Risposta data da Androulla Vassiliou a nome della Commissione
16.9.2009
La Commissione è a conoscenza di problemi derivanti dai movimenti di cuccioli di cani all'interno e verso l'Unione europea. Tuttavia, la Commissione non ha potuto realizzare indagini dettagliate sulle condizioni carenti in termini di benessere e di sanità che contraddistinguerebbero il traffico di cuccioli dall'Europa orientale a causa della mancanza di elementi probanti.
L'Unione europea dispone di un ampia panoplia di regole per la protezione dei cani durante il trasporto e la Commissione sta esaminando le opzioni in tema di sanità animale per affrontare il problema del commercio di cani dissimulato quale movimento non commerciale di cani da compagnia.
I cani destinati al commercio intracomunitario e i cani da compagnia importati da paesi terzi in numero superiore a cinque animali devono soddisfare i requisiti dell'articolo 10 della direttiva 92/65/CEE del Consiglio[1] che si rifà alle norme sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 998/2003 del Consiglio e del Parlamento europeo relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti non commerciale di animali da compagnia[2] («il regolamento sugli animali da compagnia»). Il regolamento sugli animali da compagnia stabilisce che gli Stati membri possono autorizzare il movimento di animali da compagnia di meno di tre mesi di età e vaccinati contro la rabbia a patto che si rispettino certe condizioni addizionali.
Per quanto concerne la protezione degli animali, i cani e i cani da compagnia trasferiti alle condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE devono essere sottoposti a un esame clinico prima del movimento e deve essere certificata la loro idoneità al viaggio. Durante il trasporto questi animali sono coperti dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate[3]. Tale legislazione vieta in particolare, senza eccezione, il trasporto di cuccioli di meno di otto settimane di età se non accompagnati dalla madre. Il regolamento (CE) n. 1/2005 non si applica ai movimenti non commerciali di cani da compagnia.
La direttiva 90/425/CEE del Consiglio[4] relativa ai controlli veterinari e zootecnici si applica agli scambi di cani e ai movimenti non commerciali di animali da compagnia scortati da una persona giuridica responsabile. L'articolo 8 di detta direttiva fornisce orientamenti sulle misure da adottare in caso di non conformità con le regole commerciali. L'articolo 14 del regolamento sugli animali da compagnia prescrive che le autorità competenti decidano, in caso di non conformità di un cane da compagnia proveniente da un paese terzo, se l'animale deve essere rinviato al paese d'origine, tenuto in isolamento fino a quando raggiunge la conformità alla legislazione ovvero, in ultima istanza, abbattuto senza compensazione finanziaria.
I controlli veterinari sui movimenti non commerciali tra Stati membri di cani da compagnia sono condotti dagli organismi preposti all'attuazione della normativa negli Stati membri nel quadro di controlli generali e mirati, di routine e aleatori, sui trasportatori e sui mezzi di trasporto, in linea con i principi generali del trattato e senza pregiudicare il funzionamento del mercato unico. Allorché l'autorità competente identifica un caso di non conformità essa agisce come da regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[5].