Violazione della libertà di religione in Lituania
1.3.2004
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0778/04
di Maurizio Turco (NI)
alla Commissione
Visti
- l’articolo 6 del TUE;
- gli articoli 10 e 22 sulla libertà di culto e la diversità culturale e religiosa della Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
- la Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
- (in particolare gli articoli 9 e 14);
- il parere emesso dalla Commissione il 19 febbraio 2003 sulle richieste di adesione all’UE presentate da Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Repubblica slovacca;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004” del 29 ottobre 2003 (COM (2003) 645 def.);
- il rapporto internazionale del 2003 sulla libertà di religione formulato dal Dipartimento di Stato statunitense;
- i criteri politici di Copenaghen per quanto concerne il diritto alla libertà di culto;
considerando
- che in Lituania, ai sensi della costituzione, la docenza statale e locale e gli istituti di educazione sono laici;
- che tuttavia, nel febbraio del 2003, il viceministro dell’istruzione ha ammesso che, a seguito di un accordo con la Santa sede, i sacerdoti cattolici hanno l’ultima parola nell’assunzione di professori di religione nelle scuole pubbliche;
poiché la Lituania è uno dei paesi che il 1° maggio 2004 entreranno a far parte dell’UE:
- la Commissione è al corrente dei fatti come descritti nella loro totalità? In caso affermativo, quale è la posizione dell’istituzione?
- Poiché la libertà di culto e di associazione figura fra i temi prioritari dell’Unione, e con riferimento alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio “Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004”, del 29 ottobre 2003, dove si specifica che gli obblighi giuridici dell’UE e dei nuovi Stati membri nei confronti dell’acquis comunitario si compiono dal primo giorno dell’adesione, la Commissione può indicare se intende verificare presso le autorità di questo paese le sue intenzioni in merito? Vale a dire: in che modo la Commissione intende far rispettare a questi paesi l’acquis fin dal primo giorno di appartenenza all’UE se si verifica al contempo una violazione degli stessi diritti il cui rispetto è condizione indispensabile per l’adesione stessa all’UE?
- Considerando che i criteri politici definiti nel parere della Commissione del 19 febbraio 2003 implicano che i paesi candidati assicurino la stabilità delle istituzioni che garantiscono la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e il rispetto della tutela delle minoranze, la Commissione non ritiene che tali fatti rappresentino un ostacolo all’adesione di questo paese all’UE e siano contrari, pertanto, all’acquis comunitario e che il paese in cui si sono verificati violi totalmente tali criteri?
- La Commissione pensa di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per porre fine a tali infrazioni del diritto alla libertà religiosa e di culto?