Risposta congiunta data da Antonio Tajani a nome della Commissione
Interrogazioni scritte : E-3825/09 , P-3873/09 , E-4032/09
22.9.2009
Finché l'inchiesta tecnica (ancora in corso) dell'organismo indipendente italiano non avrà appurato con esattezza le cause dell'incidente di Viareggio, non è opportuno trarre alcuna conclusione quanto alle eventuali migliorie da apportare alla normativa comunitaria in materia di sicurezza del trasporto ferroviario. Va detto comunque che i trasporti ferroviari costituiscono, in Europa, il mezzo di trasporto il cui livello di sicurezza è particolarmente elevato rispetto ad altri. Dalla relazione sull'applicazione del primo pacchetto ferroviario adottato dalla Commissione nel 2006[1] nonché dalle più recenti statistiche si desume che l'apertura del mercato alla concorrenza, oltre a non ripercuotersi negativamente sul livello generale della sicurezza ferroviaria; al contrario essa è in costante miglioramento.
La legislazione comunitaria racchiude numerose disposizioni intese a garantire la sicurezza del materiale rotabile:
ogni impresa ferroviaria deve mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza che comporta una verifica su base regolare del materiale rotabile e che deve essere certificato ogni cinque anni dalla competente Autorità Nazionale per la Sicurezza (ANS);
ogni ANS deve approvare i piani di manutenzione dei nuovi vagoni o dei vagoni rimessi in servizio;
ogni nuovo vagone deve essere registrato nei registri nazionali interconnessi tramite una base dati messa in atto dall'Agenzia ferroviaria europea; tutti i vagoni esistenti devono essere registrati entro e non oltre il mese di novembre 2010; al momento della registrazione, occorre designare un organismo responsabile della manutenzione;
a decorrere dal 2011, nel caso dei vagoni merci, tutti gli organismi responsabili della manutenzione devono essere certificati da una ANS ovvero da un organismo da quest'ultima designato.
In seguito all'incidente di Viareggio, la Commissione e l'Agenzia ferroviaria europea hanno tenuto diverse riunioni con le parti interessate (ANS, imprese ferroviarie, detentori di vagoni, costruttori). Per ridurre al massimo la probabilità che simili incidenti si verifichino nuovamente è stato messo a punto un piano di azione a lungo termine.
La problematica del ruolo dell'Agenzia ferroviaria europea è stata sollevata in occasione della conferenza sulla sicurezza ferroviaria indetta dalla Commissione l'8 settembre c.a. La Commissione terrà ovviamente conto delle conclusioni di tale conferenza nell'adottare iniziative future in materia di sicurezza ferroviaria e nell'elaborare la relazione attinente al processo di autorizzazione dei veicoli nonché al ruolo dell'Agenzia conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva relativa all'interoperabilità ferroviaria[2].
Quanto alle condizioni del materiale rotabile ferroviario, l'età di un veicolo è certo un dato importante ma non determinante in quanto le componenti critiche quali gli assi e le ruote vengono regolarmente sostituite. Pertanto, come già spiegato in precedenza, i piani di manutenzione dei vagoni debbono essere approvati dall'ANS ed è l'organismo responsabile certificato che deve provvedere alla manutenzione dei suddetti vagoni. Fin dalla sua entrata in funzione, l'Agenzia ferroviaria europea raccoglie sistematicamente i dati attinenti al materiale rotabile europeo ma una base dati completa sarà disponibile soltanto allorché gli Stati membri avranno registrato tutto il materiale rotabile, ossia nel mese di novembre 2010.
Infine, il commissario responsabile dei trasporti è a completa disposizione del Parlamento europeo nel caso in cui dovesse essere organizzata un'audizione sul tema.
- [1] COM(2006)189 definitivo del 3.5.2006.
- [2] Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario, GU L 191 del 18.7.2008.