Concessione dell'autostrada del Brennero A22
25.2.2026
Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-000787/2026
alla Commissione
Articolo 144 del regolamento
Gaetano Pedulla' (The Left)
Con riferimento all'interrogazione E‑000615/2025[1] e alla relativa risposta della Commissione[2] – nonché alla risposta del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del governo italiano all'interrogazione parlamentare italiana 5/05061[3] – e alla luce della sentenza della Corte di giustizia del 5 febbraio 2026, causa C‑810/24[4], può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:
- 1.Ritiene conforme al diritto dell'Unione la prosecuzione della procedura di gara per l'affidamento della concessione dell'A22, avviata ai sensi dell'articolo 183 del d.lgs. 50/2016, qualora venga meno il diritto di prelazione del promotore e senza che risulti previamente verificata in modo trasparente la sussistenza delle condizioni per un affidamento in‑house ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2014/23/UE?
- 2.Alla luce delle "serie preoccupazioni" già espresse nella risposta all'interrogazione E‑000615/2025 circa il diritto di prelazione e i rischi di distorsione della concorrenza, intende valutare se le modalità concrete di prosecuzione della procedura garantiscano effettivamente parità di trattamento e assenza di vantaggi indebiti per il concessionario uscente?
Presentazione: 25.2.2026
- [1] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000615_IT.html.
- [2] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000615-ASW_IT.html.
- [3] https://documenti.camera.it/leg19/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2026/02/18/leg.19.bol0633.data20260218.pdf, pag. 70.
- [4] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0810.
Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2026