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Resoconto integrale delle discussioni
Giovedì 8 luglio 2010 - StrasburgoEdizione GU
 ALLEGATO (Risposte scritte)
INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO (La Presidenza in carica del Consiglio dell’Unione europea è la sola responsabile di queste risposte)
INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE

INTERROGAZIONI AL CONSIGLIO (La Presidenza in carica del Consiglio dell’Unione europea è la sola responsabile di queste risposte)
Interrogazione n. 1 dell’on. McGuinness (H-0303/10)
 Oggetto: Catena di approvvigionamento alimentare
 

Può il Consiglio indicare se e come intende affrontare la questione della trasparenza nella catena di approvvigionamento alimentare, in particolare il ruolo e il potere delle grandi catene di supermercati nell'UE?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio è cosciente della necessità di soluzioni soddisfacenti ed efficaci per migliorare il funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, ad esempio aumentando la trasparenza del sistema.

Da alcuni anni, la volatilità dei prezzi della catena di approvvigionamento alimentare si colloca in cima all’agenda politica delle istituzioni europee. Il Consiglio segue attentamente le conseguenze del disequilibrio presente nella catena di approvvigionamento alimentare, in cui pochi distributori sono gli unici partner di milioni di agricoltori.

Nel corso delle riunioni del 18 gennaio e del 29 marzo, il Consiglio ha evidenziato la necessità di garantire la creazione di una relazione sostenibile ed equilibrata tra agricoltori e grandi distributori. Il Consiglio aveva già indicato la trasparenza quale fattore chiave per aumentare la concorrenza e ridurre la volatilità dei prezzi.

Per quanto concerne le misure specifiche, le conclusioni della Presidenza del 29 marzo 2010 sulla comunicazione della Commissione “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa” invitano la Commissione a proporre misure volte ad aumentare la trasparenza della catena di approvvigionamento alimentare. Tali misure includono, ad esempio, un maggiore controllo dei prezzi, tramite un’analisi di costi, meccanismi e valore aggiunto, nel rispetto del diritto della concorrenza e della tutela del segreto commerciale. La Presidenza ha evidenziato l’importanza di utilizzare nel modo migliore i dati statistici disponibili, evitando di imporre nuovi costosi obblighi di comunicazione e, di conseguenza, spese amministrative ingiustificate.

Le proposte di misure specifiche presentate dalla Commissione saranno valutate dal Consiglio al momento adeguato.

 

Interrogazione n. 2 dell’on. Posselt (H-0307/10)
 Oggetto: Situazione in Cecenia
 

Come giudica il Consiglio la situazione politica e dei diritti umani in Cecenia? Ravvisa esso possibilità per un processo di pace e democratizzazione sotto l’egida internazionale in tale regione?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio condivide la preoccupazione espressa dall’interrogante sulla situazione politica e dei diritti umani nella regione del Caucaso settentrionale, in particolare in Cecenia, e prosegue attentamente la propria attività di controllo della situazione. Nel contesto del dialogo politico e sui diritti umani, l’Unione europea e la Russia discutono regolarmente della necessità di attenuare il conflitto nella regione, promuovendo lo sviluppo socioeconomico, lottando contro l’impunità e rispettando i diritti umani, il che include la protezione di giornalisti e attivisti dei diritti umani. L’esempio più recente di tale impegno è rappresentato dal vertice UE-Russia svoltosi il 31 maggio e 1° giugno a Rostov sul Don.

Numerosi progetti europei di sostegno in Russia sono dedicati alla ripresa socioeconomica dell’intera regione del Caucaso settentrionale, alla promozione dei diritti umani e allo sviluppo della società civile. Ad oggi, la Russia non ha richiesto aiuti internazionali per un processo di pace e democratizzazione specifico in Cecenia, come affermato dall’interrogante.

 

Interrogazione n. 3 dell’on. Harkin (H-0310/10)
 Oggetto: Priorità della Presidenza belga
 

Qual è la posizione della Presidenza belga relativamente ai negoziati con il Mercosur, considerato che nove Stati membri hanno già espresso preoccupazione in merito alla ripresa di tali negoziati?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Come l’interrogante sa, i negoziati tra l’Unione europea e il Mercosur sono rimasti bloccati per oltre sei anni, mentre i contatti informali sono stati riavviati a livello tecnico nel 2009. Alla luce dei risultati del dialogo informale, particolarmente in seguito agli ultimi due incontri, organizzati a Buenos Aires il 18-19 marzo 2010 e a Bruxelles il 26-27 aprile 2010, il 4 maggio la Commissione ha deciso di riaprire i negoziati con il Mercosur. Al sesto vertice UE-America latina, svoltosi a Madrid, i capi di Stato e di governo dell’Unione europea e dell’America latina hanno ribadito l’importanza dei negoziati appena riavviati.

La Presidenza belga ha evidenziato le priorità del settore nel programma di diciotto mesi del Consiglio per le Presidenze spagnola, belga e ungherese. Secondo tale programma, “Sarà posta particolare attenzione alla conclusione e alla firma degli accordi di associazione con l'America centrale e alla firma dell'accordo multilaterale con i paesi della Comunità andina, nonché alla ripresa e al progresso dei negoziati dell'accordo di associazione con Mercosur”(1). La Presidenza belga è a conoscenza delle preoccupazioni espresse in merito alla decisione della Commissione di riaprire i negoziati. Come ricordato nell’interrogazione, nel corso dell’incontro di maggio del Consiglio “Agricoltura”, nove Stati membri hanno presentato un documento congiunto, che ha ricevuto il sostegno di numerosi Stati membri durante l’incontro, nel quale sono espresse le preoccupazioni concernenti l’agricoltura europea in caso di un accordo UE-Mercosur. Siamo pienamente coscienti delle opinioni espresse nel contesto della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo durante l’incontro del 1 giugno.

Inoltre, desidero sottolineare che, nel caso dei negoziati con il Mercosur, la Commissione è vincolata dal mandato a negoziare approvato nel 1999. Come ha dichiarato il Presidente Barroso il 4 maggio, la decisione di riaprire i negoziati sorge da numerose condizioni, particolarmente in ambito di sviluppo sostenibile, proprietà intellettuale e indicazioni geografiche. In caso di conseguenze negative su alcuni settori, particolarmente quello agricolo, saranno introdotte misure specifiche.

Il Commissario Cioloş ha riconosciuto la delicatezza di tali negoziati per il settore agricolo europeo.

Abbiamo preso atto dell’impegno della Commissione di rispettare il mandato stabilito nel 1999 e di controllare attentamente eventuali conseguenze negative dell’accordo, particolarmente per i prodotti più sensibili.

Per quanto concerne i vantaggi generali di un accordo di libero scambio con il Mercosur, certamente l’Unione non concluderebbe un accordo contrario al proprio interesse economico generale o che rischi di compromettere i progressi del ciclo di Doha per lo sviluppo in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

Come avviene per gli altri negoziati commerciali, il Consiglio ne seguirà attentamente gli sviluppi, sulla scorta delle relazioni della Commissione, garantendo il rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive di negoziato. Per avere successo, i negoziati tra Unione europea e Mercosur devono affrontare ogni aspetto, con attenzione speciale per le aree principali, ossia: prodotti industriali, servizi e agricoltura, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, incluse le indicazioni geografiche e gli appalti pubblici.

 
 

(1)Doc. 16771/09 POLGEN 219.

 

Interrogazione n. 4 dell’on. Papanikolaou (H-0312/10)
 Oggetto: Accesso agevolato al mercato finanziario per i giovani imprenditori.
 

L'Unione europea adotta una serie di iniziative per rafforzare l'imprenditorialità giovanile, come ad esempio il programma Erasmus per giovani imprenditori. Tuttavia, la crisi economica, che colpisce numerosi Stati membri, crea nuove sfide come ad esempio la necessità di incoraggiare e sostenere a livello economico i giovani che desiderano creare la propria impresa.

Se la Presidenza è disposta ad adottare iniziative per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di agevolare l'accesso dei giovani imprenditori al sistema finanziario nell'Unione europea nel suo insieme?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio non ha ricevuto proposte o raccomandazioni della Commissione volte a creare vie preferenziali di accesso ai finanziamenti per l’imprenditorialità giovanile.

Ciononostante, in conformità con la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 2006 che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013), sono stati adottati numerosi meccanismi a livello comunitario per semplificare l’assegnazione di stanziamenti a Piccole e medie imprese (PMI) già esistenti per iniziative volte ad aumentarne la competitività e il potenziale di crescita.

Degno di nota è il programma per l’innovazione e l’imprenditorialità, che rientra nel Programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013): esso sostiene le aziende più innovative (denominate “gazzelle”), che dimostrano eccellenza e un elevato potenziale di crescita.

Il programma “Erasmus per giovani imprenditori” e altre iniziative ad hoc forniscono ai giovani le competenze e l’esperienza necessarie per creare la propria impresa e aumentare le proprie possibilità di successo.

Inoltre, lo strumento europeo Progress di microfinanza fornisce microcredito alle piccole imprese e ai disoccupati che vogliano creare la propria impresa. Con un budget iniziale di 100 milioni di euro, lo strumento dovrebbe mobilitare 500 milioni di euro sotto forma di prestiti, in cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per gli investimenti.

 

Interrogazione n. 5 dell’on. Blinkevičiūtė (H-0315/10)
 Oggetto: Necessità di un quadro giuridico della UE sui disabili e lotta contro la discriminazione.
 

Attualmente, alcuni Stati membri non approvano la direttiva del Consiglio relativa all'attuazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente da religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (COM(2008)0426) (direttiva sulla lotta alla discriminazione). Nel mese di aprile dello scorso anno, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva sulla lotta contro la discriminazione che tuttavia deve essere approvata all'unanimità da tutti i 27 paesi dell'UE-27. La discriminazione è un fenomeno complesso da considerare a diversi livelli e i governi nazionali devono coerentemente rispettare, proteggere e attuare il diritto delle persone fisiche alla non discriminazione.

Dato che l'Europa ha già più di 65 milioni di persone con disabilità, il Consiglio non ritiene necessario accelerare l'adozione di detta direttiva in tutti gli Stati membri per garantire che le persone con disabilità vivano come cittadini a pieno titolo? Qual è la posizione del Consiglio in merito all'adozione di uno strumento giuridico separato sulla disabilità, perché un quadro giuridico specifico UE sui diritti di persone diversamente abili è ancora necessario, anche se i loro diritti saranno tutelati dalla direttiva UE sulla lotta alla discriminazione?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio è cosciente dell’importanza fondamentale delle questioni sollevate dall’interrogante: ha adottato una direttiva che vieta la discriminazione sulla base di numerose cause, tra cui la disabilità, in ambito lavorativo e occupazionale.

Il 26 novembre 2009, il Consiglio ha adottato una decisione relativa alla conclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, convenzione che alcuni Stati membri non hanno ancora ratificato. Pertanto, la nuova strategia per persone con disabilità, in fase di preparazione da parte della Commissione, avrà un ruolo basilare nell’applicazione della Convenzione.

Nella risoluzione adottata il 7 giugno 2010, il Consiglio e i suoi Stati membri invitano Stati membri e Commissione, nell’ambito dei rispettivi poteri, a promuovere la ratifica e l’applicazione della convenzione delle Nazioni Unite, dando seguito agli sforzi per giungere all’approvazione di un Codice di condotta e all’adattamento della legislazione comunitaria e nazionale, quando necessario, alle disposizioni della Convenzione.

La proposta della Commissione di una direttiva sulla lotta alla discriminazione, citata dall’interrogante, è in fase di valutazione da parte degli organi del Consiglio. Come sottolineato dall’onorevole Blinkevičiūtė, la direttiva non può entrare in vigore se non è approvata all’unanimità dal Consiglio. Pertanto, il Consiglio non è in grado di anticipare il risultato o la durata delle negoziazioni.

Infine, per quanto concerne l’idea di uno strumento giuridico ad hoc per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, desidero ricordare che il Consiglio può agire in qualità di legislatore unicamente sulla base di una proposta della Commissione. Ad oggi, la Commissione non ha presentato alcuna proposta su tale argomento.

 

Interrogazione n. 6 dell’on. Higgins (H-0319/10)
 Oggetto: La moneta euro
 

I timori di contagio del debito nella zona euro sono molto diffusi e l'euro continua a svalutarsi. La mancanza di azione da parte della BCE ha solo alimentato i timori che il debito greco destabilizzi il settore bancario. Può il Consiglio illustrare quali passi saranno effettuati a livello europeo per aumentare la fiducia nella nostra moneta?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Ai sensi dell’articolo 127 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la politica monetaria è competenza del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), composto dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali. L’obiettivo principale del SEBC è di mantenere la stabilità dei prezzi e di tutelare il valore dell’euro.

Il Consiglio è cosciente delle preoccupazioni legate alla stabilità finanziaria della zona euro e controlla attentamente le politiche di bilancio degli Stati membri attraverso la procedura per i disavanzi eccessivi, per garantire la sostenibilità delle finanze pubbliche. Il risanamento di bilancio a breve e medio termine deve essere ottenuto attraverso strategie volte a favorire la crescita e mirate al contenimento delle spese; il risanamento deve essere accompagnato dall’attuazione di politiche a lungo termine elaborate per eliminare gli ostacoli alla crescita.

Per mantenere la stabilità finanziaria nella zona euro, negli ultimi mesi sono stati introdotti numerosi strumenti per coadiuvare gli Stati membri in difficoltà. Essi includono lo strumento di sostegno alla stabilità a favore della Grecia, il meccanismo europeo di stabilizzazione e lo strumento europeo di stabilità finanziaria.

Lo strumento di sostegno alla stabilità a favore della Grecia e lo strumento europeo di stabilità finanziaria sono meccanismi temporanei creati per risolvere la situazione attuale, ma è prevista un’ulteriore armonizzazione delle politiche economiche della zona euro e dell’Unione europea in generale. A tal fine, il gruppo di lavoro creato dal Consiglio europeo del mese di marzo sta elaborando le misure necessarie al raggiungimento dell’obiettivo di un quadro migliorato per la risoluzione della crisi e una migliore disciplina di bilancio. Il gruppo presenterà una relazione finale nel mese di ottobre.

In tal senso, il gruppo di lavoro ha deciso di consolidare il Patto di crescita e stabilità migliorando la sorveglianza di bilancio a monte, concentrandosi sulla prevenzione, su una serie di sanzioni più efficaci per il mancato rispetto del Patto, rafforzando il controllo del livello e del rapporto del debito pubblico. E’ inoltre evidenziata l’importanza di aumentare il controllo degli squilibri macroeconomici.

Il gruppo ha intenzione di eseguire un’analisi più dettagliata di questi aspetti entro il mese di ottobre, per elaborare misure specifiche. Inoltre, esso intende discutere la possibilità di consolidare la governance e di creare un meccanismo permanente di gestione della crisi.

Il Consiglio europeo del mese di giugno ha accolto con favore il rapporto di valutazione sulla governance economica presentato dal presidente del gruppo e ha concordato una prima serie di orientamenti: consolidare gli aspetti di prevenzione e correzione del Patto di crescita e stabilità, se necessario amalgamando il processo di stabilizzazione e l’obiettivo a medio termine delle sanzioni. Il Consiglio europeo del mese di giugno ha invitato il gruppo di lavoro e la Commissione ad affinare e applicare gli orientamenti senza indugio.

 

Interrogazione n. 7 dell’on. Kelly(H-0321/10)
 Oggetto: Diritti dei pazienti nell'ambito della proposta di assistenza sanitaria transfrontaliera
 

Può il Consiglio aggiornare il Parlamento sui progressi dei negoziati in corso in seno all'Istituzione per quanto riguarda la proposta sull'applicazione dei diritti dei pazienti nell'assistenza sanitaria transfrontaliera?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio ha certamente preso atto dell’adozione, da parte del Parlamento irlandese, della risoluzione del 24 aprile 2009, a sostegno del sistema di autorizzazione preventiva quale strumento di pianificazione e gestione, a patto che tale sistema sia trasparente, prevedibile, non discriminante e che i pazienti ricevano informazioni chiare al riguardo. Per quanto concerne i progressi dei negoziati in seno al Consiglio sulla proposta relativa all’applicazione dei diritti dei pazienti nell’assistenza sanitaria transfrontaliera, è stato raggiunto un accordo politico a maggioranza qualificata nel corso dell’incontro del Consiglio dell’8 giugno 2010.

L’accordo include nuovi elementi, relativi alla doppia base legale della proposta di direttiva (articoli 114 e 168 del TFUE), alla portata della direttiva, alle eccezioni previste nella sua applicazione, alle disposizioni di qualità e sicurezza, al calcolo dei costi reali, ai termini del sistema di autorizzazione preventiva, al rimborso delle spese per le cure fornite da prestatori di servizi sanitari non contrattuali, alla copertura dei costi dell’assistenza sanitaria a pensionati residenti all’estero, nonché alla cooperazione fra Stati membri nell’ambito, ad esempio, della sanità elettronica.

Il testo dell’accordo politico è ora in fase di revisione giuridico linguistica, per consentire al Consiglio di elaborare la propria posizione in prima lettura e le motivazioni. La presentazione formale al Parlamento europeo avrà luogo nel mese di settembre 2010 e le negoziazioni per un accordo in seconda lettura si svolgeranno sotto la Presidenza belga.

 

Interrogazione n. 8 dell’on. Jürgen Klute (H-0323/10)
 Oggetto: Scandalo che ha coinvolto i servizi di sicurezza DAS, della Colombia
 

La stampa internazionale ha riferito ampiamente su "Operazione Europa", rivelando che il "sistema giudiziario europeo", "la commissione del Parlamento europeo per i diritti umani", "l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani" e taluni governi europei erano gli obiettivi di una campagna di diffamazione, "neutralizzazione" e "guerra giudiziaria" realizzata dal DAS, un servizio di intelligence sotto la diretta autorità del Presidente della Colombia, Alvaro Uribe. Queste informazioni corroborano altre rivelazioni secondo cui ci sono stati molti atti illeciti perpetrati ai danni di organizzazioni e cittadini europei, non solo sul suolo colombiano, ma anche sul territorio europeo: servizi fotografici, sorveglianza, infiltrazione di eventi della società civile, ecc., Campagne diffamatorie condotte contro ONG e singole persone fisiche europee per la loro attività in difesa dei diritti umani in Colombia sono state coordinate e sostenute dal DAS.

Qual è stata la risposta del Consiglio all'"Operazione Europa" realizzata su suolo europeo?

Può il Consiglio affermare che taluni servizi di intelligence europei abbiano collaborato con la DAS nella conduzione di siffatta operazione in Europa?

Il Consiglio è ancora del parere che il governo colombiano sia un partner idoneo per un accordo di libero scambio?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio accoglie con serietà le denunce contenute nell’interrogazione dell’onorevole deputato e segue attentamente la questione, con la totale attenzione che merita, particolarmente in seguito alle informazioni trasmesse dalla delegazione dell’Unione europea e dalle ambasciate degli Stati membri in loco. Il Consiglio si rallegra delle recenti decisioni del governo colombiano sulla questione, particolarmente per quanto concerne il nuovo mandato affidato al DAS, la sua nuova struttura e i cambiamenti nell’organizzazione di detto servizio. Il Consiglio è stato informato dell’avvio di procedure legali contro numerosi ex funzionari del DAS.

L’Unione europea esprime regolarmente le proprie preoccupazioni su tutte le questioni relative al rispetto dei diritti umani nel quadro del dialogo biennale sui diritti umani con le autorità colombiane.

Inoltre, il Consiglio segue attentamente le informazioni sulla presunta “Operazione Europa” del DAS, citata dall’interrogante. Il Consiglio non ha ancora adottato una posizione formale sul tema. Per quanto concerne la questione sollevata dall’interrogante, relativa al presunto coinvolgimento dei servizi di intelligence degli Stati membri, il Consiglio non è a conoscenza di tali accuse. Desidero ricordare che tale questione non rientra nelle competenze del Consiglio, il quale, pertanto, non è in grado di fornire un giudizio sui temi citati, la cui responsabilità è ascrivibile unicamente agli Stati membri.

Infine, per quanto concerne l’ultima domanda posta dall’interrogante, desidero sottolineare che il Consiglio sarà chiamato a esprimere la propria opinione, al momento opportuno, sul progetto di accordo negoziato dalla Commissione, dopo aver ricevuto la relativa proposta di decisione di conclusione. Naturalmente, il Consiglio prenderà in considerazione tutti gli elementi pertinenti nel contesto per raggiungere una decisione sul progetto di accordo.

A tal proposito, il Consiglio ricorda che anche il Parlamento sarà chiamato ad adottare una posizione sulla questione, secondo le disposizioni del trattato.

 

Interrogazione n. 9 dell’on. Mitchell (H-0328/10)
 Oggetto: Fuoriuscite di petrolio in Europa
 

Gli Stati Uniti hanno recentemente subito uno dei peggiori disastri ambientali della loro storia con la fuoriuscita di petrolio nel Golfo del Messico.

Data la natura inevitabilmente internazionale di eventuali fuoriuscite di petrolio al largo delle coste europee, che cosa sta facendo il Consiglio per garantire che gli Stati membri prendano tutte le precauzioni per evitare un analogo disastro e siano capaci di una risposta rapida, efficace e coordinata ove una situazione del genere si verificasse?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(EN) Sebbene gli Stati membri siano i primi responsabili delle politiche di prevenzione, il Consiglio ritiene che, nello spirito di solidarietà, sia auspicabile l’attuazione di un’azione comunitaria complementare a prevenzione dei disastri, a sostegno di quelle intraprese a livello locale, regionale e nazionale. Nelle conclusioni relative a un Quadro comunitario sulla prevenzione delle catastrofi all'interno dell'UE, adottate nel mese di novembre 2009(1), il Consiglio invita la Commissione ad adottare una prima serie di misure volte al consolidamento delle politiche di prevenzione, in cooperazione con gli Stati membri. Nel quadro di dette misure, è stato proposto di: elaborare orientamenti comunitari sulla valutazione del rischio e sulla mappatura dei rischi, entro la fine del 2010; creare un quadro generale trasversale dei principali rischi, di natura umana o naturale, che l’Unione dovrà affrontare in futuro, entro la fine del 2012; infine, elaborare degli orientamenti per stabilire norme minime specifiche per ogni evenienza nel contesto della protezione dalle catastrofi, particolarmente per i rischi condivisi da numerosi Stati membri o da regioni di più Stati membri.

Nell’eventualità di una fuoriuscita di petrolio lungo le coste europee, l’Unione dispone di numerosi strumenti che garantiscono una risposta rapida, coordinata ed efficace all’incidente.

Tra le responsabilità dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) vi è quella di fornire risorse aggiuntive a sostegno dei meccanismi di risposta a disposizione degli Stati membri in caso di inquinamento, su richiesta di questi ultimi. L’EMSA può attingere ai servizi di una flotta di riserva per il recupero di prodotti petroliferi in tutta l’Unione europea e integra le risorse degli Stati membri nella lotta all’inquinamento marino.

Inoltre, grazie al meccanismo di protezione civile dell’Unione europea, destinato all’inquinamento marino accidentale, la Commissione è in grado di assistere gli Stati membri, attraverso il Centro di monitoraggio e informazione (CMI), in caso di gravi emergenze all’interno o all’esterno dell’Unione. Il meccanismo è stato attivato su richiesta delle autorità statunitensi in seguito alle fuoriuscite di petrolio nel Golfo del Messico.

Infine, durante la riunione del 31 maggio 2010, la Commissione ha comunicato al Consiglio che i propri servizi hanno avviato un esame della legislazione comunitaria del settore, per ridurre il rischio di disastri simili a quello del Golfo del Messico.

 
 

(1) Doc. 15394/09.

 

Interrogazione n. 10 dell’on. Aylward (H-0333/10)
 Oggetto: Sostenere il settore del turismo
 

Il turismo è un elemento essenziale dell'economia europea, poiché rappresenta oltre il 5% del PIL dell'Unione europea e fornisce occupazione a circa il 5,2% della forza lavoro in Europa. Data l'attuale situazione economica, è essenziale sostenere e promuovere questo settore.

Il trattato di Lisbona contiene un riferimento specifico al turismo e pone come obiettivo la promozione dell'Unione europea come una delle principali destinazioni turistiche mondiali. Alla luce di questa premessa, esso attribuisce all'Unione competenze specifiche in materia e prevede che le decisioni siano prese sulla base di una maggioranza qualificata. Secondo il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'"Unione completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore" (Titolo XXII, Turismo, articolo 195).

Quali azioni sono state intraprese ad oggi per sostenere il settore del turismo nell'Unione europea, per svilupparlo e per accrescerne la competitività? Quali misure sono adottate a livello europeo per sostenere questo settore durante la crisi economica?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Ogni politica europea in ambito di turismo dovrebbe integrare le politiche attuate dagli Stati membri, poiché essi sono i principali responsabili delle politiche in questo settore.

Finora, la portata dell’azione a favore del turismo nell’Unione europea e di un maggiore sviluppo e una maggiore competitività è stata limitata poiché l’Unione non disponeva di competenze formali nel settore del turismo prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona. Ciononostante, nel 2006 e nel 2007, la Commissione ha adottato due comunicazioni(1) volte a migliorare la competitività del settore turistico europeo e a creare maggiori e migliori posti di lavoro attraverso la crescita sostenibile del turismo in Europa e nel mondo.

Per quanto concerne le misure attuate a livello europeo per sostenere il settore del turismo nonostante la crisi economica, è degna di nota l’azione preparatoria in materia di turismo sociale, varata nel 2009 con il nome di CALYPSO, un budget di 1 milione di euro per il 2009 e una durata di vita minima di tre anni.

La Enterprise Europe Network (EEN) è stata creata a livello comunitario per dare impulso al settore del turismo e rafforzarne le relazioni con industria, organizzazioni interessate, autorità pubbliche, destinazioni e mondo accademico.

Il 15 aprile 2010 si è tenuto un incontro informale dei ministri del turismo, durante il quale è stata adottata la dichiarazione di Madrid intitolata “Verso un modello di turismo socialmente responsabile”. I ministri hanno sottolineato il proprio interesse per lo sviluppo di una politica del turismo consolidata a livello comunitario, secondo il principio di sussidiarietà, nonché il proprio sostegno alla promozione di un turismo etico e responsabile, che rispetti la sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed economica. Inoltre, hanno proposto l’utilizzo di nuovi strumenti e un approccio centrato sulla conoscenza e sull’innovazione nel settore turistico, particolarmente attraverso l’uso di nuove tecnologie, reti e scambio di migliori pratiche.

 
 

(1)COM(2006) 134 definitivo del 17.03.2006
COM(2007) 691 definitivo del 23.10.2007

 

Interrogazione n. 11 dell’on. Gallagher(H-0337/10)
 Oggetto: Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di Cancún
 

Quali misure specifiche intende il Consiglio adottare nei prossimi sei mesi per assicurare il conseguimento di un accordo globale nel corso della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico di Cancan?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio inizierà a preparare la posizione dell’Unione europea in vista della conferenza di Cancan, che sarà preceduta da due incontri preparatori: nel mese di agosto 2010 a Bonn e nel mese di ottobre 2010 in Cina.

Alla riunione del 25-26 marzo 2010, il Consiglio europeo ha stabilito che un accordo giuridico internazionale di ampio respiro è l’unico mezzo efficace per raggiungere l’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura globale sotto ai 2°C rispetto ai livelli preindustriali e che il processo negoziale internazionale ha bisogno di nuovi stimoli. A tal fine, ha ritenuto necessario adottare un approccio graduale sulla base del documento finale di Copenhagen. In primo luogo, i futuri incontri che si terranno a Bonn, dovranno tracciare una tabella di marcia volta a far proseguire i negoziati. In secondo luogo, la Conferenza delle parti che si terrà a Cancan dovrà portare almeno a delle decisioni concrete affinché il documento finale di Copenhagen possa essere integrato nel processo negoziale condotto sotto l’egida della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e si possano affrontare i problemi che sussistono in vari ambiti, ad esempio adattamento, foreste e tecnologie, nonché controllo, segnalazione e verifica. L’Unione è pronta a contribuire al processo in prima persona: l’UE e i suoi Stati membri renderanno onore all’impegno preso di fornire 2,4 miliardi di euro all’anno nel periodo 2010-2012.

Il Consiglio europeo rimane fermamente impegnato nel processo della Convenzione quadro, che deve essere completato e sostenuto da discussioni su questioni specifiche in altre sedi. A tal fine, l’Unione intensificherà i propri sforzi per la sensibilizzazione nei confronti dei paesi terzi. La Presidenza e la Commissione si consulteranno attivamente con altri partner e riferiranno i risultati al Consiglio. A tal proposito, la Presidenza può affermare con certezza che il cambiamento climatico continuerà a essere una delle principali questioni di dibattito nel corso dei prossimi incontri dell’Unione europea con i suoi principali partner.

 

Interrogazione n. 12 dell’on. Crowley (H-0339/10)
 Oggetto: Creazione di un brevetto UE
 

La creazione di un brevetto a livello dell'Unione europea costituisce uno dei principali obiettivi della strategia UE 2020. Intende la Presidenza belga dare la priorità ai lavori relativi a tale importante dossier nel corso dei prossimi sei mesi?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il Consiglio è cosciente del fatto che un miglioramento del sistema di brevetti in Europa sia un prerequisito fondamentale per dare nuovo impulso alla crescita attraverso l’innovazione e per aiutare le imprese europee, particolarmente le piccole e medie imprese, ad affrontare la crisi economica e la concorrenza internazionale. Un sistema di brevetti migliorato è un elemento fondamentale per il mercato interno e, per rafforzare l’applicazione dei brevetti e aumentare la certezza del diritto, deve essere basato su due fattori fondamentali: la creazione di un brevetto a livello di Unione europea (in seguito denominato “brevetto UE”) e l’attuazione di una giurisdizione integrata specializzata e consolidata per la risoluzione delle dispute in ambito di brevetti.

Purtroppo, dieci anni dopo la proposta della Commissione, non siamo ancora riusciti a creare il quadro giuridico necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

Consentitemi tuttavia di affermare che il raggiungimento del nostro obiettivo non è lontano. Lo scorso dicembre abbiamo raggiunto un accordo sul testo del regolamento che istituisce il brevetto UE nonché su numerose conclusioni relative ad altri temi pertinenti.

Come sapete, il regolamento è solo uno degli elementi necessari alla creazione del brevetto UE: il Consiglio non ha ancora stabilito il regime linguistico del documento, ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 2, del TFUE, per la creazione del brevetto UE. Il 1° luglio 2010, la Commissione ha presentato una proposta concernente detto regime linguistico. La Presidenza belga non lesinerà gli sforzi per avanzare nelle discussioni. Inoltre, vi sono altri aspetti ancora da discutere, quali: il livello adeguato di tasse annuali per i brevetti UE, un criterio proporzionato di ripartizione delle tasse agli uffici nazionali dei brevetti, nonché la creazione di una Corte europea dei brevetti o le eventuali modifiche da apportare alla Convenzione sul brevetto europeo.

Il trattato di Lisbona assegna al Parlamento europeo il ruolo di colegislatore, di cui siamo lieti . Su questo tema, abbiamo preso atto della risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio, che conferma il parere del 2002 quale vostra posizione in prima lettura.

La Presidenza belga intende intensificare gli sforzi in seno al Consiglio per creare un quadro giuridico adeguato alla creazione del brevetto UE. Questo obiettivo costituisce una delle priorità della Presidenza belga in ambito di mercato interno.

 

Interrogazione n. 13 dell’on. Czarnecki (H-0341/10)
 Oggetto: Cooperazione tra lo Stato membro che detiene la Presidenza e il Presidente del Consiglio europeo
 

Come giudica il Consiglio l'esperienza dei primi sei mesi di cooperazione, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, tra lo Stato membro che detiene la Presidenza di turno (la Spagna) e il Presidente del Consiglio europeo? Come noto, detta collaborazione avviene all'insegna di conflitti di competenze dovuti a una situazione in cui le norme del trattato non sono molto precise. Quali conclusioni sono state tratte in queste circostanze in vista della prossima Presidenza belga?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Il trattato definisce chiaramente i ruoli del Consiglio europeo e del Consiglio.

Pertanto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea, il Consiglio europeo fornisce all’Unione la spinta necessaria al proprio sviluppo e ne definisce la direzione politica generale e le priorità. Non esercita funzioni legislative.

L’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sull’Unione europea definisce il ruolo del Consiglio dell’Unione europea come segue: “Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati”.

Inoltre, l’articolo 16, paragrafo 6, del trattato sull’Unione europea afferma che “Il Consiglio “Affari generali” assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione”.

Le nuove disposizioni sono state attuate per la prima volta nel corso della Presidenza spagnola. Fin dall’inizio del semestre, il Presidente del Consiglio europeo e la Presidenza del Consiglio hanno cooperato intensamente per garantire la coerenza nel lavoro del Consiglio europeo e del Consiglio.

L’8 gennaio, il Presidente del Consiglio europeo ha incontrato a Madrid il Primo ministro spagnolo, José Luis Zapatero, per gettare le basi del lavoro congiunto, continuando a incontrarsi regolarmente. Il Presidente del Consiglio europeo ha incontrato anche il Presidente del Consiglio “Affari generali” almeno una volta al mese e i Presidenti degli altri Consigli ogni qualvolta fosse necessario. Ciò significa che il Consiglio europeo e il Consiglio sono stati in grado di coordinare e cooperare nel proprio lavoro.

La creazione della nuova strategia Europa 2020 è un ottimo esempio dell’eccellente cooperazione fra le due istituzioni, poiché la Presidenza del Consiglio ha sempre garantito che le varie formazioni del Consiglio applicassero gli orientamenti stabiliti dal Consiglio europeo nei mesi di febbraio e marzo.

Inoltre, il Consiglio europeo del 10 giugno ha potuto ultimare la nuova strategia grazie all’importante lavoro svolto dalla Presidenza spagnola a sostegno delle varie formazioni del Consiglio, in particolare il Consiglio “Occupazione, politica sociale, salute e consumatori” e il Consiglio “Istruzione, gioventù e cultura”.

Naturalmente, i meccanismi pratici attuati nel corso della Presidenza spagnola per potenziare la cooperazione saranno mantenuti e sviluppati durante la Presidenza belga.

 

Interrogazione n. 14 dell’on. Howitt (H-0346/10)
 Oggetto: Sanzioni nuove e supplementari dell'UE contro l'Iran
 

Ora che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha approvato un nuovo regime di sanzioni contro l'Iran, può dire il Consiglio quali discussioni e progetti sta esaminando in merito ad ulteriori sanzioni contro tale paese da parte degli Stati membri dell'Unione europea?

 
  
 

La presente risposta, elaborata dalla presidenza, che non è di per sé vincolante per il Consiglio o i suoi membri, non è stata fornita oralmente durante il Tempo delle interrogazioni al Consiglio della tornata di luglio 2010 del Parlamento europeo svoltasi a Strasburgo.

(FR) Durante l’incontro del 17 giugno, il Consiglio europeo ha ribadito la crescente preoccupazione per il programma nucleare iraniano. Ha accolto positivamente l’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1929, che introduce nuove misure restrittive contro l’Iran.

Avendo preso atto della situazione attuale, il Consiglio europeo ha dichiarato che l’introduzione di nuove misure restrittive era ormai inevitabile. Ricordando la dichiarazione dell’11 dicembre 2009 e alla luce del lavoro svolto in seguito dal Consiglio “Affari esteri”, il Consiglio europeo ha invitato il Consiglio “Affari esteri” ad adottare misure che implementino le disposizioni contenute nella risoluzione 1929 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, durante l’incontro del 26 luglio. Ha inoltre invitato il Consiglio ad adottare misure di accompagnamento, al fine di contribuire a rispondere, attraverso i negoziati, alle preoccupazioni suscitate dallo sviluppo iraniano di tecnologie sensibili per i programmi nucleare e missilistico. Dette misure dovranno concentrarsi sulle seguenti aree:

il settore commerciale, particolarmente per quanto concerne i beni a duplice uso e maggiori restrizioni sulle assicurazioni in materia di scambi commerciali; il settore finanziario, incluso il congelamento di ulteriori banche iraniane e restrizioni sulle operazioni finanziarie e le assicurazioni;

il settore iraniano dei trasporti, in particolare la compagnia di trasporti marittimi della Repubblica islamica (Islamic Republic of Iran Shipping Line - IRISL), le sue filiali e la flotta aerea;

i settori fondamentali quali gas e petrolio, in cui sono vietati nuovi investimenti, assistenza tecnica e trasferimento di tecnologie, equipaggiamenti e servizi, particolarmente per quanto concerne le tecnologie di raffinazione, liquefazione e GNL (gas naturale liquefatto);

nuove restrizioni alla concessione dei visti e il congelamento dei beni, particolarmente rivolti al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC).

L’Unione europea è impegnata a favore di una soluzione diplomatica al problema del programma nucleare dell’Iran. Esorta l’Iran a dimostrare la volontà di ottenere la fiducia della comunità internazionale e di rispondere all’invito a riprendere i negoziati, ribadendo la validità delle proposte presentate all’Iran nel mese di giugno 2008.

Sono necessari negoziati approfonditi sul programma nucleare dell’Iran e su altre questioni di interesse reciproco. Il Consiglio europeo ha sottolineato che l’Alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e la sicurezza è disponibile a riprendere le trattative su tale tema.

 

INTERROGAZIONI ALLA COMMISSIONE
Interrogazione n. 24 dell’on. Ludford (H-0336/10)
 Oggetto: Accordo di stabilizzazione e associazione UE-Serbia
 

Recentemente il Consiglio ha sbloccato il processo di ratifica dell'accordo di stabilizzazione e associazione tra l'UE e la Serbia. Detto processo era in stallo in parte a causa dell'inerzia della Serbia in merito alla consegna di presunti criminali di guerra latitanti al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY).

L'eventuale adesione della Serbia all'UE è un obiettivo essenziale, tuttavia, dato che imputati come Ratko Mladic e Goran Hadzic sono tuttora in fuga, quali strumenti intende ora la Commissione attivare per assicurare non solo il proseguimento pieno della cooperazione della Serbia con il Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia, ma anche l'arresto degli altri presunti criminali di guerra latitanti?

 
  
 

(EN) La decisione di avviare il processo di ratifica dell’accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) con la Serbia è uno sviluppo molto positivo. Un accordo completo comporta l’avvicinamento della Serbia alle politiche europee attraverso un accordo giuridicamente vincolante. La Commissione si augura un processo di ratifica rapido e senza problemi.

Per quanto concerne la cooperazione con il Tribunale penale internazionale per la ex Iugoslavia (ICTY), tale condizione rimarrà valida nel corso del percorso di integrazione della Serbia. Una totale collaborazione con l’ICTY è un elemento fondamentale per l’accordo di stabilizzazione e associazione: l’Unione può sospendere l’accordo in qualsiasi momento se la Serbia non rispetta gli elementi essenziali.

Il procuratore Brammertz ha riunito personalmente il Consiglio “Affari esteri” il 14 giugno 2010. Sono ancora necessari ulteriori sforzi sul piano operativo e la Commissione ritiene che le autorità serbe terranno debitamente conto delle raccomandazioni del procuratore Brammertz per ottenere nuovi risultati positivi.

La Commissione seguirà attentamente la cooperazione serba con l’ICTY e continuerà a esortare le autorità serbe a fare tutto il possibile affinché i due imputati latitanti, Ratko Mladic e Goran Hadzic, siano arrestati e assicurati al tribunale dell’Aia.

Infine, la Commissione continuerà a trattare questi temi in seno al dialogo strutturale con le autorità serbe, nonché nella propria relazione annuale che sarà pubblicata nel mese di novembre 2010.

 

Interrogazione n. 38 dell’on. Angourakis (H-0314/10)
 Oggetto: Abolizione delle restrizioni al cabotaggio per le navi da crociera
 

Da qualche tempo in Grecia sono in corso notevoli manifestazioni di protesta dei marittimi contro i progetti del governo del PASOK di abolire le restrizioni al cabotaggio per le navi da crociera battenti bandiere di paesi terzi non comunitari. Secondo i dati del Consiglio europeo crociere relativi al 2008, i marittimi che lavorano nel settore delle crociere in Europa sono più di 50.000. Le affermazioni secondo le quali una "sana concorrenza" contribuirebbe allo sviluppo del turismo sono contraddette dai dati che dimostrano che la maggior parte delle navi da crociera è immatricolata sotto bandiere di convenienza, in registri navali degli Stati membri dell'UE e di paesi terzi, con condizioni di brutale sfruttamento dei marittimi. L'83% di tale flotta appartiene a 5 gruppi monopolistici del settore della navigazione.

Ritiene la Commissione che l'abolizione delle restrizioni al cabotaggio per le navi da crociera porti beneficio ai gruppi imprenditoriali monopolistici del settore, che traggono enormi profitti dal duro sfruttamento dei marittimi? Continuerà con grande intensità la persecuzione massiccia dei marittimi greci a bordo delle navi da crociera?

 
  
 

(EN) Come precedentemente affermato dalla Commissione nella risposta all’interrogazione orale H-0227/10, il diritto comunitario stabilisce che gli Stati membri devono abolire le restrizioni al cabotaggio per le navi battenti bandiera europea (navi da crociera incluse), ma non per le navi battenti bandiere di paesi terzi. Ad ogni modo, gli Stati membri sono liberi di scegliere. La Commissione non intende interferire nella decisione greca di sollevare le restrizioni al cabotaggio per le navi da crociera battenti bandiere di paesi terzi, né fare supposizioni sui possibili vantaggi economici derivanti da tale scelta.

Le norme sociali comunitarie applicabili alle navi di altri Stati membri sono le stesse applicate a bordo delle navi battenti bandiera greca. Dette norme garantiscono un’adeguata serie di requisiti minimi, per prevenire condizioni lavorative “brutali”, come definite dall’interrogante.

Inoltre, la Commissione desidera evidenziare che la direttiva 1999/63/CE(1), recante attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dalle parti sociali, si applica alla gente di mare a bordo di tutte le navi marittime, sia di proprietà pubblica che privata, registrate nel territorio di qualsiasi Stato membro e normalmente destinate ad operazioni di marina mercantile. Stabilisce i requisiti minimi per le condizioni lavorative dei marittimi, quali massimo orario lavorativo settimanale, età minima per il lavoro notturno o a bordo di una nave, congedo annuale pagato, eccetera. Inoltre, la direttiva 1999/95/CE(2)consente di verificare l'osservanza delle norme da parte di tutte le navi marittime che fanno scalo nei porti degli Stati membri tramite la direttiva 1999/63/CE, per migliorare la sicurezza marittima, le condizioni di lavoro e la salute e la sicurezza dei marittimi a bordo delle navi. E’ applicabile a tutte le navi facenti scalo nei porti di uno Stato membro, a prescindere dallo Stato in cui esse sono registrate.

Lo stesso meccanismo è previsto per l’applicazione della direttiva 2009/13/CE(3), per garantire l’applicazione degli standard lavorativi marittimi stabiliti a bordo delle navi battenti bandiere europee e di paesi terzi, che fanno scalo nei porti europei dove è in vigore la convenzione sul lavoro marittimo.

 
 

(1) Direttiva 1999/63/CE del COnsiglio del 21 giugno 1999 relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), GU L 167 del 2.7.1999
(2) Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità, GU L 14 del 20.1.2000
(3) Direttiva 2009/13/CE del Consiglio del 16 febbraio 2009 recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE, GU L 124 del 20.5.2009

 

Interrogazione n. 39 dell’on. Blinkevičiūtė(H-0316/10)
 Oggetto: Concessione di microcrediti
 

Nel marzo di quest'anno è stata approvata una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di microcrediti nel quadro dello strumento Progress. La Commissione ha promesso che detta decisione entrerà in vigore questa estate e che dall'inizio dell'anno prossimo gli enti di credito nazionali potranno cominciare a concedere crediti, una volta che abbiano ricevuto i finanziamenti dal Fondo europeo di investimento. La Commissione sta già negoziando da qualche tempo con il FEI (Fondo europeo d'investimento), sulle condizioni concrete di trasferimento dei fondi (articolo 5, comma 2, della decisione), ma non si sa ancora quando i negoziati si concluderanno, anche se la Commissione si è impegnata a informare il Consiglio sul prosieguo dei negoziati. La Commissione potrebbe indicare per quanto tempo ancora dureranno i negoziati con il FEI, e quando ne è prevista la conclusione?

 
  
 

(EN) La Commissione è lieta di informare l’interrogante che le risorse per lo strumento europeo Progress di microfinanza saranno impiegate attraverso due finestre:

Garanzie sui prestiti di microcredito (fino a 25 000 euro) concesse ai beneficiari finali;

Prestiti e investimenti agli intermediari finanziari per aumentare le possibilità di fornire microcredito ai beneficiari finali.

I negoziati con il Fondo europeo d’investimento (FEI) sull’applicazione delle garanzie per lo strumento europeo Progress di microfinanza si sono conclusi. In seguito alla firma dell’accordo quadro, il FEI presenterà un invito a manifestare il proprio interesse agli intermediari nelle prime settimane di luglio. L’invito sarà aperto agli intermediari finanziari provenienti da tutti gli Stati membri e sarà pubblicato sul sito del FEI (http://www.eif.org" ). Il risultato sarà di rendere disponibili i prestiti, garantiti dalle risorse comunitarie. 25 milioni di euro del contributo europeo allo strumento europeo Progress di microfinanza saranno destinati alle garanzie.

I negoziati per la seconda finestra sono ancora in corso. E’ necessaria la creazione di uno speciale strumento di investimento tra Banca europea per gli investimenti, il FEI e la Commissione, congiuntamente. Il varo della seconda finestra dello strumento europeo Progress di microfinanza è previsto entro la fine del 2010. La parte restante dei contributi europei (75 milioni di euro) sarà destinata a questo strumento speciale, che sarà creato il prossimo autunno. La Banca europea per gli investimenti dovrebbe aggiungere fino a 100 milioni di euro al contributo dell’Unione europea.

Per maggiori informazioni sullo strumento europeo Progress di microfinanza, visitare il sito: http://www.ec.europa.eu/epmf"

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Interrogazione n. 40 dell’on. Iacolino (H-0317/10)
 Oggetto: Supporto finanziario alle politiche migratorie nell'area euromediterranea
 

L'Unione per il Mediterraneo ha trovato nuovo slancio alle proprie attività con la creazione di un Segretariato che garantirà un supporto operativo alla realizzazione di grandi progetti strategici regionali. Risulta, peraltro, che la Commissione e la Banca Europea degli Investimenti assicureranno adeguata copertura finanziaria per i prossimi anni ai settori energetico e idrico, alle infrastrutture e ai trasporti e allo sviluppo delle imprese. Di contro, risulterebbe che, in linea con le politiche migratorie dell'Unione Europea, anche l'UpM é stata poco efficace in tale comparto.

Può la Commissione chiarire quali sono state le misure poste in essere per migliorare la cooperazione con i paesi terzi nella gestione dei flussi migratori?

Inoltre, poiché é vicina la definizione delle prospettive finanziarie 2014-2020, cosa intende fare la Commissione per assicurare che adeguate risorse finanziarie vengano utilizzate per sostenere eque politiche migratorie nell'area euromediterranea?

 
  
 

(EN) La Commissione si è impegnata a perseguire gli ambiziosi obiettivi stabiliti dal programma di Stoccolma. In ambito di migrazione, esso prevede il varo e l’attuazione di numerose iniziative, sia in campo di migrazione legale, sia di lotta alla migrazione clandestina e rafforzamento dei confini esterni. Questi obiettivi includono la recente proposta della Commissione(1) sul rafforzamento delle capacità del Frontex e le proposte, che saranno adottate a breve, in materia di lavoratori stagionali e di persone temporaneamente trasferite dalla loro società.

Per quanto concerne i paesi terzi, il programma di Stoccolma invoca nuovi sviluppi della cooperazione tra paesi di origine e di transito, in conformità con l’approccio globale in materia di migrazione. In tale contesto, la Commissione assegna estrema importanza alla gestione dei flussi migratori nella regione del Mediterraneo, alla quale è dedicata un’attenzione prioritaria.

Gli sforzi della Commissione si sono tradotti in maggiore dialogo e cooperazione, sia sul piano bilaterale, sia su quello regionale, con i paesi dell’Africa settentrionale e sub-sahariana, dove hanno origine i flussi migratori diretti verso il Mediterraneo. La Commissione ha finanziato progetti volti alla promozione di una migliore gestione della migrazione e alla lotta all’immigrazione clandestina, alla semplificazione dell’utilizzo dei canali legali di migrazione, alla correlazione fra migrazione e sviluppo, alla promozione dei diritti dei migranti e al rispetto dei diritti dei rifugiati.

Le iniziative europee in materia di migrazione sostenute dalla Commissione nei paesi mediterranei non appartenenti all’Unione europea sono state finanziate sia attraverso lo strumento finanziario europeo creato per sostenere la cooperazione con una regione specifica (il programma MEDA fino al 2006 e lo strumento europeo di vicinato e partenariato dal 2007), sia attraverso lo strumento finanziario europeo creato per appoggiare la cooperazione dell’Unione con paesi terzi in materia di migrazione (il programma Aeneas fino al 2006, ora programma tematico).

Senza voler condizionare i risultati delle discussioni sul futuro quadro finanziario 2014-2020, la Commissione ritiene di fondamentale importanza che l’Unione disponga di mezzi finanziari adeguati per affrontare, in modo integrato ed equilibrato, le sfide che si presentano in ambito di migrazione, nonché per consentire una più solida cooperazione con tutti i partner, particolarmente nella regione mediterranea.

 
 

(1) COM(2010) 61 definitivo.

 

Interrogazione n. 42 dell’on. Kelly(H-0322/10)
 Oggetto: Turismo e commercio internazionale
 

Il turismo costituisce il terzo settore economico più grande nell'UE per quanto concerne il fatturato e l'occupazione e contribuisce al 5% del PIL dell'UE, con quasi 2 milioni di imprese, principalmente PMI, che offrono lavoro a 9,7 milioni di persone nell'UE.

Alla luce di quanto esposto, ha la Commissione elaborato strategie per promuovere il turismo dell'UE sui mercati globali, con riferimento specifico ai paesi del gruppo BRIC, in cui il benessere e il tenore di vita crescenti dovrebbero fornire un potenziale notevole e in aumento per il commercio nel settore del turismo europeo?

 
  
 

(FR) L’Unione europea rimane la prima destinazione turistica mondiale, con 370 milioni di arrivi turistici internazionali, ossia il 40 per cento degli arrivi mondiali(1), fra i quali 7,6 milioni in provenienza dai paesi del gruppo BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), in netto aumento rispetto ai 4,2 milioni del 2004. La Cina è un esempio particolarmente interessante poiché, nonostante la crisi economica, il numero di turisti cinesi che viaggiano all’estero è salito a 42,2 milioni nel 2009 (un aumento del 5,2 per cento), rispetto ai 7 milioni del 2001. Un aumento ancora maggiore è stato registrato nelle spese, che, ad esempio, tra il 2008 e il 2009 sono aumentate del 16 per cento, fino a toccare i 42 miliardi di dollari.

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale del turismo, nei prossimi anni il numero di arrivi turistici internazionali dovrebbe aumentare sensibilmente. Il settore turistico europeo deve però affrontare la crescente concorrenza internazionale dei paesi emergenti o in via di sviluppo che, pur essendo potenziali fonti di turismo per l’Europa, attraggono un numero sempre maggiore di turisti.

Di fronte a tale concorrenza, l’Europa deve offrire un turismo sostenibile e di alta qualità, sviluppando una strategia congiunta che permetta di consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni turistiche per i paesi terzi, particolarmente i paesi del gruppo BRIC, considerando il loro grande potenziale di fonte di turismo. A tal fine, l’Europa dovrà basarsi sulla competitività e sulla sostenibilità del turismo europeo(2). Inoltre, sarà fondamentale rafforzare la cooperazione con i paesi la cui popolazione può rappresentare un’importante fonte di visitatori alle destinazioni europee, grazie al progressivo miglioramento delle loro condizioni di vita.

Considerata l’intensità della concorrenza mondiale, nonché il potenziale di numerosi paesi terzi quali fonti di turismo in Europa, è fondamentale dare vita ad azioni volte a stimolare la domanda turistica di Europa.

Per raggiungere questo obiettivo, la nuova comunicazione “L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro politico per il turismo europeo”, adottata il 30 giugno, delinea una strategia per consolidare l'immagine e la visibilità dell'Europa come insieme di destinazioni sostenibili e di qualità(3):

- creare, in collaborazione con gli Stati membri, una vera e propria "marca europea", che possa completare gli sforzi promozionali a livello nazionale e regionale e permettere alle destinazioni europee di distinguersi meglio dalle altre destinazioni internazionali

- promuovere il portale "visiteurope.com" per aumentare l'attrattiva dell'Europa come insieme di destinazioni turistiche sostenibili e di qualità, in particolare per i paesi emergenti

- favorire azioni comuni di promozione in occasione di grandi eventi internazionali o nelle fiere e nei saloni turistici più importanti

- rafforzare la partecipazione dell'Unione europea nelle sedi internazionali, in particolare nel quadro dell'Organizzazione mondiale del turismo, dell'OCSE, del T20 e di Euro-Med

- promuovere l’immagine e la visibilità dell’Europa come insieme di destinazioni turistiche sostenibili e di qualità, in particolare per i paesi del gruppo BRIC (ma anche per Stati Uniti e Giappone), grazie a iniziative congiunte con gli Stati membri e l'industria europea.

 
 

(1) Barometro OMT del turismo, volume 8, gennaio 2010 – dati relativi al 2008
(2) Studio sulla competitività del settore turistico europeo, settembre 2009 (cfr. http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=5257&userservice_id=1&request.id=0).
(3) Le altre azioni prioritarie sono: stimolare la competitività del settore turistico europeo, promuovere lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di alta qualità e massimizzare il potenziale delle politiche e degli strumenti finanziari dell'UE per lo sviluppo del turismo

 

Interrogazione n. 43 dell’on. Geringer de Oedenberg (H-0324/10)
 Oggetto: Azioni nel campo della cultura nel contesto della strategia Europa 2020
 

La Commissione ha proposto nella strategia Europa 2020 obiettivi concreti di lotta contro la disoccupazione, di finanziamento della ricerca e della lotta contro il cambiamento climatico, ma ha dimenticato il ruolo della cultura nella crescita in senso lato, della prosperità dell'Europa. Secondo il suo rapporto del luglio 2009, il giro d'affari del settore della cultura nell'Unione è stato di 654 miliardi di euro nel 2003, pari al 2,6% del PNL dell'UE. I musei a Parigi, generano un fatturato compreso tra 1,84 e 2,64 miliardi di euro e rappresentano circa 43.000 posti di lavoro ogni anno. L'influenza della cultura sullo sviluppo economico è innegabile oggi. Crea posti di lavoro e contribuisce all'attrattività turistica delle regioni.

La Commissione come intende sfruttare il potenziale del settore creativo e culturale nel quadro della strategia Europa 2020? Perché la cultura non è una priorità distinta nel progetto di strategia? Il sostegno al processo di digitalizzazione è la sola idea della Commissione? Perché priorità come la tutela del patrimonio culturale dell'Unione sono omesse nella dichiarazione?

 
  
 

(EN) La Commissione concorda con l’interrogante sul fatto che la cultura e i settori circostanti siano fattori importanti per l’economia europea, particolarmente per il conseguimento dei principali obiettivi della strategia Europa 2020. Se essi non sono esplicitamente menzionati nel documento della Commissione, è perché la strategia Europa 2020 non è settoriale. La cultura e il settore culturale e creativo svolgono un ruolo evidente in almeno quattro delle iniziative principali della strategia Europa 2020: “Unione dell’innovazione”, “Agenda digitale”, “Una politica industriale per l’era della globalizzazione” e “Nuove competenze per nuovi lavori”.

Le consultazioni pubbliche sul Libro verde “Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare”, adottato il 27 aprile 2010, coadiuveranno la Commissione nell’assicurare un ambiente di sostegno a tali settori e nell’incentivare il loro contributo alle suddette iniziative. La Commissione utilizzerà gli spunti ricevuti per trarre conclusioni operative da attuare attraverso gli strumenti comunitari esistenti o attraverso le nuove prospettive finanziarie. L’obiettivo è che programmi e politiche abbiano un impatto sulle attività culturali e creative (e sul settore culturale in generale) adatte allo scopo.

In tale contesto, la Commissione darà vita a numerose iniziative a sostegno del settore creativo, già nel 2010 e 2011. Il programma MEDIA creerà un fondo di garanzia per la produzione audiovisiva e introdurrà un sostegno alla digitalizzazione del cinema. In seno al programma quadro per la competitività e l'innovazione, l’Alleanza europea delle industrie creative cercherà di mobilitare un sostegno migliore e maggiore all’innovazione per sviluppare ulteriormente le industrie creative, attraverso l’apprendimento reciproco e azioni pilota.

La Commissione concorda pienamente sul ruolo importante che il patrimonio culturale europeo deve ricoprire non solo in ambito culturale e sociale, ma anche quale risorsa essenziale per lo sviluppo economico e territoriale. La Commissione promuove attivamente tale fine all’interno dell’Agenda europea per la cultura, attraverso il programma Cultura dell’UE 2007-2013 e altri programmi comunitari di finanziamento, in particolare i fondi strutturali della politica di coesione. Vi sono anche nuovi strumenti: recentemente, la Commissione ha adottato una proposta relativa alla creazione, da parte dell’Unione europea, di un marchio del patrimonio europeo. Questa proposta è stata una delle prime adottate dalla nuova Commissione subito dopo essere entrata in carica ed è volta a mettere in evidenza quei siti che celebrano e simboleggiano l’integrazione, gli ideali e la storia europea. La Commissione è profondamente convinta che il marchio abbia le potenzialità per diventare un’iniziativa preziosa e molto visibile per l’Unione europea.

 

Interrogazione n. 44 dell’on. Bendtsen (H-0332/10)
 Oggetto: Libertà di movimento obbligatoria per le scrofe a partire dal 2013
 

La Direttiva 2001/88/CE(1)del Consiglio del 23 ottobre 2001 (riportata nella direttiva 2008/120/CE(2) del Consiglio) prevede che tutte le scrofe debbano avere libertà di movimento a partire dal 2013. In tale data, gli Stati membri avranno avuto 12 anni per conformarsi.

Ammette la Commissione che, in questo contesto, un eventuale ritiro o un'eventuale revisione delle suddette disposizioni rappresenterebbe, allo stato attuale, una distorsione della concorrenza e andrebbe a ledere quei paesi che, in applicazione della legislazione, hanno attuato significative riforme?

Intende la Commissione fornire o elaborare dati che indichino, per ciascuno Stato membro, la percentuale di scrofe con libertà di movimento e la tendenza osservata successivamente all'adozione della legislazione?

Esistono disposizioni transitorie per i paesi che hanno avviato una cooperazione con l'Unione europea dopo l'adozione di questa normativa?

Può dire la Commissione in che modo intende garantirne l'osservanza? Quali sono le possibili sanzioni?

 
  
 

(EN) La Commissione concorda con l’interrogante sul fatto che posticipare il termine del 1° gennaio 2013, stabilito nella direttiva 2008/120/CE del Consiglio(3), per il raggruppamento di scrofe causerebbe uno svantaggio concorrenziale ai produttori che hanno investito risorse per rispettare tale scadenza.

La Commissione non dispone di dati relativi alla percentuale di scrofe attualmente allevate in gruppo all’interno dell’Unione europea. Le relazioni presentate dai servizi di ispezione della Direzione generale “Salute e consumatori” della Commissione, DG Sanco (UAV – Ufficio alimentare e veterinario, con sede a Grange, Irlanda) indicano che alcuni Stati membri sono più preparati a rispettare il termine del 1° gennaio 2013 rispetto ad altri.

Tutti i nuovi Stati membri erano a conoscenza del termine del 1 gennaio 2013. Inoltre, i programmi di finanziamento comunitari hanno fornito la possibilità ai paesi candidati di adeguare le proprie strutture.

I principali responsabili dell’attuazione della direttiva 2008/120/CE sono gli Stati membri. La Commissione, in qualità di custode dei trattati, deve garantire che gli Stati membri applichino il diritto comunitario. A tal fine, lo UAV svolge regolarmente verifiche in loco negli Stati membri, nel corso delle quali si ispezionano gli allevamenti suini ed è valutato il sistema di controllo elaborato dagli Stati membri per garantire l’applicazione delle norme comunitarie.

In presenza di prove sufficienti che indicano un mancato rispetto delle disposizioni della direttiva da parte delle pratiche amministrative di uno Stato membro, la Commissione può avviare una procedura di infrazione contro lo Stato membro ai sensi dell’articolo 258 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

 
 

(1) GU L 316 del 1.12.2001, pag. 1.
(2) GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.
(3) GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5.

 

Interrogazione n. 45 dell’on. Belet (H-0335/10)
 Oggetto: Tassa sui biglietti aerei internazionali
 

Dopo la Francia, la Gran Bretagna e l’Irlanda, ora anche la Germania ha deciso di introdurre una tassa sui biglietti aerei internazionali, la quale sarà differenziata in funzione di diversi criteri quali il prezzo, il rumore e il consumo.

Tasse di questo tipo creano una situazione disomogenea tra i diversi aeroporti europei. Intende la Commissione intervenire per coordinare a livello europeo le tasse in parola?

Intende la Commissione rivedere il regime IVA per il settore dei trasporti aerei, dato che tali tasse in parte compensano il fatto che i biglietti aerei internazionali non sono soggetti a IVA?

 
  
 

(EN) La Commissione assume un approccio rigoroso per garantire che le tasse sui trasporti aerei introdotte dagli Stati membri non costituiscano un ostacolo all’efficienza del mercato interno dei servizi aerei.

Per tale motivo, la Commissione ha esaminato numerose tasse introdotte negli ultimi anni dagli Stati membri per garantire che esse non ostacolino il mercato interno gravando in modo eccessivo sul funzionamento dei servizi aerei transfrontalieri rispetto ai servizi operati all’interno dello Stato membro.

Gli aeroporti, e i servizi ad essi collegati, sono ascrivibili a un contesto normativo regolato in parte da norme europee e in parte da norme nazionali o regionali. Inoltre, l’esistenza di diversi regimi fiscali negli Stati membri relativi ai biglietti aerei non rappresenta, di per sé, un ostacolo all’equa concorrenza fra aeroporti.

Per quanto concerne le tasse sui biglietti aerei, si deve considerare l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, relativo ai prodotti sottoposti ad accisa e che abroga la direttiva 92/12/CEE(1) che dispone che gli Stati membri possono applicare imposizioni indirette sulle prestazioni di servizi (quali i biglietti aerei) purché essi non abbiano il carattere di tasse sulla cifra d'affari e non diano luogo a formalità connesse al passaggio di una frontiera.

La Commissione rimanda al documento di lavoro dei propri servizi del 1° settembre 2005(2) che contiene un’analisi del possibile utilizzo, da parte degli Stati membri, di un contributo di solidarietà sui biglietti aerei quale fonte di aiuti allo sviluppo per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del millennio. Il documento è stato discusso al consiglio Ecofin che, tuttavia, ha ritenuto di non proseguire su questa strada.

La Commissione intende risolvere le lacune dell’attuale sistema di IVA per creare, inter alia, un mercato unico più efficace, per prevenire e lottare contro le frodi, per consolidare la riscossione dell’IVA e consentire alle imprese di diventare più competitive. A tal fine, la Commissione ha intenzione di presentare un Libro verde entro la fine di quest’anno, probabilmente seguito da una riunione ad alto livello con gli Stati membri. Sonderemo anche il pensiero dell’opinione pubblica, delle imprese e degli esperti di IVA attraverso consultazioni pubbliche e conferenze. I risultati saranno contenuti in una comunicazione nel 2011 che stabilirà le nuove priorità in materia di IVA.

 
 

(1) GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.
(2) SEC(2005) 1067

 

Interrogazione n. 46 dell’on. Van Brempt (H-0343/10)
 Oggetto: Attività dei servizi segreti colombiani e accordo di libero scambio con la Colombia
 

Recentemente la stampa colombiana e internazionale ha svelato la “Operación EUROPA” dei servizi segreti colombiani. L’operazione aveva come obiettivo quello di sminuire e screditare “l’ordine giuridico europeo, la sottocommissione per i diritti umani del Parlamento europeo e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani”, diverse autorità di governo e ONG nonché numerosi cittadini europei.

Era a conoscenza la Commissione del fatto che organi ufficiali della repubblica colombiana fossero attivamente impegnati ad attaccare e screditare le istituzioni europee? Quali sono le conseguenze di tali rivelazioni sulla conclusione di un accordo di libero scambio tra l’UE e la Colombia?

 
  
 

(EN) La Commissione è a conoscenza di tali accuse e le accoglie con grande serietà. Per tale ragione ha ripetutamente sollevato la questione nel proprio dialogo con il governo colombiano, anche durante la visita del direttore del DAS (Dipartimento amministrativo di sicurezza), Felipe Muñoz, alla Commissione in marzo, nonché attraverso i contatti della nostra delegazione con il DAS e altri dipartimenti governativi.

Secondo le notizie giunte alla Commissione, le indagini sui casi (e sulle attività illecite di sorveglianza ad essi collegate) sono state trasferite all’ufficio del procuratore generale (Fiscalía) per le indagini penali. Le indagini sono ancora in corso e hanno già portato all’arresto e/o alle dimissioni di numerosi funzionari del DAS, contro i quali sono stati aperti dei fascicoli penali o disciplinari.

Inoltre, per evitare il ripetersi di uno scandalo sono state varate riforme interne, ad esempio, la liquidazione del DAS e la creazione di una nuova agenzia, sottoposta a controllo parlamentare, o l’accurata pulizia degli archivi del DAS. Su esplicita richiesta del governo colombiano, il processo è seguito dall’ufficio di Bogotà dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

In base all’esperienza pregressa, la Commissione ritiene che il governo colombiano sia pronto a chiarire quanto accaduto, e che sia disponibile allo scambio su tematiche concernenti tali eventi. La Commissione prende atto del fatto che, nel corso dell’incontro congiunto del 27 aprile 2010 della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con i paesi della Comunità andina e la sottocommissione del Parlamento europeo sui diritti umani, l’Ambasciatore abbia ribadito la disponibilità del governo colombiano a inviare a Bruxelles il direttore del DAS Muñoz per uno scambio più approfondito con il Parlamento europeo.

 

Interrogazione n. 47 dell’on. Toussas (H-0345/10)
 Oggetto: Sfruttamento dei marittimi da parte di gruppi monopolistici del settore della navigazione
 

Lo sfruttamento dei marittimi da parte di gruppi monopolistici del settore della navigazione si generalizza. Un esempio tipico è rappresentato dalle navi "ROPAX 1" e "ROPAX 2", battenti bandiera inglese, di proprietà della società di navigazione "V-SHIPS"/"Adriatic Lines & Spa" con sede dichiarata in Italia, che eseguono regolarmente i collegamenti tra Corinto (Grecia) e Ravenna (Italia). I loro equipaggi sono costituiti rispettivamente da 33 e 29 marittimi (mentre ai sensi della legge dovrebbero essere almeno 48), tutti rumeni non assicurati e con salari di miseria, che lavorano sotto il regime di terrore degli armatori e delle agenzie schiaviste. Ciò comporta l'intensificazione del lavoro dei marittimi, in violazione della Convenzione internazionale 180 sull'organizzazione del tempo di lavoro, il che mette a repentaglio la sicurezza delle vite umane in mare. La società proprietaria non soltanto viola la carente normativa in vigore, ma adisce persino le vie legali contro le legittime battaglie dei marittimi.

Qual è la posizione della Commissione per quanto attiene allo sfruttamento dei marittimi da parte della società proprietaria delle navi in questione? Tale società beneficia di finanziamenti comunitari per gli itinerari sopracitati e per le navi "ROPAX 1" e "ROPAX 2"? Condanna la Commissione il comportamento di questa società a scapito dei marittimi?

 
  
 

(EN) La Commissione non è a conoscenza del caso specifico citato dall’interrogante.

La Commissione sottolinea che la direttiva 1999/63/CE(1) stabilisce chiaramente degli standard minimi concernenti gli orari di lavoro e di riposo a bordo di ogni nave registrata sul territorio di uno Stato membro e normalmente impegnata in operazioni di marina mercantile. Tutti gli Stati membri hanno trasposto la direttiva all’interno del proprio ordinamento giuridico. L’articolo 3 della direttiva afferma che gli Stati membri “devono adottare tutte le disposizioni necessarie che consentano loro di essere sempre in grado di garantire i risultati imposti dalla presente direttiva”. La direttiva 1999/63/CE applica a livello europeo gli stessi standard stabiliti dalla convenzione 180 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La Commissione ricorda che, secondo il diritto comunitario, gli Stati membri devono garantire che la legislazione nazionale che attua le direttive comunitarie sia applicata in modo corretto ed efficace.

Ai sensi dell’articolo 153 del TFUE, l’Unione europea non dispone di competenza in ambito di pagamenti. Sono però applicabili le disposizioni del diritto comunitario sulla libera circolazione dei lavoratori, che proibiscono la discriminazione sulla base della nazionalità.

In caso di conferma della situazione descritta dall’interrogante, la Commissione inviterà le parti interessate a fare ricorso, utilizzando, se necessario, le procedure nazionali giudiziali o stragiudiziali.

Per quanto concerne i finanziamenti, dette imprese non ricevono alcun sostegno dai fondi gestiti direttamente dai servizi della Commissione.

 
 

(1) Direttiva 1999/63/CE del Consiglio del 21 giugno 1999 relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare  GU L 167 del 2.7.1999

 

Interrogazione n. 48 dell’on. Konrad Szymański (H-0349/10)
 Oggetto: Partenariato per la modernizzazione e partenariato orientale
 

L'Unione europea propone alla Russia un "partenariato per la modernizzazione", con la volontà al contempo di rafforzare il partenariato orientale.

In che modo gli obiettivi del "partenariato per la modernizzazione" aumentano la coesione della politica dell'Unione nella regione del partenariato orientale?

Nel quadro del "partenariato per la modernizzazione", in che modo si prevede di garantire l'applicazione del principio di condizionalità nello sviluppo delle relazioni economiche e nei progressi relativi al rispetto dei diritti dell'uomo, in particolare la libertà di espressione e di stampa??

Intende l'Unione europea attenersi al principio di proporzionalità nell'ambito dell'esenzione dal visto per i cittadini della Federazione russa e dei paesi del partenariato orientale?

 
  
 

(EN) Il partenariato orientale mira alla promozione dell’associazione politica e dell’integrazione economica tra i sei paesi del vicinato orientale e l’Unione europea. Similmente al partenariato per la modernizzazione con la Russia, il partenariato orientale è volto a sostenere gli sforzi di riforme interne di ampio respiro. Pertanto, entrambe le iniziative sono coerenti e solidali.

Le riforme e gli sforzi di modernizzazione, per avere successo, devono essere basati sullo stato di diritto, i valori democratici, il rispetto dei diritti dei cittadini e devono essere coinvolgere attivamente la società civile. Per tale motivo, il funzionamento efficace della magistratura, il rafforzamento della lotta alla corruzione e un maggiore dialogo con la società civile sono aree prioritarie per il partenariato per la modernizzazione UE-Russia.

La questione della liberalizzazione dei visti costituisce un obiettivo a lungo termine dell’Unione europea, sia nei confronti della Russia, sia nei confronti del partenariato orientale. La coerenza regionale è un elemento molto importante per la nostra politica in materia di visti, ma il raggiungimento dell’obiettivo dell’esenzione dal visto dipende principalmente dalla realizzazione delle condizioni per una mobilità sicura e ben gestita in ogni paese.

Per quanto concerne il futuro, è stato deciso recentemente con l’Ucraina di passare alla fase operativa del dialogo sul visto e lavorare allo sviluppo di un piano d’azione che stabilisca le condizioni che l’Ucraina deve rispettare per l’eventuale creazione di un regime di viaggio senza visto. Per quanto concerne la Russia, cerchiamo di progredire gradualmente, attraverso un approccio orientato ai risultati. Un sostegno graduale alla mobilità dei cittadini e all’esenzione dal visto sono obiettivi a lungo termine attuati anche in ambito di partenariato orientale.

 

Interrogazione n. 49 dell’on. El Khadraoui (H-0350/10)
 Oggetto: Applicazione iPhone di un pianificatore di itinerario on line per le ferrovie belghe (NMBS/SNCB)
 

Nella stampa belga sono apparse diverse notizie a proposito di un cittadino che ha sviluppato un pianificatore di itinerario mobile e on line per i passeggeri ferroviari. Questi ha offerto gratuitamente l'applicazione sul sito Internet www.irail.be. Le ferrovie belghe (NMBS/SNCB) hanno esse stesse sviluppato di recente un'applicazione simile e affermano che i loro diritti di proprietà intellettuale sono stati violati, così come il diritto d'autore e il diritto relativo alle banche dati.

Partendo dal presupposto che l'obiettivo da raggiungere è una rete di trasporti europea sostenibile e integrata, concorda la Commissione che tutte le informazioni possibili debbano essere liberamente accessibili ai passeggeri, anche se non attraverso canali di comunicazione ufficiali? Ritiene la Commissione che tali applicazioni debbano essere giustamente incoraggiate al fine di realizzare un sistema d'informazione e di biglietteria integrato per tutti i mezzi di trasporto?

 
  
 

(EN) La Commissione non è a conoscenza dei fatti specifici citati dall’interrogante. Alcuni database, considerati gli investimenti necessari per ottenere le informazioni in essi contenute, hanno diritto alla tutela del diritto d’autore, la quale è invece negata quando i dati non sono ricavati da una serie di fonti indipendenti. Pertanto, uno dei nodi cruciali della questione è dato dalla proprietà dei dati pubblicati dalle ferrovie belghe, se sono raccolti da altre fonti o se sono di loro proprietà (cfr. British Horseracing Board e William Hill, 9 novembre 2004, procedimento C-302/02).

Per quanto concerne il tema delle informazioni rese disponibili gratuitamente ai passeggeri, l’articolo 10 e l’allegato II del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario contengono disposizioni sui sistemi di prenotazione di biglietti per viaggi transeuropei volti a un miglioramento del coordinamento e della standardizzazione tra i vari sistemi di prenotazione delle compagnie ferroviarie dei vari Stati membri. Le compagnie ferroviarie e i venditori di biglietti dovranno utilizzare un sistema telematico di informazioni e prenotazioni per il trasporto ferroviario (CIRSRT), come disposto dall’articolo 10 del regolamento.

Il raggiungimento di un sistema integrato di informazioni e di emissione dei biglietti per tutte le modalità di trasporto costituirebbe un importante progresso nella costruzione dello spazio unico europeo dei trasporti, per offrire ai cittadini e alle imprese dei servizi di trasporti efficienti, sostenibili e affidabili. Nel piano d’azione sulla mobilità urbana(1), la Commissione indica quale obiettivo finale l’offerta agli utenti di un unico portale dei trasporti pubblici a livello europeo su internet, che presti una speciale attenzione ai principali snodi della rete RTE-T. Di conseguenza, la Commissione sostiene attivamente la ricerca, lo sviluppo e la presentazione di sistemi integrati di informazioni sui viaggi ed emissione di biglietti.

Vi sono molteplici interessanti progetti di ricerca e sviluppo in quest’ambito (ad esempio, iTravel, WISETRIP, LINK), prioritario per il piano d’azione sui sistemi di trasporto intelligenti (STI) e la proposta di direttiva sugli STI. Il piano d’azione sui sistemi di trasporto intelligenti è mirato particolarmente a facilitare l’accesso e lo scambio di dati sul traffico e i viaggi con l’obiettivo di fornire ai viaggiatori un servizio a domicilio. Gli atti di una riunione ad hoc tenutasi il 21 giugno 2010 saranno pubblicati a breve sul sito EUROPA (vedi trasporti/sistemi di trasporto intelligenti/strada/piano d’azione STI). In seguito all’adozione della direttiva STI (COD/2008/0263), la Commissione elaborerà norme vincolanti sulle informazioni di viaggio multimodale.

Nel 2011, la Commissione ha intenzione di adottare uno standard comune per i binari ferroviari. (noto con il nome di “applicazioni telematiche per i passeggeri – specifiche tecniche di interoperabilità”), nonché connessioni con altre modalità di trasporto(2), un primo passo verso il raggiungimento di quest’obiettivo. Lo sviluppo di applicazioni telematiche mobili secondo il suddetto standard andrà a beneficio della mobilità dei cittadini. In questo processo, è fondamentale rendere disponibili dati precisi e in tempo reale. La Commissione esaminerà le modalità migliori per raggiungere quest’obiettivo.

 
 

(1) COM (2009) 490
(2) Vedasi interrogazione scritta E-5674/09 dell’onorevole Simpson
http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB/application/home.do?language=IT

 
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