vietati completamente dalla direttiva 1999/77/CE.

Per quanto concerne altri impieghi, gli Stati membri possono autorizzare l’utilizzo di una forma di amianto crisotilo negli impianti di elettrolisi che erano già in esercizio nel 1999 finché non giungeranno alla fine del loro ciclo di vita e si renderanno disponibili idonei sostituti non contenenti amianto.

Quattro Stati membri si avvalgono di questa deroga. Un’analisi condotta negli anni 2006-2007 ha dimostrato che tutti i limiti di esposizione sul luogo di lavoro erano rispettati e non esistevano all’epoca alternative disponibili per alcuni processi molto specifici. Tale limite esistente verrà incorporato nell’allegato XVII del regolamento REACH e la deroga per i diaframmi contenenti crisotilo sarà riesaminata nel 2011.

Nel giugno 2011 gli Stati membri dovranno riferire in merito all’impegno profuso per sviluppare diaframmi senza crisotilo, i provvedimenti intrapresi per proteggere i lavoratori, nonché le fonti e le quantità di crisotilo impiegato. Dopodiché la Commissione chiederà all’agenzia europea per le sostanze chimiche di esaminare le informazioni trasmesse in vista dell’abolizione della deroga.

La direttiva 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dell'amianto prevede misure per controllare le emissioni di amianto durante alcune operazioni di demolizione, decontaminazione e smaltimento per garantire che tali attività non provochino inquinamento da fibre o polvere di amianto.

La direttiva 83/477/CEE, come modificata dalla 2003/18/CE, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, contiene una serie di misure per garantire un’adeguata protezione della salute dei lavoratori nel caso in cui siano esposti a rischi connessi all’esposizione a fibre di amianto. Le imprese devono fornire prova della loro capacità di effettuare interventi di demolizione o eliminazione dell’amianto e, prima dell’intervento di demolizione o eliminazione dell’amianto, devono predisporre un piano nel quale vanno specificate le misure necessarie per garantire che i lavoratori non siano esposti a una concentrazione di amianto nell’aria superiore a 0,1 fibre di amianto per cm3 durante un turno medio di otto ore.

La direttiva quadro 2006/12/CE relativa ai rifiuti e la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, unitamente alla decisione del Consiglio sui criteri applicabili affinché i rifiuti siano ritenuti accettabili per lo smaltimento in discarica, obbligano gli Stati membri a prevedere lo smaltimento controllato delle fibre di amianto e delle apparecchiature contenenti fibre di amianto. Gli Stati membri devono garantire che i rifiuti siano recuperati o distrutti senza mettere a repentaglio la salute umana né richiedere l’uso di processi o metodi che potrebbero arrecare danno all’ambiente.

Esistono requisiti dettagliati per quanto concerne la procedura di eliminazione e smaltimento in discarica dell’amianto; per esempio, la zona di stoccaggio deve essere ricoperta nuovamente ogni giorno e prima di ogni operazione di compattazione. Infine, la discarica deve essere ricoperta nuovamente con uno strato finale per prevenire la dispersione di fibre. E’ necessario adottare misure per evitare qualunque possibile uso del terreno dopo la chiusura della discarica. Ogni potenziale esportazione di fibre di amianto è soggetta al regolamento (CE) n. 689/2008 e, dal 2005, è stato segnalato soltanto un caso di esportazione di fibre di amianto dall’Unione europea a un paese terzo.

Inoltre, le decisioni riguardanti l’amianto che figurano nell’allegato XVII del regolamento REACH sono intese a vietare la fabbricazione di fibre di amianto all’interno dell’Unione europea, il che significa che le esportazioni saranno eliminate. I rifiuti contenenti amianto sono rifiuti pericolosi. La convenzione di Basilea e il regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti vietano l’esportazione di amianto nei paesi non aderenti all’OCSE. Per quanto concerne le spedizioni tra Stati membri dell’Unione europea e dell’OCSE, sono soggette a una preliminare procedura di notifica e autorizzazione scritta.

Per concludere, e alla luce di quanto illustrato, posso garantirvi che la Commissione valuterà se vi sono ragioni per proporre altre misure legislative in merito allo smaltimento controllato delle fibre di amianto e la decontaminazione o allo smaltimento di apparecchiature contenenti fibre di amianto al di là della legislazione in vigore sia per la gestione dei rifiuti sia per la protezione dei lavoratori.

Signor Presidente, onorevoli deputati, per quanto riguarda la lista degli articoli contenenti amianto, che potranno essere autorizzati nel mercato di seconda mano, non è ancora disponibile – rispondo subito alla richiesta dell'onorevole Sacconi – ma la Commissione prevede di rivedere la situazione nel 2011 al fine di stabilire una lista armonizzata valida in tutta l'Unione europea. Spero così di aver soddisfatto la sua richiesta.

 
  
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  Anne Ferreira, a nome del gruppo PSE. – (FR) Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, come è già stato detto, nel 1999 l’Unione europea ha adottato una direttiva che ha vietato l’amianto dal 1° gennaio 2005 seppur prevedendo una deroga per i diaframmi utilizzati nelle celle di elettrolisi esistenti finché non raggiungeranno la fine del loro ciclo di vita.

Tale deroga, che doveva essere riesaminata entro il 1° gennaio, era volta a consentire alle imprese interessate di formulare piani per cessare l’uso dell’amianto. Eccoci oggi, con un ritardo di 18 mesi; è tempo dunque di compiere progressi. E’ vero che, nell’ambito della revisione dell’allegato XVII del regolamento REACH, la Commissione sta proponendo di estendere l’attuale divieto imposto all’uso e alla commercializzazione delle fibre di amianto e dei prodotti contenenti tali fibre. Tuttavia, essa sta mantenendo in essere la possibilità che l’amianto sia impiegato in impianti di elettrolisi installati in stabilimenti, senza alcun limite temporale, anche se esistono alternative senza amianto, come dimostra il fatto che molte imprese se ne avvalgono.

Inoltre, la Commissione sta adottando una disposizione che consente l’immissione sul mercato di articoli contenenti amianto secondo un sistema che potrebbe variare da un paese all’altro. Questo è inaccettabile perché l’uso dell’amianto è responsabile di moltissime patologie legate all’esposizione alle fibre di amianto. Inoltre, il numero di persone vittime di tali patologie potrebbe aumentare negli anni poiché è stato usato fino a pochi anni fa. Gli effetti dell’amianto sulla salute sono noti ormai da tempo.

Vorrei aggiungere che la decisione della Commissione compromette alcune disposizioni del regolamento REACH, non da ultimo il principio della sostituzione; è un pessimo segnale trasmesso alle altre imprese. L’attuale crisi economica non può giustificare tale estensione.

Per di più, la posizione della Commissione, che ha avuto il sostegno della maggioranza degli Stati membri in sede di Consiglio, è incompatibile con la posizione dell’Unione europea, tesa a ottenere un divieto mondiale di uso dell’amianto.

Un’ultima considerazione prima di concludere: oggi la confederazione europea dei sindacati sostiene di non essere stata consultata sull’argomento e ventila l’ipotesi che sarebbe stato ascoltato e tenuto presente soltanto il parere di alcune imprese. La Commissione, dal canto suo, afferma il contrario. Si potrebbe gentilmente fare chiarezza sull’argomento?

 
  
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  Satu Hassi, a nome del gruppo Verts/ALE. – (FI) Signor Presidente, onorevoli parlamentari, la storia dell’amianto è una storia triste, la storia ammonitrice di ciò che può accadere se si ignora il principio della precauzione. L’amianto è stato inizialmente impiegato per le sue eccellenti proprietà tecniche. Poi si è scoperto che uccideva. Per esempio, nel mio paese, il numero di decessi dovuti ogni anno all’amianto non è ancora diminuito. Dopo tutto, lo sviluppo di una patologia può richiedere anche 40 anni.

Lo scopo della risoluzione sottoposta alla nostra attenzione non è abrogare la decisione di comitatologia alla quale si riferisce. Ritengo che i paragrafi più importanti siano il numero 8 e il numero 9, riguardanti l’idea che la Commissione dovrebbe formulare una proposta legislativa nel corso dell’anno in merito alla completa distruzione dell’amianto, delle fibre di amianto, nonché delle apparecchiature e delle strutture che ne contengono.

Ovviamente, esistono ancora moltissimi edifici, anche pubblici, navi, fabbriche e centrali elettriche che presentano strutture contenenti amianto e i cittadini vi sono esposti, per esempio, quando gli edifici vengono ristrutturati, a meno che non si adottino rigide misure di protezione. Le strutture che contengono amianto devono essere identificate e demolite e l’amianto deve essere distrutto in maniera sicura affinché i cittadini non vi siano più esposti.

Dovremmo dimostrare di avere imparato la lezione dalla tragica storia dell’amianto e dalle esperienze che abbiamo maturato al riguardo nel momento in cui affrontiamo i rischi per la salute presenti e futuri. Per esempio, i ricercatori che si occupano di nanotubi in carbonio hanno affermato che i loro effetti sulla salute sono molto simili a quelli dell’amianto. Per questo dobbiamo imparare dall’esperienza e agire secondo il principio della precauzione, per esempio quando adottiamo strumenti legislativi di base riguardanti i nanomateriali.

 
  
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  Vittorio Agnoletto, a nome del gruppo GUE/NGL. – Signor Presidente, signor Commissario, onorevoli colleghi, sembra proprio che le migliaia di morti che ci sono stati finora per l'amianto, che le decine di migliaia di persone che rischiano di morire nei prossimi anni per un'esposizione pregressa all'amianto – il tempo di latenza, sappiamo, può arrivare a 15 e anche a 20 anni – non contino assolutamente nulla.

Sembra che non conti nulla il processo Eternit, cominciato a Torino riguardo a quanto è avvenuto a Casale Monferrato, dove non c'è una famiglia che non abbia avuto un lutto al suo interno. Avrebbe dovuto, l'amianto, essere messo al bando operativamente dagli Stati membri applicando la direttiva del '99. Gli Stati avrebbero dovuto proteggere con tutte le precauzioni possibili i lavoratori esposti, applicando la direttiva del 2003, chiudendo gli stabilimenti, effettuando bonifiche dei siti contaminati, indennizzando le vittime e le popolazioni. Questo non è successo dappertutto. Poco o nulla è stato fatto.

Ho già parlato del processo di Torino, dove sono imputati padroni svizzeri e belgi. Tutti sapevano, poco si è agito, ed è soprattutto l'industria a sottrarsi alle proprie responsabilità, ad agire tra le maglie dell'inerzia delle autorità pubbliche. Esempi di inerzia sono quanto avviene, ad esempio, in Italia, a Brioni, dove l'amianto non è stato rimosso, a Porto Marghera, a Cengio, dove si contano ancora i morti. Oggi l'industria chiede alla Commissione di tollerare ancora una deroga, già concessa a tempo delimitato, dal regolamento REACH nel 2006, alle fibre di amianto crisotilo.

È vero, hanno un'applicazione limitata gli impianti di elettrolisi a basso voltaggio, e solo in pochi impianti, ma dove gli industriali reclamano l'impossibilità a qualsiasi sostituto alternativo, pena la chiusura degli impianti. Un ricatto, ma alternative a questo processo sono state trovate in Svezia, utilizzando tecnologie nella sostituzione di membrane senza amianto, per il basso voltaggio, ed analoga soluzione è stata adottata anche per la produzione di idrogeno. Perché in alcuni Stati sì e in altri no? Perché nella lunga battaglia per la messa al bando del PCB innumerevoli sono state le omissioni e le reticenze a muoversi, anche avallate dalla DG Imprese della Commissione europea. Anche in questo caso non è stato dato il buon esempio.

La direttiva del '99 sul divieto dell'amianto imponeva che la revisione di tale autorizzazione dovesse essere preceduta da un parere del comitato scientifico sulla tossicologia, mai prodotto. È così che la Commissione rispetta le direttive? Per non parlare del sindacato che dice di non essere neanche stato consultato.

Il Parlamento europeo il proprio sforzo lo fa per rincorrere inadempienze di altri. Questa risoluzione chiede alla Commissione di colmare entro il 2009 un vuoto legislativo sulla messa al bando dei prodotti di seconda mano contenenti amianto, pezzi di tetto, di aerei e quant'altro dovrebbe essere smaltito definitivamente. Si fissano date precise, ancora una volta per una strategia di messa al bando, entro il 2015, di tutti i tipi di amianto, ma erano obiettivi già scritti nel '99. Sono trascorsi 10 anni e si è continuato a morire.

La GUE aveva rivendicato, tra le prime iniziative di questa legislatura, la costituzione di un fondo comunitario di indennizzo alle vittime, di fondi ad hoc per la decontaminazione. La richiesta era specifica verso la Commissione, che oggi invece si appiattisce dietro la volontà delle multinazionali. È necessario invece passare a fatti ed impegni concreti. Solo quando questi vi saranno a partire dalle stesse richieste di questa risoluzione, solo allora potremo essere comprensivi. Oggi questa volontà non è palesata, per questo votiamo contro la concessione della deroga.

 
  
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  Presidente. − La parola all’onorevole Bowis. Siamo molto legati al collega, per il quale nutriamo grande stima, e siamo lieti che si sia ristabilito.

 
  
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  John Bowis, a nome del gruppo PPE-DE. – (EN) Signor Presidente, lei è di una gentilezza estrema. La ringrazio per le sue parole. E’ bello essere qui per la mia ultima settimana in questo Parlamento o in qualunque altro. Dopo 25 anni di onorata carriera penso che basti così.

Volevo soltanto cogliere quest’ultima occasione per dire che molti di noi in Aula hanno investito tante energie nel processo REACH: Guido Sacconi e numerosi colleghi hanno gettato le basi per un quadro migliore e più sicuro per le sostanze chimiche. Il mio messaggio al prossimo Parlamento è “siate vigili; tenete d’occhio il processo”.

Analogamente, come rammentava l’onorevole Hassi, la storia dell’amianto non è certo finita. Guai abbassare la guardia! Nel mio letto di ospedale, dopo l’intervento di bypass, dolente per la mia situazione, mi è capitato di vedere in televisione immagini del terremoto in Italia, il che mi ha permesso di inquadrare i miei problemi nella giusta prospettiva, rammentandomi nel contempo, però, per tornare al tema che ci occupa, che quando si verificano catastrofi del genere, può accadere che venga rilasciato amianto nell’atmosfera. L’amianto molto spesso è sicuro fintantoché è coperto. Non appena viene esposto, si creano pericoli, per cui uno dei messaggi da trasmettere è che occorre analizzare le aree a rischio della nostra Unione europea per valutare se su tale rischio vada effettivamente posto l’accento per monitorarlo in futuro.

Detto questo, ringrazierei i colleghi per la loro amicizia, il loro sostegno e gli affettuosi messaggi delle ultime settimane. Serberò gelosamente nel cuore il ricordo di questa esperienza decennale in Parlamento e seguirò con interesse come il prossimo Parlamento subentrerà nei progetti che forse abbiamo il merito di aver avviato.

(Applausi)

 
  
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  Presidente. − La ringrazio moltissimo, onorevole Bowis. Può star certo che molti di noi la ricorderanno sempre e le saranno grati per l’impegno e la dedizione di cui ha dato continuamente prova in Parlamento.

 
  
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  Guido Sacconi, Autore. − Signor Presidente, onorevoli colleghi, esatto, ci metto anch'io un po' del personale.

Prima di tutto però devo dare atto alla Commissione che nella risposta che ci ha fornito ha risposto in modo sostanzialmente positivo alle questioni concrete che noi poniamo con la nostra risoluzione. Naturalmente sarà compito del nuovo Parlamento verificare e controllare che gli impegni delineati siano rispettati e rispettati nei tempi previsti.

Ci metto anch'io qualcosa di personale, due cose. Primo, un saluto di cuore a John Bowis, con il quale abbiamo collaborato moltissimo. Forse faremo un club, noi due, degli osservatori del Parlamento europeo, in particolare sulle materie sulle quali abbiamo molto lavorato insieme, mi pare con grandi risultati.

Secondo, devo dire, un po' simbolicamente, il fatto che il mio ultimo intervento in quest'Aula sia su REACH, sull'applicazione di REACH, che mi ha impegnato fin dall'inizio di questa legislatura, quando sembrava che non avremmo mai potuto arrivare a conclusione di quell'iter legislativo, vabbè, dimostra che sono una persona fortunata, una persona fortunata anche perché ho potuto conoscere persone come voi, come lei, Presidente, con la quale ci siamo molto intesi come molti altri colleghi coi quali, collaborando, abbiamo prodotto risultati credo davvero importanti per i cittadini europei.

 
  
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  Presidente. – Grazie, onorevole Sacconi. Anche lei sicuramente ci mancherà per il suo operato e la sua dedizione. Le auguro ogni felicità e fortuna per le sue future imprese che, non ho dubbi, saprà realizzare ottenendo gli stessi risultati eccellenti ai quali ci ha abituati qui in Aula.

 
  
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  Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione. − Signor Presidente, onorevoli deputati, anch'io, prima di concludere questo dibattito, ci tengo a ringraziare l'onorevole Sacconi e l'onorevole Bowis, e lo faccio come loro ex compagno di scuola, essendo stato per tanti anni seduto sui banchi di questo Parlamento.

Li voglio ringraziare per il lavoro che hanno svolto, sia pur seduti su schieramenti diversi hanno reso onore al nostro Parlamento. Quindi, come parlamentare e oggi come Commissario e Vicepresidente della Commissione, li voglio ringraziare per il contributo altamente qualificato che hanno dato ai lavori del Parlamento, dimostrando che si può essere – al di là di quello che a volte scrivono certi giornali – dei buoni parlamentari essendo presenti e rendendo veramente un servizio alle istituzioni, che rappresentano mezzo miliardo di cittadini europei. Per questo ci tenevo a ringraziarli anche in occasione di questo mio ultimo intervento in questa legislatura come Commissario.

Dicevo, volevo ringraziare l'onorevole Sacconi comunque, anche per la commissione dell'ambiente, per aver messo all'ordine del giorno questo argomento che è particolarmente importante, e l'onorevole Bowis con il suo intervento e le sue osservazioni hanno dimostrato quanto il tema sia sentito da parte di tutti i cittadini. Credo che questo dibattito, e lo spero, abbia permesso di dissipare ogni dubbio e ogni preoccupazione: la Commissione farà regolarmente rapporto al Parlamento sull'applicazione del regolamento e, sia chiaro, non transigerà sulla protezione dei lavoratori, della salute e dell'ambiente.

Per quanto riguarda le osservazioni che hanno fatto gli onorevoli Ferreira e Agnoletto, voglio ricordare a nome della Commissione che la Confederazione europea dei sindacati dei lavoratori è stata consultata, e in modo particolare i lavoratori chimici si sono dichiarati a favore del mantenimento della deroga.

Vorrei inoltre sottolineare che non risponde a verità che non esistono limiti di tempo, visto che quando un prodotto sostitutivo è disponibile la deroga viene abrogata. Inoltre, lo ricordo, la Commissione effettuerà una revisione generale nel 2011. Grazie ancora per le osservazioni e per l'impegno che avete profuso su un argomento così sensibile che riguarda la salute dei lavoratori, ma direi la salute di tutti quanti i cittadini dell'Unione europea.

 
  
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  Presidente. − A conclusione della discussione, ho ricevuto una proposta di risoluzione(1) a norma della regola 108, paragrafo 5, del regolamento.

La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi, alle 12.00.

Dichiarazioni scritte (articolo 142 del regolamento)

 
  
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  Richard Seeber (PPE-DE), per iscritto. – (DE) Ulteriori riduzioni dell’amianto in Europa non possono che essere accolte con favore e senza riserve.

Poiché gli effetti cancerogeni delle fibre di amianto sono noti da decenni e nel 2003 l’Unione ha peraltro imposto un divieto all’uso di questa sostanza nociva in nuovi prodotti, gli ultimi impieghi dell’amianto ora dovrebbero lentamente scomparire dal nostro continente.

La maggior parte degli Stati membri sta già optando per metodi alternativi. Soprattutto per quel che riguarda gli impianti di elettrolisi, spesso si possono utilizzare altri materiali in sostituzione dell’amianto.

Vista la crescente sensibilità dimostrata dagli europei nei confronti dei temi della salute e considerati gli altissimi standard di tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente in Europa, è inaccettabile che ancora circolino nel continente sostanze cancerogene.

 
  

(1)Cfr. processo verbale.

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