Diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e diritto di comunicare al momento dell'arresto (A7-0228/2013 - Elena Oana Antonescu)
Franco Bonanini (NI). - Signor Presidente, nel dichiararmi entusiasta per le finalità perseguite con la direttiva in esame, ho deciso di intervenire per segnalare il pericolo che l'attuazione di tali finalità possa essere condizionata da questioni burocratiche, solo apparentemente definibili di secondaria importanza.
Il diritto di accesso a un difensore non raggiungerebbe lo scopo di assicurare l'effettivo esercizio del diritto di difesa se, per ragioni inerenti al mancato versamento dei tributi stabiliti dall'amministrazione della giustizia per rilasciare copia degli atti di indagine, l'indagato o l'imputato accedessero a un giurisperito con il quale non sarebbero in grado di discutere prima di un interrogatorio della forza probante delle prove d'accusa in conseguenza di un loro mancato possesso dovuto a mere questioni economiche.
Nella prospettiva di assicurare tale esigenza ed esaltato dal principio di equità del procedimento, mi permetto di segnalare l'opportunità di prevedere, a corollario di un testo pienamente condivisibile, indicazioni circa la necessità che i tributi dovuti in corrispettivo all'estrazione di copia degli atti siano commisurati al reddito del richiedente.