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 Testo integrale 
Procedura : 2009/0006(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0086/2011

Testi presentati :

A7-0086/2011

Discussioni :

PV 10/05/2011 - 19
CRE 10/05/2011 - 19

Votazioni :

PV 11/05/2011 - 5.11
CRE 11/05/2011 - 5.11
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2011)0218

Resoconto integrale delle discussioni
Mercoledì 11 maggio 2011 - Strasburgo Edizione GU

5.11. Denominazione dei prodotti tessili e relativa etichettatura (A7-0086/2011, Toine Manders) (votazione)
Processo verbale
 

Prima della votazione

 
  
MPphoto
 

  Toine Manders, relatore.(NL) Signor Presidente, insieme al Consiglio abbiamo concordato una dichiarazione congiunta. Il ministro Györi, intervenuta ieri sera in questa sede, mi ha chiesto di leggerla perché lei perso la voce. Si compone di quattro paragrafi:

(EN) Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo e del Consiglio. “Il Parlamento europeo e il Consiglio sono consapevoli dell’importanza di fornire informazioni accurate ai consumatori, in particolare quando si tratta di prodotti contrassegnati con un’indicazione di origine, al fine di proteggerli da indicazioni fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L’uso delle nuove tecnologie, quali l’etichettatura elettronica, inclusa l’identificazione a radiofrequenza, può rappresentare uno strumento utile per fornire tali informazioni mantenendo il passo con lo sviluppo tecnologico. Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione, al momento di elaborare la relazione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento, a tenere conto del loro impatto su eventuali nuovi obblighi in materia di etichettatura, anche in vista di migliorare la tracciabilità dei prodotti tessili”. Questo è tutto; ora spero che il ministro annuisca.

 
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