Risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione
30.6.2009
La Commissione comprende i motivi delle preoccupazione espresse dall'onorevole deputata ma ritiene che gli strumenti giuridici attualmente in vigore o proposti di recente rappresentino uno strumento appropriato per rispondere a tali preoccupazioni.
La direttiva 89/107/CEE del Consiglio[1] concernente gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari stabilisce, nei suoi criteri generali per l'uso degli additivi alimentari, che per determinare gli eventuali effetti nocivi di un additivo alimentare o dei suoi derivati lo si deve sottoporre alle opportune prove e a una valutazione a livello tossicologico. Tale valutazione dovrebbe anche tener conto, per esempio, di qualsiasi effetto di cumulo, di sinergia o di potenziamento dovuto al suo impiego, nonché del fenomeno dell'intolleranza umana alle sostanze estranee all'organismo.
Per la valutazione futura degli additivi alimentari, in applicazione del regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari[2], la Commissione preparerà misure di attuazione relativamente al contenuto, alla redazione e alla presentazione delle domande. A tal fine la Commissione ha consultato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) che presenterà una proposta in merito ai dati richiesti per la valutazione del rischio degli additivi.
Per quanto concerne i residui di prodotti fitosanitari presenti su frutta e verdura, il Consiglio e il Parlamento hanno concordato, all'atto della seconda lettura della proposta di regolamento relativo alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari[3], la disposizione che i residui non debbano avere nessun effetto nocivo per la salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, o per la salute degli animali, tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici noti, laddove siano disponibili metodi scientifici accettati dall'EFSA per valutare tali effetti.
In relazione all'etichettatura degli additivi alimentari è importante che i consumatori siano informati sulla funzione degli additivi nell'alimento. A tal fine la direttiva 2000/13/CE sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[4] prescrive che gli additivi alimentari siano designati con il nome della loro categoria, seguito dal loro nome specifico o dal loro numero CE. Il nome della categoria dell'alimento indica chiaramente la funzione dell'additivo. Tale linea continua ad essere seguita nel contesto della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori che reca revisione della vigente legislazione sull'etichettatura degli alimenti.
Per quanto concerne i controlli dei prodotti importati nell'Unione europea, certificati d'importazione o l'indicazione delle condizioni di sicurezza alimentare per i prodotti alimentari sono richiesti per la maggior parte degli alimenti di origine animale. Tali certificati sono controllati alle frontiere esterne dell'UE. Questa procedura alla frontiera e il follow-up amministrativo assicurano la piena tracciabilità dei prodotti importati. Inoltre, a tutti i prodotti si applicano le disposizioni di cui ai requisiti generali della legislazione alimentare (regolamento (CE) n.178/2002[5]), il che significa che gli operatori del settore alimentare degli Stati membri dell'UE hanno la responsabilità di assicurare la tracciabilità degli alimenti importati sotto il loro controllo sulla base del cosiddetto approccio «un passo avanti – un passo indietro». Ciò significa che ciascun operatore dev'essere in grado di identificare da chi e a chi è stato fornito un prodotto. Sebbene i requisiti di tracciabilità non abbiano effetto extraterritoriale, l'importatore deve sapere da chi sono esportati i prodotti nel paese terzo.
L'onorevole deputato fa inoltre riferimento al sistema di etichettatura noto quale «Pianesiana» proposto nella dichiarazione scritta del Parlamento n. 0008/2009 quale base per sviluppare un sistema di etichettatura supplementare comune a tutti gli Stati membri in modo da assicurare informazioni accurate sull'origine, la qualità e la tracciabilità degli alimenti. Si tratta di un sistema privato consistente nel fornire informazioni sull'intera filiera degli alimenti dalla fattoria al negozio.
I sistemi privati di etichettatura possono essere strumenti utili per fornire informazioni ai consumatori sulle caratteristiche del prodotto e sulle modalità di produzione. L'etichettatura non deve però fuorviare o confondere i consumatori e dev'essere comunque compatibile con le norme UE in materia di etichettatura e commercializzazione.
La Commissione ritiene però che la legislazione sull'etichettatura generale degli alimenti assieme alla regolamentazione verticale in materia che si applica ad alimenti specifici costituisca lo strumento appropriato per garantire che i consumatori ricevano informazioni accurate sugli alimenti che acquistano. Per migliorare la legislazione la Commissione ha approvato di recente una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori[6] che propone una revisione dell'attuale quadro giuridico in materia di etichettatura degli alimenti. Tale proposta è stata sviluppata in seguito ad ampie consultazioni con gli Stati membri e le parti interessate.
Durante il processo di consultazione non è stata avanzata nessuna richiesta relativa a indicazioni obbligatorie dettagliate quali quelle previste dal sistema Pianesiana. La proposta della Commissione è attualmente in discussione innanzi al Consiglio e al Parlamento.
Per quanto concerne i requisiti di produzione dei prodotti agricoli la Commissione, nel suo Libro verde[7] ha consultato di recente le parti interessate sullo sviluppo di una politica per la qualità dei prodotti agricoli, che abbracci il crescente numero di regimi privati funzionanti in tale settore. La principale risposta proveniente dalle parti interessate era che la Commissione dovrebbe sviluppare orientamenti per incoraggiare pratiche ottimali nello sviluppo di regimi privati. I suggerimenti in merito all'adozione di nuovi regimi UE riguardavano essenzialmente gli aspetti ambientali e l'approccio volontario ha ricevuto un sostegno sotto diversi aspetti.
Per quanto concerne la qualità della produzione agricola, le risposte pervenute erano diversificate, alcune erano a favore di un'etichettatura obbligatoria e altre di un'etichettatura volontaria. Il 28 maggio 2009 la Commissione ha adottato una comunicazione sulla politica di qualità dei prodotti agricoli[8] che stabilisce gli orientamenti strategici per lo sviluppo di una politica di qualità dei prodotti agricoli anche in relazione ai sistemi privati di certificazione.
- [1] GU L 40 dell'11.2.1989.
- [2] GU L 354 del 31.12.2008.
- [3] COM(2008)93 def.
- [4] GU L 109 del 6.5.2000.
- [5] GU L 31 dell'1.2.2002.
- [6] COM(2008)40 def.
- [7] COM(2008)641 def.
- [8] COM(2009)234 def.
GU C 189 del 13/07/2010