Produzione di fegato d'oca nell'UE
8.9.2008
INTERROGAZIONE SCRITTA E-4956/08
di Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)
alla Commissione
1. È d’accordo la Commissione nel ritenere che la direttiva 98/58/CE[1] del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, proibisca l’alimentazione forzata degli animali, e pertanto, la produzione di fegato d’oca?[2]
2. È disposta la Commissione a proibire la produzione di fegato d’oca e a fare menzione specifica di tale divieto nella suddetta direttiva, dal momento che la produzione di fegato d’oca presuppone il ricorso all’alimentazione forzata? In caso negativo, per quale motivo?
3. È d’accordo la Commissione nel ritenere che, con il recepimento della suddetta direttiva europea nell’ordinamento giuridico belga — segnatamente, attraverso l’Arrêté royal concernant la protection des animaux dans les élevages 01.03.2000 (M.B 0605.2000)[3] — la produzione di fegato d’oca sia stata vietata anche in Belgio?
4. Sa la Commissione che nella prassi belga e francese l’alimentazione forzata delle oche finalizzata alla produzione di fegato d’oca continua a essere praticata? Violano in tal modo gli agricoltori interessati la direttiva europea? In caso affermativo, come intende agire la Commissione per porre fine a tali pratiche nel più breve tempo possibile?
5. Sa la Commissione che la produzione di fegato d’oca è tuttora consentita in paesi quali Belgio, Francia, Ungheria e Bulgaria, ed è invece vietata in altri Stati? Come intende agire la Commissione per porre fine a tale disparità nel più breve tempo possibile?
6. È disposta la Commissione a vietare l’importazione in Europa di fegato d’oca prodotto al di fuori dell’UE?
7. Ritiene la Commissione ammissibile, sulla scorta della suddetta direttiva europea, che i Paesi Bassi e altri Stati membri vietino l’importazione di fegato d’oca prodotto nell’UE o al di fuori di essa?
- [1] GU L 221 dell’8.8.1998, pag. 23.
- [2] Cfr. in particolare i paragrafi 14 e 15.
- [3] Cfr. in particolare l’articolo 8. Traduzione in lingua italiana degli articoli 8a e 8b: «Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni. Gli animali devono essere nutriti con foraggio sufficiente, sicuro e adatto al genere e all’età di ciascuno di essi, in modo da preservarne la buona salute e soddisfarne il fabbisogno alimentare. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche».
GU C 40 del 18/02/2009