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 Testo integrale 
Procedura : 2009/2140(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0219/2010

Testi presentati :

A7-0219/2010

Discussioni :

PV 06/09/2010 - 22
CRE 06/09/2010 - 22

Votazioni :

PV 07/09/2010 - 6.14
Dichiarazioni di voto
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Testi approvati :

P7_TA(2010)0304

Resoconto integrale delle discussioni
Lunedì 6 settembre 2010 - Strasburgo Edizione GU

22. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (breve presentazione)
Video degli interventi
Processo verbale
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  Presidente. – L’ordine del giorno reca la relazione (A7-0219/2010), presentata dall’onorevole Zwiefka a nome della commissione giuridica, sull’attuazione e la revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [COM(2009)01742009/2140(INI)].

 
  
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  Tadeusz Zwiefka, relatore.(PL) Signora Presidente, il regolamento “Bruxelles I” contiene disposizioni specifiche sulla giurisdizione in materia civile e commerciale e disciplina altresì il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni emesse in altri Stati membri. É giustamente considerato una normativa molto riuscita. Ha agevolato la libera circolazione delle decisioni, ha intensificato la certezza giuridica ed ha consentito di evitare procedimenti simultanei, benché in alcuni ambienti sia stata criticata, poiché viene ritenuta impraticabile e contraria all’attività economica. Anche le sentenze della Corte di giustizia vengono considerate contraddittorie. Quando fu approvato il regolamento “Bruxelles I”, ci fu solamente una consultazione in Parlamento. Ora l’Assemblea è impegnata su tutte le proposte future concernenti gli emendamenti al regolamento, come prevede la normale procedura legislativa, quindi è positivo il fatto che stiamo già lavorando sul Libro verde della Commissione. Le questioni identificate in questo documento includono anche la possibile abolizione della procedura exequatur, l’adattamento del regolamento ad un contesto internazionale più ampio, il funzionamento delle clausole sulla scelta del foro, i casi riguardanti la proprietà industriale ed intellettuale e la possibile riforma della litispendenza. Ho cercato di redigere una relazione calibrata e orientata al futuro. Mi ha colpito la reazione suscitata da due documenti di lavoro in cui ho sostenuto le ragioni a favore dell’abolizione della procedura exequatur al fine di apportare benefici concreti ai cittadini dell’Unione europea. Al contempo rimango convinto che questo provvedimento debba essere compensato mediante una procedura speciale correlata a meccanismi di salvaguardia adeguati per i debitori. A prescindere dall’abolizione dell’exequatur, sono persuaso che le leggi del governo non debbano essere attuate direttamente nello Stato senza essere passate al vaglio delle autorità giuridiche competenti a livello nazionale. Inoltre va cambiato il principio secondo cui la clausola di esecuzione può essere respinta o emendata solo nei casi in cui la sentenza non è in linea con la politica pubblica del paese che ha varato la clausola stessa. In determinate circostanze l’atto del governo può non essere conforme con sentenze giudiziarie precedenti emesse nello stesso paese.

Continuo ad essere contrario all’abolizione dell’arbitrato nel campo d’azione del regolamento. Ad ogni modo ritengo sia necessario ripensare radicalmente il collegamento tra arbitrato e procedimenti giudiziari. Finché non metteremo in atto un’approfondita revisione e delle consultazioni ad ampio raggio, non dovremmo tentare di dar corpo ad una protezione di base della giurisdizione arbitrale. Per il futuro mi piace molto l’idea di rendere un riscontro pieno sulle disposizioni del regolamento. Al momento è prematuro, però. Raccomando una consultazione ampia ed un dibattito politico prima di intraprendere un’azione su questo tema, che va oltre i suggerimenti presentati nella proposta di relazione. Sostegno inoltre l’idea di rinnovare i negoziati sulle convenzioni in materia di sentenze internazionali nell’ambito della conferenza dell’Aia. La relazione tocca alcune problematiche molto compresse nel campo del diritto privato internazionale. Benché la questione della diffamazione non sia stata affrontata nel Libro verde della Commissione, sussiste senza ombra di dubbio il problema del cosiddetto forum shopping, ossia la scelta della giurisdizione più favorevole per ottenere il risarcimento massimo possibile nelle cause per diffamazione. La libertà di parola e dei media deve rimanere in equilibrio con i diritti della persona che è stata diffamata o il cui diritto alla vita privata è stato violato. Di conseguenza, credo che la questione della diffamazione non debba essere esclusa dai principi generali del regolamento “Bruxelles I”. Ovviamente penso all’eventualità che uno strumento di questo genere possa essere appropriato per disciplinare i principi di diritto privato internazionale. Forse sarebbe necessario un altro strumento per regolare il conflitto tra la libertà dei media ed i diritti individuali elementari. Il regolamento “Bruxelles I” non è stato varato per valutare la qualità delle sentenze giudiziarie negli Stati membri. La Corte di giustizia europea, nel parere Lugano, ha chiaramente affermato che lo strumento giuridico di “Bruxelles I” si basa sulla fiducia reciproca.

Ringrazio i colleghi della commissione giuridica, in particolare gli onorevoli Wallis e Regner.

 
  
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  Evelyn Regner (S&D).(DE) Signora Presidente, “Bruxelles I” è un ottimo regolamento. Potrebbe essere migliorato, non solo abolendo cautelativamente l’exequatur, ma anche intensificando la protezione dei lavoratori e dei consumatori. Pertanto, trovo assai deprecabile che non sia possibile raggiungere un compromesso con l’onorevole Zwiefka su questo punto. “Bruxelles I” afferma che la parte più debole può collocarsi in una posizione migliore rispetto a quanto previsto per mezzo dei regolamenti sulla competenza che sono più favorevoli a tale parte rispetto alla norma generale.

Pertanto, sarebbe opportuno – per impedire il forum shopping o la scelta di convenienza della giurisdizione – introdurre un foro distinto per le controversie in materia di lavoro. Si tratta di un aspetto importante, se vogliamo impedire che in futuro si ripropongano casi come la causa Viking, che ha sollevato un gran polverone. Purtroppo non ho più tempo per affrontare altri temi.

 
  
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  Sebastian Valentin Bodu (PPE).(EN) Signora Presidente, la relazione è molto importante e al contempo molto tecnica. La standardizzazione delle relazioni del diritto privato internazionale rappresenta il punto chiave del consolidamento del mercato unico nel suo significato più pieno, mentre l’abolizione dell’exequator sarà sicuramente accolta con grande entusiasmo sia dalla comunità economica che dagli avvocati.

Il costo per la redazione dei contratti si abbasserà e altrettanto accadrà per il recupero debiti a seguito di cause avviate presso i tribunali degli Stati membri. Ad ogni modo, mi dispiace che la relazione non si estenda agli atti autenticati. Spero che questa omissione sia rettificata, visto che tali atti, se sono emessi da notai abilitati dal tribunale, negli Stati membri – salvo per il caso del Regno Unito – hanno lo stesso valore delle decisioni giudiziali.

 
  
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  Monika Flašíková Beňová (S&D). (SK) Nell’ambito dei procedimenti giudiziari civili internazionali il buon funzionamento del mercato interno è messo a repentaglio da talune differenze nelle norme nazionali in materia di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni. Da otto anni a questa parte, ossia da quando è entrato in vigore il regolamento “Bruxelles I”, il dispositivo si è rivelato importante e necessario e, insieme al regolamento “Bruxelles II”, costituisce un quadro europeo complessivo nel settore delle relazioni procedurali civili e commerciali.

Dall’entrata in vigore dello strumento, le controversie nelle relazioni aventi una dimensione internazionale sono disciplinate da norme procedurali unificate in tema di giurisdizione, riconoscimento ed attuazione delle decisioni giudiziali nell’Unione europea.

Le parti hanno pertanto acquisito una maggiore certezza giuridica, nonostante le differenze nelle misure normative sostanziali. Personalmente ritengo che questa misura sia tra le più importanti ed è uno degli strumenti più usati nel diritto privato internazionale. Spero che il suo utilizzo continui ad essere sostenuto, che evolva continuamente e che si riveli necessario anche per il lavoro decisionale dei tribunali.

 
  
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  Dacian Cioloş, membro della Commissione.(EN) Signora Presidente, accogliamo con favore l’iniziativa del Parlamento, che ha voluto esprimere il proprio parere sulla futura revisione del regolamento “Bruxelles I”. Desidero inoltre ringraziare in particolar modo il relatore per il documento ben circostanziato che consente all’Assemblea di riflettere sulla futura revisione.

É la prima volta che il Parlamento svolge il proprio ruolo di colegislatore su questa materia, che tocca al cuore della cooperazione giudiziaria civile in Europa. Apprezziamo il sostegno espresso dall’Assemblea per l’obiettivo principale della prossima revisione, in cui s’intende realizzare un’autentica libertà di circolazione delle decisioni giudiziali nell’Unione. Mi preme evidenziare che l’abolizione dell’exequatur deve costituire un vero e proprio passo in avanti nell’integrazione giudiziale. La Commissione non la vede come una semplice rimozione di una formalità superflua, ma come un passo in avanti verso la creazione di una fiducia reciproca nei reciproci sistemi giudiziari. Di conseguenza, vanno ridimensionati i motivi addotti contro l’abolizione, ovviamente sempre che siano inseriti degli elementi di salvaguardia appropriati.

Siamo lieti che il Parlamento abbia convenuto sul fatto che la scelta del foro e l’accordo arbitrale debbano essere debitamente tutelati nell’Unione. La Commissione studierà i mezzi più appropriati per conseguire questo obiettivo nell’Unione nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia. Vorrei far presente che la protezione degli accordi arbitrali non deve limitare la libera circolazione delle sentenze nell’Unione.

Tengo a sottolineare che l’Unione europea deve rafforzare la protezione giudiziaria dei propri cittadini sul piano mondiale, creando un ambiente giuridico atto a promuovere gli scambi internazionali e offrendo alle imprese europee una serie di norme comuni nelle relazioni commerciali al di fuori dell’Europa.

Nella prossima revisione la Commissione invita il Parlamento ad assumere una posizione aperta in materia, la cui essenza in effetti verte sull’accesso alla giustizia in Europa e sull’attuazione dei diritti previsti dal diritto dell’Unione europea.

La Commissione accoglie con favore il sostegno del Parlamento per migliorare i rimedi provvisori nelle controversie e infatti sta esplorando le modalità migliori di procedere, non solo nel contesto del regolamento “Bruxelles I”, ma anche il relazione alla creazione di un allegato sul settore bancario europeo.

Per me questa relazione è un primo passo nella futura revisione del regolamento “Bruxelles I”. Ovviamente avremo occasione di discuterne ancora prossimamente. La Commissione intende proporre la revisione entro la fine dell’anno ed è ansiosa di collaborare per la prima volta con il Parlamento su questa materia.

 
  
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  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà martedì, 7 settembre 2010 alle 12.30.

 
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